Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10222/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Palumbo Piccionello William;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Cimino Enrica;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si veda verbale dell'udienza del 04/03/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo depositato il 23/08/2024, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio a Palermo il 23.10.1993
[...] con la resistente e che dall'unione coniugale è nata Controparte_1
a Palermo il 26.5.1998 la LI , ha chiesto, a seguito del decreto di Per_1 omologa della separazione consensuale emesso da questo Tribunale il
1
2. , costituitasi in giudizio con memoria Controparte_1 depositata il 21/01/2025, ha aderito alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha altresì chiesto la conferma delle condizioni economiche statuite in sede di separazione, che prevedevano l'obbligo in capo al di versare la somma di euro 700,00 mensili, di Parte_1 cui €350,00 a titolo di mantenimento della Sig.ra e €350,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della LI . Per_1
3. Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del
04/03/2025, con rinuncia ad ogni ulteriore e diversa domanda e compensazione delle spese di lite e e hanno, altresì, dichiarato di non volersi riconciliare.
4. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
26/06/2012;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 05/02/2013.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato, quali condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, quelle oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 4/03/2025, che di seguito integralmente si riportano:
“ revoca del contributo al mantenimento indiretto per la LI previsto Per_1 in sede di separazione e riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
di euro 400,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese e da rivalutarsi sulla base degli indici Istat.”
5. Nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni.
6. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 23.10.1993, da nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 186 parte 2 serie A, anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.