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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 127/2023 R.G. promossa da: in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Parte_1
con sede in Brescia, via Corfù n. 102 (P.I. e C.F. , nella sua qualità di Parte_2 P.IVA_1
procuratrice speciale di (P.I. e C.F. ), in virtù di procura speciale Parte_3 P.IVA_2
per atto Notaio di Milano in data 09.12.2019, rep. n. 44109, racc. n. 13844, elettivamente Persona_1
domiciliata in Torino, via Piazzi n. 51/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Audino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Le Fosse, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona della tutrice Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
APPELLATO contumace
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino emessa in data 27.12.2022 e comunicata il 28.12.2022
- Accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti:
- Riformare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Torino emessa il 27.12.2022 e comunicata in data 28.12.2022 e, previo eventuale ordine di esibizione della documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento n. 7597/2016 V.G. Tribunale di Torino, accertare e dichiarare che il sig. , nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], Regione Ovairo n.15, ha accettato con C.F._1 beneficio d'inventario l'eredità allo stesso pervenuta per successione legittima dal padre, sig. Per_2
(C.F. ), comprendente – tra l'altro - i seguenti immobili spettanti al de
[...] C.F._2
cuius per quota 1/1 del diritto di piena proprietà al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera
(IM):
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 2, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 3, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 6, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 13, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 14, cat. A/3.
- Con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario sulla quota comprendente – tra l'altro - i seguenti immobili spettanti al de cuius per quota 1/1 del diritto di piena proprietà al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera (IM):
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 2, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 3, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 6, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 13, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 14, cat. A/3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21/10/2021, in qualità di Parte_1
procuratrice speciale di cessionaria pro soluto di un portafoglio di crediti da Bene Parte_3
Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, chiedeva di accertare in capo a la Controparte_1
qualità di erede del padre, . Persona_2
Esponeva parte ricorrente che il Banco di Credito Cooperativo di Bene Vagienna aveva concesso, in forza di contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 23/11/2006, la somma di euro 300.000,00 alla iscrivendo ipoteca volontaria in data 02/12/2006, a garanzia della restituzione del capitale Parte_4
pagina 2 di 8 mutuato e dei relativi accessori;
che gli immobili ipotecati venivano ceduti in permuta dalla Parte_4
in data 23/04/2013 a , il quale si accollava il mutuo residuo, pari ad euro 227.314,84, a Persona_2
titolo di conguaglio, senza liberazione della originaria parte mutuataria;
che la veniva Parte_4
dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 19/01/2015 e pertanto la risolveva il predetto Pt_1
contratto di mutuo e veniva ammessa al passivo fallimentare per l'importo di euro 202.638,82; che decedeva in data 06/12/2016, senza lasciare testamento, e venivano chiamati alla Persona_2
successione gli eredi legittimi, e cioè la moglie, , e i figli , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
ed ; che , e rinunciavano all'eredità con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
atto del 26/01/2017, mentre , a favore del quale risulta trascritta presso la Conservatoria Controparte_1
dei Registri Immobiliari di Sanremo la denuncia di successione, nonché risulta eseguita la voltura catastale degli immobili, per il tramite della sua tutrice, , accettava con beneficio Controparte_2
d'inventario, ex art. 471 c.c., l'eredità paterna;
che tuttavia l'accettazione con beneficio d'inventario non risulta trascritta nei pubblici registri, sicché intendendo agire esecutivamente sugli Parte_1
immobili oggetto della garanzia reale, per il recupero del credito vantato, ha interesse ad ottenere l'accertamento della qualità di erede con beneficio d'inventario di , così da sanare la Controparte_1
mancanza di continuità delle trascrizioni.
rimaneva contumace e il giudizio veniva istruito mediante la produzione di documenti, Controparte_1
oltre ad essere disposti alcuni rinvii allo scopo di verificare l'intervenuta trascrizione dell'accettazione beneficiata nel registro delle successioni.
Con ordinanza pronunciata in data 27/12/2022 il Tribunale di Torino respingeva infine il ricorso.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello con atto di citazione di cui ha Parte_1
richiesto la notifica in data 26/01/2023, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data
11/02/2023.
Dichiarata la contumacia dell'appellato, all'udienza del 10/04/2024 parte appellante ha precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato, richiamato il disposto dell'art. 484 c.c., ha osservato come - pur essendo certa l'intervenuta autorizzazione, da parte del Giudice tutelare, all'accettazione con beneficio di inventario da parte di , soggetto a tutela - dalla documentazione prodotta dalla parte Controparte_1
ricorrente si evince come la procedura d'eredità giacente aperta, con riferimento al patrimonio morendo dismesso dal de cuius, , sia stata chiusa, in ragione dell'intervenuta accettazione con Persona_2
beneficio d'inventario da parte del convenuto , anche se la trascrizione dell'accettazione Controparte_1
pagina 3 di 8 beneficiata non risulta dai certificati del registro delle successioni, estratti in data 03/12/2020 e
04/04/2022, date di molto successive alla scadenza del termine previsto ex lege per la trascrizione della dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, sicché tale accettazione deve ritenersi, allo stato, non sufficientemente provata, con conseguente reiezione della domanda.
Parte appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato, sulla base di tre distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo sostiene essere incontestabile l'accettazione dell'eredità con Parte_1
beneficio di inventario, ex art. 471 c.c., in capo a , osservando come, sulla scorta del Controparte_1
corredo documentale, prodotto non vi sia dubbio in ordine al fatto che l'eredità di sia Persona_2
pervenuta in capo all'unico figlio non rinunciante ed interdetto e che tale accettazione non possa che essersi perfezionata con il limite del beneficio di inventario, risultando agli atti tanto la trascrizione della denuncia di successione, quanto la voltura catastale in favore dell'erede interdetto, atti che potevano essere compiuti solo dall'erede accettante.
Il primo Giudice non si sarebbe quindi avveduto del fatto che l'accettazione da parte degli interdetti può avvenire solo con il beneficio di inventario, poiché in tal caso sarebbe senza alcun dubbio giunto alla conclusione di ritenere che sia da considerarsi erede del de cuius; nell'accettazione con Controparte_1
beneficio d'inventario la volontà di acquisire il patrimonio del defunto si unisce alla volontà di limitare la responsabilità con la separazione dei patrimoni, tuttavia la mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti previsti per l'accettazione con beneficio d'inventario, con riferimento agli interdetti, secondo quanto previsto dall'art. 489 c.c., non comporta la decadenza dal beneficio, a meno che l'interdizione non venga revocata.
Sempre nell'ambito del primo motivo d'impugnazione, lamenta altresì che, Parte_1
nonostante l'espressa richiesta in tal senso formulata, il Giudice di prime cure non abbia disposto l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del procedimento n. 7597/2016 R.G.V.G., nell'ambito del quale è intervenuta l'autorizzazione del Giudice tutelare all'accettazione con beneficio d'inventario da parte di
, in quanto tale acquisizione avrebbe consentito la verifica degli adempimenti relativi Controparte_1
all'inventario con tutte le conseguenze di legge.
Il motivo è infondato.
Parte appellante, in ciò confortata da un passaggio dell'ordinanza impugnata, pare ritenere che l'accettazione con beneficio d'inventario vi sia stata e che difetti unicamente la trascrizione dell'accettazione, tanto che sarebbe questa la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda.
Invero dagli elementi documentali offerti è dato unicamente ricostruire come vi sia stata un'istanza pagina 4 di 8 della tutrice rivolta al Giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità di , da parte del figlio interdetto, , cui ha fatto Persona_2 Controparte_1
seguito in data 27/11/2017 l'autorizzazione da parte del Giudice tutelare ad effettuare tutte le operazioni funzionali alla gestione della successione e ad operare sul conto della tutela.
Nel presente procedimento non risulta neppure l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la cui sussistenza si desumerebbe unicamente dal contenuto dell'istanza, prodotta come All. 1 alla memoria di parte ricorrente, in primo grado, in data 07/12/2022, con la quale la tutrice chiedeva appunto al Giudice tutelare di essere autorizzata al pagamento delle imposte e tasse di successione, degli onorari di notaio e quant'altro necessario, menzionando in quell'istanza come con provvedimento del 12/05/2017 il G.T. avesse autorizzato l'accettazione con beneficio d'inventario.
Orbene, dall'istanza presentata il 27/11/2017 emerge inequivocabilmente come a quel momento l'accettazione non fosse ancora intervenuta, tanto che vengono precisati i costi indicati dal notaio
“per l'espletamento delle pratiche successorie” e la conseguente necessità di operare sul Per_3
conto della tutela per prelevare gli importi necessari.
Altri elementi che, secondo l'appellante, deporrebbero per l'intervenuta accettazione eredità sarebbero poi la chiusura della procedura d'eredità giacente, iscritta al n. 21142/20, aperta il 03/11/2020 e chiusa pochi giorni dopo in data 11/11/2020, per intervenuta accettazione dell'eredità, procedimento quello originato dall'istanza di nomina di un curatore dell'eredità giacente promosso da Italfondiario S.p.A., cui ha fatto seguito la rinuncia, in data 06/11/2020, all'apertura della procedura, sul presupposto che
“avrebbe accettato l'eredità con beneficio d'inventario”. Controparte_1
Si tratta, invero di elementi privi di qualsivoglia decisività, poiché in nessuno di essi viene fatto preciso riferimento all'atto con il quale sarebbe avvenuta l'accettazione dell'eredità, da compiersi necessariamente a mezzo di dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale, nel cui circondario si è aperta la successione;
oltre ad essere i provvedimenti resi nell'ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione e dunque insuscettibili di acquisire efficacia di giudicato relativamente agli accertamenti di fatto ad essi sottesi.
Il ragionamento della parte appellante, secondo cui - risultando trascritta la denuncia di successione in favore di e curata la voltura catastale, adempimenti che non avrebbero potuto che Controparte_1
essere compiuti dall'erede accettante, e considerato che l'interdetto non può che accettare con beneficio d'inventario - dovrebbe allora ritenersi che vi sia stata un'accettazione beneficiata, è frutto di un evidente errore logico-giuridico.
Il fatto che l'interdetto, al pari del minore, non possa che accettare con beneficio, d'inventario, comporta che l'accettazione debba avvenire nelle forme previste per l'eredità beneficiata, pertanto il pagina 5 di 8 compimento di atti, che potrebbero comportare un'accettazione pura e semplice, in conseguenza di un'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., nei suoi confronti sono privi di qualsiasi effetto, dal momento che egli, da un lato, non può acquisire la qualità di erede di puro e semplice e, dall'altro, non ha accettato nelle forme previste per l'accettazione beneficiata.
Né la previsione di cui all'art. 489 c.c., secondo cui l'incapace non decade dal beneficio d'inventario, qualora non compia l'inventario entro il termine, significa che egli possa accettare l'eredità con forme diverse da quelle prescritte dall'art. 484 c.c., per cui fino a quando non intervenga l'accettazione con quelle forme egli rimane nella posizione di chiamato all'eredità.
Pertanto, al di là dell'autorizzazione all'accettazione beneficiata, la cui esistenza si ricava indirettamente dal contenuto dell'istanza della tutrice in data 27/11/2017, che ne fa menzione, non vi è prova alcuna che l'atto di accettazione sia mai stato effettivamente compiuto ed anzi vi sono elementi di segno contrario, di natura ben più pregnante di quelli richiamati da parte appellante.
Come già premesso, l'accettazione beneficiata deve necessariamente avvenire a mezzo di dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere ed essere inserita nel registro delle successioni conservato presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione;
quindi, entro un mese dall'inserzione nel registro delle successioni, il cancelliere deve provvedere alla trascrizione all'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione, e, se l'eredità comprende anche degli immobili, come nel caso di specie, la trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario deve essere altresì effettuata presso la
Conservatoria del luogo in cui si trovano gli immobili. Tale ultima trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui sono ubicati gli immobili rileva agli effetti previsti dagli artt.
2685 e 2644 c.c., ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'accettazione beneficiata.
La circostanza per cui nel registro delle successioni, come rilevato nell'ordinanza impugnata, sia in data 03/12/2020, sia nella successiva data del 04/04/2022, non sia stato inserito l'atto di accettazione, a distanza di ben cinque anni da quando sarebbe intervenuta l'autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario, non può che condurre a ritenere che quell'accettazione, nelle forme stabilite dalla legge, non sia mai intervenuta, come del resto confermato dal fatto che l'unica trascrizione risultante dai
RR.II. a favore di e contro , è quella relativa “all'atto amministrativo” Controparte_1 Persona_2
del certificato di denuncia di successione, mentre se vi fosse stato un atto di accettazione con beneficio d'inventario sarebbe stato certamente trascritto quello, considerato peraltro che tali adempimenti ricadono sotto la diretta responsabilità del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere), che riceve l'atto di accettazione con beneficio d'inventario.
Ne consegue l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte ricorrente, avente ad oggetto il fascicolo della tutela di (R.G. n. 7597/2016 V.G.), nonché il fascicolo iscritto al n. Controparte_1
pagina 6 di 8 21142/2020, relativo alla procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, chiusa per rinuncia da parte Italfondiario, atteso che l'atto di accettazione non potrebbe certamente essere contenuto in quei fascicoli, e del resto la sua inesistenza è ricavabile da ben più decisivi elementi attinenti alle forme di pubblicità proprie di quell'atto.
Con il secondo motivo di gravame assume che il Giudice avrebbe errato nel Parte_1
ritenere che la mancata trascrizione dell'accettazione beneficiata determini l'impossibilità di qualificare come erede l'interdetto, osservando come l'articolo 2684 c.c. (rectius art. 2685 c.c.) indichi come l'unica funzione della trascrizione dell'eredità beneficiata sia di pubblicità notizia, per cui la sua omissione non determina l'inefficacia dell'accettazione con beneficio di inventario.
Quanto già argomentato nell'esaminare il primo motivo d'appello rende manifesta la infondatezza, se non anche l'inammissibilità di questo secondo motivo, atteso che l'ordinanza impugnata non ha affatto ritenuto che la mancata trascrizione nei registri immobiliari impedisca di qualificare Controparte_1
come erede, avendo invece fatto riferimento alla mancata trascrizione nel registro delle successioni.
In ogni caso, le ragioni per le quali questa Corte ritiene infondata la domanda dell'appellante vanno rinvenute, come già ampiamente argomentato, nel fatto che non vi è prova del compimento dell'atto di accettazione, quindi in una carenza a monte rispetto ai successivi adempimenti connessi alle trascrizioni.
Infine, con il terzo motivo d'impugnazione, sostiene parte appellante che, al di là dell'omessa trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario, nel giudizio di primo grado era stato espressamente richiesto di accertare e dichiarare l'accettazione dell'eredità da parte di Controparte_1
sulla scorta della trascrizione della denuncia di successione e della voltura in suo favore dell'intestazione catastale degli immobili sui quali è iscritta l'ipoteca in favore di Parte_3
Anche tale motivo risulta infondato per le ragioni già in precedenza esposte, in ordine al fatto che il compimento di atti, i quali potrebbero astrattamente integrare, ai sensi dell'art. 476 c.c., un'accettazione tacita, è privo di efficacia nei confronti di coloro che non possono diventare eredi puri e semplici, essendo questa la conseguenza che discende dal compimento di atti che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve quindi essere respinto.
Stante la mancata costituzione della parte appellata, non deve essere emessa alcuna pronuncia in punto spese.
Tuttavia, in considerazione della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pagina 7 di 8 pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratrice speciale di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data Parte_3
27/12/2022 dal Tribunale di Torino, respinge l'appello, confermando l'impugnata ordinanza;
nulla in punto spese;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 127/2023 R.G. promossa da: in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Parte_1
con sede in Brescia, via Corfù n. 102 (P.I. e C.F. , nella sua qualità di Parte_2 P.IVA_1
procuratrice speciale di (P.I. e C.F. ), in virtù di procura speciale Parte_3 P.IVA_2
per atto Notaio di Milano in data 09.12.2019, rep. n. 44109, racc. n. 13844, elettivamente Persona_1
domiciliata in Torino, via Piazzi n. 51/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Audino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Le Fosse, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona della tutrice Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
APPELLATO contumace
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino emessa in data 27.12.2022 e comunicata il 28.12.2022
- Accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti:
- Riformare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Torino emessa il 27.12.2022 e comunicata in data 28.12.2022 e, previo eventuale ordine di esibizione della documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento n. 7597/2016 V.G. Tribunale di Torino, accertare e dichiarare che il sig. , nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], Regione Ovairo n.15, ha accettato con C.F._1 beneficio d'inventario l'eredità allo stesso pervenuta per successione legittima dal padre, sig. Per_2
(C.F. ), comprendente – tra l'altro - i seguenti immobili spettanti al de
[...] C.F._2
cuius per quota 1/1 del diritto di piena proprietà al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera
(IM):
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 2, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 3, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 6, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 13, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 14, cat. A/3.
- Con ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario sulla quota comprendente – tra l'altro - i seguenti immobili spettanti al de cuius per quota 1/1 del diritto di piena proprietà al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera (IM):
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 2, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 3, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 6, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 13, cat. A/3;
- sezione BOR, foglio 9, particella 296, subalterno 14, cat. A/3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21/10/2021, in qualità di Parte_1
procuratrice speciale di cessionaria pro soluto di un portafoglio di crediti da Bene Parte_3
Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, chiedeva di accertare in capo a la Controparte_1
qualità di erede del padre, . Persona_2
Esponeva parte ricorrente che il Banco di Credito Cooperativo di Bene Vagienna aveva concesso, in forza di contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 23/11/2006, la somma di euro 300.000,00 alla iscrivendo ipoteca volontaria in data 02/12/2006, a garanzia della restituzione del capitale Parte_4
pagina 2 di 8 mutuato e dei relativi accessori;
che gli immobili ipotecati venivano ceduti in permuta dalla Parte_4
in data 23/04/2013 a , il quale si accollava il mutuo residuo, pari ad euro 227.314,84, a Persona_2
titolo di conguaglio, senza liberazione della originaria parte mutuataria;
che la veniva Parte_4
dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 19/01/2015 e pertanto la risolveva il predetto Pt_1
contratto di mutuo e veniva ammessa al passivo fallimentare per l'importo di euro 202.638,82; che decedeva in data 06/12/2016, senza lasciare testamento, e venivano chiamati alla Persona_2
successione gli eredi legittimi, e cioè la moglie, , e i figli , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
ed ; che , e rinunciavano all'eredità con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
atto del 26/01/2017, mentre , a favore del quale risulta trascritta presso la Conservatoria Controparte_1
dei Registri Immobiliari di Sanremo la denuncia di successione, nonché risulta eseguita la voltura catastale degli immobili, per il tramite della sua tutrice, , accettava con beneficio Controparte_2
d'inventario, ex art. 471 c.c., l'eredità paterna;
che tuttavia l'accettazione con beneficio d'inventario non risulta trascritta nei pubblici registri, sicché intendendo agire esecutivamente sugli Parte_1
immobili oggetto della garanzia reale, per il recupero del credito vantato, ha interesse ad ottenere l'accertamento della qualità di erede con beneficio d'inventario di , così da sanare la Controparte_1
mancanza di continuità delle trascrizioni.
rimaneva contumace e il giudizio veniva istruito mediante la produzione di documenti, Controparte_1
oltre ad essere disposti alcuni rinvii allo scopo di verificare l'intervenuta trascrizione dell'accettazione beneficiata nel registro delle successioni.
Con ordinanza pronunciata in data 27/12/2022 il Tribunale di Torino respingeva infine il ricorso.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello con atto di citazione di cui ha Parte_1
richiesto la notifica in data 26/01/2023, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data
11/02/2023.
Dichiarata la contumacia dell'appellato, all'udienza del 10/04/2024 parte appellante ha precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato, richiamato il disposto dell'art. 484 c.c., ha osservato come - pur essendo certa l'intervenuta autorizzazione, da parte del Giudice tutelare, all'accettazione con beneficio di inventario da parte di , soggetto a tutela - dalla documentazione prodotta dalla parte Controparte_1
ricorrente si evince come la procedura d'eredità giacente aperta, con riferimento al patrimonio morendo dismesso dal de cuius, , sia stata chiusa, in ragione dell'intervenuta accettazione con Persona_2
beneficio d'inventario da parte del convenuto , anche se la trascrizione dell'accettazione Controparte_1
pagina 3 di 8 beneficiata non risulta dai certificati del registro delle successioni, estratti in data 03/12/2020 e
04/04/2022, date di molto successive alla scadenza del termine previsto ex lege per la trascrizione della dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, sicché tale accettazione deve ritenersi, allo stato, non sufficientemente provata, con conseguente reiezione della domanda.
Parte appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato, sulla base di tre distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo sostiene essere incontestabile l'accettazione dell'eredità con Parte_1
beneficio di inventario, ex art. 471 c.c., in capo a , osservando come, sulla scorta del Controparte_1
corredo documentale, prodotto non vi sia dubbio in ordine al fatto che l'eredità di sia Persona_2
pervenuta in capo all'unico figlio non rinunciante ed interdetto e che tale accettazione non possa che essersi perfezionata con il limite del beneficio di inventario, risultando agli atti tanto la trascrizione della denuncia di successione, quanto la voltura catastale in favore dell'erede interdetto, atti che potevano essere compiuti solo dall'erede accettante.
Il primo Giudice non si sarebbe quindi avveduto del fatto che l'accettazione da parte degli interdetti può avvenire solo con il beneficio di inventario, poiché in tal caso sarebbe senza alcun dubbio giunto alla conclusione di ritenere che sia da considerarsi erede del de cuius; nell'accettazione con Controparte_1
beneficio d'inventario la volontà di acquisire il patrimonio del defunto si unisce alla volontà di limitare la responsabilità con la separazione dei patrimoni, tuttavia la mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti previsti per l'accettazione con beneficio d'inventario, con riferimento agli interdetti, secondo quanto previsto dall'art. 489 c.c., non comporta la decadenza dal beneficio, a meno che l'interdizione non venga revocata.
Sempre nell'ambito del primo motivo d'impugnazione, lamenta altresì che, Parte_1
nonostante l'espressa richiesta in tal senso formulata, il Giudice di prime cure non abbia disposto l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del procedimento n. 7597/2016 R.G.V.G., nell'ambito del quale è intervenuta l'autorizzazione del Giudice tutelare all'accettazione con beneficio d'inventario da parte di
, in quanto tale acquisizione avrebbe consentito la verifica degli adempimenti relativi Controparte_1
all'inventario con tutte le conseguenze di legge.
Il motivo è infondato.
Parte appellante, in ciò confortata da un passaggio dell'ordinanza impugnata, pare ritenere che l'accettazione con beneficio d'inventario vi sia stata e che difetti unicamente la trascrizione dell'accettazione, tanto che sarebbe questa la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda.
Invero dagli elementi documentali offerti è dato unicamente ricostruire come vi sia stata un'istanza pagina 4 di 8 della tutrice rivolta al Giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità di , da parte del figlio interdetto, , cui ha fatto Persona_2 Controparte_1
seguito in data 27/11/2017 l'autorizzazione da parte del Giudice tutelare ad effettuare tutte le operazioni funzionali alla gestione della successione e ad operare sul conto della tutela.
Nel presente procedimento non risulta neppure l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la cui sussistenza si desumerebbe unicamente dal contenuto dell'istanza, prodotta come All. 1 alla memoria di parte ricorrente, in primo grado, in data 07/12/2022, con la quale la tutrice chiedeva appunto al Giudice tutelare di essere autorizzata al pagamento delle imposte e tasse di successione, degli onorari di notaio e quant'altro necessario, menzionando in quell'istanza come con provvedimento del 12/05/2017 il G.T. avesse autorizzato l'accettazione con beneficio d'inventario.
Orbene, dall'istanza presentata il 27/11/2017 emerge inequivocabilmente come a quel momento l'accettazione non fosse ancora intervenuta, tanto che vengono precisati i costi indicati dal notaio
“per l'espletamento delle pratiche successorie” e la conseguente necessità di operare sul Per_3
conto della tutela per prelevare gli importi necessari.
Altri elementi che, secondo l'appellante, deporrebbero per l'intervenuta accettazione eredità sarebbero poi la chiusura della procedura d'eredità giacente, iscritta al n. 21142/20, aperta il 03/11/2020 e chiusa pochi giorni dopo in data 11/11/2020, per intervenuta accettazione dell'eredità, procedimento quello originato dall'istanza di nomina di un curatore dell'eredità giacente promosso da Italfondiario S.p.A., cui ha fatto seguito la rinuncia, in data 06/11/2020, all'apertura della procedura, sul presupposto che
“avrebbe accettato l'eredità con beneficio d'inventario”. Controparte_1
Si tratta, invero di elementi privi di qualsivoglia decisività, poiché in nessuno di essi viene fatto preciso riferimento all'atto con il quale sarebbe avvenuta l'accettazione dell'eredità, da compiersi necessariamente a mezzo di dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale, nel cui circondario si è aperta la successione;
oltre ad essere i provvedimenti resi nell'ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione e dunque insuscettibili di acquisire efficacia di giudicato relativamente agli accertamenti di fatto ad essi sottesi.
Il ragionamento della parte appellante, secondo cui - risultando trascritta la denuncia di successione in favore di e curata la voltura catastale, adempimenti che non avrebbero potuto che Controparte_1
essere compiuti dall'erede accettante, e considerato che l'interdetto non può che accettare con beneficio d'inventario - dovrebbe allora ritenersi che vi sia stata un'accettazione beneficiata, è frutto di un evidente errore logico-giuridico.
Il fatto che l'interdetto, al pari del minore, non possa che accettare con beneficio, d'inventario, comporta che l'accettazione debba avvenire nelle forme previste per l'eredità beneficiata, pertanto il pagina 5 di 8 compimento di atti, che potrebbero comportare un'accettazione pura e semplice, in conseguenza di un'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., nei suoi confronti sono privi di qualsiasi effetto, dal momento che egli, da un lato, non può acquisire la qualità di erede di puro e semplice e, dall'altro, non ha accettato nelle forme previste per l'accettazione beneficiata.
Né la previsione di cui all'art. 489 c.c., secondo cui l'incapace non decade dal beneficio d'inventario, qualora non compia l'inventario entro il termine, significa che egli possa accettare l'eredità con forme diverse da quelle prescritte dall'art. 484 c.c., per cui fino a quando non intervenga l'accettazione con quelle forme egli rimane nella posizione di chiamato all'eredità.
Pertanto, al di là dell'autorizzazione all'accettazione beneficiata, la cui esistenza si ricava indirettamente dal contenuto dell'istanza della tutrice in data 27/11/2017, che ne fa menzione, non vi è prova alcuna che l'atto di accettazione sia mai stato effettivamente compiuto ed anzi vi sono elementi di segno contrario, di natura ben più pregnante di quelli richiamati da parte appellante.
Come già premesso, l'accettazione beneficiata deve necessariamente avvenire a mezzo di dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere ed essere inserita nel registro delle successioni conservato presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione;
quindi, entro un mese dall'inserzione nel registro delle successioni, il cancelliere deve provvedere alla trascrizione all'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione, e, se l'eredità comprende anche degli immobili, come nel caso di specie, la trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario deve essere altresì effettuata presso la
Conservatoria del luogo in cui si trovano gli immobili. Tale ultima trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui sono ubicati gli immobili rileva agli effetti previsti dagli artt.
2685 e 2644 c.c., ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'accettazione beneficiata.
La circostanza per cui nel registro delle successioni, come rilevato nell'ordinanza impugnata, sia in data 03/12/2020, sia nella successiva data del 04/04/2022, non sia stato inserito l'atto di accettazione, a distanza di ben cinque anni da quando sarebbe intervenuta l'autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario, non può che condurre a ritenere che quell'accettazione, nelle forme stabilite dalla legge, non sia mai intervenuta, come del resto confermato dal fatto che l'unica trascrizione risultante dai
RR.II. a favore di e contro , è quella relativa “all'atto amministrativo” Controparte_1 Persona_2
del certificato di denuncia di successione, mentre se vi fosse stato un atto di accettazione con beneficio d'inventario sarebbe stato certamente trascritto quello, considerato peraltro che tali adempimenti ricadono sotto la diretta responsabilità del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere), che riceve l'atto di accettazione con beneficio d'inventario.
Ne consegue l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte ricorrente, avente ad oggetto il fascicolo della tutela di (R.G. n. 7597/2016 V.G.), nonché il fascicolo iscritto al n. Controparte_1
pagina 6 di 8 21142/2020, relativo alla procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, chiusa per rinuncia da parte Italfondiario, atteso che l'atto di accettazione non potrebbe certamente essere contenuto in quei fascicoli, e del resto la sua inesistenza è ricavabile da ben più decisivi elementi attinenti alle forme di pubblicità proprie di quell'atto.
Con il secondo motivo di gravame assume che il Giudice avrebbe errato nel Parte_1
ritenere che la mancata trascrizione dell'accettazione beneficiata determini l'impossibilità di qualificare come erede l'interdetto, osservando come l'articolo 2684 c.c. (rectius art. 2685 c.c.) indichi come l'unica funzione della trascrizione dell'eredità beneficiata sia di pubblicità notizia, per cui la sua omissione non determina l'inefficacia dell'accettazione con beneficio di inventario.
Quanto già argomentato nell'esaminare il primo motivo d'appello rende manifesta la infondatezza, se non anche l'inammissibilità di questo secondo motivo, atteso che l'ordinanza impugnata non ha affatto ritenuto che la mancata trascrizione nei registri immobiliari impedisca di qualificare Controparte_1
come erede, avendo invece fatto riferimento alla mancata trascrizione nel registro delle successioni.
In ogni caso, le ragioni per le quali questa Corte ritiene infondata la domanda dell'appellante vanno rinvenute, come già ampiamente argomentato, nel fatto che non vi è prova del compimento dell'atto di accettazione, quindi in una carenza a monte rispetto ai successivi adempimenti connessi alle trascrizioni.
Infine, con il terzo motivo d'impugnazione, sostiene parte appellante che, al di là dell'omessa trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario, nel giudizio di primo grado era stato espressamente richiesto di accertare e dichiarare l'accettazione dell'eredità da parte di Controparte_1
sulla scorta della trascrizione della denuncia di successione e della voltura in suo favore dell'intestazione catastale degli immobili sui quali è iscritta l'ipoteca in favore di Parte_3
Anche tale motivo risulta infondato per le ragioni già in precedenza esposte, in ordine al fatto che il compimento di atti, i quali potrebbero astrattamente integrare, ai sensi dell'art. 476 c.c., un'accettazione tacita, è privo di efficacia nei confronti di coloro che non possono diventare eredi puri e semplici, essendo questa la conseguenza che discende dal compimento di atti che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve quindi essere respinto.
Stante la mancata costituzione della parte appellata, non deve essere emessa alcuna pronuncia in punto spese.
Tuttavia, in considerazione della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pagina 7 di 8 pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratrice speciale di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data Parte_3
27/12/2022 dal Tribunale di Torino, respinge l'appello, confermando l'impugnata ordinanza;
nulla in punto spese;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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