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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. VERONICA Parte_1 CodiceFiscale_1
CAMERO (c.f. ) del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio sito in Morbegno, P.zza G. Marconi n. 3, giusta procura allegata telematicamente al ricorso e da intendersene parte integrante (ALL. A) (Tel / fax: 0342.613596; PEC: Email_1
e
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO Parte_2 C.F._3
GEROSA (c.f. ) del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
Studio in Morbegno, Via Nani n. 7, giusta procura giusta procura allegata telematicamente al presente atto e da intendersene parte integrante (ALL. B) (Fax.: 0342602111; PEC:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
pagina 1 di 5 Oggetto del processo: divorzio congiunto –cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 1.7.2013, in Morbegno (SO) e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie
Ufficio A -ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio-alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Morbegno (SO) in Via Stelvio n. 164/A, di proprietà del padre della IG.ra
a quest'ultimo concessa in comodato d'uso gratuito, resterà assegnata in via esclusiva alla Pt_2 medesima, la quale continuerà a risiedervi con i figli;
2) Il IG. rasferirà la propria residenza altrove entro la fine di dicembre 2024; Pt_1
3) I figli minori, e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna;
4) Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione dei figli, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli;
Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte dal genitore affidatario;
5) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni informazione riguardante lo stato di salute dei figli minori;
6) Quanto alle frequentazioni padre / figli, le parti convengono il seguente diritto di visita: il IG. potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì alle ore 16:00 alla Pt_1 domenica sera alle ore 20:30 oltre ad una sera infrasettimanale, il mercoledì, dalle ore 8:30 alle ore 20:30. Nella settimana in cui il week end non è di competenza paterna, il IG. otrà tenere Pt_1 con sé i figli dalle ore 8:30 del mercoledì mattina sino alle ore 20:30 del giovedì, incluso il pernotto. È fatta salva in ogni caso la flessibilità sull'orario di riconsegna dei figli presso l'abitazione materna (ore 21.00), qualora sussistano eIGenze legate alla frequentazione di attività extrascolastiche, ludiche, sportive da parte dei figli e/o eIGenze legate al tragitto per raggiungere l'abitazione materna.
7) Il padre potrà tenere con sé i figli per tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive
e di cui una che include il ferragosto, previa reciproca comunicazione del periodo di riferimento all'altro genitore entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Qualora il IG. fosse impossibilitato a tenere con sé i figli durante la settimana di Pt_1 ferragosto, per qualsivoglia motivo, egli avrà diritto di trascorrere con i figli due settimane durante il periodo estivo anziché tre. Il IG. otrà tenere con sé i figli nel periodo di festività natalizie, Pt_1
pagina 2 di 5 per un periodo di quattro giorni, del Capodanno e della Pasqua, alternativamente con la madre. Ogni altra festività sarà suddivisa tra i genitori, rispettando annualmente il criterio dell'alternanza
8) Il IGnor verserà mensilmente alla IG.ra (entro il giorno 5 di ogni mese), la Pt_1 Pt_2 somma complessiva di €550,00 mensili (275 € a figlio) a titolo di mantenimento dei minori e Per_2
Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, trascorsi 12 mesi dal Per_1 versamento della prima mensilità dell'assegno.
9) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Le predette spese verranno determinate secondo il noto Protocollo adottato dal Tribunale di Sondrio, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e dovranno essere preventivamente concordate, qualora superiori ad € 150,00 cadauna. Quanto alle spese della baby sitter le stesse verranno pagate da ciascun genitore in base all'incarico da questi conferito;
10) L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
12) La IG.ra in ottemperanza agli accordi intercorsi in sede di separazione, continuerà a Pt_2 versare ratealmente al IG. sino al saldo, l'importo residuo della somma di € 18.100, Pt_1 impiegata da quest'ultimo per le spese relative all'immobile coniugale. A fronte di tale pagamento, i coniugi null'altro avranno più reciprocamente a pretendere, a qualsiasi titolo;
13) Si chiede che venga ordinato alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 10/12/2024 Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Morbegno (SO) il 1/7/2013 da cui erano nati i figli (c.f. Persona_1
) nata il [...] a [...] ed Uniti (CO); (c.f. C.F._5 Persona_2
nato il [...] a [...] ed Uniti (Co) allegando: che dopo un periodo C.F._6 di serena convivenza, l'affectio maritalis tra i coniugi è venuta meno tanto che la IG.ra Pt_2 depositava ricorso giudiziale di separazione (doc. 2); Si rubricava così la causa n. 273/2022 RG avanti al Tribunale di Sondrio, in seguito consensualizzata. La separazione veniva omologata con decreto
5151/2022 del 26/07/2022 (doc. 3) alle condizioni indicate nella memoria congiunta 30.5.2022 (doc.
4); che dalla data dell'udienza presidenziale ad oggi, è decorso oltre un anno e la convivenza non è più ripresa. Sono dunque maturati i presupposti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
pagina 3 di 5 Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. e all'udienza del 14/4/2025 mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (giusto decreto di omologa del 26/7/2022 pronunciato dal Tribunale di Sondrio);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori Per_1
(c.f. ) nata il [...] a [...] ed Uniti (CO);
[...] C.F._5 Per_2
(c.f. nato il [...] a [...] ed Uniti (Co), laddove
[...] C.F._6 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2 in data 1.7.2013, in Morbegno (SO) e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie Ufficio A -;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di ConIGlio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2284/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. VERONICA Parte_1 CodiceFiscale_1
CAMERO (c.f. ) del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio sito in Morbegno, P.zza G. Marconi n. 3, giusta procura allegata telematicamente al ricorso e da intendersene parte integrante (ALL. A) (Tel / fax: 0342.613596; PEC: Email_1
e
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO Parte_2 C.F._3
GEROSA (c.f. ) del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
Studio in Morbegno, Via Nani n. 7, giusta procura giusta procura allegata telematicamente al presente atto e da intendersene parte integrante (ALL. B) (Fax.: 0342602111; PEC:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
pagina 1 di 5 Oggetto del processo: divorzio congiunto –cessazione effetti civili matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 1.7.2013, in Morbegno (SO) e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie
Ufficio A -ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio-alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Morbegno (SO) in Via Stelvio n. 164/A, di proprietà del padre della IG.ra
a quest'ultimo concessa in comodato d'uso gratuito, resterà assegnata in via esclusiva alla Pt_2 medesima, la quale continuerà a risiedervi con i figli;
2) Il IG. rasferirà la propria residenza altrove entro la fine di dicembre 2024; Pt_1
3) I figli minori, e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna;
4) Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione dei figli, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli;
Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte dal genitore affidatario;
5) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni informazione riguardante lo stato di salute dei figli minori;
6) Quanto alle frequentazioni padre / figli, le parti convengono il seguente diritto di visita: il IG. potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì alle ore 16:00 alla Pt_1 domenica sera alle ore 20:30 oltre ad una sera infrasettimanale, il mercoledì, dalle ore 8:30 alle ore 20:30. Nella settimana in cui il week end non è di competenza paterna, il IG. otrà tenere Pt_1 con sé i figli dalle ore 8:30 del mercoledì mattina sino alle ore 20:30 del giovedì, incluso il pernotto. È fatta salva in ogni caso la flessibilità sull'orario di riconsegna dei figli presso l'abitazione materna (ore 21.00), qualora sussistano eIGenze legate alla frequentazione di attività extrascolastiche, ludiche, sportive da parte dei figli e/o eIGenze legate al tragitto per raggiungere l'abitazione materna.
7) Il padre potrà tenere con sé i figli per tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive
e di cui una che include il ferragosto, previa reciproca comunicazione del periodo di riferimento all'altro genitore entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Qualora il IG. fosse impossibilitato a tenere con sé i figli durante la settimana di Pt_1 ferragosto, per qualsivoglia motivo, egli avrà diritto di trascorrere con i figli due settimane durante il periodo estivo anziché tre. Il IG. otrà tenere con sé i figli nel periodo di festività natalizie, Pt_1
pagina 2 di 5 per un periodo di quattro giorni, del Capodanno e della Pasqua, alternativamente con la madre. Ogni altra festività sarà suddivisa tra i genitori, rispettando annualmente il criterio dell'alternanza
8) Il IGnor verserà mensilmente alla IG.ra (entro il giorno 5 di ogni mese), la Pt_1 Pt_2 somma complessiva di €550,00 mensili (275 € a figlio) a titolo di mantenimento dei minori e Per_2
Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, trascorsi 12 mesi dal Per_1 versamento della prima mensilità dell'assegno.
9) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Le predette spese verranno determinate secondo il noto Protocollo adottato dal Tribunale di Sondrio, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e dovranno essere preventivamente concordate, qualora superiori ad € 150,00 cadauna. Quanto alle spese della baby sitter le stesse verranno pagate da ciascun genitore in base all'incarico da questi conferito;
10) L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
12) La IG.ra in ottemperanza agli accordi intercorsi in sede di separazione, continuerà a Pt_2 versare ratealmente al IG. sino al saldo, l'importo residuo della somma di € 18.100, Pt_1 impiegata da quest'ultimo per le spese relative all'immobile coniugale. A fronte di tale pagamento, i coniugi null'altro avranno più reciprocamente a pretendere, a qualsiasi titolo;
13) Si chiede che venga ordinato alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 10/12/2024 Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Morbegno (SO) il 1/7/2013 da cui erano nati i figli (c.f. Persona_1
) nata il [...] a [...] ed Uniti (CO); (c.f. C.F._5 Persona_2
nato il [...] a [...] ed Uniti (Co) allegando: che dopo un periodo C.F._6 di serena convivenza, l'affectio maritalis tra i coniugi è venuta meno tanto che la IG.ra Pt_2 depositava ricorso giudiziale di separazione (doc. 2); Si rubricava così la causa n. 273/2022 RG avanti al Tribunale di Sondrio, in seguito consensualizzata. La separazione veniva omologata con decreto
5151/2022 del 26/07/2022 (doc. 3) alle condizioni indicate nella memoria congiunta 30.5.2022 (doc.
4); che dalla data dell'udienza presidenziale ad oggi, è decorso oltre un anno e la convivenza non è più ripresa. Sono dunque maturati i presupposti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
pagina 3 di 5 Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. e all'udienza del 14/4/2025 mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (giusto decreto di omologa del 26/7/2022 pronunciato dal Tribunale di Sondrio);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori Per_1
(c.f. ) nata il [...] a [...] ed Uniti (CO);
[...] C.F._5 Per_2
(c.f. nato il [...] a [...] ed Uniti (Co), laddove
[...] C.F._6 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2 in data 1.7.2013, in Morbegno (SO) e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie Ufficio A -;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di ConIGlio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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