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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.1179 - 1/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Angela Coluccio Presidente
Dott. Fabio Miccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1179 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Nicola Marchese n. Pt_1
10 presso lo studio dell'avv. Marco Pastore che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar del 27/4/2023 rep. 2743, Per_1
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Cerveteri alla Via Armando Diaz n. 21 presso lo CP_1
studio dell'avv. Matteo Grussu che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_2
), con sede in alla Via Simeri Crichi n. 66, P.IVA_1 Pt_1
RESISTENTE/NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/7/2024 ha Parte_2
chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Con ricorso depositato il 4/11/2024 anche ha chiesto dichiararsi l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale di Controparte_2
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per Controparte_2
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in alla Via Simeri Crichi n. 66, comune posto Pt_1
all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto edilizia e costruzioni in genere, appalti sia da enti pubblici sia da privati, lavori di terra, lavori stradali, installazione, gestione e manutenzione di impianti termici, igienici e elettrici, nonché
restauro e decorazione di interni, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra,
pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso. I crediti azionati dalle parti ricorrenti, oggetto di decreti ingiuntivi provvisoriamente e definitivamente esecutivi, sono complessivamente pari ad oltre € 40.000,00, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi € 163.489,55 di debiti contributivi presso l'Agente della Riscossione (cfr.
certificazione dei debiti contributivi rilasciata in data 10/10/2024 dall'INPS ai sensi degli artt. 363 e
367 D. Lgs. n. 14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con le parti ricorrenti, aventi peraltro in parte natura di crediti da lavoro dipendente, dai tentativi in massima parte infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dalle medesime, dall'esistenza di debiti contributivi e dal mancato deposito dei bilanci dal 2019 in poi.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in alla Via Simeri Crichi n. 66; Pt_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Persona_2
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 10/6/2025
ore 10.00;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/3/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Angela Coluccio Presidente
Dott. Fabio Miccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1179 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Nicola Marchese n. Pt_1
10 presso lo studio dell'avv. Marco Pastore che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar del 27/4/2023 rep. 2743, Per_1
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Cerveteri alla Via Armando Diaz n. 21 presso lo CP_1
studio dell'avv. Matteo Grussu che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_2
), con sede in alla Via Simeri Crichi n. 66, P.IVA_1 Pt_1
RESISTENTE/NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/7/2024 ha Parte_2
chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Con ricorso depositato il 4/11/2024 anche ha chiesto dichiararsi l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale di Controparte_2
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per Controparte_2
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in alla Via Simeri Crichi n. 66, comune posto Pt_1
all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto edilizia e costruzioni in genere, appalti sia da enti pubblici sia da privati, lavori di terra, lavori stradali, installazione, gestione e manutenzione di impianti termici, igienici e elettrici, nonché
restauro e decorazione di interni, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra,
pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso. I crediti azionati dalle parti ricorrenti, oggetto di decreti ingiuntivi provvisoriamente e definitivamente esecutivi, sono complessivamente pari ad oltre € 40.000,00, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi € 163.489,55 di debiti contributivi presso l'Agente della Riscossione (cfr.
certificazione dei debiti contributivi rilasciata in data 10/10/2024 dall'INPS ai sensi degli artt. 363 e
367 D. Lgs. n. 14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con le parti ricorrenti, aventi peraltro in parte natura di crediti da lavoro dipendente, dai tentativi in massima parte infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dalle medesime, dall'esistenza di debiti contributivi e dal mancato deposito dei bilanci dal 2019 in poi.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in alla Via Simeri Crichi n. 66; Pt_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Persona_2
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 10/6/2025
ore 10.00;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/3/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente