Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV ° Sezione Civile, Got . dr.ssa Carmela Sorgente, all'udienza del 16.magio 2025 ,previa discussione orale ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9443.2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “risarcimento danni
“vertente tra c.f. , elettivamente domiciliata in CANCELLO ED Parte_1 C.F._1
ARNONE alla via Roma n. 122 presso lo Studio dell'avv. Giovanna MARESCA, , che la difende e rappresenta giusta mandato in calce all'atto di citazione .
Contro
in persona del Controparte_1 [...]
e legale rapp.te p.t. Avv. Francesco Todisco (D.P.G.R. Campania n. 114 del Controparte_2
16.07.2021), con sede in Caserta, alla via Roma n.80, rapp.to e difeso dall'Avv. Lucia Pignata nella qualità di legale del preposto ufficio interno giusta mandato in calce al presente atto ed in esecuzione della Delibera di incarico n. 147/FT del 23.02.2022 ed elett.te dom.to in Caserta alla via Roma, 80.
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C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è divenuta titolare del presentete procedimento in con decreto del 09.4.2025 , a seguito di riassegnazione dal ruolo di altro Giudice.
La attrice ha adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà sito in CANCELLO ED ARNONE alla via Provinciale per Cappella
Reale n . 46. B) che dal 13/11/2019 sino al 17/11/2019, a seguito degli eventi piovosi del periodo, rimase letteralmente sommerso da acqua a causa della scarsa manutenzione dei canali ivi presenti e di proprietà del . Controparte_1
Si costituiva giudizio, il convenuto , contestando la domanda attorea ed eccependo in via CP_1 preliminare il difetto di competenza del Giudice adito .
Invitate le parti a precisare le proprie conclusioni sul difetto di competenza dell'AG adita la causa era riservata in decisione.
Ritenuto che la controversia di merito rientri nella competenza per materia, ai sensi dell'art. 140, lettera e), r.d. 1775/1933, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli sulla base della stessa prospettazione della parte attrice che lamenta danni conseguenti alla omessa manutenzione di una opera idraulica e cioè del canale di bonifica posto a confine con la proprietà di parte attrice ,va rilevato il difetto di competenza del Giudice ordinario adito essendo competente, nel caso de quo, il
Tribunale Regionale della Acque Pubbliche come da consolidato orientamento delle giurisprudenza sia di merito che di legittimità. (cfr Corte di Appello di Napoli sentenza n. 5171/2017- sentenza
5047/2018, (Cass. Civ. 29 agosto 2024, n. 23332 Sezioni Unite) fornendo definitivamente il criterio per dirimere le questioni di competenza in materia acque stabilendo che “L'art. 140, lett. e), r.d. n.
1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta .
Le spese possono ritenersi compensate avendo parte attrice non contestato l'eccezione ed essendosi associata alla medesima
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
dichiara il difetto di competenza del giudice adito, dichiarando la competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli con onere per la parte attrice di riassumere il giudizio innanzi alla predetta AG nei termini di legge;
compensa le spese
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16 maggio 2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.