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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/10/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
a miciliato in Altino, presso lo studio dell'avv. Mario Di Giuseppe (codice fiscale che lo rappresenta e difende C.F._2
ATTORE APPELLANTE contro rsona del Sig. Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 alla via Marina n. 18, ed Persona_1 CP_1 elettivament ) al Cors n. 3 presso e nello studio dell'avv. Rocco Giancristofaro (C.f. ) dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso
CONVENUTA APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione avverso sentenza n. 105/2024 del Giudice di Pace di Lanciano dr. Giuseppe Di Francesco pubblicata il 24 giugno 2024, nella causa civile iscritta al n. 1005/2023 R.G. Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano, non notificata
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, per tutti i motivi e le ragioni sopra esposte, richiamati tutti i precedenti atti di causa e le stesse conclusioni rassegnate nel proprio ricorso depositato il 23.11.2023 e nella memorie conclusive autorizzate presentate all'udienza del 17.06.204, ritenuta l'ammissibilità del presente appello, accogliere il medesimo e riformare la sentenza n. 105/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lanciano in data 24.6.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1005C/2023, e dichiarare nullo/annullare i .3996/X/2023 emesso dal Comando della Polizia Municipale del Comune di , notificato in CP_1 data 24.10.2023, per presunta violazione agli artt. 142 c.6, Codice della Strada e D.M.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanciano in funzione di giudice di appello adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, e di conseguenza confermare in toto la sentenza numero 105/2024 del 24 giugno 2024 emessa dal Giudice di Pace di Lanciano relativa al giudizio numero 1005/2023, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di appello notificato in data 16 dicembre 2024, il Sig. Parte_1
, ha proposto gravame avverso la sentenza n. 105/2024
[...]
l Giudice di Pace di Lanciano dr. Giuseppe Di Francesco.
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, presso la can ce di Lanciano, l'odierno appellante conveniva in giudizio il nella Controparte_1 persona del Sindaco p.t., per far dichiarare nullo/annull 2023 notificatogli in data 24.10.2023 per presunta violazione degli artt. 200, 201, 142 comma 6 del Codice della Strada. La causa veniva iscritta innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano, rubricata al n.r.g. 1005/2023 ed assegnata al Giudice dott. Di Francesco. All'udienza del 21.02.2024 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
pag. 2/10 sospesa l'esecutività dell'atto impugnato ed autorizzata parte ricorrente al CP_1 emoria difensiva sino all'udienza del 17.06.2024. Quivi, instauratosi regolarmente il contraddittorio, il ricorrente depositava gli ulteriori scritti difensivi, come autorizzati, si riportava a quanto dedotto, prodotto e concluso con l'atto introduttivo e, a sostegno dell'opposizione, evidenziava l'intervenuta pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 10505/2024 con la quale ha ribadito la nullità delle multe rilevate con strumenti autovelox non omologati, come nel caso di specie. Contestualmente, il Giudice di Pace adito, disattendendo le ragioni sottese all'opposizione, dava lettura del dispositivo della sentenza n. 105/2024 R.G. n. 1005/2023 Sentenza n. cron.1137/2024 del 24/06/2024 pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., rigettava il ricorso, confermava il verbale opposto e revocava la concessa sospensione del verbale compensando le spese di lite.
All'esito, il Sig. ha depositato atto di citazione in appello per impugnare il Pt_1 provvedimento data 20.12.2024 indicando diversi motivi di impugnazione. Il si è costituito in giudizio mediante il deposito Controparte_1 di una comparsa sta con la quale ha contestato ogni avversaria richiesta, eccezione e deduzione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, chiedendo la conferma della sentenza.
All'udienza dell'08.05.2025 le parti sono comparse per mezzo dei propri legali che hanno confermato quanto dedotto in atti. Il Giudice, sentite le parti, ha rinviato all'udienza del 18 settembre 2025 con termini per memorie conclusionali ex art 352 cpc, disponendo lo svolgimento della stessa in trattazione scritta mediante deposito di note sostitutive del verbale di udienza. Termini di deposito ex art 438 c.p.c.
***
SULL'INAMMISSIBILITÀ E/O INFONDATEZZA DELL'APPELLO
Con l'atto di appello, il Sig. ha indicato diversi motivi di impugnazione sulla Pt_1 decisione del Giudice di pri seguito analizzati.
1) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006, in riferimento agli artt. 200 e 201 C.d.S. Ciò in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe superato l'eccezione relativa alla omessa contestazione immediata al conducente della violazione ex art. 14 L.681/89. Dunque, secondo l'appellante, l'organo accertatore avrebbe dovuto fermare l'auto e contestare al conducente l'infrazione con posizionamento a distanza di un agente con funzione di contestatore dell'infrazione.
A tal proposito, questo Tribunale ritiene il motivo di appello infondato.
pag. 3/10 In particolare, l'art. 14 della legge 689/81 dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Pertanto, dalla lettera della norma in esame può ricavarsi che la stessa non impone la contestazione immediata bensì la contestazione immediata deve avvenire soltanto quando questa è possibile. Dunque, fermo la mancata allegazione documentale della integrale sentenza di primo grado, parte appellata ha riportato in atti frammenti del provvedimento e, in particolare, quanto detto dal Giudice di prime cure a pagina 2 della sentenza laddove afferma che: “...né era necessaria la contestazione immediata applicandosi le eccezioni previste dall'art. 201 comma 1 bis lett. a ed e del c.d.s.”. Secondo questo tribunale, il giudice ha ben motivato sul punto poiché, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie, gli articoli 200 e 201 del C.d.S. stabiliscono che l'immediata contestazione non è necessaria stante il chiaro disposto di cui alla lettera e), comma 1- bis, art. 201 del Codice della Strada, quando l'accertamento della violazione viene eseguito “per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Parte appellante ha riferito che tale dicitura è riportata nel verbale e ciò perché correttamente la violazione non è stata immediatamente contestata, in deroga al principio generale di cui all'art. 200, comma 1 del CdS, in quanto ricorrono gli estremi degli artt. 201, comma 1 bis lett. e) CdS e 384, comma 1 lett. e) Reg. esec. CdS. L'apparecchiatura utilizzata, infatti, consente la determinazione dell'illecito solo quando il veicolo è già transitato dal posto di rilevamento della velocità e si trova nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Pertanto, tale motivo è del tutto infondato, sia nel merito che in punto di motivazione potendosi ritenere che il Giudice di prime cure ha sufficientemente argomentato la propria decisione.
2) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006, artt. 13 e 14 della L.689/1981 per la mancata indicazione dei Pubblici Ufficiali intervenuti nel procedimento diretto alla irrogazione della sanzione. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui si dispone sull'eccezione relativa alla mancata indicazione, nel verbale, dei Pubblici Ufficiali che hanno emesso e contestato la sanzione poiché il giorno del rilevamento erano presenti altri Pubblici Ufficiali diversi da quello verbalizzante. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto di non aver riportato le persone intervenute sul verbale opposto non costituisce una violazione delle norme sulla procedura di accertamento.
pag. 4/10 Come riportato dall'appellato sul punto il giudice di prime cure Controparte_1 afferma a pagina 4 della se zioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Cass. Ord. n. 11792/2020). Infatti, è lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità che tecnicamente fornisce l'indicazione dell'infrazione e ne scatta un fotogramma, operazione che è controllata dagli agenti della Polizia Locale in loco. Successivamente, viene sviluppato il fotogramma e redatto il verbale della contestazione. Pertanto, non è prescritto che chi compila il verbale deve essere necessariamente lo stesso ufficiale che ha partecipato alle operazioni di rilevamento, il quale certifica solo l'esatta esecuzione dell'apparecchio di rilevamento. Ed ancora, dal verbale di contestazione non si afferma che lo stesso è stato firmato da persona diversa, ma si indica soltanto il nome del responsabile del procedimento.
Dunque, anche tale motivo di impugnazione merita di essere respinto.
3) Violazione del D.M. 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazz. Uff. 23.8.2007, n. 195, per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339 c.p.c. in relazione agli artt. 142 c.6 bis, 200 e 201 C.d.S. Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha omesso di motivare il punto decisivo della controversia relativo alla mancanza del decreto prefettizio che avrebbe giustificato il differimento della contestazione immediata. Tale terzo motivo di impugnazione, in particolare, si basa sulla interpretazione resa nella sentenza impugnata, a pagina 2, in cui si dichiara:
“L'accert a violazione nel caso di specie è stato eseguito dalla P.M. del comune di con l'apparecchio mobile di tipo Velomatic 512 come specificato CP_1 nel verbal on occorreva la preventiva autorizzazione al suo uso da parte del Prefetto, né era necessaria la contestazione immediata applicandosi le eccezioni previste dall'art. 201 comma 1 bis lett. A ed E del c.d.s.”. L'appellante, dunque, sostiene che nel caso di specie è stata utilizzata una postazione mobile in modalità fissa con conseguente aggiramento di fatto della norma, come evidenziato nel ricorso introduttivo. Per questo motivo, viene chiesto l'annullamento del verbale non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 201 del C.d.S. che esenta l'accertatore dall'immediata contestazione della violazione.
Il appellato, richiamando lo stesso frammento della sentenza, ha sostenuto che CP_1 il invece, ha correttamente motivato richiamando l'art. 201 comma 1 bis lett. a) ed e) del c.d.s. in quanto norma applicabile al caso di specie.
Secondo questo Tribunale, anche tale motivo di appello deve essere rigettato poiché, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la norma ex art. 201 comma 1 bis lett. e pag. 5/10 c.d.s. non distingue tra dispositivi fissi e mobili, pertanto, essa è applicabile in relazione ad entrambe le tipologie senza che ciò rappresenti un aggiramento della normativa stessa.
4) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006, in riferimento al comma 6 bis dell'art. 142 nonché degli artt. 200 e 201 del C.d.S. in combinato disposto con il D.M. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/072017 in riferimento al posizionamento dei cartelli che avvisano della presenza del rilevamento della velocità. Dunque, con il quarto motivo viene contestata la parte della sentenza in cui si scrive, a pagg. 3 e 4: “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la azione può avvenire mediante querela di falso” (Cass. Ord. n.11792/2020). Il ha sostenuto che nel ricorso introduttivo Pt_1 si faceva riferimento alla dicitur riportata sul verbale del “controllo elettronico della velocità – rilevamento elettronico della velocità” senza indicare quale delle due era presente sui cartelli. Secondo l'appellante la cartellonistica, per come posizionata, è in chiaro contrasto a quanto statuito nella direttiva Minniti Ministero Interno circolare n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/072017. La censura richiesta, dunque, verteva sulla modalità con cui era stata posizionata la cartellonistica indicante il rilevamento in corso. Infatti, la cartellonistica indicante il rilevamento in atto è stata collocata in modalità fissa e non con cartello mobile poggiato sulla sede stradale. Inoltre, secondo una giurisprudenza richiamata “…la presenza di cartelli fissi, in tratti di strada ove solitamente non ci sono controlli, è ormai percepita dagli automobilisti non più come un avviso ma con indifferenza, come una costante, una sorta di residuato…”.
Così come sostenuto dall'opposto sul punto il giudice di prime cure ha CP_1 motivato correttamente a pag. 3 e 4 nza impugnata. Ed infatti, il Codice della Strada non impone una distanza della segnaletica dalla postazione di controllo, ma dispone solo che abbia una “adeguata distanza” che, nel caso concreto, risulta osservata. Secondo il convenuto, la misura di metri 400 contenuta nella circolare del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2007 prot. 300/A/1/26352/101/3/3/9 di cui parla l'appellante, costituiva in realtà una misura meramente indicativa per le postazioni mobili come viene confermato dalla stessa Direttiva del Ministero dell'interno 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3. Infatti, sia la più recente direttiva “Minniti” che il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 282/17 hanno confermato le suddette indicazioni (cfr. All. 7 al fascicolo di primo grado di parte convenuta). Dai documenti e dalle fotografie allegate al fascicolo di parte resistente di primo grado, nonché dal verbale redatto prima della procedura di rilevamento, si indicano le apposizioni dei cartelli di “avviso”, e si evince l'adeguatezza della distanza (verbale allegato fra i documenti di parte resistenti pag. 6/10 fascicolo di primo grado). Pertanto, secondo il anche tale motivo Controparte_1 deve essere respinto.
Secondo questo Tribunale anche tale motivo di appello deve essere quanto la contestazione risulta essere generica. Occorre far presente come il abbia mal Pt_1 inteso quanto contenuto nel ricorso introduttivo dove si faceva rif la dicitura standard riportata sul verbale del “controllo elettronico della velocità – rilevamento elettronico della velocità”. Infatti, non è corretto affermare che a riguardo non sia stata indicata quale delle due diciture fosse presente sui cartelli. Nel verbale di contestazione è scritto: Il servizio di controllo della velocità è stato effettuato apponendo idonea segnaletica stradale di indicazione contenente l'iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”. Pertanto, la congiunzione
“ovvero” non è da intendersi con valore esplicativo (“cioè”) ma in senso disgiuntivo che può essere sostituito da “oppure” e nel caso di specie in riferimento ai due cartelli entrambi presenti con l'una o l'altra dicitura non c'è da compiersi una scelta. Ed ancora, l'appellante richiamando una pronuncia giurisprudenziale (Cass. ord. n. 23330/20 del 23.10.2020) ha fondato la sua contestazione sulla differenza tra dispositivo fisso e dispositivo mobile. In particolare, in relazione agli autovelox fissi è previsto che prima di ogni postazione autovelox ci deve essere un cartello, ben visibile, che avvisi gli automobilisti della presenza del controllo elettronico della velocità. Quanto alla distanza massima tra il cartello e la postazione, il primo deve essere posizionato a non più di 4 chilometri dall'autovelox. La legge non indica, allo stesso modo, quale debba essere la distanza minima tra cartello e postazione. A tal proposito la Cassazione ha affermato che il segnale deve essere collocato con «adeguato anticipo» rispetto all'autovelox, in modo da consentire all'automobilista di rallentare la velocità senza frenate improvvise, senza quindi costituire un pericolo per la circolazione. Anche nel caso degli autovelox mobili (come nel caso di specie), cioè quelli posizionati sul treppiedi e, di volta in volta, predisposti all'occorrenza dalla polizia, è necessaria la presenza di un cartello di avviso posto a non più di 4 chilometri e con adeguato anticipo rispetto alla postazione. Tuttavia, una direttiva ministeriale spiega che, se nel tratto di strada gli accertamenti della velocità avvengono saltuariamente, dopo il cartello fisso gli agenti devono posizionare un ulteriore cartello mobile, ai margini della strada (anche con la semplice icona della polizia), in modo da avvisare gli automobilisti della presenza della postazione di controllo. La direttiva Minniti del luglio 2017 ha, infatti, stabilito che la presenza di cartelli fissi, in tratti di strada ove solitamente non ci sono controlli, è ormai percepita dagli automobilisti non più come un avvertimento, ma con indifferenza, come una
“costante”, una sorta di residuato. Occorre precisare che, fermo quanto fin qui esposto, la direttiva richiamata richiede, però, che l'ulteriore cartello mobile deve essere posizionato prima degli autovelox mobili solo se si tratta di strada non sottoposta solitamente a controlli. Pertanto, deve e ovata l'assenza di controlli nella strada tale da far percepire con indifferenza il , ma nel caso di specie tale prova non CP_2 può ritenersi sufficientemente raggiunta seguenza, per le ragioni sopra addotte anche tale ulteriore motivo di appello deve ritenersi infondato.
pag. 7/10 5) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006 in riferimento agli artt. 142, comma 6. Le multe per eccesso di velocità rilevate per mezzo di apparecchiature non omologate, sono da considerarsi nulle per la carenza di omologazione dello strumento utilizzato dall'organo accertatore. Il giudice a pag. 5 della sentenza: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n.689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza” (Cass. Ord. n.27909/2018). Come argomentato nella autorizzata memoria depositata all'udienza del 17.06.2024, le omologazioni riportate sul verbale opposto sono in realtà meri decreti di approvazione. Secondo l'art. 142, comma 6, del C.d.S. sono considerate fonti di prova “…le apparecchiature debitamente omologate…” e sono quelle che presentano, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al C.d.S. secondo l'appellante, in conclusione, non risult mente omologata l'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di per il rilevamento della velocità CP_1 veicolare, i relativi risultati non pote e considerati idonei ai fini della contestazione ex art. 142 del C.d.S., come ribadito dalla Suprema Corte di cassazione con la citata ordinanza n. 10505/2024.
Sull'omessa omologazione dello strumento di rilevazione, confermando quanto sollevato dall'appellato, tale motivo di appello deve essere rigettato poiché tardivo. Infatti, nel ricorso introduttivo non si fa menzione di tale eccezione e, come affermato giustamente dal Giudice di Pace, il ricorrente non può aggiungere motivi nuovi in corso di causa. Per maggiore completezza, pur volendo ritenere diversamente, si evidenzia che tra i documenti allegati vi è sia il verbale di approvazione che quello di taratura dell'apparecchio utilizzato e, secondo recente giurisprudenza, l'approvazione e l'omologazione coincidono. In particolare, sebbene si tratti di un tema dibattuto, il 5 febbraio 2025 la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2857, ha segnato un cambio di orientamento riguardo gli autovelox, riconoscendo la validità delle sanzioni emesse con dispositivi approvati e regolarmente tarati, anche in assenza di omologazione. La Corte ha chiarito che, in presenza di autorizzazione ministeriale e certificazione di taratura in corso di validità, gli accertamenti di velocità sono legittimi. Dunque, il pronunciamento supera di fatto l'interpretazione più restrittiva espressa con l'ordinanza n. 10505 dell'aprile 2024, che richiedeva esplicitamente l'omologazione. Secondo la Cassazione, l'approvazione e l'omologazione sono comunque rilasciate dalla stessa autorità, il Ministero dei Trasporti, e la taratura periodica è elemento sufficiente a garantire il corretto funzionamento dello strumento. Il Ministero dell'Interno, richiamando anche un pag. 8/10 parere dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la necessità di continuare il controllo della velocità, specie in ambito urbano, a tutela degli utenti vulnerabili. Inoltre, in parallelo, è in fase avanzata l'elaborazione di un decreto interministeriale per disciplinare definitivamente l'omologazione. Ad oggi, pertanto, la Cassazione ha confermato che i dispositivi in uso, se tarati e approvati, sono legittimi e utilizzabili, così come nel caso di specie.
Ad ogni modo, considerato che l'argomento non era indicato nel ricorso introduttivo e rappresenta un motivo nuovo, questo deve essere dichiarato inammissibile.
6) Violazione del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 282/2017 e del punto 3, art. 2 del D.M. di approvazione dello strumento n. 54 del 08/08/2021 e della contraddittorietà della motivazione ex art. 339 c.p.c.: secondo quanto sostenuto da parte appellante non è stato richiamato e tantomeno motivato in sentenza il punto decisivo della controversia relativa alla non corretta taratura dello strumento di cui al punto 4 delle memorie conclusive autorizzate.
Come puntualizzato dal anche tale argomento non era indicato Controparte_1 nel ricorso introduttivo nta un motivo nuovo che è quindi inammissibile. Ad ogni modo, pur volendo ritenere il motivo ammissibile, si rileva che è data prova della taratura fra i documenti allegati poiché vi è il verbale di taratura che, insieme a quello di approvazione legittimano l'utilizzo dello strumento. Dunque, alla tardività dell'eccezione (non in ricorso introduttivo) e al fatto che essa attiene a motivi nuovi (e quindi tardivi) consegue che non vi è violazione per omessa motivazione poiché il giudice di prime cure non doveva motivare a riguardo.
7) Erronea compensazione delle spese di giudizio. Alla luce del rigetto di tutti i motivi di appello, deve essere rigettato anche il rilievo sulle spese. Pertanto, essendo confermata la sentenza di primo grado, restano ferme anche le statuizioni circa le spese del giudizio dinnanzi al giudice di pace, alle quali si aggiungono a carico dell'appellante le spese inerenti al giudizio di secondo grado.
Pertanto, per tutti i motivi richiamati, l'appello deve essere respinto integralmente poiché infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Dovendosi rigettare integralmente l'appello si dispone, fermo quanto stabilito per le spese di primo grado, la condanna alle spese processuali di secondo grado a carico della parte appellante. Tali spese vengono liquidate in considerazione del valore della controversia dichiarato nell'atto introduttivo, di complessità media e per tutte le fasi del giudizio ad eccezione dell'istruttoria.
pag. 9/10 L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (cfr da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2021, n. 4731).
Nel caso in esame, visto l'obbligo di versamento del contributo adempiuto dalla parte appellante, condanna quest'ultima al versamento del doppio contributo ex art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'appello inammissibile per i motivi 6 e 7 ed infondato per i restanti motivi e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 105/2024 del Giudice di Pace di Lanciano dr. Giuseppe Di Francesco pubblicata il 24 giugno 2024, nella causa civile iscritta al n. 1005/2023 R.G. Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano, non notificata
Conferma la compensazione delle spese di giudizio di primo grado e condanna parte appellante al pagamento delle spese di secondo grado pari a € 494,00 e al versamento del doppio del contributo unificato
Lanciano, 13 ottobre 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
a miciliato in Altino, presso lo studio dell'avv. Mario Di Giuseppe (codice fiscale che lo rappresenta e difende C.F._2
ATTORE APPELLANTE contro rsona del Sig. Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 alla via Marina n. 18, ed Persona_1 CP_1 elettivament ) al Cors n. 3 presso e nello studio dell'avv. Rocco Giancristofaro (C.f. ) dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso
CONVENUTA APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione avverso sentenza n. 105/2024 del Giudice di Pace di Lanciano dr. Giuseppe Di Francesco pubblicata il 24 giugno 2024, nella causa civile iscritta al n. 1005/2023 R.G. Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano, non notificata
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, per tutti i motivi e le ragioni sopra esposte, richiamati tutti i precedenti atti di causa e le stesse conclusioni rassegnate nel proprio ricorso depositato il 23.11.2023 e nella memorie conclusive autorizzate presentate all'udienza del 17.06.204, ritenuta l'ammissibilità del presente appello, accogliere il medesimo e riformare la sentenza n. 105/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lanciano in data 24.6.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1005C/2023, e dichiarare nullo/annullare i .3996/X/2023 emesso dal Comando della Polizia Municipale del Comune di , notificato in CP_1 data 24.10.2023, per presunta violazione agli artt. 142 c.6, Codice della Strada e D.M.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanciano in funzione di giudice di appello adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, e di conseguenza confermare in toto la sentenza numero 105/2024 del 24 giugno 2024 emessa dal Giudice di Pace di Lanciano relativa al giudizio numero 1005/2023, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di appello notificato in data 16 dicembre 2024, il Sig. Parte_1
, ha proposto gravame avverso la sentenza n. 105/2024
[...]
l Giudice di Pace di Lanciano dr. Giuseppe Di Francesco.
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, presso la can ce di Lanciano, l'odierno appellante conveniva in giudizio il nella Controparte_1 persona del Sindaco p.t., per far dichiarare nullo/annull 2023 notificatogli in data 24.10.2023 per presunta violazione degli artt. 200, 201, 142 comma 6 del Codice della Strada. La causa veniva iscritta innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano, rubricata al n.r.g. 1005/2023 ed assegnata al Giudice dott. Di Francesco. All'udienza del 21.02.2024 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
pag. 2/10 sospesa l'esecutività dell'atto impugnato ed autorizzata parte ricorrente al CP_1 emoria difensiva sino all'udienza del 17.06.2024. Quivi, instauratosi regolarmente il contraddittorio, il ricorrente depositava gli ulteriori scritti difensivi, come autorizzati, si riportava a quanto dedotto, prodotto e concluso con l'atto introduttivo e, a sostegno dell'opposizione, evidenziava l'intervenuta pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 10505/2024 con la quale ha ribadito la nullità delle multe rilevate con strumenti autovelox non omologati, come nel caso di specie. Contestualmente, il Giudice di Pace adito, disattendendo le ragioni sottese all'opposizione, dava lettura del dispositivo della sentenza n. 105/2024 R.G. n. 1005/2023 Sentenza n. cron.1137/2024 del 24/06/2024 pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., rigettava il ricorso, confermava il verbale opposto e revocava la concessa sospensione del verbale compensando le spese di lite.
All'esito, il Sig. ha depositato atto di citazione in appello per impugnare il Pt_1 provvedimento data 20.12.2024 indicando diversi motivi di impugnazione. Il si è costituito in giudizio mediante il deposito Controparte_1 di una comparsa sta con la quale ha contestato ogni avversaria richiesta, eccezione e deduzione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, chiedendo la conferma della sentenza.
All'udienza dell'08.05.2025 le parti sono comparse per mezzo dei propri legali che hanno confermato quanto dedotto in atti. Il Giudice, sentite le parti, ha rinviato all'udienza del 18 settembre 2025 con termini per memorie conclusionali ex art 352 cpc, disponendo lo svolgimento della stessa in trattazione scritta mediante deposito di note sostitutive del verbale di udienza. Termini di deposito ex art 438 c.p.c.
***
SULL'INAMMISSIBILITÀ E/O INFONDATEZZA DELL'APPELLO
Con l'atto di appello, il Sig. ha indicato diversi motivi di impugnazione sulla Pt_1 decisione del Giudice di pri seguito analizzati.
1) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006, in riferimento agli artt. 200 e 201 C.d.S. Ciò in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe superato l'eccezione relativa alla omessa contestazione immediata al conducente della violazione ex art. 14 L.681/89. Dunque, secondo l'appellante, l'organo accertatore avrebbe dovuto fermare l'auto e contestare al conducente l'infrazione con posizionamento a distanza di un agente con funzione di contestatore dell'infrazione.
A tal proposito, questo Tribunale ritiene il motivo di appello infondato.
pag. 3/10 In particolare, l'art. 14 della legge 689/81 dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Pertanto, dalla lettera della norma in esame può ricavarsi che la stessa non impone la contestazione immediata bensì la contestazione immediata deve avvenire soltanto quando questa è possibile. Dunque, fermo la mancata allegazione documentale della integrale sentenza di primo grado, parte appellata ha riportato in atti frammenti del provvedimento e, in particolare, quanto detto dal Giudice di prime cure a pagina 2 della sentenza laddove afferma che: “...né era necessaria la contestazione immediata applicandosi le eccezioni previste dall'art. 201 comma 1 bis lett. a ed e del c.d.s.”. Secondo questo tribunale, il giudice ha ben motivato sul punto poiché, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie, gli articoli 200 e 201 del C.d.S. stabiliscono che l'immediata contestazione non è necessaria stante il chiaro disposto di cui alla lettera e), comma 1- bis, art. 201 del Codice della Strada, quando l'accertamento della violazione viene eseguito “per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Parte appellante ha riferito che tale dicitura è riportata nel verbale e ciò perché correttamente la violazione non è stata immediatamente contestata, in deroga al principio generale di cui all'art. 200, comma 1 del CdS, in quanto ricorrono gli estremi degli artt. 201, comma 1 bis lett. e) CdS e 384, comma 1 lett. e) Reg. esec. CdS. L'apparecchiatura utilizzata, infatti, consente la determinazione dell'illecito solo quando il veicolo è già transitato dal posto di rilevamento della velocità e si trova nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Pertanto, tale motivo è del tutto infondato, sia nel merito che in punto di motivazione potendosi ritenere che il Giudice di prime cure ha sufficientemente argomentato la propria decisione.
2) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006, artt. 13 e 14 della L.689/1981 per la mancata indicazione dei Pubblici Ufficiali intervenuti nel procedimento diretto alla irrogazione della sanzione. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui si dispone sull'eccezione relativa alla mancata indicazione, nel verbale, dei Pubblici Ufficiali che hanno emesso e contestato la sanzione poiché il giorno del rilevamento erano presenti altri Pubblici Ufficiali diversi da quello verbalizzante. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto di non aver riportato le persone intervenute sul verbale opposto non costituisce una violazione delle norme sulla procedura di accertamento.
pag. 4/10 Come riportato dall'appellato sul punto il giudice di prime cure Controparte_1 afferma a pagina 4 della se zioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Cass. Ord. n. 11792/2020). Infatti, è lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità che tecnicamente fornisce l'indicazione dell'infrazione e ne scatta un fotogramma, operazione che è controllata dagli agenti della Polizia Locale in loco. Successivamente, viene sviluppato il fotogramma e redatto il verbale della contestazione. Pertanto, non è prescritto che chi compila il verbale deve essere necessariamente lo stesso ufficiale che ha partecipato alle operazioni di rilevamento, il quale certifica solo l'esatta esecuzione dell'apparecchio di rilevamento. Ed ancora, dal verbale di contestazione non si afferma che lo stesso è stato firmato da persona diversa, ma si indica soltanto il nome del responsabile del procedimento.
Dunque, anche tale motivo di impugnazione merita di essere respinto.
3) Violazione del D.M. 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazz. Uff. 23.8.2007, n. 195, per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339 c.p.c. in relazione agli artt. 142 c.6 bis, 200 e 201 C.d.S. Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha omesso di motivare il punto decisivo della controversia relativo alla mancanza del decreto prefettizio che avrebbe giustificato il differimento della contestazione immediata. Tale terzo motivo di impugnazione, in particolare, si basa sulla interpretazione resa nella sentenza impugnata, a pagina 2, in cui si dichiara:
“L'accert a violazione nel caso di specie è stato eseguito dalla P.M. del comune di con l'apparecchio mobile di tipo Velomatic 512 come specificato CP_1 nel verbal on occorreva la preventiva autorizzazione al suo uso da parte del Prefetto, né era necessaria la contestazione immediata applicandosi le eccezioni previste dall'art. 201 comma 1 bis lett. A ed E del c.d.s.”. L'appellante, dunque, sostiene che nel caso di specie è stata utilizzata una postazione mobile in modalità fissa con conseguente aggiramento di fatto della norma, come evidenziato nel ricorso introduttivo. Per questo motivo, viene chiesto l'annullamento del verbale non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 201 del C.d.S. che esenta l'accertatore dall'immediata contestazione della violazione.
Il appellato, richiamando lo stesso frammento della sentenza, ha sostenuto che CP_1 il invece, ha correttamente motivato richiamando l'art. 201 comma 1 bis lett. a) ed e) del c.d.s. in quanto norma applicabile al caso di specie.
Secondo questo Tribunale, anche tale motivo di appello deve essere rigettato poiché, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la norma ex art. 201 comma 1 bis lett. e pag. 5/10 c.d.s. non distingue tra dispositivi fissi e mobili, pertanto, essa è applicabile in relazione ad entrambe le tipologie senza che ciò rappresenti un aggiramento della normativa stessa.
4) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006, in riferimento al comma 6 bis dell'art. 142 nonché degli artt. 200 e 201 del C.d.S. in combinato disposto con il D.M. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/072017 in riferimento al posizionamento dei cartelli che avvisano della presenza del rilevamento della velocità. Dunque, con il quarto motivo viene contestata la parte della sentenza in cui si scrive, a pagg. 3 e 4: “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la azione può avvenire mediante querela di falso” (Cass. Ord. n.11792/2020). Il ha sostenuto che nel ricorso introduttivo Pt_1 si faceva riferimento alla dicitur riportata sul verbale del “controllo elettronico della velocità – rilevamento elettronico della velocità” senza indicare quale delle due era presente sui cartelli. Secondo l'appellante la cartellonistica, per come posizionata, è in chiaro contrasto a quanto statuito nella direttiva Minniti Ministero Interno circolare n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/072017. La censura richiesta, dunque, verteva sulla modalità con cui era stata posizionata la cartellonistica indicante il rilevamento in corso. Infatti, la cartellonistica indicante il rilevamento in atto è stata collocata in modalità fissa e non con cartello mobile poggiato sulla sede stradale. Inoltre, secondo una giurisprudenza richiamata “…la presenza di cartelli fissi, in tratti di strada ove solitamente non ci sono controlli, è ormai percepita dagli automobilisti non più come un avviso ma con indifferenza, come una costante, una sorta di residuato…”.
Così come sostenuto dall'opposto sul punto il giudice di prime cure ha CP_1 motivato correttamente a pag. 3 e 4 nza impugnata. Ed infatti, il Codice della Strada non impone una distanza della segnaletica dalla postazione di controllo, ma dispone solo che abbia una “adeguata distanza” che, nel caso concreto, risulta osservata. Secondo il convenuto, la misura di metri 400 contenuta nella circolare del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2007 prot. 300/A/1/26352/101/3/3/9 di cui parla l'appellante, costituiva in realtà una misura meramente indicativa per le postazioni mobili come viene confermato dalla stessa Direttiva del Ministero dell'interno 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3. Infatti, sia la più recente direttiva “Minniti” che il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 282/17 hanno confermato le suddette indicazioni (cfr. All. 7 al fascicolo di primo grado di parte convenuta). Dai documenti e dalle fotografie allegate al fascicolo di parte resistente di primo grado, nonché dal verbale redatto prima della procedura di rilevamento, si indicano le apposizioni dei cartelli di “avviso”, e si evince l'adeguatezza della distanza (verbale allegato fra i documenti di parte resistenti pag. 6/10 fascicolo di primo grado). Pertanto, secondo il anche tale motivo Controparte_1 deve essere respinto.
Secondo questo Tribunale anche tale motivo di appello deve essere quanto la contestazione risulta essere generica. Occorre far presente come il abbia mal Pt_1 inteso quanto contenuto nel ricorso introduttivo dove si faceva rif la dicitura standard riportata sul verbale del “controllo elettronico della velocità – rilevamento elettronico della velocità”. Infatti, non è corretto affermare che a riguardo non sia stata indicata quale delle due diciture fosse presente sui cartelli. Nel verbale di contestazione è scritto: Il servizio di controllo della velocità è stato effettuato apponendo idonea segnaletica stradale di indicazione contenente l'iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”. Pertanto, la congiunzione
“ovvero” non è da intendersi con valore esplicativo (“cioè”) ma in senso disgiuntivo che può essere sostituito da “oppure” e nel caso di specie in riferimento ai due cartelli entrambi presenti con l'una o l'altra dicitura non c'è da compiersi una scelta. Ed ancora, l'appellante richiamando una pronuncia giurisprudenziale (Cass. ord. n. 23330/20 del 23.10.2020) ha fondato la sua contestazione sulla differenza tra dispositivo fisso e dispositivo mobile. In particolare, in relazione agli autovelox fissi è previsto che prima di ogni postazione autovelox ci deve essere un cartello, ben visibile, che avvisi gli automobilisti della presenza del controllo elettronico della velocità. Quanto alla distanza massima tra il cartello e la postazione, il primo deve essere posizionato a non più di 4 chilometri dall'autovelox. La legge non indica, allo stesso modo, quale debba essere la distanza minima tra cartello e postazione. A tal proposito la Cassazione ha affermato che il segnale deve essere collocato con «adeguato anticipo» rispetto all'autovelox, in modo da consentire all'automobilista di rallentare la velocità senza frenate improvvise, senza quindi costituire un pericolo per la circolazione. Anche nel caso degli autovelox mobili (come nel caso di specie), cioè quelli posizionati sul treppiedi e, di volta in volta, predisposti all'occorrenza dalla polizia, è necessaria la presenza di un cartello di avviso posto a non più di 4 chilometri e con adeguato anticipo rispetto alla postazione. Tuttavia, una direttiva ministeriale spiega che, se nel tratto di strada gli accertamenti della velocità avvengono saltuariamente, dopo il cartello fisso gli agenti devono posizionare un ulteriore cartello mobile, ai margini della strada (anche con la semplice icona della polizia), in modo da avvisare gli automobilisti della presenza della postazione di controllo. La direttiva Minniti del luglio 2017 ha, infatti, stabilito che la presenza di cartelli fissi, in tratti di strada ove solitamente non ci sono controlli, è ormai percepita dagli automobilisti non più come un avvertimento, ma con indifferenza, come una
“costante”, una sorta di residuato. Occorre precisare che, fermo quanto fin qui esposto, la direttiva richiamata richiede, però, che l'ulteriore cartello mobile deve essere posizionato prima degli autovelox mobili solo se si tratta di strada non sottoposta solitamente a controlli. Pertanto, deve e ovata l'assenza di controlli nella strada tale da far percepire con indifferenza il , ma nel caso di specie tale prova non CP_2 può ritenersi sufficientemente raggiunta seguenza, per le ragioni sopra addotte anche tale ulteriore motivo di appello deve ritenersi infondato.
pag. 7/10 5) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c., come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006 in riferimento agli artt. 142, comma 6. Le multe per eccesso di velocità rilevate per mezzo di apparecchiature non omologate, sono da considerarsi nulle per la carenza di omologazione dello strumento utilizzato dall'organo accertatore. Il giudice a pag. 5 della sentenza: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n.689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza” (Cass. Ord. n.27909/2018). Come argomentato nella autorizzata memoria depositata all'udienza del 17.06.2024, le omologazioni riportate sul verbale opposto sono in realtà meri decreti di approvazione. Secondo l'art. 142, comma 6, del C.d.S. sono considerate fonti di prova “…le apparecchiature debitamente omologate…” e sono quelle che presentano, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al C.d.S. secondo l'appellante, in conclusione, non risult mente omologata l'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di per il rilevamento della velocità CP_1 veicolare, i relativi risultati non pote e considerati idonei ai fini della contestazione ex art. 142 del C.d.S., come ribadito dalla Suprema Corte di cassazione con la citata ordinanza n. 10505/2024.
Sull'omessa omologazione dello strumento di rilevazione, confermando quanto sollevato dall'appellato, tale motivo di appello deve essere rigettato poiché tardivo. Infatti, nel ricorso introduttivo non si fa menzione di tale eccezione e, come affermato giustamente dal Giudice di Pace, il ricorrente non può aggiungere motivi nuovi in corso di causa. Per maggiore completezza, pur volendo ritenere diversamente, si evidenzia che tra i documenti allegati vi è sia il verbale di approvazione che quello di taratura dell'apparecchio utilizzato e, secondo recente giurisprudenza, l'approvazione e l'omologazione coincidono. In particolare, sebbene si tratti di un tema dibattuto, il 5 febbraio 2025 la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2857, ha segnato un cambio di orientamento riguardo gli autovelox, riconoscendo la validità delle sanzioni emesse con dispositivi approvati e regolarmente tarati, anche in assenza di omologazione. La Corte ha chiarito che, in presenza di autorizzazione ministeriale e certificazione di taratura in corso di validità, gli accertamenti di velocità sono legittimi. Dunque, il pronunciamento supera di fatto l'interpretazione più restrittiva espressa con l'ordinanza n. 10505 dell'aprile 2024, che richiedeva esplicitamente l'omologazione. Secondo la Cassazione, l'approvazione e l'omologazione sono comunque rilasciate dalla stessa autorità, il Ministero dei Trasporti, e la taratura periodica è elemento sufficiente a garantire il corretto funzionamento dello strumento. Il Ministero dell'Interno, richiamando anche un pag. 8/10 parere dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la necessità di continuare il controllo della velocità, specie in ambito urbano, a tutela degli utenti vulnerabili. Inoltre, in parallelo, è in fase avanzata l'elaborazione di un decreto interministeriale per disciplinare definitivamente l'omologazione. Ad oggi, pertanto, la Cassazione ha confermato che i dispositivi in uso, se tarati e approvati, sono legittimi e utilizzabili, così come nel caso di specie.
Ad ogni modo, considerato che l'argomento non era indicato nel ricorso introduttivo e rappresenta un motivo nuovo, questo deve essere dichiarato inammissibile.
6) Violazione del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 282/2017 e del punto 3, art. 2 del D.M. di approvazione dello strumento n. 54 del 08/08/2021 e della contraddittorietà della motivazione ex art. 339 c.p.c.: secondo quanto sostenuto da parte appellante non è stato richiamato e tantomeno motivato in sentenza il punto decisivo della controversia relativa alla non corretta taratura dello strumento di cui al punto 4 delle memorie conclusive autorizzate.
Come puntualizzato dal anche tale argomento non era indicato Controparte_1 nel ricorso introduttivo nta un motivo nuovo che è quindi inammissibile. Ad ogni modo, pur volendo ritenere il motivo ammissibile, si rileva che è data prova della taratura fra i documenti allegati poiché vi è il verbale di taratura che, insieme a quello di approvazione legittimano l'utilizzo dello strumento. Dunque, alla tardività dell'eccezione (non in ricorso introduttivo) e al fatto che essa attiene a motivi nuovi (e quindi tardivi) consegue che non vi è violazione per omessa motivazione poiché il giudice di prime cure non doveva motivare a riguardo.
7) Erronea compensazione delle spese di giudizio. Alla luce del rigetto di tutti i motivi di appello, deve essere rigettato anche il rilievo sulle spese. Pertanto, essendo confermata la sentenza di primo grado, restano ferme anche le statuizioni circa le spese del giudizio dinnanzi al giudice di pace, alle quali si aggiungono a carico dell'appellante le spese inerenti al giudizio di secondo grado.
Pertanto, per tutti i motivi richiamati, l'appello deve essere respinto integralmente poiché infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Dovendosi rigettare integralmente l'appello si dispone, fermo quanto stabilito per le spese di primo grado, la condanna alle spese processuali di secondo grado a carico della parte appellante. Tali spese vengono liquidate in considerazione del valore della controversia dichiarato nell'atto introduttivo, di complessità media e per tutte le fasi del giudizio ad eccezione dell'istruttoria.
pag. 9/10 L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (cfr da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2021, n. 4731).
Nel caso in esame, visto l'obbligo di versamento del contributo adempiuto dalla parte appellante, condanna quest'ultima al versamento del doppio contributo ex art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'appello inammissibile per i motivi 6 e 7 ed infondato per i restanti motivi e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 105/2024 del Giudice di Pace di Lanciano dr. Giuseppe Di Francesco pubblicata il 24 giugno 2024, nella causa civile iscritta al n. 1005/2023 R.G. Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano, non notificata
Conferma la compensazione delle spese di giudizio di primo grado e condanna parte appellante al pagamento delle spese di secondo grado pari a € 494,00 e al versamento del doppio del contributo unificato
Lanciano, 13 ottobre 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pag. 10/10