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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2025 nella controversia iscritta al n.
9467/2022, promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Perfetti (c.f. C.F._2
– , che lo rappresenta e assiste C.F._3 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Davide Cariola (c.f. – C.F._4
e l'Avv. Alessandra Pellini (c.f. Email_2 C.F._5
PARTI RICORRENTI contro
in persona del Cancelliere Federale pro tempore, Controparte_1 presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della Battaglia, n. 4, 00185
Roma (RM) (c.f. : ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – contumace
e contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 [...]
pro tempore, CP_3
(C.F. , in persona del Ministro Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
– FAX 010/591613 – PEC , presso i cui uffici in Viale P.IVA_4 Email_3 delle Brigate partigiane, n. 2 sono per legge domiciliati
PARTI CONVENUTE
è stata emessa la seguente
ORDINANZA
ex art. 702 bis e ss. c.p.c.
pag. 1 Conclusioni delle parti: per le parti ricorrenti: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertati e dichiarati la responsabilità della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA per i fatti allegati, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da deportato, Parte_3
-dichiarare che la fattispecie occorsa al sig. e descritta in narrativa è un crimine
contro
Parte_3
l'umanità;
-conseguentemente condannare per le causali di cui in narrativa la REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA in persona del Cancelliere Federale pro tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in
Italia, Via S. Martino della Battaglia, n. 4, 00185 Roma (RM) (c.f. ) al risarcimento in favore dei P.IVA_1 ricorrenti dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, descritti in premessa, subiti da e iure Parte_3 hereditatis da liquidare ai ricorrenti unici eredi del deportato Sig. nella misura di euro 26.000,00 Parte_3
o della somma maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia e provata al termine dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato dal giorno della deportazione.
-disporre che la somma così stabilita a titolo di risarcimento dei danni, interessi, rivalutazione monetaria e spese di causa, venga versata al ricorrente, anche ai sensi dell' art. 43 del D.L. n. 36 del 2022 convertito in Legge n. 79 del 2022, dalla EP Italiana e per l'effetto condannare direttamente, anche in solido tra loro, la
[...]
(c.f. ) in rappresentanza della EP italiana in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
Presidente in carica ed il in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, V.le Brigate Partigiane, n. 2, 16129 Genova, a corrispondere il sopraddetto risarcimento ed indennizzo in favore dei ricorrenti così da tenere indenne e manlevare la;
Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. per i convenuti e : Controparte_2 Controparte_4
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia del contendere) della
Controparte_2
- rigettare l'azione avversaria, perché prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito pre Cartabia) depositato in data 27/10/2022 gli odierni attori, Sig.ri e in qualità di figli del Sig. hanno convenuto in PT Parte_2 Parte_3 giudizio la EP , per sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per Controparte_1 la deportazione e detenzione ai lavori forzati di nei campi di concentramento Parte_3 dall'08/08/1944 al 20/10/1945 (doc. D ricorso), e per l'effetto sentirla condannare, in solido con il e la al risarcimento di Controparte_4 Controparte_2 tutti i danni derivati da tali eventi.
Nel ricorso introduttivo i Sig.ri Pt_3
- hanno premesso difese in merito all'art. 43 del D.L. 36/2022 e s.m.i. e alla qualità dei soggetti da esso convenuti nel presente giudizio;
- hanno dedotto che in data 8/09/1944, all'età di quindici anni, il Sig. Parte_3 padre degli attori e era stato catturato a Carrara dalle truppe Parte_1 Parte_2 tedesche presenti in zona, ed era stato deportato come prigioniero. Nello specifico, è stato deportato a Dachau e poi trasferito in un lager a Monaco di Baviera, dove era stato costretto
a lavorare in una fabbrica dove si confezionavano crauti in condizioni di schiavitù: senza paga, sosta né riposo, sotto stretta sorveglianza delle guardie, con pochissimo cibo e in pessime condizioni igieniche;
- hanno allegato che, a causa delle privazioni subite in tali circostanze, si Parte_3 era ammalato di pleurite secca bilaterale con fibrosi polmonare, da cui non è mai guarito, fino alla morte avvenuta a Carrara in data 06/07/2010;
- hanno affermato che il crimine della deportazione perpetrato in danno di Pt_3 integra un fatto illecito civile, rilevante ex art. 2043 c.c., e che di conseguenza dà titolo al
[...] danneggiato — e ai suoi aventi causa — di ottenere il risarcimento dei danni subiti;
hanno affermato l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno fatto valere nel ricorso in oggetto;
- hanno precisato come segue le componenti di danno patito da in Parte_3 conseguenza degli eventi per cui è causa (e fatto valere iure hereditatis dai ricorrenti e PT
: danno patrimoniale consistito nel non ricevere salario per il proprio Parte_2 lavoro per più di 7 mesi;
danni fisici, psichici e morali (sofferenza, umiliazione e paura subite durante la prigionia;
stato di privazione della libertà; effetti postumi della prigionia subiti al pag. 3 rientro in Italia); hanno quantificato il danno in € 26.000,00.
2. La EP Federale Tedesca, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
In data 13/03/2023 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato
[...]
, depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale: Controparte_5
- in primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra e Controparte_1
(in seguito EF) si sarebbe realizzato un fenomeno Controparte_4 successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il
Fondo istituito con il citato art. 43 presso il EF, e quindi il EF stesso;
- ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
anch'essa convenuta in giudizio dai ricorrenti;
[...]
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il EF divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dai Sig.ri e sarebbe irrimediabilmente prescritto;
PT Parte_2
- nel merito, ha eccepito l'infondatezza pretesa avversaria con particolare riferimento al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei ricorrenti;
- ha lamentato la quantificazione del pregiudizio risarcibile operata da controparte;
- ha sottolineato la necessità di operare compensatio lucri cum damno quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, e questo con particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla EP Italiana alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich
e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n. 2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
pag.
4 - ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate;
Con ordinanza resa in data 17/04/2024 il giudice ha richiesto alle parti di prendere posizione in merito alla avvenuta percezione o meno, da parte dei ricorrenti e di PT Parte_2 indennizzi o benefici di alcun genere in conseguenza dei fatti di causa;
il punto è stato trattato dalle parti nelle note autorizzate del 20/06/2024 (ove i difensori dei ricorrenti hanno dato atto che “Per quanto consta il Sig. non ha goduto di erogazioni di cui all'elenco contenuto nell'ordinanza Parte_3 datata 17/04/2024 ”) e poi all'udienza del 04/07/2024.
4. Con ordinanza del 09/07/2024, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per € 26.000,00
(“ritenuta in via conciliativa del tutto equa la liquidazione del danno come proposta dai ricorrenti, impregiudicata l'eventuale liquidazione nel merito di un diverso importo (anche, se del caso, maggiore) parametrato al danno riconosciuto per l'ingiusta detenzione”).
Tale proposta conciliativa è stata accettata dai ricorrenti, Sig.ri e il PT Parte_2
, invece, ha chiesto e ottenuto rinvii da giugno a gennaio per Controparte_4 poter prendere posizione in merito, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 ha comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di discussione al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive. All'esito della discussione svoltasi con le forme dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. è stata emessa la presente ordinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito nel presente giudizio, in qualità di figli ed eredi di Parte_1 Parte_2
in relazione al danno da questo patito derivante dalla deportazione e detenzione ai Parte_3 lavori forzati del predetto nei campi di concentramento dall'08/08/1944 al 20/10/1945 Parte_3
Le deduzioni di parte ricorrente risultano provate dai documenti prodotti in atti;
in particolare:
- doc. B: lettera del 21 febbraio 2018 dell'International Tracing Services inviata al sig. Testimone_1
(figlio di , a sua volta figlia del con relativi documenti, da cui risulta il lavoro Parte_2 Pt_3 forzato del a partire dal 09/12/1944; Pt_3
– doc. C: tessera prodotta con foto del prigioniero e timbri del Terzo Reich, da cui si ricava la prova della schedatura del Pt_3
– doc. D: riconoscimento al Sig. da parte delle autorità italiane, della qualifica di civile Parte_3 reduce della deportazione per il periodo 08/08/1944 – 20/10/1945 .
pag. 5 Quanto al danno lamentato si evidenzia che la deportazione con assoggettamento ai lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù rientra fra i crimini contro l'umanità (come statuito, fra l'altro, da varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U, nonché dalla convenzione istitutiva della Corte penale internazionale) e, come tale, costituisce illecito in ogni caso imprescrittibile alla luce della norma di diritto internazionale consuetudinario formatasi agli inizi degli anni '60, connotata da efficacia retroattiva secondo quanto statuito dall'art. 7, 2° co., della CEDU
e applicabile nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 10 Cost.; nella prassi giurisprudenziale di legittimità sia la deportazione, sia la sottoposizione ai lavori forzati sono annoverate tra i crimini di guerra e contro l'umanità in virtù di una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v. Cass., n° 5044/20041), il che consente di ricondurre le condotte subite dal padre dei ricorrenti nell'ambito applicativo dell'art. 1 In essa – in relazione a domanda risarcitoria relativa a cattura e nella sua deportazione in per essere CP_1 utilizzato quale "mano d'opera non volontaria" al servizio di imprese tedesche - si legge: “i fatti posti a fondamento Alla stregua della Risoluzione 95-1^ dell'11 dicembre 1946, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite "confermò" i principi di diritto internazionale dello Statuto e dalla sentenza, del Tribunale militare internazionale di Norimberga, sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati dovevano essere annoverati tra i "crimini di guerra" e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale. Nello Statuto, firmato a Londra l'8 agosto 1945, si precisava, infatti, che la categoria dei "crimini di guerra" comprende anche "la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati" (art. 6, lett. b). Nella sentenza pronunciata dal tribunale di Norimberga il 30 settembre 1946, si poneva in evidenza che un comportamento siffatto costituiva violazione "flagrante" della Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata a L'Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato stabiliva che servizi agli "abitanti" possano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercito di occupazione" (art. 52), escludendo pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi. L'applicabilità di quest'ultima disposizione era stata contestata dalla difesa degli imputati, la quale si era richiamata all'art. 2 della Convenzione, facendo presente che tale Convenzione non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti. L'obiezione fu però superata dal Tribunale osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le "regole" da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. 7.3 - La configurazione come "crimine internazionale" della deportazione e dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato trova conferma sia nei Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (principio 6^); sia nelle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993, n. 827/93 e 8 novembre 1994 n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, nella Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1^ luglio 2002 (artt. 7-8). 7.4 - Anche a voler prescindere da quel che si afferma nella sentenza richiamata nel precedente paragrafo, non è quindi revocabile in dubbio che ai sia al riguardo formata una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale. La gravita di tali crimini è stata del resto riconosciuta dalla stessa che, prendendo atto delle sofferenze inflitte CP_1 dallo Stato nazista a quanti furono deportati e assoggettati al "lavoro coatto" e facendosi carico della relativa responsabilità politica e morale, ha istituito, con il concorso delle imprese tedesche che avevano beneficiato di tali prestazioni "non volontarie", una Fondazione, denominata "Memoria, responsabilità e futuro", allo scopo di mantenere vivo il ricordo dell'accaduto e di assicurare alle vittime un indennizzo (legge 2 agosto 2000, BGBI, 2000, 1^, 1263), subordinando peraltro l'individuazione degli "aventi diritto" alla ricorrenza di determinati requisiti (ivi art. 11). Quest'ultima legge assume rilievo anche sotto un ulteriore profilo, in quanto conferma che i fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria pretesa non costituivano episodi isolati, ma rispondevano ad una precisa strategia perseguita in quell'epoca, con ferma determinazione, dallo Stato tedesco.
pag. 6 2043 c.c., in quanto le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà
e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti più gravemente lesivi di quei valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e, quindi, costituiscono paramento dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. Alla luce di quanto sopra esposto tenuto conto che le presunzioni possono assurgere a unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., 23153/201: “In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più
d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi) costituendo essa prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, (Cass. 4743/2005), si può ragionevolmente presumere e ritenere che il trattamento disumano sia stato riservato anche al padre dei ricorrenti;
di talché il fatto costitutivo posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria va ritenuto provato, non constando che a Parte_3 venne assicurato un trattamento conforme alle norme internazionali e consuetudinarie e comunque di favore rispetto a quello notoriamente riservato alle altre centinaia di migliaia di persone deportate ed internate in nel periodo in esame. Da ciò è sicuramente disceso un danno non patrimoniale, CP_1 potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Al contrario, non si ritiene provato il danno patrimoniale come allegato e nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Nella veste di figli ed eredi del Signor (allegati alla memoria dei ricorrenti Parte_3
23/03/2023), vittima dell'illecito (cfr. docc. B – C - D), i ricorrenti Sig.ri e PT Parte_2 hanno diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito dal proprio dante causa.
pag. 7 Il danno patito dal signor è liquidato in via equitativa , in termini monetari attuali, Parte_3 in relazione ai giorni di prigionia ricompresi nell'arco temporale individuato ex lege per l'accesso al
Fondo (“istituito …per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”); risultando esso deportato dall'8 agosto 1944, devono essere riconosciuti per un complessivo numero di 273 giorni;
per il quantum può utilizzarsi quale parametro quanto previsto per la ingiusta detenzione (euro 235,82 die) aumentato a € 300 in considerazione delle peculiari modalità della cattura e dell'estremo rigore delle condizioni di prigionia. Esso, moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia, individuati in 273, porta all'importo di € 81.900; su detto importo decorrono gli interessi di legge dalla presente decisione al soddisfo.
Null'altro, in difetto di specifica e rigorosa prova, può essere liquidato in relazione alle dedotte, ma non provate, ripercussioni delle vicende di cui sopra sulla vita di dopo il rientro in Parte_3
Italia.
Le spese di lite sono poste a carico del così come espressamente previsto dal comma 2 del CP_6 predetto art. 43 (“È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_6 primo periodo”), e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale di Genova , definitivamente pronunciando nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della e del Controparte_2
EF;
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per i danni derivanti a a causa della sua deportazione e detenzione nel lager dal Parte_3
8.08.1944 sino al 08.05.1945;
- dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di e in qualità di figli ed eredi del Sig. del Parte_1 Parte_2 Parte_3 danno da questi patito, liquidato per l'intero in € 81.900 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
pag.
8 - liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 12.000,00 per compensi ed € 118,5 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge, ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto che la presente ordinanza , dopo il passaggio in giudicato, costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei
Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich, con avvertenza che la stessa ex art. 702 quater c.p.c. produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non è appellata entro
30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione
Genova, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 9