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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
, rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Carlo Ablondi, elettivamente Parte_1 domiciliata in Parma, Borgo Bruno Longhi n. 6, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 22.01.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38520230000495908000, notificatole in data 14.12.2023, con cui l' le aveva chiesto il pagamento CP_1 della somma totale, comprensiva delle spese di notifica, di € 41.184,18 a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Speciale Artigiani per il periodo ottobre 2015 - dicembre 2021, oltre ad interessi e sanzioni, chiedendo che tale titolo – previa sospensione della sua efficacia esecutiva - fosse annullato e fossero dichiarate non dovute le somme ivi riportate. A riguardo, deduceva:
- di essere titolare dell'impresa individuale “Progex di Zoni OR, costituita nel 2008;
- che l'attività svolta dalla suddetta impresa era quella di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio (compresi parti ed accessori);
- che non partecipava manualmente all'attività aziendale, svolgendo esclusivamente le funzioni di direzione, organizzazione e controllo;
- che, invero, tutta l'attività di produzione era esternalizzata, restando in capo a lei esclusivamente un'attività di gestione e coordinamento;
- che l' , nell'ambito dell'accesso ispettivo posto in essere in data 18.05.2021, che aveva portato CP_1 all'adozione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006540 del 23.09.2021 e all'avviso di addebito opposto, aveva travisato le sue dichiarazioni ed omesso di eseguire accertamenti in merito alle attività da lei effettivamente poste in essere nella società.
Lamentava, poi, che l'avviso di addebito de quo riportava un errore contabile, ovvero la quadruplicazione della contribuzione richiesta, in uno alle relative sanzioni, per il periodo ottobre 2015
– dicembre 2015. Sosteneva, infine, l'“inapplicabilità delle sanzioni civili pretese dall' ex art. CP_1
116, comma 8, lettera B), L. n. 388/2000”, prospettando che “l'articolato e complesso quadro che risulta potrebbe giustificare […] la riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali, prevista dall'art. 116, comma 15, lett. a), L. n. 388/2000” o “Mal che vada, le sanzioni di cui all'art. CP_ 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000 (richieste dall' dovrebbero lasciare il postole sanzioni di cui CP_ alla lett. a) del citato articolo come, ad esempio, l' ha stabilito per la contribuzione relativa al periodo 1.1.2022 – 30.9.2022”.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze della ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con ordinanza del 29.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto ed ammetteva le prove orali formulate dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 30.05.2024, del 18.07.2024 e del 03.10.2024. All'esito,
2/6 ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del
23.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) In punto di fatto, vi è da rilevare che l'avviso di addebito oggetto di causa è conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006540 del 23.09.2021, con il quale è stata contestata alla ricorrente, l'iscrizione, quale titolare della ditta individuale “Progex di Zoni OR, Parte_1
alla Gestione Speciale Artigiani a far data dal 01.10.2015.
Tale verbale è stato anche comunicato alla CCIAA di Piacenza, che ha disposto l'iscrizione d'ufficio all'Albo Artigiani.
Dall'iscrizione di alla Gestione Speciale Artigiani è sorto, in capo a quest'ultima, anche Parte_1
l'obbligo del pagamento della contribuzione arretrata, nei limiti della prescrizione.
Ebbene, la ricorrente sostiene di non dovere essere iscritta alla Gestione de qua in quanto la sua attività sarebbe stata e sarebbe di tipo puramente amministrativo. Premesso, infatti, che la ditta individuale
Progex svolge attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, pacificamente rientrante tra le attività di natura artigiana, assume che la produzione sia del tutto esternalizzata, restando in capo a lei un'attività di gestione e coordinamento.
Ciò premesso, vi è da ritenere che il ricorso debba essere accolto.
A questa conclusione può giungersi valorizzando la giurisprudenza della Cassazione (Cass., sent. n.
8434/2003), che ha chiarito la differenza tra le disposizioni che attengono alla posizione assicurativa del titolare dell'impresa artigiana e le disposizioni che attengono all'impresa e alle sue caratteristiche, precisando che non va fatta confusione tra l'elenco nominativo degli esercenti imprese artigiane, che riguarda le persone fisiche e che vale ai fini contributivi ed assicurativi , e l'albo delle imprese CP_1
artigiane, che attiene, invece, ai requisiti prescritti dalla legge per la configurazione della natura artigiana dell'impresa. In particolare, la Cassazione ha negato il valore costitutivo della iscrizione all'albo delle imprese artigiane, facendo riferimento alla legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'08.08.1985, la quale, al pari della legge precedente che ha abrogato, ossia la L. n. 860 del
25.07.1956 (recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane) si occupa di aspetti diversi, e cioè non già dell'iscrizione negli elenchi dei “soggetti titolari e coadiuvanti” ai fini assicurativi, ma della iscrizione “dell'impresa” nell'albo delle imprese artigiane.
La Cassazione ha ripercorso la normativa attinente all'assicurazione degli artigiani e dei loro coadiuvanti, che ha origine dalla L. n. 1533 del 29.12.1956, la quale estendeva a dette categorie l'assicurazione obbligatoria malattie, ed in cui, all'art. 2, si disponeva che: la commissione provinciale per l'artigianato, ex artt. 12 e 13 della L. n. 860/1956, dovesse compilare l'elenco nominativo di tutti gli
3/6 artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico;
che gli elenchi dovessero essere divisi per comune e dovessero tenere distinti i titolari delle imprese dalle altre persone assistibili. Il D.P.R. n. 266 del
18.03.1957, ossia il regolamento di attuazione di detta legge, prescriveva, poi, all'art. 2, che gli artigiani dovevano comunicare il nome dei familiari che collaboravano abitualmente.
Sopraggiunse, poi, la L. n. 463 del 04.07.1959, che estese e rese obbligatoria per gli artigiani ed i familiari coadiuvanti l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
agli effetti di detta legge, erano considerati artigiani i titolari delle imprese che avessero i requisiti di cui agli artt. 1, 2, e 3 della già citata L. n. 860/1956 (cfr. art. 1 della L. n. 463/1959, che rimanda all'art. 1 della L. n. 1533/1956), norme che, appunto, recavano la indicazione dei requisiti “oggettivi” che l'impresa doveva possedere per essere considerata artigiana, a prescindere dalla iscrizione all'albo.
Sono, quindi, assoggettati all'assicurazione IVS i titolari di imprese artigiane, ossia di quelle imprese che, oggettivamente, a prescindere dal ogni riconoscimento formale, abbiano i requisiti previsti, prima, dagli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 860/1956, e, attualmente, dagli artt. 3 e 4 della già citata L. n. 443/1985, ossia delle imprese che abbiano per scopo prevalente un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi e che abbiano determinati limiti dimensionali.
Pertanto, ogniqualvolta il soggetto eserciti professionalmente un'attività avente dette caratteristiche, è automaticamente soggetto all'assicurazione IVS presso l' , a prescindere dalla iscrizione all'albo. CP_1
La Cassazione, invero, ha anche evidenziato che le amministrazioni competenti a tenere gli albi devono comunicare all' l'iscrizione di un'impresa all'albo delle imprese artigiane affinché l' ne CP_1 CP_1
venga a conoscenza e provveda alla assicurazione IVS del titolare, ma nessuna norma prevede che l'iscrizione all'albo abbia valore costitutivo ai fini dell'insorgenza del rapporto assicurativo e del connesso obbligo contributivo, il quale sorge, invece, automaticamente con l'espletamento della attività oggettivamente artigiana, avente, cioè, le caratteristiche descritte agli artt. 3 e 4 della L. n. 443/85, che vale ad integrare lo status di artigiano, anche prima che l'impresa venga iscritta all'albo. Di converso,
l'obbligo contributivo viene meno quando venga meno uno dei suddetti requisiti, anche se l'impresa non venga di fatto cancellata dal relativo albo (Cass, n. 6625 del 24.07.1996). È ben vero, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 443/1985, che “L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”, tuttavia il valore costitutivo viene ricollegato solo al formale riconoscimento del carattere artigiano dell'impresa che vale ai fini delle agevolazioni, ma nessun effetto costitutivo spiega, invece, sul fronte assicurativo, per il sorgere del relativo rapporto dell'artigiano e del correlato obbligo contributivo.
In definitiva, la Cassazione ha chiarito che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 443/1985, non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo
4/6 dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463/1959 e n. 223/1990) e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha provato di non aver svolto, quale titolare della ditta “Progex di Zoni OR, lavoro manuale nell'azienda, ovvero la sola attività che la avrebbe obbligata all'iscrizione nella Gestione autonoma degli artigiani.
L'istruttoria orale espletata, infatti, ha fatto emergere che i macchinari commercializzati dalla suddetta ditta vengono disegnati e costituiti da imprese esterne e che si occupa esclusivamente Parte_1 degli aspetti più squisitamente commerciali dell'attività, in continuità con le competenze acquisite durante il pregresso rapporto di lavoro intercorso, dall'01.06.2000 al 12.09.2008, alle dipendenze dell'impresa Easypack s.r.l., società in cui svolgeva mansioni impiegatizie e dove si occupava degli acquisti e dei rapporti con i fornitori.
il quale ha premesso: “io lavoro per l'azienda che forniva e Testimone_1 Persona_1 montava i macchinari per Easypack s.r.l.. Conosco la signora da circa vent'anni”, ha riferito: Pt_1
“sono a conoscenza della circostanza che ha avviato la Progex […] la signora si è Parte_1 Pt_1
rivolta alla nostra ditta per la progettazione ed il montaggio dei macchinari che servivano alla sua attività […] il macchinario era progettato dalla signora insieme alla ditta per cui lavoro […] so Pt_1
Parte che è fornitore della Progex. La è un'azienda molto piccola che si occupa solo Parte_2 della fabbricazione e montaggio del macchinario, mentre l'azienda è più strutturata;
Persona_1 quindi, si occupa anche dell'attività di progettazione. So che la signora si rivolge ad entrambe, Pt_1 quindi anche alla ”. Sentito a prova contraria sui capitoli di cui alla comparsa di Parte_2 costituzione dell' , rispondendo al cap. b, ovvero se “la sig.ra effettuava, nel CP_1 Parte_1
periodo in contestazione, ed effettua manualmente le lavorazioni ordinarie, che non implicano/richiedono un grande impegno di mezzi”, ha dichiarato: “A me non risulta che si occupi di alcuna lavorazione. I macchinari che la fornisce alla Progex sono già finiti e la Persona_1 signora si occupa solo di mandarli al cliente”. Pt_1
dopo aver premesso: “Io collaboro con la Progex. Io sono titolare della Parte_3 [...]
Fornisco alla Progex componenti di carpenteria. Ciò dal 2011/2012 circa”, ha Parte_4 riferito: “Noi facciamo piccoli particolari che vanno a comporre la macchina ma niente che riguarda la parte elettronica e meccanica, che non sono di nostra competenza […] L'Impresa TA RD &
C. fa anche i disegni”.
la quale ha premesso: “Io sono commercialista della Progex dal 2012”, ha dichiarato: Testimone_2
“La Progex si occupa di predisporre progetti inziali di macchinari di uso alimentare, la cui produzione
5/6 viene commissionata ad altre aziende artigiane, che rivende ai clienti con il proprio nome […] Preciso che si occupa prevalentemente dell'amministrazione della Progex, dei rapporti con i Parte_1
clienti e con i consulenti. Lei ha l'idea del macchinario ma lo fa disegnare dai suoi fornitori […] non si occupa di nessuna lavorazione. In azienda c'è solo la signora che si Parte_1 Pt_1 occupa dell'aspetto amministrativo e commerciale. La signora ha avito solo per un periodo un Pt_1 dipendente perché, da quello che mi è stato detto, l'intenzione era quella di ampliare l'attività, cosa che poi non è stata fatta diverse ragioni”. Il suddetto teste, poi, ha ribadito la veridicità dei compiti di pertinenza di così come capitolati al paragrafo 3 dell'atto introduttivo, sub. 12 (“La Parte_1 ricorrente si occupa, ovviamente, della ricerca di clienti, anche partecipando alle fiere di settore”), sub. 13 (“Inevitabilmente competono a i successivi rapporti e la contrattazione vera e Parte_1 propria, che conduce in prima persona”) e sub. 14 (“Una volta recepite le necessità dei clienti, la Pt_1 demanda il disegno definitivo alla TA RD & C., ove inizia anche la fase di costruzione”).
Alla luce delle suddette considerazioni, l'avviso di addebito impugnato è da considerarsi illegittimo e deve, quindi, essere annullato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione, per l'effetto,
2. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di (c.f. Parte_1 C.F._1
alla Gestione Lavoratori Artigiani, ordinando dall' di provvedere alla sua cancellazione;
[...] CP_1
3. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000495908000, notificato alla ricorrente in data
14.12.2023, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che si liquidano in € CP_1
4.640,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 24.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
, rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Carlo Ablondi, elettivamente Parte_1 domiciliata in Parma, Borgo Bruno Longhi n. 6, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.01.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 22.01.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
38520230000495908000, notificatole in data 14.12.2023, con cui l' le aveva chiesto il pagamento CP_1 della somma totale, comprensiva delle spese di notifica, di € 41.184,18 a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Speciale Artigiani per il periodo ottobre 2015 - dicembre 2021, oltre ad interessi e sanzioni, chiedendo che tale titolo – previa sospensione della sua efficacia esecutiva - fosse annullato e fossero dichiarate non dovute le somme ivi riportate. A riguardo, deduceva:
- di essere titolare dell'impresa individuale “Progex di Zoni OR, costituita nel 2008;
- che l'attività svolta dalla suddetta impresa era quella di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio (compresi parti ed accessori);
- che non partecipava manualmente all'attività aziendale, svolgendo esclusivamente le funzioni di direzione, organizzazione e controllo;
- che, invero, tutta l'attività di produzione era esternalizzata, restando in capo a lei esclusivamente un'attività di gestione e coordinamento;
- che l' , nell'ambito dell'accesso ispettivo posto in essere in data 18.05.2021, che aveva portato CP_1 all'adozione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006540 del 23.09.2021 e all'avviso di addebito opposto, aveva travisato le sue dichiarazioni ed omesso di eseguire accertamenti in merito alle attività da lei effettivamente poste in essere nella società.
Lamentava, poi, che l'avviso di addebito de quo riportava un errore contabile, ovvero la quadruplicazione della contribuzione richiesta, in uno alle relative sanzioni, per il periodo ottobre 2015
– dicembre 2015. Sosteneva, infine, l'“inapplicabilità delle sanzioni civili pretese dall' ex art. CP_1
116, comma 8, lettera B), L. n. 388/2000”, prospettando che “l'articolato e complesso quadro che risulta potrebbe giustificare […] la riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali, prevista dall'art. 116, comma 15, lett. a), L. n. 388/2000” o “Mal che vada, le sanzioni di cui all'art. CP_ 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000 (richieste dall' dovrebbero lasciare il postole sanzioni di cui CP_ alla lett. a) del citato articolo come, ad esempio, l' ha stabilito per la contribuzione relativa al periodo 1.1.2022 – 30.9.2022”.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze della ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con ordinanza del 29.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto ed ammetteva le prove orali formulate dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 30.05.2024, del 18.07.2024 e del 03.10.2024. All'esito,
2/6 ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del
23.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) In punto di fatto, vi è da rilevare che l'avviso di addebito oggetto di causa è conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006540 del 23.09.2021, con il quale è stata contestata alla ricorrente, l'iscrizione, quale titolare della ditta individuale “Progex di Zoni OR, Parte_1
alla Gestione Speciale Artigiani a far data dal 01.10.2015.
Tale verbale è stato anche comunicato alla CCIAA di Piacenza, che ha disposto l'iscrizione d'ufficio all'Albo Artigiani.
Dall'iscrizione di alla Gestione Speciale Artigiani è sorto, in capo a quest'ultima, anche Parte_1
l'obbligo del pagamento della contribuzione arretrata, nei limiti della prescrizione.
Ebbene, la ricorrente sostiene di non dovere essere iscritta alla Gestione de qua in quanto la sua attività sarebbe stata e sarebbe di tipo puramente amministrativo. Premesso, infatti, che la ditta individuale
Progex svolge attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, pacificamente rientrante tra le attività di natura artigiana, assume che la produzione sia del tutto esternalizzata, restando in capo a lei un'attività di gestione e coordinamento.
Ciò premesso, vi è da ritenere che il ricorso debba essere accolto.
A questa conclusione può giungersi valorizzando la giurisprudenza della Cassazione (Cass., sent. n.
8434/2003), che ha chiarito la differenza tra le disposizioni che attengono alla posizione assicurativa del titolare dell'impresa artigiana e le disposizioni che attengono all'impresa e alle sue caratteristiche, precisando che non va fatta confusione tra l'elenco nominativo degli esercenti imprese artigiane, che riguarda le persone fisiche e che vale ai fini contributivi ed assicurativi , e l'albo delle imprese CP_1
artigiane, che attiene, invece, ai requisiti prescritti dalla legge per la configurazione della natura artigiana dell'impresa. In particolare, la Cassazione ha negato il valore costitutivo della iscrizione all'albo delle imprese artigiane, facendo riferimento alla legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'08.08.1985, la quale, al pari della legge precedente che ha abrogato, ossia la L. n. 860 del
25.07.1956 (recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane) si occupa di aspetti diversi, e cioè non già dell'iscrizione negli elenchi dei “soggetti titolari e coadiuvanti” ai fini assicurativi, ma della iscrizione “dell'impresa” nell'albo delle imprese artigiane.
La Cassazione ha ripercorso la normativa attinente all'assicurazione degli artigiani e dei loro coadiuvanti, che ha origine dalla L. n. 1533 del 29.12.1956, la quale estendeva a dette categorie l'assicurazione obbligatoria malattie, ed in cui, all'art. 2, si disponeva che: la commissione provinciale per l'artigianato, ex artt. 12 e 13 della L. n. 860/1956, dovesse compilare l'elenco nominativo di tutti gli
3/6 artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico;
che gli elenchi dovessero essere divisi per comune e dovessero tenere distinti i titolari delle imprese dalle altre persone assistibili. Il D.P.R. n. 266 del
18.03.1957, ossia il regolamento di attuazione di detta legge, prescriveva, poi, all'art. 2, che gli artigiani dovevano comunicare il nome dei familiari che collaboravano abitualmente.
Sopraggiunse, poi, la L. n. 463 del 04.07.1959, che estese e rese obbligatoria per gli artigiani ed i familiari coadiuvanti l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
agli effetti di detta legge, erano considerati artigiani i titolari delle imprese che avessero i requisiti di cui agli artt. 1, 2, e 3 della già citata L. n. 860/1956 (cfr. art. 1 della L. n. 463/1959, che rimanda all'art. 1 della L. n. 1533/1956), norme che, appunto, recavano la indicazione dei requisiti “oggettivi” che l'impresa doveva possedere per essere considerata artigiana, a prescindere dalla iscrizione all'albo.
Sono, quindi, assoggettati all'assicurazione IVS i titolari di imprese artigiane, ossia di quelle imprese che, oggettivamente, a prescindere dal ogni riconoscimento formale, abbiano i requisiti previsti, prima, dagli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 860/1956, e, attualmente, dagli artt. 3 e 4 della già citata L. n. 443/1985, ossia delle imprese che abbiano per scopo prevalente un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi e che abbiano determinati limiti dimensionali.
Pertanto, ogniqualvolta il soggetto eserciti professionalmente un'attività avente dette caratteristiche, è automaticamente soggetto all'assicurazione IVS presso l' , a prescindere dalla iscrizione all'albo. CP_1
La Cassazione, invero, ha anche evidenziato che le amministrazioni competenti a tenere gli albi devono comunicare all' l'iscrizione di un'impresa all'albo delle imprese artigiane affinché l' ne CP_1 CP_1
venga a conoscenza e provveda alla assicurazione IVS del titolare, ma nessuna norma prevede che l'iscrizione all'albo abbia valore costitutivo ai fini dell'insorgenza del rapporto assicurativo e del connesso obbligo contributivo, il quale sorge, invece, automaticamente con l'espletamento della attività oggettivamente artigiana, avente, cioè, le caratteristiche descritte agli artt. 3 e 4 della L. n. 443/85, che vale ad integrare lo status di artigiano, anche prima che l'impresa venga iscritta all'albo. Di converso,
l'obbligo contributivo viene meno quando venga meno uno dei suddetti requisiti, anche se l'impresa non venga di fatto cancellata dal relativo albo (Cass, n. 6625 del 24.07.1996). È ben vero, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 443/1985, che “L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”, tuttavia il valore costitutivo viene ricollegato solo al formale riconoscimento del carattere artigiano dell'impresa che vale ai fini delle agevolazioni, ma nessun effetto costitutivo spiega, invece, sul fronte assicurativo, per il sorgere del relativo rapporto dell'artigiano e del correlato obbligo contributivo.
In definitiva, la Cassazione ha chiarito che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 443/1985, non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo
4/6 dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463/1959 e n. 223/1990) e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha provato di non aver svolto, quale titolare della ditta “Progex di Zoni OR, lavoro manuale nell'azienda, ovvero la sola attività che la avrebbe obbligata all'iscrizione nella Gestione autonoma degli artigiani.
L'istruttoria orale espletata, infatti, ha fatto emergere che i macchinari commercializzati dalla suddetta ditta vengono disegnati e costituiti da imprese esterne e che si occupa esclusivamente Parte_1 degli aspetti più squisitamente commerciali dell'attività, in continuità con le competenze acquisite durante il pregresso rapporto di lavoro intercorso, dall'01.06.2000 al 12.09.2008, alle dipendenze dell'impresa Easypack s.r.l., società in cui svolgeva mansioni impiegatizie e dove si occupava degli acquisti e dei rapporti con i fornitori.
il quale ha premesso: “io lavoro per l'azienda che forniva e Testimone_1 Persona_1 montava i macchinari per Easypack s.r.l.. Conosco la signora da circa vent'anni”, ha riferito: Pt_1
“sono a conoscenza della circostanza che ha avviato la Progex […] la signora si è Parte_1 Pt_1
rivolta alla nostra ditta per la progettazione ed il montaggio dei macchinari che servivano alla sua attività […] il macchinario era progettato dalla signora insieme alla ditta per cui lavoro […] so Pt_1
Parte che è fornitore della Progex. La è un'azienda molto piccola che si occupa solo Parte_2 della fabbricazione e montaggio del macchinario, mentre l'azienda è più strutturata;
Persona_1 quindi, si occupa anche dell'attività di progettazione. So che la signora si rivolge ad entrambe, Pt_1 quindi anche alla ”. Sentito a prova contraria sui capitoli di cui alla comparsa di Parte_2 costituzione dell' , rispondendo al cap. b, ovvero se “la sig.ra effettuava, nel CP_1 Parte_1
periodo in contestazione, ed effettua manualmente le lavorazioni ordinarie, che non implicano/richiedono un grande impegno di mezzi”, ha dichiarato: “A me non risulta che si occupi di alcuna lavorazione. I macchinari che la fornisce alla Progex sono già finiti e la Persona_1 signora si occupa solo di mandarli al cliente”. Pt_1
dopo aver premesso: “Io collaboro con la Progex. Io sono titolare della Parte_3 [...]
Fornisco alla Progex componenti di carpenteria. Ciò dal 2011/2012 circa”, ha Parte_4 riferito: “Noi facciamo piccoli particolari che vanno a comporre la macchina ma niente che riguarda la parte elettronica e meccanica, che non sono di nostra competenza […] L'Impresa TA RD &
C. fa anche i disegni”.
la quale ha premesso: “Io sono commercialista della Progex dal 2012”, ha dichiarato: Testimone_2
“La Progex si occupa di predisporre progetti inziali di macchinari di uso alimentare, la cui produzione
5/6 viene commissionata ad altre aziende artigiane, che rivende ai clienti con il proprio nome […] Preciso che si occupa prevalentemente dell'amministrazione della Progex, dei rapporti con i Parte_1
clienti e con i consulenti. Lei ha l'idea del macchinario ma lo fa disegnare dai suoi fornitori […] non si occupa di nessuna lavorazione. In azienda c'è solo la signora che si Parte_1 Pt_1 occupa dell'aspetto amministrativo e commerciale. La signora ha avito solo per un periodo un Pt_1 dipendente perché, da quello che mi è stato detto, l'intenzione era quella di ampliare l'attività, cosa che poi non è stata fatta diverse ragioni”. Il suddetto teste, poi, ha ribadito la veridicità dei compiti di pertinenza di così come capitolati al paragrafo 3 dell'atto introduttivo, sub. 12 (“La Parte_1 ricorrente si occupa, ovviamente, della ricerca di clienti, anche partecipando alle fiere di settore”), sub. 13 (“Inevitabilmente competono a i successivi rapporti e la contrattazione vera e Parte_1 propria, che conduce in prima persona”) e sub. 14 (“Una volta recepite le necessità dei clienti, la Pt_1 demanda il disegno definitivo alla TA RD & C., ove inizia anche la fase di costruzione”).
Alla luce delle suddette considerazioni, l'avviso di addebito impugnato è da considerarsi illegittimo e deve, quindi, essere annullato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione, per l'effetto,
2. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di (c.f. Parte_1 C.F._1
alla Gestione Lavoratori Artigiani, ordinando dall' di provvedere alla sua cancellazione;
[...] CP_1
3. annulla l'avviso di addebito n. 38520230000495908000, notificato alla ricorrente in data
14.12.2023, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che si liquidano in € CP_1
4.640,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 24.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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