CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1401/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 1 74023 Grottaglie TA
1 Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65-2023 DEL 15.07.2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Difensore_2L'Avv. si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGI MENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 ottobre 2025 proposto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per IMU (n. 65/2023 del 15/07/2025) riferito al periodo d'imposta 2023, notificato dal Comune di Grottaglie in relazione ad immobili di proprietà del ricorrente tra i quali è ricompresa anche l'area edificabile _inclusa nel comparto C5 di espansione edilizia, identificata in catasto al foglio particella _, estesa mq. 5897. Il ricorrente, oltre ad eccepire vari vizi formali dell'atto opposto, ha sostanzialmente contestato l'incongruità del valore venale in comune commercio (di € 100,71 al mq.) attribuito dall'ente civico e desunto dalla DGM n. 224/2008, a fronte di aree non ancora edificabili per mancanza di strumenti urbanistici attuativi. Ha allegato documentazione e ha chiesto l'annullamento dell'atto censurato, con condanna a spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore. Con controdeduzioni depositate il 20 gennaio 2026, si è costituito il convenuto Comune di Grottaglie, che ha ribadito la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese processuali. Alla udienza di trattazione dell'11 febbraio 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte, esaminati gli atti e i documenti presenti in fascicolo, in ordine alle doglianze del ricorrente osserva quanto segue.
1- Innanzi tutto, deve affermarsi che l'accertamento contestato appare esenti da vizi formali, essendo lo stesso motivato in base alla DGM n. 224/2008 che riporta i parametri legali utilizzati per la determinazione degli imponibili assunti con riferimento all'area tassata, correttamente individuata quanto ad estensione e riferimenti catastali, tanto da consentire al ricorrente medesimo l'elaborazione di dettagliate difese tecniche e giuridiche.
2- Detto questo in via preliminare, rileva il Collegio che la presente controversia è essenzialmente Ricorrente_1circoscritta alla fondamentale questione di merito posta dal signor , che attiene al concreto valore di mercato da attribuire al terreno di proprietà dello stesso (al foglio _ particella _), posto nel perimetro del Comparto C5 del PRG del Comune di Grottaglie, ai fini della tassazione per IMU relativamente all'anno di imposta 2023. Nella fattispecie, il valore commerciale posto a base dell'impugnato accertamento è stato determinato dall'ente comunale in €/mq 100,71, a seguito di approvazione della DGC n. 224/2008, la cui “Tabella valori aree edificabili”, riprodotta in calce al cennato atto impositivo, non risulta essere stata mai oggetto di ricognizione valutativa. E' bene annotare che detto valore è stato ritenuto eccessivo non solo dall'odierno ricorrente, ma anche da numerosi altri contribuenti, proprietari di terreni inclusi nel menzionato Comparto C5, che negli ultimi anni hanno dato vita ad un rilevante contenzioso nel quale è stata contestata proprio la non congruità del valore commerciale di cui si discute. Ciò soprattutto per l'assenza (più che ventennale) di strumenti attuativi del PRG (a quanto pare praticabili nella sola forma della lottizzazione), la cui conclamata difficile predisposizione anche attraverso la successiva perimetrazione delle aree in singoli subcomparti, non permette di prevedere a breve termine la risoluzione dello storico stallo edificatorio della zona, mancando la indispensabile cooperazione e la concorde volontà di una moltitudine di proprietari sinora non maturata. Tornando al caso specifico, va annotato che gli esperti (sia di parte che d'ufficio) e lo stesso ente impositore, nel tentativo pur apprezzabile di addivenire ad una valutazione quanto più possibile aderente alla realtà economica temporale, hanno individuato valori a mq che oscillano da un minimo di € 24,00 (stima Agenzia del Territorio di Taranto del 21/06/2013) fino ad massimo di € 104,00 (CTU del 30/04/2019 espletata nell'ambito del noto contenzioso amministrativo davanti al TAR di Lecce), oltre a numerosi altri risultati di estimo intermedi. Trattasi, come è evidente, di stime che recano inevitabili margini di approssimazione, in quanto frutto di valutazioni umane e non di applicazione di formule matematiche, peraltro oggetto di documentata confutazione da parte dello stesso Comune e del suo Ufficio Tecnico (che ha determinato in data 11/07/2014 in €/mq 43,55 il prezzo dei terreni del Comparto C5 in assenza di piani esecutivi).
3 Orbene, quelle appena descritte sono circostanze che fanno ritenere significativamente opinabili i risultati esposti negli atti valutativi richiamati dalle parti, in quanto recanti una marcata ed ingiustificata sopravvalutazione della stima delle aree situate nel Comparto C5. Ed ancora, i medesimi atti non sembrano tenere in debito conto, in senso svalutativo, neppure il fattore “tempo di edificazione”, né l'abbattimento della potenzialità edificatoria, effetto della cessione al Comune delle aree destinate ad opere pubbliche di urbanizzazione, né il calo demografico cui nemmeno il Comune di Grottaglie si sottrae, e, di riflesso, la contrazione della domanda di nuove abitazioni nelle zone di espansione di PRG, né infine il mutamento delle strategie urbanistiche comunali, tese a privilegiare il recupero del patrimonio immobiliare esistente e sempre meno ad orientarsi verso interventi edilizi nelle periferie. Ebbene di fronte a tanta incertezza, soprattutto in termini di concreta attuazione delle previsioni edificatorie del PRG, questo Collegio reputa più ragionevole ed equo, allo scopo di dirimere la questione in scrutinio, rideterminare per l'annualità in esame il valore commerciale IMU, assegnando al terreno un valore pari a €/mq 40,00. Detto valore, in assenza di rilevanti novità, ben può essere proposto e confermato come equa soluzione della presente controversia tributaria, considerato che a distanza di oltre ventitré anni dalla prima approvazione del PRG con delibera di GR n. 1629/2003 (poi annullata dal TAR), e di circa sedici anni dalla definitiva sua approvazione con delibera della GR n. 2965/2010, nel Comparto C5 non risulta ancora alcuno strumento urbanistico attuativo e la zona in questione si presenta tuttoggi totalmente agricola;
fatto questo, specie se rapportato all'anno 2023, che incide pesantemente sul concreto valore di mercato da attribuire ai fini della tassazione IMU. Per quanto precede il ricorso va parzialmente accolto con assorbimento delle altre questioni poste dalle parti. L'incertezza interpretativa della materia e la particolarità del caso trattato giustificano l'esclusione delle sanzioni e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 e, per l'effetto, determina in €/mq 40,00 il valore del terreno oggetto di controversia ricompreso nel Comparto C5 del Comune di Grottaglie per l'annualità in esame, mandando all'ente civico per la concreta quantificazione dei tributi dovuti dal ricorrente, con esclusione delle sanzioni. Spese compensate. Così deciso in Taranto l'11 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AN ET OL Campagna MA MA
4
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Relatore MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1401/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 1 74023 Grottaglie TA
1 Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65-2023 DEL 15.07.2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Difensore_2L'Avv. si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGI MENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 ottobre 2025 proposto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per IMU (n. 65/2023 del 15/07/2025) riferito al periodo d'imposta 2023, notificato dal Comune di Grottaglie in relazione ad immobili di proprietà del ricorrente tra i quali è ricompresa anche l'area edificabile _inclusa nel comparto C5 di espansione edilizia, identificata in catasto al foglio particella _, estesa mq. 5897. Il ricorrente, oltre ad eccepire vari vizi formali dell'atto opposto, ha sostanzialmente contestato l'incongruità del valore venale in comune commercio (di € 100,71 al mq.) attribuito dall'ente civico e desunto dalla DGM n. 224/2008, a fronte di aree non ancora edificabili per mancanza di strumenti urbanistici attuativi. Ha allegato documentazione e ha chiesto l'annullamento dell'atto censurato, con condanna a spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore. Con controdeduzioni depositate il 20 gennaio 2026, si è costituito il convenuto Comune di Grottaglie, che ha ribadito la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese processuali. Alla udienza di trattazione dell'11 febbraio 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte, esaminati gli atti e i documenti presenti in fascicolo, in ordine alle doglianze del ricorrente osserva quanto segue.
1- Innanzi tutto, deve affermarsi che l'accertamento contestato appare esenti da vizi formali, essendo lo stesso motivato in base alla DGM n. 224/2008 che riporta i parametri legali utilizzati per la determinazione degli imponibili assunti con riferimento all'area tassata, correttamente individuata quanto ad estensione e riferimenti catastali, tanto da consentire al ricorrente medesimo l'elaborazione di dettagliate difese tecniche e giuridiche.
2- Detto questo in via preliminare, rileva il Collegio che la presente controversia è essenzialmente Ricorrente_1circoscritta alla fondamentale questione di merito posta dal signor , che attiene al concreto valore di mercato da attribuire al terreno di proprietà dello stesso (al foglio _ particella _), posto nel perimetro del Comparto C5 del PRG del Comune di Grottaglie, ai fini della tassazione per IMU relativamente all'anno di imposta 2023. Nella fattispecie, il valore commerciale posto a base dell'impugnato accertamento è stato determinato dall'ente comunale in €/mq 100,71, a seguito di approvazione della DGC n. 224/2008, la cui “Tabella valori aree edificabili”, riprodotta in calce al cennato atto impositivo, non risulta essere stata mai oggetto di ricognizione valutativa. E' bene annotare che detto valore è stato ritenuto eccessivo non solo dall'odierno ricorrente, ma anche da numerosi altri contribuenti, proprietari di terreni inclusi nel menzionato Comparto C5, che negli ultimi anni hanno dato vita ad un rilevante contenzioso nel quale è stata contestata proprio la non congruità del valore commerciale di cui si discute. Ciò soprattutto per l'assenza (più che ventennale) di strumenti attuativi del PRG (a quanto pare praticabili nella sola forma della lottizzazione), la cui conclamata difficile predisposizione anche attraverso la successiva perimetrazione delle aree in singoli subcomparti, non permette di prevedere a breve termine la risoluzione dello storico stallo edificatorio della zona, mancando la indispensabile cooperazione e la concorde volontà di una moltitudine di proprietari sinora non maturata. Tornando al caso specifico, va annotato che gli esperti (sia di parte che d'ufficio) e lo stesso ente impositore, nel tentativo pur apprezzabile di addivenire ad una valutazione quanto più possibile aderente alla realtà economica temporale, hanno individuato valori a mq che oscillano da un minimo di € 24,00 (stima Agenzia del Territorio di Taranto del 21/06/2013) fino ad massimo di € 104,00 (CTU del 30/04/2019 espletata nell'ambito del noto contenzioso amministrativo davanti al TAR di Lecce), oltre a numerosi altri risultati di estimo intermedi. Trattasi, come è evidente, di stime che recano inevitabili margini di approssimazione, in quanto frutto di valutazioni umane e non di applicazione di formule matematiche, peraltro oggetto di documentata confutazione da parte dello stesso Comune e del suo Ufficio Tecnico (che ha determinato in data 11/07/2014 in €/mq 43,55 il prezzo dei terreni del Comparto C5 in assenza di piani esecutivi).
3 Orbene, quelle appena descritte sono circostanze che fanno ritenere significativamente opinabili i risultati esposti negli atti valutativi richiamati dalle parti, in quanto recanti una marcata ed ingiustificata sopravvalutazione della stima delle aree situate nel Comparto C5. Ed ancora, i medesimi atti non sembrano tenere in debito conto, in senso svalutativo, neppure il fattore “tempo di edificazione”, né l'abbattimento della potenzialità edificatoria, effetto della cessione al Comune delle aree destinate ad opere pubbliche di urbanizzazione, né il calo demografico cui nemmeno il Comune di Grottaglie si sottrae, e, di riflesso, la contrazione della domanda di nuove abitazioni nelle zone di espansione di PRG, né infine il mutamento delle strategie urbanistiche comunali, tese a privilegiare il recupero del patrimonio immobiliare esistente e sempre meno ad orientarsi verso interventi edilizi nelle periferie. Ebbene di fronte a tanta incertezza, soprattutto in termini di concreta attuazione delle previsioni edificatorie del PRG, questo Collegio reputa più ragionevole ed equo, allo scopo di dirimere la questione in scrutinio, rideterminare per l'annualità in esame il valore commerciale IMU, assegnando al terreno un valore pari a €/mq 40,00. Detto valore, in assenza di rilevanti novità, ben può essere proposto e confermato come equa soluzione della presente controversia tributaria, considerato che a distanza di oltre ventitré anni dalla prima approvazione del PRG con delibera di GR n. 1629/2003 (poi annullata dal TAR), e di circa sedici anni dalla definitiva sua approvazione con delibera della GR n. 2965/2010, nel Comparto C5 non risulta ancora alcuno strumento urbanistico attuativo e la zona in questione si presenta tuttoggi totalmente agricola;
fatto questo, specie se rapportato all'anno 2023, che incide pesantemente sul concreto valore di mercato da attribuire ai fini della tassazione IMU. Per quanto precede il ricorso va parzialmente accolto con assorbimento delle altre questioni poste dalle parti. L'incertezza interpretativa della materia e la particolarità del caso trattato giustificano l'esclusione delle sanzioni e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 e, per l'effetto, determina in €/mq 40,00 il valore del terreno oggetto di controversia ricompreso nel Comparto C5 del Comune di Grottaglie per l'annualità in esame, mandando all'ente civico per la concreta quantificazione dei tributi dovuti dal ricorrente, con esclusione delle sanzioni. Spese compensate. Così deciso in Taranto l'11 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AN ET OL Campagna MA MA
4