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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g.…2256/2023
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente PROFESSIONALE SENTENZA nella causa iscritta al n. 2256/2023 R.G., promossa da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. GIADA CACIAGLI
RICORRENTE contro
Controparte_1
(P.Iva: ), con gli avv.ti CARLA FIASCHI, P.IVA_1
OR ZE e LI FR
RESISTENTE
e
(P.Iva/C.F.: Controparte_2
), con gli avv.ti BARBARA FRANCIONI e P.IVA_2
ST IN
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione del 15.10.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. e depositato in data
16.07.2023, il ricorrente agiva avanti il Tribunale di Pisa deducendo quanto segue:
- di aver perso completamente la vista all'occhio destro a causa dell'errata gestione del quadro clinico da parte dei medici che lo ebbero in cura;
- in particolare, a fronte dei numerosi accessi in Pronto Soccorso sia presso il nosocomio di Empoli che di Pisa, ove i medici riscontravano una pressione oculare sempre abbondantemente sopra la norma, non furono eseguiti nè accertamenti strumentali mirati né fu somministrata la tardiva terapia di needling che avrebbe evitato al paziente la perdita del visus all'occhio destro;
- l'erronea gestione del quadro clinico, protrattasi per ben 2 anni
(1/04/2016 -10/05/2018) e attribuibile alla condotta colposa dei medici dell'Ausl e/o all CP_2 CP_3 determinava così la cecità completa dell'occhio destro del paziente;
- tale condizione, ormai irreversibile, causava nel sig. Parte_1
l'insorgere di una grave sindrome depressiva, oltre che il declassamento della patente di guida e la perdita dell'attività lavorativa precedentemente svolta (autotrasportatore).
2 Il ricorrente deduceva quindi di aver dapprima introdotto la procedura ex art. 696 bis c.p.c., nel giudizio R.G. n. 1126/2022, al fine di acclarare le cause e le responsabilità dei sanitari che lo ebbero in cura, all'esito della quale si escludeva la sussistenza di profili di malpractice medica.
Il ricorrente agiva, quindi, nel presente giudizio al fine di contestare gli esiti dell'accertamento tecnico svolto, evidenziando le lacune e gli errori di valutazione commessi e chiedendone la rinnovazione con assegnazione dell'incarico a nuovo collegio peritale.
L'AOUP si costituiva in giudizio, riportandosi alle difese già svolte in sede di procedura promossa ex art. 696 bis c.p.c., confermando la correttezza dell'operato dei sanitari coinvolti;
la convenuta riscostruiva, inoltre, l'iter degli accessi nosocomiali eseguiti dal paziente, precisando che era risultato determinante, ai fini dell'acuirsi della patologia, l'intervallo tra il 19.04.2017 e il
02.05.2018 durante il quale il ricorrente non si era più sottoposto ad alcuna visita in reparto. Concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio anche l'azienda , che, Controparte_2 nel contestare le deduzioni avversarie, precisava come dalla documentazione versata nel presente giudizio emergesse come già in occasione dell'esame del campo visivo eseguito in data
02.03.2015, quindi antecedente al primo accesso al PS dell'Ospedale di Empoli avvenuto in data 01.04.2016, il paziente manifestasse una progressione della malattia con un netto peggioramento della funzione visiva, acuita, secondo la prospettazione della difesa, dal mancato ricorso ad un centro specializzato nella gestione della patologia complessa da cui il paziente era affetto (uveite con glaucoma secondario). Tale presa
3 in carico, come chiarito dal collegio peritale, “avrebbe consentito di approfondire con accertamenti specifici il quadro oculistico, identificandone la stadiazione e programmando un'eventuale correzione farmacologica/chirurgica”.
Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto della domanda avversaria. All'udienza del 24.10.2024, alla luce delle osservazioni della convenuta , veniva disposto nei confronti Controparte_2 di l'ordine di esibizione dei documenti non ancora prodotti in Pt_2 giudizio (referti relativi alle visite oculistiche e referti degli esami diagnostici di ambito oculistico, eseguiti dal sig. Parte_1
nel periodo 21.10.2016-24.03.2017; referti relativi alle
[...] visite oculistiche e referti degli esami diagnostici di ambito oculistico, eseguiti dal sig. dal 2010 al Parte_1
31.03.2016).
All'esito del deposito, la causa veniva ulteriormente istruita disponendo un'integrazione peritale con conferimento dell'incarico ai CCTTUU già nominati nel giudizio R.G. n. 1126/2022.
Successivamente al deposito del supplemento di CTU, la causa veniva riassegnata al sottoscritto giudice, e rinviata per la successiva trattazione all'udienza del 15.10.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e/o dell' CP_2
.
[...]
La natura delle responsabilità delle menzionate strutture sanitarie, in conformità a quanto disposto dalla legge cd. LI IA (l. n.
24/2017) e degli orientamenti giurisprudenziali da questa recepiti,
è di tipo contrattuale. E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione
4 del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – l'obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis Cass. n. 10832/2010, Cass. n.
22818/2021).
La fattispecie deve, pertanto, sussumersi nell'ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Da ciò deriva che: il creditore-paziente danneggiato ha l'onere di provare l'aggravamento della propria situazione patologica e il nesso eziologico con l'operato o l'omissione dei sanitari;
il debitore-struttura sanitaria ha l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati causati da evento imprevedibile (v. da ultimo C. Cass. n. 25288/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di spedalità tra il ricorrente e le strutture ospedaliere coinvolte è pacifica poiché non contestata e provata dalla documentazione in atti.
Ciò premesso, l'indagine demandata attiene essenzialmente alla valutazione della correttezza delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, che, nell'ambito del giudizio r.g. n. 1126/2022, era stato chiamato a chiarire le cause che hanno condotto il ricorrente alla perdita del “visus” in occhio destro.
Il collegio peritale, nel ricostruire la sequenza di accessi ospedalieri e delle diagnosi di volta in volta effettuate, aveva escluso che fosse riscontrabile alcun profilo di responsabilità nell'operato dei sanitari delle strutture ospedaliere facenti capo alle CP_1 convenute.
Al fine di contestare tale assunto, il ricorrente introduceva il presente giudizio chiedendo la rinnovazione della CTU, in quanto condotta senza acquisire dall'aziende ospedaliere coinvolte, in
5 particolare da tutti i referti relativi alle visite oculistiche ed Pt_2 agli esami diagnostici eseguiti da nel periodo Parte_1
21.10.2016-24.03.2017, nonché gli accertamenti pregressi (anno
2010-31.03.2016).
Acquisita la documentazione anzidetta, l'indagine veniva così integrata invitando il predetto collegio peritale a rispondere, alla luce di un più completo compendio documentale, ai quesiti assegnati nel giudizio r.g. n. 1126/2022.
Ebbene, all'esito della disposta integrazione peritale, i CCTTUU hanno confermato la correttezza del percorso diagnostico, farmacologico e terapeutico condotto dal paziente all'interno delle strutture ospedaliere convenute.
La premessa dell'ampia dissertazione redatta dai consulenti focalizzava l'attenzione sulla patologia clinica di cui il paziente soffriva e il cui acuirsi aveva determinato il lungo percorso terapeutico documentato in atti: il ricorrente risultava, infatti, affetto “da una forma particolare di glaucoma secondario ad altra patologia oculare, l'uveite associata ad IT CA (…) patologia rara di complessa e difficile gestione, caratterizzata da attacchi acuti ricorrenti di uveite, quadro clinico caratterizzato da un processo infiammatorio che si sviluppa all'interno del bulbo oculare e può accompagnarsi all'aumento della pressione endoculare, configurando una forma di glaucoma secondario alla patologia infiammatoria uveitica associata all'IT RI che con il suo decorso ne influenza le ricadute infiammatorie e
l'insorgenza delle crisi glaucomato-ciclitiche con ingente aumento della pressione oculare associata come detto ad infiammazione.”
Nessuna contestazione sorgeva in ordine alla citata diagnosi, avendo pacificamente ammesso il ricorrente di essere affetto da uveite e glaucoma secondario ad IT RI dal 1993 e di
6 essersi sottoposto nel 2009 ad intervento chirurgico per sostituzione di cristallino e per glaucoma con impianto di dispositivo filtrante Express ed iridotomia.
Dopo un'accurata anamnesi della vicenda clinica, il collegio descriveva i sintomi che, a partire dal 2016, avevano caratterizzato i numerosi accessi del paziente al P.S. sia di Empoli che di Pisa, tutti riconducibili a “fase acuta con uveite e glaucoma secondario con aumento del tono endoculare, per il quale i sanitari hanno prontamente somministrato terapia ipotonizzante in collirio, per OS o EV.”
Rispetto a tali accessi “in acuto”, le risposte terapeutiche, rivolte a trattare infiammazioni acute e a ridurre l'ipertensione endoculare sono state giudicate “congrue”, mentre appare dirimente, ai fini dell'indagine eziologica del danno permanente patito dal paziente, la circostanza che, durante il lungo percorso terapeutico intrapreso, lo stesso avesse “omesso di affidare la gestione oculistica di una patologia complessa di cui era affetto, l'uveite con glaucoma secondario, ad un centro specialistico, nonostante gli sia stato consigliato per iscritto due volte nei referti di dimissioni.”
L'incidenza di detta omissione, più volte sottolineata nel lungo elaborato peritale, risultava, infatti, determinante rispetto all'accertamento dell'incidenza causale della condotta dei sanitari sulla perdita di visus oculare a cui il paziente approdava dopo anni di accessi e diagnosi.
I CCTTUU sottolineavano, infatti, come non si ravvisa in atti riscontri di visite reumatologiche e terapie rispetto alla gestione dell'artrite psoriasica che pure aveva causato nel paziente, nel corso degli anni a partire dal 1993, ripetuti episodi di uveite ipertensiva in glaucoma secondario.
7 Il quadro clinico del paziente risultava, infatti, caratterizzato da ripetuti episodi di uveite legati all'andamento dell'artrite psoriasica che ne condizionava le recidive.
Emergeva, inoltre, che nel lungo lasso temporale in cui si sviluppava l'aggravamento della patologia oculare, nonostante ciò gli fosse stato prescritto nei referti di due episodi di dimissioni, il paziente non si rivolse ad un centro specialistico multidisciplinare coinvolgente Medico di Medicina Generale e Reumatologo, oltre allo specialista in Oftalmologia, più indicato anche secondo le linee guida specifiche per la gestione della descritta patologia di grado severo.
Tali aspetti, peraltro incontestati dal ricorrente, che sul punto lamenta di non essere stato adeguatamente indirizzato dal personale indirizzato, assumono incidenza causale determinante secondo il principio del “più probabile che non” sull'aggravamento del deficit visivo del ricorrente.
In ossequio al citato criterio civilistico, come ribadito anche dalla recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
26/09/2024, n. 25805), la gravità della patologia di cui soffriva il paziente nel pregresso, unita alla scelta di non rivolgersi ad un centro specialistico multidisciplinare, nella comparazione tra le possibili spiegazioni dell'evento, sono risultate prevalenti in termini probabilistici sulle altre ragioni offerte dal ricorrente, rispetto alle quali, non sono stati offerti riscontri probatori sufficienti a sorreggere un giudizio di responsabilità.
I CCTTUU confermano, infatti, la correttezza delle scelte terapeutiche effettuate dai centri ospedalieri coinvolti, precisando, come “in presenza del severo deficit campimetrico evidenziato dopo la UBM del 11/04/2017, i medici oculisti non avrebbero dovuto procedere con terapie diverse rispetto a quelle
8 concretamente eseguite. In particolare un eventuale approccio chirurgico non avrebbe consentito modificazione, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, della malattia oculare e della lesione del nervo ottico in OD”.
Le spiegazioni offerte dal collegio peritale, anche alla luce supplemento istruttorio svolto, risultano quindi condivisibili e coerenti con il quadro probatorio emerso e quindi prevalenti rispetto alle “spiegazioni causali alternative” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 26/09/2024, n. 25805), prospettate dal ricorrente.
Né il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di quest'ultimo permette di affrontare la questione sotto il diverso profilo della perdita di chance, trattandosi, peraltro, di domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno, non articolata e come tale non suscettibile di disamina nel presente giudizio.
Da ultimo, pur dovendosi ritenere assorbita dal rigetto della domanda principale quella accessoria formulata in punto di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa, si evidenzia come né dal punto di vista delle allegazioni né da quello istruttorio siano stati in ogni caso offerti elementi sufficienti a provare la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il danno lamentato e la condotta imputata ai sanitari.
La lettera di licenziamento prodotta in atti richiama, infatti,
“improrogabili necessità aziendali organizzative ed economiche”, mentre le prove per testi capitolate sul punto sono connotate da genericità ed indeterminatezza, e quindi inammissibili.
La domanda attorea deve dunque essere integralmente rigettata.
Determinano la compensazione delle spese di lite la complessità della vicenda, l'ampio dibattito giurisprudenziale esistente in materia, unite alla circostanza che il supplemento istruttorio si
9 rendeva necessaria al fine di vagliare la documentazione non prodotta da durante la procedura promossa ex art. 696 bis Pt_2
c.p.c. ed acquisita solo nel presente giudizio.
Quanto alla CTU, si pongono definitivamente a carico di parte ricorrente le spese sostenute nella procedura r.g. n. 1126/2022 mentre si pongono a carico di tutte le parti del presente giudizio le spese già liquidate con separato decreto per l'espletamento della
CTU integrativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Rigetta la domanda di parte ricorrente perché infondata.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU svolta nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuno
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della CTU svolta nel giudizio r.g. n. 1126/2022.
Così deciso in Pisa, il 21/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
10
r.g.…2256/2023
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente PROFESSIONALE SENTENZA nella causa iscritta al n. 2256/2023 R.G., promossa da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. GIADA CACIAGLI
RICORRENTE contro
Controparte_1
(P.Iva: ), con gli avv.ti CARLA FIASCHI, P.IVA_1
OR ZE e LI FR
RESISTENTE
e
(P.Iva/C.F.: Controparte_2
), con gli avv.ti BARBARA FRANCIONI e P.IVA_2
ST IN
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di discussione del 15.10.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. e depositato in data
16.07.2023, il ricorrente agiva avanti il Tribunale di Pisa deducendo quanto segue:
- di aver perso completamente la vista all'occhio destro a causa dell'errata gestione del quadro clinico da parte dei medici che lo ebbero in cura;
- in particolare, a fronte dei numerosi accessi in Pronto Soccorso sia presso il nosocomio di Empoli che di Pisa, ove i medici riscontravano una pressione oculare sempre abbondantemente sopra la norma, non furono eseguiti nè accertamenti strumentali mirati né fu somministrata la tardiva terapia di needling che avrebbe evitato al paziente la perdita del visus all'occhio destro;
- l'erronea gestione del quadro clinico, protrattasi per ben 2 anni
(1/04/2016 -10/05/2018) e attribuibile alla condotta colposa dei medici dell'Ausl e/o all CP_2 CP_3 determinava così la cecità completa dell'occhio destro del paziente;
- tale condizione, ormai irreversibile, causava nel sig. Parte_1
l'insorgere di una grave sindrome depressiva, oltre che il declassamento della patente di guida e la perdita dell'attività lavorativa precedentemente svolta (autotrasportatore).
2 Il ricorrente deduceva quindi di aver dapprima introdotto la procedura ex art. 696 bis c.p.c., nel giudizio R.G. n. 1126/2022, al fine di acclarare le cause e le responsabilità dei sanitari che lo ebbero in cura, all'esito della quale si escludeva la sussistenza di profili di malpractice medica.
Il ricorrente agiva, quindi, nel presente giudizio al fine di contestare gli esiti dell'accertamento tecnico svolto, evidenziando le lacune e gli errori di valutazione commessi e chiedendone la rinnovazione con assegnazione dell'incarico a nuovo collegio peritale.
L'AOUP si costituiva in giudizio, riportandosi alle difese già svolte in sede di procedura promossa ex art. 696 bis c.p.c., confermando la correttezza dell'operato dei sanitari coinvolti;
la convenuta riscostruiva, inoltre, l'iter degli accessi nosocomiali eseguiti dal paziente, precisando che era risultato determinante, ai fini dell'acuirsi della patologia, l'intervallo tra il 19.04.2017 e il
02.05.2018 durante il quale il ricorrente non si era più sottoposto ad alcuna visita in reparto. Concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio anche l'azienda , che, Controparte_2 nel contestare le deduzioni avversarie, precisava come dalla documentazione versata nel presente giudizio emergesse come già in occasione dell'esame del campo visivo eseguito in data
02.03.2015, quindi antecedente al primo accesso al PS dell'Ospedale di Empoli avvenuto in data 01.04.2016, il paziente manifestasse una progressione della malattia con un netto peggioramento della funzione visiva, acuita, secondo la prospettazione della difesa, dal mancato ricorso ad un centro specializzato nella gestione della patologia complessa da cui il paziente era affetto (uveite con glaucoma secondario). Tale presa
3 in carico, come chiarito dal collegio peritale, “avrebbe consentito di approfondire con accertamenti specifici il quadro oculistico, identificandone la stadiazione e programmando un'eventuale correzione farmacologica/chirurgica”.
Concludeva, quindi, per l'integrale rigetto della domanda avversaria. All'udienza del 24.10.2024, alla luce delle osservazioni della convenuta , veniva disposto nei confronti Controparte_2 di l'ordine di esibizione dei documenti non ancora prodotti in Pt_2 giudizio (referti relativi alle visite oculistiche e referti degli esami diagnostici di ambito oculistico, eseguiti dal sig. Parte_1
nel periodo 21.10.2016-24.03.2017; referti relativi alle
[...] visite oculistiche e referti degli esami diagnostici di ambito oculistico, eseguiti dal sig. dal 2010 al Parte_1
31.03.2016).
All'esito del deposito, la causa veniva ulteriormente istruita disponendo un'integrazione peritale con conferimento dell'incarico ai CCTTUU già nominati nel giudizio R.G. n. 1126/2022.
Successivamente al deposito del supplemento di CTU, la causa veniva riassegnata al sottoscritto giudice, e rinviata per la successiva trattazione all'udienza del 15.10.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e/o dell' CP_2
.
[...]
La natura delle responsabilità delle menzionate strutture sanitarie, in conformità a quanto disposto dalla legge cd. LI IA (l. n.
24/2017) e degli orientamenti giurisprudenziali da questa recepiti,
è di tipo contrattuale. E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione
4 del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – l'obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis Cass. n. 10832/2010, Cass. n.
22818/2021).
La fattispecie deve, pertanto, sussumersi nell'ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Da ciò deriva che: il creditore-paziente danneggiato ha l'onere di provare l'aggravamento della propria situazione patologica e il nesso eziologico con l'operato o l'omissione dei sanitari;
il debitore-struttura sanitaria ha l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati causati da evento imprevedibile (v. da ultimo C. Cass. n. 25288/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di spedalità tra il ricorrente e le strutture ospedaliere coinvolte è pacifica poiché non contestata e provata dalla documentazione in atti.
Ciò premesso, l'indagine demandata attiene essenzialmente alla valutazione della correttezza delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, che, nell'ambito del giudizio r.g. n. 1126/2022, era stato chiamato a chiarire le cause che hanno condotto il ricorrente alla perdita del “visus” in occhio destro.
Il collegio peritale, nel ricostruire la sequenza di accessi ospedalieri e delle diagnosi di volta in volta effettuate, aveva escluso che fosse riscontrabile alcun profilo di responsabilità nell'operato dei sanitari delle strutture ospedaliere facenti capo alle CP_1 convenute.
Al fine di contestare tale assunto, il ricorrente introduceva il presente giudizio chiedendo la rinnovazione della CTU, in quanto condotta senza acquisire dall'aziende ospedaliere coinvolte, in
5 particolare da tutti i referti relativi alle visite oculistiche ed Pt_2 agli esami diagnostici eseguiti da nel periodo Parte_1
21.10.2016-24.03.2017, nonché gli accertamenti pregressi (anno
2010-31.03.2016).
Acquisita la documentazione anzidetta, l'indagine veniva così integrata invitando il predetto collegio peritale a rispondere, alla luce di un più completo compendio documentale, ai quesiti assegnati nel giudizio r.g. n. 1126/2022.
Ebbene, all'esito della disposta integrazione peritale, i CCTTUU hanno confermato la correttezza del percorso diagnostico, farmacologico e terapeutico condotto dal paziente all'interno delle strutture ospedaliere convenute.
La premessa dell'ampia dissertazione redatta dai consulenti focalizzava l'attenzione sulla patologia clinica di cui il paziente soffriva e il cui acuirsi aveva determinato il lungo percorso terapeutico documentato in atti: il ricorrente risultava, infatti, affetto “da una forma particolare di glaucoma secondario ad altra patologia oculare, l'uveite associata ad IT CA (…) patologia rara di complessa e difficile gestione, caratterizzata da attacchi acuti ricorrenti di uveite, quadro clinico caratterizzato da un processo infiammatorio che si sviluppa all'interno del bulbo oculare e può accompagnarsi all'aumento della pressione endoculare, configurando una forma di glaucoma secondario alla patologia infiammatoria uveitica associata all'IT RI che con il suo decorso ne influenza le ricadute infiammatorie e
l'insorgenza delle crisi glaucomato-ciclitiche con ingente aumento della pressione oculare associata come detto ad infiammazione.”
Nessuna contestazione sorgeva in ordine alla citata diagnosi, avendo pacificamente ammesso il ricorrente di essere affetto da uveite e glaucoma secondario ad IT RI dal 1993 e di
6 essersi sottoposto nel 2009 ad intervento chirurgico per sostituzione di cristallino e per glaucoma con impianto di dispositivo filtrante Express ed iridotomia.
Dopo un'accurata anamnesi della vicenda clinica, il collegio descriveva i sintomi che, a partire dal 2016, avevano caratterizzato i numerosi accessi del paziente al P.S. sia di Empoli che di Pisa, tutti riconducibili a “fase acuta con uveite e glaucoma secondario con aumento del tono endoculare, per il quale i sanitari hanno prontamente somministrato terapia ipotonizzante in collirio, per OS o EV.”
Rispetto a tali accessi “in acuto”, le risposte terapeutiche, rivolte a trattare infiammazioni acute e a ridurre l'ipertensione endoculare sono state giudicate “congrue”, mentre appare dirimente, ai fini dell'indagine eziologica del danno permanente patito dal paziente, la circostanza che, durante il lungo percorso terapeutico intrapreso, lo stesso avesse “omesso di affidare la gestione oculistica di una patologia complessa di cui era affetto, l'uveite con glaucoma secondario, ad un centro specialistico, nonostante gli sia stato consigliato per iscritto due volte nei referti di dimissioni.”
L'incidenza di detta omissione, più volte sottolineata nel lungo elaborato peritale, risultava, infatti, determinante rispetto all'accertamento dell'incidenza causale della condotta dei sanitari sulla perdita di visus oculare a cui il paziente approdava dopo anni di accessi e diagnosi.
I CCTTUU sottolineavano, infatti, come non si ravvisa in atti riscontri di visite reumatologiche e terapie rispetto alla gestione dell'artrite psoriasica che pure aveva causato nel paziente, nel corso degli anni a partire dal 1993, ripetuti episodi di uveite ipertensiva in glaucoma secondario.
7 Il quadro clinico del paziente risultava, infatti, caratterizzato da ripetuti episodi di uveite legati all'andamento dell'artrite psoriasica che ne condizionava le recidive.
Emergeva, inoltre, che nel lungo lasso temporale in cui si sviluppava l'aggravamento della patologia oculare, nonostante ciò gli fosse stato prescritto nei referti di due episodi di dimissioni, il paziente non si rivolse ad un centro specialistico multidisciplinare coinvolgente Medico di Medicina Generale e Reumatologo, oltre allo specialista in Oftalmologia, più indicato anche secondo le linee guida specifiche per la gestione della descritta patologia di grado severo.
Tali aspetti, peraltro incontestati dal ricorrente, che sul punto lamenta di non essere stato adeguatamente indirizzato dal personale indirizzato, assumono incidenza causale determinante secondo il principio del “più probabile che non” sull'aggravamento del deficit visivo del ricorrente.
In ossequio al citato criterio civilistico, come ribadito anche dalla recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
26/09/2024, n. 25805), la gravità della patologia di cui soffriva il paziente nel pregresso, unita alla scelta di non rivolgersi ad un centro specialistico multidisciplinare, nella comparazione tra le possibili spiegazioni dell'evento, sono risultate prevalenti in termini probabilistici sulle altre ragioni offerte dal ricorrente, rispetto alle quali, non sono stati offerti riscontri probatori sufficienti a sorreggere un giudizio di responsabilità.
I CCTTUU confermano, infatti, la correttezza delle scelte terapeutiche effettuate dai centri ospedalieri coinvolti, precisando, come “in presenza del severo deficit campimetrico evidenziato dopo la UBM del 11/04/2017, i medici oculisti non avrebbero dovuto procedere con terapie diverse rispetto a quelle
8 concretamente eseguite. In particolare un eventuale approccio chirurgico non avrebbe consentito modificazione, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, della malattia oculare e della lesione del nervo ottico in OD”.
Le spiegazioni offerte dal collegio peritale, anche alla luce supplemento istruttorio svolto, risultano quindi condivisibili e coerenti con il quadro probatorio emerso e quindi prevalenti rispetto alle “spiegazioni causali alternative” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 26/09/2024, n. 25805), prospettate dal ricorrente.
Né il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di quest'ultimo permette di affrontare la questione sotto il diverso profilo della perdita di chance, trattandosi, peraltro, di domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno, non articolata e come tale non suscettibile di disamina nel presente giudizio.
Da ultimo, pur dovendosi ritenere assorbita dal rigetto della domanda principale quella accessoria formulata in punto di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa, si evidenzia come né dal punto di vista delle allegazioni né da quello istruttorio siano stati in ogni caso offerti elementi sufficienti a provare la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il danno lamentato e la condotta imputata ai sanitari.
La lettera di licenziamento prodotta in atti richiama, infatti,
“improrogabili necessità aziendali organizzative ed economiche”, mentre le prove per testi capitolate sul punto sono connotate da genericità ed indeterminatezza, e quindi inammissibili.
La domanda attorea deve dunque essere integralmente rigettata.
Determinano la compensazione delle spese di lite la complessità della vicenda, l'ampio dibattito giurisprudenziale esistente in materia, unite alla circostanza che il supplemento istruttorio si
9 rendeva necessaria al fine di vagliare la documentazione non prodotta da durante la procedura promossa ex art. 696 bis Pt_2
c.p.c. ed acquisita solo nel presente giudizio.
Quanto alla CTU, si pongono definitivamente a carico di parte ricorrente le spese sostenute nella procedura r.g. n. 1126/2022 mentre si pongono a carico di tutte le parti del presente giudizio le spese già liquidate con separato decreto per l'espletamento della
CTU integrativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
Rigetta la domanda di parte ricorrente perché infondata.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU svolta nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuno
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della CTU svolta nel giudizio r.g. n. 1126/2022.
Così deciso in Pisa, il 21/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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