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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 699/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 15.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
699/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IANNIELLO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2024 parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1.
Accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di cui in CP_1
narrativa di rigetto delle istanze di riconoscimento di postumi invalidanti residuati per effetto della malattia professionale denunciata per spondilodiscopatia lombare, n. rif. domanda 515581007 del CP_1 18.12.2017, in opposizione ex artt. 83 e 104 T.U. per quanto in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per indennizzo da malattia professionale oggetto del ricorso e descritta in narrativa nella misura di 22 punti percentuali, od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda
C.T.U.; 3. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della rendita periodica, ovvero in subordine dell'indennizzo in conto capitale, da malattie professionale assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 22% o quella che sarà accertata previa espletanda
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
4. Interessi legali dal dovuto al saldo;
5. Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.; 6. Dichiararsi che ex art. 152 disp. Att. C.p.c., il ricorrente, come attestato dalla dichiarazione di notorietà unita in uno al presente atto possiede i requisiti reddituali tali da non dovere essere soggetto in caso di soccombenza al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato;
”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere lavorato come imbianchino per circa 35 anni con l'osservanza di turni, mansioni ed orari di lavoro come descritti in ricorso;
di avere contratto quale patologia professionale una “Spondilodiscopatia lombare”; di avere presentato domanda amministrativa all' ma con esito negativo. CP_1
Pag. 2 di 7 Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio deducendo CP_1
che “La domanda proposta da controparte è infondata in quanto i postumi lamentati da parte avversa non sono eziologicamente riconducibili alla patologia dedotta in giudizio trovando invece la loro causa in fattori patogenetici comuni in mancanza di prova sull'esposizione a rischio idonea ad ingenerare la patologia come da provvedimento in atti. CP_1
Non vi è prova in atti di esposizione a rischio vibrazioni ed a movimentazione manuale carichi in maniera abituale e sistematica.”
La causa è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti e prova per testi.
I testi escussi hanno confermato le mansioni descritte in ricorso ed in particolare:
-il teste ha dichiarato che “mio fratello Testimone_1
ha lavorato per 35 anni come imbianchino, rasando e tinteggiando Pt_1
sia case private che locali commerciali e questo 5 giorni la settimana dalle
8 alle 17 circa;
faceva le rasature dei muri con la spatola americana per la rasatura, carteggiava e passava la vernice e questo tutto a mano senza alcun ausilio meccanico, quindi passava dalla posizione eretta a quella in ginocchio a quella necessaria per lavorare anche il soffitto, preciso che per vedere se la pittura era perfetta doveva avere in una mano un faro portatile e nell'altra la spatola americana;
una volta rasato il muro doveva provvedere alla carteggiatura attraverso uno strumento chiamato
“tampone” che doveva passare su tutte le superfici;
dal 2019 la ditta dove
Pag. 3 di 7 lavorava si dotava di giraffe per la carteggiatura che carteggia ed aspira la polvere contemporaneamente, ma che va cmq sollevato a mano peserà circa 3 kg;
dopo la rasatura e la carteggiatura doveva applicare i fissativi con un pennello a mano;
alla fine applicava la vernice sempre a pennello con movimenti ripetitivi “sotto sopra” “ destra – sinistra”; per questo lavoro usava spesso scale e trabattello quando doveva lavorare le parti alte ed il soffitto e doveva stare in ginocchio per le parti basse;
capitava anche che nelle case private dovesse spostare mobili;
confermo che ha fatto questo lavoro per 35 anni, otto ore al giorno, 5 giorni la Pt_1
settimana, con un ora di pausa pranzo”
- il teste - sua volta - dichiarato Testimone_2
“Confermo che ha fatto per molti anni l'imbianchino ed ha Pt_1
lavorato 5 giorni la settimana dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo;
confermo che rasava i muri con la spatola americana a mano e carteggiava le pareti con la carta vetrata sempre a mano;
quando rasava le pareti per vedere i difetti in una mano aveva un faro portatile e nell'altra il necessario per intervenire;
dopo la rasatura provvedeva a carteggiare la parete con un tampone o con la carta vetrata a seconda del punto;
dal 2019 la ditta comprò una giraffa per la carteggiatura che è composta da un disco di 22 cm di diametro sostenuto da un asta e con un raccoglitore della polvere, detto macchinario varia da 3 a 6 kg e deve essere sorretto e spostato a mano da chi carteggia;
poi con il pennello applicava i fissativi ed alla fine sempre a pennello la vernice o con un movimento della mano orizzontale o verticale o a secondo del tipo di pittura incrociato;
per lavorare su tutte le superfici doveva sia mettersi in ginocchio che stare in piedi che salire sulla scala o trabattello per il
Pag. 4 di 7 soffitto con una posizione del viso reclinata all'indietro; è capitato a volte di spostare anche i mobili, per poter lavorare dietro di essi;
confermo che ha lavorato così tanti anni otto ore al giorno 5 giorni la settimana.”
All'esito della prova testi, ritenendo confermate le mansioni descritte in ricorso è stato nominato il CTU, nella persona del dott. il quale Per_1
accertava l'origine professionale della patologia denunciata e la valutava nella misura del 18%, così argomentando: “In base alla visita eseguita, dopo un attento studio della documentazione medica presente agli atti e per le considerazioni che precedono, è possibile affermare che il ricorrente sia affetto da: Spondiloartrosi della colonna vertebrale lombare con artrodesi posteriore L5-S1, presenza di discopatie degenerative multiple e protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale giungendo a contatto con le radici nervose emergenti di entrambi i lati, associata radicolopatia cronica a carico degli arti inferiori con marcata ipostenia, deficit dell'escursione articolare del busto maggiore di 1/3 sui vari piani di movimento. Le infermità rilevate presentano rispetto ad un campione di riferimento per sesso ed età, non esposto ai medesimi fattori di rischio, una insorgenza precoce, una evidenza marcata agli esami strumentali eseguiti ed una maggiore gravità clinica e sintomatologica. La spondiloartrosi lombare con artrodesi L5-S1, associata a discopatie degenerative multiple, evidenziata strumentalmente e clinicamente, così come la radicolopatia cronica a carico degli arti inferiori, sono la risultante di una sofferenza del complesso corpo vertebrale - disco - radice nervosa, che si instaura per sollecitazioni importanti e ripetute nel tempo, nel caso specifico la
Pag. 5 di 7 movimentazione manuale dei carichi, la stazione eretta prolungata,
l'assunzione di posture incongrue e l'esposizione alle vibrazioni. Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (operaio edile - imbianchino), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni.
Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del
01.10.2024. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorrente
[...]
risulta essere affetto da: Spondiloartrosi della Parte_1
colonna vertebrale lombare con artrodesi L5-S1, presenza di discopatie degenerative multiple con protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale Tali patologie devono essere considerate malattia professionale. L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 18% (DICIOTTO percento) alla luce del
Codice 192 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Pag. 6 di 7 La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che la patologia denunciata dalla parte ricorrente è di origine professionale per un danno biologico del 18% a far data CP_1
dalla domanda amministrativa;
condanna al pagamento del CP_1
risarcimento / rendita corrispondente a far data dalla domanda amministrativa, detratte le somme già versate;
condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 16.07.2025
Il Giudice Onorario
LE AD
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
N.R.G. 699/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 15.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
699/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IANNIELLO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2024 parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1.
Accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di cui in CP_1
narrativa di rigetto delle istanze di riconoscimento di postumi invalidanti residuati per effetto della malattia professionale denunciata per spondilodiscopatia lombare, n. rif. domanda 515581007 del CP_1 18.12.2017, in opposizione ex artt. 83 e 104 T.U. per quanto in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per indennizzo da malattia professionale oggetto del ricorso e descritta in narrativa nella misura di 22 punti percentuali, od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda
C.T.U.; 3. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della rendita periodica, ovvero in subordine dell'indennizzo in conto capitale, da malattie professionale assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 22% o quella che sarà accertata previa espletanda
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
4. Interessi legali dal dovuto al saldo;
5. Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.; 6. Dichiararsi che ex art. 152 disp. Att. C.p.c., il ricorrente, come attestato dalla dichiarazione di notorietà unita in uno al presente atto possiede i requisiti reddituali tali da non dovere essere soggetto in caso di soccombenza al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato;
”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere lavorato come imbianchino per circa 35 anni con l'osservanza di turni, mansioni ed orari di lavoro come descritti in ricorso;
di avere contratto quale patologia professionale una “Spondilodiscopatia lombare”; di avere presentato domanda amministrativa all' ma con esito negativo. CP_1
Pag. 2 di 7 Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio deducendo CP_1
che “La domanda proposta da controparte è infondata in quanto i postumi lamentati da parte avversa non sono eziologicamente riconducibili alla patologia dedotta in giudizio trovando invece la loro causa in fattori patogenetici comuni in mancanza di prova sull'esposizione a rischio idonea ad ingenerare la patologia come da provvedimento in atti. CP_1
Non vi è prova in atti di esposizione a rischio vibrazioni ed a movimentazione manuale carichi in maniera abituale e sistematica.”
La causa è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti e prova per testi.
I testi escussi hanno confermato le mansioni descritte in ricorso ed in particolare:
-il teste ha dichiarato che “mio fratello Testimone_1
ha lavorato per 35 anni come imbianchino, rasando e tinteggiando Pt_1
sia case private che locali commerciali e questo 5 giorni la settimana dalle
8 alle 17 circa;
faceva le rasature dei muri con la spatola americana per la rasatura, carteggiava e passava la vernice e questo tutto a mano senza alcun ausilio meccanico, quindi passava dalla posizione eretta a quella in ginocchio a quella necessaria per lavorare anche il soffitto, preciso che per vedere se la pittura era perfetta doveva avere in una mano un faro portatile e nell'altra la spatola americana;
una volta rasato il muro doveva provvedere alla carteggiatura attraverso uno strumento chiamato
“tampone” che doveva passare su tutte le superfici;
dal 2019 la ditta dove
Pag. 3 di 7 lavorava si dotava di giraffe per la carteggiatura che carteggia ed aspira la polvere contemporaneamente, ma che va cmq sollevato a mano peserà circa 3 kg;
dopo la rasatura e la carteggiatura doveva applicare i fissativi con un pennello a mano;
alla fine applicava la vernice sempre a pennello con movimenti ripetitivi “sotto sopra” “ destra – sinistra”; per questo lavoro usava spesso scale e trabattello quando doveva lavorare le parti alte ed il soffitto e doveva stare in ginocchio per le parti basse;
capitava anche che nelle case private dovesse spostare mobili;
confermo che ha fatto questo lavoro per 35 anni, otto ore al giorno, 5 giorni la Pt_1
settimana, con un ora di pausa pranzo”
- il teste - sua volta - dichiarato Testimone_2
“Confermo che ha fatto per molti anni l'imbianchino ed ha Pt_1
lavorato 5 giorni la settimana dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo;
confermo che rasava i muri con la spatola americana a mano e carteggiava le pareti con la carta vetrata sempre a mano;
quando rasava le pareti per vedere i difetti in una mano aveva un faro portatile e nell'altra il necessario per intervenire;
dopo la rasatura provvedeva a carteggiare la parete con un tampone o con la carta vetrata a seconda del punto;
dal 2019 la ditta comprò una giraffa per la carteggiatura che è composta da un disco di 22 cm di diametro sostenuto da un asta e con un raccoglitore della polvere, detto macchinario varia da 3 a 6 kg e deve essere sorretto e spostato a mano da chi carteggia;
poi con il pennello applicava i fissativi ed alla fine sempre a pennello la vernice o con un movimento della mano orizzontale o verticale o a secondo del tipo di pittura incrociato;
per lavorare su tutte le superfici doveva sia mettersi in ginocchio che stare in piedi che salire sulla scala o trabattello per il
Pag. 4 di 7 soffitto con una posizione del viso reclinata all'indietro; è capitato a volte di spostare anche i mobili, per poter lavorare dietro di essi;
confermo che ha lavorato così tanti anni otto ore al giorno 5 giorni la settimana.”
All'esito della prova testi, ritenendo confermate le mansioni descritte in ricorso è stato nominato il CTU, nella persona del dott. il quale Per_1
accertava l'origine professionale della patologia denunciata e la valutava nella misura del 18%, così argomentando: “In base alla visita eseguita, dopo un attento studio della documentazione medica presente agli atti e per le considerazioni che precedono, è possibile affermare che il ricorrente sia affetto da: Spondiloartrosi della colonna vertebrale lombare con artrodesi posteriore L5-S1, presenza di discopatie degenerative multiple e protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale giungendo a contatto con le radici nervose emergenti di entrambi i lati, associata radicolopatia cronica a carico degli arti inferiori con marcata ipostenia, deficit dell'escursione articolare del busto maggiore di 1/3 sui vari piani di movimento. Le infermità rilevate presentano rispetto ad un campione di riferimento per sesso ed età, non esposto ai medesimi fattori di rischio, una insorgenza precoce, una evidenza marcata agli esami strumentali eseguiti ed una maggiore gravità clinica e sintomatologica. La spondiloartrosi lombare con artrodesi L5-S1, associata a discopatie degenerative multiple, evidenziata strumentalmente e clinicamente, così come la radicolopatia cronica a carico degli arti inferiori, sono la risultante di una sofferenza del complesso corpo vertebrale - disco - radice nervosa, che si instaura per sollecitazioni importanti e ripetute nel tempo, nel caso specifico la
Pag. 5 di 7 movimentazione manuale dei carichi, la stazione eretta prolungata,
l'assunzione di posture incongrue e l'esposizione alle vibrazioni. Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (operaio edile - imbianchino), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con attività ripetuta di movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue, stazione eretta prolungata e frequente esposizione alle vibrazioni.
Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte nell'udienza del
01.10.2024. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorrente
[...]
risulta essere affetto da: Spondiloartrosi della Parte_1
colonna vertebrale lombare con artrodesi L5-S1, presenza di discopatie degenerative multiple con protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale Tali patologie devono essere considerate malattia professionale. L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 18% (DICIOTTO percento) alla luce del
Codice 192 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Pag. 6 di 7 La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che la patologia denunciata dalla parte ricorrente è di origine professionale per un danno biologico del 18% a far data CP_1
dalla domanda amministrativa;
condanna al pagamento del CP_1
risarcimento / rendita corrispondente a far data dalla domanda amministrativa, detratte le somme già versate;
condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 16.07.2025
Il Giudice Onorario
LE AD
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