Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2155/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
MUGNAI ed elettivamente domiciliata in Talla (AR), Piazza IV Novembre, 3
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti ALESSANDRO CP_1 C.F._2
ANGIOLINI e GIADA VANNOZZI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in
Arezzo, Corso Italia n. 162
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 23.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337-bis e s.s. c.c. depositato in data 18.10.2024, la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il figlio minore nato in data [...], dalla relazione more Persona_1
uxorio intrattenuta con il resistente , fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori CP_1
e che fosse collocato prevalentemente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, posta a Bibbiena (AR), via Dante Alighieri n. 35.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il padre avrebbe da tempo tenuto comportamenti diseducativi nei confronti del figlio e che lo stesso non si sarebbe adoperato nel trovare soluzioni condivise con la madre nell'interesse del figlio minore, in particolare per la sua educazione scolastica.
La ricorrente ha altresì rappresentato che il padre si sarebbe totalmente disinteressato alla vita del figlio, delegando ogni adempimento relativo ad esso alla madre, e che lo stesso non verserebbe alcunché per il mantenimento del figlio minore, gravando quest'ultimo interamente sulla madre.
Pertanto, la ha chiesto che fosse posto a carico del padre un assegno di mantenimento in Pt_1 favore del figlio minore di € 500,00 mensili, da versare direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre ha inoltre chiesto di poter godere integralmente dell'assegno unico universale per i figli minori, stante il collocamento prevalente di presso la stessa. Persona_1
Quanto al diritto di visita padre-figlio, la ha chiesto che venisse stabilito il seguente Pt_1 calendario di visita: “per quanto concerne le vacanze estive, natalizie e pasquali, salvo diversi accordi che eventualmente potranno essere assunti dai genitori di volta in volta liberamente tenendo conto degli interessi e degli impegni scolastici e non del figlio nonché degli impegni lavorativi di entrambi, previo impegno a garantirsi comunque reciprocamente un contatto telefonico giornaliero, disporre quanto segue: ->Il bimbo trascorrerà 15 giorni durante il periodo estivo, continuativi o non, con il padre ed altrettanti con la madre, con obbligo di concordare i periodi di rispettiva vacanza entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno;
-> 7 giorni, consecutivo o non, durante le vacanze natalizie, lasciando libertà ai genitori di accordarsi di anno in anno in merito ai giorni del 24, 25,
26, 31 di dicembre e 1 e 6 gennaio;
in caso di disaccordo tali festività saranno trascorse dal figlio, alternativamente di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore, iniziando con quelle del 2024 in cui trascorrerà con la madre i gg. del 24-25 Dicembre 2024 e 1 Gennaio 2025 e con Persona_1
il padre il 26-31 Dicembre 2024 e 6 Gennaio 2025; -> 3 giorni durante le vacanze pasquali, lasciando per il resto libertà ai genitori di accordarsi di anno in anno in merito ai giorni di Pasqua
e Pasquetta, in caso di disaccordo tali festività saranno trascorse dal figlio, alternativamente di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore, iniziando con le prossime festività pasquali 2025, in cui trascorrerà con la madre la Pasqua 2025 e con il padre il Lunedì dell'Angelo; 6) Persona_1
Il figlio trascorrerà altresì con il padre e con la madre 2 fine settimana al mese, alternati, con decorrenza per quelli di spettanza paterna, dal sabato allorché il padre lo preleverà presso a casa della madre alle ore 9,00 per poi riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre la domenica dopo cena entro le ore 20,30; Il figlio trascorrerà con il padre anche in giorno infrasettimanale da concordarsi con la madre con preavviso di almeno 5 gg, allorché il padre provvederà ad andare a prendere il figlio all'uscita da scuola per poi riaccompagnarlo presso l'abitazione materna dopo cena alle ore 20,30; 7) In ogni caso, i genitori si impegnano a rendersi noto il luogo ove il bimbo trascorrerà le predette vacanze e/o comunque i periodi di cui ai pt 5-6 che precedono, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza abituale del padre o della madre;
”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2025, il resistente si è CP_1
costituito in giudizio, dichiarando di associarsi alla domanda di affido condiviso del figlio minore e del suo collocamento prevalente presso la madre, nonché sulla domanda di assegnazione della casa familiare di Bibbiena (AR), via Dante Alighieri n. 35 alla madre.
Quanto alle questioni economiche, il padre ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore;
il resistente ha altresì chiesto di poter godere al 50% sia dell'assegno unico familiare che delle detrazioni fiscali per il figlio minore a carico.
Alla prima udienza di comparizione del 23.01.2025, le parti sono giunte ad un accordo nell'interesse del figlio minore e pertanto la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del 23.01.2025).
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali le parti sono addivenute alle seguenti richieste condivise:
“1) affido congiunto ad entrambi i genitori e del figlio minore Parte_1 CP_1 [...]
nato in data [...] ad [...], con collocamento prevalente del figlio minore Persona_1
presso la madre;
2) assegnazione della casa familiare posta a Bibbiena (AR), via Dante Alighieri n. 35 alla madre
; Parte_1
3) il padre trasferirà la propria residenza presso altra abitazione nel termine di due mesi dalla data odierna, impegnandosi a sostenere le spese relative all'abitazione e al mantenimento del figlio al
50% nel corso di questo termine;
4) il padre verserà, quale contributo al mantenimento del figlio minore CP_1 [...]
la somma di euro 275,00 mensili, con decorrenza dal momento in cui il sig. Persona_1 CP_1
lascerà la casa familiare, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse del figlio minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
5) l'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura paritaria del 50% da ciascuno dei genitori ed in pari misura (al 50%) le detrazioni fiscali per figlio a carico, con impegno da parte del padre a fare avere i documenti ai fini ISEE alla madre, per la quantificazione dell'assegno unico, entro due settimane;
6) il padre potrà vedere liberamente il minore e potrà tenerlo con sé, salvi diversi accordi tra le parti,
a finesettimana alternati dal sabato mattina alle ore 9,00, quando il padre lo preleverà dall'abitazione della madre, sino alla domenica sera, alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
il padre potrà inoltre tenere il bambino con sé due pomeriggi infrasettimanali, nei giorni di martedì e di venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 curandone il prelievo ed il riaccompagnamento al domicilio della madre;
7) per le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, il minore trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente il 24 ed il 25 dicembre o il 31 dicembre e il 1° gennaio e ad anni alterni il 6 gennaio;
8) per le vacanze pasquali il bambino trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
9) durante le vacanze estive il padre potrà tenere il minore per 15 giorni, così come la madre;
10) i genitori si impegnano a comunicare con congruo preavviso le date e le località di vacanza e comunque entro il 30 maggio di ogni anno;
11) In ogni caso, i genitori si impegnano a rendersi noto il luogo ove il bimbo trascorrerà le predette vacanze e comunque i fine settimana di spettanza di ciascun genitore, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza abituale del padre o della madre;
12) le parti si impegnano a procedere in tempi celeri a sottoscrivere la documentazione necessaria alla liquidazione della società ( ), le cui quote sono di spettanza Controparte_2 P.IVA_1
del sig. nella misura del 95% e della sig.ra in misura pari al 5%, ed il sig. si CP_1 Pt_1 CP_1
impegna a sostenere tutte le spese necessarie allo scioglimento e alla chiusura della società;
13) le parti si impegnano tra tre mesi ad acquisire il parere di uno psicologo, concordemente individuato, sullo stato di benessere psico-fisico del figlio;
14) la madre presta il proprio consenso a che il figlio possa utilizzare un proprio telefono cellulare, impegnandosi entrambi i genitori affinché siano applicati al medesimo i blocchi disponibili per limitare l'accesso a contenuti inappropriati per l'età del minore;
15) spese di lite interamente compensate fra le parti.” (cfr. verbale d'udienza del 23.01.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
23.01.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni