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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3821/2023 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CA NA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Simonetta Di Vitale;
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi La Valle;
CP_3 P.IVA_4
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025
Motivazione
1 Con ricorso in riassunzione depositato il 27 marzo 2023 cooperativa ha Parte_2 chiesto che venga dichiarata l'inesistenza dei crediti dell' contenuti nelle cartelle n. CP_3
29620150037024953, n. 29620150054285046, n. 29620170041168974, n. 29620180059932418 e n.
29620220015236138. A sostegno della superiore domanda la ricorrente, da un lato, ha eccepito
“la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica, relativamente alle cartelle e agli avvisi di addebito indicate nell'atto impugnato, in subordine, si eccepisce la nullità delle notifiche stante l'irregolarità e/o nullità e/o inesistenza delle stesse e la consequenziale e palese violazione degli artt. 139,140, 143, 145,148 e 149 c.p.c. per ciò che concerne la notifica degli atti giudiziari”; dall'altro lato, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 novembre 2023 Controparte_4
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 4
[...] bis, del d.P.R. 602/1973; in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata nel merito (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 novembre 2023 l' in via CP_3 preliminare, ha eccepito l'estinzione ex art. 307 c.pc. per la tardività della riassunzione;
in subordine, ma sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, da un lato, per carenza d'interesse ad agire e, dall'altro lato, per la decadenza ex art. 24, comma 5, d.lgs.
46/1999; in estremo subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito
(cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 novembre 2023 l' in via CP_2 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
602/1973; in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata nel merito (cfr. memoria).
Con le note conclusionali del 4 dicembre 2025 la ricorrente ha aderito all'eccezione d'inammissibilità sollevata dagli avversari ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
602/1973 e, quindi, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va notato che l' è stato erroneamente evocato in giudizio, visto che la CP_2 domanda oggetto di riassunzione è espressamente limitata ad alcune cartelle di pagamento, concernenti tutte crediti dell' (cfr. ricorso). CP_3
2 Rispetto all' dunque, va immediatamente dichiarato il suo difetto di legittimazione CP_2 passiva.
Con riguardo all'azione proposta nei confronti del concessionario e dell' invece, va CP_3 senz'altro dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 602/1973, sulla cui applicazione convengono tutte le parti in causa (con la conseguente superfluità di ogni considerazione ulteriore).
Visto l'esito del giudizio, la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali dei tre avversari, prestando attenzione, da un lato, al fatto che l'introduzione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione risale ad una modifica legislativa del 2021, antecedente di circa due anni all'introduzione dell'odierno procedimento, e, dall'altro lato, al fatto che il ricorso veniva impropriamente notificato anche all' quale soggetto CP_2 pacificamente estraneo alla riassunzione. Dette spese, tuttavia, vengono liquidate come in dispositivo in importi inferiori ai valori tariffari minimi in considerazione, per quanto concerne l' dell'esiguità dello sforzo difensivo richiesto e, per quanto concerne gli altri CP_2 due convenuti, per l'adesione della società all'eccezione preliminare sollevata dai medesimi
(sebbene soltanto con le note conclusionali: cfr., infatti, il verbale dell'1 dicembre 2023).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti degli altri due convenuti;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_5 CP_2 giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_5 CP_3 giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di Controparte_5 [...]
che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, Controparte_6 iva e cpa come per legge.
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA ON
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3821/2023 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CA NA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Simonetta Di Vitale;
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi La Valle;
CP_3 P.IVA_4
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025
Motivazione
1 Con ricorso in riassunzione depositato il 27 marzo 2023 cooperativa ha Parte_2 chiesto che venga dichiarata l'inesistenza dei crediti dell' contenuti nelle cartelle n. CP_3
29620150037024953, n. 29620150054285046, n. 29620170041168974, n. 29620180059932418 e n.
29620220015236138. A sostegno della superiore domanda la ricorrente, da un lato, ha eccepito
“la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica, relativamente alle cartelle e agli avvisi di addebito indicate nell'atto impugnato, in subordine, si eccepisce la nullità delle notifiche stante l'irregolarità e/o nullità e/o inesistenza delle stesse e la consequenziale e palese violazione degli artt. 139,140, 143, 145,148 e 149 c.p.c. per ciò che concerne la notifica degli atti giudiziari”; dall'altro lato, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 novembre 2023 Controparte_4
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 4
[...] bis, del d.P.R. 602/1973; in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata nel merito (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 novembre 2023 l' in via CP_3 preliminare, ha eccepito l'estinzione ex art. 307 c.pc. per la tardività della riassunzione;
in subordine, ma sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, da un lato, per carenza d'interesse ad agire e, dall'altro lato, per la decadenza ex art. 24, comma 5, d.lgs.
46/1999; in estremo subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito
(cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 novembre 2023 l' in via CP_2 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
602/1973; in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata nel merito (cfr. memoria).
Con le note conclusionali del 4 dicembre 2025 la ricorrente ha aderito all'eccezione d'inammissibilità sollevata dagli avversari ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
602/1973 e, quindi, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va notato che l' è stato erroneamente evocato in giudizio, visto che la CP_2 domanda oggetto di riassunzione è espressamente limitata ad alcune cartelle di pagamento, concernenti tutte crediti dell' (cfr. ricorso). CP_3
2 Rispetto all' dunque, va immediatamente dichiarato il suo difetto di legittimazione CP_2 passiva.
Con riguardo all'azione proposta nei confronti del concessionario e dell' invece, va CP_3 senz'altro dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 602/1973, sulla cui applicazione convengono tutte le parti in causa (con la conseguente superfluità di ogni considerazione ulteriore).
Visto l'esito del giudizio, la ricorrente va condannata ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali dei tre avversari, prestando attenzione, da un lato, al fatto che l'introduzione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione risale ad una modifica legislativa del 2021, antecedente di circa due anni all'introduzione dell'odierno procedimento, e, dall'altro lato, al fatto che il ricorso veniva impropriamente notificato anche all' quale soggetto CP_2 pacificamente estraneo alla riassunzione. Dette spese, tuttavia, vengono liquidate come in dispositivo in importi inferiori ai valori tariffari minimi in considerazione, per quanto concerne l' dell'esiguità dello sforzo difensivo richiesto e, per quanto concerne gli altri CP_2 due convenuti, per l'adesione della società all'eccezione preliminare sollevata dai medesimi
(sebbene soltanto con le note conclusionali: cfr., infatti, il verbale dell'1 dicembre 2023).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti degli altri due convenuti;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_5 CP_2 giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_5 CP_3 giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di Controparte_5 [...]
che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, Controparte_6 iva e cpa come per legge.
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA ON
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