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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
RG 13365/2024 N. R.G. 13365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA Sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13365/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato a CAMPO SAN Parte_1 C.F._1
MARTINO (PD), VIA LEONARDO DA VINCI n°63/F, presso lo studio del difensore avvocato
GARDIN ALESSANDRA che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in MODENA, VIA Controparte_1 P.IVA_1
FERRUCCIO LAMBORGHINI n°81, presso lo studio dei difensori avvocati ZANNI VALENTINA e
COLOMBA VITTORIO che la rappresentano e difendono giusta delega depositata nel fascicolo monitorio.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico ex art. 189 n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 13365/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°877/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 10 gennaio 2024 ed ottenuto da nei confronti del signor Controparte_1
per il pagamento di complessivi euro 53.255,16#, oltre interessi e spese della Parte_1 procedura, dovuti a causa dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa:
- che in data 9 luglio 2020 ME NC S.p.a. ed il signor avevano Parte_1 stipulato un contratto di finanziamento per prestito personale n°20220384513146 per l'importo totale di euro 48.000#, da restituire in 108 rate di euro 647,50# ciascuna
(doc 3 fascicolo monitorio);
- che in data 6 marzo 2020 il signor aveva sottoscritto con ME NC Parte_1
S.p.a. il contratto di credito revolving n°20220281751302 per un una linea di credito di complessivi euro 3.000# da restituire in rate di euro 150,00# (doc 5 fascicolo monitorio);
- che entrambi i contratti erano stati sottoscritti mediante firma digitale messa a disposizione da (doc 3bis e 5 bis fascicolo monitorio); Controparte_2
- che il signor non provvedeva ad onorare regolarmente le rate, sicché Parte_1
ME NC S.p.a. era costretta a dichiarare l'odierno debitore decaduto dal beneficio del termine ai sensi di legge e di contratto, intimando l'integrale adempimento immediato con contestuale costituzione in mora e conseguentemente ad agire per il recupero forzoso del credito (doc 7 e 7bis fascicolo monitorio);
- che in data 27 gennaio 2023 aveva acquistato da Findometic NC S.p.a. e da le ragioni di credito vantate anche nei confronti del sig. e che la CP_3 Parte_1 notizia della predetta cessione era stata pubblicata il successivo 11 febbraio 2023 sulla
Gazzetta della Repubblica parte seconda n°18;
- che in data 22 febbraio 2023 aveva comunicato al debitore ceduto l'intervenuta cessione del credito suddetto senza che il sig. avesse nulla da obiettare;
Parte_1
- di essere, pertanto, in assenza di contestazioni del sig. , creditrice dell'importo Parte_1 complessivo di euro 53.255,16#, importo dovuto in forza dei contratti sopra descritti, risultato della somma delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo all'epoca
2 RG 13365/2024 dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, interessi di mora e altri addebiti pattuiti (spese per ritardato pagamento, spese di esazione, spese per insoluti ecc.).
1.2 Promuovendo la presente controversia, proponeva opposizione il signor , il Parte_1 quale eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento azionato in via monitoria né di aver mai beneficiato di alcuna linea di credito da parte di ME, disconoscendo le relative sottoscrizioni digitali;
il difetto di legittimazione attiva di per CP_1 non avere quest'ultima provato che il credito oggetto del presente giudizio fosse ricompreso fra quelli enunciati all'interno dell'avviso di cessione allegato;
la mancata accettazione da parte della finanziaria delle due richieste di finanziamento e, comunque, la mancata prova dell'erogazione delle somme;
la presenza di clausole vessatorie per mancata specifica approvazione. Per tutte tali ragioni concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca dell'impugnato provvedimento monitorio.
1.3 Si costituiva in giudizio la quale rilevava come il mancato immediato Controparte_1 esperimento della mediazione era dipeso dal fatto che il giudizio era stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo e che era prima necessario che il giudice si pronunciasse sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione come previsto dall'art. 5 bis D. Lgs.
n°28/2010; contestava i rilievi di controparte sulla propria carenza di legittimazione ad agire, ritenendo di aver fornito tutta la documentazione a supporto (contratto di cessione e lista crediti ceduti); evidenziava come la provenienza della firma apposta sui contratti dalla controparte era riconosciuta dal provider sottolineava come il contratto di Controparte_2 finanziamento si era perfezionato con il consenso delle parti, per cui l'esistenza del credito era provata dalla semplice produzione dei documenti contrattuali. La convenuta opposta, in definitiva, chiedeva il rigetto delle domande di controparte, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
2. Con decreto del 3 luglio 2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti e disponeva il differimento della prima udienza al giorno 6 novembre 2024, assegnando, altresì,
i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
3 RG 13365/2024 Alla prima udienza di comparizione, celebratasi il 6 novembre 2024, veniva discussa la questione della procedibilità della causa ed il giudice, con ordinanza riservata del giorno 22 novembre 2024, assegnava alla parte opposta il termine di legge per introdurre la procedura di mediazione e rinviava per l'eventuale ulteriore corso al giorno 27 marzo 2025.
Nelle more e, precisamente con provvedimento del 12 febbraio 2025, la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, con provvedimento riservato del 26 aprile
2025, ritenuta non validamente proposta l'istanza di disconoscimento di firma digitale svolta da parte opponente e valutata nella fattispecie in esame la ricorrenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, stante la natura documentale della causa, veniva fissata, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali, l'udienza del giorno 3 luglio 2025 per la rimessione in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data 30 luglio 2025 la presente causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
3. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta dalla parte opponente che va respinta in quanto infondata.
In tema di cessione di crediti in blocco, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n°385 del 1993 abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(così Cass n°24798/2020 e nello stesso senso Cass. n°4116/2016).
Ciò posto, questo giudice ritiene che la società con la produzione dei Controparte_1 documenti in fase monitoria e in questa fase di cognizione, abbia fornito idonea prova del credito derivante dall'inadempimento da parte dell'odierno opponente ai finanziamenti stipulati ed abbia dimostrato che lo stesso credito azionato rientri effettivamente tra quelli oggetto della cessione in blocco avvenuta tra ME NC S.p.a. e la società opposta.
4 RG 13365/2024 Invero, l'opposta ha prodotto: il contratto di finanziamento azionato n°20220384513146 (doc
3 fascicolo monitorio) e il contratto di credito revolving n°20220281751302 (doc 5 fascicolo monitorio) sottoscritti dall'opponente; il contratto di cessione perfezionatosi con lo scambio reciproco di PEC tra ME e (doc. 1 fascicolo monitorio); l'estratto dell'elenco CP_1 dei crediti ceduti depositati in data 31 gennaio 2023 presso lo studio notarile dott. Per_1 di Cuneo: in particolare, dall'esame di tale documento emerge l'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della cessione in esame, poiché risulta espressamente riportato il nominativo ed il codice fiscale del debitore, la data ed il luogo di nascita, il codice cliente assegnato all'opponente, i numeri dei contratti e l'ammontare dei crediti (doc 4 fascicolo convenuta opposta).
Parte opposta ha prodotto, altresì, l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda n°18 del
11 febbraio 2023 contenente “avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del
D.LGS. numero 385 del 1° settembre 1993” (doc. 2 fascicolo monitorio). Ora, se è effettivamente pacifico che gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58 TUB rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto, va evidenziato come abbia allegato anche la comunicazione di avvenuta cessione inviata CP_1 direttamente al sig. : detta comunicazione - che consta di diverse pagine -contiene Parte_1 anche la dichiarazione proveniente da ME NC di avvenuta cessione dei crediti azionati ed attesta che il credito vantato nei confronti dell'opponente è ricompreso nella cessione de qua (cfr. doc 12 e 12 bis fascicolo monitorio).
A proposito di tale ultima comunicazione, va sottolineato come la stessa rechi in alto a sinistra il codice cliente che identifica il sig. nonché il numero dei crediti ceduti e proprio il Parte_1 tenore letterale della comunicazione ha messo l'opponente nelle condizioni di apprendere dell'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa. Il fatto che tale ultima comunicazione risulti notificata per compiuta giacenza all'opponente non la priva di valore, anzi la ricevuta attesta il perfezionamento della notifica della raccomandata avvenuta anche se il destinatario non ha mai ritirato fisicamente il plico nel termine di legge;
ciò consente al mittente di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligo di notifica.
Di più, se è pur vero che la lettera di decadenza dal beneficio del termine non risulta effettivamente ricevuta dall'opponente, invero è documentale che la stessa sia stata inviata successivamente ai conteggi eseguiti da ME come comprovato dagli estratti conto
5 RG 13365/2024 certificati agli atti, dove si legge che per entrambe le posizioni alla data del 5 agosto 2021 il credito risultava compromesso.
L'insieme di tali produzioni, unitamente alla disponibilità dell'opposta di tutta la documentazione relativa al credito, consente di ritenere provata la titolarità dello stesso in capo alla società opposta.
4. La difesa della parte opponente ha riproposto in sede di scritti difensivi finali la contestazione di non aver sottoscritto qualsivoglia contratto di finanziamento, disconoscendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. le scritture prodotte da controparte.
Sul punto, vanno integralmente richiamate le argomentazioni dell'ordinanza riservata, datata
26 aprile 2025 e resa dalla sottoscritta. In ogni caso, si ribadisce come la genericità della contestazione sollevate dall'opponente, l'assenza di adeguato supporto probatorio, anche indiziario, della carenza o violazione delle regole tecniche e requisiti previsti per l'identificazione informatica della sottoscrizione appare evidente, con la conseguenza che il disconoscimento non può ritenersi validamente effettuato.
Ad ogni modo va rilevato come nella fattispecie in esame l'autorità di certificazione risulta specializzata nel fornire strumenti e servizi per l'identità digitale e la firma Controparte_2 elettronica, e dalla produzione dei report di firma nonché dai duplicati informatici dei contratti, allegati dalla parte opposta, risultano pienamente valide le firme ivi apposte.
Come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale apposta ad un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. ovvero fino a querela di falso che l'opponente pacificamente non ha proposto.
In definitiva, la difesa di parte opponente non ha offerto elementi concreti per mettere in dubbio la validità delle sottoscrizioni apposte sui predetti contratti;
anzi con la produzione del contratto di prestito personale del 6 marzo 2020 (doc 7 fascicolo opponente) ha confermato come il ricorso alla firma digitale rilasciata da fosse il metodo normalmente adottato CP_2 da ME e già utilizzato dallo stesso opponente.
5. Passando all'esame del merito, parte opponente ha eccepito che la convenuta opposta non ha provato il versamento dell'importo finanziato e che quindi non ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della propria domanda.
L'eccezione va respinta.
6 RG 13365/2024 Sul punto occorre evidenziare che il contratto di finanziamento, a differenza di quello di mutuo, non ha natura reale, ma consensuale, cioè si perfeziona con il semplice consenso delle parti, senza necessità della materiale consegna del denaro.
La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di chiarire come “il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967,
n.2845): in conseguenza […] il contratto di finanziamento o mutuo di scopo è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica. Che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n.7116)” (cfr.
Cassazione 22380/2019, Tribunale di Foggia n°117/2024, Tribunale di Genova n°903/2025).
La convenuta opposta ha dato, dunque, adeguata prova del suo diritto di credito attraverso la produzione dei contratti (allegato 3 e 5 fascicolo monitorio) debitamente sottoscritti con firma digitale qualificata dal debitore ed accettati dall'originario creditore e non era onerata anche della prova del materiale versamento della somma.
Peraltro, la convenuta ha allegato già nel fascicolo monitorio gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB di entrambe le posizioni, dall'esame dei quali risulta la parziale esecuzione del contratto di finanziamento con pagamento delle prime sei rate da parte dell'interessato nonché diversi utilizzi con versamento di parte delle rate convenute con riguardo al contratto di credito revolving, il che conferma ulteriormente l'avvenuta conclusione di un contratto valido ed efficace.
Inoltre, la difesa di parte opponente ha prodotto l'estratto conto relativo al terzo trimestre del
2023 del conto corrente n°1599 intestato all'opponente ed in essere con ME: le coordinate bancarie IBAN di detto conto corrente coincidono esattamente con quelle indicate in calce al contratto di credito revolving (doc. 5 di parte opponente e doc 5 fascicolo monitorio), per cui non vi è dubbio che detto conto corrente sia riferibile al . Parte_1
Quanto, infine, alla presenza di clausole vessatorie non sottoscritte dall'opponente, si rileva la genericità delle contestazioni, tenuto conto della validità delle firme digitali qualificate apposte sul contratto.
7 RG 13365/2024 L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto nonché con declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653, comma 1, del codice di rito.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria che si è limitata alla predisposizione delle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°877/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 10 gennaio 2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti del sig. ; Parte_1
- condanna altresì la parte opponente soccombente a rimborsare alla società
[...] le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.500,00# per CP_1 compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 27/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA Sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13365/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato a CAMPO SAN Parte_1 C.F._1
MARTINO (PD), VIA LEONARDO DA VINCI n°63/F, presso lo studio del difensore avvocato
GARDIN ALESSANDRA che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in MODENA, VIA Controparte_1 P.IVA_1
FERRUCCIO LAMBORGHINI n°81, presso lo studio dei difensori avvocati ZANNI VALENTINA e
COLOMBA VITTORIO che la rappresentano e difendono giusta delega depositata nel fascicolo monitorio.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico ex art. 189 n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 13365/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°877/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 10 gennaio 2024 ed ottenuto da nei confronti del signor Controparte_1
per il pagamento di complessivi euro 53.255,16#, oltre interessi e spese della Parte_1 procedura, dovuti a causa dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa:
- che in data 9 luglio 2020 ME NC S.p.a. ed il signor avevano Parte_1 stipulato un contratto di finanziamento per prestito personale n°20220384513146 per l'importo totale di euro 48.000#, da restituire in 108 rate di euro 647,50# ciascuna
(doc 3 fascicolo monitorio);
- che in data 6 marzo 2020 il signor aveva sottoscritto con ME NC Parte_1
S.p.a. il contratto di credito revolving n°20220281751302 per un una linea di credito di complessivi euro 3.000# da restituire in rate di euro 150,00# (doc 5 fascicolo monitorio);
- che entrambi i contratti erano stati sottoscritti mediante firma digitale messa a disposizione da (doc 3bis e 5 bis fascicolo monitorio); Controparte_2
- che il signor non provvedeva ad onorare regolarmente le rate, sicché Parte_1
ME NC S.p.a. era costretta a dichiarare l'odierno debitore decaduto dal beneficio del termine ai sensi di legge e di contratto, intimando l'integrale adempimento immediato con contestuale costituzione in mora e conseguentemente ad agire per il recupero forzoso del credito (doc 7 e 7bis fascicolo monitorio);
- che in data 27 gennaio 2023 aveva acquistato da Findometic NC S.p.a. e da le ragioni di credito vantate anche nei confronti del sig. e che la CP_3 Parte_1 notizia della predetta cessione era stata pubblicata il successivo 11 febbraio 2023 sulla
Gazzetta della Repubblica parte seconda n°18;
- che in data 22 febbraio 2023 aveva comunicato al debitore ceduto l'intervenuta cessione del credito suddetto senza che il sig. avesse nulla da obiettare;
Parte_1
- di essere, pertanto, in assenza di contestazioni del sig. , creditrice dell'importo Parte_1 complessivo di euro 53.255,16#, importo dovuto in forza dei contratti sopra descritti, risultato della somma delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo all'epoca
2 RG 13365/2024 dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, interessi di mora e altri addebiti pattuiti (spese per ritardato pagamento, spese di esazione, spese per insoluti ecc.).
1.2 Promuovendo la presente controversia, proponeva opposizione il signor , il Parte_1 quale eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento azionato in via monitoria né di aver mai beneficiato di alcuna linea di credito da parte di ME, disconoscendo le relative sottoscrizioni digitali;
il difetto di legittimazione attiva di per CP_1 non avere quest'ultima provato che il credito oggetto del presente giudizio fosse ricompreso fra quelli enunciati all'interno dell'avviso di cessione allegato;
la mancata accettazione da parte della finanziaria delle due richieste di finanziamento e, comunque, la mancata prova dell'erogazione delle somme;
la presenza di clausole vessatorie per mancata specifica approvazione. Per tutte tali ragioni concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca dell'impugnato provvedimento monitorio.
1.3 Si costituiva in giudizio la quale rilevava come il mancato immediato Controparte_1 esperimento della mediazione era dipeso dal fatto che il giudizio era stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo e che era prima necessario che il giudice si pronunciasse sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione come previsto dall'art. 5 bis D. Lgs.
n°28/2010; contestava i rilievi di controparte sulla propria carenza di legittimazione ad agire, ritenendo di aver fornito tutta la documentazione a supporto (contratto di cessione e lista crediti ceduti); evidenziava come la provenienza della firma apposta sui contratti dalla controparte era riconosciuta dal provider sottolineava come il contratto di Controparte_2 finanziamento si era perfezionato con il consenso delle parti, per cui l'esistenza del credito era provata dalla semplice produzione dei documenti contrattuali. La convenuta opposta, in definitiva, chiedeva il rigetto delle domande di controparte, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
2. Con decreto del 3 luglio 2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti e disponeva il differimento della prima udienza al giorno 6 novembre 2024, assegnando, altresì,
i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
3 RG 13365/2024 Alla prima udienza di comparizione, celebratasi il 6 novembre 2024, veniva discussa la questione della procedibilità della causa ed il giudice, con ordinanza riservata del giorno 22 novembre 2024, assegnava alla parte opposta il termine di legge per introdurre la procedura di mediazione e rinviava per l'eventuale ulteriore corso al giorno 27 marzo 2025.
Nelle more e, precisamente con provvedimento del 12 febbraio 2025, la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, con provvedimento riservato del 26 aprile
2025, ritenuta non validamente proposta l'istanza di disconoscimento di firma digitale svolta da parte opponente e valutata nella fattispecie in esame la ricorrenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, stante la natura documentale della causa, veniva fissata, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali, l'udienza del giorno 3 luglio 2025 per la rimessione in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data 30 luglio 2025 la presente causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
3. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta dalla parte opponente che va respinta in quanto infondata.
In tema di cessione di crediti in blocco, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n°385 del 1993 abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(così Cass n°24798/2020 e nello stesso senso Cass. n°4116/2016).
Ciò posto, questo giudice ritiene che la società con la produzione dei Controparte_1 documenti in fase monitoria e in questa fase di cognizione, abbia fornito idonea prova del credito derivante dall'inadempimento da parte dell'odierno opponente ai finanziamenti stipulati ed abbia dimostrato che lo stesso credito azionato rientri effettivamente tra quelli oggetto della cessione in blocco avvenuta tra ME NC S.p.a. e la società opposta.
4 RG 13365/2024 Invero, l'opposta ha prodotto: il contratto di finanziamento azionato n°20220384513146 (doc
3 fascicolo monitorio) e il contratto di credito revolving n°20220281751302 (doc 5 fascicolo monitorio) sottoscritti dall'opponente; il contratto di cessione perfezionatosi con lo scambio reciproco di PEC tra ME e (doc. 1 fascicolo monitorio); l'estratto dell'elenco CP_1 dei crediti ceduti depositati in data 31 gennaio 2023 presso lo studio notarile dott. Per_1 di Cuneo: in particolare, dall'esame di tale documento emerge l'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della cessione in esame, poiché risulta espressamente riportato il nominativo ed il codice fiscale del debitore, la data ed il luogo di nascita, il codice cliente assegnato all'opponente, i numeri dei contratti e l'ammontare dei crediti (doc 4 fascicolo convenuta opposta).
Parte opposta ha prodotto, altresì, l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda n°18 del
11 febbraio 2023 contenente “avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del
D.LGS. numero 385 del 1° settembre 1993” (doc. 2 fascicolo monitorio). Ora, se è effettivamente pacifico che gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58 TUB rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto, va evidenziato come abbia allegato anche la comunicazione di avvenuta cessione inviata CP_1 direttamente al sig. : detta comunicazione - che consta di diverse pagine -contiene Parte_1 anche la dichiarazione proveniente da ME NC di avvenuta cessione dei crediti azionati ed attesta che il credito vantato nei confronti dell'opponente è ricompreso nella cessione de qua (cfr. doc 12 e 12 bis fascicolo monitorio).
A proposito di tale ultima comunicazione, va sottolineato come la stessa rechi in alto a sinistra il codice cliente che identifica il sig. nonché il numero dei crediti ceduti e proprio il Parte_1 tenore letterale della comunicazione ha messo l'opponente nelle condizioni di apprendere dell'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa. Il fatto che tale ultima comunicazione risulti notificata per compiuta giacenza all'opponente non la priva di valore, anzi la ricevuta attesta il perfezionamento della notifica della raccomandata avvenuta anche se il destinatario non ha mai ritirato fisicamente il plico nel termine di legge;
ciò consente al mittente di dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligo di notifica.
Di più, se è pur vero che la lettera di decadenza dal beneficio del termine non risulta effettivamente ricevuta dall'opponente, invero è documentale che la stessa sia stata inviata successivamente ai conteggi eseguiti da ME come comprovato dagli estratti conto
5 RG 13365/2024 certificati agli atti, dove si legge che per entrambe le posizioni alla data del 5 agosto 2021 il credito risultava compromesso.
L'insieme di tali produzioni, unitamente alla disponibilità dell'opposta di tutta la documentazione relativa al credito, consente di ritenere provata la titolarità dello stesso in capo alla società opposta.
4. La difesa della parte opponente ha riproposto in sede di scritti difensivi finali la contestazione di non aver sottoscritto qualsivoglia contratto di finanziamento, disconoscendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. le scritture prodotte da controparte.
Sul punto, vanno integralmente richiamate le argomentazioni dell'ordinanza riservata, datata
26 aprile 2025 e resa dalla sottoscritta. In ogni caso, si ribadisce come la genericità della contestazione sollevate dall'opponente, l'assenza di adeguato supporto probatorio, anche indiziario, della carenza o violazione delle regole tecniche e requisiti previsti per l'identificazione informatica della sottoscrizione appare evidente, con la conseguenza che il disconoscimento non può ritenersi validamente effettuato.
Ad ogni modo va rilevato come nella fattispecie in esame l'autorità di certificazione risulta specializzata nel fornire strumenti e servizi per l'identità digitale e la firma Controparte_2 elettronica, e dalla produzione dei report di firma nonché dai duplicati informatici dei contratti, allegati dalla parte opposta, risultano pienamente valide le firme ivi apposte.
Come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale apposta ad un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. ovvero fino a querela di falso che l'opponente pacificamente non ha proposto.
In definitiva, la difesa di parte opponente non ha offerto elementi concreti per mettere in dubbio la validità delle sottoscrizioni apposte sui predetti contratti;
anzi con la produzione del contratto di prestito personale del 6 marzo 2020 (doc 7 fascicolo opponente) ha confermato come il ricorso alla firma digitale rilasciata da fosse il metodo normalmente adottato CP_2 da ME e già utilizzato dallo stesso opponente.
5. Passando all'esame del merito, parte opponente ha eccepito che la convenuta opposta non ha provato il versamento dell'importo finanziato e che quindi non ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della propria domanda.
L'eccezione va respinta.
6 RG 13365/2024 Sul punto occorre evidenziare che il contratto di finanziamento, a differenza di quello di mutuo, non ha natura reale, ma consensuale, cioè si perfeziona con il semplice consenso delle parti, senza necessità della materiale consegna del denaro.
La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di chiarire come “il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967,
n.2845): in conseguenza […] il contratto di finanziamento o mutuo di scopo è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica. Che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n.7116)” (cfr.
Cassazione 22380/2019, Tribunale di Foggia n°117/2024, Tribunale di Genova n°903/2025).
La convenuta opposta ha dato, dunque, adeguata prova del suo diritto di credito attraverso la produzione dei contratti (allegato 3 e 5 fascicolo monitorio) debitamente sottoscritti con firma digitale qualificata dal debitore ed accettati dall'originario creditore e non era onerata anche della prova del materiale versamento della somma.
Peraltro, la convenuta ha allegato già nel fascicolo monitorio gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB di entrambe le posizioni, dall'esame dei quali risulta la parziale esecuzione del contratto di finanziamento con pagamento delle prime sei rate da parte dell'interessato nonché diversi utilizzi con versamento di parte delle rate convenute con riguardo al contratto di credito revolving, il che conferma ulteriormente l'avvenuta conclusione di un contratto valido ed efficace.
Inoltre, la difesa di parte opponente ha prodotto l'estratto conto relativo al terzo trimestre del
2023 del conto corrente n°1599 intestato all'opponente ed in essere con ME: le coordinate bancarie IBAN di detto conto corrente coincidono esattamente con quelle indicate in calce al contratto di credito revolving (doc. 5 di parte opponente e doc 5 fascicolo monitorio), per cui non vi è dubbio che detto conto corrente sia riferibile al . Parte_1
Quanto, infine, alla presenza di clausole vessatorie non sottoscritte dall'opponente, si rileva la genericità delle contestazioni, tenuto conto della validità delle firme digitali qualificate apposte sul contratto.
7 RG 13365/2024 L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto nonché con declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653, comma 1, del codice di rito.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria che si è limitata alla predisposizione delle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°877/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 10 gennaio 2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti del sig. ; Parte_1
- condanna altresì la parte opponente soccombente a rimborsare alla società
[...] le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.500,00# per CP_1 compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 27/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
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