Art. 1.
Il contributo di lire 70 milioni annui, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 690 , per la partecipazione dell'Italia al Fondo di assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, e' aumentato di lire 80 milioni per l'anno 1958 e di lire 180 milioni per l'anno 1959.
Il contributo di lire 70 milioni annui, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 690 , per la partecipazione dell'Italia al Fondo di assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, e' aumentato di lire 80 milioni per l'anno 1958 e di lire 180 milioni per l'anno 1959.