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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7420 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Marinella Madeddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26 giugno 2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Reims (Francia), hanno proposto ricorso per separazione consensuale, domandando che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni concordate.
Pag. 1 di 5 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
, nelle note scritte sostitutive dell'udienza, ha tuttavia esposto che Controparte_1 intendeva riconsiderare e rivalutare le condizioni poste a base del ricorso e, pertanto, ha dichiarato di revocare il consenso originariamente prestato alla separazione consensuale, domandando che il Tribunale volesse dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di volontà concorde delle parti.
nelle note scritte sostitutive dell'udienza, ha viceversa contestato Parte_1
l'ammissibilità e l'efficacia della revoca unilaterale del consenso manifestata dal coniuge, insistendo pertanto nella domanda di separazione e di omologa delle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
2. La domanda di omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve rilevarsi, in proposito, che l'art. 473 bis.51 c.p.c. disciplina ormai in modo unitario i procedimenti di separazione e di divorzio su domanda congiunta, stabilendo che il tribunale
è chiamato a pronunciare con sentenza dopo che il giudice, all'udienza, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, abbia doverosamente provveduto a rimettere la causa in decisione.
L'accordo intervenuto tra le parti, esteriorizzato nel ricorso, che per questa esigenza di formalizzazione deve essere sottoscritto non soltanto dal difensore munito di procura, ma anche dalle parti personalmente, non deve essere di nuovo manifestato o, comunque, confermato in udienza, che è invece destinata -anche se sostituita con il deposito di note scritte- solo ed esclusivamente alla verifica giudiziale della dichiarata volontà dei coniugi di non volersi riconciliare.
Secondo la regola processuale, quindi, non sussiste la preesistente differenziazione tra separazione consensuale e divorzio congiunto atteso che, prima della riforma, l'art. 711
c.p.c. prevedeva l'espressione del consenso dei coniugi sulla separazione e sulle relative condizioni in udienza, e la formalizzazione dell'accordo nel relativo processo verbale, a differenza di quanto previsto per il divorzio su domanda congiunta dall'art. 4, comma 16, l. 1 dicembre 1970, n. 898, secondo cui il tribunale, sentiti i coniugi, doveva invece soltanto verificare l'esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni concordate, che dovevano essere indicate compiutamente nel ricorso, non fossero in contrasto con l'interesse della prole.
La disciplina attuale, innovando quella previgente in tema di separazione consensuale, esclude quindi anche per la separazione consensuale l'ammissibilità di ripensamenti
Pag. 2 di 5 unilaterali, consentendo la rinuncia al ricorso esclusivamente come conseguenza di una scelta comune e paritetica di entrambi i coniugi, cioè un nuovo accordo attraverso il quale le parti possono decidere di privare di effetti il precedente (c.d. mutuo dissenso), come in precedenza si era affermato in tema di divorzio a istanza congiunta dalla costante giurisprudenza, anche della Suprema Corte.
Si è avuto modo di osservare, nella giurisprudenza di merito formatasi sulla disciplina vigente, che l'orientamento è “poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso”.
La revoca unilaterale del consenso, in definitiva, in quanto inammissibile, non può mai comportare ex se l'arresto del procedimento o la trasformazione del rito, con la trattazione della domanda con rito contenzioso.
Il Tribunale, d'altra parte, valuta che sia venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra i coniugi e che non vi sia alcuna volontà di riconciliazione, ma anche che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi dei figli minori, così che non ricorrono le condizioni per le quali è possibile disattendere la concorde volontà delle parti di cui al ricorso (art. 473 bis.51, quarto comma, c.p.c.: “Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli,… rigetta allo stato la domanda”).
3. Tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, esplicantesi anche impegnandosi a coltivare e non ostacolare l'affetto filiale nei confronti dell'altro genitore.
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2 domicilio presso la madre;
3) Il domicilio coniugale resta assegnato in via esclusiva al Signor che ne Pt_1 risponderà ai terzi di cui al ricorso.
4) La SI , con il consenso del marito, intende lasciare la Sardegna e fissare la CP_1 propria residenza in Francia, nella casa in comproprietà con il Signor sita in Pt_1
Reims 22 Avenue Edmond Michelet, gravata da mutuo, già adibita a domicilio dal nucleo familiare fino al trasferimento a Cagliari.
Pag. 3 di 5 5) Onde dare tranquillità e serenità alla prole, nella continuità in relazione agli anni precedenti già trascorsi nell'abitazione suddetta, in coniugi convengono che l'immobile in comproprietà non potrà essere messo in vendita per almeno un anno dopo il trasferimento della Sig.ra e dei bambini. CP_1
6) In caso di futura alienazione dell'immobile in comproprietà, i coniugi convengono sin d'ora che il ricavato - detratto l'importo dovuto a saldo per l'estinzione del mutuo e rimborsato il distinto prestito di €. 95.000,00 ricevuto dal Signor da terzi, Pt_1 utilizzato di comune accordo tra i coniugi per il versamento dell'acconto - sarà ripartito tra i coniugi in egual misura.
7) Tenuto conto del sistema scolastico francese il Signor potrà tenere con sé i Pt_1 minori, anche volendo conducendoli con sé in Sardegna, come di seguito meglio disciplinato:
a) nel periodo scolastico, per due settimane consecutive in coincidenza con l'interruzione dell'attività didattica istituzionale della durata di 6 settimane;
b) per tutta la durata delle vacanze estive, sempre in concomitanza dell'interruzione dell'attività didattica istituzionale.
Durante il periodo di permanenza dei minori con il padre si conviene, tuttavia, sin d'ora che i minori stiano con la madre per una settimana, in occasione delle festività di fine anno ed, altresì, per due settimane durante le vacanze estive.
Nel corrente anno 2025 i minori staranno con la madre nella giornata di Natale e con il padre nella giornata di Capodanno e così, alternativamente, di anno in anno.
Il costo dei biglietti aerei per i minori verrà equamente ripartito tra il Sig. e la Pt_1 Sig. , fatta eccezione per i viaggi dei minori durante il periodo di permanenza in CP_1 Sardegna per le vacanze estive che diversamente rimarranno a carico esclusivo del genitore che ha sostenuti i relativi costi.
8) Entrambi i genitori potranno contattare i bambini telefonicamente, nei periodi di permanenza dei figli con l'altro genitore, anche più volte alla settimana, concordando tra loro i tempi della chiamata.
I coniugi concordano che tale suddivisione rispetti una equa suddivisione degli obblighi rispetto ai minori sia in termini educativi sia in termini di sostegno materiale alle loro necessità.
9) Resta impregiudicata la possibilità per i coniugi, di modificare, di comune accordo i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
10) Il Signor si impegna a rimborsare, con espressa rinuncia al diritto di ripetizione, Pt_1 per la durata di un anno, dunque, sino al mese di settembre 2026, il rateo del mutuo gravante sull'abitazione di Reims, pari ad €. 1.000,00 al mese.
Scaduto detto termine, a far data dal successivo mese di ottobre 2026 e sino alla vendita dell'immobile, entrambi i coniugi provvederanno a rimborsare il rateo del mutuo cointestato in pari misura.
11) A titolo di contributo per il mantenimento dei minori il Sig. corrisponderà alla Pt_1
SI la complessiva somma di €. 600,00 mensili, oltre a concorrere nella CP_1 misura pari al 50% alle spese straordinarie, richiamandosi espressamente, al riguardo, il protocollo CNF.
Pag. 4 di 5 Si conviene, tuttavia, espressamente che durante il periodo di permanenza dei minori con il padre nei mesi estivi in Sardegna, l'importo versato dal Signor a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento alla Signor sarà dalla stessa utilizzato per CP_1 l'acquisto dei biglietti a suo carico nella misura dell'80% con un residuo a carico del Signor del 20% del totale. Pt_1
12) La SI rinuncia alla quota di sua spettanza dell'assegno unico (AUU) CP_1 erogato dall'INPS autorizzando espressamente il Signor alla riscossione Pt_1 dell'intero importo del contributo economico spettante per ciascun figlio.
13) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7420 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Marinella Madeddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26 giugno 2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Reims (Francia), hanno proposto ricorso per separazione consensuale, domandando che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni concordate.
Pag. 1 di 5 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
, nelle note scritte sostitutive dell'udienza, ha tuttavia esposto che Controparte_1 intendeva riconsiderare e rivalutare le condizioni poste a base del ricorso e, pertanto, ha dichiarato di revocare il consenso originariamente prestato alla separazione consensuale, domandando che il Tribunale volesse dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di volontà concorde delle parti.
nelle note scritte sostitutive dell'udienza, ha viceversa contestato Parte_1
l'ammissibilità e l'efficacia della revoca unilaterale del consenso manifestata dal coniuge, insistendo pertanto nella domanda di separazione e di omologa delle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
2. La domanda di omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve rilevarsi, in proposito, che l'art. 473 bis.51 c.p.c. disciplina ormai in modo unitario i procedimenti di separazione e di divorzio su domanda congiunta, stabilendo che il tribunale
è chiamato a pronunciare con sentenza dopo che il giudice, all'udienza, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, abbia doverosamente provveduto a rimettere la causa in decisione.
L'accordo intervenuto tra le parti, esteriorizzato nel ricorso, che per questa esigenza di formalizzazione deve essere sottoscritto non soltanto dal difensore munito di procura, ma anche dalle parti personalmente, non deve essere di nuovo manifestato o, comunque, confermato in udienza, che è invece destinata -anche se sostituita con il deposito di note scritte- solo ed esclusivamente alla verifica giudiziale della dichiarata volontà dei coniugi di non volersi riconciliare.
Secondo la regola processuale, quindi, non sussiste la preesistente differenziazione tra separazione consensuale e divorzio congiunto atteso che, prima della riforma, l'art. 711
c.p.c. prevedeva l'espressione del consenso dei coniugi sulla separazione e sulle relative condizioni in udienza, e la formalizzazione dell'accordo nel relativo processo verbale, a differenza di quanto previsto per il divorzio su domanda congiunta dall'art. 4, comma 16, l. 1 dicembre 1970, n. 898, secondo cui il tribunale, sentiti i coniugi, doveva invece soltanto verificare l'esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni concordate, che dovevano essere indicate compiutamente nel ricorso, non fossero in contrasto con l'interesse della prole.
La disciplina attuale, innovando quella previgente in tema di separazione consensuale, esclude quindi anche per la separazione consensuale l'ammissibilità di ripensamenti
Pag. 2 di 5 unilaterali, consentendo la rinuncia al ricorso esclusivamente come conseguenza di una scelta comune e paritetica di entrambi i coniugi, cioè un nuovo accordo attraverso il quale le parti possono decidere di privare di effetti il precedente (c.d. mutuo dissenso), come in precedenza si era affermato in tema di divorzio a istanza congiunta dalla costante giurisprudenza, anche della Suprema Corte.
Si è avuto modo di osservare, nella giurisprudenza di merito formatasi sulla disciplina vigente, che l'orientamento è “poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso”.
La revoca unilaterale del consenso, in definitiva, in quanto inammissibile, non può mai comportare ex se l'arresto del procedimento o la trasformazione del rito, con la trattazione della domanda con rito contenzioso.
Il Tribunale, d'altra parte, valuta che sia venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra i coniugi e che non vi sia alcuna volontà di riconciliazione, ma anche che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi dei figli minori, così che non ricorrono le condizioni per le quali è possibile disattendere la concorde volontà delle parti di cui al ricorso (art. 473 bis.51, quarto comma, c.p.c.: “Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli,… rigetta allo stato la domanda”).
3. Tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, esplicantesi anche impegnandosi a coltivare e non ostacolare l'affetto filiale nei confronti dell'altro genitore.
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2 domicilio presso la madre;
3) Il domicilio coniugale resta assegnato in via esclusiva al Signor che ne Pt_1 risponderà ai terzi di cui al ricorso.
4) La SI , con il consenso del marito, intende lasciare la Sardegna e fissare la CP_1 propria residenza in Francia, nella casa in comproprietà con il Signor sita in Pt_1
Reims 22 Avenue Edmond Michelet, gravata da mutuo, già adibita a domicilio dal nucleo familiare fino al trasferimento a Cagliari.
Pag. 3 di 5 5) Onde dare tranquillità e serenità alla prole, nella continuità in relazione agli anni precedenti già trascorsi nell'abitazione suddetta, in coniugi convengono che l'immobile in comproprietà non potrà essere messo in vendita per almeno un anno dopo il trasferimento della Sig.ra e dei bambini. CP_1
6) In caso di futura alienazione dell'immobile in comproprietà, i coniugi convengono sin d'ora che il ricavato - detratto l'importo dovuto a saldo per l'estinzione del mutuo e rimborsato il distinto prestito di €. 95.000,00 ricevuto dal Signor da terzi, Pt_1 utilizzato di comune accordo tra i coniugi per il versamento dell'acconto - sarà ripartito tra i coniugi in egual misura.
7) Tenuto conto del sistema scolastico francese il Signor potrà tenere con sé i Pt_1 minori, anche volendo conducendoli con sé in Sardegna, come di seguito meglio disciplinato:
a) nel periodo scolastico, per due settimane consecutive in coincidenza con l'interruzione dell'attività didattica istituzionale della durata di 6 settimane;
b) per tutta la durata delle vacanze estive, sempre in concomitanza dell'interruzione dell'attività didattica istituzionale.
Durante il periodo di permanenza dei minori con il padre si conviene, tuttavia, sin d'ora che i minori stiano con la madre per una settimana, in occasione delle festività di fine anno ed, altresì, per due settimane durante le vacanze estive.
Nel corrente anno 2025 i minori staranno con la madre nella giornata di Natale e con il padre nella giornata di Capodanno e così, alternativamente, di anno in anno.
Il costo dei biglietti aerei per i minori verrà equamente ripartito tra il Sig. e la Pt_1 Sig. , fatta eccezione per i viaggi dei minori durante il periodo di permanenza in CP_1 Sardegna per le vacanze estive che diversamente rimarranno a carico esclusivo del genitore che ha sostenuti i relativi costi.
8) Entrambi i genitori potranno contattare i bambini telefonicamente, nei periodi di permanenza dei figli con l'altro genitore, anche più volte alla settimana, concordando tra loro i tempi della chiamata.
I coniugi concordano che tale suddivisione rispetti una equa suddivisione degli obblighi rispetto ai minori sia in termini educativi sia in termini di sostegno materiale alle loro necessità.
9) Resta impregiudicata la possibilità per i coniugi, di modificare, di comune accordo i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
10) Il Signor si impegna a rimborsare, con espressa rinuncia al diritto di ripetizione, Pt_1 per la durata di un anno, dunque, sino al mese di settembre 2026, il rateo del mutuo gravante sull'abitazione di Reims, pari ad €. 1.000,00 al mese.
Scaduto detto termine, a far data dal successivo mese di ottobre 2026 e sino alla vendita dell'immobile, entrambi i coniugi provvederanno a rimborsare il rateo del mutuo cointestato in pari misura.
11) A titolo di contributo per il mantenimento dei minori il Sig. corrisponderà alla Pt_1
SI la complessiva somma di €. 600,00 mensili, oltre a concorrere nella CP_1 misura pari al 50% alle spese straordinarie, richiamandosi espressamente, al riguardo, il protocollo CNF.
Pag. 4 di 5 Si conviene, tuttavia, espressamente che durante il periodo di permanenza dei minori con il padre nei mesi estivi in Sardegna, l'importo versato dal Signor a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento alla Signor sarà dalla stessa utilizzato per CP_1 l'acquisto dei biglietti a suo carico nella misura dell'80% con un residuo a carico del Signor del 20% del totale. Pt_1
12) La SI rinuncia alla quota di sua spettanza dell'assegno unico (AUU) CP_1 erogato dall'INPS autorizzando espressamente il Signor alla riscossione Pt_1 dell'intero importo del contributo economico spettante per ciascun figlio.
13) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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