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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5567 R.G. anno 2017 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(c.f. ) - rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Simeone in virtù di procura in atti;
contro
(c.f. in persona del Sindaco pro tempore e del Dirigente Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura del , giusta art. 22 dello Statuto Comunale - rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giovanna Liuzzi in virtù di mandato in atti;
Oggetto: istanza di prosecuzione nel merito di reintegra nel possesso.
LA CAUSA
L'AZIONE DI REINTEGRA NEL POSSESSO:
Il signor , con ricorso ex art. 1168 c.c. dell'1-07-2017, sosteneva di possedere a titolo Parte_1
di proprietà, per averla acquistata con atto del 3 maggio 2005 per notar rep. Persona_1
17548, l'intera palazzina sita in alla via De Cesare 50, sviluppata su quattro livelli. CP_1
Il fabbricato confina con uno stabile di proprietà comunale, un tempo adibito a cinema e che il CP_1
di decideva di ristrutturare per adibirlo a teatro. CP_1
pagina 1 di 11 In particolare, dal piano terra del proprio stabile, puntualizzava il ricorrente, quasi frontalmente al suo portone di ingresso, c'era un accesso che permetteva di entrare ad un vano/deposito di circa mq 94,38; alla sovrastante terrazza l'accesso invece era costituito da una porta finestra ubicata al piano superiore.
Entrambi i beni facevano parte della sua proprietà.
Dopo l'acquisto dell'immobile, sosteneva di aver eseguito opere di pulizia e di messa in sicurezza, tuttavia a causa di violazioni edilizie l'attività di ristrutturazione intrapresa veniva bloccata.
Nel mese di giugno 2017 recatosi per un sopralluogo presso il suddetto vano, si accorgeva che l'ingresso al locale al piano terra era stato murato, mentre la porta finestra al primo piano era stata bloccata da una grata metallica.
Da informazioni assunte da operai del retrostante cantiere (cinema Fusco) e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di , apprendeva che autore morale dello spoglio andava identificato nello stesso CP_1
ente territoriale, che aveva provveduto ad aprire una porta di comunicazione con esso da un locale adiacente (il c.d. lazzaretto) e a murare gli accessi dalla proprietà spogliandolo con violenza e Pt_1
clandestinamente dal possesso del locale deposito sito al piano terra e della sovrastante terrazza di copertura.
Il signor al momento dello spoglio sosteneva di essere nel pieno possesso del bene: forniva come Pt_1
prova la relazione della Vigilanza Edilizia Comunale 19/09/2014 a firma del geom. Controparte_2
l'animus spoliandi era evidente, poiché l'ente locale convenuto era a conoscenza dei titoli e del possesso del locale da parte del in quanto nel rilasciargli nel 2014 il permesso a costruire in Pt_1 sanatoria era a conoscenza dell'effettivo stato dei luoghi, sebbene sia il vano deposito sia il sovrastante terrazzo non risultassero allibrati in catasto.
Su tali premesse il signor chiedeva di essere reintegrato nel pieno ed esclusivo possesso del Pt_1
locale al piano terra dello stabile avente accesso dal civico 50 della via De Cesare della superficie di mq 94,38 e del sovrastante terrazzo di copertura, con immediata riduzione in pristino delle opere realizzate nel frattempo.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: il Controparte_1 difetto di giurisdizione in favore del G.A.; l'assenza di una situazione possessoria del deposito e della terrazza in capo al ricorrente, dei presupposti della violenza e clandestinità, oltre che dell'elemento soggettivo dello spoglio, poiché i lavori di ristrutturazione del cinema Fusco furono oggetto di atti deliberativi comunali ampiamente noti.
pagina 2 di 11 In ogni caso l'ente civico sosteneva di aver sempre avuto accesso esclusivo al vano deposito, anche per effettuarvi i rilievi progettuali, per il tramite di un tunnel già in precedenza aperto: il c.d. “lazzaretto” che lo collegava ai locali del cinema.
Aggiungeva che gli immobili oggetto del preteso spoglio rientravano nella proprietà comunale in quanto oggetto di acquisto da parte di quest'ultimo con atto per notar del 27 luglio 2005; Per_2 viceversa l'ente territoriale aveva annullato in autotutela il permesso a costruire in sanatoria ottenuto dal proprio perché nella correlativa istanza aveva illegittimamente inserito il vano deposito ed il Pt_1
terrazzo in questione, pur non avendone la proprietà.
Esaurita l'istruttoria sommaria, il giudice adito si riservava la causa per la emissione del provvedimento interdittale.
Il 3 ottobre 2018 veniva sciolta la riserva e il ricorso possessorio veniva rigettato in quanto il ricorrente non aveva provato il possesso dei beni oggetto di tutela prima del denunziato spoglio.
IL RECLAMO
Il signor proponeva reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del 3 ottobre 2018. Parte_1
Ribadiva di essere l'unico detentore delle chiavi di accesso allo stabile e quindi anche al vano deposito e sovrastante terrazzo, ricordava che l'intero immobile era stato oggetto di ristrutturazione compreso i locali per cui è causa.
Il Collegio però con provvedimento del 14 febbraio 2019 rigettava il reclamo, confermando il provvedimento di primo grado.
IL GIUDIZIO DI MERITO
LA DIFESA DEL RICORRENTE:
Con istanza di prosecuzione del giudizio del 15 aprile 2019 il signor ribadiva la Parte_1
domanda di reintegra nel pieno ed esclusivo possesso dei due ricordati beni immobili ma chiedeva anche il risarcimento del danno da occupazione illegittima dal gennaio 2017 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda introduttiva della fase a cognizione piena, il ricorrente ribadiva di essere stato, prima del denunziato spoglio, l'unico soggetto ad avere accesso alla cantina e alla sovrastante terrazza, ritenendoli un unico corpo con l'immobile di sua proprietà.
Ai fini della ricorrenza del c.d. corpus possessionis ricordava di aver effettuato lavori di ristrutturazione dell'intero immobile anche con riferimento ai beni oggetto di causa.
pagina 3 di 11 In altre parole, secondo il ricorrente, il fatto di aver eseguito lavori di ristrutturazione ovvero la sostituzione di infissi, la richiesta di preventivi per la realizzazione di un ascensore (che partiva dal locale deposito, attraversava il pavimento della sovrastante terrazza e poi giungeva ai piani superiori) e la realizzazione di un impianto di condizionamento sulla terrazza deponevano per la ricorrenza di una sua signoria - uti dominus - sulla cosa.
Affermava poi che il mancato utilizzo dei beni era stato solo temporaneo ed era dipeso esclusivamente dal fatto che in loco vi era ancora un cantiere aperto i cui lavori furono bloccati prima dall'ispezione dei tecnici comunali e successivamente dallo spoglio.
Di qui l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di merito.
LA DIFESA DEL Controparte_1
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
Preliminarmente, insisteva sull'inammissibilità e tardività dell'azione introdotta per decorrenza dei termini ex art. 703 quarto comma c.p.c.: evidenziava che l'atto di prosecuzione del giudizio riportava quale data di deposito dell'istanza in cancelleria quella del 30 aprile 2019, mentre il provvedimento di rigetto del reclamo era stato emesso in data 14 febbraio 2019, quindi la prosecuzione del giudizio doveva avvenire entro e non oltre il 15 aprile 2019.
Ricordava, infatti, che l'istanza di prosecuzione del giudizio deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dal provvedimento di rigetto del reclamo.
Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo.
A sostegno della propria tesi adduceva la circostanza che l'ente civico aveva operato nella piena legittimità e titolarità, in virtù di atti e provvedimenti amministrativi posti in essere per i lavori appaltati che si stavano svolgendo nell'ambito dell'immobile di sua proprietà.
Ricordava la difesa del che le azioni possessorie sono improponibili con riguardo Controparte_1
ad atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio di poteri pubblicistici o in esecuzioni di atti amministrativi, addirittura ancorché viziati. Pertanto, il controllo di legittimità dell'esercizio del potere che, per effetto di atti o provvedimenti amministrativi formali, abbia dato causa all'iniziativa di cui si assume l'illegittimità doveva essere devoluta alla competenza del Giudice amministrativo.
Ancora in via preliminare eccepiva la genericità e/o tardività dell'azione esperita dal ricorrente che ne determina la sua decadenza.
pagina 4 di 11 Secondo l'ente civico, il ricorrente non avrebbe provato di aver esercitato il possesso indisturbato e di aver prontamente reagito allo spoglio proponendo la relativa azione possessoria nel termine annuale.
Nel merito eccepiva la carenza degli elementi richiesti dalla legge per esperire l'azione ex art. 1168
c.c.: il non avrebbe provato che il possesso si è estrinsecato in epoca prossima al lamentato Pt_1
spoglio, né che aveva effettivamente il possesso del vano deposito di mq 94,38 e della sovrastante terrazza e, che sarebbe stato privato dall'ente territoriale con la consapevolezza di quest'ultimo di pregiudicare la situazione possessoria del Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 15 gennaio 2020 il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, le invitava, invano, ad un accordo bonario, e rinviava la causa all'udienza del 18 febbraio 2021.
In seguito all'emergenza COVID-19 e alla riorganizzazione del ruolo in data 22 gennaio 2024 la causa veniva assegnata allo scrivente.
Esaurita l'istruttoria, la causa all'udienza del 20 novembre 2024 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LE PREGIUZIALI SOLLEVATE DALLA PARTE RESISTENTE
Dallo storico della cancelleria l'istanza di riassunzione risulta deposita dalla parte ricorrente in data 15-
04-2019 e non 30-04-2019, come invece sostenuto dalla difesa resistente;
quindi si rivela del tutto destituita di fondamento la difesa sulla tardiva proposizione del reclamo avverso l'ordinanza collegiale del 14-02-2019.
Che poi a seguito dell'istanza di riassunzione del giudizio di merito possessorio, il decreto del giudice, con il quale viene fissata la prima udienza di trattazione, ponga a carico della ricorrente l'onere di notificarlo alla controparte, come è la regola quando si tratta di procedimenti d'urgenza o di riassunzione, ovvero disponga, come nel caso in esame, che l'udienza di prosecuzione sia comunicata alle parti a cura della cancelleria, presupponendosi la loro già avvenuta costituzione, questa diversa forma utilizzata per la prosecuzione del giudizio possessorio non può ritenersi foriera di alcuna nullità
– inammissibilità, specialmente se, come nel caso in esame, nessun pregiudizio alla difesa convenuta ne sia derivato.
Anche l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario è destituita di fondamento se si considera che si verte in tema di tutela possessoria, quindi l'azione del privato è rivolta contro comportamenti della p.A., per i quali si afferma che siano lesivi del possesso ad immagine del pieno pagina 5 di 11 diritto di proprietà nel caso in esame, a prescindere dall'adozione di provvedimenti con i quali peraltro si autorizzava semplicemente la sola trasformazione del vecchio cinema in nuovo teatro comunale, ma non di certo l'ablazione o limitazione della proprietà di terzi.
Può quindi affrontarsi il merito.
L'ESAME DEL POSSESSO ACCAMPATO DAL RICORRENTE CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL
PROCEDIMENTO DEL 01-07-2017
Il possesso del vano/deposito di circa mq 94,38 e della sovrastante terrazza il ricorrente lo accampava per averlo acquistato con l'atto notarile del 3-05-2005.
Il suo contenuto poi si estrinsecava in opere di pulizia e messa in sicurezza in vista dei lavori di ristrutturazione programmati nel proprio edificio di via De Cesare n. 50.
Lo spoglio poi si manifestava con la muratura dell'ingresso al piano terra del suddetto vano e l'apposizione di grata metallica alla sua porta finestra al primo piano.
Lo stesso ricorrente definiva il vano in parola come immobile fantasma dal momento che non risultava allibrato in catasto.
Fonte di prova della ricorrenza del possesso accampato già nel settembre del 2014 risiedeva, sempre a dire del ricorrente, nella Relazione di vigilanza edilizia comunale.
Lo spoglio poi si era consumato nel corso dei lavori di ristrutturazione del cinema Fusco con l'accorpamento del vano qui reclamato ai locali contigui che facevano parte del cinema.
Che lo spoglio fosse avvenuto consapevolmente da parte del , poi, argomentava la Controparte_1 difesa ricorrente, si poteva desumere dall'aver il ricorrente presentato in data 17-10-2014 una istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria nelle cui tavole grafiche erano riprodotti come propri anche i beni qui contesi.
VERIFICA DELLA RICORRENZA DEI FATTI COSTITUTIVI DEL POSSESSO POSTO A BASE DELLA
DOMANDA DI REINTEGRA DA PARTE DEL RICORRENTE: 1) LA CERTA ESCLUSIONE DI UN POSSESSO
TITOLATO AD IMMAGINE DEL DIRITTO DI PRORIETA'
Si può possedere di fatto a titolo di proprietà, pur senza averne titolo, ma cionondimeno la tutela possessoria, come è noto, è assicurata dal nostro ordinamento.
Nel caso in esame, tuttavia, il possesso veniva accampato nel ricorso introduttivo del primo luglio del
2017, per averlo acquistato con l'atto notarile con il quale veniva acquistato l'edificio su più livelli di via De Cesare 50 (l'atto viene però allegato dalla parte resistente).
pagina 6 di 11 Senonché nell'atto di acquisto non si fa affatto riferimento a questo vano ed alla sua terrazza di copertura;
e del resto lo stesso ricorrente afferma che non fosse allibrato in catasto (immobile fantasma).
Anche nella denunzia di inizio attività ad opera del ricorrente, datato 2004, ma nella veste di professionista incaricato dall'allora comproprietaria dell'edificio di via De Cesare 50, come da allegato sub 8) del fascicolo resistente, non si fa parola di questo locale nella tav. 1, posto che al piano terra ci sono soli i locali allibrati naturalmente, coincidenti con quelli di cui si fa parola nell'atto di acquisto.
Più avanti di vedrà come anche in altri atti inviati alla P.a. dal ricorrente non vi si faccia menzione.
LA RELAZIONE DI VIGILANZA EDILIZIA COMUNALE DEL 2014: NON COMPROVA UN USO DEL
LOCALE PRIMA DELL'ASSERITO SPOGLIO
Non è affatto vero, come sostenuto dal ricorrente, che dalla relazione di vigilanza del 2014 si ricava la prova della ricorrenza del di lui esercizio del possesso del vano in esame.
Eloquente quanto già osservato dal giudice della fase sommaria sul punto:
“..se è vero, infatti, che nella richiamata relazione tecnica del 19 settembre del 2014 il tecnico comunale attestava che il vano porta di comunicazione tra androne dello stabile e vano deposito Pt_1
era, a quel momento, aperto (il che sembra confermato dal secondo fotogramma in copia a colori di quel vano porta, allegato ad estratto di copia conforme di un fascicolo del dibattimento penale prodotto dall'istante),ciò non comporta necessariamente prova dell'acquisto e dell'esercizio di un potere di fatto;
il tecnico comunale aveva infatti dato atto come quel locale fosse in stato di abbandono, sicchè non è dimostrato che il ricorrente, prima della chiusura del relativo vano porta, ne facesse effettivamente un qualche uso, peraltro neppure allegato nelle sue specifiche modalità…”.
Va rimarcato che dalla foto prodotta dal ricorrente, e cioè quella che riproduce il suo accesso prima della sua muratura con conci di tufo, balza evidente il totale stato di abbandono in cui versava il vano conteso, che rendeva davvero poco plausibile un possesso pubblico significativo anche nella forma della sua mera adibizione a deposito da parte del ricorrente.
LE ALTRE EMERGENZE DOCUMENTALI SE MAI EVOCANO UN POSSESSO GIÀ IN ATTO IN CAPO AL
Controparte_1
Per di più se si considerano anche altri documenti acquisiti al processo si desume che probabilmente ad esercitare una forma di possesso esteriore più significativo e prioritario dell'antico vano fosse giunto prima il;
così il giudice di prime cure sul punto quando si persuadeva della poca Controparte_1 attendibilità dei testi sentiti alla luce dei documenti acquisiti: “…non collimando con elementi estrinseci di carattere documentale;
in particolare, dalla planimetria allegata alla relazione di stima pagina 7 di 11 del 19-1-2005 dell'ing. richiamata nell'atto di acquisto del Comune (v. all.6 Persona_3
produzione del resistente), il locale deposito in questione, indicato appunto nella planimetria prodotta con scritta a penna rossa e ricompreso graficamente nel complesso immobiliare valutato ,a sua volta bordato in colore giallo(v. dep. e doc. 6 cit.), presentava graficamente un “tunnel” di accesso, Tes_1
tale da porlo in comunicazione con residui locali deposito del cinema teatro Fusco;
che siffatta indicazione planimetrica trova ulteriore conferma tanto nello stralcio delle tavole allegate al progetto preliminare di ristrutturazione del teatro redatto per conto del e datato ottobre Controparte_1
2014(v. tavole ARC 19 ed ARC 4 prodotte da entrambe le parti),quanto nella planimetria(doc.7
facente parte del progetto definitivo comunale di ristrutturazione del teatro, denominata CP_1
“rilievo fotografico e pianta piano terra” elaborato R19, nella quale ultima sono riportati anche due rilievi fotografici(n.15 e 16) con indicazione in pianta dei relativi punti di ripresa dei fotogrammi all'interno del locale deposito in questione;
da tali rilievi è possibile riscontrare che il locale fosse anche utilizzato quale luogo di accumulo di masserizie;
che tali risultanze istruttorie presuntivamente dimostrano che il vano deposito in questione comunicava con il , smentendo Controparte_3
quanto riferito dagli informatori di parte istante circa l'unicità dell'accesso riscontrato dall'androne dell'edificio di via De Cesare 50; apparendo del resto del tutto improbabile che tanto la stima dell'immobile, quanto la redazione degli elaborati progettuali per conto dell'Ente fossero stati eseguiti senza avere accesso al locale in questione, a conferma della situazione riportata in pianta…”.
Apprezzamento giudiziale critico delle complessive emergenze processuali che conserva la sua efficacia probatoria, come si ribadirà più avanti, anche nella fase a cognizione piena naturalmente.
L'INTERESSE C.D. SOLO PRETENSIVO DEL RICORRENTE AD UTILIZZARE LA TERRAZZA DI
COPERTURA DEL VANO CONTESO AL PIANO DETTA NON PUO' EQUIVALERE A PROVA DEL
POSSESSO
Certo non si può negare, sempre sul piano della prova documentale che nell'ambito delle pratiche seguite all'accertamento nella proprietà del ricorrente di violazioni edilizie( vedi allegato cartaceo 12 del resistente), sia pure solo con le integrazioni del 11-12-2014 e 19-11-2015, il ricorrente allegava un nuovo elaborato grafico ( tavola 2), che per la prima volta, e contraddicendo i precedenti documenti allegati alla p.A., dà conto del vano cantina conteso e della terrazza di sua copertura come addirittura pertinenza dei locali al primo piano dell'edificio di via De Cesare 50; da qui poi l'annullamento del permesso di costruire n. 337 del 17-12-2015, che pure era riuscito ad ottenere il ricorrente in virtù proprio della or ora richiamata suppletiva documentazione, fondato, il provvedimento di secondo grado, sul fatto di aver incluso nella istanza di concessione in sanatoria immobili non di sua proprietà. pagina 8 di 11 Da qui poi altra annosa vicenda giudiziaria davanti al giudice amministrativo, che davanti al Consiglio di Stato si concluderà per l'illegittimità dell'annullamento.
Senonchè anche questa vicenda amministrativa se depone per la ricorrenza di un interesse del ricorrente, nel chiedere di poter ristrutturare il proprio edificio, di farvi ricomprendere anche i vani e soprattutto la terrazza di copertura, ed il giudice di prime cure ricordava la nozione di diritto amministrativo di c.d. interesse pretensivo, è ben lungi dal dimostrare il già esistente loro possesso;
infatti: non aveva realizzato abusi, quantomeno documentati, all'interno degli antichi vani qui contesi;
piuttosto proprio in vista dell'ottenimento del permesso in sanatoria dichiara, per la prima volta anche con appositi grafici, di voler utilizzare la loro terrazza di copertura per realizzare su di esso un ponte di accesso al vano ascensore per le unità immobiliari in cui veniva suddiviso l'originario unico edificio di via De Cesare 50; ascensore che altrimenti non avrebbe potuto costruire;
non si parla mai di opere nel vano conteso sottostante.
Insomma da quanto sopra chiarito circa le posizioni contrapposte in conflitto, si è venuta delineando una sorta di competizione tra le parti nel cercare di utilizzare questi vani nascosti o fantasma: da un lato le ragioni collettive sottese alla costruzione di un nuovo teatro comunale, estese anche al possesso di questi locali - ora peraltro sottoposti a parziale vincolo della Sovrintendenza per la presenza di una antica fornace;
dall'altro le ragioni “pretensive” del privato costruttore nei confronti della p.A., estese anch'esse al voler possedere questi locali contesi e la terrazza di copertura soprattutto, pena il rischio di veder naufragare la programmata ristrutturazione o quanto meno la realizzazione di un ascensore a servizio dell'edificio di via De Cesare 50. Come motivava il giudice di prime cure in maniera persuasiva in questa corsa allo sfruttamento di questi nascosti locali giungeva prima l'ente territoriale quando ricordava la presenza negli atti e grafici ricordati di un tunnel che li collegava ad altri locali facenti parte del cinema Fusco. E si consideri che questi antichi vani si trovano all'interno, sia rispetto all'ingresso al vecchio cinema, che danno sulla centrale via Giovinazzi, sia rispetto all'edificio che invece dà sulla parallela di via De Cesare (fatto notorio): non quindi un unico accesso ma due diversi potenziali, di cui uno appannaggio del , da via Giovinazzi appunto, e l'altro del Controparte_1
ricorrente, da via De Cesare 50.
LE RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE
Le prove testimoniali addotte dal ricorrente non riuscivano probanti neanche nella fase a cognizione piena, posto che per lo stato di abbandono in cui versavano gli antichi vani e le risultanze documentali sopra evidenziate, ipotizzarne un uso anche solo come deposito si rivelava giocoforza una forzatura;
pagina 9 di 11 senza contare che mentre alcuni dei testi addotti dal avevano avuto visione dei Controparte_1
luoghi giocoforza per ragioni di ufficio, non così i testi addotti dalla ricorrente che per il solo fatto della conoscenza del ricorrente avrebbero avuto occasione di visitare anche l'antico sito.
L'ANALOGO ESITO PROCESSUALE PER LA TERRAZZA
Anche per la terrazza di copertura, alla quale mostrava un più interesse pretensivo concreto sul piano urbanistico il ricorrente, l'esito processuale non può che essere identico, anche perché una volta escluso il possesso del sottostante vano, diveniva arduo ammettere che vi fosse stato in capo al ricorrente il solo possesso della terrazza, sempre – si badi - a titolo di proprietà esclusiva, del tipo di quello accampato per la proprietà sottostante;
e tale da farlo qualificare al ricorrente addirittura, nella ricordata pratica edilizia, come pertinenza dell'edificio di via De Cesare 50 confinante.
La infissione della rete metallica da parte delle maestranze impegnate nella ristrutturazione del vecchio cinema, quindi, non può dirsi che fosse stata animata dall'intento di impedire ogni accesso al ricorrente.
Sul punto conservano la loro efficacia probatoria i rilievi svolti dal giudice di prime cure: “…non è stata fornita prova adeguata da parte ricorrente di uno stabile esercizio di possesso della sua superficie ad immagine di diritto dominicale, e delle modalità con cui esso sarebbe avvenuto in tempo precedente l'apposizione della rete metallica;
che infatti le modalità di esercizio del possesso non sono state allegate specificamente, né sono univocamente ritraibili da alcuni fotogrammi della terrazza prodotti da parte istante, di epoca non certa, ma apparentemente precedente l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del teatro in seguito svolti per conto del in particolare uno di tali fotogrammi CP_1 mostra un'asse di legno posta in corrispondenza di apertura prospiciente la terrazza, dimostrativa di una eventuale possibilità di accesso, ma del tutto anomala e precaria, non essendo il lato inferiore dell'apertura a livello del lastrico;
che comunque l'apertura del vano porta finestra (avvenuta in epoca imprecisata, anche se le tavole allegate alla predetta CIA del 2012 non sembrano riportare né il vano porta né la terrazza in questione ma solo una veduta, contrariamente a quelle allegate alla richiesta di permesso in sanatoria del 2014) non è sufficiente a comprovare l'allegata situazione possessoria, di cui il lamenta la compressione per effetto dell'apposizione di rete metallica di cantiere;
invero Pt_1
l'esistenza della porta finestra esprime una mera potenzialità di accesso e godimento del terrazzo, che però non è stata comprovata nelle sue forme e modalità; inoltre, anche riguardo al terrazzo in questione va ribadito che non danno dimostrazione di una situazione possessoria pregressa rispetto al lamentato spoglio, né il prodotto preventivo per la installazione di un ascensore, (che in tesi dovrebbe essere sistemato anche con utilizzo del terrazzo in questione), nè la presentazione da parte dell'istante
pagina 10 di 11 di permesso a costruire in sanatoria nelle cui planimetrie era compresa la superficie in questione (ivi indicata quale “terrazzo di pertinenza”), e ciò per le medesime ragioni in precedenza palesate con riguardo al vano deposito, e che vanno qui interamente richiamate…”.
La domanda di reintegra nel possesso va dunque rigettata e le spese del processo a cognizione piena seguono giocoforza la soccombenza del ricorrente;
si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda di reintegra nel possesso proposta dal signor anche con Parte_1
istanza di prosecuzione del giudizio del 15 aprile 2019 nei confronti del , così Controparte_1
provvede:
Rigetta la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della fase a cognizione piena sopportate dal , che si liquidano, in suo favore, in euro 5.000,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 25-03-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5567 R.G. anno 2017 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(c.f. ) - rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Simeone in virtù di procura in atti;
contro
(c.f. in persona del Sindaco pro tempore e del Dirigente Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura del , giusta art. 22 dello Statuto Comunale - rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giovanna Liuzzi in virtù di mandato in atti;
Oggetto: istanza di prosecuzione nel merito di reintegra nel possesso.
LA CAUSA
L'AZIONE DI REINTEGRA NEL POSSESSO:
Il signor , con ricorso ex art. 1168 c.c. dell'1-07-2017, sosteneva di possedere a titolo Parte_1
di proprietà, per averla acquistata con atto del 3 maggio 2005 per notar rep. Persona_1
17548, l'intera palazzina sita in alla via De Cesare 50, sviluppata su quattro livelli. CP_1
Il fabbricato confina con uno stabile di proprietà comunale, un tempo adibito a cinema e che il CP_1
di decideva di ristrutturare per adibirlo a teatro. CP_1
pagina 1 di 11 In particolare, dal piano terra del proprio stabile, puntualizzava il ricorrente, quasi frontalmente al suo portone di ingresso, c'era un accesso che permetteva di entrare ad un vano/deposito di circa mq 94,38; alla sovrastante terrazza l'accesso invece era costituito da una porta finestra ubicata al piano superiore.
Entrambi i beni facevano parte della sua proprietà.
Dopo l'acquisto dell'immobile, sosteneva di aver eseguito opere di pulizia e di messa in sicurezza, tuttavia a causa di violazioni edilizie l'attività di ristrutturazione intrapresa veniva bloccata.
Nel mese di giugno 2017 recatosi per un sopralluogo presso il suddetto vano, si accorgeva che l'ingresso al locale al piano terra era stato murato, mentre la porta finestra al primo piano era stata bloccata da una grata metallica.
Da informazioni assunte da operai del retrostante cantiere (cinema Fusco) e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di , apprendeva che autore morale dello spoglio andava identificato nello stesso CP_1
ente territoriale, che aveva provveduto ad aprire una porta di comunicazione con esso da un locale adiacente (il c.d. lazzaretto) e a murare gli accessi dalla proprietà spogliandolo con violenza e Pt_1
clandestinamente dal possesso del locale deposito sito al piano terra e della sovrastante terrazza di copertura.
Il signor al momento dello spoglio sosteneva di essere nel pieno possesso del bene: forniva come Pt_1
prova la relazione della Vigilanza Edilizia Comunale 19/09/2014 a firma del geom. Controparte_2
l'animus spoliandi era evidente, poiché l'ente locale convenuto era a conoscenza dei titoli e del possesso del locale da parte del in quanto nel rilasciargli nel 2014 il permesso a costruire in Pt_1 sanatoria era a conoscenza dell'effettivo stato dei luoghi, sebbene sia il vano deposito sia il sovrastante terrazzo non risultassero allibrati in catasto.
Su tali premesse il signor chiedeva di essere reintegrato nel pieno ed esclusivo possesso del Pt_1
locale al piano terra dello stabile avente accesso dal civico 50 della via De Cesare della superficie di mq 94,38 e del sovrastante terrazzo di copertura, con immediata riduzione in pristino delle opere realizzate nel frattempo.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: il Controparte_1 difetto di giurisdizione in favore del G.A.; l'assenza di una situazione possessoria del deposito e della terrazza in capo al ricorrente, dei presupposti della violenza e clandestinità, oltre che dell'elemento soggettivo dello spoglio, poiché i lavori di ristrutturazione del cinema Fusco furono oggetto di atti deliberativi comunali ampiamente noti.
pagina 2 di 11 In ogni caso l'ente civico sosteneva di aver sempre avuto accesso esclusivo al vano deposito, anche per effettuarvi i rilievi progettuali, per il tramite di un tunnel già in precedenza aperto: il c.d. “lazzaretto” che lo collegava ai locali del cinema.
Aggiungeva che gli immobili oggetto del preteso spoglio rientravano nella proprietà comunale in quanto oggetto di acquisto da parte di quest'ultimo con atto per notar del 27 luglio 2005; Per_2 viceversa l'ente territoriale aveva annullato in autotutela il permesso a costruire in sanatoria ottenuto dal proprio perché nella correlativa istanza aveva illegittimamente inserito il vano deposito ed il Pt_1
terrazzo in questione, pur non avendone la proprietà.
Esaurita l'istruttoria sommaria, il giudice adito si riservava la causa per la emissione del provvedimento interdittale.
Il 3 ottobre 2018 veniva sciolta la riserva e il ricorso possessorio veniva rigettato in quanto il ricorrente non aveva provato il possesso dei beni oggetto di tutela prima del denunziato spoglio.
IL RECLAMO
Il signor proponeva reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del 3 ottobre 2018. Parte_1
Ribadiva di essere l'unico detentore delle chiavi di accesso allo stabile e quindi anche al vano deposito e sovrastante terrazzo, ricordava che l'intero immobile era stato oggetto di ristrutturazione compreso i locali per cui è causa.
Il Collegio però con provvedimento del 14 febbraio 2019 rigettava il reclamo, confermando il provvedimento di primo grado.
IL GIUDIZIO DI MERITO
LA DIFESA DEL RICORRENTE:
Con istanza di prosecuzione del giudizio del 15 aprile 2019 il signor ribadiva la Parte_1
domanda di reintegra nel pieno ed esclusivo possesso dei due ricordati beni immobili ma chiedeva anche il risarcimento del danno da occupazione illegittima dal gennaio 2017 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda introduttiva della fase a cognizione piena, il ricorrente ribadiva di essere stato, prima del denunziato spoglio, l'unico soggetto ad avere accesso alla cantina e alla sovrastante terrazza, ritenendoli un unico corpo con l'immobile di sua proprietà.
Ai fini della ricorrenza del c.d. corpus possessionis ricordava di aver effettuato lavori di ristrutturazione dell'intero immobile anche con riferimento ai beni oggetto di causa.
pagina 3 di 11 In altre parole, secondo il ricorrente, il fatto di aver eseguito lavori di ristrutturazione ovvero la sostituzione di infissi, la richiesta di preventivi per la realizzazione di un ascensore (che partiva dal locale deposito, attraversava il pavimento della sovrastante terrazza e poi giungeva ai piani superiori) e la realizzazione di un impianto di condizionamento sulla terrazza deponevano per la ricorrenza di una sua signoria - uti dominus - sulla cosa.
Affermava poi che il mancato utilizzo dei beni era stato solo temporaneo ed era dipeso esclusivamente dal fatto che in loco vi era ancora un cantiere aperto i cui lavori furono bloccati prima dall'ispezione dei tecnici comunali e successivamente dallo spoglio.
Di qui l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di merito.
LA DIFESA DEL Controparte_1
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
Preliminarmente, insisteva sull'inammissibilità e tardività dell'azione introdotta per decorrenza dei termini ex art. 703 quarto comma c.p.c.: evidenziava che l'atto di prosecuzione del giudizio riportava quale data di deposito dell'istanza in cancelleria quella del 30 aprile 2019, mentre il provvedimento di rigetto del reclamo era stato emesso in data 14 febbraio 2019, quindi la prosecuzione del giudizio doveva avvenire entro e non oltre il 15 aprile 2019.
Ricordava, infatti, che l'istanza di prosecuzione del giudizio deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dal provvedimento di rigetto del reclamo.
Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo.
A sostegno della propria tesi adduceva la circostanza che l'ente civico aveva operato nella piena legittimità e titolarità, in virtù di atti e provvedimenti amministrativi posti in essere per i lavori appaltati che si stavano svolgendo nell'ambito dell'immobile di sua proprietà.
Ricordava la difesa del che le azioni possessorie sono improponibili con riguardo Controparte_1
ad atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio di poteri pubblicistici o in esecuzioni di atti amministrativi, addirittura ancorché viziati. Pertanto, il controllo di legittimità dell'esercizio del potere che, per effetto di atti o provvedimenti amministrativi formali, abbia dato causa all'iniziativa di cui si assume l'illegittimità doveva essere devoluta alla competenza del Giudice amministrativo.
Ancora in via preliminare eccepiva la genericità e/o tardività dell'azione esperita dal ricorrente che ne determina la sua decadenza.
pagina 4 di 11 Secondo l'ente civico, il ricorrente non avrebbe provato di aver esercitato il possesso indisturbato e di aver prontamente reagito allo spoglio proponendo la relativa azione possessoria nel termine annuale.
Nel merito eccepiva la carenza degli elementi richiesti dalla legge per esperire l'azione ex art. 1168
c.c.: il non avrebbe provato che il possesso si è estrinsecato in epoca prossima al lamentato Pt_1
spoglio, né che aveva effettivamente il possesso del vano deposito di mq 94,38 e della sovrastante terrazza e, che sarebbe stato privato dall'ente territoriale con la consapevolezza di quest'ultimo di pregiudicare la situazione possessoria del Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 15 gennaio 2020 il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, le invitava, invano, ad un accordo bonario, e rinviava la causa all'udienza del 18 febbraio 2021.
In seguito all'emergenza COVID-19 e alla riorganizzazione del ruolo in data 22 gennaio 2024 la causa veniva assegnata allo scrivente.
Esaurita l'istruttoria, la causa all'udienza del 20 novembre 2024 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LE PREGIUZIALI SOLLEVATE DALLA PARTE RESISTENTE
Dallo storico della cancelleria l'istanza di riassunzione risulta deposita dalla parte ricorrente in data 15-
04-2019 e non 30-04-2019, come invece sostenuto dalla difesa resistente;
quindi si rivela del tutto destituita di fondamento la difesa sulla tardiva proposizione del reclamo avverso l'ordinanza collegiale del 14-02-2019.
Che poi a seguito dell'istanza di riassunzione del giudizio di merito possessorio, il decreto del giudice, con il quale viene fissata la prima udienza di trattazione, ponga a carico della ricorrente l'onere di notificarlo alla controparte, come è la regola quando si tratta di procedimenti d'urgenza o di riassunzione, ovvero disponga, come nel caso in esame, che l'udienza di prosecuzione sia comunicata alle parti a cura della cancelleria, presupponendosi la loro già avvenuta costituzione, questa diversa forma utilizzata per la prosecuzione del giudizio possessorio non può ritenersi foriera di alcuna nullità
– inammissibilità, specialmente se, come nel caso in esame, nessun pregiudizio alla difesa convenuta ne sia derivato.
Anche l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario è destituita di fondamento se si considera che si verte in tema di tutela possessoria, quindi l'azione del privato è rivolta contro comportamenti della p.A., per i quali si afferma che siano lesivi del possesso ad immagine del pieno pagina 5 di 11 diritto di proprietà nel caso in esame, a prescindere dall'adozione di provvedimenti con i quali peraltro si autorizzava semplicemente la sola trasformazione del vecchio cinema in nuovo teatro comunale, ma non di certo l'ablazione o limitazione della proprietà di terzi.
Può quindi affrontarsi il merito.
L'ESAME DEL POSSESSO ACCAMPATO DAL RICORRENTE CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL
PROCEDIMENTO DEL 01-07-2017
Il possesso del vano/deposito di circa mq 94,38 e della sovrastante terrazza il ricorrente lo accampava per averlo acquistato con l'atto notarile del 3-05-2005.
Il suo contenuto poi si estrinsecava in opere di pulizia e messa in sicurezza in vista dei lavori di ristrutturazione programmati nel proprio edificio di via De Cesare n. 50.
Lo spoglio poi si manifestava con la muratura dell'ingresso al piano terra del suddetto vano e l'apposizione di grata metallica alla sua porta finestra al primo piano.
Lo stesso ricorrente definiva il vano in parola come immobile fantasma dal momento che non risultava allibrato in catasto.
Fonte di prova della ricorrenza del possesso accampato già nel settembre del 2014 risiedeva, sempre a dire del ricorrente, nella Relazione di vigilanza edilizia comunale.
Lo spoglio poi si era consumato nel corso dei lavori di ristrutturazione del cinema Fusco con l'accorpamento del vano qui reclamato ai locali contigui che facevano parte del cinema.
Che lo spoglio fosse avvenuto consapevolmente da parte del , poi, argomentava la Controparte_1 difesa ricorrente, si poteva desumere dall'aver il ricorrente presentato in data 17-10-2014 una istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria nelle cui tavole grafiche erano riprodotti come propri anche i beni qui contesi.
VERIFICA DELLA RICORRENZA DEI FATTI COSTITUTIVI DEL POSSESSO POSTO A BASE DELLA
DOMANDA DI REINTEGRA DA PARTE DEL RICORRENTE: 1) LA CERTA ESCLUSIONE DI UN POSSESSO
TITOLATO AD IMMAGINE DEL DIRITTO DI PRORIETA'
Si può possedere di fatto a titolo di proprietà, pur senza averne titolo, ma cionondimeno la tutela possessoria, come è noto, è assicurata dal nostro ordinamento.
Nel caso in esame, tuttavia, il possesso veniva accampato nel ricorso introduttivo del primo luglio del
2017, per averlo acquistato con l'atto notarile con il quale veniva acquistato l'edificio su più livelli di via De Cesare 50 (l'atto viene però allegato dalla parte resistente).
pagina 6 di 11 Senonché nell'atto di acquisto non si fa affatto riferimento a questo vano ed alla sua terrazza di copertura;
e del resto lo stesso ricorrente afferma che non fosse allibrato in catasto (immobile fantasma).
Anche nella denunzia di inizio attività ad opera del ricorrente, datato 2004, ma nella veste di professionista incaricato dall'allora comproprietaria dell'edificio di via De Cesare 50, come da allegato sub 8) del fascicolo resistente, non si fa parola di questo locale nella tav. 1, posto che al piano terra ci sono soli i locali allibrati naturalmente, coincidenti con quelli di cui si fa parola nell'atto di acquisto.
Più avanti di vedrà come anche in altri atti inviati alla P.a. dal ricorrente non vi si faccia menzione.
LA RELAZIONE DI VIGILANZA EDILIZIA COMUNALE DEL 2014: NON COMPROVA UN USO DEL
LOCALE PRIMA DELL'ASSERITO SPOGLIO
Non è affatto vero, come sostenuto dal ricorrente, che dalla relazione di vigilanza del 2014 si ricava la prova della ricorrenza del di lui esercizio del possesso del vano in esame.
Eloquente quanto già osservato dal giudice della fase sommaria sul punto:
“..se è vero, infatti, che nella richiamata relazione tecnica del 19 settembre del 2014 il tecnico comunale attestava che il vano porta di comunicazione tra androne dello stabile e vano deposito Pt_1
era, a quel momento, aperto (il che sembra confermato dal secondo fotogramma in copia a colori di quel vano porta, allegato ad estratto di copia conforme di un fascicolo del dibattimento penale prodotto dall'istante),ciò non comporta necessariamente prova dell'acquisto e dell'esercizio di un potere di fatto;
il tecnico comunale aveva infatti dato atto come quel locale fosse in stato di abbandono, sicchè non è dimostrato che il ricorrente, prima della chiusura del relativo vano porta, ne facesse effettivamente un qualche uso, peraltro neppure allegato nelle sue specifiche modalità…”.
Va rimarcato che dalla foto prodotta dal ricorrente, e cioè quella che riproduce il suo accesso prima della sua muratura con conci di tufo, balza evidente il totale stato di abbandono in cui versava il vano conteso, che rendeva davvero poco plausibile un possesso pubblico significativo anche nella forma della sua mera adibizione a deposito da parte del ricorrente.
LE ALTRE EMERGENZE DOCUMENTALI SE MAI EVOCANO UN POSSESSO GIÀ IN ATTO IN CAPO AL
Controparte_1
Per di più se si considerano anche altri documenti acquisiti al processo si desume che probabilmente ad esercitare una forma di possesso esteriore più significativo e prioritario dell'antico vano fosse giunto prima il;
così il giudice di prime cure sul punto quando si persuadeva della poca Controparte_1 attendibilità dei testi sentiti alla luce dei documenti acquisiti: “…non collimando con elementi estrinseci di carattere documentale;
in particolare, dalla planimetria allegata alla relazione di stima pagina 7 di 11 del 19-1-2005 dell'ing. richiamata nell'atto di acquisto del Comune (v. all.6 Persona_3
produzione del resistente), il locale deposito in questione, indicato appunto nella planimetria prodotta con scritta a penna rossa e ricompreso graficamente nel complesso immobiliare valutato ,a sua volta bordato in colore giallo(v. dep. e doc. 6 cit.), presentava graficamente un “tunnel” di accesso, Tes_1
tale da porlo in comunicazione con residui locali deposito del cinema teatro Fusco;
che siffatta indicazione planimetrica trova ulteriore conferma tanto nello stralcio delle tavole allegate al progetto preliminare di ristrutturazione del teatro redatto per conto del e datato ottobre Controparte_1
2014(v. tavole ARC 19 ed ARC 4 prodotte da entrambe le parti),quanto nella planimetria(doc.7
facente parte del progetto definitivo comunale di ristrutturazione del teatro, denominata CP_1
“rilievo fotografico e pianta piano terra” elaborato R19, nella quale ultima sono riportati anche due rilievi fotografici(n.15 e 16) con indicazione in pianta dei relativi punti di ripresa dei fotogrammi all'interno del locale deposito in questione;
da tali rilievi è possibile riscontrare che il locale fosse anche utilizzato quale luogo di accumulo di masserizie;
che tali risultanze istruttorie presuntivamente dimostrano che il vano deposito in questione comunicava con il , smentendo Controparte_3
quanto riferito dagli informatori di parte istante circa l'unicità dell'accesso riscontrato dall'androne dell'edificio di via De Cesare 50; apparendo del resto del tutto improbabile che tanto la stima dell'immobile, quanto la redazione degli elaborati progettuali per conto dell'Ente fossero stati eseguiti senza avere accesso al locale in questione, a conferma della situazione riportata in pianta…”.
Apprezzamento giudiziale critico delle complessive emergenze processuali che conserva la sua efficacia probatoria, come si ribadirà più avanti, anche nella fase a cognizione piena naturalmente.
L'INTERESSE C.D. SOLO PRETENSIVO DEL RICORRENTE AD UTILIZZARE LA TERRAZZA DI
COPERTURA DEL VANO CONTESO AL PIANO DETTA NON PUO' EQUIVALERE A PROVA DEL
POSSESSO
Certo non si può negare, sempre sul piano della prova documentale che nell'ambito delle pratiche seguite all'accertamento nella proprietà del ricorrente di violazioni edilizie( vedi allegato cartaceo 12 del resistente), sia pure solo con le integrazioni del 11-12-2014 e 19-11-2015, il ricorrente allegava un nuovo elaborato grafico ( tavola 2), che per la prima volta, e contraddicendo i precedenti documenti allegati alla p.A., dà conto del vano cantina conteso e della terrazza di sua copertura come addirittura pertinenza dei locali al primo piano dell'edificio di via De Cesare 50; da qui poi l'annullamento del permesso di costruire n. 337 del 17-12-2015, che pure era riuscito ad ottenere il ricorrente in virtù proprio della or ora richiamata suppletiva documentazione, fondato, il provvedimento di secondo grado, sul fatto di aver incluso nella istanza di concessione in sanatoria immobili non di sua proprietà. pagina 8 di 11 Da qui poi altra annosa vicenda giudiziaria davanti al giudice amministrativo, che davanti al Consiglio di Stato si concluderà per l'illegittimità dell'annullamento.
Senonchè anche questa vicenda amministrativa se depone per la ricorrenza di un interesse del ricorrente, nel chiedere di poter ristrutturare il proprio edificio, di farvi ricomprendere anche i vani e soprattutto la terrazza di copertura, ed il giudice di prime cure ricordava la nozione di diritto amministrativo di c.d. interesse pretensivo, è ben lungi dal dimostrare il già esistente loro possesso;
infatti: non aveva realizzato abusi, quantomeno documentati, all'interno degli antichi vani qui contesi;
piuttosto proprio in vista dell'ottenimento del permesso in sanatoria dichiara, per la prima volta anche con appositi grafici, di voler utilizzare la loro terrazza di copertura per realizzare su di esso un ponte di accesso al vano ascensore per le unità immobiliari in cui veniva suddiviso l'originario unico edificio di via De Cesare 50; ascensore che altrimenti non avrebbe potuto costruire;
non si parla mai di opere nel vano conteso sottostante.
Insomma da quanto sopra chiarito circa le posizioni contrapposte in conflitto, si è venuta delineando una sorta di competizione tra le parti nel cercare di utilizzare questi vani nascosti o fantasma: da un lato le ragioni collettive sottese alla costruzione di un nuovo teatro comunale, estese anche al possesso di questi locali - ora peraltro sottoposti a parziale vincolo della Sovrintendenza per la presenza di una antica fornace;
dall'altro le ragioni “pretensive” del privato costruttore nei confronti della p.A., estese anch'esse al voler possedere questi locali contesi e la terrazza di copertura soprattutto, pena il rischio di veder naufragare la programmata ristrutturazione o quanto meno la realizzazione di un ascensore a servizio dell'edificio di via De Cesare 50. Come motivava il giudice di prime cure in maniera persuasiva in questa corsa allo sfruttamento di questi nascosti locali giungeva prima l'ente territoriale quando ricordava la presenza negli atti e grafici ricordati di un tunnel che li collegava ad altri locali facenti parte del cinema Fusco. E si consideri che questi antichi vani si trovano all'interno, sia rispetto all'ingresso al vecchio cinema, che danno sulla centrale via Giovinazzi, sia rispetto all'edificio che invece dà sulla parallela di via De Cesare (fatto notorio): non quindi un unico accesso ma due diversi potenziali, di cui uno appannaggio del , da via Giovinazzi appunto, e l'altro del Controparte_1
ricorrente, da via De Cesare 50.
LE RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE
Le prove testimoniali addotte dal ricorrente non riuscivano probanti neanche nella fase a cognizione piena, posto che per lo stato di abbandono in cui versavano gli antichi vani e le risultanze documentali sopra evidenziate, ipotizzarne un uso anche solo come deposito si rivelava giocoforza una forzatura;
pagina 9 di 11 senza contare che mentre alcuni dei testi addotti dal avevano avuto visione dei Controparte_1
luoghi giocoforza per ragioni di ufficio, non così i testi addotti dalla ricorrente che per il solo fatto della conoscenza del ricorrente avrebbero avuto occasione di visitare anche l'antico sito.
L'ANALOGO ESITO PROCESSUALE PER LA TERRAZZA
Anche per la terrazza di copertura, alla quale mostrava un più interesse pretensivo concreto sul piano urbanistico il ricorrente, l'esito processuale non può che essere identico, anche perché una volta escluso il possesso del sottostante vano, diveniva arduo ammettere che vi fosse stato in capo al ricorrente il solo possesso della terrazza, sempre – si badi - a titolo di proprietà esclusiva, del tipo di quello accampato per la proprietà sottostante;
e tale da farlo qualificare al ricorrente addirittura, nella ricordata pratica edilizia, come pertinenza dell'edificio di via De Cesare 50 confinante.
La infissione della rete metallica da parte delle maestranze impegnate nella ristrutturazione del vecchio cinema, quindi, non può dirsi che fosse stata animata dall'intento di impedire ogni accesso al ricorrente.
Sul punto conservano la loro efficacia probatoria i rilievi svolti dal giudice di prime cure: “…non è stata fornita prova adeguata da parte ricorrente di uno stabile esercizio di possesso della sua superficie ad immagine di diritto dominicale, e delle modalità con cui esso sarebbe avvenuto in tempo precedente l'apposizione della rete metallica;
che infatti le modalità di esercizio del possesso non sono state allegate specificamente, né sono univocamente ritraibili da alcuni fotogrammi della terrazza prodotti da parte istante, di epoca non certa, ma apparentemente precedente l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del teatro in seguito svolti per conto del in particolare uno di tali fotogrammi CP_1 mostra un'asse di legno posta in corrispondenza di apertura prospiciente la terrazza, dimostrativa di una eventuale possibilità di accesso, ma del tutto anomala e precaria, non essendo il lato inferiore dell'apertura a livello del lastrico;
che comunque l'apertura del vano porta finestra (avvenuta in epoca imprecisata, anche se le tavole allegate alla predetta CIA del 2012 non sembrano riportare né il vano porta né la terrazza in questione ma solo una veduta, contrariamente a quelle allegate alla richiesta di permesso in sanatoria del 2014) non è sufficiente a comprovare l'allegata situazione possessoria, di cui il lamenta la compressione per effetto dell'apposizione di rete metallica di cantiere;
invero Pt_1
l'esistenza della porta finestra esprime una mera potenzialità di accesso e godimento del terrazzo, che però non è stata comprovata nelle sue forme e modalità; inoltre, anche riguardo al terrazzo in questione va ribadito che non danno dimostrazione di una situazione possessoria pregressa rispetto al lamentato spoglio, né il prodotto preventivo per la installazione di un ascensore, (che in tesi dovrebbe essere sistemato anche con utilizzo del terrazzo in questione), nè la presentazione da parte dell'istante
pagina 10 di 11 di permesso a costruire in sanatoria nelle cui planimetrie era compresa la superficie in questione (ivi indicata quale “terrazzo di pertinenza”), e ciò per le medesime ragioni in precedenza palesate con riguardo al vano deposito, e che vanno qui interamente richiamate…”.
La domanda di reintegra nel possesso va dunque rigettata e le spese del processo a cognizione piena seguono giocoforza la soccombenza del ricorrente;
si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda di reintegra nel possesso proposta dal signor anche con Parte_1
istanza di prosecuzione del giudizio del 15 aprile 2019 nei confronti del , così Controparte_1
provvede:
Rigetta la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della fase a cognizione piena sopportate dal , che si liquidano, in suo favore, in euro 5.000,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 25-03-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
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