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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1768/2022
PROMOSSA DA
, e , in proprio e quali eredi del de Parte_1 Parte_2 Parte_3 cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni TI e Attilio RA Persona_1 parte attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Riccardo Giannuzzi parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha oggetto la domanda di accertamento della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 Cod. ass. priv. e della conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Gli attori e , in proprio e quali eredi del de Parte_1 Parte_2 Parte_3 cuius , hanno chiesto accertarsi nei confronti del conducente e Persona_1 Controparte_1 della di lui compagnia assicurativa la responsabilità esclusiva per la causazione Controparte_2 della morte del marito e padre , avvenuta il 16.01.2021, a seguito di ricovero Persona_1 ospedaliero in stato di coma per esser stato investito da , proprietario e Controparte_1 conducente dell'auto ND RO Freelander tg ZA636NG, in data 05.01.2021, ore 15.30 circa, in
Pag. 1 a 28 via Dalbono, a Brindisi, mentre il congiunto, chino al centro strada, tentava di recuperare un oggetto caduto nel tombino. Per_ Richiamate le conclusioni raggiunte dal CTU ing. nominato in sede di indagini preliminari nel procedimento penale n. RGNR 149/2021, gli attori hanno dedotto la violazione, da parte del convenuto conducente, della regola della strada che impone di tenere la destra e, ritenuti insufficienti gli importi erogati in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, hanno chiesto il ristoro del danno iure hereditatis e iure proprio subito.
In particolare, a titolo di danno iure hereditatis, gli attori hanno chiesto la liquidazione della somma di complessivi € 80.000,00, secondo i criteri delle tabelle di Roma, per il danno biologico terminale e morale terminale (c.d. catastrofale) patito dal congiunto deceduto durante i n. 11 giorni di sopravvivenza in ospedale, da dividersi in tre quote uguali.
A titolo di danno iure proprio, gli attori hanno chiesto:
a) il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato sia secondo le tabelle di
Milano che secondo quelle di Roma per ciascun attore, considerata la convivenza della moglie e del figlio e la non convivenza della figlia già trasferitasi all'estero per un dottorato di ricerca;
b) il ristoro del danno non patrimoniale biologico e morale proprio patito dalla moglie
[...]
e dal figlio , individuato nella misura rispettivamente del Parte_1 Parte_3
5% e del 2% di invalidità permanente, come da accertamento medico-legale;
c) il ristoro del danno patrimoniale emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute per sé dalla moglie e dal figlio nella misura rispettivamente di € 515 e di € 353, delle spese funerarie sostenute dalla moglie sopravvissuta nella misura di € 5.000 e delle spese stragiudiziali civili e penali sostenute da ciascun attore nella misura di € 10.000,00, come da fatture emesse dagli avv.ti TI e RA;
d) il ristoro del danno patrimoniale patito dalla moglie a titolo di lucro cessante per la perdita della contribuzione economica offerta dal marito deceduto, percettore di una pensione mensile di € 1.100,00 da destinare al 50% al ménage coniugale, liquidato, secondo il coefficiente di capitalizzazione della rendita vitalizia, in € 100.075,80.
In conclusione, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente nell'investimento stradale e condannarsi i convenuti, in solido, al pagamento delle somme come di seguito precisate o della maggior/minor somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari:
− in favore della moglie sopravvissuta della somma di € 413.134,03 Parte_1
(danno complessivo € 513.044,25 – acconto ricevuto € 99.910,22, secondo le tabelle del
Pag. 2 a 28 Tribunale di Milano) o € 321.865,18 (danno complessivo € 421.775,40 – acconto €
99.910,22 secondo le tabelle del Tribunale Roma), oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro;
− in favore della figlia sopravvissuta della somma complessiva di € Parte_2
283.166,00 (danno complessivo € 373.166,00 - € 90.000,00 acconto ricevuto) secondo le tabelle di Milano) o € 182.026,00 (danno complessivo € 272.026,00 – acconto ricevuto €
90.000,00 secondo le tabelle di Roma), oltre rivalutazione ed interessi;
− in favore del figlio sopravvissuto della somma complessiva di € Parte_3
284.135,19 (danno complessivo € 375.104,38 – acconto ricevuto € 90.969,19 secondo le tabelle di Milano) o di € 222.770,63 (danno complessivo € 313.739,82 – acconto ricevuto
€ 90.969,19 secondo le tabelle di Roma), oltre rivalutazione ed interessi.
2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto e, in subordine, la Controparte_2 riduzione della domanda attrice in considerazione della responsabilità concorsuale paritaria del pedone , di cui ha chiesto l'accertamento richiamando le conclusioni già raggiunte in Persona_1 sede di indagini preliminari, vinte le spese di lite.
Al riguardo, ha dedotto che il giorno dell'investimento il pedone ha assunto una condotta anomala sostando in mezzo alla careggiata stradale;
che il quantum risarcitorio richiesto è sproporzionato in considerazione del diffalco con le utilità collaterali percepite e dell'assenza di prova della perdita del lucro cessante;
che l'assicurazione ha già liquidato il danno patito dagli attori secondo le tabelle di Milano, ed. 2021, scomputando in 50% per corresponsabilità del pedone, così come segue:
- per il danno da perdita del rapporto parentale:
a favore di (moglie del de cuius) € 190.000,00:2= 95.000,00; Parte_1
a favore di (figlia) € 180.000,00:2= 90.000,00; Parte_2
a favore di (figlio) € 180.000,00:2= 90.000,00. Parte_3
- per il danno patrimoniale relativo alle spese funerarie:
a favore di € 5.000,00:2= 2.500,00. Parte_1
- che, per il danno iure proprio accertato come da visite medico-legali sulle persone della moglie e del figlio, l'assicurazione ha offerto le seguenti somme:
a favore di € 4.820,45:2=2.410,22 Parte_1
a favore di €1.938,38:2=969,19 Parte_3
3. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice, Controparte_1 per insussistenza dell'an per essere riconducibile l'investimento stradale all'esclusiva responsabilità del pedone e per assenza di prova in merito al quantum, o, in subordine, la Persona_1
Pag. 3 a 28 graduazione della responsabilità concorrente secondo le circostanze di fatto del caso e la riduzione del risarcimento del danno alle sole voci provate, escluso in ogni caso il ristoro del doppio delle spese legali richieste dagli attori con riferimento all'attività di due difensori, e non uno. Sempre in via gradata e ad abundantiam, il convenuto ha chiesto poi di essere manlevato da fermo restando la regolazione delle spese come per legge. Controparte_2
In particolare, il convenuto si è soffermato sulla condotta del pedone e sulla propria condotta da automobilista.
Rispetto alla prima, ha evidenziato che il giorno dell'incidente, indossava un Persona_1 cappotto di colore scuro ed era raggomitolato immobile sul tombino posto al centro strada, senza svolgere alcun movimento nel frangente del passaggio della ND RO. Da tali elementi il convenuto ha dedotto che il pedone poteva essere “scambiato - anche per la ridotta visibilità consentita dall'ora (h. 15,30 del 05 gennaio) invernale a causa della precocità dell'imbrunire - per un sacco inerte di pattume lasciato sulla strada (consuetudine, purtroppo, frequente nella città di Brindisi)”.
Rispetto alla seconda, ha sottolineato che ha arrestato il veicolo in modo repentino in prossimità dell'ostacolo, resosi conto della reale natura di questo solo una volta raggiunto, senza riuscire tuttavia a evitare l'impatto.
4. Il processo è stato istruito in via documentale, atteso che, con ordinanza del
19.05.2020, il Tribunale ha rigettato le richieste di prova orale formulate dalle parti, ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note finali.
4.1 Nel corso del giudizio, in data 17.07.2024, gli attori hanno formulato istanza provvisionale ex art. 147 Cod. ass. priv.
Al riguardo hanno dedotto, in particolare, lo stato di bisogno, indicando (a) le esigenze di cura della figlia sopravvissuta necessitante di una serie di cure specialistiche Parte_2 all'estero, in Svizzera, in ragione del precario stato di salute della stessa, affetta dalla rara sindrome di (GBS), scoperta in occasione del ricovero dal 10.12.2020 al 31.03.2022 causato Persona_3 da una caduta domestica, (b) le esigenze di vita della madre che, per curare la Parte_1 figlia, si è trasferita in Svizzera dove il costo della vita è notoriamente più alto nonché (c) la contribuzione alle spese sanitarie della sorella sopportate dal fratello . Parte_3
All'udienza dell'08.05.2025 tale istanza è stata rinunciata dagli attori, in considerazione della calendarizzazione della decisione della causa, con accettazione della controparte costituita.
È stata, quindi, confermata l'udienza di precisazione delle conclusioni nelle modalità già fissate.
5. Negli scritti difensivi finali, gli attori hanno ribadito le proprie conclusioni, addebitando l'evento tragico alla responsabilità esclusiva del conducente e Controparte_1
Pag. 4 a 28 puntualizzando, altresì, la non contestazione della dinamica dell'incidente per come ricostruito in Per_ sede penale dalla PG e dall'ing. anche per il tramite degli elementi probatori raccolti dalle immagini delle videocamere di sorveglianza del traffico.
5.1 Il conducente ha ribadito le conclusioni già precisate e ha reiterato le Controparte_1 richieste istruttorie articolate in corso di causa e rigettate dal Tribunale con ordinanza del
19.05.2020, evidenziando la mancata istruttoria del presente giudizio, insistendo altresì nella richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale. Per_ Ha contestato, altresì, le conclusioni raggiunte in sede penale dal CTU ing. secondo cui la responsabilità dell'incidente è da addebitarsi al 50% a entrambi i soggetti coinvolti, ossia al pedone e al conducente , ritenendo tale conclusione arbitraria. ha Persona_1 Controparte_1 richiamato, poi, le difese già svolte in sede di costituzione.
5.2 ha ribadito le conclusioni già precisate, rifacendosi alle Controparte_3 difese già articolate in sede di costituzione.
6. All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., su consenso delle parti.
***
7. La domanda attrice è fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte che, per la complessità dell'indagine, si preferisce articolare in paragrafi titolati e sottoparagrafi numerati.
In merito all'an: la sussistenza della co-responsabilità paritaria
8. La responsabilità giuridica nella causazione della morte di , avvenuta il Persona_1
16.01.2021, durante il ricovero ospedaliero seguito all'investimento stradale del 05.01.2021, è da ascrivere alla pari responsabilità concorsuale, nella misura del 50% ciascuno, del conducente convenuto e dello stesso pedone deceduto . Controparte_1 Persona_1
Per_ 8.1 A tale conclusione conduce l'esame della perizia a firma dell'ing. , come corredata dai numerosi allegati (verbale redatto dalla PS, annotazione di PG, immagini della videocamera di sorveglianza del traffico, foto e rilievi planimetrici, cartella clinica di , Persona_1 referti accertamenti d'urgenza su , tabulati telefonici), svolta nel procedimento Controparte_1 penale n. RGNR 149/2021, definito con sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 589bis, comma 7, c.p., e pubblicata, in dispositivo, in udienza il 16.09.2025.
Pag. 5 a 28 Per_ 8.1.1 Con riferimento alla perizia svolta dal dott. si deve chiarire, anzitutto, che la stessa è senz'altro utilizzabile in questo giudizio quale prova atipica sottoposta al contraddittorio delle parti.
Vale la pena richiamare, al riguardo, il principio di diritto ribadito da Cass. n. 2947 del
01/02/2023, secondo cui “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio
e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”.
La dinamica dell'incidente
9. Ciò premesso, si deve osservare che la ricostruzione della dinamica dell'incidente è pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata.
Il giorno 05.01.2021, alle ore 17.30 circa (e non alle 15.30 circa, orario erroneamente indicato dalle parti probabilmente per svista di digitazione numerica), il convenuto , alla Controparte_1 guida della propria autovettura Range RO Freelander tg. ZA636NG, ha investito, in via
Dalbono, nella direzione di via Pellizza da Volpedo, in corrispondenza dell'intersezione con via
Ligabue, presso il quartiere Sant'Elia, in Brindisi, in pieno centro abitato, il pedone , Persona_1 il quale sostava e indugiava nel mezzo della strada, chino sul tombino lì presente.
Le cause dell'incidente
10. All'investimento stradale hanno concorso, in modo parimenti concorrente, le condotte colpose di entrambi i soggetti, come accertato con motivazioni ampie, logiche, coerenti Per_ e adeguatamente supportate da riscontri oggettivi dall'ing. nominato CTU in sede penale.
La condotta del conducente
11. Per un verso, il conducente ha violato le prescrizioni contenute agli Controparte_1 artt. 140, 141, comma 2° e 4°, 143 e 191, comma 3°, del Codice della Strada, atteso che, pur marciando a una velocità conforme, ossia verosimilmente a 35km/h su un tratto di strada urbana in centro abitato con limite max di 50km/h, (a) non manteneva la destra della semicarreggiata ma marciava sulla corsia sinistra della semicarreggiata su una strada a doppio senso di marcia, (b) non evitava l'ostacolo presente, rappresentato dal pedone chino sul tombino, sebbene questo fosse ben visibile e facilmente evitabile, in considerazione delle circostanze di luogo e di tempo dell'accaduto.
Pag. 6 a 28 11.1 Al riguardo si deve osservare, infatti, che l'incidente è avvenuto su una strada ampia, in quanto a doppio senso di marcia e con quattro corsie, rettilinea, con manto stradale in buono stato, completamente libera nonché in condizioni meteorologiche buone, con piano stradale asciutto e visibilità buona anche all'imbrunire, come dimostrano la chiarezza delle sagome e la riconoscibilità dei colori nei fotogrammi tratti dalla videocamera di sorveglianza.
Il pedone era, quindi, ben visibile dalla prospettiva di guida dell'automobilista che, provenendo dal lato del ponte Sant'Angelo, dall'incrocio con via Martini, ha percorso via Dalbono fino alla corrispondenza con via Ligabue, dove è avvenuto l'impatto, potendo scorgere la presenza del pedone a una distanza di ben 96mt, sufficiente sia per arrestare l'auto sia per deviare la traiettoria di marcia, con manovra non realizzata nel caso concreto.
Che fosse ben visibile risulta, d'altronde, dai fotogrammi delle riprese svolte dalla videocamera di sorveglianza del traffico che rappresentano il pedone, dapprima in piedi e dipoi accovacciato, sulla strada durante tutta la percorrenza dei 96mt di distanza da parte della ND RO (v. Per_ immagini da pag. 22 a pag. 25 della CTU ing. ). La posizione eretta inizialmente assunta dal pedone quando la ND RO aveva già impegnato la strada rettilinea rende manifesta l'infondatezza della tesi difensiva del conducente basata sulla supposta errata confusione del pedone con indosso il cappotto scuro accovacciato sulla strada con un sacco dell'immondizia.
Il pedone era, altresì, ben evitabile, come dimostra, in uno alla distanza di percezione dall'ostacolo, il fatto che, poco prima del passaggio della ND RO, un altro conducente, a bordo di un autocarro blu, ha evitato il pedone, sempre in sosta al centro strada in prossimità del tombino, semplicemente deviando la propria direzione e superandolo a destra.
11.2 Il verificarsi dell'investimento, nonostante l'agevole possibilità di evitarlo, è da Per_ ricondursi, come accertato dall'ing. , a un'evidente distrazione e disattenzione del conducente , il quale, pur potendo scorgere il pedone da una distanza di 96mt e Controparte_1 arrestare per tempo la marcia o deviare la traiettoria in luogo di marciare in modo continuo, lineare e costante, si è accorto della presenza del pedone su strada solo al momento dell'impatto quando è verosimile supporre che lo stesso abbia azionato i freni.
Sebbene non ci siano segni di frenata sull'asfalto e non si noti l'accensione della luce rossa dei fari Per_ posteriore di frenata nelle immagini della videocamera, l'ing. ha supposto che i freni siano stati azionati all'ultimo momento sulla base delle seguenti e condivise considerazioni:
- la ND RO è dotata di impianto frenante con sistema ABS che impedisce il bloccaggio delle ruote durante la frenata, e quindi, lo strisciamento dei pneumatici sull'asfalto, con la conseguenza che non è sempre possibile rilevare tracce gommose sulla pavimentazione;
Pag. 7 a 28 - la mancata visibilità dell'accensione dei fari rossi di frenata può anche essere dovuta alla loro fiochezza, ossia alla bassa intensità della luminosità delle luci per la vetustà dell'autovettura e alla correlata distanza focale delle luci dalla posizione della telecamera;
- la poca distanza, di 5mt, tra la posizione di quiete dell'auto e la traccia ematica presente sul fondo stradale;
- l'impatto non violento ma comunque idoneo a provocare le lesioni riportate dal pedone;
- il tipo e la natura delle lesioni riportate dal pedone, principalmente al cranio e agli arti superiori, e non già agli arti inferiori;
- i lievi danni materiali riportati dall'auto;
- l'automatismo reattivo-istintivo che si verifica nell'azionare i freni in caso di impatto;
- la tipologia c.d. forward projection (lancio in avanti), e non wrap (con avvolgimento) o fender vault (volteggio sul parafango) dell'investimento, giustificata, nel caso di specie, dalla posizione accovacciata del pedone e dall'altezza del paraurti della ND RO tipo suv.
11.3 Risulta, dunque, evidente la colpa stradale caratterizzata anche da elevata disattenzione alla guida del conducente . Controparte_1
La condotta del pedone
12. Per altro verso, il pedone ha parimenti violato le prescrizioni contenute Persona_1 all'art. 190, commi 2°, 4° e 5°, del Codice della Strada, atteso che, in contrasto con l'obbligo di circolare sui marciapiedi o comunque al margine della carreggiata e con il divieto di indugiare sulla carreggiata, salvo necessità, si è colposamente esposto al grave pericolo d'investimento, sostando e indugiando al centro della strada senza necessità alcuna.
Dalla visione delle immagini della telecamera di sorveglianza, oltre che dai racconti di alcuni condomini delle palazzine prospicenti la strada, risulta che , a più riprese, già dalle Persona_1 ore 5:26 P.M., ha attraversato la strada non sulle strisce pedonali ma in corrispondenza del tombino e, giunto in prossimità di questo, si è fermato e si è chinato al centro della semicarreggiata, probabilmente per recuperare un oggetto caduto nel tombino.
12.1 Si tratta, invero, di una condotta insolita e imprudente per un pedone.
Al posto di circolare su strada e di apprestarsi nell'attraversamento della carreggiata destinata ai veicoli com'è ragionevolmente legittimo attendersi da un pedone, , più e più volte, si Persona_1
è fermato al centro della carreggiata e si è chinato sul tombino, indugiando nella posizione accovacciata, forse intento a recuperare un oggetto, senza avvedersi in alcun modo del sopraggiungere dei veicoli, né della guidata dal convenuto né CP_4 Controparte_1 dell'autocarro blu passato poco prima, e senza premunirsi di controllare il sopraggiungere dei veicoli, alzando lo sguardo ad esempio verso la carreggiata, per spostarsi in tempo utile.
Pag. 8 a 28 Si tratta, in breve, di un “comportamento azzardato”, come definito in modo efficace dall'ing. Per_
.
12.2 È palese, dunque, la colpa stradale del pedone . Persona_1
12.3 La condotta tenuta dal pedone costituisce, d'altronde, una condotta poco immaginabile per il conducente che non si attende di trovare un pedone fermo e chino su un tombino in mezzo alla strada, ma non costituisce una condotta imprevedibile.
Se è legittimo attendersi, di solito, da un pedone che questi cammini, in posizione eretta, lungo la strada, sul marciapiede o comunque di lato e che attraversi la carreggiata destinata ai veicoli a motore in modo guardingo e tendenzialmente spedito, senza sostare e senza accovacciarsi in mezzo alla careggiata stessa, è pur vero che non è inconcepibile per il conducente che il pedone perda un oggetto durante la circolazione e si accinga a ritrovarlo, anche abbassandosi in posizione curva, con la dovuta prudenza.
12.4 Alla luce delle considerazioni esposte si deve concludere che, nel caso di specie, la condotta tenuta da il pomeriggio del 05.01.2021 è una condotta sì insolita e Persona_1 imprudente ma non eccentrica, improvvisa, repentina, imprevedibile, oggettivamente impossibile da avvistare e impeditiva della possibilità di osservarne i movimenti per tempo e inevitabile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. C. 9856/2022; C., ord., 12576/2018; C.
9683/2011; C. 20910/2005; C. 12751/2001; C. 5983/1998; C. 7922/1997).
12.5 Una condotta siffatta non è in grado, invero, di superare la presunzione di colpevolezza del conducente del veicolo nell'investimento del pedone, posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., non presentando i requisiti della prova liberatoria del caso fortuito.
È in grado, però, di integrare gli estremi del concorso colposo del danneggiato nella causazione del fatto illecito, ossia dell'investimento stradale, legittimando, a norma dell'art. 1227, comma 1,
c.c., cui fa rinvio l'art. 2056 c.c., la riduzione del risarcimento del danno secondo la gravità della colpa del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il comportamento tenuto dal pedone è, infatti, un comportamento imprudente, Persona_1 disattento e pericoloso che ha concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., a causare l'incidente stradale mortale per cui è causa.
La valutazione della misura della co-responsabilità
13. Ciò detto con riferimento alla dinamica dell'incidente e alle condotte stradali colpose tenute sia dal conducente che dal pedone, si deve ora procedere alla valutazione della misura della concorrente responsabilità di e di nella causazione dell'incidente Controparte_1 Persona_1 stradale mortale per cui è causa.
Pag. 9 a 28 A tal fine, si richiamano i principi di diritto espressi da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/03/2009,
n. 6168 e ribaditi da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/01/2019, n. 2241 che chiedono al
Tribunale di operare un giudizio di fatto, sorretto da adeguata motivazione, per accertare la misura del concorso di colpa tra investitore e investito.
Particolarmente efficace è il principio elaborato nell'ordinanza del 2019, in cui si chiarisce che “Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa in relazione all'investimento di pedone, di talché ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra il conducente ed il pedone deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, nonché accertare in concreto la colpa del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”.
13.1 Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che la misura della responsabilità sia da addebitarsi in misura paritaria al conducente investitore e al pedone investito, condividendosi le Per_ conclusioni raggiunte sul punto dall'ing. nominato CTU in sede penale, secondo cui “le cause dell'investimento sono da attribuire alla condotta negligente e imprudente di entrambe i protagonisti” (pag.
36 relazione definitiva).
A tale esito conduce l'analisi delle colpe stradali ascritte all'uno e all'altro, già svolta nei paragrafi precedenti, dovendosi evidenziare, in sintesi, che, per un verso, il conducente non ha marciato sul lato destro della carreggiata e non ha prestato l'attenzione richiesta al conducente standard atteso che avrebbe potuto avvistare il pedone da una distanza di 96mt, sufficiente per realizzare in tempo quelle manovre idonee a evitare l'investimento e che, per altro verso, il pedone ha tenuto un comportamento azzardato, imprudente e pericoloso esponendosi volontariamente e senza necessità alcuna al rischio concreto di essere investito.
La gravità della colpa stradale ascritta a entrambi e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonostante la natura non violenta dell'impatto (anche per la velocità di marcia del veicolo investitore), in uno all'assenza di ricostruzioni alternative circa l'apporto causale di Per_ ciascuno, persuadono della correttezza delle conclusioni raggiunte dall'ing. e convincono, quindi, della misura paritaria della responsabilità da circolazione dei veicoli ascritta, ai sensi degli artt. 2054 e 1227, comma 1, c.c., al conducente e al pedone . Controparte_1 Persona_1
In merito al quantum
14. Accertato l'an della responsabilità civile, si deve passare ora all'esame concernente la l'esistenza e la quantificazione del risarcimento del danno lamentato dagli attori, tenuto conto che, in sede di liquidazione, si dovrà applicare la riduzione del 50% a titolo di responsabilità concorrente paritaria del pedone investito, ex art. 1227, comma 1, c.c., per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti.
Pag. 10 a 28 14.1 A tale esame è utile anteporre un breve riepilogo delle istanze risarcitorie avanzate, come di seguito svolto:
a) iure hereditatis, nella quota di 1/3 ciascuno, a titolo di successione legittima, il (1) danno biologico terminale e il (2) danno morale terminale, c.d. catastrofale, patiti dal congiunto premorto dal 05.01.2021, giorno dell'investimento stradale, al 16.01.2021, Persona_1 giorno del decesso in ospedale;
b) iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale, il (3) danno da perdita del rapporto parentale patito da ciascun attore e il (4) danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute patito dalla moglie e dal figlio Parte_1 [...]
nonché, a titolo di danno patrimoniale, il (5) danno emergente rappresentato Pt_3 dalla sopportazione delle spese legali in favore degli avv.ti TI e RA, delle spese mediche da parte della moglie e del figlio e delle Parte_1 Parte_3 spese funerarie da parte della moglie e, ancora, il (6) lucro cessante Parte_1 subito dalla moglie per la mancata contribuzione al ménage coniugale Parte_1 da parte del marito , percettore di pensione di vecchiaia. Parte_4
14.2 Così ricostruite le voci di danno indicate dagli attori, si può procedere a verificarne la fondatezza o meno.
Il danno morale terminale (c.d. catastrofale o catastrofico o da lucida agonia), iure hereditatis (2)
15. Per ragioni pratiche relative al calcolo liquidatorio, si preferisce prendere le mosse dal danno morale terminale, c.d. catastrofale o catastrofico o da lucida agonia.
Tale voce risarcitoria va esclusa in considerazione dello stato di perenne incoscienza del congiunto investito . Persona_1
Questi ha perso coscienza, infatti, nell'immediatezza dell'investimento, come emerge dalla relazione della PS intervenuta sul luogo, che riporta la dicitura “con perdita di coscienza di durata non Per_ specificata” (v. allegati relazione CTU ing. ), e dal referto di accesso in ospedale, che indica lo stato di “coma” (v. cartella clinica sub all. 1 fascicolo attori).
Si tratta, d'altronde, di una circostanza pacificamente allegata dagli stessi attori nell'atto introduttivo.
Ebbene, seguendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che lo stato di incoscienza del coma impedisce al danneggiato di percepire, avere consapevolezza, provare e avvertire la sofferenza soggettiva derivante dall'approssimarsi della morte, verso cui inconsciamente va incontro. È assente, quindi, in caso di perdita di coscienza e coma, l'elemento della lucida agonia che giustifica l'esistenza e la risarcibilità del danno lamentato.
Pag. 11 a 28 Ciò esclude che, in capo al danneggiato , sia venuto a esistenza il diritto risarcitorio Persona_1 indicato da trasmettere iure hereditatis ai congiunti sopravvissuti.
15.1 In tal senso si richiama, tra gli altri, il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 3,
24/03/2011, n. 6754, secondo cui “In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento”.
Nella progressiva elaborazione delle differenze tra danno biologico terminale, danno morale terminale e danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione ha poi sottolineato più e più volte la necessità di accertare, al fine di riconoscere il danno morale terminale e diversamente dall'accertamento richiesto in tema di danno biologico terminale, che il danneggiato fosse consapevole e cosciente dell'approssimarsi ineluttabile della propria fine, provando così sofferenza dall'avvicinarsi della morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. Sez. 3, 30/08/2019, n. 21837 e più di recente
Cass. Sez. 3, 23/03/2024, n. 7923).
15.2 Dunque, va negato il risarcimento del danno morale terminale.
Il danno biologico terminale, iure hereditatis (1)
16. Invece, va riconosciuto il danno biologico terminale richiesto in considerazione dell'apprezzabile intervallo di tempo trascorso tra l'investimento del 05.01.2021 e il decesso del
16.01.2021, pari a 11giorni.
In tale prospettiva assume carattere centrale, infatti, solo l'intervallo di tempo esistente tra il fatto- illecito e le conseguenze fatali mentre è irrilevante lo stato di incoscienza del danneggiato, atteso che la lesione del bene salute nel periodo pre-morte si produce a prescindere dallo stato di coscienza o incoscienza del danneggiato.
16.1 Si tratta, invero, di conclusioni conformi all'approdo giurisprudenziale raggiunto in sede di legittimità.
Riprendendo la definizione offerta da Cass. Sez. 3, 23/03/2024, n. 7923, il danno biologico terminale è, infatti, “costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
Pag. 12 a 28 16.2 Dunque, va affermato il risarcimento del danno biologico terminale.
17. Non è agevole, tuttavia, procedere alla liquidazione di questo.
Al riguardo le tabelle di Milano contengono dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, tanto nell'edizione 2021 quanto nell'edizione aggiornata 2024, che si fondono su una valutazione onnicomprensiva e unitaria della componente biologica e di quella morale, e riportano un unico valore finale, senza distinzione alcuna tra la prima e la seconda componente, come invece distintamente indicate nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute.
17.1 È evidente che, una volta esclusa nel caso di specie la risarcibilità del danno morale terminale, non si può fare applicazione dei criteri indicati nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, perché queste contengono anche la componente morale negata nel caso di specie e, al contempo, non indicano in modo ripartito il valore della componente biologica e di quella morale c.d. terminale.
17.2 Rilevato tale limite presente nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, la giurisprudenza ha fatto ricorso, al fine di liquidare il danno biologico terminale, al criterio legale giornaliero previsto per la quantificazione del danno biologico temporaneo per l'invalidità assoluta, presumibile al 100% in ragione della lesione pre- morte del bene salute. Si è, quindi, moltiplicato il valore giornaliero, attualizzato secondo gli indici
ISTAT, per i giorni di sopravvivenza pre-morte.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il danno biologico terminale patito da Persona_1 va così liquidato: € 115,00, a titolo di danno biologico temporaneo assoluto giornaliero, × n. 11 giorni di sopravvivenza (dal 05.01.2021 al 16.01.2021) = € 1.265,00.
17.2.1 Tuttavia, tale percorso argomentativo è stato censurato, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto incongruo e meramente simbolico il risarcimento così liquidato.
In tal senso si è espressa Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009, affermando che “Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria,
Pag. 13 a 28 entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro
17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico)”.
17.3 In assenza di ulteriori indicazioni normative e giurisprudenziali sul punto, si ritiene ragionevole seguire, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'opzione liquidatoria di seguito esposta.
Assunto come punto di riferimento la liquidazione del danno non patrimoniale terminale indicata nelle Tabelle di Milano, ed. 2024, si ritiene congruo applicare uno scomputo del 50%, a titolo di detrazione della componente morale terminale, esclusa nel caso di specie, per ottenere l'importo del solo danno biologico terminale, riconosciuto nel caso di specie.
Tale percentuale di scomputo nella misura del 50% si ricava dallo stesso sistema delineato dalle
Tabelle di Milano, ed. 2024, atteso che le medesime tabelle, nel diverso caso della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute in cui si indica partitamente il valore della componente biologica e quello della componente morale, individuano un aumento fisso del 50%, a titolo di sofferenza soggettiva, per i punti di invalidità da 35% a
100%, mentre prevedono aumenti percentuali mobili inferiori, sempre a titolo di sofferenza soggettiva, per i punti di invalidità < al 35%, come precisato nei criteri esposti (v. pag. 5 delle
Tabelle) .
Al riguardo, si ritiene di parametrare alla percentuale massima di invalidità del 100% la lesione del bene che si configura nel periodo pre-morte, condividendo sul punto, il ragionamento presuntivo già svolto dalla giurisprudenza di merito per la liquidazione fondata sul valore dell'invalidità temporanea assoluta giornaliera.
Alla luce di tali considerazioni la liquidazione del danno biologico terminale viene così svolta: €
45.337,00 (di cui € 35.247,00 per i primi 3 giorni di sopravvivenza ed € 9.090,00 per i giorni intercorrenti dal 4° al 11° giorno di sopravvivenza) – 50%, quale presumibile componente soggettiva inclusa nelle Tabelle = € 22.168,50, quale voce del danno non patrimoniale terminale nella sola componente biologica.
18. All'importo così ottenuto, a titolo di danno biologico terminale, va poi sottratta la quota di ½ imputabile alla co-responsabilità paritaria del pedone investito, Persona_1 ottenendo il valore finale di € 11.084,25 (= € 22.168,50 – ½).
Ebbene, è tale valore di € 11.084,25 l'importo dovuto agli attori iure hereditatis, da dividersi pro quota ereditaria, quale danno biologico terminale patito da , nella fase pre-morte, a Persona_1 causa dell'investimento stradale ascritto alla responsabilità concorrente del conducente CP_1
.
[...]
A tale titolo si deve riconoscere, quindi, l'importo di € 3.694,75 in favore di ciascun attore.
Il danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio (3)
Pag. 14 a 28 19. Esaurito l'esame del danno rivendicato iure hereditatis, si deve passare all'analisi del danno lamentato iure proprio, muovendo anzitutto dal danno da perdita del rapporto parentale.
19.1 È indubbio che la morte di con-causata dal conducente Persona_1 CP_1
ha determinato, per i congiunti sopravvissuti, un'alterazione del vissuto esistenziale
[...] affettivo, recidendo dalla trama familiare il legame con il marito e il padre premorto, con una diminuzione meritevole di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2054 e 2059 c.c. nonché 2,
29 e 30 Cost.
19.2 Tale diminuzione va quantificata secondo i criteri individuati dalle Tabelle di Milano, edizione 2024, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Si deve fare riferimento, quindi, al valore del punto pari a € 3.911 da moltiplicarsi per il numero di punti totali individuati sulla scorta dell'età della vittima primaria (criterio A), dell'età della vittima secondaria (criterio B), della convivenza o meno (criterio C), del numero dei congiunti superstiti appartenenti al nucleo primario (criterio D), nonché della qualità e intensità della relazione affettiva (criterio E), il tutto da scomputarsi della quota di ½ a titolo di co-responsabilità del pedone investito.
19.2.1 Ne deriva che il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla moglie superstite va quantificato nella misura complessiva di € 168.173,00, risultante Parte_1 dalla sottrazione di ½ dall'importo di € 336.346,00, ottenuto dalla moltiplicazione del valore punto € 3.911,00 per il numero di 86 punti totali, così individuati: punti 12 per l'età della vittima primaria (nato il [...]) di anni 74 al momento del decesso (16.01.2021), punti Persona_1
16 per l'età della vittima secondaria (nata il [...]) di anni 68 al momento Parte_1 del decesso del congiunto, punti 16 per la convivenza, punti 12 per gli ulteriori n. 2 superstiti al de cuius appartenenti al nucleo primario, punti 30 per la qualità e intensità del legame affettivo.
19.2.2 Ne deriva, ancora, che il danno da perdita del rapporto parentale patito dal figlio superstite va quantificato nella misura complessiva di € 179.906,00, risultante Parte_3 dalla sottrazione di ½ dall'importo di € 359.812,00, ottenuto dalla moltiplicazione del valore punto € 3.911,00 per il numero di 92 punti totali, così individuati: punti 12 per l'età della vittima primaria (nato il [...]) di anni 74 al momento del decesso (16.01.2021), punti Persona_1
22 per l'età della vittima secondaria (nato il [...]) di anni 32 al momento Parte_3 del decesso del congiunto, punti 16 per la convivenza, punti 12 per gli ulteriori n. 2 superstiti al de cuius appartenenti al nucleo primario, punti 30 per la qualità e intensità del legame affettivo.
19.2.3 Ne deriva, infine, che il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla figlia superstite va quantificato nella misura complessiva di € 158.395,50, risultante Parte_2 dalla sottrazione di ½ dall'importo di € 316.791,00, ottenuto dalla moltiplicazione del valore
Pag. 15 a 28 punto € 3.911,00 per il numero di 81 punti totali, così individuati: punti 12 per l'età della vittima primaria (nato il [...]) di anni 74 al momento del decesso (16.01.2021), punti Persona_1
22 per l'età della vittima secondaria (nata il [...]) di anni 38 al momento Parte_2 del decesso del congiunto, punti 8 per la non convivenza, punti 12 per gli ulteriori n. 2 superstiti al de cuius appartenenti al nucleo primario, punti 27 per la qualità e intensità del legame affettivo.
Al riguardo, va considerato che, all'epoca dell'incidente, la figlia era già all'estero, in Svizzera, per un dottorato di ricerca e poi per curare la malattia rara di cui è affetta e per la quale è stata ricoverata in terapia intensiva dal 10.12.2020 al 22.01.2021, sì da fare ragionevolmente presumere che la qualità e intensità del legame affettivo con il padre si fosse fatta lievemente meno intensa.
La distanza, gli impegni di studio e ricerca dapprima e le esigenze di cura dipoi convincono dell'idea di un legame sprovvisto della quotidianità non solo della convivenza ma anche della vicinanza territoriale e dei contatti telefonici giornalieri e persuadono della convinzione che il legame, ancora forte tra padre e figlia, vivesse di qualità e intensità massima solo in modo saltuario, in occasione delle visite e degli incontri, come dimostrano le foto allegate (doc. 12 fascicolo attori), perdendo in qualità e intensità negli altri giorni di lontananza e di impegni personali assai diversificati.
Il danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute, iure proprio (4)
20. Al danno da perdita del rapporto parentale si affianca, in termini di danno non patrimoniale iure proprio, il pregiudizio derivante dalla lesione permanente del bene salute, invocato dalla moglie e dal figlio sopravvissuti e individuato nella misura rispettivamente del 5% e del 2% di invalidità permanente.
20.1 A dimostrazione di tale danno-conseguenza gli attori hanno prodotto, in uno alle prescrizioni farmacologiche, le relazioni psichiatriche del 09.12.2021 a firma del CTP dott.
(v. allegati sub 5, 6, 9 e 10 fascicolo attori), il quale ha valutato il danno psichico Per_4 permanente, consistente del disturbo psichico depressivo, nella misura del 12-13% per
[...]
e del 6-7% per . Parte_1 Parte_3
Si tratta, invero, di un danno genericamente contestato dal conducente convenuto e non contestato dalla compagnia assicurativa. Al contrario, quest'ultima ha riconosciuto l'esistenza di tale danno nella diversa misura del 5% per la moglie e del 2% per il figlio, come da valutazione del CTP di fondata sull'accertamento dello specialista dott. (v. Controparte_2 Persona_5 all. 6 e 7 fascicolo assicurazione).
D'altronde, nell'atto introduttivo, gli attori hanno chiesto di farsi riferimento proprio alla minor percentuale indicata dal CTP di per la liquidazione di tale voce di danno. Controparte_2
Pag. 16 a 28 Alla luce di tali considerazioni deve dirsi provata l'esistenza del danno permanente derivante dalla lesione del bene salute, nella sua componente unitaria e onnicomprensiva biologica, esistenziale e morale, come definita dal legislatore al Codice delle assicurazioni private, nella misura del 5% per e 2% per . Parte_1 Parte_3
20.2 Tale voce di danno va quantificata secondo i criteri indicati dalle Tabelle di Milano, edizione 2024, per la liquidazione del danno permanente derivante dalla lesione del bene salute, comprensiva della componente presunta di sofferenza soggettiva, in ragione della misura di invalidità permanente accertata e dell'età dei danneggiati al momento del decesso del congiunto in
€ 3.127,00, per (con invalidità permanente al 2% e di anni 32) e in € 7.239,00 Parte_3 per (con invalidità permanente al 5% e di anni 68). Parte_1
Agli importi così individuati va, poi, sempre sottratta la quota ½ a titolo di co-responsabilità del congiunto deceduto.
Ne consegue che vanno riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale iure proprio derivante dalla lesione del bene salute € 1.563,50 a e € 3.619,50 a Parte_3 Parte_1
Il danno patrimoniale nella specie di danno emergente (5)
21. A questo punto, esaurito l'esame del danno non patrimoniale, si deve verificare la fondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di danno emergente.
A tale titolo gli attori hanno chiesto il rimborso delle spese sanitarie sostenute da Parte_1
e , delle spese funerarie sostenute da e delle spese di
[...] Parte_3 Parte_1 assistenza legale penale e stragiudiziale civile sostenute da tutti e tre gli attori per l'attività svolta in loro favore dagli avv.ti TI e RA.
21.1 Nessun dubbio vi è per quanto riguarda il ristoro delle spese sanitarie documentate dagli attori (v. all. 7, 8, 11 e 12 fascicolo attori) e riconosciute dalla stessa compagnia assicurativa, con valutazione di congruità espressa dal proprio CTP (v. all. 6 e 7 fascicolo assicurazioni), nella misura di € 514,84 in favore di e di € 352,90 in favore di . Parte_1 Parte_3
Ancora una volta, anche questi importi vanno ridotti di ½ in ragione della co-responsabilità ascritta al de cuius . Persona_1
Pertanto, si deve riconoscere l'importo di € 257,42 in favore di e di € 176,39 in Parte_1 favore di , a titolo di rimborso di spese sanitarie. Parte_3
21.2 Parimenti nulla quaestio per quel che concerne le spese funerarie sostenute da
[...] nella misura di € 5.000,00 (v. all. 13 fascicolo attori), da cui va sempre sottratta la Parte_1 quota di ½ a titolo di co-responsabilità del de cuius . Persona_1
Pag. 17 a 28 Si tratta, invero, di un danno non più esistente in quanto già risarcito, prima dell'introduzione del presente giudizio, dalla compagnia assicurativa convenuta nella corretta misura finale di €
2.500,00.
21.3 Più delicata è, invece, la questione del risarcimento del danno delle spese legali sostenute da ciascun attore nella misura di € 10.000,00 ciascuno, di cui € 5.000,00 per l'avv.
TI e € 5.000,00 per l'avv. RA (v. all. da 18 a 22 fascicolo attori).
Se è indubbio che l'attività di assistenza legale in favore dei danneggiati-parte civile trova fonte nella responsabilità civile da circolazione stradale per cui è causa, così meritando ristoro in sede di danno emergente, è pur vero che l'ordinamento italiano riconosce il diritto di difesa tecnica ritenendo, normativamente, sufficiente l'assistenza di un solo legale, eccezion fatta per l'imputato in sede penale che, a norma dell'art. 96 c.p.p., ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
In tal senso depongono gli artt. 24 e 111 Cost., artt. 82 e 87 c.p.c., artt. 96 e 100 c.p.p. e art. 80 del dpr 115/2002 contenente il Testo unico in tema di spese di giustizia.
Dala lettura congiunta di tali disposizioni emerge, infatti, che il danneggiato-parte civile ha diritto di farsi assistere da un solo avvocato, diritto costituzionalmente tutelato anche a favore dei non abbienti a mezzo del patrocinio a spese dello Stato dall'art. 80 del d.pr 115/2022, restando una mera facoltà e non un diritto giuridicamente tutelato quello di farsi assistere da più avvocati. Ne
è riprova il fatto che, anche in sede penale, qualora l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha diritto a un solo difensore, se si considera che la nomina di un secondo difensore, pure generalmente prevista dall'art. 96 c.p.p., determina la perdita del beneficio a norma dell'art. 91, comma 1, lett. b), del d.pr 115/2022.
Alla luce di tale considerazione si deve ritenere meritevole di ristoro in sede di spese legali in favore di un solo difensore determinate dall'incidente stradale per cui è causa solo l'importo di €
5.000,00 versato da ciascun attore, dal quale va detratta, ancora una volta, la quota di ½ a titolo di co-responsabilità del de cuius . Persona_1
Ne deriva che, a titolo di spese legali, si deve riconoscere il rimborso di € 2.500,00 in favore di ciascun attore.
22. Ricapitolando, a titolo di danno emergente, vanno riconosciuti i seguenti importi: €
2.500,00 in favore di (per spese legali); € 2.676,39 in favore di Parte_2 [...]
(€ 2.500 per spese legali + € 176,39 per spese sanitarie); € 2.757,42 in favore dei Pt_3 [...]
(€ 2.500 per spese legali + € 257,42 per spese sanitarie, esclusi € 2.500 per Persona_6 spese funebri).
Il danno patrimoniale nella specie di lucro cessante (6)
Pag. 18 a 28 23. Infine, per quel che concerne il ristoro del lucro cessante lamentato dalla moglie superstite in termini di perdita economica derivante dalla contribuzione al Parte_1 ménage coniugale dato dal reddito percepito, a titolo di pensione di vecchiaia, dal marito de cuius
, si deve osservare l'infondatezza dell'eccezione del divieto di cumulo sollevata, Persona_1 peraltro in modo generico, dalla compagnia assicurativa convenuta.
Il supposto cumulo con la pensione di reversibilità cui ha diritto per legge il coniuge superstite non configura, infatti, un ristoro duplice della medesima voce di danno causata dall'incidente stradale, come tale fondante l'eccezione di compensatio lucri cum damno. Al contrario, costituisce un'entrata autonoma e indipendente, per causa e funzione, dalla responsabilità civile per cui è causa, spettando per legge al coniuge superstite per il sol fatto del verificarsi, inevitabile, dell'evento morte del coniuge percettore la pensione di vecchiaia, a prescindere dalle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene la morte e, quindi, a prescindere dal fatto che la morte sia dipesa dall'altrui fatto illecito. La pensione di reversibilità risponde, infatti, a una funzione previdenziale, mentre il risarcimento del danno risponde a una funzione ripristinatoria- compensativa e, in parte qua, anche sanzionatoria.
Tale conclusione è lucidamente espressa da Cass. Sez. U., 22/05/2018, n. 12564 che, con una serie di sentenze gemelle in tema di compensatio lucri cum damno, ha affrontato precisamente il caso della pensione di reversibilità, affermando che “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo”.
23.1 Si deve riconoscere, quindi, alla moglie superstite il diritto al Parte_1 risarcimento del lucro cessante consistente nella perdita della contribuzione economica che il marito de cuius , percettore di una pensione di vecchiaia di € 1.100,00 avrebbe Persona_1 plausibilmente destinato, nella misura ragionevolmente presumibile del 50%, al ménage familiare qualora non fosse deceduto a con-causa dell'altrui fatto illecito.
23.2 Tale voce di danno va liquidata secondo i criteri di attualizzazione del danno patrimoniale futuro indicati nelle Tabelle di Milano, edizione 2024, individuando nella perdita dell'apporto, al 50%, della pensione di vecchiaia del marito de cuius il reddito perso di cui la moglie avrebbe ragionevolmente goduto se il marito non fosse morto il 16.01.2021 all'età di 74anni ma avesse vissuto fino all'età di 81anni, indicata come aspettativa di vita per gli uomini nell'ultima rilevazione ISTAT disponibile (pubblicata al link https://www.istat.it/wp- content/uploads/2025/05/Sintesi-Rapporto-Annuale-2025.pdf).
Pag. 19 a 28 Nella liquidazione di tale voce di danno si devono considerare i seguenti elementi:
− la somma annua perduta, ossia la metà del reddito annuo percepito, a titolo di pensione, dal marito de cuius, per un importo totale di € 6.600,00 (= (€ 1.100 × 12 mesi) – 50%);
− l'età della moglie danneggiata (nata il [...]) in anni compiuti al momento della capitalizzazione, ossia al momento della presente decisione del 27.11.2025, pari a 73anni;
− la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, pari a
7anni risultanti dal raffronto tra l'età media di 81anni quale aspettativa di vita del marito pre-morto e l'età effettiva di 74anni in cui il marito è morto;
− il sesso del danneggiato per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione, coma da dati pubblici indicati dall'ISTAT;
− il tasso di rendimento EIOPA, ossia il tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente
(e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di NT NA EU (tassi), rilevati al novembre 2023 (nell'aggiornamento 2024),
− la media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di NT pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023)
(nell'aggiornamento 2024).
Considerati tali criteri, si deve moltiplicare la rendita annua persa pari a € 6.600,00 per il coefficiente di capitalizzazione, rectius attualizzazione, di 6,34 individuato sulla base del dato incrociato dell'età della moglie (73anni) e degli anni di sopravvivenza del marito (7anni), per ottenere il valore dell'attualizzazione della serie annuale degli importi futuri che la moglie avrebbe percepito se il marito non fosse morto nell'incidente stradale per cui è causa, ossia l'importo di €
41.844,00.
Da tale valore va ancora una volta sottratta la quota di ½ a titolo di co-responsabilità del marito de cuius, con la conseguenza che alla moglie deve riconoscersi l'importo di € Parte_1
20.922,00, a titolo di lucro cessante.
Riepilogo liquidazioni
24. La complessità delle operazioni liquidatorie svolte suggerisce un breve recap degli importi finali ottenuti, prima di procedere oltre nella decisione e di considerare gli acconti già versati dalla compagnia assicurativa, in uno alla rivalutazione monetaria e agli interessi di mora.
A tal fine, si inserisce il prospetto riassuntivo seguente:
De NO CO CO
CI IC ZI
1. danno biologico terminale iure hereditatis € 3.694,75 € 3.694,75 € 3.694,75
Pag. 20 a 28
2. danno morale terminale iure hereditatis 0 0 0
3. danno iure proprio da perdita del rapporto
€ 168.173,00 € 179.906,00 € 158.395,50 parentale
4. danno non patrimoniale iure proprio
€ 3.619,50 € 1.563,50 0 derivante dalla lesione permanente del bene salute totale danno non patrimoniale iure proprio
€ 171.792,5 € 181.469,50 € 158.395,50
(somma di voci sub 3 e 4)
5. danno emergente € 2.757,42 € 2.676,39 € 2.500,00
6. lucro cessante € 20.922,00 0 0
A. prospetto riassuntivo intermedio
Ulteriori operazioni di calcolo alla luce di rivalutazione monetaria, interessi di mora e detrazione acconti già versati dall'assicurazione
25. L'approdo raggiunto nel prospetto riassuntivo può apparire come l'approdo finale ma, in realtà, rappresenta un approdo meramente intermedio.
Nella complessa liquidazione del danno di cui gli attori hanno chiesto il ristoro occorre considerare, infatti, ancora tre elementi, ossia la rivalutazione monetaria, gli interessi moratori legali e la sottrazione degli acconti già versati, a titolo di danni non patrimoniali iure proprio, dalla compagnia assicurativa per un totale di € 99.910,22 in favore di € 90.969,19 in Parte_1 favore di ed € 90.00,00 in favore di come riconosciuto dagli Parte_3 Parte_2 stessi attori nelle conclusioni rassegnate.
25.1 Nel far ciò ci si deve conformare al condiviso e consolidato principio di diritto ribadito, da ultimo, da Cass. 28 aprile 2025 n. 11172, secondo cui “nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento «va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva» (v. ex multis Cass. n.
9950 del 20/04/2017, Rv. 643854; n. 16027 del 18/05/2022, Rv. 664900 – 01; n. 23927 del
07/08/2023, Rv. 668474 - 01)”
Pag. 21 a 28 25.1 A tali ulteriori operazioni soggiacciono, quindi, le voci risarcitorie indicate sub 3 e 4 nel prospetto riassuntivo, mentre sono escluse le voci sub 1, 5 e 6, in quanto mai oggetto di pagamento a titolo di acconto.
26. Ebbene, su tutte le somme così liquidate a titolo di risarcimento del danno, non patrimoniale e patrimoniale, non si può riconoscere alcuna rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
27. Viceversa, vanno riconosciuti gli interessi di mora al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
27.1 Il calcolo di tali interessi è agevole per quanto riguarda le voci del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (sub 1) e del danno patrimoniale (sub 5 e 6) riconosciute.
Nel caso del danno non patrimoniale iure hereditatis (sub 1) e del lucro cessante (sub 6), gli interessi di mora vanno computati al tasso legale dalla presente sentenza sino al momento del soddisfo sul capitale indicato nel prospetto riassuntivo devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna.
Nel caso del danno emergente (sub 5), gli interessi di mora vanno computati al tasso legale dall'esborso al soddisfo.
27.2 Il calcolo degli interessi di mora è, invece, più articolato in relazione alle altre voci di danno riconosciute, ossia al danno non patrimoniale iure proprio costituito dal danno da perdita del rapporto parentale e dal danno derivante dalla lesione permanente del bene salute (sub 3 e 4).
27.2.1 In questo caso, infatti, prima di procedere al calcolo degli interessi di mora, occorre scomputare dalla somma complessivamente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale iure proprio (v. riga somma voci 3 + 4 nel prospetto) gli acconti già versati dalla compagnia assicurativa nel febbraio 2022, pari a € 97.410,22 in favore di (escluse le spese funebri di € Parte_1
2.500 dall'importo complessivo di 99.910, 22), a € 90.969,19 in favore di e a € Parte_3
90.000 in favore di Parte_2
Tuttavia, tale sottrazione non può essere svolta in modo netto e aritmetico, ma deve tener conto, come detto, della necessità di rendere omogenee grandezze disomogenee in quanto liquidate in due momenti distinti, a valori di denaro differenti, ossia l'acconto versato nel 2022 dall'assicurazione e la liquidazione giudiziale svolta al 2025.
Per tale ragione l'importo già versato a titolo di acconto come sopra indicato va rivalutato alla data odierna secondo gli indici ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile al 31.10.2025.
Si ottengono, quindi, i seguenti valori: € 108.709,81 in favore di € 101.521,62 Parte_1 in favore di e € 100.440,00 in favore di Parte_3 Parte_2
Pag. 22 a 28 A questo punto si può procedere a calcolare, per sottrazione, la differenza residua ancora dovuta pari a € 63.082,69 in favore di € 82.624,27 in favore di e € Parte_1 Parte_5
60.455,50 in favore di (= somma voci danno iure proprio sub 3 e 4 – importo Parte_2 acconto rivalutato).
27.2.2 In secondo luogo, si può procedere al computo della mora, secondo il saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. equitativamente individuato, sommando gli interessi di mora (y) dovuti sul capitale liquidato all'attualità e devalutato al momento dell'illecito fino al versamento dell'acconto (x) e gli interessi di mora (z) dovuti sulla differenza tra il capitale liquidato all'attualità devalutato al momento dell'illecito e rivalutato al momento dell'acconto, comprensivo degli interessi già calcolati (x + y), e l'importo versato a titolo di acconto.
Tali interessi vanno così calcolati:
- per occorre prima devalutare l'importo di € 171.792,50 alla data del Parte_1 decesso del pedone investito (16.01.2021) e si ottiene la somma di € 162.476,55 (x); quindi, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1
c.c.) dalla data dell'illecito (16.01.2021) fino alla data dell'acconto su detta somma
(febbraio 2022) anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 14.565.02 (y); successivamente, occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi quella di € 97.410,00 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 79.631,35 ((x + y) – acconto) calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 31.900,05 (z).
Ne discende che l'importo ancora dovuto a è pari al credito in conto Parte_1 capitale di € 65.550,11 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati (€ 46.465,07 =
y + z) per complessivi € 109.547,76
- per , occorre prima devalutare l'importo di € 181.469,50 alla data del Parte_3 decesso del pedone investito (16.01.2021) e si ottiene la somma di € 171.628,78 (x); quindi, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1
c.c.) dalla data dell'illecito (16.01.2021) fino alla data dell'acconto su detta somma
(febbraio 2022) anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 15.385,46 (y); successivamente, occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi quella di € 90.969,19 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 96.045,05 ((x + y) – acconto) calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 38.475,32 (z).
Pag. 23 a 28 Ne discende che l'importo ancora dovuto a è pari al credito in conto Parte_3 capitale di € 82.624,27 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati (€ 53.960,78 =
y + z) per complessivi € 136.485,05
- per occorre prima devalutare l'importo di € 158.395,50 alla data del Parte_2 decesso del pedone investito (16.01.2021) e si ottiene la somma di € 149.806,04 (x); quindi, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1
c.c.) dalla data dell'illecito (16.01.2021) fino alla data dell'acconto su detta somma
(febbraio 2022) anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 13.429,19 (y); successivamente, occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi quella di € 90.000,00 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 73.235,23 ((x + y) – acconto) calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 29.337,79 (z).
Ne discende che l'importo ancora dovuto a è pari al credito in conto Parte_2 capitale di € 60.455,50 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati (€ 42.766,98 =
y + z) per complessivi € 103.222,48
27.2.3 Sugli importi finali così determinati decorrono, poi, gli interessi legali di mora dalla presente sentenza fino al soddisfo.
Riepilogo liquidazione finale del residuo, detratti acconti, con accessori inclusi
28. La complessità delle operazioni di calcolo suggerisce, infine, di riepilogare nel prospetto riassuntivo seguente la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale il cui risarcimento è diritto degli attori ottenere all'esito del presente giudizio:
Controparte_5
[...] danno biologico terminale iure
€ 3.694,75, oltre
€ 3.694,75, oltre
€ 3.694,75, oltre hereditatis interessi da interessi da interessi da
(voce sub 1) sentenza sul sentenza sul sentenza sul capitale capitale capitale devalutato devalutato alla devalutato alla alla data data dell'evento data dell'evento dell'evento dannoso e dannoso e dannoso e progressivamente progressivamente progressivamente rivalutato con rivalutato con rivalutato con
Pag. 24 a 28 cadenza annuale cadenza annuale cadenza annuale fino alla data fino alla data fino alla data odierna odierna odierna danno non patrimoniale iure proprio
€ 109.547,76,
€ 136.485,05,
€ 103.222,48,
(sub 3 e 4) residuo post acconto oltre interessi da oltre interessi da oltre interessi da sentenza sentenza sentenza danno emergente (voce sub 5) € 2.757,42, oltre
€ 2.676,39, oltre
€ 2.500,00 oltre interessi da interessi da interessi da esborsi esborsi esborsi lucro cessante (voce sub 6) € 20.922, oltre 0 0
interessi da sentenza sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna
B. Prospetto riassuntivo finale
29. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte si devono condannare, quindi,
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento nei confronti degli attori Controparte_2 Controparte_1 degli importi indicati nel prospetto riassuntivo finale (sub B) nella misura e per le causali ivi precisate.
Domanda di garanzia
30. Esaurito l'esame della domanda attrice, si deve vagliare la domanda di garanzia formulata da nei confronti della compagnia assicurativa convenuta. Controparte_1
Tale domanda è fondata e merita, quindi, accoglimento in ragione dell'esistenza della copertura assicurativa per RCA non contestata nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla compagnia convenuta.
Pag. 25 a 28 Si deve condannare, quindi, a EV , nei limiti del Controparte_2 Controparte_1 massimale di polizza, degli importi che quest'ultimo è tenuto a corrispondere agli attori per effetto della presente sentenza.
La regolazione delle spese di lite
31. All'accoglimento della domanda attrice segue la condanna dei soccombenti convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., da distrarsi in favore degli avv.ti
TI e RA, dichiaratisi antistatari.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 260.001 a € 520.000, tenuto conto del valore della somma complessiva attribuita alla parte vincitrice in linea capitale (€
389.195,05), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, con aumento del
25% del compenso previsto per la fase istruttoria in ragione del maggiori impegno difensivo profuso nella predisposizione dell'istanza provvisionale svolta.
Non si ritiene, invece, di operare l'aumento discrezionale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. richiamato per il caso in cui la difesa riguardi più soggetti aventi la stessa posizione processuale, atteso che la difesa dei più soggetti attori non ha comportato una differenziazione e una articolazione della difesa in modo peculiare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di responsabilità derivante da circolazione dei veicoli proposta da
[...]
e nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, accerta la pari responsabilità concorsuale Controparte_2 dell'investitore e dell'investito deceduto nella causazione Controparte_1 Persona_1 dell'incidente stradale mortale per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2 dell'importo di € 3.694,75 per ciascuno, oltre interessi da sentenza sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna, a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale patito dal congiunto premorto;
3. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 109.547,76, oltre interessi al saggio legale Parte_1
Pag. 26 a 28 dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito;
4. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 2.757,42, oltre interessi al saggio legale dal Parte_1 singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente;
5. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 20.922,00, oltre interessi da sentenza sul Parte_1 capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale lucro cessante;
6. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 136.485,05, oltre interessi al saggio legale Parte_3 dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito;
7. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 2.676,39, oltre interessi al saggio legale dal Parte_3 singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente;
8. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 103.222,48, oltre interessi al saggio legale Parte_2 dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito;
9. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 2.500,00, oltre interessi al saggio legale dal Parte_2 singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente;
10. rigetta le residue pretese attrici;
11. accoglie la domanda di garanzia presentata da nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna a EV Controparte_2 Controparte_2 CP_1
, nei limiti del massimale di polizza, degli importi che quest'ultimo è tenuto a
[...] corrispondere a e per effetto della Parte_1 Parte_3 Parte_2 presente sentenza;
Pag. 27 a 28 12. condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore di e in Parte_1 Parte_3 Parte_2 solido, che liquida in € 26.795,38, di cui € 25.059,75 a titolo di onorario e € 1.735,63 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti TI e RA, dichiaratisi antistatari.
Brindisi, 01.12.2025
La Giudice
ES RA
Pag. 28 a 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1768/2022
PROMOSSA DA
, e , in proprio e quali eredi del de Parte_1 Parte_2 Parte_3 cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni TI e Attilio RA Persona_1 parte attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Riccardo Giannuzzi parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha oggetto la domanda di accertamento della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 Cod. ass. priv. e della conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Gli attori e , in proprio e quali eredi del de Parte_1 Parte_2 Parte_3 cuius , hanno chiesto accertarsi nei confronti del conducente e Persona_1 Controparte_1 della di lui compagnia assicurativa la responsabilità esclusiva per la causazione Controparte_2 della morte del marito e padre , avvenuta il 16.01.2021, a seguito di ricovero Persona_1 ospedaliero in stato di coma per esser stato investito da , proprietario e Controparte_1 conducente dell'auto ND RO Freelander tg ZA636NG, in data 05.01.2021, ore 15.30 circa, in
Pag. 1 a 28 via Dalbono, a Brindisi, mentre il congiunto, chino al centro strada, tentava di recuperare un oggetto caduto nel tombino. Per_ Richiamate le conclusioni raggiunte dal CTU ing. nominato in sede di indagini preliminari nel procedimento penale n. RGNR 149/2021, gli attori hanno dedotto la violazione, da parte del convenuto conducente, della regola della strada che impone di tenere la destra e, ritenuti insufficienti gli importi erogati in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, hanno chiesto il ristoro del danno iure hereditatis e iure proprio subito.
In particolare, a titolo di danno iure hereditatis, gli attori hanno chiesto la liquidazione della somma di complessivi € 80.000,00, secondo i criteri delle tabelle di Roma, per il danno biologico terminale e morale terminale (c.d. catastrofale) patito dal congiunto deceduto durante i n. 11 giorni di sopravvivenza in ospedale, da dividersi in tre quote uguali.
A titolo di danno iure proprio, gli attori hanno chiesto:
a) il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato sia secondo le tabelle di
Milano che secondo quelle di Roma per ciascun attore, considerata la convivenza della moglie e del figlio e la non convivenza della figlia già trasferitasi all'estero per un dottorato di ricerca;
b) il ristoro del danno non patrimoniale biologico e morale proprio patito dalla moglie
[...]
e dal figlio , individuato nella misura rispettivamente del Parte_1 Parte_3
5% e del 2% di invalidità permanente, come da accertamento medico-legale;
c) il ristoro del danno patrimoniale emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute per sé dalla moglie e dal figlio nella misura rispettivamente di € 515 e di € 353, delle spese funerarie sostenute dalla moglie sopravvissuta nella misura di € 5.000 e delle spese stragiudiziali civili e penali sostenute da ciascun attore nella misura di € 10.000,00, come da fatture emesse dagli avv.ti TI e RA;
d) il ristoro del danno patrimoniale patito dalla moglie a titolo di lucro cessante per la perdita della contribuzione economica offerta dal marito deceduto, percettore di una pensione mensile di € 1.100,00 da destinare al 50% al ménage coniugale, liquidato, secondo il coefficiente di capitalizzazione della rendita vitalizia, in € 100.075,80.
In conclusione, gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente nell'investimento stradale e condannarsi i convenuti, in solido, al pagamento delle somme come di seguito precisate o della maggior/minor somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari:
− in favore della moglie sopravvissuta della somma di € 413.134,03 Parte_1
(danno complessivo € 513.044,25 – acconto ricevuto € 99.910,22, secondo le tabelle del
Pag. 2 a 28 Tribunale di Milano) o € 321.865,18 (danno complessivo € 421.775,40 – acconto €
99.910,22 secondo le tabelle del Tribunale Roma), oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro;
− in favore della figlia sopravvissuta della somma complessiva di € Parte_2
283.166,00 (danno complessivo € 373.166,00 - € 90.000,00 acconto ricevuto) secondo le tabelle di Milano) o € 182.026,00 (danno complessivo € 272.026,00 – acconto ricevuto €
90.000,00 secondo le tabelle di Roma), oltre rivalutazione ed interessi;
− in favore del figlio sopravvissuto della somma complessiva di € Parte_3
284.135,19 (danno complessivo € 375.104,38 – acconto ricevuto € 90.969,19 secondo le tabelle di Milano) o di € 222.770,63 (danno complessivo € 313.739,82 – acconto ricevuto
€ 90.969,19 secondo le tabelle di Roma), oltre rivalutazione ed interessi.
2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto e, in subordine, la Controparte_2 riduzione della domanda attrice in considerazione della responsabilità concorsuale paritaria del pedone , di cui ha chiesto l'accertamento richiamando le conclusioni già raggiunte in Persona_1 sede di indagini preliminari, vinte le spese di lite.
Al riguardo, ha dedotto che il giorno dell'investimento il pedone ha assunto una condotta anomala sostando in mezzo alla careggiata stradale;
che il quantum risarcitorio richiesto è sproporzionato in considerazione del diffalco con le utilità collaterali percepite e dell'assenza di prova della perdita del lucro cessante;
che l'assicurazione ha già liquidato il danno patito dagli attori secondo le tabelle di Milano, ed. 2021, scomputando in 50% per corresponsabilità del pedone, così come segue:
- per il danno da perdita del rapporto parentale:
a favore di (moglie del de cuius) € 190.000,00:2= 95.000,00; Parte_1
a favore di (figlia) € 180.000,00:2= 90.000,00; Parte_2
a favore di (figlio) € 180.000,00:2= 90.000,00. Parte_3
- per il danno patrimoniale relativo alle spese funerarie:
a favore di € 5.000,00:2= 2.500,00. Parte_1
- che, per il danno iure proprio accertato come da visite medico-legali sulle persone della moglie e del figlio, l'assicurazione ha offerto le seguenti somme:
a favore di € 4.820,45:2=2.410,22 Parte_1
a favore di €1.938,38:2=969,19 Parte_3
3. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice, Controparte_1 per insussistenza dell'an per essere riconducibile l'investimento stradale all'esclusiva responsabilità del pedone e per assenza di prova in merito al quantum, o, in subordine, la Persona_1
Pag. 3 a 28 graduazione della responsabilità concorrente secondo le circostanze di fatto del caso e la riduzione del risarcimento del danno alle sole voci provate, escluso in ogni caso il ristoro del doppio delle spese legali richieste dagli attori con riferimento all'attività di due difensori, e non uno. Sempre in via gradata e ad abundantiam, il convenuto ha chiesto poi di essere manlevato da fermo restando la regolazione delle spese come per legge. Controparte_2
In particolare, il convenuto si è soffermato sulla condotta del pedone e sulla propria condotta da automobilista.
Rispetto alla prima, ha evidenziato che il giorno dell'incidente, indossava un Persona_1 cappotto di colore scuro ed era raggomitolato immobile sul tombino posto al centro strada, senza svolgere alcun movimento nel frangente del passaggio della ND RO. Da tali elementi il convenuto ha dedotto che il pedone poteva essere “scambiato - anche per la ridotta visibilità consentita dall'ora (h. 15,30 del 05 gennaio) invernale a causa della precocità dell'imbrunire - per un sacco inerte di pattume lasciato sulla strada (consuetudine, purtroppo, frequente nella città di Brindisi)”.
Rispetto alla seconda, ha sottolineato che ha arrestato il veicolo in modo repentino in prossimità dell'ostacolo, resosi conto della reale natura di questo solo una volta raggiunto, senza riuscire tuttavia a evitare l'impatto.
4. Il processo è stato istruito in via documentale, atteso che, con ordinanza del
19.05.2020, il Tribunale ha rigettato le richieste di prova orale formulate dalle parti, ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note finali.
4.1 Nel corso del giudizio, in data 17.07.2024, gli attori hanno formulato istanza provvisionale ex art. 147 Cod. ass. priv.
Al riguardo hanno dedotto, in particolare, lo stato di bisogno, indicando (a) le esigenze di cura della figlia sopravvissuta necessitante di una serie di cure specialistiche Parte_2 all'estero, in Svizzera, in ragione del precario stato di salute della stessa, affetta dalla rara sindrome di (GBS), scoperta in occasione del ricovero dal 10.12.2020 al 31.03.2022 causato Persona_3 da una caduta domestica, (b) le esigenze di vita della madre che, per curare la Parte_1 figlia, si è trasferita in Svizzera dove il costo della vita è notoriamente più alto nonché (c) la contribuzione alle spese sanitarie della sorella sopportate dal fratello . Parte_3
All'udienza dell'08.05.2025 tale istanza è stata rinunciata dagli attori, in considerazione della calendarizzazione della decisione della causa, con accettazione della controparte costituita.
È stata, quindi, confermata l'udienza di precisazione delle conclusioni nelle modalità già fissate.
5. Negli scritti difensivi finali, gli attori hanno ribadito le proprie conclusioni, addebitando l'evento tragico alla responsabilità esclusiva del conducente e Controparte_1
Pag. 4 a 28 puntualizzando, altresì, la non contestazione della dinamica dell'incidente per come ricostruito in Per_ sede penale dalla PG e dall'ing. anche per il tramite degli elementi probatori raccolti dalle immagini delle videocamere di sorveglianza del traffico.
5.1 Il conducente ha ribadito le conclusioni già precisate e ha reiterato le Controparte_1 richieste istruttorie articolate in corso di causa e rigettate dal Tribunale con ordinanza del
19.05.2020, evidenziando la mancata istruttoria del presente giudizio, insistendo altresì nella richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale. Per_ Ha contestato, altresì, le conclusioni raggiunte in sede penale dal CTU ing. secondo cui la responsabilità dell'incidente è da addebitarsi al 50% a entrambi i soggetti coinvolti, ossia al pedone e al conducente , ritenendo tale conclusione arbitraria. ha Persona_1 Controparte_1 richiamato, poi, le difese già svolte in sede di costituzione.
5.2 ha ribadito le conclusioni già precisate, rifacendosi alle Controparte_3 difese già articolate in sede di costituzione.
6. All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., su consenso delle parti.
***
7. La domanda attrice è fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte che, per la complessità dell'indagine, si preferisce articolare in paragrafi titolati e sottoparagrafi numerati.
In merito all'an: la sussistenza della co-responsabilità paritaria
8. La responsabilità giuridica nella causazione della morte di , avvenuta il Persona_1
16.01.2021, durante il ricovero ospedaliero seguito all'investimento stradale del 05.01.2021, è da ascrivere alla pari responsabilità concorsuale, nella misura del 50% ciascuno, del conducente convenuto e dello stesso pedone deceduto . Controparte_1 Persona_1
Per_ 8.1 A tale conclusione conduce l'esame della perizia a firma dell'ing. , come corredata dai numerosi allegati (verbale redatto dalla PS, annotazione di PG, immagini della videocamera di sorveglianza del traffico, foto e rilievi planimetrici, cartella clinica di , Persona_1 referti accertamenti d'urgenza su , tabulati telefonici), svolta nel procedimento Controparte_1 penale n. RGNR 149/2021, definito con sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 589bis, comma 7, c.p., e pubblicata, in dispositivo, in udienza il 16.09.2025.
Pag. 5 a 28 Per_ 8.1.1 Con riferimento alla perizia svolta dal dott. si deve chiarire, anzitutto, che la stessa è senz'altro utilizzabile in questo giudizio quale prova atipica sottoposta al contraddittorio delle parti.
Vale la pena richiamare, al riguardo, il principio di diritto ribadito da Cass. n. 2947 del
01/02/2023, secondo cui “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio
e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”.
La dinamica dell'incidente
9. Ciò premesso, si deve osservare che la ricostruzione della dinamica dell'incidente è pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata.
Il giorno 05.01.2021, alle ore 17.30 circa (e non alle 15.30 circa, orario erroneamente indicato dalle parti probabilmente per svista di digitazione numerica), il convenuto , alla Controparte_1 guida della propria autovettura Range RO Freelander tg. ZA636NG, ha investito, in via
Dalbono, nella direzione di via Pellizza da Volpedo, in corrispondenza dell'intersezione con via
Ligabue, presso il quartiere Sant'Elia, in Brindisi, in pieno centro abitato, il pedone , Persona_1 il quale sostava e indugiava nel mezzo della strada, chino sul tombino lì presente.
Le cause dell'incidente
10. All'investimento stradale hanno concorso, in modo parimenti concorrente, le condotte colpose di entrambi i soggetti, come accertato con motivazioni ampie, logiche, coerenti Per_ e adeguatamente supportate da riscontri oggettivi dall'ing. nominato CTU in sede penale.
La condotta del conducente
11. Per un verso, il conducente ha violato le prescrizioni contenute agli Controparte_1 artt. 140, 141, comma 2° e 4°, 143 e 191, comma 3°, del Codice della Strada, atteso che, pur marciando a una velocità conforme, ossia verosimilmente a 35km/h su un tratto di strada urbana in centro abitato con limite max di 50km/h, (a) non manteneva la destra della semicarreggiata ma marciava sulla corsia sinistra della semicarreggiata su una strada a doppio senso di marcia, (b) non evitava l'ostacolo presente, rappresentato dal pedone chino sul tombino, sebbene questo fosse ben visibile e facilmente evitabile, in considerazione delle circostanze di luogo e di tempo dell'accaduto.
Pag. 6 a 28 11.1 Al riguardo si deve osservare, infatti, che l'incidente è avvenuto su una strada ampia, in quanto a doppio senso di marcia e con quattro corsie, rettilinea, con manto stradale in buono stato, completamente libera nonché in condizioni meteorologiche buone, con piano stradale asciutto e visibilità buona anche all'imbrunire, come dimostrano la chiarezza delle sagome e la riconoscibilità dei colori nei fotogrammi tratti dalla videocamera di sorveglianza.
Il pedone era, quindi, ben visibile dalla prospettiva di guida dell'automobilista che, provenendo dal lato del ponte Sant'Angelo, dall'incrocio con via Martini, ha percorso via Dalbono fino alla corrispondenza con via Ligabue, dove è avvenuto l'impatto, potendo scorgere la presenza del pedone a una distanza di ben 96mt, sufficiente sia per arrestare l'auto sia per deviare la traiettoria di marcia, con manovra non realizzata nel caso concreto.
Che fosse ben visibile risulta, d'altronde, dai fotogrammi delle riprese svolte dalla videocamera di sorveglianza del traffico che rappresentano il pedone, dapprima in piedi e dipoi accovacciato, sulla strada durante tutta la percorrenza dei 96mt di distanza da parte della ND RO (v. Per_ immagini da pag. 22 a pag. 25 della CTU ing. ). La posizione eretta inizialmente assunta dal pedone quando la ND RO aveva già impegnato la strada rettilinea rende manifesta l'infondatezza della tesi difensiva del conducente basata sulla supposta errata confusione del pedone con indosso il cappotto scuro accovacciato sulla strada con un sacco dell'immondizia.
Il pedone era, altresì, ben evitabile, come dimostra, in uno alla distanza di percezione dall'ostacolo, il fatto che, poco prima del passaggio della ND RO, un altro conducente, a bordo di un autocarro blu, ha evitato il pedone, sempre in sosta al centro strada in prossimità del tombino, semplicemente deviando la propria direzione e superandolo a destra.
11.2 Il verificarsi dell'investimento, nonostante l'agevole possibilità di evitarlo, è da Per_ ricondursi, come accertato dall'ing. , a un'evidente distrazione e disattenzione del conducente , il quale, pur potendo scorgere il pedone da una distanza di 96mt e Controparte_1 arrestare per tempo la marcia o deviare la traiettoria in luogo di marciare in modo continuo, lineare e costante, si è accorto della presenza del pedone su strada solo al momento dell'impatto quando è verosimile supporre che lo stesso abbia azionato i freni.
Sebbene non ci siano segni di frenata sull'asfalto e non si noti l'accensione della luce rossa dei fari Per_ posteriore di frenata nelle immagini della videocamera, l'ing. ha supposto che i freni siano stati azionati all'ultimo momento sulla base delle seguenti e condivise considerazioni:
- la ND RO è dotata di impianto frenante con sistema ABS che impedisce il bloccaggio delle ruote durante la frenata, e quindi, lo strisciamento dei pneumatici sull'asfalto, con la conseguenza che non è sempre possibile rilevare tracce gommose sulla pavimentazione;
Pag. 7 a 28 - la mancata visibilità dell'accensione dei fari rossi di frenata può anche essere dovuta alla loro fiochezza, ossia alla bassa intensità della luminosità delle luci per la vetustà dell'autovettura e alla correlata distanza focale delle luci dalla posizione della telecamera;
- la poca distanza, di 5mt, tra la posizione di quiete dell'auto e la traccia ematica presente sul fondo stradale;
- l'impatto non violento ma comunque idoneo a provocare le lesioni riportate dal pedone;
- il tipo e la natura delle lesioni riportate dal pedone, principalmente al cranio e agli arti superiori, e non già agli arti inferiori;
- i lievi danni materiali riportati dall'auto;
- l'automatismo reattivo-istintivo che si verifica nell'azionare i freni in caso di impatto;
- la tipologia c.d. forward projection (lancio in avanti), e non wrap (con avvolgimento) o fender vault (volteggio sul parafango) dell'investimento, giustificata, nel caso di specie, dalla posizione accovacciata del pedone e dall'altezza del paraurti della ND RO tipo suv.
11.3 Risulta, dunque, evidente la colpa stradale caratterizzata anche da elevata disattenzione alla guida del conducente . Controparte_1
La condotta del pedone
12. Per altro verso, il pedone ha parimenti violato le prescrizioni contenute Persona_1 all'art. 190, commi 2°, 4° e 5°, del Codice della Strada, atteso che, in contrasto con l'obbligo di circolare sui marciapiedi o comunque al margine della carreggiata e con il divieto di indugiare sulla carreggiata, salvo necessità, si è colposamente esposto al grave pericolo d'investimento, sostando e indugiando al centro della strada senza necessità alcuna.
Dalla visione delle immagini della telecamera di sorveglianza, oltre che dai racconti di alcuni condomini delle palazzine prospicenti la strada, risulta che , a più riprese, già dalle Persona_1 ore 5:26 P.M., ha attraversato la strada non sulle strisce pedonali ma in corrispondenza del tombino e, giunto in prossimità di questo, si è fermato e si è chinato al centro della semicarreggiata, probabilmente per recuperare un oggetto caduto nel tombino.
12.1 Si tratta, invero, di una condotta insolita e imprudente per un pedone.
Al posto di circolare su strada e di apprestarsi nell'attraversamento della carreggiata destinata ai veicoli com'è ragionevolmente legittimo attendersi da un pedone, , più e più volte, si Persona_1
è fermato al centro della carreggiata e si è chinato sul tombino, indugiando nella posizione accovacciata, forse intento a recuperare un oggetto, senza avvedersi in alcun modo del sopraggiungere dei veicoli, né della guidata dal convenuto né CP_4 Controparte_1 dell'autocarro blu passato poco prima, e senza premunirsi di controllare il sopraggiungere dei veicoli, alzando lo sguardo ad esempio verso la carreggiata, per spostarsi in tempo utile.
Pag. 8 a 28 Si tratta, in breve, di un “comportamento azzardato”, come definito in modo efficace dall'ing. Per_
.
12.2 È palese, dunque, la colpa stradale del pedone . Persona_1
12.3 La condotta tenuta dal pedone costituisce, d'altronde, una condotta poco immaginabile per il conducente che non si attende di trovare un pedone fermo e chino su un tombino in mezzo alla strada, ma non costituisce una condotta imprevedibile.
Se è legittimo attendersi, di solito, da un pedone che questi cammini, in posizione eretta, lungo la strada, sul marciapiede o comunque di lato e che attraversi la carreggiata destinata ai veicoli a motore in modo guardingo e tendenzialmente spedito, senza sostare e senza accovacciarsi in mezzo alla careggiata stessa, è pur vero che non è inconcepibile per il conducente che il pedone perda un oggetto durante la circolazione e si accinga a ritrovarlo, anche abbassandosi in posizione curva, con la dovuta prudenza.
12.4 Alla luce delle considerazioni esposte si deve concludere che, nel caso di specie, la condotta tenuta da il pomeriggio del 05.01.2021 è una condotta sì insolita e Persona_1 imprudente ma non eccentrica, improvvisa, repentina, imprevedibile, oggettivamente impossibile da avvistare e impeditiva della possibilità di osservarne i movimenti per tempo e inevitabile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. C. 9856/2022; C., ord., 12576/2018; C.
9683/2011; C. 20910/2005; C. 12751/2001; C. 5983/1998; C. 7922/1997).
12.5 Una condotta siffatta non è in grado, invero, di superare la presunzione di colpevolezza del conducente del veicolo nell'investimento del pedone, posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., non presentando i requisiti della prova liberatoria del caso fortuito.
È in grado, però, di integrare gli estremi del concorso colposo del danneggiato nella causazione del fatto illecito, ossia dell'investimento stradale, legittimando, a norma dell'art. 1227, comma 1,
c.c., cui fa rinvio l'art. 2056 c.c., la riduzione del risarcimento del danno secondo la gravità della colpa del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il comportamento tenuto dal pedone è, infatti, un comportamento imprudente, Persona_1 disattento e pericoloso che ha concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., a causare l'incidente stradale mortale per cui è causa.
La valutazione della misura della co-responsabilità
13. Ciò detto con riferimento alla dinamica dell'incidente e alle condotte stradali colpose tenute sia dal conducente che dal pedone, si deve ora procedere alla valutazione della misura della concorrente responsabilità di e di nella causazione dell'incidente Controparte_1 Persona_1 stradale mortale per cui è causa.
Pag. 9 a 28 A tal fine, si richiamano i principi di diritto espressi da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/03/2009,
n. 6168 e ribaditi da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/01/2019, n. 2241 che chiedono al
Tribunale di operare un giudizio di fatto, sorretto da adeguata motivazione, per accertare la misura del concorso di colpa tra investitore e investito.
Particolarmente efficace è il principio elaborato nell'ordinanza del 2019, in cui si chiarisce che “Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa in relazione all'investimento di pedone, di talché ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra il conducente ed il pedone deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, nonché accertare in concreto la colpa del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”.
13.1 Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che la misura della responsabilità sia da addebitarsi in misura paritaria al conducente investitore e al pedone investito, condividendosi le Per_ conclusioni raggiunte sul punto dall'ing. nominato CTU in sede penale, secondo cui “le cause dell'investimento sono da attribuire alla condotta negligente e imprudente di entrambe i protagonisti” (pag.
36 relazione definitiva).
A tale esito conduce l'analisi delle colpe stradali ascritte all'uno e all'altro, già svolta nei paragrafi precedenti, dovendosi evidenziare, in sintesi, che, per un verso, il conducente non ha marciato sul lato destro della carreggiata e non ha prestato l'attenzione richiesta al conducente standard atteso che avrebbe potuto avvistare il pedone da una distanza di 96mt, sufficiente per realizzare in tempo quelle manovre idonee a evitare l'investimento e che, per altro verso, il pedone ha tenuto un comportamento azzardato, imprudente e pericoloso esponendosi volontariamente e senza necessità alcuna al rischio concreto di essere investito.
La gravità della colpa stradale ascritta a entrambi e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonostante la natura non violenta dell'impatto (anche per la velocità di marcia del veicolo investitore), in uno all'assenza di ricostruzioni alternative circa l'apporto causale di Per_ ciascuno, persuadono della correttezza delle conclusioni raggiunte dall'ing. e convincono, quindi, della misura paritaria della responsabilità da circolazione dei veicoli ascritta, ai sensi degli artt. 2054 e 1227, comma 1, c.c., al conducente e al pedone . Controparte_1 Persona_1
In merito al quantum
14. Accertato l'an della responsabilità civile, si deve passare ora all'esame concernente la l'esistenza e la quantificazione del risarcimento del danno lamentato dagli attori, tenuto conto che, in sede di liquidazione, si dovrà applicare la riduzione del 50% a titolo di responsabilità concorrente paritaria del pedone investito, ex art. 1227, comma 1, c.c., per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti.
Pag. 10 a 28 14.1 A tale esame è utile anteporre un breve riepilogo delle istanze risarcitorie avanzate, come di seguito svolto:
a) iure hereditatis, nella quota di 1/3 ciascuno, a titolo di successione legittima, il (1) danno biologico terminale e il (2) danno morale terminale, c.d. catastrofale, patiti dal congiunto premorto dal 05.01.2021, giorno dell'investimento stradale, al 16.01.2021, Persona_1 giorno del decesso in ospedale;
b) iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale, il (3) danno da perdita del rapporto parentale patito da ciascun attore e il (4) danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute patito dalla moglie e dal figlio Parte_1 [...]
nonché, a titolo di danno patrimoniale, il (5) danno emergente rappresentato Pt_3 dalla sopportazione delle spese legali in favore degli avv.ti TI e RA, delle spese mediche da parte della moglie e del figlio e delle Parte_1 Parte_3 spese funerarie da parte della moglie e, ancora, il (6) lucro cessante Parte_1 subito dalla moglie per la mancata contribuzione al ménage coniugale Parte_1 da parte del marito , percettore di pensione di vecchiaia. Parte_4
14.2 Così ricostruite le voci di danno indicate dagli attori, si può procedere a verificarne la fondatezza o meno.
Il danno morale terminale (c.d. catastrofale o catastrofico o da lucida agonia), iure hereditatis (2)
15. Per ragioni pratiche relative al calcolo liquidatorio, si preferisce prendere le mosse dal danno morale terminale, c.d. catastrofale o catastrofico o da lucida agonia.
Tale voce risarcitoria va esclusa in considerazione dello stato di perenne incoscienza del congiunto investito . Persona_1
Questi ha perso coscienza, infatti, nell'immediatezza dell'investimento, come emerge dalla relazione della PS intervenuta sul luogo, che riporta la dicitura “con perdita di coscienza di durata non Per_ specificata” (v. allegati relazione CTU ing. ), e dal referto di accesso in ospedale, che indica lo stato di “coma” (v. cartella clinica sub all. 1 fascicolo attori).
Si tratta, d'altronde, di una circostanza pacificamente allegata dagli stessi attori nell'atto introduttivo.
Ebbene, seguendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che lo stato di incoscienza del coma impedisce al danneggiato di percepire, avere consapevolezza, provare e avvertire la sofferenza soggettiva derivante dall'approssimarsi della morte, verso cui inconsciamente va incontro. È assente, quindi, in caso di perdita di coscienza e coma, l'elemento della lucida agonia che giustifica l'esistenza e la risarcibilità del danno lamentato.
Pag. 11 a 28 Ciò esclude che, in capo al danneggiato , sia venuto a esistenza il diritto risarcitorio Persona_1 indicato da trasmettere iure hereditatis ai congiunti sopravvissuti.
15.1 In tal senso si richiama, tra gli altri, il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 3,
24/03/2011, n. 6754, secondo cui “In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento”.
Nella progressiva elaborazione delle differenze tra danno biologico terminale, danno morale terminale e danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione ha poi sottolineato più e più volte la necessità di accertare, al fine di riconoscere il danno morale terminale e diversamente dall'accertamento richiesto in tema di danno biologico terminale, che il danneggiato fosse consapevole e cosciente dell'approssimarsi ineluttabile della propria fine, provando così sofferenza dall'avvicinarsi della morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. Sez. 3, 30/08/2019, n. 21837 e più di recente
Cass. Sez. 3, 23/03/2024, n. 7923).
15.2 Dunque, va negato il risarcimento del danno morale terminale.
Il danno biologico terminale, iure hereditatis (1)
16. Invece, va riconosciuto il danno biologico terminale richiesto in considerazione dell'apprezzabile intervallo di tempo trascorso tra l'investimento del 05.01.2021 e il decesso del
16.01.2021, pari a 11giorni.
In tale prospettiva assume carattere centrale, infatti, solo l'intervallo di tempo esistente tra il fatto- illecito e le conseguenze fatali mentre è irrilevante lo stato di incoscienza del danneggiato, atteso che la lesione del bene salute nel periodo pre-morte si produce a prescindere dallo stato di coscienza o incoscienza del danneggiato.
16.1 Si tratta, invero, di conclusioni conformi all'approdo giurisprudenziale raggiunto in sede di legittimità.
Riprendendo la definizione offerta da Cass. Sez. 3, 23/03/2024, n. 7923, il danno biologico terminale è, infatti, “costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
Pag. 12 a 28 16.2 Dunque, va affermato il risarcimento del danno biologico terminale.
17. Non è agevole, tuttavia, procedere alla liquidazione di questo.
Al riguardo le tabelle di Milano contengono dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, tanto nell'edizione 2021 quanto nell'edizione aggiornata 2024, che si fondono su una valutazione onnicomprensiva e unitaria della componente biologica e di quella morale, e riportano un unico valore finale, senza distinzione alcuna tra la prima e la seconda componente, come invece distintamente indicate nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute.
17.1 È evidente che, una volta esclusa nel caso di specie la risarcibilità del danno morale terminale, non si può fare applicazione dei criteri indicati nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, perché queste contengono anche la componente morale negata nel caso di specie e, al contempo, non indicano in modo ripartito il valore della componente biologica e di quella morale c.d. terminale.
17.2 Rilevato tale limite presente nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, la giurisprudenza ha fatto ricorso, al fine di liquidare il danno biologico terminale, al criterio legale giornaliero previsto per la quantificazione del danno biologico temporaneo per l'invalidità assoluta, presumibile al 100% in ragione della lesione pre- morte del bene salute. Si è, quindi, moltiplicato il valore giornaliero, attualizzato secondo gli indici
ISTAT, per i giorni di sopravvivenza pre-morte.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il danno biologico terminale patito da Persona_1 va così liquidato: € 115,00, a titolo di danno biologico temporaneo assoluto giornaliero, × n. 11 giorni di sopravvivenza (dal 05.01.2021 al 16.01.2021) = € 1.265,00.
17.2.1 Tuttavia, tale percorso argomentativo è stato censurato, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto incongruo e meramente simbolico il risarcimento così liquidato.
In tal senso si è espressa Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009, affermando che “Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria,
Pag. 13 a 28 entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro
17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico)”.
17.3 In assenza di ulteriori indicazioni normative e giurisprudenziali sul punto, si ritiene ragionevole seguire, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'opzione liquidatoria di seguito esposta.
Assunto come punto di riferimento la liquidazione del danno non patrimoniale terminale indicata nelle Tabelle di Milano, ed. 2024, si ritiene congruo applicare uno scomputo del 50%, a titolo di detrazione della componente morale terminale, esclusa nel caso di specie, per ottenere l'importo del solo danno biologico terminale, riconosciuto nel caso di specie.
Tale percentuale di scomputo nella misura del 50% si ricava dallo stesso sistema delineato dalle
Tabelle di Milano, ed. 2024, atteso che le medesime tabelle, nel diverso caso della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute in cui si indica partitamente il valore della componente biologica e quello della componente morale, individuano un aumento fisso del 50%, a titolo di sofferenza soggettiva, per i punti di invalidità da 35% a
100%, mentre prevedono aumenti percentuali mobili inferiori, sempre a titolo di sofferenza soggettiva, per i punti di invalidità < al 35%, come precisato nei criteri esposti (v. pag. 5 delle
Tabelle) .
Al riguardo, si ritiene di parametrare alla percentuale massima di invalidità del 100% la lesione del bene che si configura nel periodo pre-morte, condividendo sul punto, il ragionamento presuntivo già svolto dalla giurisprudenza di merito per la liquidazione fondata sul valore dell'invalidità temporanea assoluta giornaliera.
Alla luce di tali considerazioni la liquidazione del danno biologico terminale viene così svolta: €
45.337,00 (di cui € 35.247,00 per i primi 3 giorni di sopravvivenza ed € 9.090,00 per i giorni intercorrenti dal 4° al 11° giorno di sopravvivenza) – 50%, quale presumibile componente soggettiva inclusa nelle Tabelle = € 22.168,50, quale voce del danno non patrimoniale terminale nella sola componente biologica.
18. All'importo così ottenuto, a titolo di danno biologico terminale, va poi sottratta la quota di ½ imputabile alla co-responsabilità paritaria del pedone investito, Persona_1 ottenendo il valore finale di € 11.084,25 (= € 22.168,50 – ½).
Ebbene, è tale valore di € 11.084,25 l'importo dovuto agli attori iure hereditatis, da dividersi pro quota ereditaria, quale danno biologico terminale patito da , nella fase pre-morte, a Persona_1 causa dell'investimento stradale ascritto alla responsabilità concorrente del conducente CP_1
.
[...]
A tale titolo si deve riconoscere, quindi, l'importo di € 3.694,75 in favore di ciascun attore.
Il danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio (3)
Pag. 14 a 28 19. Esaurito l'esame del danno rivendicato iure hereditatis, si deve passare all'analisi del danno lamentato iure proprio, muovendo anzitutto dal danno da perdita del rapporto parentale.
19.1 È indubbio che la morte di con-causata dal conducente Persona_1 CP_1
ha determinato, per i congiunti sopravvissuti, un'alterazione del vissuto esistenziale
[...] affettivo, recidendo dalla trama familiare il legame con il marito e il padre premorto, con una diminuzione meritevole di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2054 e 2059 c.c. nonché 2,
29 e 30 Cost.
19.2 Tale diminuzione va quantificata secondo i criteri individuati dalle Tabelle di Milano, edizione 2024, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Si deve fare riferimento, quindi, al valore del punto pari a € 3.911 da moltiplicarsi per il numero di punti totali individuati sulla scorta dell'età della vittima primaria (criterio A), dell'età della vittima secondaria (criterio B), della convivenza o meno (criterio C), del numero dei congiunti superstiti appartenenti al nucleo primario (criterio D), nonché della qualità e intensità della relazione affettiva (criterio E), il tutto da scomputarsi della quota di ½ a titolo di co-responsabilità del pedone investito.
19.2.1 Ne deriva che il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla moglie superstite va quantificato nella misura complessiva di € 168.173,00, risultante Parte_1 dalla sottrazione di ½ dall'importo di € 336.346,00, ottenuto dalla moltiplicazione del valore punto € 3.911,00 per il numero di 86 punti totali, così individuati: punti 12 per l'età della vittima primaria (nato il [...]) di anni 74 al momento del decesso (16.01.2021), punti Persona_1
16 per l'età della vittima secondaria (nata il [...]) di anni 68 al momento Parte_1 del decesso del congiunto, punti 16 per la convivenza, punti 12 per gli ulteriori n. 2 superstiti al de cuius appartenenti al nucleo primario, punti 30 per la qualità e intensità del legame affettivo.
19.2.2 Ne deriva, ancora, che il danno da perdita del rapporto parentale patito dal figlio superstite va quantificato nella misura complessiva di € 179.906,00, risultante Parte_3 dalla sottrazione di ½ dall'importo di € 359.812,00, ottenuto dalla moltiplicazione del valore punto € 3.911,00 per il numero di 92 punti totali, così individuati: punti 12 per l'età della vittima primaria (nato il [...]) di anni 74 al momento del decesso (16.01.2021), punti Persona_1
22 per l'età della vittima secondaria (nato il [...]) di anni 32 al momento Parte_3 del decesso del congiunto, punti 16 per la convivenza, punti 12 per gli ulteriori n. 2 superstiti al de cuius appartenenti al nucleo primario, punti 30 per la qualità e intensità del legame affettivo.
19.2.3 Ne deriva, infine, che il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla figlia superstite va quantificato nella misura complessiva di € 158.395,50, risultante Parte_2 dalla sottrazione di ½ dall'importo di € 316.791,00, ottenuto dalla moltiplicazione del valore
Pag. 15 a 28 punto € 3.911,00 per il numero di 81 punti totali, così individuati: punti 12 per l'età della vittima primaria (nato il [...]) di anni 74 al momento del decesso (16.01.2021), punti Persona_1
22 per l'età della vittima secondaria (nata il [...]) di anni 38 al momento Parte_2 del decesso del congiunto, punti 8 per la non convivenza, punti 12 per gli ulteriori n. 2 superstiti al de cuius appartenenti al nucleo primario, punti 27 per la qualità e intensità del legame affettivo.
Al riguardo, va considerato che, all'epoca dell'incidente, la figlia era già all'estero, in Svizzera, per un dottorato di ricerca e poi per curare la malattia rara di cui è affetta e per la quale è stata ricoverata in terapia intensiva dal 10.12.2020 al 22.01.2021, sì da fare ragionevolmente presumere che la qualità e intensità del legame affettivo con il padre si fosse fatta lievemente meno intensa.
La distanza, gli impegni di studio e ricerca dapprima e le esigenze di cura dipoi convincono dell'idea di un legame sprovvisto della quotidianità non solo della convivenza ma anche della vicinanza territoriale e dei contatti telefonici giornalieri e persuadono della convinzione che il legame, ancora forte tra padre e figlia, vivesse di qualità e intensità massima solo in modo saltuario, in occasione delle visite e degli incontri, come dimostrano le foto allegate (doc. 12 fascicolo attori), perdendo in qualità e intensità negli altri giorni di lontananza e di impegni personali assai diversificati.
Il danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute, iure proprio (4)
20. Al danno da perdita del rapporto parentale si affianca, in termini di danno non patrimoniale iure proprio, il pregiudizio derivante dalla lesione permanente del bene salute, invocato dalla moglie e dal figlio sopravvissuti e individuato nella misura rispettivamente del 5% e del 2% di invalidità permanente.
20.1 A dimostrazione di tale danno-conseguenza gli attori hanno prodotto, in uno alle prescrizioni farmacologiche, le relazioni psichiatriche del 09.12.2021 a firma del CTP dott.
(v. allegati sub 5, 6, 9 e 10 fascicolo attori), il quale ha valutato il danno psichico Per_4 permanente, consistente del disturbo psichico depressivo, nella misura del 12-13% per
[...]
e del 6-7% per . Parte_1 Parte_3
Si tratta, invero, di un danno genericamente contestato dal conducente convenuto e non contestato dalla compagnia assicurativa. Al contrario, quest'ultima ha riconosciuto l'esistenza di tale danno nella diversa misura del 5% per la moglie e del 2% per il figlio, come da valutazione del CTP di fondata sull'accertamento dello specialista dott. (v. Controparte_2 Persona_5 all. 6 e 7 fascicolo assicurazione).
D'altronde, nell'atto introduttivo, gli attori hanno chiesto di farsi riferimento proprio alla minor percentuale indicata dal CTP di per la liquidazione di tale voce di danno. Controparte_2
Pag. 16 a 28 Alla luce di tali considerazioni deve dirsi provata l'esistenza del danno permanente derivante dalla lesione del bene salute, nella sua componente unitaria e onnicomprensiva biologica, esistenziale e morale, come definita dal legislatore al Codice delle assicurazioni private, nella misura del 5% per e 2% per . Parte_1 Parte_3
20.2 Tale voce di danno va quantificata secondo i criteri indicati dalle Tabelle di Milano, edizione 2024, per la liquidazione del danno permanente derivante dalla lesione del bene salute, comprensiva della componente presunta di sofferenza soggettiva, in ragione della misura di invalidità permanente accertata e dell'età dei danneggiati al momento del decesso del congiunto in
€ 3.127,00, per (con invalidità permanente al 2% e di anni 32) e in € 7.239,00 Parte_3 per (con invalidità permanente al 5% e di anni 68). Parte_1
Agli importi così individuati va, poi, sempre sottratta la quota ½ a titolo di co-responsabilità del congiunto deceduto.
Ne consegue che vanno riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale iure proprio derivante dalla lesione del bene salute € 1.563,50 a e € 3.619,50 a Parte_3 Parte_1
Il danno patrimoniale nella specie di danno emergente (5)
21. A questo punto, esaurito l'esame del danno non patrimoniale, si deve verificare la fondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di danno emergente.
A tale titolo gli attori hanno chiesto il rimborso delle spese sanitarie sostenute da Parte_1
e , delle spese funerarie sostenute da e delle spese di
[...] Parte_3 Parte_1 assistenza legale penale e stragiudiziale civile sostenute da tutti e tre gli attori per l'attività svolta in loro favore dagli avv.ti TI e RA.
21.1 Nessun dubbio vi è per quanto riguarda il ristoro delle spese sanitarie documentate dagli attori (v. all. 7, 8, 11 e 12 fascicolo attori) e riconosciute dalla stessa compagnia assicurativa, con valutazione di congruità espressa dal proprio CTP (v. all. 6 e 7 fascicolo assicurazioni), nella misura di € 514,84 in favore di e di € 352,90 in favore di . Parte_1 Parte_3
Ancora una volta, anche questi importi vanno ridotti di ½ in ragione della co-responsabilità ascritta al de cuius . Persona_1
Pertanto, si deve riconoscere l'importo di € 257,42 in favore di e di € 176,39 in Parte_1 favore di , a titolo di rimborso di spese sanitarie. Parte_3
21.2 Parimenti nulla quaestio per quel che concerne le spese funerarie sostenute da
[...] nella misura di € 5.000,00 (v. all. 13 fascicolo attori), da cui va sempre sottratta la Parte_1 quota di ½ a titolo di co-responsabilità del de cuius . Persona_1
Pag. 17 a 28 Si tratta, invero, di un danno non più esistente in quanto già risarcito, prima dell'introduzione del presente giudizio, dalla compagnia assicurativa convenuta nella corretta misura finale di €
2.500,00.
21.3 Più delicata è, invece, la questione del risarcimento del danno delle spese legali sostenute da ciascun attore nella misura di € 10.000,00 ciascuno, di cui € 5.000,00 per l'avv.
TI e € 5.000,00 per l'avv. RA (v. all. da 18 a 22 fascicolo attori).
Se è indubbio che l'attività di assistenza legale in favore dei danneggiati-parte civile trova fonte nella responsabilità civile da circolazione stradale per cui è causa, così meritando ristoro in sede di danno emergente, è pur vero che l'ordinamento italiano riconosce il diritto di difesa tecnica ritenendo, normativamente, sufficiente l'assistenza di un solo legale, eccezion fatta per l'imputato in sede penale che, a norma dell'art. 96 c.p.p., ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
In tal senso depongono gli artt. 24 e 111 Cost., artt. 82 e 87 c.p.c., artt. 96 e 100 c.p.p. e art. 80 del dpr 115/2002 contenente il Testo unico in tema di spese di giustizia.
Dala lettura congiunta di tali disposizioni emerge, infatti, che il danneggiato-parte civile ha diritto di farsi assistere da un solo avvocato, diritto costituzionalmente tutelato anche a favore dei non abbienti a mezzo del patrocinio a spese dello Stato dall'art. 80 del d.pr 115/2022, restando una mera facoltà e non un diritto giuridicamente tutelato quello di farsi assistere da più avvocati. Ne
è riprova il fatto che, anche in sede penale, qualora l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha diritto a un solo difensore, se si considera che la nomina di un secondo difensore, pure generalmente prevista dall'art. 96 c.p.p., determina la perdita del beneficio a norma dell'art. 91, comma 1, lett. b), del d.pr 115/2022.
Alla luce di tale considerazione si deve ritenere meritevole di ristoro in sede di spese legali in favore di un solo difensore determinate dall'incidente stradale per cui è causa solo l'importo di €
5.000,00 versato da ciascun attore, dal quale va detratta, ancora una volta, la quota di ½ a titolo di co-responsabilità del de cuius . Persona_1
Ne deriva che, a titolo di spese legali, si deve riconoscere il rimborso di € 2.500,00 in favore di ciascun attore.
22. Ricapitolando, a titolo di danno emergente, vanno riconosciuti i seguenti importi: €
2.500,00 in favore di (per spese legali); € 2.676,39 in favore di Parte_2 [...]
(€ 2.500 per spese legali + € 176,39 per spese sanitarie); € 2.757,42 in favore dei Pt_3 [...]
(€ 2.500 per spese legali + € 257,42 per spese sanitarie, esclusi € 2.500 per Persona_6 spese funebri).
Il danno patrimoniale nella specie di lucro cessante (6)
Pag. 18 a 28 23. Infine, per quel che concerne il ristoro del lucro cessante lamentato dalla moglie superstite in termini di perdita economica derivante dalla contribuzione al Parte_1 ménage coniugale dato dal reddito percepito, a titolo di pensione di vecchiaia, dal marito de cuius
, si deve osservare l'infondatezza dell'eccezione del divieto di cumulo sollevata, Persona_1 peraltro in modo generico, dalla compagnia assicurativa convenuta.
Il supposto cumulo con la pensione di reversibilità cui ha diritto per legge il coniuge superstite non configura, infatti, un ristoro duplice della medesima voce di danno causata dall'incidente stradale, come tale fondante l'eccezione di compensatio lucri cum damno. Al contrario, costituisce un'entrata autonoma e indipendente, per causa e funzione, dalla responsabilità civile per cui è causa, spettando per legge al coniuge superstite per il sol fatto del verificarsi, inevitabile, dell'evento morte del coniuge percettore la pensione di vecchiaia, a prescindere dalle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene la morte e, quindi, a prescindere dal fatto che la morte sia dipesa dall'altrui fatto illecito. La pensione di reversibilità risponde, infatti, a una funzione previdenziale, mentre il risarcimento del danno risponde a una funzione ripristinatoria- compensativa e, in parte qua, anche sanzionatoria.
Tale conclusione è lucidamente espressa da Cass. Sez. U., 22/05/2018, n. 12564 che, con una serie di sentenze gemelle in tema di compensatio lucri cum damno, ha affrontato precisamente il caso della pensione di reversibilità, affermando che “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo”.
23.1 Si deve riconoscere, quindi, alla moglie superstite il diritto al Parte_1 risarcimento del lucro cessante consistente nella perdita della contribuzione economica che il marito de cuius , percettore di una pensione di vecchiaia di € 1.100,00 avrebbe Persona_1 plausibilmente destinato, nella misura ragionevolmente presumibile del 50%, al ménage familiare qualora non fosse deceduto a con-causa dell'altrui fatto illecito.
23.2 Tale voce di danno va liquidata secondo i criteri di attualizzazione del danno patrimoniale futuro indicati nelle Tabelle di Milano, edizione 2024, individuando nella perdita dell'apporto, al 50%, della pensione di vecchiaia del marito de cuius il reddito perso di cui la moglie avrebbe ragionevolmente goduto se il marito non fosse morto il 16.01.2021 all'età di 74anni ma avesse vissuto fino all'età di 81anni, indicata come aspettativa di vita per gli uomini nell'ultima rilevazione ISTAT disponibile (pubblicata al link https://www.istat.it/wp- content/uploads/2025/05/Sintesi-Rapporto-Annuale-2025.pdf).
Pag. 19 a 28 Nella liquidazione di tale voce di danno si devono considerare i seguenti elementi:
− la somma annua perduta, ossia la metà del reddito annuo percepito, a titolo di pensione, dal marito de cuius, per un importo totale di € 6.600,00 (= (€ 1.100 × 12 mesi) – 50%);
− l'età della moglie danneggiata (nata il [...]) in anni compiuti al momento della capitalizzazione, ossia al momento della presente decisione del 27.11.2025, pari a 73anni;
− la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, pari a
7anni risultanti dal raffronto tra l'età media di 81anni quale aspettativa di vita del marito pre-morto e l'età effettiva di 74anni in cui il marito è morto;
− il sesso del danneggiato per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione, coma da dati pubblici indicati dall'ISTAT;
− il tasso di rendimento EIOPA, ossia il tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente
(e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di NT NA EU (tassi), rilevati al novembre 2023 (nell'aggiornamento 2024),
− la media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di NT pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023)
(nell'aggiornamento 2024).
Considerati tali criteri, si deve moltiplicare la rendita annua persa pari a € 6.600,00 per il coefficiente di capitalizzazione, rectius attualizzazione, di 6,34 individuato sulla base del dato incrociato dell'età della moglie (73anni) e degli anni di sopravvivenza del marito (7anni), per ottenere il valore dell'attualizzazione della serie annuale degli importi futuri che la moglie avrebbe percepito se il marito non fosse morto nell'incidente stradale per cui è causa, ossia l'importo di €
41.844,00.
Da tale valore va ancora una volta sottratta la quota di ½ a titolo di co-responsabilità del marito de cuius, con la conseguenza che alla moglie deve riconoscersi l'importo di € Parte_1
20.922,00, a titolo di lucro cessante.
Riepilogo liquidazioni
24. La complessità delle operazioni liquidatorie svolte suggerisce un breve recap degli importi finali ottenuti, prima di procedere oltre nella decisione e di considerare gli acconti già versati dalla compagnia assicurativa, in uno alla rivalutazione monetaria e agli interessi di mora.
A tal fine, si inserisce il prospetto riassuntivo seguente:
De NO CO CO
CI IC ZI
1. danno biologico terminale iure hereditatis € 3.694,75 € 3.694,75 € 3.694,75
Pag. 20 a 28
2. danno morale terminale iure hereditatis 0 0 0
3. danno iure proprio da perdita del rapporto
€ 168.173,00 € 179.906,00 € 158.395,50 parentale
4. danno non patrimoniale iure proprio
€ 3.619,50 € 1.563,50 0 derivante dalla lesione permanente del bene salute totale danno non patrimoniale iure proprio
€ 171.792,5 € 181.469,50 € 158.395,50
(somma di voci sub 3 e 4)
5. danno emergente € 2.757,42 € 2.676,39 € 2.500,00
6. lucro cessante € 20.922,00 0 0
A. prospetto riassuntivo intermedio
Ulteriori operazioni di calcolo alla luce di rivalutazione monetaria, interessi di mora e detrazione acconti già versati dall'assicurazione
25. L'approdo raggiunto nel prospetto riassuntivo può apparire come l'approdo finale ma, in realtà, rappresenta un approdo meramente intermedio.
Nella complessa liquidazione del danno di cui gli attori hanno chiesto il ristoro occorre considerare, infatti, ancora tre elementi, ossia la rivalutazione monetaria, gli interessi moratori legali e la sottrazione degli acconti già versati, a titolo di danni non patrimoniali iure proprio, dalla compagnia assicurativa per un totale di € 99.910,22 in favore di € 90.969,19 in Parte_1 favore di ed € 90.00,00 in favore di come riconosciuto dagli Parte_3 Parte_2 stessi attori nelle conclusioni rassegnate.
25.1 Nel far ciò ci si deve conformare al condiviso e consolidato principio di diritto ribadito, da ultimo, da Cass. 28 aprile 2025 n. 11172, secondo cui “nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento «va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva» (v. ex multis Cass. n.
9950 del 20/04/2017, Rv. 643854; n. 16027 del 18/05/2022, Rv. 664900 – 01; n. 23927 del
07/08/2023, Rv. 668474 - 01)”
Pag. 21 a 28 25.1 A tali ulteriori operazioni soggiacciono, quindi, le voci risarcitorie indicate sub 3 e 4 nel prospetto riassuntivo, mentre sono escluse le voci sub 1, 5 e 6, in quanto mai oggetto di pagamento a titolo di acconto.
26. Ebbene, su tutte le somme così liquidate a titolo di risarcimento del danno, non patrimoniale e patrimoniale, non si può riconoscere alcuna rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
27. Viceversa, vanno riconosciuti gli interessi di mora al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
27.1 Il calcolo di tali interessi è agevole per quanto riguarda le voci del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (sub 1) e del danno patrimoniale (sub 5 e 6) riconosciute.
Nel caso del danno non patrimoniale iure hereditatis (sub 1) e del lucro cessante (sub 6), gli interessi di mora vanno computati al tasso legale dalla presente sentenza sino al momento del soddisfo sul capitale indicato nel prospetto riassuntivo devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna.
Nel caso del danno emergente (sub 5), gli interessi di mora vanno computati al tasso legale dall'esborso al soddisfo.
27.2 Il calcolo degli interessi di mora è, invece, più articolato in relazione alle altre voci di danno riconosciute, ossia al danno non patrimoniale iure proprio costituito dal danno da perdita del rapporto parentale e dal danno derivante dalla lesione permanente del bene salute (sub 3 e 4).
27.2.1 In questo caso, infatti, prima di procedere al calcolo degli interessi di mora, occorre scomputare dalla somma complessivamente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale iure proprio (v. riga somma voci 3 + 4 nel prospetto) gli acconti già versati dalla compagnia assicurativa nel febbraio 2022, pari a € 97.410,22 in favore di (escluse le spese funebri di € Parte_1
2.500 dall'importo complessivo di 99.910, 22), a € 90.969,19 in favore di e a € Parte_3
90.000 in favore di Parte_2
Tuttavia, tale sottrazione non può essere svolta in modo netto e aritmetico, ma deve tener conto, come detto, della necessità di rendere omogenee grandezze disomogenee in quanto liquidate in due momenti distinti, a valori di denaro differenti, ossia l'acconto versato nel 2022 dall'assicurazione e la liquidazione giudiziale svolta al 2025.
Per tale ragione l'importo già versato a titolo di acconto come sopra indicato va rivalutato alla data odierna secondo gli indici ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile al 31.10.2025.
Si ottengono, quindi, i seguenti valori: € 108.709,81 in favore di € 101.521,62 Parte_1 in favore di e € 100.440,00 in favore di Parte_3 Parte_2
Pag. 22 a 28 A questo punto si può procedere a calcolare, per sottrazione, la differenza residua ancora dovuta pari a € 63.082,69 in favore di € 82.624,27 in favore di e € Parte_1 Parte_5
60.455,50 in favore di (= somma voci danno iure proprio sub 3 e 4 – importo Parte_2 acconto rivalutato).
27.2.2 In secondo luogo, si può procedere al computo della mora, secondo il saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. equitativamente individuato, sommando gli interessi di mora (y) dovuti sul capitale liquidato all'attualità e devalutato al momento dell'illecito fino al versamento dell'acconto (x) e gli interessi di mora (z) dovuti sulla differenza tra il capitale liquidato all'attualità devalutato al momento dell'illecito e rivalutato al momento dell'acconto, comprensivo degli interessi già calcolati (x + y), e l'importo versato a titolo di acconto.
Tali interessi vanno così calcolati:
- per occorre prima devalutare l'importo di € 171.792,50 alla data del Parte_1 decesso del pedone investito (16.01.2021) e si ottiene la somma di € 162.476,55 (x); quindi, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1
c.c.) dalla data dell'illecito (16.01.2021) fino alla data dell'acconto su detta somma
(febbraio 2022) anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 14.565.02 (y); successivamente, occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi quella di € 97.410,00 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 79.631,35 ((x + y) – acconto) calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 31.900,05 (z).
Ne discende che l'importo ancora dovuto a è pari al credito in conto Parte_1 capitale di € 65.550,11 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati (€ 46.465,07 =
y + z) per complessivi € 109.547,76
- per , occorre prima devalutare l'importo di € 181.469,50 alla data del Parte_3 decesso del pedone investito (16.01.2021) e si ottiene la somma di € 171.628,78 (x); quindi, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1
c.c.) dalla data dell'illecito (16.01.2021) fino alla data dell'acconto su detta somma
(febbraio 2022) anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 15.385,46 (y); successivamente, occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi quella di € 90.969,19 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 96.045,05 ((x + y) – acconto) calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 38.475,32 (z).
Pag. 23 a 28 Ne discende che l'importo ancora dovuto a è pari al credito in conto Parte_3 capitale di € 82.624,27 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati (€ 53.960,78 =
y + z) per complessivi € 136.485,05
- per occorre prima devalutare l'importo di € 158.395,50 alla data del Parte_2 decesso del pedone investito (16.01.2021) e si ottiene la somma di € 149.806,04 (x); quindi, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1
c.c.) dalla data dell'illecito (16.01.2021) fino alla data dell'acconto su detta somma
(febbraio 2022) anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 13.429,19 (y); successivamente, occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi quella di € 90.000,00 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 73.235,23 ((x + y) – acconto) calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 29.337,79 (z).
Ne discende che l'importo ancora dovuto a è pari al credito in conto Parte_2 capitale di € 60.455,50 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati (€ 42.766,98 =
y + z) per complessivi € 103.222,48
27.2.3 Sugli importi finali così determinati decorrono, poi, gli interessi legali di mora dalla presente sentenza fino al soddisfo.
Riepilogo liquidazione finale del residuo, detratti acconti, con accessori inclusi
28. La complessità delle operazioni di calcolo suggerisce, infine, di riepilogare nel prospetto riassuntivo seguente la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale il cui risarcimento è diritto degli attori ottenere all'esito del presente giudizio:
Controparte_5
[...] danno biologico terminale iure
€ 3.694,75, oltre
€ 3.694,75, oltre
€ 3.694,75, oltre hereditatis interessi da interessi da interessi da
(voce sub 1) sentenza sul sentenza sul sentenza sul capitale capitale capitale devalutato devalutato alla devalutato alla alla data data dell'evento data dell'evento dell'evento dannoso e dannoso e dannoso e progressivamente progressivamente progressivamente rivalutato con rivalutato con rivalutato con
Pag. 24 a 28 cadenza annuale cadenza annuale cadenza annuale fino alla data fino alla data fino alla data odierna odierna odierna danno non patrimoniale iure proprio
€ 109.547,76,
€ 136.485,05,
€ 103.222,48,
(sub 3 e 4) residuo post acconto oltre interessi da oltre interessi da oltre interessi da sentenza sentenza sentenza danno emergente (voce sub 5) € 2.757,42, oltre
€ 2.676,39, oltre
€ 2.500,00 oltre interessi da interessi da interessi da esborsi esborsi esborsi lucro cessante (voce sub 6) € 20.922, oltre 0 0
interessi da sentenza sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna
B. Prospetto riassuntivo finale
29. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte si devono condannare, quindi,
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento nei confronti degli attori Controparte_2 Controparte_1 degli importi indicati nel prospetto riassuntivo finale (sub B) nella misura e per le causali ivi precisate.
Domanda di garanzia
30. Esaurito l'esame della domanda attrice, si deve vagliare la domanda di garanzia formulata da nei confronti della compagnia assicurativa convenuta. Controparte_1
Tale domanda è fondata e merita, quindi, accoglimento in ragione dell'esistenza della copertura assicurativa per RCA non contestata nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla compagnia convenuta.
Pag. 25 a 28 Si deve condannare, quindi, a EV , nei limiti del Controparte_2 Controparte_1 massimale di polizza, degli importi che quest'ultimo è tenuto a corrispondere agli attori per effetto della presente sentenza.
La regolazione delle spese di lite
31. All'accoglimento della domanda attrice segue la condanna dei soccombenti convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., da distrarsi in favore degli avv.ti
TI e RA, dichiaratisi antistatari.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 260.001 a € 520.000, tenuto conto del valore della somma complessiva attribuita alla parte vincitrice in linea capitale (€
389.195,05), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, con aumento del
25% del compenso previsto per la fase istruttoria in ragione del maggiori impegno difensivo profuso nella predisposizione dell'istanza provvisionale svolta.
Non si ritiene, invece, di operare l'aumento discrezionale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. richiamato per il caso in cui la difesa riguardi più soggetti aventi la stessa posizione processuale, atteso che la difesa dei più soggetti attori non ha comportato una differenziazione e una articolazione della difesa in modo peculiare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di responsabilità derivante da circolazione dei veicoli proposta da
[...]
e nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, accerta la pari responsabilità concorsuale Controparte_2 dell'investitore e dell'investito deceduto nella causazione Controparte_1 Persona_1 dell'incidente stradale mortale per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2 dell'importo di € 3.694,75 per ciascuno, oltre interessi da sentenza sul capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna, a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale patito dal congiunto premorto;
3. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 109.547,76, oltre interessi al saggio legale Parte_1
Pag. 26 a 28 dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito;
4. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 2.757,42, oltre interessi al saggio legale dal Parte_1 singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente;
5. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 20.922,00, oltre interessi da sentenza sul Parte_1 capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutato con cadenza annuale fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale lucro cessante;
6. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 136.485,05, oltre interessi al saggio legale Parte_3 dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito;
7. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 2.676,39, oltre interessi al saggio legale dal Parte_3 singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente;
8. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 103.222,48, oltre interessi al saggio legale Parte_2 dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale patito;
9. condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di dell'importo € 2.500,00, oltre interessi al saggio legale dal Parte_2 singolo esborso al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente;
10. rigetta le residue pretese attrici;
11. accoglie la domanda di garanzia presentata da nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna a EV Controparte_2 Controparte_2 CP_1
, nei limiti del massimale di polizza, degli importi che quest'ultimo è tenuto a
[...] corrispondere a e per effetto della Parte_1 Parte_3 Parte_2 presente sentenza;
Pag. 27 a 28 12. condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore di e in Parte_1 Parte_3 Parte_2 solido, che liquida in € 26.795,38, di cui € 25.059,75 a titolo di onorario e € 1.735,63 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti TI e RA, dichiaratisi antistatari.
Brindisi, 01.12.2025
La Giudice
ES RA
Pag. 28 a 28