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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2024, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2177 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
09.07.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Mamertina (Reggio Calabria) il 05.03.1946), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gattuso, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla C/da Saracinello 129/A, ha eletto domicilio;
e (cod. fisc.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Calabria l'01.08.1947), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto C.
Zoccali, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via del Gelsomino n. 22, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata in data 03.07.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di la cessazione Parte_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 16.05.1971;
-considerato che all'udienza del 16.04.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.07.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al 04.07.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte;
-rilevato che all'udienza cartolare del 09.07.2024, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, la causa è stata riservata alla decisione collegiale;
Pag. 2 di 4 -constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16.05.1971 dal quale sono nate quattro figlie: (28.06.1972), Per_1 Per_2
(14.05.1976), (10.09.1978) e (01.12.1979), tutte Persona_3 Per_4
coniugate ed economicamente autosufficienti;
b) con D.O. n. 231/2017 del 17.11.2017 (depositato il 17.11.2017) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 24.10.2017;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale in data 24.10.2017 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data 31.10.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1 CP_1
formulata in data 03.07.2024, così provvede:
Pag. 3 di 4 -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 16.05.1971 tra e Parte_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 324, parte 2, Serie
A, u. 1 anno 1971, alle medesime condizioni di cui al D.O. n. 231/2017 del 17.11.2017 (depositato in data 17.11.2017);
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 15 luglio 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2177 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
09.07.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Mamertina (Reggio Calabria) il 05.03.1946), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gattuso, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla C/da Saracinello 129/A, ha eletto domicilio;
e (cod. fisc.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Calabria l'01.08.1947), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto C.
Zoccali, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via del Gelsomino n. 22, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata in data 03.07.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di la cessazione Parte_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 16.05.1971;
-considerato che all'udienza del 16.04.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.07.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al 04.07.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte;
-rilevato che all'udienza cartolare del 09.07.2024, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, la causa è stata riservata alla decisione collegiale;
Pag. 2 di 4 -constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16.05.1971 dal quale sono nate quattro figlie: (28.06.1972), Per_1 Per_2
(14.05.1976), (10.09.1978) e (01.12.1979), tutte Persona_3 Per_4
coniugate ed economicamente autosufficienti;
b) con D.O. n. 231/2017 del 17.11.2017 (depositato il 17.11.2017) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 24.10.2017;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale in data 24.10.2017 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data 31.10.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1 CP_1
formulata in data 03.07.2024, così provvede:
Pag. 3 di 4 -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 16.05.1971 tra e Parte_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 324, parte 2, Serie
A, u. 1 anno 1971, alle medesime condizioni di cui al D.O. n. 231/2017 del 17.11.2017 (depositato in data 17.11.2017);
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 15 luglio 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
Pag. 4 di 4