TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/07/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 387/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. LIMBLICI anche in sostituzione dell'avv.
PALUMBO nonché il ricorrente personalmente, da luogo diverso Parte_1
da quello de difensore.
Nessuno è presente per il convenuto CP_1
Il Giudice dà atto che ha provato a contattare i numeri telefonici di riferimento del
(telefono cellulare e telefono fisso) presenti nel fascicolo telematico, CP_1
senza ottenere risposta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti e acconsentano alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
L'avv. LIMBLICI fa presente che con Decreto del 14-07-2025 è stato disposto il trasferimento del prof. alla provincia di Agrigento in una delle Parte_1
sedi espressamente richieste e con effetto 1.9.2025, come da documentazione già depositata nel fascicolo telematico. Chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Alle ore 11,44 si collega da remoto anche la dott.ssa er il . Per_1 CP_1
La dott.ssa derisce alla richiesta di dichiarazione di cessazione della Per_1 materia del contendere, con richiesta però di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, per il principio della soccombenza virtuale.
L'avv. LIMBLICI fa presente che il ricorrente è stato trasferito in una delle sedi richieste, in presenza delle stesse condizioni dello scorso anno, e quindi si oppone alla condanna delle spese.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura del dispositivo o della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 387/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nella causa iscritta al n. 387/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nel Viale Monserrato n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Limblici e dall'Avv. Francesca Palumbo, entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliato presso la PEC dei difensori come risultanti dai registri di giustizia, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_2
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dr.ssa Stefania Selvaggi, funzionaria in servizio presso l' , elettivamente domiciliato presso la sede in Controparte_2
Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60
PARTE CONVENUTA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite sia della fase cautelare che della fase di merito.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 21.7.2024
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. LIMBLICI anche in sostituzione dell'avv.
PALUMBO nonché il ricorrente personalmente, da luogo diverso Parte_1
da quello de difensore.
Nessuno è presente per il convenuto CP_1
Il Giudice dà atto che ha provato a contattare i numeri telefonici di riferimento del
(telefono cellulare e telefono fisso) presenti nel fascicolo telematico, CP_1
senza ottenere risposta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti e acconsentano alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
L'avv. LIMBLICI fa presente che con Decreto del 14-07-2025 è stato disposto il trasferimento del prof. alla provincia di Agrigento in una delle Parte_1
sedi espressamente richieste e con effetto 1.9.2025, come da documentazione già depositata nel fascicolo telematico. Chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Alle ore 11,44 si collega da remoto anche la dott.ssa er il . Per_1 CP_1
La dott.ssa derisce alla richiesta di dichiarazione di cessazione della Per_1 materia del contendere, con richiesta però di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, per il principio della soccombenza virtuale.
L'avv. LIMBLICI fa presente che il ricorrente è stato trasferito in una delle sedi richieste, in presenza delle stesse condizioni dello scorso anno, e quindi si oppone alla condanna delle spese.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura del dispositivo o della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 387/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nella causa iscritta al n. 387/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nel Viale Monserrato n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Limblici e dall'Avv. Francesca Palumbo, entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliato presso la PEC dei difensori come risultanti dai registri di giustizia, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_2
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dr.ssa Stefania Selvaggi, funzionaria in servizio presso l' , elettivamente domiciliato presso la sede in Controparte_2
Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60
PARTE CONVENUTA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite sia della fase cautelare che della fase di merito.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 21.7.2024
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci