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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12972 /2023, promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. TRESKA EGI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Castel San Pietro N. 13 a
Ravenna, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 11/10/2023, , cittadina della Parte_1
Tunisia, ha proposto opposizione avverso il provvedimento, notificatole il 12/09/2023, con il quale la Questura di Ravenna, sulla base del parere sfavorevole emesso dalla
Commissione Territoriale (prot. 1521/2023), le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art.19 comma 1.2. del D.L. 130/2020 (c.d. decreto Lamorgese) convertito in Legge 173/2020 per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale, il riconoscimento in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 comunicazione a cura della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 10/07/2024, tenutasi davanti al giudice onorario delegato al compimento Con dell'attività istruttoria in quanto parte dell'Ufficio processo, è stata disposta l'audizione della ricorrente, la quale con l'ausilio di un interprete, ha reso le seguenti dichiarazioni:
“D. Parla italiano? R. No.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. No. Con l'ausilio dell'interprete, vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande: D. Da quanto tempo è in Italia? R. Dal 2010.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. No.
1 D. Ha svolto attività lavorative da quando è in Italia?
R. No.
D. Partecipa ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc...)
R. No.
ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e CP_3 in che rapporti siete.
R. Si mio marito e i nostri due figli. I nostri figli hanno 37 e 27 anni. Il ragazzo più giovane vive con noi.
D. Ha altri legami o contatti in Italia?
R. Non abbiamo parenti, abbiamo amici. D. L'abitazione in cui vive è di proprietà o in locazione? R. In locazione. Il contratto è intestato a mio marito. D. Lavora suo marito?
R. No.
D. Lavorano i vostri figli?
R. Si. Sono loro che provvedono alle spese, anche a pagare il canone di locazione. D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine? R. 53 anni.
D. Quanti anni ha invece ora?
R. 67 anni.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti?
R. Ho mio fratello e mia sorella. Si ho contatti telefonici regolari e frequenti, D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Si ho cugini e amici che sento regolarmente. D. Nel Paese d'origine in quale località precisamente? R. Vivevamo a Madya D. Di chi era l'abitazione in cui viveva? R. Era di nostra proprietà. D. Nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo, come riusciva a mantenersi? R. Si, lavoravo in agricoltura.
D. Che scuole ha fatto nel Paese d'origine?
R. Non sono andata a scuola. D. Come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)?
R. Quando vivevo in Tunisia non avevo problemi di salute, si lavorava e si viveva abbastanza bene. D. Mi parli dei motivi per i quali ha lasciato il Suo Paese d'origine. R. Per raggiungere mio marito che è venuto per primo in Italia, Io e mio figlio più piccolo siamo venuti per ricongiungimento famigliare. Poi è venuto anche nostro figlio più grande.
D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine o quali difficoltà pensa che avrebbe? R. Ho la mia famiglia in Italia, non saprei come vivere in Tunisia. Ho dei problemi di salute, sto facendo dei controlli. Ho problemi alle gambe e alla schiena.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? R. Vorrei poter andare a trovare i miei parenti in Tunisia perché non li ho più rivisti da quando sono in Italia.
Avv. Treska desidera porre altre domande alla sua assistita?
2 No, preciso che la famiglia ha intenzione di rimanere in Italia: il marito ha un permesso di soggiorno di lungo periodo e il figlio convivente ha un'attività in proprio e mantiene i genitori.”
All'udienza del 21/01/2025, fissata per la discussione delle parti, il difensore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va precisato che la ricorrente faceva ingresso in Italia in data
01/01/2010, insieme al figlio, a seguito di procedura di ricongiungimento familiare al marito soggiornante in Italia, venendole riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel 2014, non sussistendo temporaneamente i requisiti del permesso di soggiorno ex art.30 TUI, la ricorrente richiedeva un permesso per attesa occupazione, che le veniva concesso con scadenza fissata al 2016, non riuscendo successivamente a convertirlo in permesso di soggiorno per motivi lavorativi.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis – sulla base della data di presentazione della domanda (08/11/2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio
3 nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita familiare sul territorio italiano.
Nello specifico, la ricorrente è partita dal suo Paese, insieme al figlio ER
(nato a [...] il [...]), ed è arrivata in Italia il 01/01/2010, ricongiungendosi con il marito regolarmente soggiornante. Il figlio maggiore (nato a [...] Persona_2
Alouane il 22/03/1987) avrebbe raggiunto il nucleo familiare poco dopo. È quindi sul nostro territorio da 15 anni. La ricorrente ha provato la propria autonomia abitativa: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Conselice
(RA), insieme al marito (nato il [...] a [...], cfr. Persona_3 documenti identificativi e certificato di matrimonio 09/02/1985) e al figlio ER
Dalla documentazione in atti, si evince che il figlio regolarmente soggiornante ER sul territorio nazionale, risulti titolare di un'impresa artigiana nel settore edilizio, iscritta il 11/10/2024 nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna: attività imprenditoriale con la quale il figlio della ricorrente provvede al mantenimento e benessere dei genitori.
Infine, dalla documentazione sanitaria depositata in atti, si evidenzia una fragilità di natura motoria della ricorrente – “difficoltà di deambulazione per rilevata sciatalgia e gonalgia associata ad edema articolare” - attestando una condizione di vulnerabilità soggettiva e fisica della ricorrente che l'espatrio nel Paese d'Origine dopo tutti gli anni trascorsi in Italia non farebbero altro che acuire.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli e del marito in Italia, riferimento familiare sul territorio. Anche a voler sottolineare l'assenza di prova di un impegno lavorativo della ricorrente sul territorio, vi è comunque l'esigenza di salvaguardia della sua vita familiare, che prescinde da quella alla vita privata (cfr. da ultimo, Cass. Nr. 3978 del 2024 nella cui massima si legge: “In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20 , conv. nella L.
5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto
a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela deve accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. Ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità
4 del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall' art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale”.
Nello stesso senso già cfr., Sez. I, Sentenza, 06/11/2023, n. 30736 (rv. 669369-01)).
A fronte della suddetta esigenza di tutelare la vita familiare della richiedente in Italia, come detto, non vi sono esigenze pubbliche che possano prevalere. Del resto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_4 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”». Nel caso di specie, nel provvedimento amministrativo impugnato viene menzionata, in capo alla ricorrente, una segnalazione per il reato di sequestro di persona ex art.605 c.p., la quale tuttavia non trova alcun riscontro effettivo con la documentazione penale acquisita d'ufficio. Infatti, dal casellario giudiziale, aggiornato al 16/12/2024, si evince che la ricorrente sia stata unicamente destinataria di una sentenza del giudice di pace di Lugo emessa il 10/05/2022 e divenuta irrevocabile il 20/06/2022 per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” ai sensi dell'art.10 bis D.L. vo 25/07/1998 nr. 286, con l'applicazione della sanzione della sola ammenda di euro 3.500,00. Con riguardo, infine, al certificato dei carichi pendenti, aggiornato al 16/12/2024, in capo alla ricorrente non emerge alcuna vicenda penale in atto.
Tali circostanze complessivamente valutate portano a ritenere che il respingimento della ricorrente verso il Paese d'origine costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata e soprattutto familiare ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Riguardo alle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per lasciare le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute, non essendosi l'amministrazione costituita.
5
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 06/02/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12972 /2023, promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. TRESKA EGI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Castel San Pietro N. 13 a
Ravenna, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 11/10/2023, , cittadina della Parte_1
Tunisia, ha proposto opposizione avverso il provvedimento, notificatole il 12/09/2023, con il quale la Questura di Ravenna, sulla base del parere sfavorevole emesso dalla
Commissione Territoriale (prot. 1521/2023), le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art.19 comma 1.2. del D.L. 130/2020 (c.d. decreto Lamorgese) convertito in Legge 173/2020 per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale, il riconoscimento in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 comunicazione a cura della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 10/07/2024, tenutasi davanti al giudice onorario delegato al compimento Con dell'attività istruttoria in quanto parte dell'Ufficio processo, è stata disposta l'audizione della ricorrente, la quale con l'ausilio di un interprete, ha reso le seguenti dichiarazioni:
“D. Parla italiano? R. No.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. No. Con l'ausilio dell'interprete, vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande: D. Da quanto tempo è in Italia? R. Dal 2010.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. No.
1 D. Ha svolto attività lavorative da quando è in Italia?
R. No.
D. Partecipa ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc...)
R. No.
ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e CP_3 in che rapporti siete.
R. Si mio marito e i nostri due figli. I nostri figli hanno 37 e 27 anni. Il ragazzo più giovane vive con noi.
D. Ha altri legami o contatti in Italia?
R. Non abbiamo parenti, abbiamo amici. D. L'abitazione in cui vive è di proprietà o in locazione? R. In locazione. Il contratto è intestato a mio marito. D. Lavora suo marito?
R. No.
D. Lavorano i vostri figli?
R. Si. Sono loro che provvedono alle spese, anche a pagare il canone di locazione. D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine? R. 53 anni.
D. Quanti anni ha invece ora?
R. 67 anni.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti?
R. Ho mio fratello e mia sorella. Si ho contatti telefonici regolari e frequenti, D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Si ho cugini e amici che sento regolarmente. D. Nel Paese d'origine in quale località precisamente? R. Vivevamo a Madya D. Di chi era l'abitazione in cui viveva? R. Era di nostra proprietà. D. Nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo, come riusciva a mantenersi? R. Si, lavoravo in agricoltura.
D. Che scuole ha fatto nel Paese d'origine?
R. Non sono andata a scuola. D. Come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)?
R. Quando vivevo in Tunisia non avevo problemi di salute, si lavorava e si viveva abbastanza bene. D. Mi parli dei motivi per i quali ha lasciato il Suo Paese d'origine. R. Per raggiungere mio marito che è venuto per primo in Italia, Io e mio figlio più piccolo siamo venuti per ricongiungimento famigliare. Poi è venuto anche nostro figlio più grande.
D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine o quali difficoltà pensa che avrebbe? R. Ho la mia famiglia in Italia, non saprei come vivere in Tunisia. Ho dei problemi di salute, sto facendo dei controlli. Ho problemi alle gambe e alla schiena.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? R. Vorrei poter andare a trovare i miei parenti in Tunisia perché non li ho più rivisti da quando sono in Italia.
Avv. Treska desidera porre altre domande alla sua assistita?
2 No, preciso che la famiglia ha intenzione di rimanere in Italia: il marito ha un permesso di soggiorno di lungo periodo e il figlio convivente ha un'attività in proprio e mantiene i genitori.”
All'udienza del 21/01/2025, fissata per la discussione delle parti, il difensore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va precisato che la ricorrente faceva ingresso in Italia in data
01/01/2010, insieme al figlio, a seguito di procedura di ricongiungimento familiare al marito soggiornante in Italia, venendole riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel 2014, non sussistendo temporaneamente i requisiti del permesso di soggiorno ex art.30 TUI, la ricorrente richiedeva un permesso per attesa occupazione, che le veniva concesso con scadenza fissata al 2016, non riuscendo successivamente a convertirlo in permesso di soggiorno per motivi lavorativi.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis – sulla base della data di presentazione della domanda (08/11/2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio
3 nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita familiare sul territorio italiano.
Nello specifico, la ricorrente è partita dal suo Paese, insieme al figlio ER
(nato a [...] il [...]), ed è arrivata in Italia il 01/01/2010, ricongiungendosi con il marito regolarmente soggiornante. Il figlio maggiore (nato a [...] Persona_2
Alouane il 22/03/1987) avrebbe raggiunto il nucleo familiare poco dopo. È quindi sul nostro territorio da 15 anni. La ricorrente ha provato la propria autonomia abitativa: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Conselice
(RA), insieme al marito (nato il [...] a [...], cfr. Persona_3 documenti identificativi e certificato di matrimonio 09/02/1985) e al figlio ER
Dalla documentazione in atti, si evince che il figlio regolarmente soggiornante ER sul territorio nazionale, risulti titolare di un'impresa artigiana nel settore edilizio, iscritta il 11/10/2024 nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna: attività imprenditoriale con la quale il figlio della ricorrente provvede al mantenimento e benessere dei genitori.
Infine, dalla documentazione sanitaria depositata in atti, si evidenzia una fragilità di natura motoria della ricorrente – “difficoltà di deambulazione per rilevata sciatalgia e gonalgia associata ad edema articolare” - attestando una condizione di vulnerabilità soggettiva e fisica della ricorrente che l'espatrio nel Paese d'Origine dopo tutti gli anni trascorsi in Italia non farebbero altro che acuire.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli e del marito in Italia, riferimento familiare sul territorio. Anche a voler sottolineare l'assenza di prova di un impegno lavorativo della ricorrente sul territorio, vi è comunque l'esigenza di salvaguardia della sua vita familiare, che prescinde da quella alla vita privata (cfr. da ultimo, Cass. Nr. 3978 del 2024 nella cui massima si legge: “In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20 , conv. nella L.
5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto
a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela deve accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. Ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità
4 del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall' art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale”.
Nello stesso senso già cfr., Sez. I, Sentenza, 06/11/2023, n. 30736 (rv. 669369-01)).
A fronte della suddetta esigenza di tutelare la vita familiare della richiedente in Italia, come detto, non vi sono esigenze pubbliche che possano prevalere. Del resto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_4 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”». Nel caso di specie, nel provvedimento amministrativo impugnato viene menzionata, in capo alla ricorrente, una segnalazione per il reato di sequestro di persona ex art.605 c.p., la quale tuttavia non trova alcun riscontro effettivo con la documentazione penale acquisita d'ufficio. Infatti, dal casellario giudiziale, aggiornato al 16/12/2024, si evince che la ricorrente sia stata unicamente destinataria di una sentenza del giudice di pace di Lugo emessa il 10/05/2022 e divenuta irrevocabile il 20/06/2022 per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” ai sensi dell'art.10 bis D.L. vo 25/07/1998 nr. 286, con l'applicazione della sanzione della sola ammenda di euro 3.500,00. Con riguardo, infine, al certificato dei carichi pendenti, aggiornato al 16/12/2024, in capo alla ricorrente non emerge alcuna vicenda penale in atto.
Tali circostanze complessivamente valutate portano a ritenere che il respingimento della ricorrente verso il Paese d'origine costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata e soprattutto familiare ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Riguardo alle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per lasciare le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute, non essendosi l'amministrazione costituita.
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PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 06/02/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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