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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
570 - 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Prima CIVILE
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica nella persona del G.Onorario dott. Katia Ruzza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570 -2022 avente ad oggetto: solo danni a cose promossa da:
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 [...]
residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Alberto Beer (fax 0323 406437; PEC Email_1
contro
-
nato a [...] il [...] ) e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Valter
Zanetta (c.f. – pec: C.F._3
Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da precisazione conclusioni del 18.11.2024 depositate telematicamente richiamate in udienza qui ritrascritte
“Nel merito e in via principale Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto accertare e dichiarare tenuto, e per l'effetto condannare l'odierno convenuto Sig. CP_1
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e residente a
[...] C.F._2 Ghiffa in via Macchiavelli n. 6 al pagamento a favore dell'attore Sig.
[...]
a titolo risarcitorio per le causali di cui alla premessa del presente atto, Parte_1
della somma di € 6.478,82 o del maggiore o minore importo determinando all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di compensi legali nonché Iva e cpa come per legge. In via istruttoria Si chiede ammettere prova per interpello e testi come formulate e richieste nelle memorie ex art. 183 comma VI C.p.c. nn. 2 e 3.
_______________
Parte convenuta ha concluso come da precisazione conclusioni del 19.11.2024 depositate telematicamente richiamati in udienza, qui ritrascritte
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice unico presso l'adito
Tribunale: Nel merito: riconosciuta l'esimente del caso fortuito/forza maggiore, rigettare ogni domanda avanzata dal sig. in relazione ai danni Parte_1
lamentati per i fatti di causa in quanto infondata in fatto ed in diritto In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni assunte in via principale, determinare l'ammontare del danno in base a quanto debitamente e rigorosamente documentato e provato in corso di causa rigettando ogni ulteriore pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria si deducono i seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che per incarico del sig. ha redatto la relazione Controparte_1
agronomico-descrittiva che le si rammostra (doc. n.13)”; 2) “Vero che ha eseguito un sopralluogo presso la proprietà sita in Ghiffa, via Macchiavelli, in data CP_1
17/12/2021”; 3) “Vero che ha preso visione ed analizzato lo stato vegetativo degli alberi (2 abeti rossi di 1° grandezza) sradicati in occasione dell'evento del 2 – 3
Ottobre 2020”; 4) “Vero che le due conifere (abeti rossi) risultavano essere impiantate nella proprietà da oltre 40 anni”; 5) “Vero che le due conifere di cui ai capi CP_1
che precedono sono state sradicate dal loro sito di radicazione”; 6) “Vero che gli alberi in questione erano stati oggetto di interventi di alleggerimento della chioma antecedentemente i fatti del 2-3 ottobre 2020”; 7) “Vero che nel mese di Aprile 2015 è stato incaricato dal sig. di redigere una perizia tecnica mediante Controparte_1
metodologia VTA a carico di tutte le alberature presenti nella proprietà ; CP_1
8) “Vero che a seguito della perizia commissionatale nell'aprile 2015 sono stati individuati n.6 soggetti di alto fusto che, per sintomi e difetti morfologici, strutturali – fisiologici – vegetativi li rendevano pericolosi ed a forte rischio schianto”; 9) “Vero che a seguito della verifica tecnica di cui ai capi che precedono è stato disposto l'abbattimento immediato di n.6 soggetti di alto fuso (e gli stessi vennero abbattuti da personale incaricato dal sig. nell'anno 2015)”; 10) “Vero che per gli altri CP_1
alberi presenti nel parco (tra i quali quelli oggetto del presente giudizio -2 abeti rossi di 1° grandezza) vennero eseguiti interventi di manutenzione finalizzati alla loro conservazione in sicurezza”; 11) “Vero che detti interventi vennero fatti eseguire dal sig. in data antecedente il 2-3 ottobre 2020”; 12) “Vero che in data CP_1
2/11/2020, per incarico della ha effettuato una perizia sul Parte_2
mezzo Mercedes Sprinter targato CK113KG del sig. ed ha redatto Parte_1
il documento (doc. n.9) che le si rammostra ed il cui contenuto conferma”; 13) “Vero che la valutazione commerciale del suddetto mezzo ante sinistro era di € 1.500,00”;
14) “Vero che la valutazione del predetto mezzo non era più riportata dai listini ufficiali in quanto trattavasi di mezzo immatricolato il 31/8/2004”; 15) “Vero che la riparazione dello stesso a seguito dei danni asseritamente riportati in occasione dell'evento meteorologico del 2-3 ottobre 2020 era da considerarsi antieconomica”;
16) “Vero che il valore del mezzo incidentato targato CK113KG è stato stimato in €
200,00” . Si indica a teste : dott. Corso Belvedere, 60 Ghiffa (VB) -sui Testimone_1
capi da 1 a 10- , residente in [...] -sui capi 6-9- Tes_2
10-11 Ing. , con Studio in Arona, via Matteotti n.
1 -sui capi da 12 a Controparte_2
16
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009- art. 132 cpc-)
Esaminate succintamente le fasi del procedimento Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, ha citato Parte_1
in giudizio per sentir accertare e dichiarare il medesimo tenuto e per Controparte_1
effetto condannarlo al risarcimento in suo favore di tutti i danni patiti quantificati in
€ 6.478,82 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia oltre a spese di giudizio. A fondamento ha assunto di essere proprietario di veicolo Mercedes-Benz Sprinter 906 tg CK113KG, che nella notte tra il 2 e il 3 Ottobre 2020, mentre il proprio veicolo era parcheggiato a Ghiffa corso Risorgimento al civico 144 un albero di alto fusto di proprietà del si abbatteva sull'automezzo recando i danni dettagliati a CP_1
carrozzeria e motore come da preventivo accluso. Ha eccepito che un evento possa essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità e imprevedibilità; infatti in base al principio di regolarità causale l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento mentre l'eccezionalità si identifica come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale e che nel caso di specie tali requisiti non siano ravvisabili.
Si è costituito il chiedendo il rigetto delle domande eccependo l'esimente CP_1
dell'esistenza del fortuito allegando il bollettino ARPA, evidenziando come l'evento abbattutosi in data 02 – 03 ottobre 2020 sia stato evento alluvionale di portata tale da potersi configurare come classico esempio di caso fortuito o, meglio, di forza maggiore, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, allegando il decreto del Governo di stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, rilevando come l'albero abbattutosi la notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020 non fosse né
“malato” né pericolante, contestando in ogni caso il quantum per l'antieconomicità della valutazione del mezzo ante sinistro.
La causa è stata istruita con escussione testi e con CTU per quantificare il danno al veicolo e lo stato vegetativo delle piante e rinviata per precisazione conclusioni e trattenuta a decisione con concessione termini di legge per comparse conclusionali e repliche
*** La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che si vanno ad esplicare
Ai sensi del disposto di cui all'art 2051 cc ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
Come noto “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.” (Cass Civ Sez. 3,
Sentenza n. 11016 del 19/05/2011)
Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici
Parte attrice attribuisce il danno patito al proprio veicolo, che in seguito all'evento è stato demolito, alla caduta di albero ad alto fusto di proprietà di parte convenuta e le circostanze non sono state oggetto di contestazione, essendo peraltro acclarato il danneggiamento del veicolo anche dalle foto accluse da parte attrice e dalla documentazione attestante lo stato del medesimo ed il trasporto per la rottamazione.
La CTU del PI svolta in giudizio a sua volta ha confermato nesso causale e Per_1
compatibilità danni. Come già meglio chiarito non occorre la prova dell'elemento soggettivo posto che la responsabilità del custode ha natura di responsabilità oggettiva o comunque per colpa presunta (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022)
Provata quindi da parte del danneggiato (su cui grava l'onere) l'esistenza e l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residua a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Il caso fortuito si sostanzia in un evento (di origine naturale o umana) tale da interrompere il nesso di causalità tra il danno patito e l'evento originante, nel cui ambito normalmente rientra la responsabilità colposa del danneggiato (ex multis Cass. Civ., n. 6407/16; Cass. Civ., n. 22807/09; Cass. Civ., n. 4279/08), un evento naturale o il fatto del terzo.
Il fortuito è caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità (Cass. Civ., n.
24755/08; Cass. Civ., n. 2062/04), mentre non integra il caso fortuito l'evento che il custode avrebbe potuto prevenire ed evitare esercitando i poteri di vigilanza che normalmente gli competono (fra le altre Cass. Civ., n. 1655/05; Cass. Civ., n.
9047/95)
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, va ritenuta la sussistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità senza che lo stesso possa in qualche modo configurarsi, come eccepito da parte attrice, come prevedibile.
Non sfugge infatti all'odierno giudicante che proprio con riferimento all'evento eccezionale la giurisprudenza abbia affermato in più occasioni che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non sia sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente (cioè quella del caso fortuito), in quanto non ne escluda la prevedibilità in base alla comune esperienza“, Cass. 2482/2018; e che quindi escluda la possibilità di istituire uno stretto automatismo tra dichiarazione dello stato di emergenza L. n. 225 del
1992, ex art. 5, e caso fortuito idoneo ad escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ed ancora che “l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possano configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, Cass. 18856/2017 e conseguentemente che (Cass Civ n. 13222 del 2016) “si debba escludere l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, invocabile dal custode a esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte a evitarne l'accadimento (..) in considerazione del fatto che, come rilevato in Cass. 5877/2016, “non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti
e, ormai, tutt'altro che imprevedibili”, dovendosi porre maggiore attenzione all'attuazione o omissione delle misure di prevenzione degli effetti dannosi di eventi che oggi più difficilmente possono essere qualificati come eccezionali.
Tuttavia nel caso in esame il custode del bene ha compiutamente fornito le prove necessarie idonee a configurare la sussistenza dell'esimente e l'assenza di mancanza di diligenza da parte del medesimo sulla cura del bene.
Preliminarmente parte convenuta infatti ha allegato il rapporto ARPA del 14/10/2020
(doc. 1 parte convenuta), dal quale si evince l'andamento pluviometrico registrato in nella notte tra il 2 ed il 3 ottobre e descritto a pagina 4 come “...evento estremo con ricorrenza più che duecentennale nel bacino dell'alto Tanaro, duecentennale sul
Sesia, mentre sul Toce la piena è stata più contenuta con tempi di ritorno di circa 50 anni” con raffiche di vento nella zona attorno al Lago Maggiore oltre i 130 Km/h , ha allegato inoltre il decreto di Governo dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 Ottobre 2020 nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli - cfr. delibera Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2020 in G. U. Serie Gen. n. 280 pag. 9
(doc. 2 parte convenuta)- le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
710 del 09/11/2020, n. 745 del 23/02/2021, il decreto 20/04/2021 del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali in G. U. Anno 162° n. 99 pag. 6 e segg. e ancora la proroga governativa dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 Ottobre 2020 anche nella Provincia del
Verbano-Cusio -Ossola -cfr. delibera Consiglio dei Ministri 04 Novembre 2021 in
G.U. 22/11/2021 Serie Gen. 278 pag. 12 (docc.
3 -5 e 14 parte convenuta).
Nell'istruttoria svolta è emerso che in occasione dell'evento gli episodi di caduta piante siano stati diversi e che in particolare nella zona interessata il fenomeno atmosferico si fosse sprigionato in modo particolarmente intenso (così dichiarazione ex Sindaco Ghiffa “se non sbaglio ne sono cadute di più però Testimone_3
abbiamo verificato che dove si è verificato il grosso della perturbazione è stata una fascia e quella è stata la zona più colpita. In altre parti del territorio non abbiamo avuto invasioni piante sul territorio. Mi sembra siano cadute tre piante come si vede dalla foto”)
Acclarato quindi che l'evento abbattutosi nella notte tra il 2 ed il 3 ottobre 2020 non avesse avuto una portata comune soprattutto nella zona interessata occorre esaminare se il danno verificatosi possa aver trovato origine nell'insufficienza delle adottate misure volte a evitarne l'accadimento e segnatamente se le piante abbattutesi fossero instabili o malate o necessitanti interventi cautelativi al fine di scongiurare eventi dannosi anche in presenza di fenomeni atmosferici
In causa è emerso che il terreno del dove insisteva tra le altre anche la CP_1
pianta di cui si discute, era stato interessato nel 2016 – 2017 da ordinanza del
Sindaco di Ghiffa di abbattimento alberi, tuttavia è altresì emerso che tale ordinanza era il frutto di accertamenti svolti dal Sindaco a seguito di segnalazioni per il tramite e con relazione di agronomo e che il avesse provveduto e che non fosse CP_1
certo che nel 2020 fosse stata emessa nuova ordinanza (“L'ordinanza era redatta sulla base di relazione di agronomo e prevedeva incombenze abbattimenti e potature.
Erano stati dati 30 giorni per provvedere. Comunicata la fine delle operazioni abbiamo verificato che quanto era stato imposto era stato adempiuto “ dichiarazioni di Sindaco di Ghiffa) Testimone_3
La CTU svolta in causa chiamata a verificare ed illustrare lo stato vegetativo degli alberi (2 abeti rossi di 1° grandezza) sradicati ed abbattutisi nella notte tra il 2 ed 3 ottobre 2020 e le cause che avevano provocato lo sradicamento ed il crollo indicando in rapporto alle dimensioni degli alberi, il loro grado di stabilità anche in relazione agli eventi atmosferici accaduti, pur premettendo che le operazioni peritali svolte a più di tre anni di distanza dallo schianto non hanno permesso di verificare lo stato vegetativo dei soggetti arborei di cui sono state rimosse le chiome e parte dei tronchi che poggiavano su altrui proprietà o sulla strada, riuscendo tuttavia ad esaminare apparati radicali rinvenuti unitamente ai primi 12/13 m dei tronchi ha stabilito che - lo schianto fosse avvenuto per rotazione del disco radicale nella sua interezza;
- non fossero visibili segni di significativo decadimento a carico delle parti distali delle radici;
- la profondità della zolla da m 2,00 (soggetto 002) a m 2,60 (soggetto 001) si potesse ritenere buona, soprattutto considerando che gli apparati radicali della specie sono in genere abbastanza superficiali.
E ancora il Consulente cercando di approfondire lo status delle piante ricavandolo da altri elementi (relazione datata 2015 dal dott. e fotogramma Persona_2
prelevato da Google Earth - Street view datato ottobre 2016) ha concluso ritenendo che le chiome apparissero ben conformate, e non siano rilevabili comunque da queste distanze sintomi o difetti di rilievo fitostatico a carico di rami o tronco.
Il Dott proprio nella valutazione del grado di stabilità, pur non negando che Per_3
sussista certamente un certo grado di rischio connaturato alla convivenza di alberi, uomini, cose e infrastrutture, considerato il tipo di cedimento avvenuto per completa estrazione della zolla radicale, e considerato che altri 6 soggetti arborei di proprietà del con propensione al Cedimento “D” (prevedente l'abbattimento a CP_1 carattere d'urgenza) come emerso nella relazione redatta sulle alberature del parco dal dottore erano stati abbattuti (così come effettivamente Per_2 Testimone_1
confermato dal Sindaco escusso in udienza istruttoria) e che nel 2015 per tutti gli altri alberi del giardino, oggetto di analisi visiva speditiva, le prescrizioni genericamente indicate fossero “potature di risanamento per le parti danneggiate e pericolanti regolarizzando le superfici di taglio, per quanto possibile, nel rispetto della forma dell'esemplare e potature di contenimento con gli stessi principi descritti per le latifoglie”, ha concluso per il tipo di schianto descritto e rappresentato dalle immagini 001 e 002 scattate in occasione di sopralluogo indicando quale causa primaria dello schianto dei due soggetti arborei oggetto di causa, e di tutti gli altri del territorio a monte degli stessi, a condizioni meteorologiche non riferibili alla semplice velocità del vento durante forti temporali ma a fenomeni eccezionali noti col termine di downdraft, ossia una corrente fredda discendente interna alla nube temporalesca. Trattasi in sostanza di una colonna d'aria che localmente si stacca dall'addensamento di vapore e precipita al suolo con grande forza propagandosi in tutte le direzioni. La violenza del fenomeno è tale da essere comparabile a uno scoppio, "downburst" è il termine che non a caso è stato scelto proprio per denominare il tipo di movimento dell'aria che precipitando al suolo travolge, come nel caso in questione, la copertura forestale stendendo a terra i tronchi in tutte le direzioni come chiaramente visibile nel già citato Fotogramma GES2021 dell'Allegato 2.
Il consulente nominato Dott ha anche risposto in modo tecnicamente Per_3
esaustivo (e tale da non necessitare alcuna rinnovazione o integrazione di consulenza), facendo anche richiamo a copiosi studi sperimentali e statistici citati e allegati (MECHANICAL STABILITY OF TREES UNDER DYNAMIC LOADS1
KENNETH R. JAMES,2,5 - NICHOLAS HARITOS,4 AND PETER K. AD
(Allegato 1) - BRANCHES AND DAMPING ON TREES IN WINDS K.R. James*
N. IT 23rd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and
Materials Byron Bay, Australia, 9-12 December 2014, S.T. Smith (Allegato 2) Estratto da: BRANCHES AND DAMPING ON TREES IN WINDS) alle criticità sollevategli dal consulente di parte attrice specificando con riferimento la chioma della pianta 002 bicormica (f.5) che la eventuale presenza di due cimali nella stessa non possa aver portato a incrementi di energia scaricata alla base della pianta e non possa essere stata concausa dello sradicamento avvenuto, in quanto rientrando nella categoria di piante ramificate in tali casi le ramificazioni portino a una dissipazione di energia con aumento di stabilità”
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, che l'odierno giudicante non può che condividere e fare proprie per la precisione tecnico scientifica e l'attenta disamina logica di tutte le possibili criticità, occorre quindi concludere ritenendo che il fenomeno metereologico abbattutosi lo scorso 2 e 3 ottobre 2020 nella zona di Ghiffa sia stato di portata ed intensità tale da costituire esimente idonea ad escludere la responsabilità del che seppur proprietario di varie CP_1
piantagioni ad alto fusto non risulta non aver adottato misure idonee ad evitare l'accadimento non essendo emersa incuria nella manutenzione delle specie arboree tale da far ravvisare mancanza di diligenza in capo al medesimo e conseguente prevedibilità delle conseguenze derivanti da evento atmosferico.
***
La difficoltà tecnica della disamina che ha richiesto indagini approfondite sullo status delle piante e comunque la presenza di ordinanze di abbattimento che, seppur inerenti altre specie arboree già oggetto di intervento, ma che avevano effettivamente interessato le proprietà del convenuto avendo ingenerato il dubbio della mancanza di diligenza, costituiscono fattori eccezionali idonei a determinare la compensazione delle spese. Di nessun rilievo per pronunciare la condanna alle spese infatti costituisce la presenza di altra pronuncia del Tribunale di Verbania inerente danneggiamento cagionato dalla pianta del convenuto ai vicini (sentenza n.347/2024 emessa dal Tribunale di Verbania in data 13.08.2024 e pubblicata in data 14/8/2024) con la quale sono state rigettate le domande di risarcimento per sussistenza dell'esimente posto che la presente causa era stata già radicata dall'attore nel 2022 e lo stesso quindi in allora non poteva conoscere gli esiti inerenti la citata pronuncia intervenuta nel 2024 e che comunque detta pronuncia (357/2024) pur avendo ad oggetto il medesimo fatto storico riguarda altri soggetti e si è svolta avanti altro giudicante.
La spesa della CTU del Dott inerente la congruità dei costi ed il valore del Per_1
mezzo deve invece essere posta integralmente a carico di parte attrice che ne ha richiesto l'espletamento, la spesa di CTU del Dott inerente lo status delle Per_3
piante deve essere posta a carico di parte convenuta essendosi trattato di indagine inerente la cura delle piante
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
– Rigetta le domande attoree per le motivazioni dedotte stante la prova del dell'esimente ex art 2051 c.c.
– Compensa le competenze legali fra le parti
Pone le Spesa della CTU del Dott inerente la verifica di congruità dei costi ed Per_1
il valore del mezzo definitivamente a carico di parte attrice.
Pone la spesa di CTU del Dott inerente lo status delle piante definitivamente Per_3
a carico di parte convenuta.
Così deciso in Verbania in data 08 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Katia Ruzza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Prima CIVILE
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica nella persona del G.Onorario dott. Katia Ruzza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570 -2022 avente ad oggetto: solo danni a cose promossa da:
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 [...]
residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Alberto Beer (fax 0323 406437; PEC Email_1
contro
-
nato a [...] il [...] ) e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Valter
Zanetta (c.f. – pec: C.F._3
Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da precisazione conclusioni del 18.11.2024 depositate telematicamente richiamate in udienza qui ritrascritte
“Nel merito e in via principale Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto accertare e dichiarare tenuto, e per l'effetto condannare l'odierno convenuto Sig. CP_1
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e residente a
[...] C.F._2 Ghiffa in via Macchiavelli n. 6 al pagamento a favore dell'attore Sig.
[...]
a titolo risarcitorio per le causali di cui alla premessa del presente atto, Parte_1
della somma di € 6.478,82 o del maggiore o minore importo determinando all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di compensi legali nonché Iva e cpa come per legge. In via istruttoria Si chiede ammettere prova per interpello e testi come formulate e richieste nelle memorie ex art. 183 comma VI C.p.c. nn. 2 e 3.
_______________
Parte convenuta ha concluso come da precisazione conclusioni del 19.11.2024 depositate telematicamente richiamati in udienza, qui ritrascritte
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice unico presso l'adito
Tribunale: Nel merito: riconosciuta l'esimente del caso fortuito/forza maggiore, rigettare ogni domanda avanzata dal sig. in relazione ai danni Parte_1
lamentati per i fatti di causa in quanto infondata in fatto ed in diritto In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni assunte in via principale, determinare l'ammontare del danno in base a quanto debitamente e rigorosamente documentato e provato in corso di causa rigettando ogni ulteriore pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria si deducono i seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che per incarico del sig. ha redatto la relazione Controparte_1
agronomico-descrittiva che le si rammostra (doc. n.13)”; 2) “Vero che ha eseguito un sopralluogo presso la proprietà sita in Ghiffa, via Macchiavelli, in data CP_1
17/12/2021”; 3) “Vero che ha preso visione ed analizzato lo stato vegetativo degli alberi (2 abeti rossi di 1° grandezza) sradicati in occasione dell'evento del 2 – 3
Ottobre 2020”; 4) “Vero che le due conifere (abeti rossi) risultavano essere impiantate nella proprietà da oltre 40 anni”; 5) “Vero che le due conifere di cui ai capi CP_1
che precedono sono state sradicate dal loro sito di radicazione”; 6) “Vero che gli alberi in questione erano stati oggetto di interventi di alleggerimento della chioma antecedentemente i fatti del 2-3 ottobre 2020”; 7) “Vero che nel mese di Aprile 2015 è stato incaricato dal sig. di redigere una perizia tecnica mediante Controparte_1
metodologia VTA a carico di tutte le alberature presenti nella proprietà ; CP_1
8) “Vero che a seguito della perizia commissionatale nell'aprile 2015 sono stati individuati n.6 soggetti di alto fusto che, per sintomi e difetti morfologici, strutturali – fisiologici – vegetativi li rendevano pericolosi ed a forte rischio schianto”; 9) “Vero che a seguito della verifica tecnica di cui ai capi che precedono è stato disposto l'abbattimento immediato di n.6 soggetti di alto fuso (e gli stessi vennero abbattuti da personale incaricato dal sig. nell'anno 2015)”; 10) “Vero che per gli altri CP_1
alberi presenti nel parco (tra i quali quelli oggetto del presente giudizio -2 abeti rossi di 1° grandezza) vennero eseguiti interventi di manutenzione finalizzati alla loro conservazione in sicurezza”; 11) “Vero che detti interventi vennero fatti eseguire dal sig. in data antecedente il 2-3 ottobre 2020”; 12) “Vero che in data CP_1
2/11/2020, per incarico della ha effettuato una perizia sul Parte_2
mezzo Mercedes Sprinter targato CK113KG del sig. ed ha redatto Parte_1
il documento (doc. n.9) che le si rammostra ed il cui contenuto conferma”; 13) “Vero che la valutazione commerciale del suddetto mezzo ante sinistro era di € 1.500,00”;
14) “Vero che la valutazione del predetto mezzo non era più riportata dai listini ufficiali in quanto trattavasi di mezzo immatricolato il 31/8/2004”; 15) “Vero che la riparazione dello stesso a seguito dei danni asseritamente riportati in occasione dell'evento meteorologico del 2-3 ottobre 2020 era da considerarsi antieconomica”;
16) “Vero che il valore del mezzo incidentato targato CK113KG è stato stimato in €
200,00” . Si indica a teste : dott. Corso Belvedere, 60 Ghiffa (VB) -sui Testimone_1
capi da 1 a 10- , residente in [...] -sui capi 6-9- Tes_2
10-11 Ing. , con Studio in Arona, via Matteotti n.
1 -sui capi da 12 a Controparte_2
16
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009- art. 132 cpc-)
Esaminate succintamente le fasi del procedimento Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, ha citato Parte_1
in giudizio per sentir accertare e dichiarare il medesimo tenuto e per Controparte_1
effetto condannarlo al risarcimento in suo favore di tutti i danni patiti quantificati in
€ 6.478,82 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia oltre a spese di giudizio. A fondamento ha assunto di essere proprietario di veicolo Mercedes-Benz Sprinter 906 tg CK113KG, che nella notte tra il 2 e il 3 Ottobre 2020, mentre il proprio veicolo era parcheggiato a Ghiffa corso Risorgimento al civico 144 un albero di alto fusto di proprietà del si abbatteva sull'automezzo recando i danni dettagliati a CP_1
carrozzeria e motore come da preventivo accluso. Ha eccepito che un evento possa essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità e imprevedibilità; infatti in base al principio di regolarità causale l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento mentre l'eccezionalità si identifica come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale e che nel caso di specie tali requisiti non siano ravvisabili.
Si è costituito il chiedendo il rigetto delle domande eccependo l'esimente CP_1
dell'esistenza del fortuito allegando il bollettino ARPA, evidenziando come l'evento abbattutosi in data 02 – 03 ottobre 2020 sia stato evento alluvionale di portata tale da potersi configurare come classico esempio di caso fortuito o, meglio, di forza maggiore, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, allegando il decreto del Governo di stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, rilevando come l'albero abbattutosi la notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020 non fosse né
“malato” né pericolante, contestando in ogni caso il quantum per l'antieconomicità della valutazione del mezzo ante sinistro.
La causa è stata istruita con escussione testi e con CTU per quantificare il danno al veicolo e lo stato vegetativo delle piante e rinviata per precisazione conclusioni e trattenuta a decisione con concessione termini di legge per comparse conclusionali e repliche
*** La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che si vanno ad esplicare
Ai sensi del disposto di cui all'art 2051 cc ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
Come noto “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.” (Cass Civ Sez. 3,
Sentenza n. 11016 del 19/05/2011)
Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici
Parte attrice attribuisce il danno patito al proprio veicolo, che in seguito all'evento è stato demolito, alla caduta di albero ad alto fusto di proprietà di parte convenuta e le circostanze non sono state oggetto di contestazione, essendo peraltro acclarato il danneggiamento del veicolo anche dalle foto accluse da parte attrice e dalla documentazione attestante lo stato del medesimo ed il trasporto per la rottamazione.
La CTU del PI svolta in giudizio a sua volta ha confermato nesso causale e Per_1
compatibilità danni. Come già meglio chiarito non occorre la prova dell'elemento soggettivo posto che la responsabilità del custode ha natura di responsabilità oggettiva o comunque per colpa presunta (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022)
Provata quindi da parte del danneggiato (su cui grava l'onere) l'esistenza e l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residua a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Il caso fortuito si sostanzia in un evento (di origine naturale o umana) tale da interrompere il nesso di causalità tra il danno patito e l'evento originante, nel cui ambito normalmente rientra la responsabilità colposa del danneggiato (ex multis Cass. Civ., n. 6407/16; Cass. Civ., n. 22807/09; Cass. Civ., n. 4279/08), un evento naturale o il fatto del terzo.
Il fortuito è caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità (Cass. Civ., n.
24755/08; Cass. Civ., n. 2062/04), mentre non integra il caso fortuito l'evento che il custode avrebbe potuto prevenire ed evitare esercitando i poteri di vigilanza che normalmente gli competono (fra le altre Cass. Civ., n. 1655/05; Cass. Civ., n.
9047/95)
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, va ritenuta la sussistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità senza che lo stesso possa in qualche modo configurarsi, come eccepito da parte attrice, come prevedibile.
Non sfugge infatti all'odierno giudicante che proprio con riferimento all'evento eccezionale la giurisprudenza abbia affermato in più occasioni che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non sia sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente (cioè quella del caso fortuito), in quanto non ne escluda la prevedibilità in base alla comune esperienza“, Cass. 2482/2018; e che quindi escluda la possibilità di istituire uno stretto automatismo tra dichiarazione dello stato di emergenza L. n. 225 del
1992, ex art. 5, e caso fortuito idoneo ad escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ed ancora che “l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possano configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, Cass. 18856/2017 e conseguentemente che (Cass Civ n. 13222 del 2016) “si debba escludere l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, invocabile dal custode a esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte a evitarne l'accadimento (..) in considerazione del fatto che, come rilevato in Cass. 5877/2016, “non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti
e, ormai, tutt'altro che imprevedibili”, dovendosi porre maggiore attenzione all'attuazione o omissione delle misure di prevenzione degli effetti dannosi di eventi che oggi più difficilmente possono essere qualificati come eccezionali.
Tuttavia nel caso in esame il custode del bene ha compiutamente fornito le prove necessarie idonee a configurare la sussistenza dell'esimente e l'assenza di mancanza di diligenza da parte del medesimo sulla cura del bene.
Preliminarmente parte convenuta infatti ha allegato il rapporto ARPA del 14/10/2020
(doc. 1 parte convenuta), dal quale si evince l'andamento pluviometrico registrato in nella notte tra il 2 ed il 3 ottobre e descritto a pagina 4 come “...evento estremo con ricorrenza più che duecentennale nel bacino dell'alto Tanaro, duecentennale sul
Sesia, mentre sul Toce la piena è stata più contenuta con tempi di ritorno di circa 50 anni” con raffiche di vento nella zona attorno al Lago Maggiore oltre i 130 Km/h , ha allegato inoltre il decreto di Governo dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 Ottobre 2020 nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli - cfr. delibera Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2020 in G. U. Serie Gen. n. 280 pag. 9
(doc. 2 parte convenuta)- le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
710 del 09/11/2020, n. 745 del 23/02/2021, il decreto 20/04/2021 del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali in G. U. Anno 162° n. 99 pag. 6 e segg. e ancora la proroga governativa dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 Ottobre 2020 anche nella Provincia del
Verbano-Cusio -Ossola -cfr. delibera Consiglio dei Ministri 04 Novembre 2021 in
G.U. 22/11/2021 Serie Gen. 278 pag. 12 (docc.
3 -5 e 14 parte convenuta).
Nell'istruttoria svolta è emerso che in occasione dell'evento gli episodi di caduta piante siano stati diversi e che in particolare nella zona interessata il fenomeno atmosferico si fosse sprigionato in modo particolarmente intenso (così dichiarazione ex Sindaco Ghiffa “se non sbaglio ne sono cadute di più però Testimone_3
abbiamo verificato che dove si è verificato il grosso della perturbazione è stata una fascia e quella è stata la zona più colpita. In altre parti del territorio non abbiamo avuto invasioni piante sul territorio. Mi sembra siano cadute tre piante come si vede dalla foto”)
Acclarato quindi che l'evento abbattutosi nella notte tra il 2 ed il 3 ottobre 2020 non avesse avuto una portata comune soprattutto nella zona interessata occorre esaminare se il danno verificatosi possa aver trovato origine nell'insufficienza delle adottate misure volte a evitarne l'accadimento e segnatamente se le piante abbattutesi fossero instabili o malate o necessitanti interventi cautelativi al fine di scongiurare eventi dannosi anche in presenza di fenomeni atmosferici
In causa è emerso che il terreno del dove insisteva tra le altre anche la CP_1
pianta di cui si discute, era stato interessato nel 2016 – 2017 da ordinanza del
Sindaco di Ghiffa di abbattimento alberi, tuttavia è altresì emerso che tale ordinanza era il frutto di accertamenti svolti dal Sindaco a seguito di segnalazioni per il tramite e con relazione di agronomo e che il avesse provveduto e che non fosse CP_1
certo che nel 2020 fosse stata emessa nuova ordinanza (“L'ordinanza era redatta sulla base di relazione di agronomo e prevedeva incombenze abbattimenti e potature.
Erano stati dati 30 giorni per provvedere. Comunicata la fine delle operazioni abbiamo verificato che quanto era stato imposto era stato adempiuto “ dichiarazioni di Sindaco di Ghiffa) Testimone_3
La CTU svolta in causa chiamata a verificare ed illustrare lo stato vegetativo degli alberi (2 abeti rossi di 1° grandezza) sradicati ed abbattutisi nella notte tra il 2 ed 3 ottobre 2020 e le cause che avevano provocato lo sradicamento ed il crollo indicando in rapporto alle dimensioni degli alberi, il loro grado di stabilità anche in relazione agli eventi atmosferici accaduti, pur premettendo che le operazioni peritali svolte a più di tre anni di distanza dallo schianto non hanno permesso di verificare lo stato vegetativo dei soggetti arborei di cui sono state rimosse le chiome e parte dei tronchi che poggiavano su altrui proprietà o sulla strada, riuscendo tuttavia ad esaminare apparati radicali rinvenuti unitamente ai primi 12/13 m dei tronchi ha stabilito che - lo schianto fosse avvenuto per rotazione del disco radicale nella sua interezza;
- non fossero visibili segni di significativo decadimento a carico delle parti distali delle radici;
- la profondità della zolla da m 2,00 (soggetto 002) a m 2,60 (soggetto 001) si potesse ritenere buona, soprattutto considerando che gli apparati radicali della specie sono in genere abbastanza superficiali.
E ancora il Consulente cercando di approfondire lo status delle piante ricavandolo da altri elementi (relazione datata 2015 dal dott. e fotogramma Persona_2
prelevato da Google Earth - Street view datato ottobre 2016) ha concluso ritenendo che le chiome apparissero ben conformate, e non siano rilevabili comunque da queste distanze sintomi o difetti di rilievo fitostatico a carico di rami o tronco.
Il Dott proprio nella valutazione del grado di stabilità, pur non negando che Per_3
sussista certamente un certo grado di rischio connaturato alla convivenza di alberi, uomini, cose e infrastrutture, considerato il tipo di cedimento avvenuto per completa estrazione della zolla radicale, e considerato che altri 6 soggetti arborei di proprietà del con propensione al Cedimento “D” (prevedente l'abbattimento a CP_1 carattere d'urgenza) come emerso nella relazione redatta sulle alberature del parco dal dottore erano stati abbattuti (così come effettivamente Per_2 Testimone_1
confermato dal Sindaco escusso in udienza istruttoria) e che nel 2015 per tutti gli altri alberi del giardino, oggetto di analisi visiva speditiva, le prescrizioni genericamente indicate fossero “potature di risanamento per le parti danneggiate e pericolanti regolarizzando le superfici di taglio, per quanto possibile, nel rispetto della forma dell'esemplare e potature di contenimento con gli stessi principi descritti per le latifoglie”, ha concluso per il tipo di schianto descritto e rappresentato dalle immagini 001 e 002 scattate in occasione di sopralluogo indicando quale causa primaria dello schianto dei due soggetti arborei oggetto di causa, e di tutti gli altri del territorio a monte degli stessi, a condizioni meteorologiche non riferibili alla semplice velocità del vento durante forti temporali ma a fenomeni eccezionali noti col termine di downdraft, ossia una corrente fredda discendente interna alla nube temporalesca. Trattasi in sostanza di una colonna d'aria che localmente si stacca dall'addensamento di vapore e precipita al suolo con grande forza propagandosi in tutte le direzioni. La violenza del fenomeno è tale da essere comparabile a uno scoppio, "downburst" è il termine che non a caso è stato scelto proprio per denominare il tipo di movimento dell'aria che precipitando al suolo travolge, come nel caso in questione, la copertura forestale stendendo a terra i tronchi in tutte le direzioni come chiaramente visibile nel già citato Fotogramma GES2021 dell'Allegato 2.
Il consulente nominato Dott ha anche risposto in modo tecnicamente Per_3
esaustivo (e tale da non necessitare alcuna rinnovazione o integrazione di consulenza), facendo anche richiamo a copiosi studi sperimentali e statistici citati e allegati (MECHANICAL STABILITY OF TREES UNDER DYNAMIC LOADS1
KENNETH R. JAMES,2,5 - NICHOLAS HARITOS,4 AND PETER K. AD
(Allegato 1) - BRANCHES AND DAMPING ON TREES IN WINDS K.R. James*
N. IT 23rd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and
Materials Byron Bay, Australia, 9-12 December 2014, S.T. Smith (Allegato 2) Estratto da: BRANCHES AND DAMPING ON TREES IN WINDS) alle criticità sollevategli dal consulente di parte attrice specificando con riferimento la chioma della pianta 002 bicormica (f.5) che la eventuale presenza di due cimali nella stessa non possa aver portato a incrementi di energia scaricata alla base della pianta e non possa essere stata concausa dello sradicamento avvenuto, in quanto rientrando nella categoria di piante ramificate in tali casi le ramificazioni portino a una dissipazione di energia con aumento di stabilità”
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, che l'odierno giudicante non può che condividere e fare proprie per la precisione tecnico scientifica e l'attenta disamina logica di tutte le possibili criticità, occorre quindi concludere ritenendo che il fenomeno metereologico abbattutosi lo scorso 2 e 3 ottobre 2020 nella zona di Ghiffa sia stato di portata ed intensità tale da costituire esimente idonea ad escludere la responsabilità del che seppur proprietario di varie CP_1
piantagioni ad alto fusto non risulta non aver adottato misure idonee ad evitare l'accadimento non essendo emersa incuria nella manutenzione delle specie arboree tale da far ravvisare mancanza di diligenza in capo al medesimo e conseguente prevedibilità delle conseguenze derivanti da evento atmosferico.
***
La difficoltà tecnica della disamina che ha richiesto indagini approfondite sullo status delle piante e comunque la presenza di ordinanze di abbattimento che, seppur inerenti altre specie arboree già oggetto di intervento, ma che avevano effettivamente interessato le proprietà del convenuto avendo ingenerato il dubbio della mancanza di diligenza, costituiscono fattori eccezionali idonei a determinare la compensazione delle spese. Di nessun rilievo per pronunciare la condanna alle spese infatti costituisce la presenza di altra pronuncia del Tribunale di Verbania inerente danneggiamento cagionato dalla pianta del convenuto ai vicini (sentenza n.347/2024 emessa dal Tribunale di Verbania in data 13.08.2024 e pubblicata in data 14/8/2024) con la quale sono state rigettate le domande di risarcimento per sussistenza dell'esimente posto che la presente causa era stata già radicata dall'attore nel 2022 e lo stesso quindi in allora non poteva conoscere gli esiti inerenti la citata pronuncia intervenuta nel 2024 e che comunque detta pronuncia (357/2024) pur avendo ad oggetto il medesimo fatto storico riguarda altri soggetti e si è svolta avanti altro giudicante.
La spesa della CTU del Dott inerente la congruità dei costi ed il valore del Per_1
mezzo deve invece essere posta integralmente a carico di parte attrice che ne ha richiesto l'espletamento, la spesa di CTU del Dott inerente lo status delle Per_3
piante deve essere posta a carico di parte convenuta essendosi trattato di indagine inerente la cura delle piante
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
– Rigetta le domande attoree per le motivazioni dedotte stante la prova del dell'esimente ex art 2051 c.c.
– Compensa le competenze legali fra le parti
Pone le Spesa della CTU del Dott inerente la verifica di congruità dei costi ed Per_1
il valore del mezzo definitivamente a carico di parte attrice.
Pone la spesa di CTU del Dott inerente lo status delle piante definitivamente Per_3
a carico di parte convenuta.
Così deciso in Verbania in data 08 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Katia Ruzza