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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai SIi Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1211 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Luciano Gazzola, con domicilio eletto presso lo studio in TE EN (TV), Corso XXIX Aprile n. 13.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Valentina Fusina, con domicilio eletto presso lo studio in Bassano del Grappa (VI), Viale XI Febbraio n. 1/B.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1107 del Tribunale di Treviso depositata il 31/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante NEL MERITO
- accertati i fatti narrati in premessa, dichiarare, a favore del sig. SI Pt_1 l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera e piena proprietà degli immobili, con le relative pertinenze, di seguito identificati: 1) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto: FABBRICATI SEZIONE URBANA C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 3; Natura A2, Classe 2 – Consistenza 3,5 Vani. Via Ca' Giupponi, Piano T;
2) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto: FABBRICATI
SEZIONE URBANA C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 5; Natura A2, Classe 2 – Consistenza 5,5 Vani. Via Ca' Giupponi 19, Piano S1-T;
3) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto: FABBRICATI SEZIONE URBANA C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 10; Natura C/2, Classe 2 – Consistenza 56 m2 Via Ca' Giupponi, Piano T;
4) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto:
[...]
C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 14; CP_2 Natura F/1 – ; Via Ca' Giupponi, Piano T;
ordinarsi la trascrizione nei competenti RR.II. di Treviso e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da responsabilità al riguardo. IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse di accogliere la domanda svolta in via principale, si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale in merito ai seguenti capitoli di prova:
1) vero che lei, nell'anno 2000 prestava lavoro dipendente presso la “AS Pavimenti di SI Geom. Oscar”?
2) vero che lei, nell'anno 2000 ha provveduto a posare all'interno dell'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, all'interno del piano terra, la pavimentazione in marmo-granito rappresentata nella foto n. 2 di cui al documento 10 (che si rammostra al teste);
3) vero che lei, nell'anno 2000 ha provveduto a posare all'esterno dell'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19 la pavimentazione in elementi autobloccanti rappresentata nella foto 18 e 24 del documento 19 e nelle foto 19, 20 e 21 del documento 20 (che si rammostrano al teste);
4) vero che lei, nell'anno 2000, ha realizzato presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, una vasca interrata di recupero delle acque piovane 5) vero che lei, nell'anno 2000 ha realizzato presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19 la pavimentazione esterna in cemento lisciato di cui alle foto n. 14, 15 e 16 di cui al documento 18 (che si rammostrano al teste); 6) vero che lei, nell'anno 1998, ha elettrificato il cancello esterno presente presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19; 7) vero che lei, nell'anno 1998, presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, ha effettuato dei lavori all'impianto elettrico dell'abitazione posta al piano terra finalizzato al frazionamento dell'impianto elettrico rispetto all'abitazione posta al piano primo;
8) vero che lei, nell'anno 1998, presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, ha installato n. 9 inferriate antintrusione all'esterno del 9 finestre presenti al piano terra visibili nelle foto n. 1 del documento 15 e n. 3 del documento 16 (che si rammostrano al teste). Tale opera si nota anche nelle fotografie n. 6 e n. 7 di cui al documento 18, scattate negli anni immediatamente successivi. Si indicano, in qualità di testimoni: - il sig. , residente a Testimone_1 TE EN (TV), chiamato a rispondere ai capitoli n. 1, 2, 3, 4; - il sig. Tes_2
, residente a TE EN (TV), chiamato a rispondere ai capitoli n. 1, 2,
[...] 3, 4; - il sig. , residente a S. VI di AL (PD) chiamato a Testimone_3 rispondere al capitolo 5; - il sig. SI, residente ad AS (TV), chiamato a Tes_4 rispondere al capitolo n. 7; - il sig. , residnete ad AS (TV), chiamato a Testimone_5 rispondere al capitolo n.
8. Al fine di fornire ulteriori elementi di prova in merito al possesso ultraventennale degli immobili de quo, mai interrotto dalla convenuta, si chiede l'ammissione di prova testimoniale in merito ai seguenti capitoli di prova: 9) vero che far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, il sig. SI ha posseduto in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, Pt_1 l'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19 al piano terrra;
10) vero che, dalla sua abitazione è possibile vedere l'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19;
pag. 2/8 11) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, il sig. SI ha posseduto in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, il Pt_1 giardino ed il cortile dell'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19 al piano terra;
12) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, il signor SI ha versato a favore della sig.ra un canone di Pt_1 CP_1 locazione relativo all'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19, al piano terra;
13) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni i lavori di manutenzione e ristrutturazione svolti all'interno dell'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al piano terra sono stati commissionati dal Sig. SI Pt_1
o svolti in prima persona da quest'ultimo; 14) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni i lavori esterni svolti all'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al piano terra sono stati commissionati dal Sig. SI o Pt_1 svolti in prima persona da quest'ultimo; 15) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni i lavori esterni svolti all'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al giardino e al cortile sono stati commissionati dal Sig. SI
o svolti in prima persona da quest'ultimo; 16) vero che i lavori di cui ai capitoli Pt_1 13), 14) e 15) sono stati commissionati dalla sig.ra 17) vero che a far Parte_2 data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, lo svolgimento e il risultato dei lavori di cui ai capitoli 13), 14), 15) sono stati supervisionati e verificati dalla sig.ra 18) vero che i lavori di cui ai capitoli 13), 14), 15) sono Parte_2 stati commissionati dalla sig.ra 19) vero che a far data dall'anno Parte_2 1997, lo svolgimento dei i lavori di cui ai capitoli 13), 14), 15) veniva concordato dalla sig.ra e dal sig. SI 20) vero che a far data dall'anno 1997 Parte_2 Pt_1 la sig.ra si è recata, in almeno un'occasione, nell'immobile sito in Parte_2 AS (TV) Via Ca' Giupponi 19 per verificarne le condizioni di conservazione all'interno e/o all'esterno; 21) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra aveva a disposizioni le chiavi per CP_1 accedere all'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19; 22) vero che, nell'anno 2021, l'abitazione del sig. SI sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al Pt_1 piano terra, è stata divisa, mediante lavori murari, in due appartamenti separati;
23) vero che, in uno degli appartamenti citati nel capitolo 22) a seguito della divisione, ha continuato a risiedere il sig. Sig. mentre nell'altro appartamento si è trasferita la Pt_1 signora SI assieme al compagno;
24) vero che i lavori CP_3 Persona_1 all'impianto elettrico dell'immobile svolto in occasione della divisione dell'immobile di cui al capitolo 22) sono stati realizzati dal sig. SI 25) vero che i lavori di Tes_4 muratura realizzati in occasione della divisione dell'immobile di cui al capitolo 22) sono stati svolti dal sig. Sig. e dal sig. 26) vero che la decisione di Pt_1 Persona_2 realizzare la divisione di cui al capitolo X è stata assunta dal Sig. Sig. 27) vero Pt_1 che la decisione di cui al capitolo precedente è stata concordata tra il sig. SI e Pt_1 la sig.ra CP_1
Si indicano in qualità di testimoni: - il sig. , residente ad AS (TV), Testimone_6 chiamato a rispondere ai capitoli da n. 9) a n. 27); - il sig. , residente Testimone_7 ad AS (TV) chiamato a rispondere ai capitoli da n. 9) a n. 27) - il sig. CP_4
, residente ad AS (TV) chiamato a rispondere ai capitoli da n. 9) a n. 27); - il
[...] Sig. residente a [...] chiamato a rispondere ai capitoli da n. Tes_8
13) a n. 19); - il sig. residente a [...], chiamato a rispondere ai Persona_2 capitoli da n. 22) a n. 27) - il sig. , residente a [...]Testimone_1 (TV), chiamato a rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. , Testimone_2
pag. 3/8 residente a TE EN (TV), chiamato a rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. , residente a S. VI di AL (PD) chiamato a Testimone_3 rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. residente ad AS Testimone_9 (TV), chiamato a rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. , Testimone_5 residnete ad AS (TV), chiamato a rispondere ai capitolo da n. 13) a n. 19. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi integralmente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre accessori previsti per legge.
Per la parte appellata Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dei motivi di gravame ex adverso dedotti, respingere conseguentemente l'appello proposto dal sig. SI e confermare integralmente la sentenza impugnata n. Pt_1 1107/2024, pubblicata il 31 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento di primo grado iscritto al n. R.G. 6835/2023, respingendosi ogni diversa e contraria domanda. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio e condanna dell'appellante sig. SI per responsabilità aggravata ex Pt_1 art. 96 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, SI conveniva in Pt_1 giudizio la madre per sentire accertata e dichiarata l'intervenuta CP_1 usucapione del diritto di proprietà dell'abitazione al piano terra e pertinenze in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, censite al Catasto Fabbricati, Sez. Urb. C, foglio 2, part. 372, sub. 3, 5, 10 e 14. Esponeva l'attore di abitarvi ininterrottamente con la propria famiglia dal 1997, provvedendo alla manutenzione e alle migliorie sia all'interno che nel cortile.
2. Si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta, CP_1 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per la sua manifesta infondatezza, avendo concesso l'immobile in comodato gratuito e precario al figlio dopo le nozze e tollerato le successive condotte.
3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore SI a rifondere alla convenuta le spese Pt_1 CP_1 di lite del presente procedimento, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
3. condanna l'attore SI a pagare alla convenuta la somma Pt_1 CP_1 capitale di € 4.500,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 CPC.
4. Rilevava il Tribunale:
- avendo l'attore “ottenuto direttamente dalla madre l'autorizzazione ad utilizzare l'immobile concessogli in comodato, abbia implicitamente riconosciuto il pieno diritto di proprietà della stessa. Ciò è di per sé incompatibile con l'esercizio da parte di Pt_1 di un qualsivoglia possesso sulla cosa (il quale per definizione si sostanzia nell'esercizio di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà). Ne deriva quindi che la materiale disponibilità dell'immobile in capo a SI (peraltro pacifica)
pag. 4/8 non possa che essere qualificata in termini di mera detenzione, stante l'esistenza del comodato o, comunque, la tolleranza della proprietaria”;
- al fine di configurare l'inizio di un valido possesso ad usucapionem, sarebbe stato necessario “un atto di interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141 CC (e ciò indipendentemente dal lungo tempo trascorso, irrilevante ai sensi della disposizione in esame). L'esistenza di un siffatto atto non è tuttavia mai stata neppure allegata (né conseguentemente provata) dall'attore”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello SI Pt_1 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * Motivi di appello 6. Con il primo motivo di appello si lamenta che erroneamente sarebbero stati ritenuti insussistenti i presupposti per l'usucapione e rigettate le istanze istruttorie, mentre, secondo l'appellante:
- ex art. 1141 comma 1 c.c. il soggetto che esercita un potere di fatto su un bene immobile si presume, fino a prova contraria, possessore del bene stesso, prova che non sarebbe stata offerta dall'appellata;
- in particolare, l'appellata non avrebbe provato il contratto di comodato che sarebbe stato stipulato fra le parti e comunque l'interversione del possesso si sarebbe verificata dal 1997 a seguito dei numerosi lavori di manutenzione eseguiti dall'appellante;
- ingiustificatamente non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore sui lavori eseguiti, sul possesso da parte dell'appellante e sulla divisione del fabbricato bifamiliare avvenuta nel 2021 e comunque il rapporto di parentela e la presunzione di tolleranza non escluderebbero la possibilità di fornire la prova dei requisiti dell'usucapione. Con il secondo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui si condanna l'attore al pagamento della somma indicata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pur avendo fornito “tutti gli elementi di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda”, in assenza di danni ingiusti a seguito della domanda attorea e per “l'ingiustificata sproporzione tra il quantum della condanna de quo e le spese legali liquidate”.
*** 7. Il primo motivo dell'appello proposto da SI è infondato. Pt_1 In tema di usucapione, infatti, appare utile ricordare:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ossia del corpus e dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. 20539/2017);
- ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno;
- al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove pag. 5/8 questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 c. c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da parentela (cfr. Cass. 17780/2019, 20443/2017 e 9661/2006).
7.1. Si legge nella sentenza di primo grado:
- “L'attore afferma di aver posseduto uti dominus l'immobile oggetto di causa sin dal 1997, avendo risieduto da sempre nello stesso ed avendovi nel corso degli anni effettuato consistenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La convenuta ha tuttavia sin da subito eccepito di aver essa stessa, successivamente al matrimonio del figlio nel 1996, “concesso al figlio in comodato d'uso familiare gratuito e Pt_1 precario, l'immobile di cui si discute” (o, comunque, di avergli “messo gratuitamente a disposizione” l'immobile), così come l'altra unità immobiliare dello stesso fabbricato Per_ venne all'epoca concessa in comodato all'altro figlio ”, v. pag. 6 della sentenza appellata;
- “Tali fatti, specificamente e chiaramente allegati dalla convenuta nella propria comparsa di risposta (pag. 3 e conclusioni pag. 15), non sono mai stati specificamente contestati dall'attore, che nulla ha sul punto osservato né alla prima udienza, né nelle memorie ex art. 171-ter CPC (solo nella terza memoria istruttoria l'attore ha fatto un fugace cenno alle allegazioni attoree della convenuta circa l'esistenza del comodato, ma anche qui non per contestarle, ma solo per affermare che in ogni caso dovrebbe ritenersi provato il proprio possesso)”, v. pag. 6 della sentenza appellata. In altri termini, l'appellante non si confronta con la motivazione sopra riportata. Con conseguente inammissibilità della censura e di ogni attinente questione sollevata.
7.2. In ogni caso si osserva che:
- il godimento del bene appartenente alla madre, da parte di SI è certamente Pt_1 avvenuto in ambito familiare, sicchè a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma dai vincoli familiari;
- al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela (cfr. Cass. 4327/2008 e 12277/2015) ed a maggior ragione il godimento del bene è inidoneo all'acquisto nei casi di vincoli di stretta parentela, come nella specie (madre/figlio), nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo;
pag. 6/8 - ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) il cui compimento realizzi l'impossibilità per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr. Cass. 29449/1990).
7.3. Alla luce di quanto sopra esposto, le circostanze oggetto dell'istanza istruttoria, anche ove provate, sarebbero ininfluenti, mentre quelle successive del 2021 sono irrilevanti in relazione al requisito temporale. In assenza di una rituale allegazione e successiva prova, adeguata ed univoca, dei fatti costitutivi dell'acquisto di quanto in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
8. Anche quanto lamentato sulla condanna ex art. 96 c.p.c. è infondato. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai commi precedenti della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno. Applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., volta, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, cfr. Cass. 27623/2017 e 17814/2019. 8.1. Nella fattispecie, l'attore ha agito pretestuosamente in primo grado atteso che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i fatti allegati dalla convenuta nella propria comparsa di risposta in ordine all'esistenza di un comodato e della tolleranza nei rapporti familiari (madre/figlio) non sono mai stati da lui specificamente contestati, né egli ha mai chiarito come ha acquisito la disponibilità materiale dell'immobile.
8.2. Infine, sulla somma liquidata si osserva:
- l'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo, cfr. Cass. 22588/2020 e 8857/1996;
- considerato che la condanna può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite, cfr. Cass. 17902/2019 e 21570/2012, l'attore risulta condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari alla metà dei compensi liquidabili ex D.M. 55/2014 e pertanto l'importo riconosciuto rientra nei predetti parametri.
9. Non sussistono, invece i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c in questa sede, avendo sufficientemente argomentato “la possibilità di superare la presunzione di tolleranza” e che “anche se la disponibilità dell'immobile a favore dell'attore fosse conseguenza di un contratto di comodato in forma orale, ciò non escluderebbe, comunque, l'accoglibilità della domanda di usucapione”, dovendosi intendere attraverso l'interversione del possesso (circostanza, tuttavia, come sopra esposto, non ritualmente allegata né provata).
pag. 7/8 10. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore di sono poste a carico dell'appellante CP_1 tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da SI e, per l'effetto, conferma la sentenza di Pt_1 primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 4.997,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di CP_1
[...] 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 4/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 8/8
Composta dai SIi Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1211 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Luciano Gazzola, con domicilio eletto presso lo studio in TE EN (TV), Corso XXIX Aprile n. 13.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Valentina Fusina, con domicilio eletto presso lo studio in Bassano del Grappa (VI), Viale XI Febbraio n. 1/B.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1107 del Tribunale di Treviso depositata il 31/5/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante NEL MERITO
- accertati i fatti narrati in premessa, dichiarare, a favore del sig. SI Pt_1 l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera e piena proprietà degli immobili, con le relative pertinenze, di seguito identificati: 1) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto: FABBRICATI SEZIONE URBANA C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 3; Natura A2, Classe 2 – Consistenza 3,5 Vani. Via Ca' Giupponi, Piano T;
2) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto: FABBRICATI
SEZIONE URBANA C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 5; Natura A2, Classe 2 – Consistenza 5,5 Vani. Via Ca' Giupponi 19, Piano S1-T;
3) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto: FABBRICATI SEZIONE URBANA C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 10; Natura C/2, Classe 2 – Consistenza 56 m2 Via Ca' Giupponi, Piano T;
4) Comune A471 - ASOLO (TV) Catasto:
[...]
C, Foglio 2; Particella 372; Subalterno 14; CP_2 Natura F/1 – ; Via Ca' Giupponi, Piano T;
ordinarsi la trascrizione nei competenti RR.II. di Treviso e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da responsabilità al riguardo. IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse di accogliere la domanda svolta in via principale, si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale in merito ai seguenti capitoli di prova:
1) vero che lei, nell'anno 2000 prestava lavoro dipendente presso la “AS Pavimenti di SI Geom. Oscar”?
2) vero che lei, nell'anno 2000 ha provveduto a posare all'interno dell'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, all'interno del piano terra, la pavimentazione in marmo-granito rappresentata nella foto n. 2 di cui al documento 10 (che si rammostra al teste);
3) vero che lei, nell'anno 2000 ha provveduto a posare all'esterno dell'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19 la pavimentazione in elementi autobloccanti rappresentata nella foto 18 e 24 del documento 19 e nelle foto 19, 20 e 21 del documento 20 (che si rammostrano al teste);
4) vero che lei, nell'anno 2000, ha realizzato presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, una vasca interrata di recupero delle acque piovane 5) vero che lei, nell'anno 2000 ha realizzato presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19 la pavimentazione esterna in cemento lisciato di cui alle foto n. 14, 15 e 16 di cui al documento 18 (che si rammostrano al teste); 6) vero che lei, nell'anno 1998, ha elettrificato il cancello esterno presente presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19; 7) vero che lei, nell'anno 1998, presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, ha effettuato dei lavori all'impianto elettrico dell'abitazione posta al piano terra finalizzato al frazionamento dell'impianto elettrico rispetto all'abitazione posta al piano primo;
8) vero che lei, nell'anno 1998, presso l'abitazione sita in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, ha installato n. 9 inferriate antintrusione all'esterno del 9 finestre presenti al piano terra visibili nelle foto n. 1 del documento 15 e n. 3 del documento 16 (che si rammostrano al teste). Tale opera si nota anche nelle fotografie n. 6 e n. 7 di cui al documento 18, scattate negli anni immediatamente successivi. Si indicano, in qualità di testimoni: - il sig. , residente a Testimone_1 TE EN (TV), chiamato a rispondere ai capitoli n. 1, 2, 3, 4; - il sig. Tes_2
, residente a TE EN (TV), chiamato a rispondere ai capitoli n. 1, 2,
[...] 3, 4; - il sig. , residente a S. VI di AL (PD) chiamato a Testimone_3 rispondere al capitolo 5; - il sig. SI, residente ad AS (TV), chiamato a Tes_4 rispondere al capitolo n. 7; - il sig. , residnete ad AS (TV), chiamato a Testimone_5 rispondere al capitolo n.
8. Al fine di fornire ulteriori elementi di prova in merito al possesso ultraventennale degli immobili de quo, mai interrotto dalla convenuta, si chiede l'ammissione di prova testimoniale in merito ai seguenti capitoli di prova: 9) vero che far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, il sig. SI ha posseduto in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, Pt_1 l'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19 al piano terrra;
10) vero che, dalla sua abitazione è possibile vedere l'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19;
pag. 2/8 11) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, il sig. SI ha posseduto in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, il Pt_1 giardino ed il cortile dell'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19 al piano terra;
12) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, il signor SI ha versato a favore della sig.ra un canone di Pt_1 CP_1 locazione relativo all'immobile sito in AS (TV), Via Ca' Giupponi 19, al piano terra;
13) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni i lavori di manutenzione e ristrutturazione svolti all'interno dell'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al piano terra sono stati commissionati dal Sig. SI Pt_1
o svolti in prima persona da quest'ultimo; 14) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni i lavori esterni svolti all'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al piano terra sono stati commissionati dal Sig. SI o Pt_1 svolti in prima persona da quest'ultimo; 15) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni i lavori esterni svolti all'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al giardino e al cortile sono stati commissionati dal Sig. SI
o svolti in prima persona da quest'ultimo; 16) vero che i lavori di cui ai capitoli Pt_1 13), 14) e 15) sono stati commissionati dalla sig.ra 17) vero che a far Parte_2 data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, lo svolgimento e il risultato dei lavori di cui ai capitoli 13), 14), 15) sono stati supervisionati e verificati dalla sig.ra 18) vero che i lavori di cui ai capitoli 13), 14), 15) sono Parte_2 stati commissionati dalla sig.ra 19) vero che a far data dall'anno Parte_2 1997, lo svolgimento dei i lavori di cui ai capitoli 13), 14), 15) veniva concordato dalla sig.ra e dal sig. SI 20) vero che a far data dall'anno 1997 Parte_2 Pt_1 la sig.ra si è recata, in almeno un'occasione, nell'immobile sito in Parte_2 AS (TV) Via Ca' Giupponi 19 per verificarne le condizioni di conservazione all'interno e/o all'esterno; 21) vero che a far data almeno dall'anno 1997 e, comunque, da almeno vent'anni, la sig.ra aveva a disposizioni le chiavi per CP_1 accedere all'immobile sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19; 22) vero che, nell'anno 2021, l'abitazione del sig. SI sito in AS (TV) Via Ca' Giupponi 19, al Pt_1 piano terra, è stata divisa, mediante lavori murari, in due appartamenti separati;
23) vero che, in uno degli appartamenti citati nel capitolo 22) a seguito della divisione, ha continuato a risiedere il sig. Sig. mentre nell'altro appartamento si è trasferita la Pt_1 signora SI assieme al compagno;
24) vero che i lavori CP_3 Persona_1 all'impianto elettrico dell'immobile svolto in occasione della divisione dell'immobile di cui al capitolo 22) sono stati realizzati dal sig. SI 25) vero che i lavori di Tes_4 muratura realizzati in occasione della divisione dell'immobile di cui al capitolo 22) sono stati svolti dal sig. Sig. e dal sig. 26) vero che la decisione di Pt_1 Persona_2 realizzare la divisione di cui al capitolo X è stata assunta dal Sig. Sig. 27) vero Pt_1 che la decisione di cui al capitolo precedente è stata concordata tra il sig. SI e Pt_1 la sig.ra CP_1
Si indicano in qualità di testimoni: - il sig. , residente ad AS (TV), Testimone_6 chiamato a rispondere ai capitoli da n. 9) a n. 27); - il sig. , residente Testimone_7 ad AS (TV) chiamato a rispondere ai capitoli da n. 9) a n. 27) - il sig. CP_4
, residente ad AS (TV) chiamato a rispondere ai capitoli da n. 9) a n. 27); - il
[...] Sig. residente a [...] chiamato a rispondere ai capitoli da n. Tes_8
13) a n. 19); - il sig. residente a [...], chiamato a rispondere ai Persona_2 capitoli da n. 22) a n. 27) - il sig. , residente a [...]Testimone_1 (TV), chiamato a rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. , Testimone_2
pag. 3/8 residente a TE EN (TV), chiamato a rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. , residente a S. VI di AL (PD) chiamato a Testimone_3 rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. residente ad AS Testimone_9 (TV), chiamato a rispondere ai capitoli da n. 13) a n. 19); - il sig. , Testimone_5 residnete ad AS (TV), chiamato a rispondere ai capitolo da n. 13) a n. 19. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi integralmente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre accessori previsti per legge.
Per la parte appellata Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dei motivi di gravame ex adverso dedotti, respingere conseguentemente l'appello proposto dal sig. SI e confermare integralmente la sentenza impugnata n. Pt_1 1107/2024, pubblicata il 31 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento di primo grado iscritto al n. R.G. 6835/2023, respingendosi ogni diversa e contraria domanda. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio e condanna dell'appellante sig. SI per responsabilità aggravata ex Pt_1 art. 96 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, SI conveniva in Pt_1 giudizio la madre per sentire accertata e dichiarata l'intervenuta CP_1 usucapione del diritto di proprietà dell'abitazione al piano terra e pertinenze in AS (TV), Via Ca' Giupponi n. 19, censite al Catasto Fabbricati, Sez. Urb. C, foglio 2, part. 372, sub. 3, 5, 10 e 14. Esponeva l'attore di abitarvi ininterrottamente con la propria famiglia dal 1997, provvedendo alla manutenzione e alle migliorie sia all'interno che nel cortile.
2. Si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta, CP_1 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per la sua manifesta infondatezza, avendo concesso l'immobile in comodato gratuito e precario al figlio dopo le nozze e tollerato le successive condotte.
3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore SI a rifondere alla convenuta le spese Pt_1 CP_1 di lite del presente procedimento, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
3. condanna l'attore SI a pagare alla convenuta la somma Pt_1 CP_1 capitale di € 4.500,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 CPC.
4. Rilevava il Tribunale:
- avendo l'attore “ottenuto direttamente dalla madre l'autorizzazione ad utilizzare l'immobile concessogli in comodato, abbia implicitamente riconosciuto il pieno diritto di proprietà della stessa. Ciò è di per sé incompatibile con l'esercizio da parte di Pt_1 di un qualsivoglia possesso sulla cosa (il quale per definizione si sostanzia nell'esercizio di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà). Ne deriva quindi che la materiale disponibilità dell'immobile in capo a SI (peraltro pacifica)
pag. 4/8 non possa che essere qualificata in termini di mera detenzione, stante l'esistenza del comodato o, comunque, la tolleranza della proprietaria”;
- al fine di configurare l'inizio di un valido possesso ad usucapionem, sarebbe stato necessario “un atto di interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141 CC (e ciò indipendentemente dal lungo tempo trascorso, irrilevante ai sensi della disposizione in esame). L'esistenza di un siffatto atto non è tuttavia mai stata neppure allegata (né conseguentemente provata) dall'attore”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello SI Pt_1 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * Motivi di appello 6. Con il primo motivo di appello si lamenta che erroneamente sarebbero stati ritenuti insussistenti i presupposti per l'usucapione e rigettate le istanze istruttorie, mentre, secondo l'appellante:
- ex art. 1141 comma 1 c.c. il soggetto che esercita un potere di fatto su un bene immobile si presume, fino a prova contraria, possessore del bene stesso, prova che non sarebbe stata offerta dall'appellata;
- in particolare, l'appellata non avrebbe provato il contratto di comodato che sarebbe stato stipulato fra le parti e comunque l'interversione del possesso si sarebbe verificata dal 1997 a seguito dei numerosi lavori di manutenzione eseguiti dall'appellante;
- ingiustificatamente non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore sui lavori eseguiti, sul possesso da parte dell'appellante e sulla divisione del fabbricato bifamiliare avvenuta nel 2021 e comunque il rapporto di parentela e la presunzione di tolleranza non escluderebbero la possibilità di fornire la prova dei requisiti dell'usucapione. Con il secondo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui si condanna l'attore al pagamento della somma indicata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pur avendo fornito “tutti gli elementi di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda”, in assenza di danni ingiusti a seguito della domanda attorea e per “l'ingiustificata sproporzione tra il quantum della condanna de quo e le spese legali liquidate”.
*** 7. Il primo motivo dell'appello proposto da SI è infondato. Pt_1 In tema di usucapione, infatti, appare utile ricordare:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ossia del corpus e dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. 20539/2017);
- ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno;
- al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove pag. 5/8 questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 c. c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da parentela (cfr. Cass. 17780/2019, 20443/2017 e 9661/2006).
7.1. Si legge nella sentenza di primo grado:
- “L'attore afferma di aver posseduto uti dominus l'immobile oggetto di causa sin dal 1997, avendo risieduto da sempre nello stesso ed avendovi nel corso degli anni effettuato consistenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La convenuta ha tuttavia sin da subito eccepito di aver essa stessa, successivamente al matrimonio del figlio nel 1996, “concesso al figlio in comodato d'uso familiare gratuito e Pt_1 precario, l'immobile di cui si discute” (o, comunque, di avergli “messo gratuitamente a disposizione” l'immobile), così come l'altra unità immobiliare dello stesso fabbricato Per_ venne all'epoca concessa in comodato all'altro figlio ”, v. pag. 6 della sentenza appellata;
- “Tali fatti, specificamente e chiaramente allegati dalla convenuta nella propria comparsa di risposta (pag. 3 e conclusioni pag. 15), non sono mai stati specificamente contestati dall'attore, che nulla ha sul punto osservato né alla prima udienza, né nelle memorie ex art. 171-ter CPC (solo nella terza memoria istruttoria l'attore ha fatto un fugace cenno alle allegazioni attoree della convenuta circa l'esistenza del comodato, ma anche qui non per contestarle, ma solo per affermare che in ogni caso dovrebbe ritenersi provato il proprio possesso)”, v. pag. 6 della sentenza appellata. In altri termini, l'appellante non si confronta con la motivazione sopra riportata. Con conseguente inammissibilità della censura e di ogni attinente questione sollevata.
7.2. In ogni caso si osserva che:
- il godimento del bene appartenente alla madre, da parte di SI è certamente Pt_1 avvenuto in ambito familiare, sicchè a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma dai vincoli familiari;
- al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela (cfr. Cass. 4327/2008 e 12277/2015) ed a maggior ragione il godimento del bene è inidoneo all'acquisto nei casi di vincoli di stretta parentela, come nella specie (madre/figlio), nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo;
pag. 6/8 - ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) il cui compimento realizzi l'impossibilità per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr. Cass. 29449/1990).
7.3. Alla luce di quanto sopra esposto, le circostanze oggetto dell'istanza istruttoria, anche ove provate, sarebbero ininfluenti, mentre quelle successive del 2021 sono irrilevanti in relazione al requisito temporale. In assenza di una rituale allegazione e successiva prova, adeguata ed univoca, dei fatti costitutivi dell'acquisto di quanto in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
8. Anche quanto lamentato sulla condanna ex art. 96 c.p.c. è infondato. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai commi precedenti della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno. Applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., volta, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, cfr. Cass. 27623/2017 e 17814/2019. 8.1. Nella fattispecie, l'attore ha agito pretestuosamente in primo grado atteso che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i fatti allegati dalla convenuta nella propria comparsa di risposta in ordine all'esistenza di un comodato e della tolleranza nei rapporti familiari (madre/figlio) non sono mai stati da lui specificamente contestati, né egli ha mai chiarito come ha acquisito la disponibilità materiale dell'immobile.
8.2. Infine, sulla somma liquidata si osserva:
- l'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo, cfr. Cass. 22588/2020 e 8857/1996;
- considerato che la condanna può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite, cfr. Cass. 17902/2019 e 21570/2012, l'attore risulta condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari alla metà dei compensi liquidabili ex D.M. 55/2014 e pertanto l'importo riconosciuto rientra nei predetti parametri.
9. Non sussistono, invece i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c in questa sede, avendo sufficientemente argomentato “la possibilità di superare la presunzione di tolleranza” e che “anche se la disponibilità dell'immobile a favore dell'attore fosse conseguenza di un contratto di comodato in forma orale, ciò non escluderebbe, comunque, l'accoglibilità della domanda di usucapione”, dovendosi intendere attraverso l'interversione del possesso (circostanza, tuttavia, come sopra esposto, non ritualmente allegata né provata).
pag. 7/8 10. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore di sono poste a carico dell'appellante CP_1 tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da SI e, per l'effetto, conferma la sentenza di Pt_1 primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 4.997,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di CP_1
[...] 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 4/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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