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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5467/2023 depositato il 16/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1339/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0017288/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1339/2023, emessa il 3 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ricorrente_1di Siracusa, accolse il ricorso proposto dalla società “ ” s.r.l. avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, limitatamente al saggio di interesse di fruttuosità applicato dall'Ufficio, che determinò nella misura dello 0,017; lo rigettò, nel resto, e compensò, tra le parti, le spese processuali. Rigettò in particolare, la Corte, il motivo afferente alla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, affermando che l'avvenuta attribuzione della rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA, Indirizzo_1all'immobile oggetto di causa – sito nel Comune di , catastato al foglio Dati_catastali_1 - integrava il presupposto ed il fondamento dell'avviso di classamento, che costituisce un atto facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, essendo nella specie, l'atto impugnato adeguatamente specifico, con riguardo all'”an” ed al “quantum debeatur”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Ricorrente_1 s.r.l. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, respinta la richiesta di riunione formulata dall'Ufficio con riferimento al processo di appello n.4420/2022, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto un accertamento differente da quello relativo al presente giudizio, ancorchè inerente al medesimo immobile per cui è causa. Ricorrente_1Con l'interposto gravame, l'appellante principale s.r.l. deduce (1) la violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 111 e 53 Cost. e dell'art. 112 c.p.c. e (2) l'incongruità dei valori utilizzati per la stima del valore complessivo dell'immobile su cui applicare il saggio di interesse per la determinazione della rendita catastale. L'appello non è fondato. Il primo motivo -articolato esclusivamente in punto di diritto – con indica invero quali refluenze avrebbero, in relazione ai fatti di causa, le violazioni di legge in astratto lamentate, dolendosi, al riguardo, la parte, solamente di un generico vizio di carenza di motivazione della sentenza, invero nella specie non sussistente, avendo il primo giudice esposto, sinteticamente ma adeguatamente, le ragioni della propria decisione. Neanche il secondo motivo di appello coglie nel segno. In ordine alla stima dell'immobile, infatti, le (altrettanto) generiche contestazioni dell'appellante non tengono conto che l'accertamento in esame si fonda su uno stato di fatto aderente a quello illustrato in sede di DOCFA e che, in tal caso, “quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita” (cfr. Cass. n.29754/2024). Non rivestono, pertanto, alcun pregio le doglianze, sul punto, formulate. L'appello principale va, dunque, rigettato. Va, viceversa, accolto il gravame incidentale. Al riguardo, mette conto porre in luce che il saggio d'interesse di capitalizzazione dello 2%, di fatto applicato dall'Ufficio, corrisponde a quello proposto dalla parte in sede di DOCFA. Conseguentemente, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, il ricorso originario deve essere integralmente rigettato. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione della esistenza di decisioni difformi al principio di diritto come sopra applicato, sia pure ancora non ancora irrevocabili.
P.Q.M.
La Corte, in riforma parziale della sentenza n. 1339/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Ricorrente_1Primo Grado di Siracusa il 3/5/2023, appellata dalla società s.r.l. e , in via incidentale, dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Siracusa, rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio. Palermo, 13 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5467/2023 depositato il 16/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1339/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0017288/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1339/2023, emessa il 3 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ricorrente_1di Siracusa, accolse il ricorso proposto dalla società “ ” s.r.l. avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, limitatamente al saggio di interesse di fruttuosità applicato dall'Ufficio, che determinò nella misura dello 0,017; lo rigettò, nel resto, e compensò, tra le parti, le spese processuali. Rigettò in particolare, la Corte, il motivo afferente alla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, affermando che l'avvenuta attribuzione della rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA, Indirizzo_1all'immobile oggetto di causa – sito nel Comune di , catastato al foglio Dati_catastali_1 - integrava il presupposto ed il fondamento dell'avviso di classamento, che costituisce un atto facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, essendo nella specie, l'atto impugnato adeguatamente specifico, con riguardo all'”an” ed al “quantum debeatur”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Ricorrente_1 s.r.l. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, respinta la richiesta di riunione formulata dall'Ufficio con riferimento al processo di appello n.4420/2022, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto un accertamento differente da quello relativo al presente giudizio, ancorchè inerente al medesimo immobile per cui è causa. Ricorrente_1Con l'interposto gravame, l'appellante principale s.r.l. deduce (1) la violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 111 e 53 Cost. e dell'art. 112 c.p.c. e (2) l'incongruità dei valori utilizzati per la stima del valore complessivo dell'immobile su cui applicare il saggio di interesse per la determinazione della rendita catastale. L'appello non è fondato. Il primo motivo -articolato esclusivamente in punto di diritto – con indica invero quali refluenze avrebbero, in relazione ai fatti di causa, le violazioni di legge in astratto lamentate, dolendosi, al riguardo, la parte, solamente di un generico vizio di carenza di motivazione della sentenza, invero nella specie non sussistente, avendo il primo giudice esposto, sinteticamente ma adeguatamente, le ragioni della propria decisione. Neanche il secondo motivo di appello coglie nel segno. In ordine alla stima dell'immobile, infatti, le (altrettanto) generiche contestazioni dell'appellante non tengono conto che l'accertamento in esame si fonda su uno stato di fatto aderente a quello illustrato in sede di DOCFA e che, in tal caso, “quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita” (cfr. Cass. n.29754/2024). Non rivestono, pertanto, alcun pregio le doglianze, sul punto, formulate. L'appello principale va, dunque, rigettato. Va, viceversa, accolto il gravame incidentale. Al riguardo, mette conto porre in luce che il saggio d'interesse di capitalizzazione dello 2%, di fatto applicato dall'Ufficio, corrisponde a quello proposto dalla parte in sede di DOCFA. Conseguentemente, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, il ricorso originario deve essere integralmente rigettato. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione della esistenza di decisioni difformi al principio di diritto come sopra applicato, sia pure ancora non ancora irrevocabili.
P.Q.M.
La Corte, in riforma parziale della sentenza n. 1339/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Ricorrente_1Primo Grado di Siracusa il 3/5/2023, appellata dalla società s.r.l. e , in via incidentale, dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Siracusa, rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio. Palermo, 13 gennaio 2026.