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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 428/2020 RGAC, vertente:
TRA
, in proprio e in qualità di erede di , nata a [...]_1 Persona_1
AB (CS) l'8.10.1945 (c.f.: ), , nata ad [...]_1 Parte_2
(CS) il 3.11.1974 (c.f.: ), nato ad [...] il C.F._2 Parte_3
30.6.1976 (c.f.: e nato ad [...] C.F._3 Pt_1 Parte_4
l'11.11.1969 (c.f.: ), tutti in qualità di eredi di , C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliati in NT, Corso Vittorio Emanuele n. 51, presso lo studio professionale dell'avv. Gianfranco De Santo, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione e nuovo procuratore in appello;
Appellanti
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._5 [...]
nato ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._6 domiciliati in Corigliano-Rossano (CS), via Nazionale 22/S, presso lo studio professionale dell'avv.
Patrizia OL, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta nuovo difensore nel presente grado di giudizio;
Appellati
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: Con memoria di costituzione e nuovo procuratore del 4.8.2025
per mezzo del sottoscritto difensore, alla domanda dell'appello del presente giudizio CP_3 della Corte di Appello di Catanzaro, iscritto al R.G. n. 428/2020, contro i coniugi CP_1
ed e chiedono l'estinzione del processo con compensazioni di
[...] Controparte_2 spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; Per gli appellati: Con note di conclusione del 3.9.2025 “La scrivente difesa prende atto della rinuncia all'appello, formalmente espressa e depositata da e dai figli del de cuius Parte_1
: , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 dalla quale consegue l'estinzione del giudizio di secondo grado e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Paola n. 602/2019 del 30.07.2019 R.G. n.
1783/2015”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di appello ritualmente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1 procuratore generale di , ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Persona_1 di Paola n. 602 del 2019, pubblicata il 3 luglio 2019 del seguente tenore “1. Rigetta la domanda di simulazione relativa proposta da , in proprio e quale procuratrice generale di Parte_1 [...]
; Persona_1
2. dispone la compensazione delle spese”1.
L'appellante ha affidato il gravame alle seguenti argomentazioni difensive:
a) “la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti contro la quale è stata esibita, costituisce piena prova non solo della simulazione relativa soggettiva, ma anche di quella oggettiva”;
b) “il Tribunale di Paola è incorso in un clamoroso errore, laddove ha ritenuto non simulato oggettivamente il contratto di compravendita del 27 agosto 2008 rogato dal Notaio (…) Per_2
Sul punto, la più autorevole Dottrina e Giurisprudenza sostengono che il rispetto del requisito della forma sia sufficiente nella sola dichiarazione simulata, e che non sia quindi necessario il suo rispetto anche nella dichiarazione attinente al negozio dissimulato (…) Peraltro non potrebbe diversamente argomentarsi atteso che, nella fattispecie, risulta pienamente provata la inesistenza della causa del contratto di compravendita, costituente il versamento del prezzo, sicché è evidente che gli immobili oggetto del negozio sono stati ceduti a titolo di liberalità”; c) “Il Tribunale di Paola, nonostante gli attori, oggi appellanti, abbiano sempre evidenziato che i fatti allegati nell'atto di citazione non sono stati in alcuna occasione contestati da CP_1
ed , ha ritenuto non rilevante tale mancata contestazione”;
[...] Controparte_2
d) “il patto successorio contenuto nella controdichiarazione del 27 agosto 2008, costituisce prova inconfutabile della simulazione di una donazione in favore di , il Controparte_2 quale ha interposto la moglie nel simulato atto di compravendita. Pertanto, Controparte_1 il Tribunale di Paola avrebbe dovuto, quanto meno dichiarare la inefficacia dell'atto di compravendita, per carenza di uno degli elementi essenziali del contratto, essendo provato la inesistenza della causa del contratto stesso, costituita dal mancato versamento del prezzo”.
Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente impugnazione, ed in totale riforma della impugnata sentenza n.
602/2019 del Tribunale di Paola in composizione Monocratica, dichiarare nulla, annullare e revocare la sentenza impugnata per i motivi indicati nella parte motiva della presente impugnazione;
ed in integrale riforma, revoca ed annullamento di essa, per l'effetto:
1) Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per Notaio del 27 agosto Per_2
2008 n. Rep. 94447 e n. Racc. 29214, che si impugna, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione da parte di ed a favore del loro figlio Persona_1 Parte_1 [...]
; accertando e dichiarando contestualmente che il predetto atto simulato di Controparte_2 compravendita, dissimulante una donazione, è stato stipulato con il prestanome CP_1
, mentre era destinato a produrre i suoi effetti in favore di;
[...] Controparte_2
2) Conseguentemente dichiarare la inefficacia dell'atto simulato impugnato nei confronti di
; e dichiarare la piena efficacia dell'atto dissimulato di donazione in favore Controparte_1 di;
Controparte_2
3) In via subordinata, dichiarare la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di compravendita per Notaio del 27 agosto 2008 n. rep. 54447 e n. racc. 29214 per carenza Persona_3 dell'elemento essenziale del contratto costituito dalla causa del negozio stesso, ovvero il pagamento del prezzo della compravendita;
4) In via gradata, dichiarare la nullità del contratto di compravendita e della controdichiarazione, entrambe del 27 agosto 2008, in quanto totalmente assente la causa del negozio sinallagmatico;
5) Ordinare al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di procedere alla trascrizione nei Registri Immobiliari della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 6) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti nel giudizio di appello e Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_2 cpc e chiedendo il rigetto dello stesso nel merito.
All'udienza del 20 maggio 2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte
- depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Con memoria di costituzione del 4 agosto 2025, , in proprio e in qualità di erede Parte_1 di , nel frattempo deceduto, unitamente agli altri eredi del de cuius, si sono Persona_1 costituitisi nel giudizio di appello e hanno altresì manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Con note del 3 settembre 2025, controparte ha così dichiarato: “prende atto della rinuncia all'appello, formalmente espressa e depositata (…) dalla quale consegue l'estinzione del giudizio di secondo grado e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Paola n. 602/2019 del 30.07.2019 R.G. n. 1783/2015 (…) nulla si eccepisce in ordine alla richiesta di compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio”.
2. Deve, innanzi tutto, premettersi che la rinuncia all'appello promana dal difensore dell'appellante in qualità di procuratore speciale (cfr. procura ad litem “…conferisce in favore dell'avv. Gianfranco De Santo … il più ampio generale mandato, con facoltà di agire in nome e per conto dei sottoscritti, con tutti i poteri di legge, ed in particolari per: rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in premessa;
rinunciare a tutte le domande, pretese ed azioni eventualmente proposte o da proporre nel presente giudizio;
accettare rinunce da parte della controparte;
transigere, conciliare, definire la lite in ogni sua forma e modo;
sottoscrivere ogni atto e documento necessario per la definizione della lite;
rilasciare quietanze e liberatorie;
richiedere la cancellazione della causa dal ruolo;
e, in generale, compiere ogni atto necessario per la definizione del giudizio”).
Tale rinuncia non necessita di accettazione di controparte atteso che si qualifica - tenuto conto del tenore letterale della richiesta di parte appellante2 - alla stregua di rinuncia all'impugnazione. Invero, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità:
A) “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti;
B) “la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per il disposto dell'articolo 338 cpc, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr., per entrambi i principi compendiati, Cass. civ. n. 5250 del 2018; in senso conforme, v. Cass. civ. n. 18255 del 2004).
Si rileva, in ogni caso, che è intervenuta accettazione da controparte, manifestata mediante le note di conclusione del 3 settembre 2025 dal difensore munito di procura speciale (cfr. procura ad litem: “… nominano quale loro difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado l'avv. Patrizia
OL … conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia …).
Né, d'altra parte, sarebbe comunque ravvisabile l'interesse di controparte alla prosecuzione del giudizio, dal momento che la sua estinzione, come sopra chiarito, comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata, avverso la quale non è stato proposto appello incidentale.
Tanto premesso e considerato che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale, si impone l'emissione di sentenza in termini.
3. Attesa la richiesta di compensazione delle spese, la relativa adesione di controparte e il comma III dell'art. 306 c.p.c. secondo cui “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altri parti, salvo diverso accordo tra loro”, le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
, in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_5
rinuncia alla azione/domanda (doc. 3), nella causa iscritta al n. 428/2020 RG pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro Giudice dott.ssa A. Petrolo;
- che, pertanto, i ricorrenti - appellanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
avendo trovato un accordo transattivo in ordine alla rinuncia all'azione non hanno Parte_5 più interesse ad agire giudizialmente nei confronti di parte resistente coniugi e Controparte_2
, essendo cessata la materia del contendere;
Controparte_1
- che la rinunzia all'atto di appello iscritto al n. 428/2020 è efficace di per sé e tale deve essere dichiarato, non necessitando di accettazione”. avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 602/2019, pubblicata il 30 luglio Persona_1
2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20 novembre 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Alessandra Petrolo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il Tribunale di Paola - richiamati i principi normativi e giurisprudenziali in materia di simulazione relativa soggettiva - ha accertato che gli attori non avevano soddisfatto l'onere di prova a loro carico.
In sintesi, il giudicante ha rilevato l'assenza di una valida controdichiarazione sottoscritta da tutte le parti coinvolte (interponente, interposto e terzo contraente) ai fini della prova dell'interposizione fittizia, non essendo stata considerata sufficiente, a tali fini, la scrittura, prodotta in giudizio dagli attori, sottoscritta esclusivamente dai convenuti.
Inoltre, il giudice di primo grado ha evidenziato che, anche a voler ritenere che effettivamente il contratto dissimulasse una donazione, non erano ravvisabili, nel caso di specie, i requisiti di forma e di sostanza richiesti per la validità della donazione. È stata, pertanto, esclusa la simulazione sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo. 2 Così nella memoria di costituzione e nuovo difensore con contestuale rinuncia: “Le parti , Parte_1
, e con la presente memoria si Parte_2 Parte_6 Parte_5 costituiscono nel presente giudizio di appello (RG 428/2020), dichiarando la morte di , Persona_1 rispettivamente marito e padre, ed intendono contestualmente rinunciare all'azione promossa nei confronti dei coniugi (…) e . giusta procura speciale per Controparte_1 Parte_7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 428/2020 RGAC, vertente:
TRA
, in proprio e in qualità di erede di , nata a [...]_1 Persona_1
AB (CS) l'8.10.1945 (c.f.: ), , nata ad [...]_1 Parte_2
(CS) il 3.11.1974 (c.f.: ), nato ad [...] il C.F._2 Parte_3
30.6.1976 (c.f.: e nato ad [...] C.F._3 Pt_1 Parte_4
l'11.11.1969 (c.f.: ), tutti in qualità di eredi di , C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliati in NT, Corso Vittorio Emanuele n. 51, presso lo studio professionale dell'avv. Gianfranco De Santo, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione e nuovo procuratore in appello;
Appellanti
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_1 C.F._5 [...]
nato ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._6 domiciliati in Corigliano-Rossano (CS), via Nazionale 22/S, presso lo studio professionale dell'avv.
Patrizia OL, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta nuovo difensore nel presente grado di giudizio;
Appellati
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: Con memoria di costituzione e nuovo procuratore del 4.8.2025
per mezzo del sottoscritto difensore, alla domanda dell'appello del presente giudizio CP_3 della Corte di Appello di Catanzaro, iscritto al R.G. n. 428/2020, contro i coniugi CP_1
ed e chiedono l'estinzione del processo con compensazioni di
[...] Controparte_2 spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; Per gli appellati: Con note di conclusione del 3.9.2025 “La scrivente difesa prende atto della rinuncia all'appello, formalmente espressa e depositata da e dai figli del de cuius Parte_1
: , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 dalla quale consegue l'estinzione del giudizio di secondo grado e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Paola n. 602/2019 del 30.07.2019 R.G. n.
1783/2015”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di appello ritualmente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1 procuratore generale di , ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Persona_1 di Paola n. 602 del 2019, pubblicata il 3 luglio 2019 del seguente tenore “1. Rigetta la domanda di simulazione relativa proposta da , in proprio e quale procuratrice generale di Parte_1 [...]
; Persona_1
2. dispone la compensazione delle spese”1.
L'appellante ha affidato il gravame alle seguenti argomentazioni difensive:
a) “la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti contro la quale è stata esibita, costituisce piena prova non solo della simulazione relativa soggettiva, ma anche di quella oggettiva”;
b) “il Tribunale di Paola è incorso in un clamoroso errore, laddove ha ritenuto non simulato oggettivamente il contratto di compravendita del 27 agosto 2008 rogato dal Notaio (…) Per_2
Sul punto, la più autorevole Dottrina e Giurisprudenza sostengono che il rispetto del requisito della forma sia sufficiente nella sola dichiarazione simulata, e che non sia quindi necessario il suo rispetto anche nella dichiarazione attinente al negozio dissimulato (…) Peraltro non potrebbe diversamente argomentarsi atteso che, nella fattispecie, risulta pienamente provata la inesistenza della causa del contratto di compravendita, costituente il versamento del prezzo, sicché è evidente che gli immobili oggetto del negozio sono stati ceduti a titolo di liberalità”; c) “Il Tribunale di Paola, nonostante gli attori, oggi appellanti, abbiano sempre evidenziato che i fatti allegati nell'atto di citazione non sono stati in alcuna occasione contestati da CP_1
ed , ha ritenuto non rilevante tale mancata contestazione”;
[...] Controparte_2
d) “il patto successorio contenuto nella controdichiarazione del 27 agosto 2008, costituisce prova inconfutabile della simulazione di una donazione in favore di , il Controparte_2 quale ha interposto la moglie nel simulato atto di compravendita. Pertanto, Controparte_1 il Tribunale di Paola avrebbe dovuto, quanto meno dichiarare la inefficacia dell'atto di compravendita, per carenza di uno degli elementi essenziali del contratto, essendo provato la inesistenza della causa del contratto stesso, costituita dal mancato versamento del prezzo”.
Gli appellanti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente impugnazione, ed in totale riforma della impugnata sentenza n.
602/2019 del Tribunale di Paola in composizione Monocratica, dichiarare nulla, annullare e revocare la sentenza impugnata per i motivi indicati nella parte motiva della presente impugnazione;
ed in integrale riforma, revoca ed annullamento di essa, per l'effetto:
1) Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per Notaio del 27 agosto Per_2
2008 n. Rep. 94447 e n. Racc. 29214, che si impugna, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione da parte di ed a favore del loro figlio Persona_1 Parte_1 [...]
; accertando e dichiarando contestualmente che il predetto atto simulato di Controparte_2 compravendita, dissimulante una donazione, è stato stipulato con il prestanome CP_1
, mentre era destinato a produrre i suoi effetti in favore di;
[...] Controparte_2
2) Conseguentemente dichiarare la inefficacia dell'atto simulato impugnato nei confronti di
; e dichiarare la piena efficacia dell'atto dissimulato di donazione in favore Controparte_1 di;
Controparte_2
3) In via subordinata, dichiarare la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di compravendita per Notaio del 27 agosto 2008 n. rep. 54447 e n. racc. 29214 per carenza Persona_3 dell'elemento essenziale del contratto costituito dalla causa del negozio stesso, ovvero il pagamento del prezzo della compravendita;
4) In via gradata, dichiarare la nullità del contratto di compravendita e della controdichiarazione, entrambe del 27 agosto 2008, in quanto totalmente assente la causa del negozio sinallagmatico;
5) Ordinare al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di procedere alla trascrizione nei Registri Immobiliari della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 6) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti nel giudizio di appello e Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis Controparte_2 cpc e chiedendo il rigetto dello stesso nel merito.
All'udienza del 20 maggio 2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte
- depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Con memoria di costituzione del 4 agosto 2025, , in proprio e in qualità di erede Parte_1 di , nel frattempo deceduto, unitamente agli altri eredi del de cuius, si sono Persona_1 costituitisi nel giudizio di appello e hanno altresì manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Con note del 3 settembre 2025, controparte ha così dichiarato: “prende atto della rinuncia all'appello, formalmente espressa e depositata (…) dalla quale consegue l'estinzione del giudizio di secondo grado e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Paola n. 602/2019 del 30.07.2019 R.G. n. 1783/2015 (…) nulla si eccepisce in ordine alla richiesta di compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio”.
2. Deve, innanzi tutto, premettersi che la rinuncia all'appello promana dal difensore dell'appellante in qualità di procuratore speciale (cfr. procura ad litem “…conferisce in favore dell'avv. Gianfranco De Santo … il più ampio generale mandato, con facoltà di agire in nome e per conto dei sottoscritti, con tutti i poteri di legge, ed in particolari per: rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in premessa;
rinunciare a tutte le domande, pretese ed azioni eventualmente proposte o da proporre nel presente giudizio;
accettare rinunce da parte della controparte;
transigere, conciliare, definire la lite in ogni sua forma e modo;
sottoscrivere ogni atto e documento necessario per la definizione della lite;
rilasciare quietanze e liberatorie;
richiedere la cancellazione della causa dal ruolo;
e, in generale, compiere ogni atto necessario per la definizione del giudizio”).
Tale rinuncia non necessita di accettazione di controparte atteso che si qualifica - tenuto conto del tenore letterale della richiesta di parte appellante2 - alla stregua di rinuncia all'impugnazione. Invero, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità:
A) “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti;
B) “la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per il disposto dell'articolo 338 cpc, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr., per entrambi i principi compendiati, Cass. civ. n. 5250 del 2018; in senso conforme, v. Cass. civ. n. 18255 del 2004).
Si rileva, in ogni caso, che è intervenuta accettazione da controparte, manifestata mediante le note di conclusione del 3 settembre 2025 dal difensore munito di procura speciale (cfr. procura ad litem: “… nominano quale loro difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado l'avv. Patrizia
OL … conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia …).
Né, d'altra parte, sarebbe comunque ravvisabile l'interesse di controparte alla prosecuzione del giudizio, dal momento che la sua estinzione, come sopra chiarito, comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata, avverso la quale non è stato proposto appello incidentale.
Tanto premesso e considerato che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale, si impone l'emissione di sentenza in termini.
3. Attesa la richiesta di compensazione delle spese, la relativa adesione di controparte e il comma III dell'art. 306 c.p.c. secondo cui “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altri parti, salvo diverso accordo tra loro”, le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
, in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_5
rinuncia alla azione/domanda (doc. 3), nella causa iscritta al n. 428/2020 RG pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro Giudice dott.ssa A. Petrolo;
- che, pertanto, i ricorrenti - appellanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
avendo trovato un accordo transattivo in ordine alla rinuncia all'azione non hanno Parte_5 più interesse ad agire giudizialmente nei confronti di parte resistente coniugi e Controparte_2
, essendo cessata la materia del contendere;
Controparte_1
- che la rinunzia all'atto di appello iscritto al n. 428/2020 è efficace di per sé e tale deve essere dichiarato, non necessitando di accettazione”. avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 602/2019, pubblicata il 30 luglio Persona_1
2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20 novembre 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Alessandra Petrolo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il Tribunale di Paola - richiamati i principi normativi e giurisprudenziali in materia di simulazione relativa soggettiva - ha accertato che gli attori non avevano soddisfatto l'onere di prova a loro carico.
In sintesi, il giudicante ha rilevato l'assenza di una valida controdichiarazione sottoscritta da tutte le parti coinvolte (interponente, interposto e terzo contraente) ai fini della prova dell'interposizione fittizia, non essendo stata considerata sufficiente, a tali fini, la scrittura, prodotta in giudizio dagli attori, sottoscritta esclusivamente dai convenuti.
Inoltre, il giudice di primo grado ha evidenziato che, anche a voler ritenere che effettivamente il contratto dissimulasse una donazione, non erano ravvisabili, nel caso di specie, i requisiti di forma e di sostanza richiesti per la validità della donazione. È stata, pertanto, esclusa la simulazione sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo. 2 Così nella memoria di costituzione e nuovo difensore con contestuale rinuncia: “Le parti , Parte_1
, e con la presente memoria si Parte_2 Parte_6 Parte_5 costituiscono nel presente giudizio di appello (RG 428/2020), dichiarando la morte di , Persona_1 rispettivamente marito e padre, ed intendono contestualmente rinunciare all'azione promossa nei confronti dei coniugi (…) e . giusta procura speciale per Controparte_1 Parte_7