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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/02/2024, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 28259/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28259/2023 tra
Pt_1
ATTORE/I
e
NTroparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 febbraio 2024 ad ore 9.24 innanzi al dott. Claudio Antonio Tranquillo, sono comparsi:
Per l'avv. LUCENTI MARTINA e l'avv. MASCII ANDREA Pt_1 Per l'avv. Eleonora Isabella e la dott.ssa NTroparte_1
Chiara Bressan in sost. avv. ARMAROLI ALEXIA e avv. GRIPPO EMANUELE
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa , il dott. , il Persona_1 Persona_2 dott. la dott.ssa , la dott.ssa Persona_3 Persona_4 Persona_5
L'avv. Isabella insiste per l'accoglimento delle istanza istruttorie di cui alla memoria nn. 2 e 3. I procuratori di si oppongono. Pt_1
I procuratori delle parti si riportano agli atti. Previa camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio
Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28259/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTINARI MICAEL e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
LUCENTI MARTINA ( ) PIAZZA BORROMEO,12 20123 MILANO;
C.F._1
( ) PIAZZA BORROEMO, 12 20123 MILANO;
MASCII Parte_2 C.F._2
ANDREA ( VIA RASELLA 155 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._3
PIAZZA BORROMEO, 12 20123 MILANO presso il difensore avv. MONTINARI MICAEL ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ARMAROLI ALEXIA e dell'avv. GRIPPO EMANUELE ( ) PIAZZA C.F._4
BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 25 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ARMAROLI ALEXIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Pt_1 in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo, opposto da non essendo sussistenti i presupposti ex art. 648 c.p.c. come Pt_1 dedotto in narrativa;
• sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto notificato oltre i termini di legge;
• in via principale, accertare e dichiarare che le somme di cui al Decreto Ingiuntivo non sono dovute per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo e, NT conseguentemente, dichiarare che nulla deve a favore di per tutte le argomentazioni dedotte;
Pt_1 NT
• in ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite in favore di incluse spese Pt_1 generali, CPA e IVA come per legge
Per NTroparte_1 nel merito, in via principale: ➢ rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2459/2023 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, confermarlo e munire quest'ultimo di efficacia esecutiva ovvero nella denegata e non creduta ipotesi, in cui il Tribunale rite nesse di accogliere anche parzialmente la domanda di e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 NT condannare al pagamento in favore di della minor somma rispetto a quella di cui al decreto Pt_1 NT ingiuntivo opposto che l'Ill.mo Tribunale adito stabilis se di riconoscere a in corso di causa;
in ogni caso: 4 ➢ con vittoria spese e competenze per il presente procedimento ed ogni altra spesa sostenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2459/2023 emesso da questo tribunale. pagina 2 di 5 Parte ricorrente in via monitoria, allega di avere svolto servizi a NTroparte_3 favore di (società avente sede in Svizzera) per effetto di contratto stipulato in data 21.11.2017. Pt_1
Il corrispettivo sarebbe stato definito di volta in volta tra le parti e proporzionato al numero di azioni di una società mineraria, di cui era azionista, acquistate dagli investitori individuati dalla Parte_1 ricorrente e al corrispettivo versato dagli stessi. avrebbe solo parzialmente onorato il suo debito, Pt_1 rimasto inadempiuto per € 179.034,00. In particolare, nel giugno 2018 la ricorrente comunicava a due avvisi di fattura, uno del giorno 26 Pt_1 per € 179.000,00, un secondo del giorno 27 per € 65.000,00. Solo quest'ultimo veniva saldato;
come da email di (cfr. doc. 6 monitorio). Pt_1
Secondo la ricorrente, detta email integrerebbe un riconoscimento di debito.
Parte attrice opponente, ha ribadito la circostanza che il contratto non prevedeva un corrispettivo Pt_1 fisso, bensì da determinarsi per ogni singola operazione in base a parametri fissati a livello contrattuale. Si allega che l'avviso di fattura del 26.6.2018 per € 179.000,00 veniva “tempestivamente contestato” e che “infatti” il giorno successivo, ossia il 27.6.2018, l'avviso di fattura veniva emesso per una cifra NT minore, i.e. € 65.000,00, che avrebbe integrato da parte di una correzione della somma, errata, indicata il giorno precedente. contesta del resto il fatto che non risulta che controparte abbia posto Pt_1 in essere attività tale da giustificare la somma pretesa, la quale avrebbe richiesto investimenti in azioni di livello milionario. Circa la comunicazione del 18.9.2018, la stessa sarebbe priva di firma e la sua unica data certa è del 17.1.2023 (data di asseverazione). Eccepisce altresì che la tesi di parte ricorrente
è stata smentita dal tribunale di Ginevra (docc. 5 e 6). Ancora: ai fini del calcolo del corrispettivo, lo stesso sarebbe dovuto avvenire d'accordo tra le parti sulla base (anche) di un rendiconto mensile che NT
avrebbe dovuto fornire, mai prodotto (neanche avanti all'autorità giudiziaria svizzera). Si osserva poi che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato senza le pagine pari e oltre i termini di legge.
NT Parte convenuta , nella comparsa di costituzione, ha osservato che il rendiconto non è mai stato condiviso durante l'esecuzione del contratto in quanto le parti avrebbero condiviso, in luogo del rendiconto periodico, una c.d. tabella di sintesi, che evidenzierebbe le attività svolta dalla medesima NT
nonché la relativa provvigione (cfr. doc. B). Detta tabella sarebbe stata peraltro inviata il NT 28.3.2019 dalla stessa a . Ancora: si evidenzia che del totale (€ 587.113,90) sarebbe stato Pt_1 pagato solo una parte (in più tranche: dal dicembre 2017 fino al luglio 2018) così che sarebbero residuati € 244.002,00, “pertanto” nel giugno 2018 veniva chiesto il pagamento del residuo tramite i due avvisi di fattura, mai contestati, dei quali tuttavia solo il secondo veniva saldato tra luglio e settembre 2018. A fronte di un sollecito del 27.10.2018, mandava una email chiedendo Pt_1 chiarimenti e proponendo di sentirsi (doc. 4 . Pt_1
NT allega che non ha depositato alcun documento idoneo a dimostrare che quest'ultima abbia Pt_1 effettuato i servizi che avrebbero fatto sorgere il diritto al pagamento della somma pretesa a titolo di pagina 3 di 5 remunerazione, posto che la documentazione formata unilateralmente dalla controparte, per giurisprudenza consolidata, “non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite”. Anche l'asserita tabella di sintesi sarebbe priva di rilievo in quanto controparte non ha nemmeno NT dimostrato che la presunta e-mail sia mai stata effettivamente inviata dal sig. a (il CP_4 documento è un mero screenshot), né che quest'ultima contenesse la tabella di sintesi (il documento è una mera fotocopia priva di sottoscrizioni e/o data), né che sia stata predisposta da In ogni caso, Pt_1 come anticipato, conferma che gli asseriti investitori elencati nella tabella sono estranei ai fatti di Pt_1 NT causa e non hanno acquistato né sottoscritto alcuna azione, né avrebbe dimostrato il contrario.
Allega infine che a seguito di un confronto telefonico con il sig. ha provveduto a NTroparte_5 Pt_1 saldare la somma dovuta (l'allegazione, contenuta in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., sembra fare NT riferimento a una telefonata da parte di a , in persona di avente a oggetto i due avvisi Pt_1 CP_5 di fattura del giugno 2018). Tardive invece le allegazioni di in seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. come pure quelle di Pt_1 parte convenuta in terza memoria.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue, all'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto. Alla base infatti è stata posta una email liberamente valutabile dal giudice, della quale è apparsa dubbia la possibilità di qualificazione alla stregua di un riconoscimento di debito, tutto incentrandosi sulla programmazione di un pagamento senza soverchio rilievo e/o attenzione in merito al fondamento della fattura;
pertanto l'email in questione si è ritenuto che non integrasse elemento di prova di per sé sufficiente a giustificare una declaratoria di provvisorietà, benché documento non privo di valore probatorio.
Ciò premesso, si osserva ora che non assume soverchio rilievo l'effettiva modalità tramite le quali le parti liquidavano i loro rapporti;
che venisse in rilievo l'invio di un rendiconto piuttosto che di una tabella di sintesi, ciò inerisce solo alle prassi esecutive invalse tra le parti;
ma tale tipologia di prassi vale finché vale, ossia solo e come prassi. Parte attrice opponente infatti contesta che quanto fatturato NT possa corrispondere al vero. Come allegato in atti, non ha depositato alcun documento di tal fatta né ha prodotto altra prova dei srvizi che avrebbero fatto sorgere il diritto al pagamento della somma pretesa a titolo di remunerazione”; ancora: “anche a seguito di accertamenti interni, a non Pt_1 risulta che alcun investitore abbia acquistato/sottoscritto azioni e versato il relativo corrispettivo tali da NT giustificare l'importo portato nella fattura in oggetto né ha mai fornito prova in tal senso. Applicando i parametri pattuiti, ci sarebbero voluti investimenti milionari per giustificare un corrispettivo di quell'ammontare”. In questo contesto, era onere di parte convenuta opposta dimostrare il titolo della propria pretesa, i.e. l'adempimento, tramite offerta di prova di avere individuato un numero di sottoscrittori, di sottoscrizioni e di corrispettivi pagati tali da giustificare la prestazione richiesta a Parte convenuta Pt_1 opposta ha invece articolato una serie di prova sulle prassi invalse tra le parti nonché su eventuali consensi e accordi orali che però, essendo inerenti a una mera gestione contabile dei rapporti tra le parti, non possono certo dirsi fondamento idoneo della pretesa azionata. L'articolazione di capitoli di prova relativi al fatto che le somme indicate negli avvisi di fattura fossero corrispondenti ad attività effettivamente svolte appare capitolazione del tutto generica.
Per questi motivi
, revoca il decreto opposto, respinge la domanda di parte convenuta opposta e la condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 2459/2023 emesso da questo tribunale pagina 4 di 5 RESPINGE
La domanda di e la NTroparte_3
CONDANNA Al pagamento di € 15.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di . Pt_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Milano, 22 febbraio 2024
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28259/2023 tra
Pt_1
ATTORE/I
e
NTroparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 febbraio 2024 ad ore 9.24 innanzi al dott. Claudio Antonio Tranquillo, sono comparsi:
Per l'avv. LUCENTI MARTINA e l'avv. MASCII ANDREA Pt_1 Per l'avv. Eleonora Isabella e la dott.ssa NTroparte_1
Chiara Bressan in sost. avv. ARMAROLI ALEXIA e avv. GRIPPO EMANUELE
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa , il dott. , il Persona_1 Persona_2 dott. la dott.ssa , la dott.ssa Persona_3 Persona_4 Persona_5
L'avv. Isabella insiste per l'accoglimento delle istanza istruttorie di cui alla memoria nn. 2 e 3. I procuratori di si oppongono. Pt_1
I procuratori delle parti si riportano agli atti. Previa camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio
Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28259/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTINARI MICAEL e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
LUCENTI MARTINA ( ) PIAZZA BORROMEO,12 20123 MILANO;
C.F._1
( ) PIAZZA BORROEMO, 12 20123 MILANO;
MASCII Parte_2 C.F._2
ANDREA ( VIA RASELLA 155 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._3
PIAZZA BORROMEO, 12 20123 MILANO presso il difensore avv. MONTINARI MICAEL ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ARMAROLI ALEXIA e dell'avv. GRIPPO EMANUELE ( ) PIAZZA C.F._4
BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 25 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ARMAROLI ALEXIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Pt_1 in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo, opposto da non essendo sussistenti i presupposti ex art. 648 c.p.c. come Pt_1 dedotto in narrativa;
• sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. in quanto notificato oltre i termini di legge;
• in via principale, accertare e dichiarare che le somme di cui al Decreto Ingiuntivo non sono dovute per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo e, NT conseguentemente, dichiarare che nulla deve a favore di per tutte le argomentazioni dedotte;
Pt_1 NT
• in ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite in favore di incluse spese Pt_1 generali, CPA e IVA come per legge
Per NTroparte_1 nel merito, in via principale: ➢ rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2459/2023 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, confermarlo e munire quest'ultimo di efficacia esecutiva ovvero nella denegata e non creduta ipotesi, in cui il Tribunale rite nesse di accogliere anche parzialmente la domanda di e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 NT condannare al pagamento in favore di della minor somma rispetto a quella di cui al decreto Pt_1 NT ingiuntivo opposto che l'Ill.mo Tribunale adito stabilis se di riconoscere a in corso di causa;
in ogni caso: 4 ➢ con vittoria spese e competenze per il presente procedimento ed ogni altra spesa sostenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2459/2023 emesso da questo tribunale. pagina 2 di 5 Parte ricorrente in via monitoria, allega di avere svolto servizi a NTroparte_3 favore di (società avente sede in Svizzera) per effetto di contratto stipulato in data 21.11.2017. Pt_1
Il corrispettivo sarebbe stato definito di volta in volta tra le parti e proporzionato al numero di azioni di una società mineraria, di cui era azionista, acquistate dagli investitori individuati dalla Parte_1 ricorrente e al corrispettivo versato dagli stessi. avrebbe solo parzialmente onorato il suo debito, Pt_1 rimasto inadempiuto per € 179.034,00. In particolare, nel giugno 2018 la ricorrente comunicava a due avvisi di fattura, uno del giorno 26 Pt_1 per € 179.000,00, un secondo del giorno 27 per € 65.000,00. Solo quest'ultimo veniva saldato;
come da email di (cfr. doc. 6 monitorio). Pt_1
Secondo la ricorrente, detta email integrerebbe un riconoscimento di debito.
Parte attrice opponente, ha ribadito la circostanza che il contratto non prevedeva un corrispettivo Pt_1 fisso, bensì da determinarsi per ogni singola operazione in base a parametri fissati a livello contrattuale. Si allega che l'avviso di fattura del 26.6.2018 per € 179.000,00 veniva “tempestivamente contestato” e che “infatti” il giorno successivo, ossia il 27.6.2018, l'avviso di fattura veniva emesso per una cifra NT minore, i.e. € 65.000,00, che avrebbe integrato da parte di una correzione della somma, errata, indicata il giorno precedente. contesta del resto il fatto che non risulta che controparte abbia posto Pt_1 in essere attività tale da giustificare la somma pretesa, la quale avrebbe richiesto investimenti in azioni di livello milionario. Circa la comunicazione del 18.9.2018, la stessa sarebbe priva di firma e la sua unica data certa è del 17.1.2023 (data di asseverazione). Eccepisce altresì che la tesi di parte ricorrente
è stata smentita dal tribunale di Ginevra (docc. 5 e 6). Ancora: ai fini del calcolo del corrispettivo, lo stesso sarebbe dovuto avvenire d'accordo tra le parti sulla base (anche) di un rendiconto mensile che NT
avrebbe dovuto fornire, mai prodotto (neanche avanti all'autorità giudiziaria svizzera). Si osserva poi che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato senza le pagine pari e oltre i termini di legge.
NT Parte convenuta , nella comparsa di costituzione, ha osservato che il rendiconto non è mai stato condiviso durante l'esecuzione del contratto in quanto le parti avrebbero condiviso, in luogo del rendiconto periodico, una c.d. tabella di sintesi, che evidenzierebbe le attività svolta dalla medesima NT
nonché la relativa provvigione (cfr. doc. B). Detta tabella sarebbe stata peraltro inviata il NT 28.3.2019 dalla stessa a . Ancora: si evidenzia che del totale (€ 587.113,90) sarebbe stato Pt_1 pagato solo una parte (in più tranche: dal dicembre 2017 fino al luglio 2018) così che sarebbero residuati € 244.002,00, “pertanto” nel giugno 2018 veniva chiesto il pagamento del residuo tramite i due avvisi di fattura, mai contestati, dei quali tuttavia solo il secondo veniva saldato tra luglio e settembre 2018. A fronte di un sollecito del 27.10.2018, mandava una email chiedendo Pt_1 chiarimenti e proponendo di sentirsi (doc. 4 . Pt_1
NT allega che non ha depositato alcun documento idoneo a dimostrare che quest'ultima abbia Pt_1 effettuato i servizi che avrebbero fatto sorgere il diritto al pagamento della somma pretesa a titolo di pagina 3 di 5 remunerazione, posto che la documentazione formata unilateralmente dalla controparte, per giurisprudenza consolidata, “non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite”. Anche l'asserita tabella di sintesi sarebbe priva di rilievo in quanto controparte non ha nemmeno NT dimostrato che la presunta e-mail sia mai stata effettivamente inviata dal sig. a (il CP_4 documento è un mero screenshot), né che quest'ultima contenesse la tabella di sintesi (il documento è una mera fotocopia priva di sottoscrizioni e/o data), né che sia stata predisposta da In ogni caso, Pt_1 come anticipato, conferma che gli asseriti investitori elencati nella tabella sono estranei ai fatti di Pt_1 NT causa e non hanno acquistato né sottoscritto alcuna azione, né avrebbe dimostrato il contrario.
Allega infine che a seguito di un confronto telefonico con il sig. ha provveduto a NTroparte_5 Pt_1 saldare la somma dovuta (l'allegazione, contenuta in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., sembra fare NT riferimento a una telefonata da parte di a , in persona di avente a oggetto i due avvisi Pt_1 CP_5 di fattura del giugno 2018). Tardive invece le allegazioni di in seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. come pure quelle di Pt_1 parte convenuta in terza memoria.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue, all'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto. Alla base infatti è stata posta una email liberamente valutabile dal giudice, della quale è apparsa dubbia la possibilità di qualificazione alla stregua di un riconoscimento di debito, tutto incentrandosi sulla programmazione di un pagamento senza soverchio rilievo e/o attenzione in merito al fondamento della fattura;
pertanto l'email in questione si è ritenuto che non integrasse elemento di prova di per sé sufficiente a giustificare una declaratoria di provvisorietà, benché documento non privo di valore probatorio.
Ciò premesso, si osserva ora che non assume soverchio rilievo l'effettiva modalità tramite le quali le parti liquidavano i loro rapporti;
che venisse in rilievo l'invio di un rendiconto piuttosto che di una tabella di sintesi, ciò inerisce solo alle prassi esecutive invalse tra le parti;
ma tale tipologia di prassi vale finché vale, ossia solo e come prassi. Parte attrice opponente infatti contesta che quanto fatturato NT possa corrispondere al vero. Come allegato in atti, non ha depositato alcun documento di tal fatta né ha prodotto altra prova dei srvizi che avrebbero fatto sorgere il diritto al pagamento della somma pretesa a titolo di remunerazione”; ancora: “anche a seguito di accertamenti interni, a non Pt_1 risulta che alcun investitore abbia acquistato/sottoscritto azioni e versato il relativo corrispettivo tali da NT giustificare l'importo portato nella fattura in oggetto né ha mai fornito prova in tal senso. Applicando i parametri pattuiti, ci sarebbero voluti investimenti milionari per giustificare un corrispettivo di quell'ammontare”. In questo contesto, era onere di parte convenuta opposta dimostrare il titolo della propria pretesa, i.e. l'adempimento, tramite offerta di prova di avere individuato un numero di sottoscrittori, di sottoscrizioni e di corrispettivi pagati tali da giustificare la prestazione richiesta a Parte convenuta Pt_1 opposta ha invece articolato una serie di prova sulle prassi invalse tra le parti nonché su eventuali consensi e accordi orali che però, essendo inerenti a una mera gestione contabile dei rapporti tra le parti, non possono certo dirsi fondamento idoneo della pretesa azionata. L'articolazione di capitoli di prova relativi al fatto che le somme indicate negli avvisi di fattura fossero corrispondenti ad attività effettivamente svolte appare capitolazione del tutto generica.
Per questi motivi
, revoca il decreto opposto, respinge la domanda di parte convenuta opposta e la condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 2459/2023 emesso da questo tribunale pagina 4 di 5 RESPINGE
La domanda di e la NTroparte_3
CONDANNA Al pagamento di € 15.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di . Pt_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Milano, 22 febbraio 2024
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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