Art. 74.
Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
Note all' art. 74:
- La legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , reca "Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese".
- La legge 18 aprile 1962, n. 168 , reca "Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto".
Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
Note all' art. 74:
- La legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , reca "Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese".
- La legge 18 aprile 1962, n. 168 , reca "Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto".