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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1892/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1892/2023 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 10551/2022 del 25.11.2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 6870/2017 R.G. - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvo- Parte_1 C.F._1 cato Carlo Carbone, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via Vico Belledonne a Chiaia, n. 25;
appellante e
(C.F. P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata per la Regione Campa- nia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rap- presentata e difesa dall'Avvocato Gianluca De Divitiis, elettivamente domiciliata preso lo studio del proprio difensore in Salerno, Piazza Sedile del Campo, n. 10; appellata nonché
, residente in [...] int. 2 e CP_2 CP_3
, residente in [...], isolato 11, Quartiere Are-
[...] nella;
appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 28.2.2017, e , nella Controparte_4 Controparte_5
1 qualità di genitori di esponevano che: a) in data 28.03.2015, alle Parte_1 ore 19:00 circa, in Via Dell'Epomeo, all'altezza del civico 121, la minore Parte_1 veniva investita e sbalzata al suolo dal motociclo Honda SH 300 tg.
[...]
DN43722, di proprietà di e sprovvisto di copertura assicurativa Controparte_6
e che il predetto motociclo era stato condotto da , il quale, provenendo CP_2 da Via Giustiniano a forte velocità e percorrendo la corsia riservata ai mezzi pubblici, aveva investito la minore, appena scesa dal marciapiede;
b) a seguito dell'urto, la pre- detta aveva riportato lesioni tali da dover essere condotta con un'ambulanza al Presidio
Ospedaliero Santobono Pausillipon, ove veniva diagnosticato “trauma cranico-facciale con ferita complessa della guancia sinistra ed escoriazioni multiple al volto, frattura gamba destra con prognosi di 30 gg”; c) veniva sottoposta ad in- Parte_1 tervento di riduzione e sintesi in data 30.3.2015 e in data 3.4.2015 veniva dimessa con prognosi “rottura tibia e perone dx, fr guancia sx”; d) sul luogo del sinistro era inter- venuta la Polizia Municipale, che aveva riscontrato al numero civico 121 una teleca- mera di videosorveglianza, appartenente all'esercizio commerciale “Pitagora”, dalle cui registrazioni era stato possibile distinguere l'Honda SH 300 tg. DN43722, condotta da , percorrere la corsia riservata ai mezzi pubblici e investire a forte ve- CP_2 locità la bambina appena discesa dal marciapiede;
e) dal rapporto della Polizia Muni- cipale era emersa la scopertura assicurativa del motociclo;
f) era stata avanzata richie- sta risarcitoria alla nella qualità di rappresentante del Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, senza alcun riscontro.
Gli istanti chiedevano dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del motoci- clo e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido e/o per quanto di ragione al risar- cimento dei danni subiti dall'istante a seguito delle lesioni subite.
Si costituiva la eccependo in via principale l'improcedibilità, Controparte_1 inammissibilità ed infondatezza della domanda e, in via subordinata, la responsabilità concorsuale della minore nella determinazione del sinistro, chiedendo conseguente- mente la riduzione dell'avversa pretesa risarcitoria.
Non si costituivano e . Controparte_6 CP_2
All'esito il Tribunale ha così statuito: “3.condanna , CP_2 [...]
e in persona del legale rappresentante CP_6 Controparte_1
p.t., al pagamento, in solido ed in favore di , della complessi- Parte_1 va somma di € 33.664,50, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del 28/03/2015 e fino al deposito della presente sentenza, sulla som- ma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 33.664,50 .) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del 28/03/2015 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 28/03/2015 e fino al momento del deposito del- la presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
2 4.condanna, altresì, , E CP_2 CP_6 CP_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in solido tra Controparte_7 loro ed in favore di della somma di euro 7.000,00 per spese Parte_1 future”.
Avverso la sentenza, con atto del 12.4.2023, ha spiegato appello, Parte_1 ritenendo erronea la liquidazione del danno non patrimoniale.
L'appellante, che si è costituita in data 20.4.2023, ha lamentato il mancato riconosci- mento della personalizzazione del danno biologico e l'applicazione degli importi mi- nimi previsti dalle tabelle milanesi per l'invalidità temporanea.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato il grave pregiudi- zio alla vita relazionale subito dalla giovane danneggiata (all'epoca del sinistro undi- cenne) a causa della cicatrice riportata in volto, né i danni conseguenti alla frattura del- la gamba sinistra che la indussero a rinunciare alla danza da lei praticata.
Si è costituita la società appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello, nonché, nel merito, la relativa infondatezza, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza n. 10511/2022 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, va detto che ogni valutazione, implicita o espressa, eseguita dal giudice di prime cure, non oggetto di analitica censura, principale o incidentale, deve reputarsi coperta dal giudicato.
E va anche chiarito che, seppure vi sia stata indicazione anche del danno morale, il contenuto complessivo dell'impugnazione induce a ritenere debitamente contestato, secondo i parametri richiesti dall'art. 342 cpc, il profilo della mancata personalizzazio- ne del danno.
Sul punto, vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute (anche secondo le cd Tabelle di Milano), ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" ri- sarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale pre- visto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio (cfr. , da ultimo,
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15733 del
17/05/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019 Cass. Sez. 3 -, Ordi- nanza n. 7513 del 27/03/2018) “(Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/05/2025, n. 13383).
In ogni caso e comunque, e quale ulteriore motivo volto a delimitare il thema deciden- dum, si ritiene che l'affermazione contenuta nella sentenza (…nel caso in esame non è
3 stata data la prova del danno morale e inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” …”), non sia stata uni- vocamente e integralmente contestata ex art. 342 cpc.
Ad esempio, nell'appello si legge: “in proposito, va preliminarmente rilevato che la sentenza appare erronea poiché confonde il danno biologico con il danno morale, e poi sostiene che tale posta di danno non sia stata richiesta dall'odierna appellante.
Tale affermazione non risponde a verità, atteso che nel giudizio di primo grado è stato espressamente richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti dall'allora minore
[...]
, e quindi anche del danno morale, oltretutto articolando istanze istruttorie volte Pt_1
a dimostrare la sussistenza del lamentato pregiudizio.
Posta tale premessa, si rileva che l'analisi del materiale istruttorio raccolto in primo grado, e la stessa peculiarità della vicenda sottesa all'esame del Tribunale, impone- vano l'applicazione dell'incremento percentuale massimo previsto dalle Tabelle di Mi- lano, sia per la invalidità permanente che per la invalidità temporanea totale e parzia- le” (cfr. pag. 4).
Ancora, nell'atto di appello si esegue una commistione tra la “sofferenza” e la “vita di relazione”, mentre l'istante, dopo avere descritto i danni e riportato alcuni principi giu- risprudenziali, ha scritto: “accertata dunque la evidente sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla invocata personalizzazione, anche in considerazione dell'esito com- plessivo dell'istruttoria, il Tribunale avrebbe quindi dovuto riconoscere la richiesta personalizzazione del danno, conseguentemente liquidando importi più elevati per il risarcimento… Alla luce di quanto esposto si chiede che la Corte adita, in accoglimen- to del presente motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, voglia riconoscere la personalizzazione massima prevista dalle Tabelle di Milano sia per il danno da invalidità permanente che per quello da invalidità temporanea, conseguen- temente liquidando il risarcimento secondo il seguente prospetto: Danno biologico con personalizzazione massima: Euro 48.952,00; Danno da invalidità temporanea to- tale e parziale per Euro 149,00 al giorno: Euro8.567,50…”.
Pertanto, a prescindere dalle somme in concreto richieste, per tutti i riferiti elementi complessivamente considerati, l'analisi sarà limitata alla c.d. personalizzazione in or- dine alle voci riconosciute in primo grado.
E' stata censurata, poi, di conseguenza, anche la liquidazione delle spese.
2.2 Nel merito, il motivo si reputa possa essere accolto, seppure per quanto di ragione.
Per ciò che riguarda il giudizio di personalizzazione del danno, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “quest'ultimo…impone la valorizzazione di cir- costanze - della cui allegazione e della cui prova è onerata la parte danneggiata - di natura eccezionale e legate all'irripetibile esperienza di vita del soggetto che ha subito il danno: nessuna personalizzazione può essere infatti riconosciuta in quei casi in cui
4 le conseguenze subite dal paziente rientrino nelle cd. conseguenze dannose 'comuni', cioè quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità e in quelle medesi- me condizioni patirebbe e che si rivelano, pertanto, già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare (Cass. n. 14364/2019)” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/06/2024, n.
16186).
Ancora: “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "perso- nalizzazione" del danno forfetariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qua- lunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liqui- dazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguen- dosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità" (v.
Cass. 15084/2019, cit.).
Da ciò consegue che "in assenza di prova di tali specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giu- dice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitati- va del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame".
In altri termini, al fine della richiesta di personalizzazione è il danneggiato tenuto ad allegare e provare quelle circostanze straordinarie legittimanti la liquidazione ecce- dente le conseguenze ordinarie derivanti a parità di menomazione (v., Cass., 27 marzo
2018, n. 7513; 7 maggio 2018, n. 10912; 28 settembre 2018, n. 23469; 30 ottobre
2018, n. 27482; 31 gennaio 2019, n. 2788; 15084/2019, cit.; 14364/2019, cit.; 11 no- vembre 2019, n. 28988; 10 novembre 2020, n. 25164; 4 marzo 2021, n. 5865; 9 di- cembre 2024, n. 31681) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/04/2025) 10/07/2025, n.
18956).
Ebbene, nella memoria del 25.5.2018, ex art. 183, VI comma, n. 1, cpc, si legge: “inol- tre la bambina ha riportato una ferita lacero- contusa alla guancia sinistra, saturata,
5 e per la quale purtroppo resterà il segno a vita;
il danno sia in termini estetici che psi- cologici per una minore prossima all' età dell'adolescenza è certamente enorme;
così come enormi sono le conseguenze dovute alla frattura della tibia e perone destro che non le hanno più permesso di praticare il suo sport preferito, la danza, precludendole la possibilità di poterla praticare a livelli non dilettantistici”.
Il teste escusso in primo grado ha riferito: “posso dire che la bambina ha sofferto e sof- fre tuttora per la cicatrice al viso anche perché è in un'età adolescenziale;
posso dire che ha sofferto tantissimo anche per la frattura alla gamba in quanto faceva danza e non l'ha potuta fare più…Preciso che la bambina quando sorride si forma un buco al centro della cicatrice poiché manca un pezzetto di muscolo e questo per lei è motivo di sofferenza e disagio”.
Effettivamente, non può essere sottaciuta l'esistenza di un chiaro danno estetico che in una bambina di 11/12 anni può assumere rilevanza eccezionale tale da ritenere dovero- so il ricorso alla personalizzazione.
Nella relazione di CTU si legge: “all'ispezione si apprezza un esito cicatriziale in pie- na guancia sn. della lunghezza di 3 cm., ben visibile a distanza di conversazione, di- scromico, ad andamento obliquo dalla regione malare verso la commissura labiale.
Al riflesso buccinatore e al movimento del volto in lateralità, la trazione dei muscoli facciali induce un infossamento ben visibile del terzo superiore dell'esito cicatriziale in esame. Tale infossamento appare altresì evidente nel sorriso appena pronunciato, riferibile alla sutura del piano profondo muscolare resasi necessaria per la tipologia della ferita. Esiste in atti un piano di recupero plastico, da attuare una volta raggiunta la maggiore età e raggiunto un aspetto fisiognomico maturo, consistente in applica- zioni di lipofilling e successiva dermoabrasione con laser”.
E quanto appena detto impone di valutare, in relazione alla chiesta personalizzazione, anche la previsione di interventi futuri (nella relazione si legge anche: “gli esiti su de- scritti rivestono carattere estetico e sussistono indicazioni ad interventi di chirurgia plastica ricostruttiva”)
E va pure considerata, in ragione di quanto riferito dal teste ed in relazione all'attività di danza, la valutazione del CTU in ordine alla gamba (frattura scomposta biossea del- la gamba dx. trattata con osteosintesi mediante apposizione di 2 chiodi di Nancy).
Tutte queste circostanze, complessivamente considerate, inducono la Corte a ritenere provata la richiesta personalizzazione, seppure per quanto di ragione.
In ragione dei postumi subiti e dell'età, si reputa riconoscere, infatti, una personalizza- zione del 30 % rispetto al quantum liquidato riferito al danno biologico, e cioè euro
27.972,00.
L'importo conseguente è pari ad euro 36.363,6 (euro 27.972,00 + euro 8.391,6).
Il terzo capo del dispositivo, dunque, va modificato nel seguente modo “condanna
, e in CP_2 Controparte_6 Controparte_1
6 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido ed in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 42.056,10, per le causali di cui in Parte_2 motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del 28/03/2015 e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 42.056,10) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del 28/03/2015 - quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 28/03/2015 e fi- no al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo”.
Si condivide invece la liquidazione del danno da invalidità temporanea, non essendo emerse univoche circostanze, riferite a quello specifico periodo, tali da far modificare la relativa quantificazione.
L'appello va quindi accolto negli indicati limiti e non essendo stato modificato lo sca- glione di riferimento va rigettato il motivo inerente alla liquidazione delle spese di lite.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, qua- le conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve es- sere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Si è già detto della liquidazione operata in primo grado, mentre, per questo grado, la stessa deve necessariamente avere ad oggetto l'importo ulteriore riconosciuto con la presente sentenza, non altro.
Ed infatti, “l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quel- la sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso del- le spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, al- la somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è ac- colto” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/11/2022, n. 35195).
Lo scaglione di riferimento, tenuto conto delle ulteriori somme riconosciute, è il terzo.
Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa. Le spese vanno distratte in favore del difensore, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sen-
7 tenza n. la sentenza n. 10551/2022 del 25.11.2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 6870/2017 R.G.., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in ordine al capo 3 del dispositivo “condanna , CP_2 Parte_3
e in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] Controparte_1 pagamento, in solido ed in favore di , della complessi- Parte_1 va somma di € 42.056,10, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del 28/03/2015 e fino al deposito della presente senten- za, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad €
42.056,10) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del
28/03/2015 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 28/03/2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
• rigetta per il resto l'appello;
• condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favo- re del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1892/2023 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 10551/2022 del 25.11.2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 6870/2017 R.G. - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvo- Parte_1 C.F._1 cato Carlo Carbone, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via Vico Belledonne a Chiaia, n. 25;
appellante e
(C.F. P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata per la Regione Campa- nia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rap- presentata e difesa dall'Avvocato Gianluca De Divitiis, elettivamente domiciliata preso lo studio del proprio difensore in Salerno, Piazza Sedile del Campo, n. 10; appellata nonché
, residente in [...] int. 2 e CP_2 CP_3
, residente in [...], isolato 11, Quartiere Are-
[...] nella;
appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 28.2.2017, e , nella Controparte_4 Controparte_5
1 qualità di genitori di esponevano che: a) in data 28.03.2015, alle Parte_1 ore 19:00 circa, in Via Dell'Epomeo, all'altezza del civico 121, la minore Parte_1 veniva investita e sbalzata al suolo dal motociclo Honda SH 300 tg.
[...]
DN43722, di proprietà di e sprovvisto di copertura assicurativa Controparte_6
e che il predetto motociclo era stato condotto da , il quale, provenendo CP_2 da Via Giustiniano a forte velocità e percorrendo la corsia riservata ai mezzi pubblici, aveva investito la minore, appena scesa dal marciapiede;
b) a seguito dell'urto, la pre- detta aveva riportato lesioni tali da dover essere condotta con un'ambulanza al Presidio
Ospedaliero Santobono Pausillipon, ove veniva diagnosticato “trauma cranico-facciale con ferita complessa della guancia sinistra ed escoriazioni multiple al volto, frattura gamba destra con prognosi di 30 gg”; c) veniva sottoposta ad in- Parte_1 tervento di riduzione e sintesi in data 30.3.2015 e in data 3.4.2015 veniva dimessa con prognosi “rottura tibia e perone dx, fr guancia sx”; d) sul luogo del sinistro era inter- venuta la Polizia Municipale, che aveva riscontrato al numero civico 121 una teleca- mera di videosorveglianza, appartenente all'esercizio commerciale “Pitagora”, dalle cui registrazioni era stato possibile distinguere l'Honda SH 300 tg. DN43722, condotta da , percorrere la corsia riservata ai mezzi pubblici e investire a forte ve- CP_2 locità la bambina appena discesa dal marciapiede;
e) dal rapporto della Polizia Muni- cipale era emersa la scopertura assicurativa del motociclo;
f) era stata avanzata richie- sta risarcitoria alla nella qualità di rappresentante del Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, senza alcun riscontro.
Gli istanti chiedevano dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del motoci- clo e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido e/o per quanto di ragione al risar- cimento dei danni subiti dall'istante a seguito delle lesioni subite.
Si costituiva la eccependo in via principale l'improcedibilità, Controparte_1 inammissibilità ed infondatezza della domanda e, in via subordinata, la responsabilità concorsuale della minore nella determinazione del sinistro, chiedendo conseguente- mente la riduzione dell'avversa pretesa risarcitoria.
Non si costituivano e . Controparte_6 CP_2
All'esito il Tribunale ha così statuito: “3.condanna , CP_2 [...]
e in persona del legale rappresentante CP_6 Controparte_1
p.t., al pagamento, in solido ed in favore di , della complessi- Parte_1 va somma di € 33.664,50, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del 28/03/2015 e fino al deposito della presente sentenza, sulla som- ma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 33.664,50 .) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del 28/03/2015 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 28/03/2015 e fino al momento del deposito del- la presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
2 4.condanna, altresì, , E CP_2 CP_6 CP_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in solido tra Controparte_7 loro ed in favore di della somma di euro 7.000,00 per spese Parte_1 future”.
Avverso la sentenza, con atto del 12.4.2023, ha spiegato appello, Parte_1 ritenendo erronea la liquidazione del danno non patrimoniale.
L'appellante, che si è costituita in data 20.4.2023, ha lamentato il mancato riconosci- mento della personalizzazione del danno biologico e l'applicazione degli importi mi- nimi previsti dalle tabelle milanesi per l'invalidità temporanea.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato il grave pregiudi- zio alla vita relazionale subito dalla giovane danneggiata (all'epoca del sinistro undi- cenne) a causa della cicatrice riportata in volto, né i danni conseguenti alla frattura del- la gamba sinistra che la indussero a rinunciare alla danza da lei praticata.
Si è costituita la società appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello, nonché, nel merito, la relativa infondatezza, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza n. 10511/2022 emessa dal Tribunale di Napoli.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, va detto che ogni valutazione, implicita o espressa, eseguita dal giudice di prime cure, non oggetto di analitica censura, principale o incidentale, deve reputarsi coperta dal giudicato.
E va anche chiarito che, seppure vi sia stata indicazione anche del danno morale, il contenuto complessivo dell'impugnazione induce a ritenere debitamente contestato, secondo i parametri richiesti dall'art. 342 cpc, il profilo della mancata personalizzazio- ne del danno.
Sul punto, vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute (anche secondo le cd Tabelle di Milano), ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" ri- sarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale pre- visto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio (cfr. , da ultimo,
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15733 del
17/05/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019 Cass. Sez. 3 -, Ordi- nanza n. 7513 del 27/03/2018) “(Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/05/2025, n. 13383).
In ogni caso e comunque, e quale ulteriore motivo volto a delimitare il thema deciden- dum, si ritiene che l'affermazione contenuta nella sentenza (…nel caso in esame non è
3 stata data la prova del danno morale e inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” …”), non sia stata uni- vocamente e integralmente contestata ex art. 342 cpc.
Ad esempio, nell'appello si legge: “in proposito, va preliminarmente rilevato che la sentenza appare erronea poiché confonde il danno biologico con il danno morale, e poi sostiene che tale posta di danno non sia stata richiesta dall'odierna appellante.
Tale affermazione non risponde a verità, atteso che nel giudizio di primo grado è stato espressamente richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti dall'allora minore
[...]
, e quindi anche del danno morale, oltretutto articolando istanze istruttorie volte Pt_1
a dimostrare la sussistenza del lamentato pregiudizio.
Posta tale premessa, si rileva che l'analisi del materiale istruttorio raccolto in primo grado, e la stessa peculiarità della vicenda sottesa all'esame del Tribunale, impone- vano l'applicazione dell'incremento percentuale massimo previsto dalle Tabelle di Mi- lano, sia per la invalidità permanente che per la invalidità temporanea totale e parzia- le” (cfr. pag. 4).
Ancora, nell'atto di appello si esegue una commistione tra la “sofferenza” e la “vita di relazione”, mentre l'istante, dopo avere descritto i danni e riportato alcuni principi giu- risprudenziali, ha scritto: “accertata dunque la evidente sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla invocata personalizzazione, anche in considerazione dell'esito com- plessivo dell'istruttoria, il Tribunale avrebbe quindi dovuto riconoscere la richiesta personalizzazione del danno, conseguentemente liquidando importi più elevati per il risarcimento… Alla luce di quanto esposto si chiede che la Corte adita, in accoglimen- to del presente motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, voglia riconoscere la personalizzazione massima prevista dalle Tabelle di Milano sia per il danno da invalidità permanente che per quello da invalidità temporanea, conseguen- temente liquidando il risarcimento secondo il seguente prospetto: Danno biologico con personalizzazione massima: Euro 48.952,00; Danno da invalidità temporanea to- tale e parziale per Euro 149,00 al giorno: Euro8.567,50…”.
Pertanto, a prescindere dalle somme in concreto richieste, per tutti i riferiti elementi complessivamente considerati, l'analisi sarà limitata alla c.d. personalizzazione in or- dine alle voci riconosciute in primo grado.
E' stata censurata, poi, di conseguenza, anche la liquidazione delle spese.
2.2 Nel merito, il motivo si reputa possa essere accolto, seppure per quanto di ragione.
Per ciò che riguarda il giudizio di personalizzazione del danno, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “quest'ultimo…impone la valorizzazione di cir- costanze - della cui allegazione e della cui prova è onerata la parte danneggiata - di natura eccezionale e legate all'irripetibile esperienza di vita del soggetto che ha subito il danno: nessuna personalizzazione può essere infatti riconosciuta in quei casi in cui
4 le conseguenze subite dal paziente rientrino nelle cd. conseguenze dannose 'comuni', cioè quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità e in quelle medesi- me condizioni patirebbe e che si rivelano, pertanto, già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare (Cass. n. 14364/2019)” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/06/2024, n.
16186).
Ancora: “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "perso- nalizzazione" del danno forfetariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qua- lunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liqui- dazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguen- dosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità" (v.
Cass. 15084/2019, cit.).
Da ciò consegue che "in assenza di prova di tali specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giu- dice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitati- va del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame".
In altri termini, al fine della richiesta di personalizzazione è il danneggiato tenuto ad allegare e provare quelle circostanze straordinarie legittimanti la liquidazione ecce- dente le conseguenze ordinarie derivanti a parità di menomazione (v., Cass., 27 marzo
2018, n. 7513; 7 maggio 2018, n. 10912; 28 settembre 2018, n. 23469; 30 ottobre
2018, n. 27482; 31 gennaio 2019, n. 2788; 15084/2019, cit.; 14364/2019, cit.; 11 no- vembre 2019, n. 28988; 10 novembre 2020, n. 25164; 4 marzo 2021, n. 5865; 9 di- cembre 2024, n. 31681) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/04/2025) 10/07/2025, n.
18956).
Ebbene, nella memoria del 25.5.2018, ex art. 183, VI comma, n. 1, cpc, si legge: “inol- tre la bambina ha riportato una ferita lacero- contusa alla guancia sinistra, saturata,
5 e per la quale purtroppo resterà il segno a vita;
il danno sia in termini estetici che psi- cologici per una minore prossima all' età dell'adolescenza è certamente enorme;
così come enormi sono le conseguenze dovute alla frattura della tibia e perone destro che non le hanno più permesso di praticare il suo sport preferito, la danza, precludendole la possibilità di poterla praticare a livelli non dilettantistici”.
Il teste escusso in primo grado ha riferito: “posso dire che la bambina ha sofferto e sof- fre tuttora per la cicatrice al viso anche perché è in un'età adolescenziale;
posso dire che ha sofferto tantissimo anche per la frattura alla gamba in quanto faceva danza e non l'ha potuta fare più…Preciso che la bambina quando sorride si forma un buco al centro della cicatrice poiché manca un pezzetto di muscolo e questo per lei è motivo di sofferenza e disagio”.
Effettivamente, non può essere sottaciuta l'esistenza di un chiaro danno estetico che in una bambina di 11/12 anni può assumere rilevanza eccezionale tale da ritenere dovero- so il ricorso alla personalizzazione.
Nella relazione di CTU si legge: “all'ispezione si apprezza un esito cicatriziale in pie- na guancia sn. della lunghezza di 3 cm., ben visibile a distanza di conversazione, di- scromico, ad andamento obliquo dalla regione malare verso la commissura labiale.
Al riflesso buccinatore e al movimento del volto in lateralità, la trazione dei muscoli facciali induce un infossamento ben visibile del terzo superiore dell'esito cicatriziale in esame. Tale infossamento appare altresì evidente nel sorriso appena pronunciato, riferibile alla sutura del piano profondo muscolare resasi necessaria per la tipologia della ferita. Esiste in atti un piano di recupero plastico, da attuare una volta raggiunta la maggiore età e raggiunto un aspetto fisiognomico maturo, consistente in applica- zioni di lipofilling e successiva dermoabrasione con laser”.
E quanto appena detto impone di valutare, in relazione alla chiesta personalizzazione, anche la previsione di interventi futuri (nella relazione si legge anche: “gli esiti su de- scritti rivestono carattere estetico e sussistono indicazioni ad interventi di chirurgia plastica ricostruttiva”)
E va pure considerata, in ragione di quanto riferito dal teste ed in relazione all'attività di danza, la valutazione del CTU in ordine alla gamba (frattura scomposta biossea del- la gamba dx. trattata con osteosintesi mediante apposizione di 2 chiodi di Nancy).
Tutte queste circostanze, complessivamente considerate, inducono la Corte a ritenere provata la richiesta personalizzazione, seppure per quanto di ragione.
In ragione dei postumi subiti e dell'età, si reputa riconoscere, infatti, una personalizza- zione del 30 % rispetto al quantum liquidato riferito al danno biologico, e cioè euro
27.972,00.
L'importo conseguente è pari ad euro 36.363,6 (euro 27.972,00 + euro 8.391,6).
Il terzo capo del dispositivo, dunque, va modificato nel seguente modo “condanna
, e in CP_2 Controparte_6 Controparte_1
6 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido ed in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 42.056,10, per le causali di cui in Parte_2 motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del 28/03/2015 e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 42.056,10) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del 28/03/2015 - quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 28/03/2015 e fi- no al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo”.
Si condivide invece la liquidazione del danno da invalidità temporanea, non essendo emerse univoche circostanze, riferite a quello specifico periodo, tali da far modificare la relativa quantificazione.
L'appello va quindi accolto negli indicati limiti e non essendo stato modificato lo sca- glione di riferimento va rigettato il motivo inerente alla liquidazione delle spese di lite.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, qua- le conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve es- sere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Si è già detto della liquidazione operata in primo grado, mentre, per questo grado, la stessa deve necessariamente avere ad oggetto l'importo ulteriore riconosciuto con la presente sentenza, non altro.
Ed infatti, “l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quel- la sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso del- le spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, al- la somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è ac- colto” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/11/2022, n. 35195).
Lo scaglione di riferimento, tenuto conto delle ulteriori somme riconosciute, è il terzo.
Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della riduzione massima, stante la non particolare complessità della causa. Le spese vanno distratte in favore del difensore, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sen-
7 tenza n. la sentenza n. 10551/2022 del 25.11.2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 6870/2017 R.G.., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in ordine al capo 3 del dispositivo “condanna , CP_2 Parte_3
e in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] Controparte_1 pagamento, in solido ed in favore di , della complessi- Parte_1 va somma di € 42.056,10, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del 28/03/2015 e fino al deposito della presente senten- za, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad €
42.056,10) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del
28/03/2015 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 28/03/2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
• rigetta per il resto l'appello;
• condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favo- re del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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