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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 381 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore Dott. Ombretta Paini Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 381 / 2023 promossa da: (P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Carlo Pandiscia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del procuratore, Email_1 APPELLANTE Contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuliana CP_1 C.F._1 Scorsoni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
, Corso Vecchio, 13 Pt_1 APPELLATA E contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianna CP_2 C.F._2 Galliccia, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
, Corso Vecchio, 13 Pt_1 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...] ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza n. 380/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 07.06.2023, pubblicata il 08.06.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 480/2020, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l in ragione Controparte_3 dell'omessa esecuzione di dovuta coronarografia, dell'omessa prescrizione di dovuta terapia farmacologica e dell'erronea dimissione del paziente, SI. in data 19.04.2014 e del conseguente decesso dello Persona_1 stesso per infarto del miocardio, occorso in data 21.04.2014. 2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea pronuncia sull'eccezione di nullità della C.T.U. medico-legale svolta in sede di A sollevata CP_4 dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, benché rinunciata nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.; 2) dell'omessa rinnovazione della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c.; 3) dell'erronea adesione alle risultanze della medesima C.T.U. medico-legale svolta in sede di A.T.P. benché asseritamente confutate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta in sede penale nonché dalle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte;
4) dell'omesso accertamento della responsabilità del medico di medicina generale, asseritamente non solidale rispetto a quella dell 5) Pt_2 pagina 1 di 14 dell'erronea liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale, altresì domandando la rinnovazione della C.T.U. medico-legale nonché la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
3. In data 30.11.2023 si è costituita l'appellata, mediante CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'improcedibilità dell'appello per carenza dell'attestazione di conformità degli atti del fascicolo di parte di primo grado, omesso deposito delle note di trattazione scritta, omesso deposito del fascicolo di parte in A.T.P., omesso deposito delle ricevute di notificazione dell'atto di citazione e l'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale in quanto avanzata, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio e del parere redatto dal Prof. ed allegato all'atto di Persona_2 citazione in appello (doc. D), costituente nuovo mezzo di prova, come tale tardivamente introdotto, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'accoglimento dell'istanza inibitoria. In data 11.12.2023 si è costituito l'appellato, mediante CP_2 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, aderendo all'eccezione di improcedibilità dell'appello avanzata dall'altra appellata, eccependo l'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale avanzata, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio e del parere redatto dal Prof. ed allegato all'atto di citazione in Persona_2 appello (doc. D), contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'accoglimento dell'istanza inibitoria. Con ordinanza del 20.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 16.01.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale. Con ordinanza del 20.11.2025 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di avuto riguardo all'età della medesima al momento dell'evento CP_1 di danno. Preliminarmente, deve rilevarsi che gli appellati hanno rinunciato all'eccezione di improcedibilità dell'appello avanzata nella comparsa di costituzione in appello omettendo di richiamare l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni nonché nelle comparse conclusionali. Peraltro, il codice di rito non prevede alcuna ipotesi di improcedibilità dell'appello per “carenza dell'attestazione di conformità degli atti del fascicolo di parte di primo grado, omesso deposito delle note di trattazione scritta, omesso deposito del fascicolo di parte in A.T.P., omesso deposito delle ricevute di notificazione dell'atto di citazione”. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello è dichiarata, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero non compare alla prima udienza ed alla successiva fissata dal giudice con ordinanza non impugnabile. Con tutta evidenza, dunque, l'omessa dichiarazione di conformità degli atti del fascicolo di parte di primo grado ovvero il mancato deposito del fascicolo di parte in A.T.P. non costituiscono causa legale di improcedibilità dell'impugnazione, potendo se del caso risolversi in un'omissione istruttoria pregiudizievole per la medesima parte appellante interessata a valersi delle proprie allegazioni istruttorie. Peraltro, nel caso di specie, gli atti del fascicolo di parte pagina 2 di 14 risultano già allegati al fascicolo telematico di primo grado, che ne consente il pieno riscontro;
l'appellante ha depositato ricevute di notificazione della citazione in appello.
6. Tanto premesso, il primo motivo d'impugnazione è inammissibile e deve essere rigettato. Parte appellante si duole, infatti, dell'erronea pronuncia sull'eccezione di nullità della C.T.U. medico-legale svolta in sede di A.T.P. sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, benché asseritamente rinunciata dalla medesima convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. L'accoglimento della doglianza - peraltro infondata nel merito - non comporterebbe, tuttavia, alcuna utilità concreta ed attuale per l'appellante. Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
7. Il quarto motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'omesso accertamento della concorrente responsabilità del medico di base in relazione al decesso del SI. , è del pari inammissibile per CP_2 carenza d'interesse ad agire e deve essere rigettato. Benché, infatti, i Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. abbiano accertato la concorrente responsabilità dei sanitari dell e del medico di medicina generale Pt_2 che aveva in cura il SI. per il decesso del medesimo, CP_2 astrattamente qualificabili come corresponsabili in solido ex art. 2055 c.c., e gli attori abbiano liberamente proposto azione di risarcimento del danno unicamente nei confronti dell Parte_1
, la convenuta ha omesso di domandare l'autorizzazione alla chiamata
[...] in causa del medico di medicina generale ovvero della preponente e di domandare l'accertamento della concorrente responsabilità del terzo nonché della quota di responsabilità ascrivibile a ciascun condebitore solidale, onde esercitare diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. successivamente all'integrale adempimento dell'obbligazione risarcitoria solidale. Ai sensi dell'art. 2055 c.c., infatti, qualora il fatto dannoso sia imputabile, anche a diverso titolo, a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Trattandosi di responsabilità solidale passiva, ciascuno dei condebitori è obbligato per l'intero nei confronti del creditore ed ha, solo successivamente all'adempimento, diritto di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dei condebitori in solido. L'obbligazione di regresso ha natura parziaria e non solidale, nel senso che ciascuno dei condebitori è obbligato a rifondere il condebitore solidale adempiente nei limiti della propria quota e, ai sensi dell'art. 1298 c.c., in mancanza di diversa pattuizione ovvero statuizione, le quote si presumono uguali. Con tutta evidenza, dunque, la responsabilità solidale passiva assolve ad una funzione di rafforzamento degli interessi creditori, potendo il creditore giovarsi della garanzia patrimoniale generica di molteplici condebitori, tutti tenuti all'adempimento dell'obbligazione solidale per l'intero. Ne deriva che ben può il creditore richiedere l'adempimento ad uno solo dei condebitori in solido, come operato nel caso di specie dagli attori, i quali hanno proposto azione esclusivamente nei confronti dell . Incombe, invece, sul condebitore solidale convenuto Pt_2 in giudizio interessato ad opporre all'altro condebitore solidale l'eventuale sentenza di accertamento della responsabilità solidale l'onere di richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa nel medesimo giudizio del condebitore solidale, onde accertarne la concorrente responsabilità e le rispettive quote di responsabilità – che, in mancanza di differente statuizione si presumono uguali, ai sensi dell'art. 1298 c.c. – ai fini dell'opponibilità della statuizione al condebitore solidale non convenuto da parte attrice e dell'esercizio del diritto di regresso successivamente all'adempimento dell'obbligazione solidale. Fermi i limiti soggettivi di pagina 3 di 14 efficacia del giudicato - che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ha effetto solo fra le parti, i loro eredi o aventi causa-, infatti, l'art. 1306 c.c. dispone espressamente che la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori. Ne consegue che la statuizione del primo Giudice in ordine all'insussistenza di una corresponsabilità del medico di medicina generale è, ai sensi dell'art. 1306 c.c., priva di efficacia nei confronti del medesimo medico, in quanto estraneo al giudizio. Del pari, l'eventuale accertamento della corresponsabilità del medico di medicina generale nell'ambito del presente grado di giudizio non comporterebbe alcuna utilità concreta ed attuale per l'appellante , in ogni caso tenuta all'integrale risarcimento del Pt_2 danno in favore dei danneggiati ed impossibilitata ad opporre il giudicato al medico di medicina generale ovvero alla preponente onde esercitare azione di regresso, in quanto estranei al presente giudizio. Ne consegue il rigetto del quarto motivo d'impugnazione. Ne consegue pure che il parere redatto dal Prof. allegato all'atto di citazione in Persona_2 appello (all. D) - pur ammissibile in quanto non qualificabile come prova nuova ma, al contrario, contenente mere argomentazioni difensive proponibili in ogni stato e grado del giudizio – risulta assolutamente superfluo in relazione al thema decidendum del presente giudizio di impugnazione in quanto eminentemente diretto a comprovare la concorrente responsabilità del medico di base cui il si è rivolto CP_2 nell'imminenza del decesso.
8. Il secondo e terzo motivo d'impugnazione, a mente dei quali l'appellante si duole dell'omessa rinnovazione e dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., benché asseritamente confutate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta in sede penale nonché dalle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante asserisce, nello specifico, che le risultanze della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. sarebbero confutate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta dal C.T.P.M., Prof. nel procedimento penale N.R.G. 1090/2014, che ha Persona_3 accertato l'impossibilità di pervenire ad una diagnosi di infarto del miocardio al momento del ricovero del SI. presso l di Per_4 CP_3
e la correttezza dell'operato dei sanitari dell . Nondimeno, Pt_1 Pt_2 fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico- legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado
- composto dal prof. medico specialista in Persona_5 Medicina Legale e delle Assicurazioni, e dal dott. medico Persona_6 specialista in Medicina Interna, - che devono Controparte_5 essere integralmente condivise in ragione della puntualità della dissertazione, della correttezza logico-giuridica, della concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti, del puntuale richiamo di opportuna bibliografia scientifica dell'epoca. Il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente disatteso le conclusioni rassegnate dal C.T.P.M., Prof. Per_3
, medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, nel
[...] procedimento penale N.R.G. 1090/2014. Tali conclusioni risultano, infatti, improntate al differente criterio di accertamento della responsabilità nell'ambito del giudizio penale, - che, in considerazione del pagina 4 di 14 coinvolgimento della libertà personale dell'individuo, impone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”-, diversamente dal giudizio civile, - che, in forza delle ricadute eminentemente patrimoniali dell'eventuale statuizione di condanna, impone l'accertamento della responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, secondo la più tenue regola del “più probabile che non”. Nel merito, le conclusioni rassegnate dal Consulente nominato in sede penale risultano, peraltro, ampiamente superate dalle puntuali censure all'operato dei sanitari dell individuate dai Consulenti nominati nel Pt_2 giudizio di Il Consulente nominato in sede penale ha, infatti, CP_6 omesso di conferire debito rilievo ai molteplici fattori indicativi di patologia cardiaca in atto, al contrario individuati dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P., quali gli elevati livelli di troponina al momento del ricovero, il dolore toracico irradiato alla spalla sinistra, la dislipidemia severa, le alterazioni del tracciato ECG eseguito in data 19.03.2014, appena prima della dimissione dall in uno con la Pt_2 circostanza che il SI. fosse un grande fumatore, costituente CP_2 fattore di rischio per patologia cardiovascolare. Peraltro, il Consulente nominato in sede penale si è limitato a vagliare il complessivo approccio diagnostico adottato dai sanitari dell omettendo di eseguire un Pt_2 puntuale riscontro di ciascuno dei referti ECG eseguiti durante il ricovero del SI. e, conseguentemente, di vagliare se effettivamente tali CP_2 referti potessero giustificare la ritenuta negatività a patologia cardiaca in atto. A riprova della superficialità dell'accertamento compiuto - ferma l'estraneità dal thema decindendum del presente giudizio della condotta tenuta dal medico di base del SI. -, anche con riguardo alla Per_4 condotta di quest'ultimo, il Consulente nominato in sede penale si è limitato a vagliare l'eventuale apporto causale della prescrizione di farmaco antinfiammatorio nel determinismo del decesso del paziente, omettendo al contrario di vagliare il concorso causale del medesimo medico di base in ragione della mancata tempestiva prescrizione di nuovo ricovero urgente del paziente nonostante la persistenza di sintomi chiaramente indicativi di patologia cardiaca in atto.
8.1 I Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. hanno, al contrario, con estrema puntualità spiegato che “Il SInor era soggetto di Persona_1 49 anni di età, con abitudine tabagica importante (“forte fumatore”), che in data 17.3.2014 accedeva al Pronto Soccorso della resistente per Pt_2 dolore toracico. Dalla documentazione esaminata risulta più precisamente: 17 marzo 2014, ore 21:22: Accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di e triage per “Riferito dolore toracico con irradiazione alla Pt_1 spalla sinistra della durata di pochi minuti recidivante con incremento della sintomatologia dolorosa”. Ore 21,22: PA 160/110, FC 98, sat 99%. Ore 22:24: anamnesi medica: “riferito dolore toracico da circa 4 giorni della durata di circa 2 ore recidivo;
non assume farmaci;
forte fumatore”. Ore 22:26: Es obiettivo: Pz vigile e cosciente orientato nel tempo e nello spazio, attività cardiaca ritmica e normofrequente, polsi presenti e simmetrici. 22:26: Esami ematici: glucosio 112, troponina 0,084 (vn <0,08), nei limiti gli altri esami. 22.39: PA 130/90, FC 82. 22:59: RX TORACE: ndr. 18 marzo 2014, Ore 00:30: Eseguita consulenza cardiologica. E' in atti copia dell'ECG eseguito in PS e refertato per via telematica (pag 1/3 referto PS;
pag 14 cartella clinica). La nostra revisione del tracciato evidenzia: ECG sostanzialmente normale. In DIII non è presente Co sottoslivellamento del tratto e le T sono positive. 00:30: ricoverato C/O Cardiologia. Diario clinico: ore 00:30: Ingresso in reparto: “Dolore toracico a riposo e da sforzo (vari episodi da alcuni giorni). ECG normale. pagina 5 di 14 Ecocardiogramma: Ventricolo sinistro di normali volume e cinesi: non valvulopatie di rilievo. Ventricolo destro nei limiti. Vena cava inferiore piccola. Assenza di versamento pericardico. Assenza di comete ultrasoniche. minimo rialzo di troponina”. Ore 1:00: somministrato ASA 1 cp 100 mg. Diario infermieristico (3° turno): “ricovero proveniente dal PS per dolore toracico e lieve rialzo enzimatico…domattina esami ematici di controllo e ECG”. Ore 6.00: prelievo per esami ematici: glucosio: 101; COL TOT: 342, HDL: 46, TG: 717; nella norma gli altri analiti, compresa troponina e altri markers di miocardiocitolisi. Ore 9.00: PA 120/80. Test ergometrico. RX torace (PS) negativo. Ore 10:05 (?) (non si legge in modo chiarissimo l'orario): eseguito ECG, non refertato. La nostra rilettura del tracciato ha evidenziato: Rispetto al precedente tracciato (di mezzanotte, quindi circa 10 ore prima se l'orario delle 10 del mattino è letto correttamente) si nota inversione dell'onda T nella derivazione DIII associata a sotto- slivellamento del tratto ST di circa 1 mv. In AVF e DII (derivazioni contigue a DIII) non si notano modifiche sostanziali rispetto al precedente tracciato. Ore 17.00: Diario Clinico: Ergometria massimale neg. Ore 16:13 Inizio test ergometrico: stadio 1 (0 watt-METS 1): In questo tracciato di base registrato all'inizio del test da sforzo la ripolarizzazione della derivazione DIII appare poco leggibile;
l'onda T sembra piatta o debolmente positiva, l'ST non sembra sottoslivellato. Referto ECG stress: Ergometria massimale per raggiungimento della frequenza cardiaca bersaglio negativa per segni e sintomi di insufficienza coronarica da stress fisico. Cartella infermieristica 1 turno: “visitato. Test ergometrico. Domani esami ematici
+ ECG. Praticato ECG”. 2 turno: praticato test ergometrico. Domani in dimissione. Dalla scheda di terapia emerge che il giorno 18 viene iniziata atorvastatina 40 mg 1 cp ore 20. 19 marzo 2014 Diario Infermieristico: 1 T visitato. Praticato ECG x 2 (non è chiaro cosa voglia dire x 2) Possediamo un solo ECG del 19 marzo ore 8:39 (vedi dopo). Dimesso. Esami ore 6: troponina e markers di miocardiocitolisi neg. Ore 8:39: ECG: la nostra rilettura ha evidenziato che anche in questo tracciato (4°di 4), come in quello del giorno precedente, al mattino (tracciato n 2 di 4), è presente sottoslivellamento in DIII del tratto ST di circa 1 mv;
l'onda T è inglobata nel tratto S-T; è associato a sottoslivellamento meno marcato in AVF di circa 0,5 mv. C'è anche un cambiamento di V1 rispetto ai precedenti: è presente un sopraslivellamento di quasi 1 mm che non era presente nell'ECG del 17 (1/4) e probabilmente neanche in quello del 18 (2/4), seppur in quest'ultimo la ripolarizzazione di V1 presenta degli artefatti di registrazione e non è dunque di sicurissima interpretazione;
inoltre, l'onda T che nell'ECG del 17 (1/4) e in quello del 18 (2/4) in V1 è francamente negativa, qui appare invertita, bifasica, prevalentemente positiva. Ancora: sempre V1 nel tracciato del 19 (4/4), in dimissione, presenta una R più pronunciata di quelle presenti nella medesima derivazione dei tracciati precedenti. Anche le onde T delle derivazioni V2 e V3, nel tracciato del 19 marzo, appaiono modificate rispetto ai tracciati precedenti, mostrandosi di ampiezza maggiore (V2 del 19 marzo rispetto a V2 del 18 marzo;
V1 e V2 del 19 rispetto a V1 e V2 del 17) e con aspetto a punta (aspetto non presente nel tracciato del 17, presente in V3 nel tracciato del 18 mattina, presente in V2 e V3 nel tracciato del 18 pomeriggio, presente in V2 e V3 nel tracciato del 19). Infine, l'ampiezza della onda R in D3 appare variabile tra il tracciato del 17 marzo, quello del 18 marzo, in cui ha la minima ampiezza, e quello del 19 (onda R di ampiezza intermedia tra il primo e il secondo tracciato)”. I Consulenti nominati hanno, altresì, evidenziato che, a fronte di tali risultanze diagnostiche e nonostante la chiara alterazione dell'ultimo tracciato ECG pagina 6 di 14 eseguito alle ore 08:39 del 19.03.2014, inopinatamente i sanitari dell dimettevano il paziente (“Ore 9: Dimissione con diagnosi di Pt_2
“toracoalgie atipiche in assenza di segni clinico/strumentali probativi di patologia cardiaca;
dislipidemia mista. Paziente 49enne con abitudine tabagica ed anamnesi personale e familiare negativa per patologia CV, è giunto alla ns osservazione per sensazione oppressiva antero-toracica di lieve entità, ricorrente. ECG basale seriato: assenza di segni orientativi per sofferenza ischemica. Ecocardiogramma: non segni patologici. RX torace: assenza di alterazioni pleuroparenchimali. Test cicloergometrico: prova max negativa per ridotta riserva coronarica. Assenza di incremento significativo dei marcatori di miocardiocitolisi. Si segnala alterazione del profilo lipidico. (….). Da quanto sopra riportato, non emergono elementi probativi per la genesi coronarica della sintomatologia in oggetto. Consigli di terapia: rivalutazione del profilo lipidico dopo 45 giorni di dieta ed eventuale correzione tramite omega 3 1 g a pranzo e a cena, atorvastatina 1 cp dopo cena. Stop fumo! Eseguire ambulatorialmente eco-doppler TSA con valutazione spessori medio-intimali. Follow up cardiologico”). I Consulenti hanno, dunque, osservato che “Durante l'arco della degenza non è riportato nel diario clinico se il paziente avesse presentato nuovi episodi di dolore toracico o altra sintomatologia equivalente, né viene specificato se sia stato completamente asintomatico. In data 19, quindi il giorno stesso della dimissione, il sig. si CP_2Part recava presso l'ambulatorio del proprio per dolore toracico e questi avrebbe prescritto DO LE (non presente in atti la prescrizione), secondo quanto riferito nell'atto di ricorso. Il giorno 21 Marzo il sig.
riceveva una prescrizione dal proprio MMG per BR e SO CP_2 (presente in atti la prescrizione). Lo stesso giorno il paziente si accasciava sulle scale di casa e alle ore 19:10 veniva constatato il decesso (abbiamo solo il certificato di morte attestante la data dell'exitus)”. I Consulenti hanno, altresì, osservato che “Per quanto attiene al riscontro autoptico, quest'ultimo ha evidenziato che “la morte di è stata causata da un'acuta insufficienza Persona_1 cardiocircolatoria conseguente ad un infarto del miocardio, in soggetto portatore di cardiopatia ischemica ed angina vasospastica”. Il cuore è risultato “normale per forma ed aumentato di volume, diminuito di consistenza;
diametro longitudinale massimo di 12,5 cm e diametro trasverso di 13 cm;
all'apertura il miocardio si presenta flaccido, di colorito a
“carne lessa” con aree di colorito biancastro, come per segni di miocardiosclerosi. La parete posteriore del ventricolo sinistro interessata dalla presenza di un'area pallida e di zone di colorito rosso scuro. Apparati valvolari apparentemente continenti, anche se aumentati di spessore. Endocardio ispessito. Coronarie calcifiche con superficie intimale interessate dalla presenza di placche ateromasiche che stenotizzano il lume in alcuni tratti del 60%; nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, è presente una placca ateromasica complicata da trombosi recente che occlude il lume del vaso”. Tanto premesso, i Consulenti nominati hanno ritenuto che “la descritta evolutività dei tracciati elettrocardiografici dal giorno 17 al giorno 19 (3 ECG a riposo + 1 test da sforzo), pur in presenza di un test da sforzo massimale negativo, secondo le riletture dei tracciati da noi sopra riportate, imponeva, stanti anche i fattori di rischio presentati dal paziente (fumo, dislipidemia severa con COL tot 342, Colesterolo LDL non calcolabile per ipertrigliceridemia) e la probabilità pre-test intermedia per CS (sindrome coronarica acuta), di prescrivere ulteriori indagini, ivi pagina 7 di 14 compresa la coronarografia citata nel ricorso. In particolare, le alterazioni descritte presenti nell'elettrocardiogramma del giorno 19 alle ore 8:40 circa, a circa 16 ore di distanza dallo stress test, imponevano cautela nella gestione del paziente e la messa in atto di una serie di provvedimenti che avrebbero ridotto notevolmente il rischio del paziente tra i quali: -evitare la dimissione;
-ripetere il tracciato elettrocardiografico ma, soprattutto, alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, in cui era presente una alterazione non presente nei precedenti tracciati elettrocardiografici che riguardava in particolare la derivazione precordiale V1, che è la più destra delle precordiali di sinistra, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre come indicato dalle stesse linee guida (1- 3). L'omissione di questo atto, infatti, non ha reso possibile giudicare se l'alterazione presente in V1 fosse isolata o presente nella sua derivazione contigua V2 R (la necessità di alterazioni specifiche del tracciato in due
o più derivazioni contigue è il criterio che le linee guida indicano per fare diagnosi di CS); -considerare l'instaurazione di opportuna terapia (antiaggreganti e betabloccanti); -sottoporre il paziente a studio emodinamico (coronarografia). L'omissione di tali atti diagnostico- terapeutici, in particolare la coronarografia, esponeva il paziente al verificarsi di ulteriore episodio anginoso, rischio che si concretizzava nei giorni immediatamente seguenti la dimissione e che indicava, evidentemente, un ulteriore progressione della malattia coronarica sottostante, esitante, infine, in occlusione coronarica dovuta a complicazione della placca per sopravvenuta trombosi (infatti il referto autoptico recava “…nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, è presente una placca ateromasica complicata da trombosi recente che occlude il lume del vaso”). Il verificarsi di questo ulteriore evento, che risultava prevenibile ed approcciabile dal punto di vista terapeutico qualora fossero stati seguiti i protocolli presi a riferimento, esponeva dunque il paziente ad elevato rischio di mortalità post-IMA. […] Pertanto, sulla base di quanto sopra detto e considerato, è possibile ritenere che il decesso del SInor Per_1
sia da attribuirsi a malpractice medica, ovvero a censurabili
[...] condotte in capo ai sanitari della resistente azienda ”. Pt_2 Conclusivamente, dunque, i Consulenti nominati hanno osservato che “durante la degenza dal 17 al 19 marzo 2014 presso la Parte_1
la descritta evolutività dei tracciati elettrocardiografici
[...] dal giorno 17 al giorno 19, secondo le riletture dei tracciati da noi sopra riportate, effettuate alla luce delle linee guida vigenti all'epoca dei fatti, imponeva una serie di provvedimenti, che avrebbero ridotto notevolmente il rischio del paziente ed in particolare: evitare la dimissione, che deve dunque ritenersi intempestiva;
ripetere il tracciato elettrocardiografico ma, soprattutto, alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre;
considerare l'instaurazione di opportuna terapia (antiaggreganti e betabloccanti); sottoporre il paziente a studio emodinamico (coronarografia). L'omissione di tali atti diagnostico-terapeutici esponeva il paziente al verificarsi di ulteriore episodio anginoso, rischio che si concretizzava il giorno stesso e due giorni dopo la dimissione e che indicava, evidentemente, un ulteriore progressione della malattia coronarica sottostante, con occlusione coronarica dovuta a complicazione della placca per sopravvenuta trombosi (infatti il referto autoptico recava “…nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, è presente una pagina 8 di 14 placca ateromasica complicata da trombosi recente che occlude il lume del vaso”)”.
8.2 L'appellante ha reiterato, nel corpo del terzo motivo d'impugnazione, il contenuto delle osservazioni alla C.T.U. medico-legale svolta in A.T.P. elaborate dai Consulenti tecnici di parte resistente, dott. Per_7
, Specialista in Cardiologia, e Prof. Specialista in
[...] Persona_8 Medicina Legale – non puntualmente vagliate dai Consulenti tecnici nominati nel giudizio ex art. 696bis c.p.c. in quanto erroneamente inoltrate a destinatario del tutto estraneo al giudizio. Le osservazioni svolte, pur ammissibili in quanto costituenti mere argomentazioni difensive proponibili in ogni stato e grado del procedimento, non giustificano, tuttavia, la rinnovazione della C.T.U. medico-legale svolta in sede di A.T.P. ovvero l'ordine ai Consulenti nominati di rendere chiarimenti in quanto inidonee, già in astratto, a confutare il solido apparato motivazionale addotto a fondamento delle conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati. In primo luogo, occorre evidenziarsi che le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte sono meramente dirette a comprovare l'insussistenza di quadro clinico idoneo a giustificare l'esecuzione di coronarografia e non si misurano in alcun modo con l'omissione degli ulteriori atti diagnostico-terapeutici imposti dalle linee guida dell'epoca, quali “evitare la dimissione, che deve dunque ritenersi intempestiva;
ripetere il tracciato elettrocardiografico ma, soprattutto, alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre;
considerare l'instaurazione di opportuna terapia (antiaggreganti e betabloccanti)”, condotte negligenti di per sé idonee a fondare un accertamento di responsabilità della convenuta per il decesso del SI. , neppure oggetto di puntuale Pt_2 Per_4 osservazione da parte dei Consulenti tecnici di parte convenuta. In particolare, l'appellante asserisce che, al momento del ricovero presso il reparto di Cardiologia dell di il paziente, CP_3 Pt_1 Persona_9 è stato correttamente sottoposto ad iter diagnostico dal quale non è emersa una sintomatologia idonea a giustificare una diagnosi di sindrome coronarica acuta, alla luce delle linee guida all'epoca vigenti;
che la mera presenza di abitudine tabalgica in uno con dislipidemia mista quali fattori di rischio in un soggetto non noto per ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia non giustificavano l'esecuzione di coronarografia ma di solo test non invasivo sotto sforzo, come correttamente eseguito;
che, avuto riguardo alle linee guida all'epoca vigenti, le alterazioni del tracciato ECG eseguito in data 19.03.2014 non erano indicative di ischemia epi o subendocardica e non giustificavano l'esecuzione di una coronarografia, di talché i sanitari dell avrebbero adottato una Pt_2 condotta conforme alle linee guida all'epoca vigenti ed il decesso del paziente non sarebbe loro imputabile. Nondimeno, i Consulenti nominati hanno già minuziosamente descritto il carattere anomalo dell'ECG eseguito in data 19.03.2014, appena prima della dimissione, (“19 marzo 2014 […] Ore 8:39: ECG: la nostra rilettura ha evidenziato che anche in questo tracciato (4°di 4), come in quello del giorno precedente, al mattino (tracciato n 2 di 4), è presente sottoslivellamento in DIII del tratto ST di circa 1 mv;
l'onda T è inglobata nel tratto S-T; è associato a sottoslivellamento meno marcato in AVF di circa 0,5 mv. C'è anche un cambiamento di V1 rispetto ai precedenti: è presente un sopraslivellamento di quasi 1 mm che non era presente nell'ECG del 17 (1/4) e probabilmente neanche in quello del 18 (2/4), seppur in quest'ultimo la ripolarizzazione di V1 presenta degli artefatti di registrazione e non è dunque di sicurissima interpretazione;
inoltre, l'onda T che nell'ECG del 17 (1/4) e in quello del 18 (2/4) in V1 pagina 9 di 14 è francamente negativa, qui appare invertita, bifasica, prevalentemente positiva. Ancora: sempre V1 nel tracciato del 19 (4/4), in dimissione, presenta una R più pronunciata di quelle presenti nella medesima derivazione dei tracciati precedenti. Anche le onde T delle derivazioni V2 e V3, nel tracciato del 19 marzo, appaiono modificate rispetto ai tracciati precedenti, mostrandosi di ampiezza maggiore (V2 del 19 marzo rispetto a V2 del 18 marzo;
V1 e V2 del 19 rispetto a V1 e V2 del 17) e con aspetto a punta (aspetto non presente nel tracciato del 17, presente in V3 nel tracciato del 18 mattina, presente in V2 e V3 nel tracciato del 18 pomeriggio, presente in V2 e V3 nel tracciato del 19). Infine, l'ampiezza della onda R in D3 appare variabile tra il tracciato del 17 marzo, quello del 18 marzo, in cui ha la minima ampiezza, e quello del 19 (onda R di ampiezza intermedia tra il primo e il secondo tracciato)”) ed evidenziato che “alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, in cui era presente una alterazione non presente nei precedenti tracciati elettrocardiografici che riguardava in particolare la derivazione precordiale V1, che è la più destra delle precordiali di sinistra, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre come indicato dalle stesse linee guida (1-3). L'omissione di questo atto, infatti, non ha reso possibile giudicare se l'alterazione presente in V1 fosse isolata o presente nella sua derivazione contigua V2 R (la necessità di alterazioni specifiche del tracciato in due o più derivazioni contigue è il criterio che le linee guida indicano per fare diagnosi di CS)”. Pertanto, i Consulenti nominati hanno già esaustivamente chiarito che, alla luce delle linee guida all'epoca vigenti, il carattere anomalo dell'ECG eseguito alle ore 08:39 del 19.03.2014, in uno con la severa abitudine tabalgica, il dolore toracico irradiato alla spalla manifestato al momento del ricovero e la dislipidemia severa del paziente, imponevano un ulteriore approfondimento diagnostico mediante studio delle derivazioni precordiali destre, nonché, evidentemente, di non dimettere il paziente, di ripetere l'esecuzione di ECG e di somministrare idonea terapia farmacologica, e che i sanitari dell' hanno, al contrario, inopinatamente dimesso il Pt_2 paziente nonostante l'anomalia del reperto e l'omesso approfondimento diagnostico. Peraltro, il carattere anomalo del reperto ECG risulta assolutamente coerente con la cronologia degli eventi, acclarato che il medesimo giorno il SI. si recava presso l'ambulatorio del proprio CP_2 medico di medicina generale per dolore toracico, sintomatico di nuovo episodio anginoso in atto, inopinatamente trattato dal medico curante mediante somministrazione di antidolorifici. Le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte postulano, inoltre, che il paziente non abbia manifestato alcun dolore toracico durante il ricovero e, soprattutto, al momento della dimissione, in quanto le cartelle cliniche menzionano esclusivamente
“dolore toracico con irradiazione alla spalla sinistra della durata di pochi minuti recidivante con incremento della sintomatologia dolorosa” e
“dolore toracico da circa 4 giorni della durata di circa 2 ore recidivo”, con riguardo al momento del ricovero (17.03.2014 alle ore 21:22) omettendo, al contrario, qualsivoglia successiva descrizione del dolore toracico durante la degenza ed al momento della dimissione. Nondimeno, l'incompletezza della cartella clinica non può gravare sul paziente, desumendone l'insussistenza del nesso di causalità materiale, e costituisce, al contrario, circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (ex multis, Cassazione civile sez. III - 14/11/2019, n. 29498; Cassazione civile sez. III - 23/03/2018, n. 7250; Cassazione civile sez. III - 12/06/2015, n. pagina 10 di 14 12218). Peraltro, la circostanza che, al momento del ricovero il paziente abbia riferito di soffrire di dolore toracico da circa quattro giorni, che il medesimo giorno della dimissione (19.03.2014) e nuovamente in data 21.03.2014 abbia manifestato episodio anginoso recandosi dal medico di base per il grave dolore toracico sofferto, in uno con la grave patologia cardiaca e coronarica sofferta (comprovata dalla “presenza di placche ateromasiche che stenotizzano il lume in alcuni tratti del 60%”, dalla presenza “nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, di placca ateromasica complicata da una trombosi recente che occlude il lume del vaso” e dalle gravi condizioni del muscolo cardiaco, con miocardio “flaccido, di colorito a carne lessa con aree di colorito biancastro, come per segni di miocardiosclerosi”, come emergenti dal riscontro autoptico), non consentono affatto di presumere che il dolore toracico, già presente da quattro giorni prima del ricovero, sia scomparso durante la degenza ospedaliera ed immediatamente ricomparso solo al momento della dimissione. Conclusivamente, dunque, le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta non sono affatto idonee a confutare le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. Il Giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra la negligente condotta dei sanitari dell ed Pt_2 il decesso del SI. . Persona_1
9. Il quinto motivo d'impugnazione è parzialmente fondato limitatamente all'erronea attribuzione di punteggio tabellare in sede di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in relazione all'età della vittima secondaria, . CP_1 Le censure circa l'eccessiva quantificazione del punteggio attribuito al parametro e) “qualità ed intensità della relazione affettiva” di cui alle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sono radicalmente infondate. Il punteggio riconosciuto ad entrambi i danneggiati, rispettivamente moglie e figlio del SI. , dal Giudice di prime cure in riferimento al parametro Per_4 tabellare sub e) (“qualità ed intensità della relazione affettiva”) risulta, infatti, assolutamente congruo rispetto alle sofferenze morali ed al pregiudizio dinamico-esistenziale patiti da ciascuno degli attori in conseguenza del decesso del SI. come copiosamente Persona_1 allegati dagli attori ed ampiamente comprovati dalla copiosa istruttoria orale svolta nel corso del giudizio di primo grado. Con motivazione assolutamente condivisibile, da intendersi qui integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha, dunque, accertato che la SI.ra di CP_1 anni 45 al momento dell'evento di danno, il marito, di Persona_1 anni 49, ed il figlio, di anni 14, tutti conviventi, erano CP_2 una famiglia molto unita;
che il era un padre estremamente attento CP_2 al figlio, al suo rendimento scolastico, alla passione per il calcio;
che il figlio era solito condividere con il padre gli aspetti più intimi della propria vita;
che, del pari, i coniugi erano una coppia Persona_10 solida ed unita;
che, successivamente al decesso del SI. Persona_1 la moglie ed il figlio sono stati costretti a trasferirsi in una casa popolare, perdendo significativi punti di riferimento nel quartiere in cui risiedevano, hanno sofferto una condizione di isolamento e profondo sconvolgimento morale e dinamico-esistenziale, ed il figlio, all'epoca quattordicenne, ha scelto di lasciare l'importante squadra di calcio giovanile che lo aveva ingaggiato. Il pregiudizio morale e dinamico- esistenziale sofferto dagli attori è, pertanto, assolutamente idoneo a giustificare il punteggio attribuito dal Giudice di prime cure in relazione al parametro e) “qualità ed intensità della relazione affettiva” di cui pagina 11 di 14 alle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
9.1 Le doglianze circa l'attribuzione di erroneo punteggio in relazione all'età della vittima secondaria, al momento dell'evento di CP_1 danno, sono, invece, fondate. Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure, al momento della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore della SI.ra moglie del CP_1 SI. , le ha attribuito un punteggio pari a 22 in ragione del Per_4 parametro sub b) “età della vittima secondaria”, benché la SI.ra CP_1 al momento del decesso, avesse già compiuto 45 anni e debba esserle, dunque, attribuito un punteggio pari a 20 in relazione al parametro tabellare b). Tanto premesso, ferma la correttezza del punteggio riconosciutole in relazione agli altri parametri e la conseguente attribuzione di un punteggio tabellare pari a 90, l Parte_1 deve essere condannata al pagamento di € 302.850,00,
[...] già rivalutati, oltre interessi come calcolati dal Giudice di prime cure, a ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
9.2 Le doglianze circa l'erronea liquidazione del danno patrimoniale da perdita del sostentamento materiale apportato dal SI. sono Persona_9 generiche e infondate. Con motivazione condivisa dalla Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente applicato i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale ai prossimi congiunti del deceduto in conseguenza del fatto illecito provocato da un terzo, spetta il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del mantenimento del familiare deceduto anche qualora il soggetto deceduto non svolgesse alcuna attività lavorativa al momento del decesso e, nondimeno, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, debba ritenersi che il soggetto deceduto, in ragione della sua giovane età, degli studi intrapresi, dei lavori svolti ed in generale della sua professionalità, avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego la cui retribuzione sarebbe stata devoluta almeno in parte, ai bisogni dei prossimi congiunti ed in tal caso, “quando sia stato accertato lo stato di disoccupazione o uno stato a questo assimilabile per modestia o sporadicità del reddito, ovvero quando la vittima ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa o sia impossibile stabilire o presumere il reddito reale della stessa (ex multis Cass. 8896/2016)”, è possibile liquidare tale voce di danno assumendo quale parametro di riferimento, ai sensi dell'art. 1227 cc., quello indicato dall'art. 137 del codice delle assicurazioni private, ovvero il triplo dell'assegno sociale che, aggiornato al 2023, ammonta ad euro 503,27, per 13 mensilità annue, per un importo complessivo annuo pari ad euro 6.542,51. Ciò in esercizio del generale potere di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c. che compete al giudice allorquando l'esistenza del danno sia certa – essendo accertato che il soggetto deceduto avrebbe lavorato ed avrebbe destinato parte dei propri redditi da lavoro al sostentamento familiare – e, nondimeno, sussista un'obiettiva indeterminabilità della sua consistenza
– in ragione della mancata percezione di reddito o della percezione di un reddito inidoneo ad esprimere la reale capacità lavorativa del danneggiato al momento del decesso. Con riguardo al singolo caso concreto, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato che, nel caso di specie, il
, di anni 49, “pur disoccupato al momento della morte, avrebbe CP_2 necessariamente ripreso il lavoro;
è inoltre ragionevole ritenere che egli avrebbe trovato un utile impiego utilizzando la propria professionalità di restauratore, dato che in passato aveva svolto tale attività, ovvero altro pagina 12 di 14 analogo lavoro retribuito, idoneo a consentirgli di provvedere ai bisogni economici propri e dei prossimi congiunti” e che, avuto riguardo agli obblighi di mantenimento di cui agli artt. 143 e 147 c.c. nonché alla sua giovane età, alla disoccupazione della SI.ra ed alla minore età CP_1 del figlio , avrebbe destinato alla famiglia la metà del reddito CP_2 annuo. Il Giudice di prime cure ha, infine, correttamente liquidato il danno patrimoniale da perdita del sostentamento economico del SI. CP_2 distinguendo fra il danno patrimoniale già prodottosi, soggetto ad interessi e rivalutazione, e quello futuro, oggetto di capitalizzazione, nonché suddiviso tra la moglie ed il figlio nella misura del 50% ciascuno gli importi così determinati. Radicalmente infondate, risultano, infine, le doglianze circa l'impossibilità di utilizzare il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 d.lgs. n. 209/2005 in materia di responsabilità sanitaria, in quanto asseritamente applicabile nella sola materia dell'infortunistica stradale. La costante giurisprudenza di merito e di legittimità si è, infatti, sempre avvalsa di tale criterio anche nella materia della responsabilità sanitaria quale parametro di valutazione equitativa del danno patrimoniale, laddove tale pregiudizio risulti certo nella sua esistenza e, nondimeno, incerto nella sua consistenza in ragione del provvisorio stato di disoccupazione del danneggiato al momento dell'evento di danno ovvero della percezione di un reddito inidoneo ad esprimerne le reali capacità lavorative (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/11/2024, n. 29815).
10. Conclusivamente, l'appello è fondato limitatamente all'erronea quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore della SI.ra . CP_1
11. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del primo grado, l'accoglimento dell'appello in relazione alla mera quantificazione del danno, peraltro con minima deminutio, e la conferma della decisione del primo giudice riguardo all'an non giustificano la riforma delle stesse.
12. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado fra e , rilevato che viene confermata la decisione del primo Pt_2 CP_1 giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sul quantum risarcitorio con una minima deminutio, risultano sussistenti i presupposti per una integrale compensazione (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024). 13. Le spese di lite del presente grado fra e sono Pt_2 CP_2 poste a carico dell'appellante, in ossequio al principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 380/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 07.06.2023, pubblicata il 08.06.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 480/2020; 1. Condanna al pagamento di € Parte_1 302.850,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi come calcolati dal Giudice di prime cure, in favore di
[...]
, a ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto CP_1 parentale;
2. Compensa le spese di lite del presente grado fra Parte_1
e
[...] CP_1
pagina 13 di 14 3. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP_2
, che si liquidano in € 14.239,00 oltre rimborso forfettario al
[...] 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 14 di 14
, Corso Vecchio, 13 Pt_1 APPELLATA E contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianna CP_2 C.F._2 Galliccia, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
, Corso Vecchio, 13 Pt_1 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...] ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza n. 380/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 07.06.2023, pubblicata il 08.06.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 480/2020, con la quale era accertata la responsabilità dei sanitari preposti presso l in ragione Controparte_3 dell'omessa esecuzione di dovuta coronarografia, dell'omessa prescrizione di dovuta terapia farmacologica e dell'erronea dimissione del paziente, SI. in data 19.04.2014 e del conseguente decesso dello Persona_1 stesso per infarto del miocardio, occorso in data 21.04.2014. 2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea pronuncia sull'eccezione di nullità della C.T.U. medico-legale svolta in sede di A sollevata CP_4 dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, benché rinunciata nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.; 2) dell'omessa rinnovazione della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c.; 3) dell'erronea adesione alle risultanze della medesima C.T.U. medico-legale svolta in sede di A.T.P. benché asseritamente confutate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta in sede penale nonché dalle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte;
4) dell'omesso accertamento della responsabilità del medico di medicina generale, asseritamente non solidale rispetto a quella dell 5) Pt_2 pagina 1 di 14 dell'erronea liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale, altresì domandando la rinnovazione della C.T.U. medico-legale nonché la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
3. In data 30.11.2023 si è costituita l'appellata, mediante CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'improcedibilità dell'appello per carenza dell'attestazione di conformità degli atti del fascicolo di parte di primo grado, omesso deposito delle note di trattazione scritta, omesso deposito del fascicolo di parte in A.T.P., omesso deposito delle ricevute di notificazione dell'atto di citazione e l'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale in quanto avanzata, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio e del parere redatto dal Prof. ed allegato all'atto di Persona_2 citazione in appello (doc. D), costituente nuovo mezzo di prova, come tale tardivamente introdotto, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'accoglimento dell'istanza inibitoria. In data 11.12.2023 si è costituito l'appellato, mediante CP_2 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, aderendo all'eccezione di improcedibilità dell'appello avanzata dall'altra appellata, eccependo l'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale avanzata, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio e del parere redatto dal Prof. ed allegato all'atto di citazione in Persona_2 appello (doc. D), contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito nonché opponendosi all'accoglimento dell'istanza inibitoria. Con ordinanza del 20.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 16.01.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di rinnovazione della C.T.U. medico-legale. Con ordinanza del 20.11.2025 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di avuto riguardo all'età della medesima al momento dell'evento CP_1 di danno. Preliminarmente, deve rilevarsi che gli appellati hanno rinunciato all'eccezione di improcedibilità dell'appello avanzata nella comparsa di costituzione in appello omettendo di richiamare l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni nonché nelle comparse conclusionali. Peraltro, il codice di rito non prevede alcuna ipotesi di improcedibilità dell'appello per “carenza dell'attestazione di conformità degli atti del fascicolo di parte di primo grado, omesso deposito delle note di trattazione scritta, omesso deposito del fascicolo di parte in A.T.P., omesso deposito delle ricevute di notificazione dell'atto di citazione”. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello è dichiarata, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero non compare alla prima udienza ed alla successiva fissata dal giudice con ordinanza non impugnabile. Con tutta evidenza, dunque, l'omessa dichiarazione di conformità degli atti del fascicolo di parte di primo grado ovvero il mancato deposito del fascicolo di parte in A.T.P. non costituiscono causa legale di improcedibilità dell'impugnazione, potendo se del caso risolversi in un'omissione istruttoria pregiudizievole per la medesima parte appellante interessata a valersi delle proprie allegazioni istruttorie. Peraltro, nel caso di specie, gli atti del fascicolo di parte pagina 2 di 14 risultano già allegati al fascicolo telematico di primo grado, che ne consente il pieno riscontro;
l'appellante ha depositato ricevute di notificazione della citazione in appello.
6. Tanto premesso, il primo motivo d'impugnazione è inammissibile e deve essere rigettato. Parte appellante si duole, infatti, dell'erronea pronuncia sull'eccezione di nullità della C.T.U. medico-legale svolta in sede di A.T.P. sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, benché asseritamente rinunciata dalla medesima convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. L'accoglimento della doglianza - peraltro infondata nel merito - non comporterebbe, tuttavia, alcuna utilità concreta ed attuale per l'appellante. Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
7. Il quarto motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'omesso accertamento della concorrente responsabilità del medico di base in relazione al decesso del SI. , è del pari inammissibile per CP_2 carenza d'interesse ad agire e deve essere rigettato. Benché, infatti, i Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. abbiano accertato la concorrente responsabilità dei sanitari dell e del medico di medicina generale Pt_2 che aveva in cura il SI. per il decesso del medesimo, CP_2 astrattamente qualificabili come corresponsabili in solido ex art. 2055 c.c., e gli attori abbiano liberamente proposto azione di risarcimento del danno unicamente nei confronti dell Parte_1
, la convenuta ha omesso di domandare l'autorizzazione alla chiamata
[...] in causa del medico di medicina generale ovvero della preponente e di domandare l'accertamento della concorrente responsabilità del terzo nonché della quota di responsabilità ascrivibile a ciascun condebitore solidale, onde esercitare diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. successivamente all'integrale adempimento dell'obbligazione risarcitoria solidale. Ai sensi dell'art. 2055 c.c., infatti, qualora il fatto dannoso sia imputabile, anche a diverso titolo, a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Trattandosi di responsabilità solidale passiva, ciascuno dei condebitori è obbligato per l'intero nei confronti del creditore ed ha, solo successivamente all'adempimento, diritto di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dei condebitori in solido. L'obbligazione di regresso ha natura parziaria e non solidale, nel senso che ciascuno dei condebitori è obbligato a rifondere il condebitore solidale adempiente nei limiti della propria quota e, ai sensi dell'art. 1298 c.c., in mancanza di diversa pattuizione ovvero statuizione, le quote si presumono uguali. Con tutta evidenza, dunque, la responsabilità solidale passiva assolve ad una funzione di rafforzamento degli interessi creditori, potendo il creditore giovarsi della garanzia patrimoniale generica di molteplici condebitori, tutti tenuti all'adempimento dell'obbligazione solidale per l'intero. Ne deriva che ben può il creditore richiedere l'adempimento ad uno solo dei condebitori in solido, come operato nel caso di specie dagli attori, i quali hanno proposto azione esclusivamente nei confronti dell . Incombe, invece, sul condebitore solidale convenuto Pt_2 in giudizio interessato ad opporre all'altro condebitore solidale l'eventuale sentenza di accertamento della responsabilità solidale l'onere di richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa nel medesimo giudizio del condebitore solidale, onde accertarne la concorrente responsabilità e le rispettive quote di responsabilità – che, in mancanza di differente statuizione si presumono uguali, ai sensi dell'art. 1298 c.c. – ai fini dell'opponibilità della statuizione al condebitore solidale non convenuto da parte attrice e dell'esercizio del diritto di regresso successivamente all'adempimento dell'obbligazione solidale. Fermi i limiti soggettivi di pagina 3 di 14 efficacia del giudicato - che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ha effetto solo fra le parti, i loro eredi o aventi causa-, infatti, l'art. 1306 c.c. dispone espressamente che la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori. Ne consegue che la statuizione del primo Giudice in ordine all'insussistenza di una corresponsabilità del medico di medicina generale è, ai sensi dell'art. 1306 c.c., priva di efficacia nei confronti del medesimo medico, in quanto estraneo al giudizio. Del pari, l'eventuale accertamento della corresponsabilità del medico di medicina generale nell'ambito del presente grado di giudizio non comporterebbe alcuna utilità concreta ed attuale per l'appellante , in ogni caso tenuta all'integrale risarcimento del Pt_2 danno in favore dei danneggiati ed impossibilitata ad opporre il giudicato al medico di medicina generale ovvero alla preponente onde esercitare azione di regresso, in quanto estranei al presente giudizio. Ne consegue il rigetto del quarto motivo d'impugnazione. Ne consegue pure che il parere redatto dal Prof. allegato all'atto di citazione in Persona_2 appello (all. D) - pur ammissibile in quanto non qualificabile come prova nuova ma, al contrario, contenente mere argomentazioni difensive proponibili in ogni stato e grado del giudizio – risulta assolutamente superfluo in relazione al thema decidendum del presente giudizio di impugnazione in quanto eminentemente diretto a comprovare la concorrente responsabilità del medico di base cui il si è rivolto CP_2 nell'imminenza del decesso.
8. Il secondo e terzo motivo d'impugnazione, a mente dei quali l'appellante si duole dell'omessa rinnovazione e dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., benché asseritamente confutate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta in sede penale nonché dalle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante asserisce, nello specifico, che le risultanze della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. sarebbero confutate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta dal C.T.P.M., Prof. nel procedimento penale N.R.G. 1090/2014, che ha Persona_3 accertato l'impossibilità di pervenire ad una diagnosi di infarto del miocardio al momento del ricovero del SI. presso l di Per_4 CP_3
e la correttezza dell'operato dei sanitari dell . Nondimeno, Pt_1 Pt_2 fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico- legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado
- composto dal prof. medico specialista in Persona_5 Medicina Legale e delle Assicurazioni, e dal dott. medico Persona_6 specialista in Medicina Interna, - che devono Controparte_5 essere integralmente condivise in ragione della puntualità della dissertazione, della correttezza logico-giuridica, della concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti, del puntuale richiamo di opportuna bibliografia scientifica dell'epoca. Il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente disatteso le conclusioni rassegnate dal C.T.P.M., Prof. Per_3
, medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, nel
[...] procedimento penale N.R.G. 1090/2014. Tali conclusioni risultano, infatti, improntate al differente criterio di accertamento della responsabilità nell'ambito del giudizio penale, - che, in considerazione del pagina 4 di 14 coinvolgimento della libertà personale dell'individuo, impone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”-, diversamente dal giudizio civile, - che, in forza delle ricadute eminentemente patrimoniali dell'eventuale statuizione di condanna, impone l'accertamento della responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, secondo la più tenue regola del “più probabile che non”. Nel merito, le conclusioni rassegnate dal Consulente nominato in sede penale risultano, peraltro, ampiamente superate dalle puntuali censure all'operato dei sanitari dell individuate dai Consulenti nominati nel Pt_2 giudizio di Il Consulente nominato in sede penale ha, infatti, CP_6 omesso di conferire debito rilievo ai molteplici fattori indicativi di patologia cardiaca in atto, al contrario individuati dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P., quali gli elevati livelli di troponina al momento del ricovero, il dolore toracico irradiato alla spalla sinistra, la dislipidemia severa, le alterazioni del tracciato ECG eseguito in data 19.03.2014, appena prima della dimissione dall in uno con la Pt_2 circostanza che il SI. fosse un grande fumatore, costituente CP_2 fattore di rischio per patologia cardiovascolare. Peraltro, il Consulente nominato in sede penale si è limitato a vagliare il complessivo approccio diagnostico adottato dai sanitari dell omettendo di eseguire un Pt_2 puntuale riscontro di ciascuno dei referti ECG eseguiti durante il ricovero del SI. e, conseguentemente, di vagliare se effettivamente tali CP_2 referti potessero giustificare la ritenuta negatività a patologia cardiaca in atto. A riprova della superficialità dell'accertamento compiuto - ferma l'estraneità dal thema decindendum del presente giudizio della condotta tenuta dal medico di base del SI. -, anche con riguardo alla Per_4 condotta di quest'ultimo, il Consulente nominato in sede penale si è limitato a vagliare l'eventuale apporto causale della prescrizione di farmaco antinfiammatorio nel determinismo del decesso del paziente, omettendo al contrario di vagliare il concorso causale del medesimo medico di base in ragione della mancata tempestiva prescrizione di nuovo ricovero urgente del paziente nonostante la persistenza di sintomi chiaramente indicativi di patologia cardiaca in atto.
8.1 I Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. hanno, al contrario, con estrema puntualità spiegato che “Il SInor era soggetto di Persona_1 49 anni di età, con abitudine tabagica importante (“forte fumatore”), che in data 17.3.2014 accedeva al Pronto Soccorso della resistente per Pt_2 dolore toracico. Dalla documentazione esaminata risulta più precisamente: 17 marzo 2014, ore 21:22: Accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di e triage per “Riferito dolore toracico con irradiazione alla Pt_1 spalla sinistra della durata di pochi minuti recidivante con incremento della sintomatologia dolorosa”. Ore 21,22: PA 160/110, FC 98, sat 99%. Ore 22:24: anamnesi medica: “riferito dolore toracico da circa 4 giorni della durata di circa 2 ore recidivo;
non assume farmaci;
forte fumatore”. Ore 22:26: Es obiettivo: Pz vigile e cosciente orientato nel tempo e nello spazio, attività cardiaca ritmica e normofrequente, polsi presenti e simmetrici. 22:26: Esami ematici: glucosio 112, troponina 0,084 (vn <0,08), nei limiti gli altri esami. 22.39: PA 130/90, FC 82. 22:59: RX TORACE: ndr. 18 marzo 2014, Ore 00:30: Eseguita consulenza cardiologica. E' in atti copia dell'ECG eseguito in PS e refertato per via telematica (pag 1/3 referto PS;
pag 14 cartella clinica). La nostra revisione del tracciato evidenzia: ECG sostanzialmente normale. In DIII non è presente Co sottoslivellamento del tratto e le T sono positive. 00:30: ricoverato C/O Cardiologia. Diario clinico: ore 00:30: Ingresso in reparto: “Dolore toracico a riposo e da sforzo (vari episodi da alcuni giorni). ECG normale. pagina 5 di 14 Ecocardiogramma: Ventricolo sinistro di normali volume e cinesi: non valvulopatie di rilievo. Ventricolo destro nei limiti. Vena cava inferiore piccola. Assenza di versamento pericardico. Assenza di comete ultrasoniche. minimo rialzo di troponina”. Ore 1:00: somministrato ASA 1 cp 100 mg. Diario infermieristico (3° turno): “ricovero proveniente dal PS per dolore toracico e lieve rialzo enzimatico…domattina esami ematici di controllo e ECG”. Ore 6.00: prelievo per esami ematici: glucosio: 101; COL TOT: 342, HDL: 46, TG: 717; nella norma gli altri analiti, compresa troponina e altri markers di miocardiocitolisi. Ore 9.00: PA 120/80. Test ergometrico. RX torace (PS) negativo. Ore 10:05 (?) (non si legge in modo chiarissimo l'orario): eseguito ECG, non refertato. La nostra rilettura del tracciato ha evidenziato: Rispetto al precedente tracciato (di mezzanotte, quindi circa 10 ore prima se l'orario delle 10 del mattino è letto correttamente) si nota inversione dell'onda T nella derivazione DIII associata a sotto- slivellamento del tratto ST di circa 1 mv. In AVF e DII (derivazioni contigue a DIII) non si notano modifiche sostanziali rispetto al precedente tracciato. Ore 17.00: Diario Clinico: Ergometria massimale neg. Ore 16:13 Inizio test ergometrico: stadio 1 (0 watt-METS 1): In questo tracciato di base registrato all'inizio del test da sforzo la ripolarizzazione della derivazione DIII appare poco leggibile;
l'onda T sembra piatta o debolmente positiva, l'ST non sembra sottoslivellato. Referto ECG stress: Ergometria massimale per raggiungimento della frequenza cardiaca bersaglio negativa per segni e sintomi di insufficienza coronarica da stress fisico. Cartella infermieristica 1 turno: “visitato. Test ergometrico. Domani esami ematici
+ ECG. Praticato ECG”. 2 turno: praticato test ergometrico. Domani in dimissione. Dalla scheda di terapia emerge che il giorno 18 viene iniziata atorvastatina 40 mg 1 cp ore 20. 19 marzo 2014 Diario Infermieristico: 1 T visitato. Praticato ECG x 2 (non è chiaro cosa voglia dire x 2) Possediamo un solo ECG del 19 marzo ore 8:39 (vedi dopo). Dimesso. Esami ore 6: troponina e markers di miocardiocitolisi neg. Ore 8:39: ECG: la nostra rilettura ha evidenziato che anche in questo tracciato (4°di 4), come in quello del giorno precedente, al mattino (tracciato n 2 di 4), è presente sottoslivellamento in DIII del tratto ST di circa 1 mv;
l'onda T è inglobata nel tratto S-T; è associato a sottoslivellamento meno marcato in AVF di circa 0,5 mv. C'è anche un cambiamento di V1 rispetto ai precedenti: è presente un sopraslivellamento di quasi 1 mm che non era presente nell'ECG del 17 (1/4) e probabilmente neanche in quello del 18 (2/4), seppur in quest'ultimo la ripolarizzazione di V1 presenta degli artefatti di registrazione e non è dunque di sicurissima interpretazione;
inoltre, l'onda T che nell'ECG del 17 (1/4) e in quello del 18 (2/4) in V1 è francamente negativa, qui appare invertita, bifasica, prevalentemente positiva. Ancora: sempre V1 nel tracciato del 19 (4/4), in dimissione, presenta una R più pronunciata di quelle presenti nella medesima derivazione dei tracciati precedenti. Anche le onde T delle derivazioni V2 e V3, nel tracciato del 19 marzo, appaiono modificate rispetto ai tracciati precedenti, mostrandosi di ampiezza maggiore (V2 del 19 marzo rispetto a V2 del 18 marzo;
V1 e V2 del 19 rispetto a V1 e V2 del 17) e con aspetto a punta (aspetto non presente nel tracciato del 17, presente in V3 nel tracciato del 18 mattina, presente in V2 e V3 nel tracciato del 18 pomeriggio, presente in V2 e V3 nel tracciato del 19). Infine, l'ampiezza della onda R in D3 appare variabile tra il tracciato del 17 marzo, quello del 18 marzo, in cui ha la minima ampiezza, e quello del 19 (onda R di ampiezza intermedia tra il primo e il secondo tracciato)”. I Consulenti nominati hanno, altresì, evidenziato che, a fronte di tali risultanze diagnostiche e nonostante la chiara alterazione dell'ultimo tracciato ECG pagina 6 di 14 eseguito alle ore 08:39 del 19.03.2014, inopinatamente i sanitari dell dimettevano il paziente (“Ore 9: Dimissione con diagnosi di Pt_2
“toracoalgie atipiche in assenza di segni clinico/strumentali probativi di patologia cardiaca;
dislipidemia mista. Paziente 49enne con abitudine tabagica ed anamnesi personale e familiare negativa per patologia CV, è giunto alla ns osservazione per sensazione oppressiva antero-toracica di lieve entità, ricorrente. ECG basale seriato: assenza di segni orientativi per sofferenza ischemica. Ecocardiogramma: non segni patologici. RX torace: assenza di alterazioni pleuroparenchimali. Test cicloergometrico: prova max negativa per ridotta riserva coronarica. Assenza di incremento significativo dei marcatori di miocardiocitolisi. Si segnala alterazione del profilo lipidico. (….). Da quanto sopra riportato, non emergono elementi probativi per la genesi coronarica della sintomatologia in oggetto. Consigli di terapia: rivalutazione del profilo lipidico dopo 45 giorni di dieta ed eventuale correzione tramite omega 3 1 g a pranzo e a cena, atorvastatina 1 cp dopo cena. Stop fumo! Eseguire ambulatorialmente eco-doppler TSA con valutazione spessori medio-intimali. Follow up cardiologico”). I Consulenti hanno, dunque, osservato che “Durante l'arco della degenza non è riportato nel diario clinico se il paziente avesse presentato nuovi episodi di dolore toracico o altra sintomatologia equivalente, né viene specificato se sia stato completamente asintomatico. In data 19, quindi il giorno stesso della dimissione, il sig. si CP_2Part recava presso l'ambulatorio del proprio per dolore toracico e questi avrebbe prescritto DO LE (non presente in atti la prescrizione), secondo quanto riferito nell'atto di ricorso. Il giorno 21 Marzo il sig.
riceveva una prescrizione dal proprio MMG per BR e SO CP_2 (presente in atti la prescrizione). Lo stesso giorno il paziente si accasciava sulle scale di casa e alle ore 19:10 veniva constatato il decesso (abbiamo solo il certificato di morte attestante la data dell'exitus)”. I Consulenti hanno, altresì, osservato che “Per quanto attiene al riscontro autoptico, quest'ultimo ha evidenziato che “la morte di è stata causata da un'acuta insufficienza Persona_1 cardiocircolatoria conseguente ad un infarto del miocardio, in soggetto portatore di cardiopatia ischemica ed angina vasospastica”. Il cuore è risultato “normale per forma ed aumentato di volume, diminuito di consistenza;
diametro longitudinale massimo di 12,5 cm e diametro trasverso di 13 cm;
all'apertura il miocardio si presenta flaccido, di colorito a
“carne lessa” con aree di colorito biancastro, come per segni di miocardiosclerosi. La parete posteriore del ventricolo sinistro interessata dalla presenza di un'area pallida e di zone di colorito rosso scuro. Apparati valvolari apparentemente continenti, anche se aumentati di spessore. Endocardio ispessito. Coronarie calcifiche con superficie intimale interessate dalla presenza di placche ateromasiche che stenotizzano il lume in alcuni tratti del 60%; nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, è presente una placca ateromasica complicata da trombosi recente che occlude il lume del vaso”. Tanto premesso, i Consulenti nominati hanno ritenuto che “la descritta evolutività dei tracciati elettrocardiografici dal giorno 17 al giorno 19 (3 ECG a riposo + 1 test da sforzo), pur in presenza di un test da sforzo massimale negativo, secondo le riletture dei tracciati da noi sopra riportate, imponeva, stanti anche i fattori di rischio presentati dal paziente (fumo, dislipidemia severa con COL tot 342, Colesterolo LDL non calcolabile per ipertrigliceridemia) e la probabilità pre-test intermedia per CS (sindrome coronarica acuta), di prescrivere ulteriori indagini, ivi pagina 7 di 14 compresa la coronarografia citata nel ricorso. In particolare, le alterazioni descritte presenti nell'elettrocardiogramma del giorno 19 alle ore 8:40 circa, a circa 16 ore di distanza dallo stress test, imponevano cautela nella gestione del paziente e la messa in atto di una serie di provvedimenti che avrebbero ridotto notevolmente il rischio del paziente tra i quali: -evitare la dimissione;
-ripetere il tracciato elettrocardiografico ma, soprattutto, alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, in cui era presente una alterazione non presente nei precedenti tracciati elettrocardiografici che riguardava in particolare la derivazione precordiale V1, che è la più destra delle precordiali di sinistra, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre come indicato dalle stesse linee guida (1- 3). L'omissione di questo atto, infatti, non ha reso possibile giudicare se l'alterazione presente in V1 fosse isolata o presente nella sua derivazione contigua V2 R (la necessità di alterazioni specifiche del tracciato in due
o più derivazioni contigue è il criterio che le linee guida indicano per fare diagnosi di CS); -considerare l'instaurazione di opportuna terapia (antiaggreganti e betabloccanti); -sottoporre il paziente a studio emodinamico (coronarografia). L'omissione di tali atti diagnostico- terapeutici, in particolare la coronarografia, esponeva il paziente al verificarsi di ulteriore episodio anginoso, rischio che si concretizzava nei giorni immediatamente seguenti la dimissione e che indicava, evidentemente, un ulteriore progressione della malattia coronarica sottostante, esitante, infine, in occlusione coronarica dovuta a complicazione della placca per sopravvenuta trombosi (infatti il referto autoptico recava “…nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, è presente una placca ateromasica complicata da trombosi recente che occlude il lume del vaso”). Il verificarsi di questo ulteriore evento, che risultava prevenibile ed approcciabile dal punto di vista terapeutico qualora fossero stati seguiti i protocolli presi a riferimento, esponeva dunque il paziente ad elevato rischio di mortalità post-IMA. […] Pertanto, sulla base di quanto sopra detto e considerato, è possibile ritenere che il decesso del SInor Per_1
sia da attribuirsi a malpractice medica, ovvero a censurabili
[...] condotte in capo ai sanitari della resistente azienda ”. Pt_2 Conclusivamente, dunque, i Consulenti nominati hanno osservato che “durante la degenza dal 17 al 19 marzo 2014 presso la Parte_1
la descritta evolutività dei tracciati elettrocardiografici
[...] dal giorno 17 al giorno 19, secondo le riletture dei tracciati da noi sopra riportate, effettuate alla luce delle linee guida vigenti all'epoca dei fatti, imponeva una serie di provvedimenti, che avrebbero ridotto notevolmente il rischio del paziente ed in particolare: evitare la dimissione, che deve dunque ritenersi intempestiva;
ripetere il tracciato elettrocardiografico ma, soprattutto, alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre;
considerare l'instaurazione di opportuna terapia (antiaggreganti e betabloccanti); sottoporre il paziente a studio emodinamico (coronarografia). L'omissione di tali atti diagnostico-terapeutici esponeva il paziente al verificarsi di ulteriore episodio anginoso, rischio che si concretizzava il giorno stesso e due giorni dopo la dimissione e che indicava, evidentemente, un ulteriore progressione della malattia coronarica sottostante, con occlusione coronarica dovuta a complicazione della placca per sopravvenuta trombosi (infatti il referto autoptico recava “…nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, è presente una pagina 8 di 14 placca ateromasica complicata da trombosi recente che occlude il lume del vaso”)”.
8.2 L'appellante ha reiterato, nel corpo del terzo motivo d'impugnazione, il contenuto delle osservazioni alla C.T.U. medico-legale svolta in A.T.P. elaborate dai Consulenti tecnici di parte resistente, dott. Per_7
, Specialista in Cardiologia, e Prof. Specialista in
[...] Persona_8 Medicina Legale – non puntualmente vagliate dai Consulenti tecnici nominati nel giudizio ex art. 696bis c.p.c. in quanto erroneamente inoltrate a destinatario del tutto estraneo al giudizio. Le osservazioni svolte, pur ammissibili in quanto costituenti mere argomentazioni difensive proponibili in ogni stato e grado del procedimento, non giustificano, tuttavia, la rinnovazione della C.T.U. medico-legale svolta in sede di A.T.P. ovvero l'ordine ai Consulenti nominati di rendere chiarimenti in quanto inidonee, già in astratto, a confutare il solido apparato motivazionale addotto a fondamento delle conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati. In primo luogo, occorre evidenziarsi che le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte sono meramente dirette a comprovare l'insussistenza di quadro clinico idoneo a giustificare l'esecuzione di coronarografia e non si misurano in alcun modo con l'omissione degli ulteriori atti diagnostico-terapeutici imposti dalle linee guida dell'epoca, quali “evitare la dimissione, che deve dunque ritenersi intempestiva;
ripetere il tracciato elettrocardiografico ma, soprattutto, alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre;
considerare l'instaurazione di opportuna terapia (antiaggreganti e betabloccanti)”, condotte negligenti di per sé idonee a fondare un accertamento di responsabilità della convenuta per il decesso del SI. , neppure oggetto di puntuale Pt_2 Per_4 osservazione da parte dei Consulenti tecnici di parte convenuta. In particolare, l'appellante asserisce che, al momento del ricovero presso il reparto di Cardiologia dell di il paziente, CP_3 Pt_1 Persona_9 è stato correttamente sottoposto ad iter diagnostico dal quale non è emersa una sintomatologia idonea a giustificare una diagnosi di sindrome coronarica acuta, alla luce delle linee guida all'epoca vigenti;
che la mera presenza di abitudine tabalgica in uno con dislipidemia mista quali fattori di rischio in un soggetto non noto per ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia non giustificavano l'esecuzione di coronarografia ma di solo test non invasivo sotto sforzo, come correttamente eseguito;
che, avuto riguardo alle linee guida all'epoca vigenti, le alterazioni del tracciato ECG eseguito in data 19.03.2014 non erano indicative di ischemia epi o subendocardica e non giustificavano l'esecuzione di una coronarografia, di talché i sanitari dell avrebbero adottato una Pt_2 condotta conforme alle linee guida all'epoca vigenti ed il decesso del paziente non sarebbe loro imputabile. Nondimeno, i Consulenti nominati hanno già minuziosamente descritto il carattere anomalo dell'ECG eseguito in data 19.03.2014, appena prima della dimissione, (“19 marzo 2014 […] Ore 8:39: ECG: la nostra rilettura ha evidenziato che anche in questo tracciato (4°di 4), come in quello del giorno precedente, al mattino (tracciato n 2 di 4), è presente sottoslivellamento in DIII del tratto ST di circa 1 mv;
l'onda T è inglobata nel tratto S-T; è associato a sottoslivellamento meno marcato in AVF di circa 0,5 mv. C'è anche un cambiamento di V1 rispetto ai precedenti: è presente un sopraslivellamento di quasi 1 mm che non era presente nell'ECG del 17 (1/4) e probabilmente neanche in quello del 18 (2/4), seppur in quest'ultimo la ripolarizzazione di V1 presenta degli artefatti di registrazione e non è dunque di sicurissima interpretazione;
inoltre, l'onda T che nell'ECG del 17 (1/4) e in quello del 18 (2/4) in V1 pagina 9 di 14 è francamente negativa, qui appare invertita, bifasica, prevalentemente positiva. Ancora: sempre V1 nel tracciato del 19 (4/4), in dimissione, presenta una R più pronunciata di quelle presenti nella medesima derivazione dei tracciati precedenti. Anche le onde T delle derivazioni V2 e V3, nel tracciato del 19 marzo, appaiono modificate rispetto ai tracciati precedenti, mostrandosi di ampiezza maggiore (V2 del 19 marzo rispetto a V2 del 18 marzo;
V1 e V2 del 19 rispetto a V1 e V2 del 17) e con aspetto a punta (aspetto non presente nel tracciato del 17, presente in V3 nel tracciato del 18 mattina, presente in V2 e V3 nel tracciato del 18 pomeriggio, presente in V2 e V3 nel tracciato del 19). Infine, l'ampiezza della onda R in D3 appare variabile tra il tracciato del 17 marzo, quello del 18 marzo, in cui ha la minima ampiezza, e quello del 19 (onda R di ampiezza intermedia tra il primo e il secondo tracciato)”) ed evidenziato che “alla luce delle risultanze del tracciato del 19 marzo mattina, in cui era presente una alterazione non presente nei precedenti tracciati elettrocardiografici che riguardava in particolare la derivazione precordiale V1, che è la più destra delle precordiali di sinistra, che questo fosse comprensivo di studio delle derivazioni precordiali destre come indicato dalle stesse linee guida (1-3). L'omissione di questo atto, infatti, non ha reso possibile giudicare se l'alterazione presente in V1 fosse isolata o presente nella sua derivazione contigua V2 R (la necessità di alterazioni specifiche del tracciato in due o più derivazioni contigue è il criterio che le linee guida indicano per fare diagnosi di CS)”. Pertanto, i Consulenti nominati hanno già esaustivamente chiarito che, alla luce delle linee guida all'epoca vigenti, il carattere anomalo dell'ECG eseguito alle ore 08:39 del 19.03.2014, in uno con la severa abitudine tabalgica, il dolore toracico irradiato alla spalla manifestato al momento del ricovero e la dislipidemia severa del paziente, imponevano un ulteriore approfondimento diagnostico mediante studio delle derivazioni precordiali destre, nonché, evidentemente, di non dimettere il paziente, di ripetere l'esecuzione di ECG e di somministrare idonea terapia farmacologica, e che i sanitari dell' hanno, al contrario, inopinatamente dimesso il Pt_2 paziente nonostante l'anomalia del reperto e l'omesso approfondimento diagnostico. Peraltro, il carattere anomalo del reperto ECG risulta assolutamente coerente con la cronologia degli eventi, acclarato che il medesimo giorno il SI. si recava presso l'ambulatorio del proprio CP_2 medico di medicina generale per dolore toracico, sintomatico di nuovo episodio anginoso in atto, inopinatamente trattato dal medico curante mediante somministrazione di antidolorifici. Le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte postulano, inoltre, che il paziente non abbia manifestato alcun dolore toracico durante il ricovero e, soprattutto, al momento della dimissione, in quanto le cartelle cliniche menzionano esclusivamente
“dolore toracico con irradiazione alla spalla sinistra della durata di pochi minuti recidivante con incremento della sintomatologia dolorosa” e
“dolore toracico da circa 4 giorni della durata di circa 2 ore recidivo”, con riguardo al momento del ricovero (17.03.2014 alle ore 21:22) omettendo, al contrario, qualsivoglia successiva descrizione del dolore toracico durante la degenza ed al momento della dimissione. Nondimeno, l'incompletezza della cartella clinica non può gravare sul paziente, desumendone l'insussistenza del nesso di causalità materiale, e costituisce, al contrario, circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (ex multis, Cassazione civile sez. III - 14/11/2019, n. 29498; Cassazione civile sez. III - 23/03/2018, n. 7250; Cassazione civile sez. III - 12/06/2015, n. pagina 10 di 14 12218). Peraltro, la circostanza che, al momento del ricovero il paziente abbia riferito di soffrire di dolore toracico da circa quattro giorni, che il medesimo giorno della dimissione (19.03.2014) e nuovamente in data 21.03.2014 abbia manifestato episodio anginoso recandosi dal medico di base per il grave dolore toracico sofferto, in uno con la grave patologia cardiaca e coronarica sofferta (comprovata dalla “presenza di placche ateromasiche che stenotizzano il lume in alcuni tratti del 60%”, dalla presenza “nel primo tratto della coronaria destra, a circa 3 cm di distanza dall'ostio coronarico, di placca ateromasica complicata da una trombosi recente che occlude il lume del vaso” e dalle gravi condizioni del muscolo cardiaco, con miocardio “flaccido, di colorito a carne lessa con aree di colorito biancastro, come per segni di miocardiosclerosi”, come emergenti dal riscontro autoptico), non consentono affatto di presumere che il dolore toracico, già presente da quattro giorni prima del ricovero, sia scomparso durante la degenza ospedaliera ed immediatamente ricomparso solo al momento della dimissione. Conclusivamente, dunque, le osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta non sono affatto idonee a confutare le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. Il Giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra la negligente condotta dei sanitari dell ed Pt_2 il decesso del SI. . Persona_1
9. Il quinto motivo d'impugnazione è parzialmente fondato limitatamente all'erronea attribuzione di punteggio tabellare in sede di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in relazione all'età della vittima secondaria, . CP_1 Le censure circa l'eccessiva quantificazione del punteggio attribuito al parametro e) “qualità ed intensità della relazione affettiva” di cui alle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sono radicalmente infondate. Il punteggio riconosciuto ad entrambi i danneggiati, rispettivamente moglie e figlio del SI. , dal Giudice di prime cure in riferimento al parametro Per_4 tabellare sub e) (“qualità ed intensità della relazione affettiva”) risulta, infatti, assolutamente congruo rispetto alle sofferenze morali ed al pregiudizio dinamico-esistenziale patiti da ciascuno degli attori in conseguenza del decesso del SI. come copiosamente Persona_1 allegati dagli attori ed ampiamente comprovati dalla copiosa istruttoria orale svolta nel corso del giudizio di primo grado. Con motivazione assolutamente condivisibile, da intendersi qui integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha, dunque, accertato che la SI.ra di CP_1 anni 45 al momento dell'evento di danno, il marito, di Persona_1 anni 49, ed il figlio, di anni 14, tutti conviventi, erano CP_2 una famiglia molto unita;
che il era un padre estremamente attento CP_2 al figlio, al suo rendimento scolastico, alla passione per il calcio;
che il figlio era solito condividere con il padre gli aspetti più intimi della propria vita;
che, del pari, i coniugi erano una coppia Persona_10 solida ed unita;
che, successivamente al decesso del SI. Persona_1 la moglie ed il figlio sono stati costretti a trasferirsi in una casa popolare, perdendo significativi punti di riferimento nel quartiere in cui risiedevano, hanno sofferto una condizione di isolamento e profondo sconvolgimento morale e dinamico-esistenziale, ed il figlio, all'epoca quattordicenne, ha scelto di lasciare l'importante squadra di calcio giovanile che lo aveva ingaggiato. Il pregiudizio morale e dinamico- esistenziale sofferto dagli attori è, pertanto, assolutamente idoneo a giustificare il punteggio attribuito dal Giudice di prime cure in relazione al parametro e) “qualità ed intensità della relazione affettiva” di cui pagina 11 di 14 alle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
9.1 Le doglianze circa l'attribuzione di erroneo punteggio in relazione all'età della vittima secondaria, al momento dell'evento di CP_1 danno, sono, invece, fondate. Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure, al momento della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore della SI.ra moglie del CP_1 SI. , le ha attribuito un punteggio pari a 22 in ragione del Per_4 parametro sub b) “età della vittima secondaria”, benché la SI.ra CP_1 al momento del decesso, avesse già compiuto 45 anni e debba esserle, dunque, attribuito un punteggio pari a 20 in relazione al parametro tabellare b). Tanto premesso, ferma la correttezza del punteggio riconosciutole in relazione agli altri parametri e la conseguente attribuzione di un punteggio tabellare pari a 90, l Parte_1 deve essere condannata al pagamento di € 302.850,00,
[...] già rivalutati, oltre interessi come calcolati dal Giudice di prime cure, a ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
9.2 Le doglianze circa l'erronea liquidazione del danno patrimoniale da perdita del sostentamento materiale apportato dal SI. sono Persona_9 generiche e infondate. Con motivazione condivisa dalla Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente applicato i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale ai prossimi congiunti del deceduto in conseguenza del fatto illecito provocato da un terzo, spetta il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del mantenimento del familiare deceduto anche qualora il soggetto deceduto non svolgesse alcuna attività lavorativa al momento del decesso e, nondimeno, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, debba ritenersi che il soggetto deceduto, in ragione della sua giovane età, degli studi intrapresi, dei lavori svolti ed in generale della sua professionalità, avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego la cui retribuzione sarebbe stata devoluta almeno in parte, ai bisogni dei prossimi congiunti ed in tal caso, “quando sia stato accertato lo stato di disoccupazione o uno stato a questo assimilabile per modestia o sporadicità del reddito, ovvero quando la vittima ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa o sia impossibile stabilire o presumere il reddito reale della stessa (ex multis Cass. 8896/2016)”, è possibile liquidare tale voce di danno assumendo quale parametro di riferimento, ai sensi dell'art. 1227 cc., quello indicato dall'art. 137 del codice delle assicurazioni private, ovvero il triplo dell'assegno sociale che, aggiornato al 2023, ammonta ad euro 503,27, per 13 mensilità annue, per un importo complessivo annuo pari ad euro 6.542,51. Ciò in esercizio del generale potere di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c. che compete al giudice allorquando l'esistenza del danno sia certa – essendo accertato che il soggetto deceduto avrebbe lavorato ed avrebbe destinato parte dei propri redditi da lavoro al sostentamento familiare – e, nondimeno, sussista un'obiettiva indeterminabilità della sua consistenza
– in ragione della mancata percezione di reddito o della percezione di un reddito inidoneo ad esprimere la reale capacità lavorativa del danneggiato al momento del decesso. Con riguardo al singolo caso concreto, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato che, nel caso di specie, il
, di anni 49, “pur disoccupato al momento della morte, avrebbe CP_2 necessariamente ripreso il lavoro;
è inoltre ragionevole ritenere che egli avrebbe trovato un utile impiego utilizzando la propria professionalità di restauratore, dato che in passato aveva svolto tale attività, ovvero altro pagina 12 di 14 analogo lavoro retribuito, idoneo a consentirgli di provvedere ai bisogni economici propri e dei prossimi congiunti” e che, avuto riguardo agli obblighi di mantenimento di cui agli artt. 143 e 147 c.c. nonché alla sua giovane età, alla disoccupazione della SI.ra ed alla minore età CP_1 del figlio , avrebbe destinato alla famiglia la metà del reddito CP_2 annuo. Il Giudice di prime cure ha, infine, correttamente liquidato il danno patrimoniale da perdita del sostentamento economico del SI. CP_2 distinguendo fra il danno patrimoniale già prodottosi, soggetto ad interessi e rivalutazione, e quello futuro, oggetto di capitalizzazione, nonché suddiviso tra la moglie ed il figlio nella misura del 50% ciascuno gli importi così determinati. Radicalmente infondate, risultano, infine, le doglianze circa l'impossibilità di utilizzare il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 d.lgs. n. 209/2005 in materia di responsabilità sanitaria, in quanto asseritamente applicabile nella sola materia dell'infortunistica stradale. La costante giurisprudenza di merito e di legittimità si è, infatti, sempre avvalsa di tale criterio anche nella materia della responsabilità sanitaria quale parametro di valutazione equitativa del danno patrimoniale, laddove tale pregiudizio risulti certo nella sua esistenza e, nondimeno, incerto nella sua consistenza in ragione del provvisorio stato di disoccupazione del danneggiato al momento dell'evento di danno ovvero della percezione di un reddito inidoneo ad esprimerne le reali capacità lavorative (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/11/2024, n. 29815).
10. Conclusivamente, l'appello è fondato limitatamente all'erronea quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore della SI.ra . CP_1
11. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del primo grado, l'accoglimento dell'appello in relazione alla mera quantificazione del danno, peraltro con minima deminutio, e la conferma della decisione del primo giudice riguardo all'an non giustificano la riforma delle stesse.
12. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado fra e , rilevato che viene confermata la decisione del primo Pt_2 CP_1 giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sul quantum risarcitorio con una minima deminutio, risultano sussistenti i presupposti per una integrale compensazione (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024). 13. Le spese di lite del presente grado fra e sono Pt_2 CP_2 poste a carico dell'appellante, in ossequio al principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della complessità media della lite.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 380/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 07.06.2023, pubblicata il 08.06.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 480/2020; 1. Condanna al pagamento di € Parte_1 302.850,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi come calcolati dal Giudice di prime cure, in favore di
[...]
, a ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto CP_1 parentale;
2. Compensa le spese di lite del presente grado fra Parte_1
e
[...] CP_1
pagina 13 di 14 3. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP_2
, che si liquidano in € 14.239,00 oltre rimborso forfettario al
[...] 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
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