Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5063/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 5063/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 03.06.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, Vicolo ai Telefoni n. 21,
e
(codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Gabriele Majorca, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 29.01.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data
18.12.2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia pagina 1 di 7
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 01.09.2007 nel Comune di Siracusa (atto trascritto al n. 291, Parte II, serie A, Anno 2007);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 24.02.2009) e (il 07.12.2010); Per_1 Per_2
- di essersi separati giusto accordo di negoziazione assistita del 14.05.2020, trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa (allegato in atti).
Più in dettaglio, in seno al ricorso i coniugi domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“I ricorrenti si obbligano al mutuo rispetto e a non arrecarsi reciproche molestie.
Entrambi si obbligano, per il corretto esercizio dei loro diritti-doveri genitoriali, a comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio e nuovi recapiti telefonici.
I ricorrenti, avendo adeguati redditi propri derivanti dalle loro attività lavorative, rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno divorzile.
I figli minori rimangono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e dichiarano di essere stati edotti della normativa, di cui alla Legge 54/2006 e 219/2012 e di condividerne lo spirito e le finalità, e si occuperanno, in maniera paritaria, della loro educazione, istruzione e cura.
La responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitata da entrambi i genitori che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitarla separatamente;
le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
I figli minori rimangono collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, sita in Siracusa Viale Scala Greca n. 67/C, censita nel Catasto Fabbricati del
Comune di Siracusa al foglio 29, particella 115, sub. 47, cat. A2, vani catastali 7, mq. 152, rendita €. 759,19, unitamente ai mobili ed alle suppellettili che la arredano.
Il padre terrà presso di sé i figli come segue: a settimane alterne, nei week end dal venerdì alle ore 14,00 alla domenica sera, quando avrà cura di ricondurli a casa dalla madre;
due pomeriggi la settimana, ovvero il martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola, ovvero dalle h.
14,00 nel periodo non scolastico fino alle ore 20,30, avendo cura di farli pranzare e cenare con sé, far loro fare i compiti e le attività extrascolastiche, nei detti pomeriggi.
pagina 2 di 7 I figli trascorreranno le principali festività dell'anno, alternativamente, con entrambi i genitori.
Al riguardo, le parti individuano dette festività, oltre a quelle natalizie e pasquali: 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre.
Riguardo alle festività natalizie i genitori convengono che ad anni alterni i figli trascorreranno con ciascuno di essi i periodi: dal 22/12 al 24/12 e/o dal 25/12 al 27/12, dal
29/12 al 31/12 e/o dall'1/01 al 3/01. Qualora i genitori intendessero trascorrere con i figli una vacanza durante le festività, i periodi saranno divisi come segue: dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio.
Per le vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Pasqua con il padre e la
Pasquetta con la madre.
Durante la stagione estiva, precisamente nei mesi di giugno, luglio e agosto, i figli si intratterranno con il padre a settimane alterne con la madre.
Il padre trascorrerà con i figli l'11 maggio, giorno del suo compleanno, nonché la festa del papà; analogamente la madre trascorrerà con i figli il 28 marzo, giorno del suo compleanno e la festa della mamma.
I genitori dichiarano di voler favorire la presenza di entrambi nella vita dei figli, anche oltre il regolamento sopra stabilito, e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse dei minori, modalità e tempi diversi che tengano conto della loro crescita e delle loro eIGenze.
I figli avranno diritto di partecipare alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna, in modo da mantenere un rapporto IGnificativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I figli, il giorno del loro compleanno, godranno della presenza di entrambi i genitori.
Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile complessiva di €. 500,00
(cinquecento/00); la detta somma sarà corrisposta anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intrattenuto dalla IG.ra con la Parte_2 CP_1
, IBAN: [...]; l'intero importo concordato sarà
[...]
adeguato annualmente secondo gli indici di rivalutazione stabiliti dall'ISTAT; a completamento dell'obbligo di mantenimento in qualità di genitore avente Parte_1
diritto all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, ai sensi del D. Lgs. n. 230/2021, cede a la propria quota di Assegno Unico e Universale erogato dall Parte_2 CP_2
pagina 3 di 7 e conseguentemente l'autorizza a incassare, in proprio nome e conto, la predetta provvidenza.
Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli minori, come da protocollo approvato dal
Tribunale di Siracusa, datato 3/12/2019, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare;
all'uopo si specifica che le spese per la baby sitter devono considerarsi ricomprese nell'assegno di mantenimento concordato al precedente articolo 6, quando i figli sono affidati alla madre.
Rimane a carico esclusivo della Sig.ra l'obbligo di provvedere al Parte_2 pagamento delle rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare.
Le parti, nell'ambito del generale contemperamento dei reciproci diritti ed interessi economici di cui al presente accordo e salvo ogni altro diritto, convengono espressamente che la IG.ra non avrà, in ogni caso, diritto ad alcun rimborso per il Parte_2
pagamento delle rate di mutuo.
Rimangono a carico esclusivo della Sig.ra le utenze che servono la casa Parte_2
coniugale, la Tari e gli oneri condominiali ordinari, nonché tutte le spese condominiali di natura straordinaria ed ogni altra spesa inerente l'immobile sito a Siracusa in Viale Scala
Greca n. 67/C, anche in considerazione del trasferimento di proprietà che le parti operano con il seguente atto.
I ricorrenti si concedono sin d'ora il loro reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti per motivi turistici o di lavoro.
Resta inteso che, per l'espatrio dei figli minori fuori dal territorio nazionale, sarà necessario ed obbligatorio il consenso di entrambi i genitori”.
Inoltre, in seno al medesimo ricorso i coniugi ricorrenti domandavano disporsi in favore dei figli minori e i seguenti trasferimenti immobiliari: Per_1 Per_2
“1) , nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_3
(d'ora in poi anche residente a [...]in Vicolo ai Telefoni n. 21 cede e Pt_3
trasferisce a nato a [...] il [...] cod. fisc. CP_3 CodiceFiscale_4
(d'ora in poi anche ) residente a [...], Parte_4 soggetto minorenne e celibe, che l'accetta la propria quota pari a 1/20 dell'immobile sito in
Siracusa Viale Scala Greca n. 67/C posto al piano primo, scala C, distinto con il numero interno 1, composto da 7 vani catastali, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di pagina 4 di 7 Siracusa al foglio 29, particella 115, sub. 47, cat. A2, vani catastali 7, mq. 152, rendita €.
759,19.
2) , nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_3
(d'ora in poi anche residente a [...]in Vicolo ai Telefoni n. 21 cede e Pt_3
trasferisce a nata a [...] il [...] cod. fisc. CP_4 C.F._5
(d'ora in poi anche ) residente a [...]
67/C, soggetto minorenne e nubile, che l'accetta la propria quota pari a 1/20 dell'immobile sito in Siracusa Viale Scala Greca n. 67/C posto al piano primo, scala C, distinto con il numero interno 1, composto da 7 vani catastali, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 29, particella 115, sub. 47, cat. A2, vani catastali 7, mq. 152, rendita €.
759,19”.
A tal fine il cedente specifica che i beni oggetto di trasferimento erano lui pervenuti in virtù dell'atto di compravendita in Notaio del 13.11.2015, rep. 68838, racc. 18614 Per_3
(allegato in atti).
Inoltre, conformemente a quanto previsto dal protocollo dell'11.11.2021, le parti prestavano dichiarazione di essere a conoscenza che il Collegio e il Cancelliere si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni sui trasferimenti di proprietà, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, della titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e della regolarità urbanistica ed impiantistica, obbligandosi a curare la trascrizione e la voltura del verbale presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità al riguardo.
All'udienza del 03.06.2025 i coniugi ricorrenti, comparsi personalmente unitamente
[...]
curatrice speciale dei minori e giusto decreto di nomina presente CP_5 Per_1 Per_2
in atti, insistevano in ricorso e il Collegio poneva la causa in decisione.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 5 di 7 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Passando al vaglio delle condizioni contenute nell'accordo divorzile, in primo luogo va ricordato che con la sentenza n. 21761/2021 pronunciata il 29.07.2021 a Sezioni Unite, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898/1970, art. 4 comma 16, , che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell' art. 2657 c.c.”.
A seguito della pronuncia citata il Tribunale di Siracusa, in data 11.11.2021, ha redatto – unitamente al ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati e con il contributo dell' CP_6 dell' e della Camera civile (sezione di Siracusa) – un Protocollo Controparte_7
per i trasferimenti immobiliari in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto, elencando espressamente quale documentazione i coniugi devono produrre, in linea con la ratio del principio di diritto affermato dal Supremo Collegio.
Tanto chiarito, nel caso di specie le condizioni di divorzio concordate dalle parti vanno integralmente condivise e possono essere recepite dal Tribunale, in quanto rispettose del contenuto del Protocollo citato, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Anche le ulteriori condizioni appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà
pagina 6 di 7 al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
Anna il giorno 01.09.2007 nel Comune di Siracusa, trascritto nel registro degli atti di Pt_2 matrimonio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2007, (Atto n. 291, Parte II,
Serie A), omologando le condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 06.06.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7