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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/06/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
OGGETTO: accertamento obbligo
REPUBBLICA ITALIANA contributivo- cooperative sociali- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO servizi alla persona-
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 09/05/2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa n. 492/2021 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BECCATI STEFANIA del Foro di Ferrara RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. LEZZI ROBERTA, Avvocatura interna INPS;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dell'obbligo contributivo-cooperative sociali- servizi alla persona.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
§1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2021 la società
(d'ora in avanti ) - Parte_2 Controparte_2 esercente attività di assistenza socio sanitaria e non di anziani bambini e persone svantaggiate- ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 3392021
000011666400 emesso dall'INPS il 23 ottobre 2021 e notificato via pec il 5 novembre
2021 avente ad oggetto contributi relativi alla Gestione Fondo Lavoratori Dipendenti per il periodo da giugno 2017 a dicembre 2018 per un importo, comprensivo di sanzioni, spese di notifica ed oneri di riscossione, pari ad € 67.089,63 chiedendone l'annullamento.
1 In via preliminare la società ha addotto il difetto di motivazione dell'avviso, giustificato in riferimento ad un verbale di accertamento ispettivo INPS 8900 del 4 luglio 2019 prot.0063038 notificato il 13 luglio 2019 non allegato ai sensi dell'art.7 del d.l. 30 aprile 2019 n.34 conv. in l. 58/2019 (Statuto del contribuente)
Ipotizzato che l'avviso traesse origine da un verbale ispettivo emesso da parte di TL di LI (prot.11637 del 5 luglio 2019) in ragione della coincidenza del prospetto riepilogativo dei contributi, la società ha negato che i contratti dei propri operatori non fossero genuini contratti di lavoro autonomo occasionale, come sostenuto dagli ispettori, dal momento che i servizi proposti da riguardavano Pt_1 situazioni di temporaneo bisogno delle famiglie di assistenza alla persona o pulizie Part generali. Ha negato la di non aver segnato a tutte le ore lavorate CP_2 dagli operatori subordinati, avendo i medesimi invece rispettato l'orario settimanale di 21 ore;
ha contestato di non avere inquadrato correttamente i dipendenti secondo il CCNL in quanto gli stessi erano addetti a normali servizi di pulizie o a servizi alla persona non specializzati. Ha ricusato di avere assunto in nero , Parte_4
, nei giorni precedenti all'assunzione formale. Ribadito che Persona_1 Persona_2
l'onere probatorio ricade su INPS l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito (concessa con provvedimento del 16 dicembre 2021), la nullità dell'avviso o in subordine non dovute le somme richieste dall'ente previdenziale.
§1.1. Le argomentazioni dell'INPS. Costituitosi in giudizio INPS ha resistito nel merito alla proposta azione, chiedendone il rigetto. Precisato che proprio l'avviso di addebito notificato da previa trasmissione all'INPS - il quale aveva dato CP_3 un nuovo protocollo- era la base della richiesta contributiva, l'ente ha precisato che i contributi erano stati richiesti a seguito a) dell'inquadramento superiore assegnato ai dipendenti – ossia livello B1 e non A1- del CCNL cooperative sociali;
b) del disconoscimento di esenzione contributiva per il Trattamento di fine rapporto c) ore non registrate a LU d) giornate non registrate per le lavoratrici , e Pt_4 Per_1
e) addebito per ore di lavoro supplementare e straordinario f) Pt_5 riqualificazione dei rapporti da lavoro autonomo occasionale a subordinato g)disconoscimento incentivi per l'assunzione di lavoratori ai sensi della legge
92/2012. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
Esperita l'istruttoria testimoniale nonché una consulenza contabile la causa viene oggi decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
2 §2. Nullità dell'avviso. La società eccepisce la nullità dell'avviso di Pt_1 addebito in quanto sarebbe privo di motivazione e non conterrebbe la notifica, con esso, del verbale ispettivo cui si ispira.
L'eccezione è tardiva.
Secondo un orientamento condivisibile della giurisprudenza di merito "in materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall'Inps ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse dal ricorrente sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale – difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali – vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione" ( (Tribunale Milano, sez. lav., 30.01.2019, n. 188).
L'eccezione di nullità per difetto di motivazione derivante dalla mancata allegazione del verbale di accertamento è inammissibile in quanto tardivamente proposta posto che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il quarantesimo giorno dalla notificazione dell'avviso.
Anche a voler diversamente ritenere che il difetto di motivazione/mancata allegazione atti richiamati non sia un mero vizio formale e che, quindi, la censura proposta possa essere fatta valere nel termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24
d.lgs. 46/1999, la stessa risulta infondata.
L'art. 30, secondo comma, d.l. n. 78/2010, come convertito dalla l. n. 122/2010, pone una normativa speciale rispetto a quella di cui all'art. 3 legge n. 241/1990 e dello Statuto del contribuente, valevole per le pretese tributarie.
L'art.30 stabilisce che “l'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento,
l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo".
3 Ebbene, dall'esame dell'avviso di addebito risultano presenti tutti gli elementi prescritti dalla suddetta disposizione a pena di nullità.
§3. Descrizione del Verbale unico in atti. Il verbale di accertamento congiunto degli ispettori del lavoro di LI e degli ispettori dell'INPS di LI (doc.2 ) Pt_1 prevede una parte specifica dedicata alla posizione contributiva di (PARTE Pt_1
INPS per COOP SINERGIA- Matricola Azienda INPS di Ferrara n.2905392972 pag. 6 di
21) da distinguersi dalla parte precedente che non dà luogo a recupero contributivo ma solamente a sanzioni amministrative.
Esso ha assunto un altro numero di protocollo presso INPS (vedi annotazione 10 ottobre 2023 INPS) ma i contenuti non sono mutati. L'opponente non ha smentito di averne ricevuto notifica precedente (il 13 luglio 2019).
Il primo punto (non identificato come tale nel verbale) concerne le lavoratrici e nei confronti delle quali era stata contestata una Per_3 Per_4 somministrazione illecita di manodopera nei confronti della ditta Tale Controparte_4 parte del verbale non prevede un recupero contributivo nei confronti di Pt_1 bensì nei confronti di altra ditta (I esse con annullamento della posizione CP_4 contributiva in . Non è quindi di rilievo per l'avviso di addebito. Pt_1
Per ciò che concerne il secondo punto denominato ORE NON REGISTRATE A L.U.L. il verbale fa riferimento al recupero contributivo avente come base la differenza tra le ore contrattuali – 21 ore per tutti i lavoratori- e le ore effettive svolte dal personale, come risultante dalle dichiarazioni delle famiglie, delle lavoratrici e dalle fatture emesse.
Per ciò che concerne il terzo punto, denominato RAPPORTI DI LAVORO IN NERO è espressamente previsto il recupero contributivo per la giornata del 31 ottobre 2017 lavorata in nero da;
per le giornate dal 14 al 16 marzo 2018 lavorate Parte_4 da;
per le giornate dal 15 al 16 marzo 2018 da . Persona_1 Parte_6
Per ciò che concerne il quarto punto denominato PRESTAZIONI AUTONOME NON
GENUINE (pag.7 su 21 e 9 su 21) gli ispettori affermano che in alcuni casi le lavoratrici hanno iniziato a lavorare con contratti di lavoro autonomo occasionale per poi essere assunte, alla stregua di un periodo di prova. Secondo gli ispettori la tipologia del lavoro svolto dare collaboratori di non può concretizzarsi in una Pt_1 prestazione di lavoro autonomo occasionale consistendo in rapporti che si instaurano con le famiglie per loro stessa natura stabili e continuativi con pieno inserimento nell'organizzazione familiare garantendo una continuità dell'operato.
Mancano secondo gli ispettori l'occasionalità della prestazione, l'autonomia del
4 lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, un obbligo di risultato, l'assunzione di un rischio.
Nel quinto punto, denominato RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI CONTRIBUTIVI
PER RICONOSCIMENTO DELLA POSIZIONE ECONOMICA LIVELLO B1 PREVISTA DAL
CCNL COOPERATIVE SOCIALI gli ispettori hanno recuperato i contributi sul maggiore imponibile contributivo derivante dall' inquadramento nel livello B1 anziché nel livello
A1 dei dipendenti della cooperativa reputando che le mansioni concretamente esercitate rientrassero nella declaratoria del livello superiore.
Nel sesto punto, denominato DISCONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE CONTRIBUTIVA
PER IMPORTI NON QUALIFICABILI COME TFR gli ispettori hanno rilevato che la cooperativa in assenza di qualunque domanda del dipendente attribuiva mensilmente una quota del trattamento di fine rapporto. Tale prassi, secondo INPS, è da considerare contra legem e quindi sulle somme indicate a tale titolo vengono recuperati i contributi.
Nel settimo punto l'INPS recupera gli INCENTIVI alle assunzioni ai sensi dell'art.4 commi 8-11 della l. 92/2012 in quanto la Cooperativa non aveva ottemperato – come risulta dal complesso dell'ispezione- agli obblighi contributivi, alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, agli accordi e contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
§4. Le risultanze istruttorie.
Per ciò che concerne il secondo punto del verbale (per il primo non vi è recupero contributivo) esso è denominato ORE NON REGISTRATE A L.U.L.. Si fa riferimento al recupero contributivo per le ore effettive effettuate dal personale e non per le ore indicate nei contratti -21 ore settimanali- Fondamentali le tabelle allegata al verbale ispettivo (doc.2 opponente, doc.2 ter INPS).
Si esamineranno le pretese contributive per nominativo di lavoratore/lavoratrice alla luce della testimonianza dell'ispettrice , sentita all'udienza del 21 Testimone_1 febbraio 2023 seguendo i nominativi indicati sulle tabelle allegate al verbale di accertamento ispettivo TL.
La lavoratrice aveva stipulato un contratto part-time a 21 ore Parte_4 settimanali (DOC.12 inps fg.1) con decorrenza 1° novembre 2017. Il IG. , Pt_7 inquadrato dalla cooperativa come procacciatore d'affari, ha dichiarato che la IGnora ha lavorato per la famiglia (anziana ) a Pt_4 Per_5 Persona_6 tempo pieno (H24) con il riposo di un giorno e mezzo a settimana e successivamente
5 presso la famiglia con lo stesso ritmo (dich. Frigerio del 19 novembre 2018 e Per_7 del 25 marzo 2019 prodotte da INPS il 10 ottobre 2023 su richiesta del giudice).
Alcune fatture redatte nei confronti della famiglia e reperite tra quelle Per_5 depositate alla rinfusa da INPS vi è piena conferma di quanto affermato da : Pt_7 le famiglie avevano bisogno di un servizio a tempo pieno e pagavano per un tale servizio. Evidentemente se le famiglie pagavano €2130 al mese per il servizio a tempo pieno, le lavoratrici assicuravano tale servizio (le fatture sono Per_5 state prodotte in ordine sparso sub doc. 19 e 21 INPS per 2130 euro mensili (doc. 19 pag.5 su 50, pag.20 su 50, pag.31 su 50; doc. 21 9 su 77, 26 su 77, 42/77, 62/77). La IGnora , figlia di , dichiara agli ispettori che la Controparte_5 Persona_6 IGnora ha lavorato dal 31 ottobre 2017 al 19 agosto 2018 per sei Parte_4 giorni alla settimana (il settimo giorno era effettuato da e o ). La Per_8 Per_9 CP_6 madre aveva bisogno di una assistenza a tempo pieno “h24”. Su richiesta specifica dell'ispettore la IGnora conferma che la ha cominciato il 31 CP_5 Pt_4 ottobre 2017, martedì (verbale spontanee dichiarazioni 28 settembre 2018 CP_5
e allegate mail prodotte il 10 ottobre 2023 da INPS su ordine del giudice). Ne
[...] risulta confermato quindi sia il recupero per il giorno “in nero” ossia il 31 ottobre 2017, sia il recupero contributivo per le ore di lavoro svolte in più oltre le 21.
Per vengono recuperate le ore effettivamente svolte (orario pieno) sulla Persona_1 base della denuncia dalla stessa svolta, corredata da un appunto personale concernente l'orario di fatto svolto (doc.8 INPS fg.da 1 a 15). Le dichiarazioni della lavoratrice sono confermate dalle dichiarazioni della familiare (doc. Parte_8 prodotto da INPS il 10 ottobre 2023). Analoghe dichiarazioni rende la IGnora
[...]
(doc.7 INPS pag.19 a 25) confermata anch'essa dalla IG.ra Parte_9 Pt_8
. Anche per tale lavoratrice risultano confermati da plurime fonti convergenti i
[...] recuperi contributivi.
sostituiva la lavoratrice nell'ambito dei riposi (un giorno e Controparte_7 Per_10
Part mezzo alla settimana). Tali ore, tuttavia, non erano registrate a come accertato dall'ispettrice . Che la lavoratrice coprisse i riposi di Tes_1 CP_7 [...]
è dichiarato da procacciatore della Cooperativa nelle Per_11 Testimone_2
Per dichiarazioni del 19 novembre 2018 presso la famiglia . Tali dichiarazioni sono confermate da (doc.8 INPS pag.17 e ss.). ha lavorato Testimone_3 CP_8 dapprima per la famiglia e successivamente per la famiglia Per_5 [...]
(teste ). La presenza della IGnora presso la IG.ra Per_13 Tes_1 CP_8 oltre che dal (dichiarazioni del 19 novembre 2018) è testimoniata Per_5 Pt_7
6 da , figlia della IG.ra doc. prodotto il 10 ottobre 2023 Controparte_5 Per_5
CP_ da INPS) la quale appunta che la IG.ra a lavorato da metà maggio 2018 a metà agosto 2018 per 1 giorno alla settimana e da metà agosto 2018 per 2 giorni alla settimana, per sostituire i riposi di altra badante. (doc.9 INPS) ha Persona_14 dichiarato agli ispettori il 1° ottobre 2018 di avere stipulato un contratto con la per l'assistenza dell'anziana madre e Controparte_2 Persona_15
CP_ ricorda che fu mandata , di nazionalità albanese per un paio di week- end dalle 9 del sabato alle 20 della domenica. Egli forniva vitto e alloggio.
[...]
ha lavorato tre fine settimana a decorrere dal 3 febbraio 2018 Parte_10 dalle 9 del sabato alle 20 della domenica presso la famiglia ossia a Persona_14 favore della anziana . Sul punto le dichiarazioni di Persona_15 Testimone_2 del 25 marzo 2019 (prodotte il 10 ottobre 2023 da INPS) le dichiarazioni di PE
(doc.9 INPS) nonché quelle dell'interessata (dichiarazioni 24 settembre 2018
[...] doc.10 INPS FG 37/44). Nelle buste paga risulta un numero inferiore di ore lavorate
(Teste , busta paga doc.10 INPS fg4 0/44 e viene pertanto effettuato il Tes_1
Part recupero della differenza tra le ore dichiarate a e quelle effettuate.
Anche per tali lavoratrici risultano confermati da plurime fonti convergenti i recuperi contributivi di cui all'avviso di addebito in ragione del maggior numero di ore effettuate rispetto a quelle dichiarate.
: la teste afferma che vi è stato un recupero contributivo Testimone_4 Tes_1 per dodici giorni nei quali la lavoratrice non ha lavorato secondo quanto dichiarato a LU bensì “h24” ossia a tempo pieno. Tale informazione è stata resa da _1
, madre dell'assistita , la quale ha dichiarato anche
[...] Parte_11 che la fattura, pagata dal figlio , ha avuto ad oggetto esattamente Parte_12 le ore svolte (doc.9 INPS;
doc.21 INPS fattura 3 aprile 2018 fg49/77) e considerato che solo la si è recata presso la famiglia, ne resta confermata la dichiarazione del Tes_4 familiare (teste pag.24). ha operato presso la Tes_1 Controparte_9 famiglia (dichiarazioni Frigerio del 19 novembre 2018). La IGnora ER
(doc.10 INPS fg1/44) afferma che era Parte_13 Controparte_9 impegnata per un'ora al giorno, sette giorni su sette, per lavare e sistemare l'anziana madre e ciò da novembre 2017. Dichiara ancora la il 21 settembre 2018 Pt_13 che ella ha rapporti con solo per questo servizio e che solo la Pt_1 CP_9 stata inviata presso la famiglia di talché le fatture pagate corrispondono al lavoro eseguito dalla . Gli ispettori hanno quindi correttamente recuperato le ore CP_10 di differenza tra quanto indicato a LU e quanto indicato nelle fatture rilasciate alla
7 famiglia (doc.21 fg 12,29,45 e 64 di 77). : Testimone_3 Testimone_2 procacciatore per la cooperativa, ha dichiarato che presso la famiglia ha sempre lavorato la IG.ra con convivenza;
un Persona_18 Testimone_3 servizio continuativo con riposo settimanale di un giorno e mezzo coperto da
[...]
. Ha ribadito che sono sempre state solo loro due a fornire il servizio Controparte_7
Per alla famiglia . (dich.19 novembre 2018 prodotte il 10 ottobre 2023 da INPS). Il contratto di prevede invece un tempo parziale di 21 ore settimanali Testimone_3 come confermato dalla lavoratrice stessa che denuncia all'ispettorato il fatto di lavorare, invece a tempo pieno convivendo con la persona anziana (doc.8 fg17/36)
Le fatture a esplicitamente indicano un servizio H24 giorni 7 Parte_14
(1/12 doc.20 INPS, 40/77 e doc. 21 fg 40/77 e 60/77) ciò che rappresenta una ulteriore conferma del maggiore orario svolto dalla rispetto a quello indicato Per_10
Part a ha lavorato presso la famiglia (Frigerio 19 Testimone_5 Persona_19
Pt_1 novembre 2018) presso la famiglia e presso la famiglia Parte_16
(Moggio pag.27ss). La lavoratrice ha dichiarato di avere cominciato a lavorare Pt_1 come da contratto l'11 settembre 2017 presso la famiglia , per 12-15 ore alla settimana tranne da giugno a settembre in cui lavora 10 ore alla settimana. Da febbraio 2018 ha lavorato anche per la famiglia per 5 ore alla settimana Tes_6
(doc.13 INPS;
dichiarazioni doc.12 INPS). L'ispettrice ha dichiarato di Testimone_7 avere sentito tutte le famiglie e di avere ricostruito esattamente l'orario di lavoro mensile della lavoratrice incrociandolo anche con le fatture (teste pag.27, Tes_1 prospetti sub doc.13 INPS). è stata inviata dalla Cooperativa presso CP_11 la IGnora , a seguito di richiesta del figlio a decorrere da Persona_20 Per_21 gennaio 2018. Il IG. concordò con la cooperativa l'orario di 2/3 ore alla CP_6 mattina e 1 ora al pomeriggio per tutti i giorni della settimana compresi sabato, domenica e festività. Le ore effettuate sono state messe in fattura e pagate con bonifico (doc.14 INPS dichiarazioni 13 luglio 2018 . La lavoratrice afferma in Per_21 effetti di avere svolto il seguente orario dalle 9:30 alle 12.00 e dalle 17 alle 18 tutti i Part giorni, festività, sabati e domeniche compresi (doc.14 INPS) Dal confronto tra , dichiarazioni delle lavoratrice e fatture è emerso un credito contributivo indicato nel prospetto allegato al verbale.
Anche per tali lavoratrici risultano confermati quindi, da plurime fonti convergenti, i recuperi contributivi.
Quanto a , ella ha prestato servizio presso la famiglia Controparte_12 Per_22
con assistenza H24 con regime di convivenza, sostituita nel fine settimana da
[...]
8 fino a che la stessa non si è malata (fine agosto 2018)venendo Persona_23 quindi sostituita da (Frigerio, 19 novembre 2018) La IGnora Persona_24 Parte_17
, madre di , si è rivolta alla Cooperativa per ottenere per
[...] Parte_18 la madre una assistenza per tutta la giornata e la notte. Verso la fine di ottobre è arrivata che presta servizio dalle 18:45 della domenica alle 12:45 Controparte_12 del sabato, con un servizio H24 e un'ora di permesso al giorno (dichiarazioni Matta
12 novembre 2018). Nelle fatture emesse nei confronti della IGnora è Per_22 indicata l'assistenza domiciliare H24 (doc.9 INPS). Siccome la IGnora CP_12 aveva un contratto a 21 ore settimanali, appare giustificato il recupero contributivo per la differenza delle ore (teste pagine 30 e 31). Tes_1
era l'unica lavoratrice presso il IG. . Le fatture emesse Persona_25 Persona_26 nei confronti di hanno comportato una differenza di ore lavorate Parte_19 riconosciute formalmente a LU ( Teste ) conferma via mail che Tes_1 Parte_19
i servizi svolti a favore del padre sono stati eseguiti da e che le ore Persona_25 fatturate corrispondono a quelle lavorate (doc.13 INPS fg1 e 9).
l'ispettrice ha ricostruito le ore di lavoro in base alle dichiarazioni dei Persona_23 familiari delle famiglie assistite e ) confermato da rilevando CP_5 Per_22 Pt_7 leggere differenze che sono state recuperate (tabella allegata al verbale e teste
) Tes_1
Per le lavoratrici: , , , , CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, , , Per_27 CP_17 Persona_28 CP_18 CP_19
, , , , .
[...] Persona_29 CP_20 Controparte_21 CP_22
, , nessun recupero contributivo CP_23 Controparte_24 CP_25 eccetto che per l'inquadramento di livello di cui si tratterà oltre (teste ; vedi Tes_1 in particolare pag.21 e 22 teste ). Tes_1
Deve essere conclusivamente confermato il recupero contributivo relativo alle ore di lavoro svolte in eccesso rispetto ai contratto individuale di lavoro.
§4.1. Sui rapporti di lavoro nero. Per ciò che concerne il terzo punto, denominato
RAPPORTI DI LAVORO IN NERO è espressamente previsto il recupero contributivo per la giornata del 31 ottobre 2017 lavorata in nero da;
dal 14 al 16 marzo Parte_4
2018 lavorate da;
dal 15 al 16 marzo 2018 da . Persona_1 Parte_6
Per ciò che concerne , si vedano le dichiarazioni di e le Pt_4 Controparte_5 relative mail: il rapporto di assistenza a tempo pieno di è iniziato il 31 Parte_4 ottobre 2017 mentre il contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale decorre dal 1° novembre 2017 (doc.12 INPS fg.1 SU 93). ha lavorato i primi tre Persona_1
9 giorni in nero. L'ispettrice ha appreso tale notizia dalla famiglia presso la Tes_1 quale la ha lavorato, la famiglia e precisamente dalla moglie Per_1 Tes_8 dell'assistito . La , consultata l'agenda, ha riferito che Parte_8 Pt_8 Per_1
( ha cominciato a lavorare il 14 marzo 2018 tutti i giorni coprendo dì e notte
[...] Per_1 insieme a certa , entrambe provenienti dalla cooperativa (doc. Pt_6 Pt_1 prodotto il 10 ottobre 2023 da INPS). La IG.ra , inoltre ha presentato una Persona_1 domanda di intervento il 19 aprile 2018 presso l rappresentando che la CP_3
Cooperativa aveva contattato il 12 marzo 2018 la sua amica Parte_9 proponendo una occupazione presso una famiglia ove occorrevano due persone per darsi il cambio giorno e notte. Il 13 marzo si recò presso la famiglia la Tes_8 IGnora spiegò che il marito era malato e cercava due persone. Il 14 marzo Per_28
2018 cominciò quindi a lavorare presso la famiglia dalle ore 20 alle ore 8 Tes_8 per quattro notti mentre la seguiva l'orario dalle 8 alle 20. Martedì 20 marzo Pt_5 invece dalle 9 alle 14. La cooperativa le diede il contratto decorrente dal 17 marzo
2018 con orario di 3 ore e mezza al giorno anziché l'orario pieno (da 8 a 12 ore al giorno) e quindi entrambe hanno dato le dimissioni il giorno 20 marzo 2017. Agli atti anche la busta paga con la retribuzione di un numero di ore ridotto rispetto a quanto lavorato (doc.8 INPS pagine da 1 a 16). Analoghe dichiarazioni rende la IGnora (doc.7 INPS pag.19 a 25) confermata anch'essa dalla Parte_9 IG.ra . Alla luce di tali convergenti risultanze risultano quindi giustificati Parte_8
i recuperi contributivi relativi alle giornate lavorate senza alcuna copertura assicurativa.
§ 4.2. Per ciò che concerne il quarto punto, ossia la riqualificazione dei contratti di collaborazione autonoma occasionale in contratti di lavoro subordinato, preme sottolineare , in linea con quanto ampiamente argomentato dal Tribunale di LI
– al quale ci si riporta sul punto- che le lavoratrici assunte con tali tipi di contratti per prestazioni semplici quali le pulizie o l'assistenza generica all'anziano non hanno nulla delle lavoratrici autonome ma sono in tutto e per tutto subordinate agli orari ed eIGenze della famiglia ed eterodirette, così come sostenuto dagli ispettori, tanto è vero che in seguito sono state assunte con contratto a tempo indeterminato (vedi sentenza 15 marzo 2023 Tribunale di LI prodotta il 10 ottobre 2023 da INPS)..
§ 4.3. L'inquadramento dei lavoratori. Per ciò che concerne il quinto punto, ossia l'inquadramento contrattuale delle lavoratrici, non si concorda con quanto sostenuto dagli ispettori ossia l'automatico inquadramento nel livello B1 del CCNL
10 cooperative sociali (prodotto da INPS il 10 ottobre 2023) Nel caso di specie è INPS onerato della prova dell'appartenenza delle lavoratrici al livello B1.
Nel caso di specie non si ritiene raggiunta tale prova.
L'art.47 CCNL cooperative sociali dispone:
Il nuovo sistema di classificazione, decorrente dal 1° gennaio 2009, è articolato in sei aree/categorie, denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per
l'espletamento delle relative attività lavorative.
Le categorie e i profili individuati nel presente c.c.n.l. sono in coerenza con i contenuti previsti dall'art.
1.1 I profili sono individuati a titolo esemplificativo. Pertanto 1 Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio- sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381
, e delle imprese sociali che: a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;
b) svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo,commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo,
l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
- servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- servizi educativi e di integrazione scolastica;
- centri di accoglienza e integrazione sociale;
- comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti;
- comunità alloggio per persone disabili;
- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziani ed anziane;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all'impiego di persone svantaggiate;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi- residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di R.S.A. per qualsiasi categoria di utenti.
(omissis). 11 è fatta salva la possibilità per la contrattazione di secondo livello, così come previsto dall'articolo 10 del presente c.c.n.l., di individuare, in via sperimentale e previa comunicazione al CMP nazionale, ulteriori profili necessari alle eIGenze delle attività svolte.
Area/categoria A - Lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite.
Area/categoria B - Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio- assistenziale
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso
l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi),autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni.
Area/categoria A
N. 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
A1) (ex 1° livello) Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi generici di aiuto domiciliare, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
A2) (ex 2° livello) Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina, addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore.
Area/categoria B
N. 1 posizione economica, con i seguenti profili:
12 B1) (ex 3° livello) Operaia/o qualificata/o anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi,aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o dell'accoglienza non formata/o,facilitatore linguistico altrimenti definito non formato.
Come si deduce dalla declaratoria, l'area A comprende lavoratori che dispongono di generiche competenze professionali e generiche capacità tecnico manuali mentre la categoria B comprende lavoratori che dispongono di competenze professionali di base teoriche o tecniche, non generiche.
La distinzione tra i due profili è quindi data dal livello di conoscenza professionale, che deve essere più elevato nella categoria B e superare la genericità delle informazioni, pur rimanendo nell'ambito di una formazione di base e non specializzata.
È questo il dato qualificante che differenzia le due aree. I profili esemplificativi, pur essendo utili, sono, appunto, esemplificativi, e non escludono che un lavoratore possa essere compreso nell'area di riferimento, pur non essendo oggetto di descrizione.
Tra i profili, ad esempio, l'operaio generico è in Area A, mentre l'operaio qualificato
è in Area B. In area A è inserito l'addetto alle pulizie ma anche l'addetto ai servizi generici di aiuto domiciliare. In area B invece, nel profilo B1 (ex terzo livello) vi è
l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (A.D.E.S.T.) oltre all'operatore socio assistenziale (OSA) che sono figure professionali la cui formazione è affidata alle
Regioni e che dispongono, appunto, di competenze teoriche e pratiche di base rispetto all'assistenza dell'anziano.
Orbene, nel caso di si tratta di “badanti” delle quali nulla si sa se non che Pt_1 prestavano assistenza agli anziani, preparando da mangiare, vestendoli e aiutandoli nelle terapie, dietro le istruzioni dei familiari;
oppure di addette alle pulizie che eseguivano, appunto, le pulizie dei locali.
Non è dimostrato che le badanti avessero le capacità e conoscenze di una assistente di base non formata (ossia priva di attestato regionale ma di fatto avente Contr le stesse conoscenze e competenze perché anche per l'assistente di base sono previsti corsi di formazione dalle Regioni, peraltro propedeutici alla figura dell'OSS).
Non è dimostrato che le badanti avessero acquisito le relative competenze - consistenti nella assistenza quotidiana e nelle attività di recupero delle capacità
13 psico-fisiche di chi ha perso, anche in parte, la propria autonomia- attraverso l'esperienza. Nessun dato specifico è emerso dall'istruttoria in merito alla conoscenza da parte delle badanti ad esempio di principi di igiene, delle tecniche principali di assistenza, di principi di base di psicologia, delle principali regole di pronto intervento.
Non è accertato, quindi, che tutto il personale dovesse essere inquadrato nella categoria B1 del predetto CCNL. Conseguentemente è infondata la pretesa contributiva di INPS basata sul maggior monte contributivo derivante dall'applicazione di un livello contrattuale superiore.
§4.4. Sul Trattamento di fine rapporto mensilmente corrisposto. Nel sesto punto, denominato DISCONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER IMPORTI NON
QUALIFICABILI COME TFR gli ispettori hanno rilevato che la cooperativa in assenza di qualunque domanda del dipendente attribuiva mensilmente una quota del trattamento di fine rapporto. Il recupero contributivo è giustificato. La legge 23 dicembre 2014 n.190 art.1 comma 26 ha previsto che il lavoratore dipendente con almeno sei mesi di anzianità contributiva possa ottenere, a domanda, il pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (QU.I.R.). Lo schema di domanda è stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale (serie generale n.65 del 19 marzo 2015) e prevede, tra l'altro, la dichiarazione del dipendente di non avere vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito. Gli ispettori hanno accertato che nessun dipendente aveva fatto domanda. Nonostante la richiesta, alcun documento è stato prodotto in sede ispettiva (teste pag.13). Per alcuni lavoratori la prassi è stata proseguita Tes_9 anche quando per legge non era più possibile o al di sotto dell'anzianità lavorativa prevista. Le somme corrisposte a tale titolo sono quindi correttamente sottoposte a contribuzione, essendo somme comunque corrisposte al lavoratore non esentate per legge da contribuzione.
§4.5. Sul recupero degli incentivi. Nel settimo punto del verbale ispettivo l'INPS recupera gli INCENTIVI alle assunzioni ai sensi dell'art.4 commi 8-11 della l. 92/2012 in quanto la Cooperativa non aveva ottemperato – come risulta dal complesso dell'ispezione- agli obblighi contributivi, alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, agli accordi e contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi. La misura si giustifica ai sensi dell'art.1 comma 1175 della legge
296/2006 in base al quale, decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e
14 contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso di specie le irregolarità riscontrate, come sopra descritte, consistenti in effettuazione di orari diversi da quelli pattuiti con relativa omissione contributiva, assunzione in nero, nonché l'indebita anticipazione del trattamento di fine rapporto, sono sufficienti per il disconoscimento dei benefici contributivi.
§5. Conclusioni. Alla luce di quanto fin qui osservato si è richiesto ad un consulente del lavoro di rivedere i conteggi ossia “ A quanto ammonti il debito verso
[...] per contributi, sanzioni aggiuntive per evasione e Controparte_27 interessi considerando che gli imponibili contributivi dei lavoratori debbono corrispondere all'inquadramento nel livello A1 del CCNL in atti “
La consulenza tecnica, esaustiva e non sottoposta ad alcuna critica da parte dei soggetti processuali, viene fatta propria dal giudicante. Alla data del 9 maggio 2024 il debito di verso l'INPS, anche per sanzioni, ammonta ad €50.474,00. Pt_1
§6. Le spese di lite debbono essere compensate per un terzo, per la parziale soccombenza di INPS in punto di inquadramento contrattuale dei lavoratori.
L'opponente, in quanto maggiormente soccombente deve versare alla controparte due terzi delle spese di lite che si liquidano per l'intero in € 5333,70 secondo la tabella di competenza delle cause di previdenza del valore da €26.001 ad €52.000
(DM55/2014; €851 studio, €602 fase introduttiva, €1347 fase istruttoria, €1838,00 fase decisionale, €695,70 spese generali).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo di Parte_20 nei confronti di INPS limitatamente alla somma di €50.474,00 a titolo di
[...] contributi, sanzioni civili e interessi di mora fino alla data del 9 maggio 2024 e per l'effetto conferma l'avviso di addebito limitatamente a tale somma. Compensa per un terzo le spese di lite. Condanna al Parte_20
15 pagamento in favore di INPS di due terzi delle spese di lite che liquida per l'intero
(3/3) in €5333,70. Pone a carico di due terzi dei Parte_20 compensi liquidati all'ausiliario di registrazione ed al consulente contabile.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara il 9 maggio 2024
Il giudice
Monica Bighetti
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