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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. SI IO TO Presidente rel. dott. ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 514/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1
Gualdini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così come precisate da parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, all'udienza del 28 ottobre 2025: revocare, a far tempo dall'ottobre 2025 compreso, l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1
senza condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 20 febbraio 2025 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza definitiva n. 662/2012 (in proc. n. 122/12 R.G.) del 4 maggio 2012, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto con e, per quanto d'interesse, Controparte_1 aveva posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio (allora Per_1 minorenne) mediante la corresponsione di importi mensili pari ad Euro 423,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Allegava che il figlio divenuto maggiorenne (poiché nato il [...]), aveva iniziato Per_1
a fare uso di sostanze stupefacenti già nel corso della minore età ed era stato preso in carico da una Comunità. Precisava che, tuttavia, il tentativo di un suo recupero era fallito per mancanza di volontà collaborativa (tanto che si era sottratto alle convocazioni del competente) e per Per_1 Pt_2 il convergente disinteresse materno.
Aggiungeva di avere vanamente cercato di coinvolgere il figlio nella propria attività lavorativa (nel corso dell'anno 2021) e di averlo anche iscritto alla scuola edile (nel 2022), senza, tuttavia, trovare riscontro positivo in Per_1
Deduceva, dunque, un totale e ingiustificabile disimpegno del maggiorenne nel percorso di raggiungimento di una regolare indipendenza economica.
Per altro verso, lo stesso ricorrente esponeva che il figlio, pur formalmente residente con la madre, viveva, in realtà, al di fuori del nucleo familiare materno.
Sotto altro profilo, valorizzava di avere generato un secondo figlio da altra relazione e di avere contratto ingenti esposizioni debitorie per poter avviare la propria nuova attività di piccola impresa.
In ragione delle allegazioni e deduzioni così compendiate, dunque, chiedeva Parte_1 revocarsi l'obbligo posto a proprio carico di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 ovvero, in subordine, ridursi alla misura massima di Euro 200,00 mensili l'entità di tale contribuzione.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e notificati gli atti introduttivi a parte convenuta, il ricorrente produceva una comunicazione trasmessa, a mezzo di professionista legale, dalla stessa
. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 era dichiarata la contumacia della convenuta ed era sentito personalmente . Parte_1
Indi il suo difensore precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo va effettivamente rimarcato che questo Tribunale, dichiarando (con sentenza definitiva n. 662/2012 depositata il 4 maggio 2012) lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti, aveva posto a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio (allora minorenne) mediante il versamento Per_1
(inevitabilmente, alla madre , genitore collocatario in via preferenziale) di importi Controparte_1 mensili pari ad Euro 423,00, soggetti a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, e rilevato documentalmente che (nato il [...]), Persona_1 divenuto nel frattempo maggiorenne, ha mantenuto residenza anagrafica con la madre, si conviene con il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 26875 del 20 settembre 2023) secondo cui, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Il preteso creditore della contribuzione genitoriale è pertanto chiamato a provare lo stato di dipendenza economica del figlio e la circostanza che quest'ultimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, ovvero si sia attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro.
Ebbene, la convenuta , madre e destinataria delle contribuzioni monetarie intese Controparte_1 al mantenimento del maggiorenne, è rimasta contumace e, pertanto, nulla ha provato, né offerto di provare, in ordine all'eventuale condizione di dipendenza economica del figlio ovvero Per_1 alla sua ipotetica diligenza nel percorso didattico, di perfezionamento professionale o di ricerca lavorativa.
Né tali circostanze possono essere desunte presuntivamente dagli atti di causa.
Ai fini d'interesse, in particolare, è indiscusso principio generale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021) quello per cui, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto (della cui prova, appunto, è gravato il genitore che si opponga alla domanda), sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – in modo tale per cui, all'età progressivamente più elevata del maggiorenne si accompagna, tendenzialmente, la cessazione del diritto al mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un certo livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Tanto premesso, si rileva allora che ha compiuto già ventuno anni e, per precise e Per_1 dettagliate allegazioni del padre ricorrente, non risulta avere conseguito titoli professionali (a causa del suo difficile percorso adolescenziale) e, tanto meno, risulta avere profuso impegno o dedizione in attività di lavoro regolarmente remunerate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto revocato, a far tempo dall'ottobre 2025 compreso (in aderenza alla domanda di parte ricorrente), l'obbligo già posto a carico di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 mediante corresponsioni monetarie alla madre (la quale, del resto, ha Per_1 Controparte_1 dichiarato di non opporsi alla revoca mediante comunicazione formalizzata tramite professionista legale).
Nulla, infine, in materia di spese processuali, in difetto di specifica domanda sul punto di parte ricorrente.
P.Q.M.
Contrariis rejectis e definitivamente decidendo: in parziale revisione della sentenza definitiva n. 662/2012, depositata da questo Tribunale il 4 maggio 2012, a decorrere dall'ottobre 2025 compreso revoca l'obbligo già posto a carico di Parte_1
di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne mediante corresponsioni
[...] Per_1 monetarie alla madre . Controparte_1
Così deciso in Parma il 5 novembre 2025
Il Presidente est.
SI IO TO
TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. SI IO TO Presidente rel. dott. ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 514/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1
Gualdini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così come precisate da parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, all'udienza del 28 ottobre 2025: revocare, a far tempo dall'ottobre 2025 compreso, l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1
senza condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 20 febbraio 2025 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza definitiva n. 662/2012 (in proc. n. 122/12 R.G.) del 4 maggio 2012, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto con e, per quanto d'interesse, Controparte_1 aveva posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio (allora Per_1 minorenne) mediante la corresponsione di importi mensili pari ad Euro 423,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Allegava che il figlio divenuto maggiorenne (poiché nato il [...]), aveva iniziato Per_1
a fare uso di sostanze stupefacenti già nel corso della minore età ed era stato preso in carico da una Comunità. Precisava che, tuttavia, il tentativo di un suo recupero era fallito per mancanza di volontà collaborativa (tanto che si era sottratto alle convocazioni del competente) e per Per_1 Pt_2 il convergente disinteresse materno.
Aggiungeva di avere vanamente cercato di coinvolgere il figlio nella propria attività lavorativa (nel corso dell'anno 2021) e di averlo anche iscritto alla scuola edile (nel 2022), senza, tuttavia, trovare riscontro positivo in Per_1
Deduceva, dunque, un totale e ingiustificabile disimpegno del maggiorenne nel percorso di raggiungimento di una regolare indipendenza economica.
Per altro verso, lo stesso ricorrente esponeva che il figlio, pur formalmente residente con la madre, viveva, in realtà, al di fuori del nucleo familiare materno.
Sotto altro profilo, valorizzava di avere generato un secondo figlio da altra relazione e di avere contratto ingenti esposizioni debitorie per poter avviare la propria nuova attività di piccola impresa.
In ragione delle allegazioni e deduzioni così compendiate, dunque, chiedeva Parte_1 revocarsi l'obbligo posto a proprio carico di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 ovvero, in subordine, ridursi alla misura massima di Euro 200,00 mensili l'entità di tale contribuzione.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e notificati gli atti introduttivi a parte convenuta, il ricorrente produceva una comunicazione trasmessa, a mezzo di professionista legale, dalla stessa
. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 era dichiarata la contumacia della convenuta ed era sentito personalmente . Parte_1
Indi il suo difensore precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo va effettivamente rimarcato che questo Tribunale, dichiarando (con sentenza definitiva n. 662/2012 depositata il 4 maggio 2012) lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti, aveva posto a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio (allora minorenne) mediante il versamento Per_1
(inevitabilmente, alla madre , genitore collocatario in via preferenziale) di importi Controparte_1 mensili pari ad Euro 423,00, soggetti a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, e rilevato documentalmente che (nato il [...]), Persona_1 divenuto nel frattempo maggiorenne, ha mantenuto residenza anagrafica con la madre, si conviene con il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 26875 del 20 settembre 2023) secondo cui, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Il preteso creditore della contribuzione genitoriale è pertanto chiamato a provare lo stato di dipendenza economica del figlio e la circostanza che quest'ultimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, ovvero si sia attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro.
Ebbene, la convenuta , madre e destinataria delle contribuzioni monetarie intese Controparte_1 al mantenimento del maggiorenne, è rimasta contumace e, pertanto, nulla ha provato, né offerto di provare, in ordine all'eventuale condizione di dipendenza economica del figlio ovvero Per_1 alla sua ipotetica diligenza nel percorso didattico, di perfezionamento professionale o di ricerca lavorativa.
Né tali circostanze possono essere desunte presuntivamente dagli atti di causa.
Ai fini d'interesse, in particolare, è indiscusso principio generale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021) quello per cui, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto (della cui prova, appunto, è gravato il genitore che si opponga alla domanda), sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – in modo tale per cui, all'età progressivamente più elevata del maggiorenne si accompagna, tendenzialmente, la cessazione del diritto al mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un certo livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Tanto premesso, si rileva allora che ha compiuto già ventuno anni e, per precise e Per_1 dettagliate allegazioni del padre ricorrente, non risulta avere conseguito titoli professionali (a causa del suo difficile percorso adolescenziale) e, tanto meno, risulta avere profuso impegno o dedizione in attività di lavoro regolarmente remunerate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va pertanto revocato, a far tempo dall'ottobre 2025 compreso (in aderenza alla domanda di parte ricorrente), l'obbligo già posto a carico di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 mediante corresponsioni monetarie alla madre (la quale, del resto, ha Per_1 Controparte_1 dichiarato di non opporsi alla revoca mediante comunicazione formalizzata tramite professionista legale).
Nulla, infine, in materia di spese processuali, in difetto di specifica domanda sul punto di parte ricorrente.
P.Q.M.
Contrariis rejectis e definitivamente decidendo: in parziale revisione della sentenza definitiva n. 662/2012, depositata da questo Tribunale il 4 maggio 2012, a decorrere dall'ottobre 2025 compreso revoca l'obbligo già posto a carico di Parte_1
di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne mediante corresponsioni
[...] Per_1 monetarie alla madre . Controparte_1
Così deciso in Parma il 5 novembre 2025
Il Presidente est.
SI IO TO