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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/10/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
RGL n. 92 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 01/10/2024), nella causa n. 92/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE OPPONENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to GIOVANNI CAMPUS e CP_1 C.F._1 dall'Avv.to ETTORE FAIS,
PARTE OPPOSTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 662 del 14/12/21 emesso dal Tribunale di Sassari per il pagamento della somma di € 3.500,00 a favore di CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanna delle spese
[...] di lite, a titolo di compensi aggiuntivi per l'attività prestata per l'attivazione del polo didattico di Nuoro;
ha eccepito il difetto dei presupposti previsti dagli artt. 633, 634 e ss. c.p.c. per azionare lo strumento monitorio, deducendo la mancanza di prova scritta relativa all'assunzione dell'obbligo di pagamento in capo all' , non individuabile né nella Convenzione quadro tra la Facoltà Parte_2 di Giurisprudenza dell' ed il Consorzio Per la Promozione Parte_3 degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, la quale non prevede alcun obbligo di pagamento da parte dell' a favore del lavoratore limitandosi Parte_2
a disciplinare i rapporti interni tra l' e il Consorzio, né nella previsione Parte_2 dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità, il quale, peraltro, si limita a richiamare l'art. 9 c. 1 L. 240/2010 che utilizza il verbo “possono” con riferimento all'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse per conto terzi o finanziamenti pubblici o privati e quindi non prevede alcun obbligo di attribuzione del trattamento economico in favore del dipendente né sarebbe fonte di pretesa direttamente azionabile, se non in sede
1 di contrattazione integrativa ai sensi di quanto previsto dal CCNL di comparto;
ha dedotto che non sarebbe idonea prova scritta della liquidità ed esigibilità del credito neanche la richiesta del Direttore di Dipartimento prodotta in sede monitoria sub doc. n. 6, non avendo i requisiti della determinazione e mancando una qualsivoglia nota formale di risposta od ulteriore formale provvedimento;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”;
− parte opposta ha dedotto di essere dipendente dell'Università degli Studi di Sassari e di essere stata incaricata dalla opponente di svolgere attività lavorativa extra-orario per la gestione delle lezioni in videoconferenza e di altre attività connesse per il polo didattico di Nuoro avendo diritto alla corrispondente retribuzione con onere a carico del datore di lavoro;
ha chiesto: “A) Rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
B) Con vittoria di spese da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”;
− la causa, di natura documentale, viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. alla presente controversia sono sottese le medesime questioni giuridiche e di fatto già affrontate dall'ufficio nelle sentenze n. 224/24 (RG 140/22) e n. 223/24 (RG 91/22), Dott.ssa Paola Irene Calastri, alla cui motivazione questa giudice ritiene di conformarsi, condividendone il percorso logico-giuridico e le conclusioni;
2. ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. può quindi richiamarsi la motivazione delle citate sentenze che così censura le argomentazioni di parte opposta:
“In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art.
9. L. 30/12/2010, n. 240, è istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo.
Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall' CP_2
Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.
In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
2 Il Fondo di Ateneo per la Premialità ha ad oggetto, sostanzialmente, l'attribuzione di compensi incentivanti (tale è la ragione del termine
“Premialità”) a professori e ricercatori e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi.
In attuazione di quanto previsto dalla norma citata, in data 09.11.2017, l' ha adottato il regolamento per la disciplina del Fondo di Parte_3
Ateneo per la Premialità, il quale prevede che ogni introito derivante da progetti, master, proventi da attività svolte dai dipendenti a favore di altri enti deve confluire nel Fondo di Ateneo per poi essere ripartito agli aventi diritto secondo le modalità di cui all'art. 3.
L'attività svolta dal lavoratore, per la remunerazione della quale ha agito in sede monitoria, consiste nella gestione di lezioni in videoconferenza ed in altre mansioni connesse per il polo didattico di Nuoro e nulla ha a che vedere con l'attività, prevista dal Fondo per la Premialità, di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
L'attività di gestione in videoconferenza, di per sé, non ha alcun carattere di premialità, trattandosi di ordinaria attività rientrante nelle mansioni dell'opposto, ancorché svoltasi extra orario lavorativo;
né il lavoratore ha dedotto la sussistenza di una qualsivoglia correlazione tra tale attività e l'acquisizione di commesse o finanziamenti il cui contributo all'acquisizione consente di accedere al credito di lavoro da premialità.
I pagamenti precedentemente effettuati dal Consorzio Per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, per la remunerazione di attività collegate alla videoconferenza dovuta al personale tecnico amministrativo impegnato in tali attività, non hanno alcun rilievo: essi sono stati erogati in esecuzione della convenzione quadro, sottoscritta il 23.06.2011, tra la Facoltà di Giurisprudenza di ed il Consorzio stesso, avente ad oggetto la Pt_1 condivisione di “un programma di stabile e sistematica collaborazione per l'istituzione di un polo didattico della facoltà di Giurisprudenza a Nuoro dove dislocare parte delle attività didattiche del corso di laurea triennale in Diritto delle Amministrazioni Pubbliche e private, nonché un piano organico di interventi estesi alla ricerca scientifica e alla formazione di dottori di ricerca, alla formazione post lauream, al reclutamento di ricercatori, ai rapporti dell'università con l'impresa e ai temi dello sviluppo locale, nonchè al miglioramento dei servizi agli studenti“ le cui attività non hanno attinenza con il Fondo di Premialità e con lo scopo a cui è preposto (sistema premiale per incentivare il contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati).
L'art. 5 del Regolamento per la premialità stabilisce inoltre che i compensi possono essere erogati soltanto a conclusione dell'attività e dopo la riscossione integrale della commessa o del finanziamento.
3 La documentazione prodotta in sede monitoria dall'opposto non fornisce alcuna prova della sussistenza di un credito di lavoro derivante dalle attività di cui al Fondo di Premialità o ad esse collegato:
la nota del 22.06.2018 con cui il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed il Direttore Generale dell' comunicarono al i Parte_2 Parte_4 nominativi dei dipendenti impegnati nel progetto, chiedendo il trasferimento all' della quota dovuta ai sensi dell'art. 9 L. 240/2010 Parte_3
(doc.4 fascicolo monitorio), si limita a fornire informazioni in ordine ai nominativi dei soggetti che svolgono attività ai fini di un progetto che non viene né specificato né individuato, comunque oggetto della convezione tra la Facoltà di dell' ed il Consorzio Per la Promozione Parte_5 Parte_3 degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale e quindi estraneo ai fini del Fondo di Premialità;
la nota del 6.11.2018 (doc. 5 fascicolo monitorio) proveniente dal
[...]
(soggetto diverso dal Consorzio Per la Promozione degli Controparte_3
Studi Universitari nella Sardegna Centrale) si limita ad informare del trasferimento di € 30.000,00 quale contributo in favore del Fondo Ateneo per la premialità ex art. 9 L. 240/2010, senza riferirsi ad attività collegate alle videoconferenze;
La comunicazione del 12/12/2018 del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (doc. 6 fascicolo monitorio) con cui è stata chiesta all'Ufficio Bilancio, Stipendi e Adempimenti l'erogazione delle quote di compensi aggiuntivi al personale impegnato in attività legate al Fondo di Premialità (tra cui vi è l'opposto), non è, per la sua genericità, documento autosufficiente ai fini della dimostrazione del credito del lavoratore (la cui quota di spettanza è ivi indicata in € 2.730,67 [ndr nel caso di specie € 3.500]).
A fronte di un'esplicita contestazione della sussistenza del presupposto del credito di lavoro fatto valere dall'opposto, consistente nell'esercizio di attività di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede, di avere svolto attività sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità adottato dall' il 9.11.2017, prova che tuttavia non è stata fornita e Parte_3 che nemmeno il documento sub 6, per la sua astrattezza, è in grado di fornire, pacifico in causa che l'attività svolta è stata di gestione di videoconferenza, estranea ai fini del Fondo per la Premialità e ad essi scollegata.
Tale documento non è stato supportato, in questa sede, dalla prova dell'espletamento di una concreta attività diretta al conseguimento dello scopo di cui al Fondo di Premialità, escludendosi, per quanto sopra osservato sopra ed in assenza di ulteriori allegazioni, la mera attività collegata alla videoconferenza, che si inserisce nel normale ambito didattico oggetto della convenzione sottoscritta tra l' ed il Parte_3 [...]
[..
[...] Sardegna Centrale, ma non nell'ambito Controparte_4 delle attività funzionali all'accesso alla quota di Fondo di Premialità.
Inoltre, nessuna allegazione -né tanto meno dimostrazione- è stata fornita in ordine alla riscossione di una qualsivoglia commessa o finanziamento, ai quali non si fa alcun cenno, sebbene sia requisito espressamente richiesto dall'art. 5 del Regolamento per la premialità.
Parte opposta non ha in definitiva né allegato né dimostrato, in corso di giudizio, i fatti costitutivi della propria domanda, sicché l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.”;
3. a ciò si aggiunga che la Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università ed il Consorzio Per la Promozione degli Studi Parte_3
Universitari nella Sardegna Centrale non prevede alcun obbligo di pagamento da parte dell' a favore del lavoratore, posto che, con tutta evidenza, si Parte_2 limita a disciplinare i rapporti interni tra l' e il Consorzio;
Parte_2
4. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte opposta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 662 del 14/12/21 emesso dal Tribunale di Sassari;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 01/10/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 01/10/2024), nella causa n. 92/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE OPPONENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to GIOVANNI CAMPUS e CP_1 C.F._1 dall'Avv.to ETTORE FAIS,
PARTE OPPOSTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 662 del 14/12/21 emesso dal Tribunale di Sassari per il pagamento della somma di € 3.500,00 a favore di CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanna delle spese
[...] di lite, a titolo di compensi aggiuntivi per l'attività prestata per l'attivazione del polo didattico di Nuoro;
ha eccepito il difetto dei presupposti previsti dagli artt. 633, 634 e ss. c.p.c. per azionare lo strumento monitorio, deducendo la mancanza di prova scritta relativa all'assunzione dell'obbligo di pagamento in capo all' , non individuabile né nella Convenzione quadro tra la Facoltà Parte_2 di Giurisprudenza dell' ed il Consorzio Per la Promozione Parte_3 degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, la quale non prevede alcun obbligo di pagamento da parte dell' a favore del lavoratore limitandosi Parte_2
a disciplinare i rapporti interni tra l' e il Consorzio, né nella previsione Parte_2 dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità, il quale, peraltro, si limita a richiamare l'art. 9 c. 1 L. 240/2010 che utilizza il verbo “possono” con riferimento all'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse per conto terzi o finanziamenti pubblici o privati e quindi non prevede alcun obbligo di attribuzione del trattamento economico in favore del dipendente né sarebbe fonte di pretesa direttamente azionabile, se non in sede
1 di contrattazione integrativa ai sensi di quanto previsto dal CCNL di comparto;
ha dedotto che non sarebbe idonea prova scritta della liquidità ed esigibilità del credito neanche la richiesta del Direttore di Dipartimento prodotta in sede monitoria sub doc. n. 6, non avendo i requisiti della determinazione e mancando una qualsivoglia nota formale di risposta od ulteriore formale provvedimento;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”;
− parte opposta ha dedotto di essere dipendente dell'Università degli Studi di Sassari e di essere stata incaricata dalla opponente di svolgere attività lavorativa extra-orario per la gestione delle lezioni in videoconferenza e di altre attività connesse per il polo didattico di Nuoro avendo diritto alla corrispondente retribuzione con onere a carico del datore di lavoro;
ha chiesto: “A) Rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
B) Con vittoria di spese da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”;
− la causa, di natura documentale, viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. alla presente controversia sono sottese le medesime questioni giuridiche e di fatto già affrontate dall'ufficio nelle sentenze n. 224/24 (RG 140/22) e n. 223/24 (RG 91/22), Dott.ssa Paola Irene Calastri, alla cui motivazione questa giudice ritiene di conformarsi, condividendone il percorso logico-giuridico e le conclusioni;
2. ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. può quindi richiamarsi la motivazione delle citate sentenze che così censura le argomentazioni di parte opposta:
“In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art.
9. L. 30/12/2010, n. 240, è istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo.
Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall' CP_2
Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.
In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
2 Il Fondo di Ateneo per la Premialità ha ad oggetto, sostanzialmente, l'attribuzione di compensi incentivanti (tale è la ragione del termine
“Premialità”) a professori e ricercatori e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi.
In attuazione di quanto previsto dalla norma citata, in data 09.11.2017, l' ha adottato il regolamento per la disciplina del Fondo di Parte_3
Ateneo per la Premialità, il quale prevede che ogni introito derivante da progetti, master, proventi da attività svolte dai dipendenti a favore di altri enti deve confluire nel Fondo di Ateneo per poi essere ripartito agli aventi diritto secondo le modalità di cui all'art. 3.
L'attività svolta dal lavoratore, per la remunerazione della quale ha agito in sede monitoria, consiste nella gestione di lezioni in videoconferenza ed in altre mansioni connesse per il polo didattico di Nuoro e nulla ha a che vedere con l'attività, prevista dal Fondo per la Premialità, di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
L'attività di gestione in videoconferenza, di per sé, non ha alcun carattere di premialità, trattandosi di ordinaria attività rientrante nelle mansioni dell'opposto, ancorché svoltasi extra orario lavorativo;
né il lavoratore ha dedotto la sussistenza di una qualsivoglia correlazione tra tale attività e l'acquisizione di commesse o finanziamenti il cui contributo all'acquisizione consente di accedere al credito di lavoro da premialità.
I pagamenti precedentemente effettuati dal Consorzio Per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, per la remunerazione di attività collegate alla videoconferenza dovuta al personale tecnico amministrativo impegnato in tali attività, non hanno alcun rilievo: essi sono stati erogati in esecuzione della convenzione quadro, sottoscritta il 23.06.2011, tra la Facoltà di Giurisprudenza di ed il Consorzio stesso, avente ad oggetto la Pt_1 condivisione di “un programma di stabile e sistematica collaborazione per l'istituzione di un polo didattico della facoltà di Giurisprudenza a Nuoro dove dislocare parte delle attività didattiche del corso di laurea triennale in Diritto delle Amministrazioni Pubbliche e private, nonché un piano organico di interventi estesi alla ricerca scientifica e alla formazione di dottori di ricerca, alla formazione post lauream, al reclutamento di ricercatori, ai rapporti dell'università con l'impresa e ai temi dello sviluppo locale, nonchè al miglioramento dei servizi agli studenti“ le cui attività non hanno attinenza con il Fondo di Premialità e con lo scopo a cui è preposto (sistema premiale per incentivare il contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati).
L'art. 5 del Regolamento per la premialità stabilisce inoltre che i compensi possono essere erogati soltanto a conclusione dell'attività e dopo la riscossione integrale della commessa o del finanziamento.
3 La documentazione prodotta in sede monitoria dall'opposto non fornisce alcuna prova della sussistenza di un credito di lavoro derivante dalle attività di cui al Fondo di Premialità o ad esse collegato:
la nota del 22.06.2018 con cui il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed il Direttore Generale dell' comunicarono al i Parte_2 Parte_4 nominativi dei dipendenti impegnati nel progetto, chiedendo il trasferimento all' della quota dovuta ai sensi dell'art. 9 L. 240/2010 Parte_3
(doc.4 fascicolo monitorio), si limita a fornire informazioni in ordine ai nominativi dei soggetti che svolgono attività ai fini di un progetto che non viene né specificato né individuato, comunque oggetto della convezione tra la Facoltà di dell' ed il Consorzio Per la Promozione Parte_5 Parte_3 degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale e quindi estraneo ai fini del Fondo di Premialità;
la nota del 6.11.2018 (doc. 5 fascicolo monitorio) proveniente dal
[...]
(soggetto diverso dal Consorzio Per la Promozione degli Controparte_3
Studi Universitari nella Sardegna Centrale) si limita ad informare del trasferimento di € 30.000,00 quale contributo in favore del Fondo Ateneo per la premialità ex art. 9 L. 240/2010, senza riferirsi ad attività collegate alle videoconferenze;
La comunicazione del 12/12/2018 del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (doc. 6 fascicolo monitorio) con cui è stata chiesta all'Ufficio Bilancio, Stipendi e Adempimenti l'erogazione delle quote di compensi aggiuntivi al personale impegnato in attività legate al Fondo di Premialità (tra cui vi è l'opposto), non è, per la sua genericità, documento autosufficiente ai fini della dimostrazione del credito del lavoratore (la cui quota di spettanza è ivi indicata in € 2.730,67 [ndr nel caso di specie € 3.500]).
A fronte di un'esplicita contestazione della sussistenza del presupposto del credito di lavoro fatto valere dall'opposto, consistente nell'esercizio di attività di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede, di avere svolto attività sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità adottato dall' il 9.11.2017, prova che tuttavia non è stata fornita e Parte_3 che nemmeno il documento sub 6, per la sua astrattezza, è in grado di fornire, pacifico in causa che l'attività svolta è stata di gestione di videoconferenza, estranea ai fini del Fondo per la Premialità e ad essi scollegata.
Tale documento non è stato supportato, in questa sede, dalla prova dell'espletamento di una concreta attività diretta al conseguimento dello scopo di cui al Fondo di Premialità, escludendosi, per quanto sopra osservato sopra ed in assenza di ulteriori allegazioni, la mera attività collegata alla videoconferenza, che si inserisce nel normale ambito didattico oggetto della convenzione sottoscritta tra l' ed il Parte_3 [...]
[..
[...] Sardegna Centrale, ma non nell'ambito Controparte_4 delle attività funzionali all'accesso alla quota di Fondo di Premialità.
Inoltre, nessuna allegazione -né tanto meno dimostrazione- è stata fornita in ordine alla riscossione di una qualsivoglia commessa o finanziamento, ai quali non si fa alcun cenno, sebbene sia requisito espressamente richiesto dall'art. 5 del Regolamento per la premialità.
Parte opposta non ha in definitiva né allegato né dimostrato, in corso di giudizio, i fatti costitutivi della propria domanda, sicché l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.”;
3. a ciò si aggiunga che la Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università ed il Consorzio Per la Promozione degli Studi Parte_3
Universitari nella Sardegna Centrale non prevede alcun obbligo di pagamento da parte dell' a favore del lavoratore, posto che, con tutta evidenza, si Parte_2 limita a disciplinare i rapporti interni tra l' e il Consorzio;
Parte_2
4. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte opposta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 662 del 14/12/21 emesso dal Tribunale di Sassari;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 01/10/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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