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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2620 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA elett.me domiciliato in Roma, Salita di San Nicola Parte_1 da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me domiciliato in Roma, Controparte_1 via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4831/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente di ruolo del Parte_1 [...]
, con qualifica di dirigente scolastico, Controparte_1 collocamento fuori ruolo, presso la scuola statale di Istanbul (Turchia), a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, con decorrenza dal 15.10.2020, per un periodo di sei anni e, quindi, fino al 31.08.2026, e di aver subito, dal mese di ottobre 2021, il decurtamento dal suo trattamento economico della “quota variabile” della retribuzione di posizione, percepita in Italia nella misura fissa mensile di € 741,14, ha convenuto in giudizio il rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, • Accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
• Accertate le inadempienze dell'Amministrazione resistente;
Accogliere la domanda della ricorrente, e per l'effetto: - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, per tutto il mandato all'estero decorrente dall'anno scolastico 2020/21 fino al 31.08.2026; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, per il periodo di servizio prestato all'estero, delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti alla
“quota variabile” della retribuzione di posizione, per tutta la durata del mandato all'estero dall'a.s. 2020/2021; e per l'effetto, - Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente l'intera retribuzione tabellare, comprensiva dell'importo relativo alla “quota variabile” della retribuzione di posizione al mese, sia per il periodo di lavoro svolto all'estero (a decorrere dall'a.s. 2020/2021), che per quello da svolgere all'estero, adeguando la sua retribuzione fino al termine dell'incarico all'estero (fino al 31.08.2026), e, quindi, a corrispondere al ricorrente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione, per tutta la durata del mandato all'estero dall'anno scolastico 2020/21 fino al 31.08.2026, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo, ovvero sino al deposito del ricorso o della pronuncia;
- Condannare l'Amministrazione resistente al ripristino della quota variabile della retribuzione di posizione e alla restituzione alla ricorrente delle trattenute in busta paga corrispondenti alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Controparte_1
Roma ha respinto il ricors lite.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruito il quadro normativo e contrattuale in tema di retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici, ha risolto l'apparente contrasto tra l'art. 48, co. 4, CCNL per la dirigenza scolastica 11 aprile 2006 (2002/2005) e l'art. 13, co. 4, del medesimo CCNL muovendo dalla considerazione che l'invio all'estero di cui al d.lgs n.64/2017 integra una delle possibili forme di collocamento fuori ruolo, per la quale s'applica la regola eccezionale di cui all'art. 48, e non quella generale posta dall'art. 13>; ha precisato che tale assetto non appare in conflitto con l'art. 29 D.lgs. 64/2017 perché a) lo stesso art.29, nel prevedere “tranne che per tali assegni sia diversamente disposto”, non impone in modo imperativo che nel trattamento del personale in questione siano considerati tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo;
b) la possibilità di diversa previsione deve ritenersi riferita anche e soprattutto alla contrattazione collettiva, considerato che gli artt. 40, co.1, e 45 del d.lgs. n. 165/2001 prevedono in via generale che salve le regole contenute nello stesso decreto, e nella disciplina lavoristica civilistica, la disciplina dei rapporti di lavoro nel cd. pubblico impiego privatizzato è rimessa alla contrattazione;
e più in particolare che la determinazione dei trattamenti economici spetta pure alla contrattazione;
e che l'art.2, co.2 del medesimo d.lgs., attribuisce al contratto collettivo il potere di derogare alla legge speciale del pubblico impiego, rendendola inapplicabile (Cass. 10064/2016); c) di conseguenza, nel settore, i rapporti tra legge
“speciale” e contrattazione collettiva in conflitto non sono regolati dal principio di prevalenza della legge se più favorevole al lavoratore [..] ma dal principio di prevalenza della fonte successiva, a meno che la legge non si autodichiari inderogabile dalla contrattazione (Cass. 10064/2016: posto che anche il d.lgs n.165/2001, pur portando i princìpi fondamentali della materia, è una fonte primaria semplice), o disciplini il funzionamento della stessa contrattazione ed i relativi poteri, posto che regole siffatte si intendono inderogabili dalla contrattazione a prescindere da previsione espressa>; ha quindi osservato che, non solo, la prevista possibilità di diversa previsione deve ritenersi attribuita anche e soprattutto alla contrattazione ma anche che l'art. 29 cit., per impedire la “sopravvivenza” dell'art. 48 co.4 del CCNL, avrebbe dovuto specificare che la deroga fosse riservata alla legge, o dirsi inderogabile dalla contrattazione;
ii) ha infine disatteso anche l'ulteriore argomento per il quale l'art. 29, comunque successivo al CCNL, consentirebbe di disporre diversamente per gli “assegni” e non per lo “stipendio” al quale la retribuzione di posizione sarebbe assimilabile.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza per escluso la spettanza, per il dirigente scolastico in servizio all'estero, della quota variabile della retribuzione di posizione ritenendo l'art. 48, co. 4, CCNL Area 5 della Dirigenza scolastica regola eccezionale che prevale, su quella generale, disposta dall'art. 13 del medesimo CCNL e norma compatibile con l'art. 29 D.lgs. n. 64/2017; ha, dunque, lamentato l'erronea interpretazione dell'art. 48, co. 4, CCNL Area 5 della Dirigenza scolastica e della normativa di settore;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice assimilato la retribuzione di posizione alla nozione legale di “assegno” trascurando la diversità di natura e funzione della “quota variabile” della retribuzione di posizione rispetto all'assegno di sede.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_1 al gravame e chiedendone il rig 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
4. Passando all'esame del merito, sono privi di margini di condivisibilità, salvo quanto si dirà per l'anno scolastico 2024/2025, gli argomenti con cui l'appellante intenderebbe far valere il proprio diritto a percepire, anche per il periodo di servizio prestato all'estero, la parte variabile della retribuzione di posizione.
4.1. In particolare, l'appellante ritiene che l'art. 48, co. 4, Area 5 della Dirigenza scolastica non escluda la quota variabile della retribuzione di posizione – quota variabile da intendersi come parte della retribuzione e non come assegno di carattere fisso e continuativo - in ragione: i) dell'interpretazione della normativa disposta dal CCNL 2006 e dal precedente CCNL 2002, dalla cui ratio emergerebbe l'intenzione di garantire la retribuzione del dirigente scolastico anche quando non presta servizio presso la sede di titolarità; ii) della considerazione che la contrattazione collettiva può derogare alla legge, salvo la legge non lo vieti espressamente, e l'art. 29 D.lgs. n. 64/2017 non ne ha espressamente disposto la derogabilità per la quota variabile;
iii) dell'interpretazione letterale dell'art. 48, che pur non menzionando espressamente la quota variabile, rinvia all'art. 56 del CCNL 2006 per la determinazione della parte fissa della retribuzione di posizione che, a sua volta, richiama l'art. 13, co. 5, CCNL 2002 che rimanda all'art. 50, co. 3, del medesimo CCNL per la determinazione della quota variabile nei casi in cui il dirigente non è utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale. In altri termini, l'art. 48, co. 4, Area 5 della Dirigenza, per il tramite delle suddette norme rinvierebbe implicitamente alla quota variabile della retribuzione di posizione che, quindi, non potrebbe ritenersi esclusa.
4.2. La questione oggetto del presente giudizio è stata già risolta negativamente da questo Collegio (cfr. C.d.A. Roma n. 655/2024, n. 2354/2023) e, di recente, definitivamente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 32515/2024), con argomenti che vanno qui riproposti anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. non fornendo il gravame ragioni decisive di segno contrario. 4.3. È allora necessario ripercorrere innanzitutto la normativa legale e le fonti collettive che disciplinano la parte variabile della retribuzione di posizione, richiamando, a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità che recentemente (Cass. ord. n. 32515 del 2024) ha evidenziato che 3. l'art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto dell'art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all'estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l'art. 48, co. 4, del CCNL 11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002- 2003), con riferimento ai dirigenti scolastici all'estero, «per quanto riguarda la retribuzione di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL»;
3.1 l'art. 48, co. 4, cit. prevede dunque il riconoscimento soltanto della parte fissa della retribuzione di posizione e non di quella variabile, che l'art. 56 riconosce in generale ai dirigenti scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina dell'art. 13 del CCNL 2000/2001 per i criteri di definizione di quest'ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l'art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l'art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto dell'art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile;
infatti, l'art. 48, co. 4, cit. nel regolare la retribuzione di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai «dirigenti scolastici all'estero» e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate – sicché non vi è luogo a discorrere di parità di trattamento ex art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001, stante la eterogeneità delle situazioni - mentre non è conferente il fatto che esso richiami l'art. 56 del medesimo CCNL, perché nell'ambito di quest'ultima disposizione è regolata anche la parte fissa della retribuzione di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio;
3.2 quanto al raffronto tra l'art. 48, co. 4 cit. con l'art. 658 cit. e con l'art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo
“stipendio” e gli “assegni” previsti per il territorio nazionale;
non può quindi non osservarsi come lo ”stipendio” e la “retribuzione di posizione”, nel contesto dell'art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla “struttura della retribuzione” dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (“stipendio tabellare”) ed alla lettera d (“retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile”), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli “assegni” cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all'estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»; l'inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell'art. 48, co. 4, qui in esame;
infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area;
anzi – così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva – va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest'ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un'altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello;
non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell'art. 48, co. 4, cit.
3.3 non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all'art. 31, co. 3 «a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l'assegno non era previsto, di definizione della misura (pari a quella in godimento prima dell'avvio all'estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all'art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.; 4. in definitiva, la specialità dell'art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell'ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all'estero quell'emolumento non spettava;
le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro argomento spese nei motivi di ricorso e valgono per quanto di ragion e ad integrazione e rettifica della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale;
5. peraltro, la disciplina di cui all'ultimo CCNL, costituisce ius superveniens, da conoscere d'ufficio (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7641) e che interferisce con la domanda giudiziale, in quanto essa comprende il periodo fino al 31.8.2025; in effetti, l'art. 31 del CCNL 2024 cit., prevede una specifica decorrenza dell'attribuzione in esso contenuta, fissata nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della nuova contrattazione e tale nuova previsione, introdotta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, va qui considerata, in quanto strettamente pertinente all'oggetto del contendere ed ai motivi di impugnazione (Cass. 20 settembre 2024, n. 25273; Cass. 24 luglio 2018, n. 19617; Cass. 8 maggio 2006, n. 10547); la previsione del momento iniziale del riconoscimento del diritto contenuta nell'art. 31 cit. attua la possibilità per le disposizioni del CCNL di regolare la decorrenza dei propri effetti, ai sensi dell'art. 2, co. 2, sempre di quel CCNL;
il CCNL è stato stipulato ai primi di agosto del 2024 e dunque il diritto sussiste per l'anno scolastico successivo, che è il 2024/2025…. secondo le modalità di calcolo indicate nella sopravvenuta norma collettiva sopra citata e del tutto chiare>.
4.4. Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità è stato condiviso dallo stesso appellante nelle note depositate senza alcuna autorizzazione e del tutto irritualmente in data 15/4/2025, con le quali il predetto, richiamando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha insistito esclusivamente per il riconoscimento del diritto limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina collettiva, dichiarando addirittura di rinunciare al periodo precedente.
4.5. Per l'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del CCNL 2024, sussiste il diritto a percepire l'emolumento rivendicato, come affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
4.6. Il tenore delle conclusioni rassegnate in prime cure, rispetto alle quali nessun critico rilievo è stato mosso, impone pertanto l'accoglimento della domanda nei predetti limiti, con riforma in parte qua della gravata sentenza. Conseguentemente il deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere all'appellante la quota variabile della retribuzione di posizione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del CCNL 7 agosto 2024, fino al 31.08.2026 (termine dell'incarico estero), come da formulazione della domanda. Gli accessori vanno riconosciuti nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge n. 724/1994.
5. L'esito complessivo della lite, con limitato parziale accoglimento delle azionate pretese e, quindi, con reciproca soccombenza, i profili interpretativi chiariti solo in corso di causa dalla giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna il a Controparte_1 corrispondere all'appellante la quota a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del CCNL 7 agosto 2024, oltre interessi dalla maturazione sino al saldo;
spese di entrambi i gradi compensate. Roma il 15.05.2025 La PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2620 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA elett.me domiciliato in Roma, Salita di San Nicola Parte_1 da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me domiciliato in Roma, Controparte_1 via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4831/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente di ruolo del Parte_1 [...]
, con qualifica di dirigente scolastico, Controparte_1 collocamento fuori ruolo, presso la scuola statale di Istanbul (Turchia), a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, con decorrenza dal 15.10.2020, per un periodo di sei anni e, quindi, fino al 31.08.2026, e di aver subito, dal mese di ottobre 2021, il decurtamento dal suo trattamento economico della “quota variabile” della retribuzione di posizione, percepita in Italia nella misura fissa mensile di € 741,14, ha convenuto in giudizio il rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, • Accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
• Accertate le inadempienze dell'Amministrazione resistente;
Accogliere la domanda della ricorrente, e per l'effetto: - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, per tutto il mandato all'estero decorrente dall'anno scolastico 2020/21 fino al 31.08.2026; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, per il periodo di servizio prestato all'estero, delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti alla
“quota variabile” della retribuzione di posizione, per tutta la durata del mandato all'estero dall'a.s. 2020/2021; e per l'effetto, - Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente l'intera retribuzione tabellare, comprensiva dell'importo relativo alla “quota variabile” della retribuzione di posizione al mese, sia per il periodo di lavoro svolto all'estero (a decorrere dall'a.s. 2020/2021), che per quello da svolgere all'estero, adeguando la sua retribuzione fino al termine dell'incarico all'estero (fino al 31.08.2026), e, quindi, a corrispondere al ricorrente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione, per tutta la durata del mandato all'estero dall'anno scolastico 2020/21 fino al 31.08.2026, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo, ovvero sino al deposito del ricorso o della pronuncia;
- Condannare l'Amministrazione resistente al ripristino della quota variabile della retribuzione di posizione e alla restituzione alla ricorrente delle trattenute in busta paga corrispondenti alla “quota variabile” della retribuzione di posizione, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Controparte_1
Roma ha respinto il ricors lite.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruito il quadro normativo e contrattuale in tema di retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici, ha risolto l'apparente contrasto tra l'art. 48, co. 4, CCNL per la dirigenza scolastica 11 aprile 2006 (2002/2005) e l'art. 13, co. 4, del medesimo CCNL muovendo dalla considerazione che l'invio all'estero di cui al d.lgs n.64/2017 integra una delle possibili forme di collocamento fuori ruolo, per la quale s'applica la regola eccezionale di cui all'art. 48, e non quella generale posta dall'art. 13>; ha precisato che tale assetto non appare in conflitto con l'art. 29 D.lgs. 64/2017 perché a) lo stesso art.29, nel prevedere “tranne che per tali assegni sia diversamente disposto”, non impone in modo imperativo che nel trattamento del personale in questione siano considerati tutti gli assegni di carattere fisso e continuativo;
b) la possibilità di diversa previsione deve ritenersi riferita anche e soprattutto alla contrattazione collettiva, considerato che gli artt. 40, co.1, e 45 del d.lgs. n. 165/2001 prevedono in via generale che salve le regole contenute nello stesso decreto, e nella disciplina lavoristica civilistica, la disciplina dei rapporti di lavoro nel cd. pubblico impiego privatizzato è rimessa alla contrattazione;
e più in particolare che la determinazione dei trattamenti economici spetta pure alla contrattazione;
e che l'art.2, co.2 del medesimo d.lgs., attribuisce al contratto collettivo il potere di derogare alla legge speciale del pubblico impiego, rendendola inapplicabile (Cass. 10064/2016); c) di conseguenza, nel settore, i rapporti tra legge
“speciale” e contrattazione collettiva in conflitto non sono regolati dal principio di prevalenza della legge se più favorevole al lavoratore [..] ma dal principio di prevalenza della fonte successiva, a meno che la legge non si autodichiari inderogabile dalla contrattazione (Cass. 10064/2016: posto che anche il d.lgs n.165/2001, pur portando i princìpi fondamentali della materia, è una fonte primaria semplice), o disciplini il funzionamento della stessa contrattazione ed i relativi poteri, posto che regole siffatte si intendono inderogabili dalla contrattazione a prescindere da previsione espressa>; ha quindi osservato che, non solo, la prevista possibilità di diversa previsione deve ritenersi attribuita anche e soprattutto alla contrattazione ma anche che l'art. 29 cit., per impedire la “sopravvivenza” dell'art. 48 co.4 del CCNL, avrebbe dovuto specificare che la deroga fosse riservata alla legge, o dirsi inderogabile dalla contrattazione;
ii) ha infine disatteso anche l'ulteriore argomento per il quale l'art. 29, comunque successivo al CCNL, consentirebbe di disporre diversamente per gli “assegni” e non per lo “stipendio” al quale la retribuzione di posizione sarebbe assimilabile.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza per escluso la spettanza, per il dirigente scolastico in servizio all'estero, della quota variabile della retribuzione di posizione ritenendo l'art. 48, co. 4, CCNL Area 5 della Dirigenza scolastica regola eccezionale che prevale, su quella generale, disposta dall'art. 13 del medesimo CCNL e norma compatibile con l'art. 29 D.lgs. n. 64/2017; ha, dunque, lamentato l'erronea interpretazione dell'art. 48, co. 4, CCNL Area 5 della Dirigenza scolastica e della normativa di settore;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice assimilato la retribuzione di posizione alla nozione legale di “assegno” trascurando la diversità di natura e funzione della “quota variabile” della retribuzione di posizione rispetto all'assegno di sede.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_1 al gravame e chiedendone il rig 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
4. Passando all'esame del merito, sono privi di margini di condivisibilità, salvo quanto si dirà per l'anno scolastico 2024/2025, gli argomenti con cui l'appellante intenderebbe far valere il proprio diritto a percepire, anche per il periodo di servizio prestato all'estero, la parte variabile della retribuzione di posizione.
4.1. In particolare, l'appellante ritiene che l'art. 48, co. 4, Area 5 della Dirigenza scolastica non escluda la quota variabile della retribuzione di posizione – quota variabile da intendersi come parte della retribuzione e non come assegno di carattere fisso e continuativo - in ragione: i) dell'interpretazione della normativa disposta dal CCNL 2006 e dal precedente CCNL 2002, dalla cui ratio emergerebbe l'intenzione di garantire la retribuzione del dirigente scolastico anche quando non presta servizio presso la sede di titolarità; ii) della considerazione che la contrattazione collettiva può derogare alla legge, salvo la legge non lo vieti espressamente, e l'art. 29 D.lgs. n. 64/2017 non ne ha espressamente disposto la derogabilità per la quota variabile;
iii) dell'interpretazione letterale dell'art. 48, che pur non menzionando espressamente la quota variabile, rinvia all'art. 56 del CCNL 2006 per la determinazione della parte fissa della retribuzione di posizione che, a sua volta, richiama l'art. 13, co. 5, CCNL 2002 che rimanda all'art. 50, co. 3, del medesimo CCNL per la determinazione della quota variabile nei casi in cui il dirigente non è utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale. In altri termini, l'art. 48, co. 4, Area 5 della Dirigenza, per il tramite delle suddette norme rinvierebbe implicitamente alla quota variabile della retribuzione di posizione che, quindi, non potrebbe ritenersi esclusa.
4.2. La questione oggetto del presente giudizio è stata già risolta negativamente da questo Collegio (cfr. C.d.A. Roma n. 655/2024, n. 2354/2023) e, di recente, definitivamente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 32515/2024), con argomenti che vanno qui riproposti anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. non fornendo il gravame ragioni decisive di segno contrario. 4.3. È allora necessario ripercorrere innanzitutto la normativa legale e le fonti collettive che disciplinano la parte variabile della retribuzione di posizione, richiamando, a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità che recentemente (Cass. ord. n. 32515 del 2024) ha evidenziato che 3. l'art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto dell'art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all'estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l'art. 48, co. 4, del CCNL 11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002- 2003), con riferimento ai dirigenti scolastici all'estero, «per quanto riguarda la retribuzione di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL»;
3.1 l'art. 48, co. 4, cit. prevede dunque il riconoscimento soltanto della parte fissa della retribuzione di posizione e non di quella variabile, che l'art. 56 riconosce in generale ai dirigenti scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina dell'art. 13 del CCNL 2000/2001 per i criteri di definizione di quest'ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l'art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l'art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto dell'art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile;
infatti, l'art. 48, co. 4, cit. nel regolare la retribuzione di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai «dirigenti scolastici all'estero» e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate – sicché non vi è luogo a discorrere di parità di trattamento ex art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001, stante la eterogeneità delle situazioni - mentre non è conferente il fatto che esso richiami l'art. 56 del medesimo CCNL, perché nell'ambito di quest'ultima disposizione è regolata anche la parte fissa della retribuzione di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio;
3.2 quanto al raffronto tra l'art. 48, co. 4 cit. con l'art. 658 cit. e con l'art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo
“stipendio” e gli “assegni” previsti per il territorio nazionale;
non può quindi non osservarsi come lo ”stipendio” e la “retribuzione di posizione”, nel contesto dell'art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla “struttura della retribuzione” dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) (“stipendio tabellare”) ed alla lettera d (“retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile”), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli “assegni” cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all'estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto»; l'inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell'art. 48, co. 4, qui in esame;
infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area;
anzi – così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva – va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest'ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un'altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello;
non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell'art. 48, co. 4, cit.
3.3 non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all'art. 31, co. 3 «a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l'assegno non era previsto, di definizione della misura (pari a quella in godimento prima dell'avvio all'estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all'art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.; 4. in definitiva, la specialità dell'art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell'ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all'estero quell'emolumento non spettava;
le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro argomento spese nei motivi di ricorso e valgono per quanto di ragion e ad integrazione e rettifica della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale;
5. peraltro, la disciplina di cui all'ultimo CCNL, costituisce ius superveniens, da conoscere d'ufficio (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7641) e che interferisce con la domanda giudiziale, in quanto essa comprende il periodo fino al 31.8.2025; in effetti, l'art. 31 del CCNL 2024 cit., prevede una specifica decorrenza dell'attribuzione in esso contenuta, fissata nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della nuova contrattazione e tale nuova previsione, introdotta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, va qui considerata, in quanto strettamente pertinente all'oggetto del contendere ed ai motivi di impugnazione (Cass. 20 settembre 2024, n. 25273; Cass. 24 luglio 2018, n. 19617; Cass. 8 maggio 2006, n. 10547); la previsione del momento iniziale del riconoscimento del diritto contenuta nell'art. 31 cit. attua la possibilità per le disposizioni del CCNL di regolare la decorrenza dei propri effetti, ai sensi dell'art. 2, co. 2, sempre di quel CCNL;
il CCNL è stato stipulato ai primi di agosto del 2024 e dunque il diritto sussiste per l'anno scolastico successivo, che è il 2024/2025…. secondo le modalità di calcolo indicate nella sopravvenuta norma collettiva sopra citata e del tutto chiare>.
4.4. Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità è stato condiviso dallo stesso appellante nelle note depositate senza alcuna autorizzazione e del tutto irritualmente in data 15/4/2025, con le quali il predetto, richiamando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha insistito esclusivamente per il riconoscimento del diritto limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina collettiva, dichiarando addirittura di rinunciare al periodo precedente.
4.5. Per l'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del CCNL 2024, sussiste il diritto a percepire l'emolumento rivendicato, come affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
4.6. Il tenore delle conclusioni rassegnate in prime cure, rispetto alle quali nessun critico rilievo è stato mosso, impone pertanto l'accoglimento della domanda nei predetti limiti, con riforma in parte qua della gravata sentenza. Conseguentemente il deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere all'appellante la quota variabile della retribuzione di posizione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del CCNL 7 agosto 2024, fino al 31.08.2026 (termine dell'incarico estero), come da formulazione della domanda. Gli accessori vanno riconosciuti nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge n. 724/1994.
5. L'esito complessivo della lite, con limitato parziale accoglimento delle azionate pretese e, quindi, con reciproca soccombenza, i profili interpretativi chiariti solo in corso di causa dalla giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna il a Controparte_1 corrispondere all'appellante la quota a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del CCNL 7 agosto 2024, oltre interessi dalla maturazione sino al saldo;
spese di entrambi i gradi compensate. Roma il 15.05.2025 La PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario