CGT1
Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 08/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2379/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002690000 IVA-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019459712501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 aprile 2025, Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500000269000, notificata l'11 febbraio 2025, nonché gli atti presupposti e conseguenti costituiti da:
cartella di pagamento n. 10020220019459712501, asseritamente notificata il 29/04/2024; avviso di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973 n. 0131907619401/00, intestato alla de cuius
Nominativo_1 Il ricorrente deduce:
1. nullità della notifica della cartella poiché effettuata all'indirizzo di Pescocostanzo Indirizzo_1 presso un'abitazione inagibile e non presso il domicilio digitale attivo dal 2023, iscritto in INAD e presso l'Ordine professionale;
2. inesistenza/nullità dell'avviso ex art. 36-bis, notificato il 13/02/2022 alla PEC della ditta individuale della de cuius, deceduta l'8 gennaio 2021, quindi soggetto non più esistente;
3. violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti nella comunicazione ipotecaria;
4. vizi di merito relativi ad una presunta duplicazione d'imposta per IVA anno 2018 (importo € 38.784,00) derivante da precedente cartella del 2018 parzialmente pagata e rateizzata.
ADER si è costituita in giudizio resiste eccependo la validità della notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. e art. 26 DPR 602/73; la tardività dell'impugnazione della cartella (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992); la non esclusività della notifica via PEC.
Anche l'Agenzia delle Entrate di Salerno si è costituita in giudizio eccependo la correttezza dell'iscrizione a ruolo intestata alla de cuius;
la validità della notifica dell'avviso di irregolarità presso la PEC della ditta individuale operante fino al 25/08/2023.
In data 7.1.2026 il contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere prospettando che l'Ufficio, in data 03.12.2025, aveva emesso provvedimento di sgravio delle somme iscritto a ruolo oggetto di impugnazione nella misura di Euro 44.450,06 recante la seguente motivazione:
“rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del
1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 - correzione vl40 per riconoscimento iva riversata a seguito di utilizzo del credito in compensazione in assenza del visto di conformita”, in accoglimento dell'istanza in autotutela da egli presentata e delle contestazioni nel merito del tributo eccepite nel ricorso introduttivo.
Nella seduta del 30 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito è assorbita dal sopravvenuto provvedimento amministrativo di annullamento.
Poiché l'oggetto della lite è venuto meno a seguito della rimozione in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
A fronte della cessazione della materia del contendere, è necessario statuire sulle spese processuali relative sia al primo che al secondo grado di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
Secondo la costante giurisprudenza (richiamata anche dal contribuente), nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione agevolata, il giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, ovvero ponendo le spese a carico della parte che, sulla base della fondatezza delle eccezioni sollevate in giudizio, sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio totale e l'ammissione del difetto di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dimostrano la soccombenza virtuale dell'Ente Impositore. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, la cui fondatezza è stata successivamente riconosciuta dall'Ufficio stesso.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate di Salerno deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovute.
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2379/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002690000 IVA-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019459712501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 aprile 2025, Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500000269000, notificata l'11 febbraio 2025, nonché gli atti presupposti e conseguenti costituiti da:
cartella di pagamento n. 10020220019459712501, asseritamente notificata il 29/04/2024; avviso di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973 n. 0131907619401/00, intestato alla de cuius
Nominativo_1 Il ricorrente deduce:
1. nullità della notifica della cartella poiché effettuata all'indirizzo di Pescocostanzo Indirizzo_1 presso un'abitazione inagibile e non presso il domicilio digitale attivo dal 2023, iscritto in INAD e presso l'Ordine professionale;
2. inesistenza/nullità dell'avviso ex art. 36-bis, notificato il 13/02/2022 alla PEC della ditta individuale della de cuius, deceduta l'8 gennaio 2021, quindi soggetto non più esistente;
3. violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti nella comunicazione ipotecaria;
4. vizi di merito relativi ad una presunta duplicazione d'imposta per IVA anno 2018 (importo € 38.784,00) derivante da precedente cartella del 2018 parzialmente pagata e rateizzata.
ADER si è costituita in giudizio resiste eccependo la validità della notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. e art. 26 DPR 602/73; la tardività dell'impugnazione della cartella (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992); la non esclusività della notifica via PEC.
Anche l'Agenzia delle Entrate di Salerno si è costituita in giudizio eccependo la correttezza dell'iscrizione a ruolo intestata alla de cuius;
la validità della notifica dell'avviso di irregolarità presso la PEC della ditta individuale operante fino al 25/08/2023.
In data 7.1.2026 il contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere prospettando che l'Ufficio, in data 03.12.2025, aveva emesso provvedimento di sgravio delle somme iscritto a ruolo oggetto di impugnazione nella misura di Euro 44.450,06 recante la seguente motivazione:
“rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del
1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972 - correzione vl40 per riconoscimento iva riversata a seguito di utilizzo del credito in compensazione in assenza del visto di conformita”, in accoglimento dell'istanza in autotutela da egli presentata e delle contestazioni nel merito del tributo eccepite nel ricorso introduttivo.
Nella seduta del 30 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito è assorbita dal sopravvenuto provvedimento amministrativo di annullamento.
Poiché l'oggetto della lite è venuto meno a seguito della rimozione in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
A fronte della cessazione della materia del contendere, è necessario statuire sulle spese processuali relative sia al primo che al secondo grado di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
Secondo la costante giurisprudenza (richiamata anche dal contribuente), nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione agevolata, il giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, ovvero ponendo le spese a carico della parte che, sulla base della fondatezza delle eccezioni sollevate in giudizio, sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio totale e l'ammissione del difetto di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dimostrano la soccombenza virtuale dell'Ente Impositore. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, la cui fondatezza è stata successivamente riconosciuta dall'Ufficio stesso.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate di Salerno deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovute.