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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01560/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00291 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01560/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2023, proposto dalla società -
OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Alfieri, Girolamo Rubino, -OMISSIS-Mormino e Rosario
De Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno (Prefettura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
del Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 01560/2023 REG.RIC.
per l'annullamento:
- del provvedimento di interdittiva antimafia n. -OMISSIS-del 3.8.2023;
- ove occorra, del verbale della riunione del 27.7.2023 del Gruppo Provinciale
Interforze;
- di ogni altro atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato l'informativa interdittiva in epigrafe, resa dall'intimata Prefettura sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la ricorrente società è interamente detenuta dal sig. -OMISSIS-, amministratore unico della stessa;
- nei confronti di altra società a questi riferibile (-OMISSIS-s.p.a.) sono stati adottati altri provvedimenti interdittivi, nel 2009 e nel 2016 (quest'ultimo aggiornato sempre nel senso di pericolo di infiltrazioni mafiose nel 2017, con nota n.-OMISSIS-del
9.11.2017, e nel 2023, con nota n. -OMISSIS-del 3.7.2023);
- che tali misure sono state adottate in considerazione:
(i) della stretta relazione di parentela e dell'acclarata vicinanza nel tempo del sig. -
OMISSIS-, con "congiunti pregiudicati per gravissimi fatti di mafia, elementi di N. 01560/2023 REG.RIC.
spicco del "ghota" mafioso di "cosa nostra" nonché esponenti dell'ala stragista dei
"corleonesi", che da sempre hanno esercitato il proprio dominio nel quartiere palermitano di Resuttana-San Lorenzo" (nel verbale del gruppo interforze del
27.7.2023, riportato per esteso nell'impugnato provvedimento, si è fatto in particolare riferimento: a. al padre -OMISSIS-, condannato con sentenza definitiva ad anni otto di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata (pena finita di scontare il 15.3.2006); b. allo zio paterno -OMISSIS-, deceduto, "capo mafia del mandamento di "Resuttana — San Lorenzo" e componente della "Cupola", più volte condannato in via definitiva per i numerosi e gravi delitti commessi durante la lunga permanenza nella consorteria criminale"; c. al cugino -
OMISSIS- - figlio di -OMISSIS- - "organico in "Cosa Nostra" e condannato in via definitiva alla pena di anni 27 di reclusione per i numerosi delitti commessi nell'esercizio della funzione di mafioso"; d. al cugino -OMISSIS- - figlio di -
OMISSIS- - "organico in "Cosa Nostra" e condannato in via definitiva alla pena di anni 20 di reclusione per i numerosi delitti commessi nell'esercizio della funzione di mafioso"; e. al cugino -OMISSIS- - figlio di -OMISSIS-" "organico in "Cosa Nostra"
e condannato in via definitiva alla pena di anni 10 di reclusione per i numerosi delitti commessi nell'esercizio della funzione di mafioso"; f. al sig. -OMISSIS-, di cui il legale rappresentante della ricorrente società ha sposato la nipote, sig.ra -OMISSIS-,
"organico nella famiglia mafiosa di "Resuttana — San Lorenzo", condannato in via definitiva alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per gravi delitti tra i quali associazione di stampo mafioso, concorso in omicidio aggravato premeditato, sequestro di persona, distruzione di cadavere");
(ii) degli elementi indicativi di stretti collegamenti per affari o interessi comuni, in assenza di qualsiasi forma di allontanamento o presa di distanza del sig. -OMISSIS- dagli interessi della famiglia mafiosa di appartenenza, emersi anche dalla sentenza di assoluzione, emessa dalla Corte di Appello di Milano (n. -OMISSIS-), dal reato N. 01560/2023 REG.RIC.
contestato di turbata libertà degli incanti, da cui sarebbe emerso che i locali dell'impresa -OMISSIS-s.p.a. sarebbero stati messi a disposizione del sig. -OMISSIS-
, socio unico ed amministratore dell'impresa -OMISSIS-, definitivamente condannato per il medesimo reato contestato al sig. -OMISSIS- e coniugato con la sig.ra -
OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-, a sua volta esponente di una delle più note famiglie mafiose palermitane e ritenuto dagli organi investigativi un pericoloso “uomo d'onore rappresentante della famiglia mafiosa di porta Nuova-Borgo Vecchio”;
(iii) degli elementi venuti in evidenza nel procedimento penale conseguente alla operazione "Rebus", in cui il sig. -OMISSIS- è stato indicato come "persona di grande affidabilità per i congiunti mafiosi detenuti, destinatario di messaggi degli stessi congiunti detenuti per il tramite di chi era ammesso ai colloqui in carcere";
(iv) degli ulteriori elementi emersi dal decreto n. -OMISSIS- RMP sez. M.P. in data
26.10.2009 del Tribunale di Palermo, oggi divenuto confisca definitiva, nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di -OMISSIS-, con il quale sono stati posti sotto sequestro, oggi confisca, numerosi beni tra i quali anche il terreno sito in agro di Palermo, contrada -OMISSIS-
, di proprietà della società -OMISSIS- &C. snc con sede a Palermo, intestata a-
OMISSIS-, madre di -OMISSIS-;
- il provvedimento interdittivo del 2016 è stato infruttuosamente impugnato dal ricorrente innanzi a questo Tribunale con la sentenza n. 432/2023;
- il Gruppo Provinciale Interforze ha valutato, nella seduta del 27 luglio 2023, gli elementi dell'attività informativa in aggiornamento ed ha evidenziato il possibile attuale pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione della società odierna ricorrente, in ragione (oltre che degli elementi già emersi nel 2016):
(i) della condanna in via definitiva del legale rappresentante della società ricorrente
(nel 2019 e nel 2021) per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico
(art.483 c.p.) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per N. 01560/2023 REG.RIC.
operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000) e per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000). Al riguardo, il suddetto verbale ha affermato che "Detti reati, non legati strettamente ai profili di controindicazioni antimafia, contribuiscono tuttavia a delineare la figura del legale rappresentante della -OMISSIS-S.p.A. e della -OMISSIS-s.r.l. che, oltre ai reati accertati per gravi violazioni tributarie, false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, continua a negare con evidente "disinvoltura' di essere stato raggiunto da interdittiva antimafia";
(ii) della presumibile omissione, in sede di istanza per accedere a erogazioni del
Mediocredito centrale per euro 250.000,00 ed euro 4.000.000,00 (quest'ultima richiesta risale al 4.1.2022, come specificato nell'impugnato provvedimento), del menzionato provvedimento del 2016;
(iii) dell'omissione, evidenziata nella menzionata sentenza n. 432/2023 di questo
Tribunale, del riferimento alla circostanza che la società -OMISSIS-s.p.a. era stata sottoposta già nel 2009 a misura interdittiva;
- in tale seduta il Gruppo provinciale interforze ha altresì fatto riferimento:
(i) alla presenza del sig. -OMISSIS- nella ditta -OMISSIS- srl con sede in Palermo in scioglimento e liquidazione, il cui capitale è suddiviso nella misura del 50% tra -
OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS- s.r.l., quest'ultima destinataria di interdittiva emessa dal Prefetto di Palermo n.-OMISSIS- del 29.12.2011;
(ii) al fatto che il sig. -OMISSIS- si sarebbe di fatto occupato della gestione della società del padre denominata "-OMISSIS- & C. snc” (cancellata nel 2015), i cui intestatari erano i genitori -OMISSIS- e-OMISSIS-;
(iii) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS- il quale avrebbe dato atto che il sig.-OMISSIS- avrebbe acquistato, tramite società di trasporto su gomma a questi riferibili, mezzi dalla -OMISSIS-s.p.a.; N. 01560/2023 REG.RIC.
(iv) alla circostanza, di aver riesaminato, nella riunione del 27.10.2017, la posizione della -OMISSIS-a valle della sentenza della Corte d'appello di Milano sopra citata, concludendo per la conferma del quadro di possibile infiltrazione definito nel 2016, posto che "ai fini della valutazione della permanenza del rischio di condizionamento mafioso nella società, non influisce la sopraggiunta sentenza di assoluzione della
Corte d'appello di Milano "per carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato", che non avrebbe potuto incidere sul giudizio espresso di condizionabilità, in quanto rappresenterebbe un elemento di novità non determinante ai fini della prevenzione antimafia amministrativa, fermo restando, comunque, che la medesima sentenza di assoluzione avrebbe confermato l'utilizzo dei locali della -OMISSIS-da parte di chi, come il sig. -OMISSIS-, sarebbe stato poi condannato anche in sede di appello per turbativa degli incanti;
- ciò posto, nella suddetta riunione del 27.7.2023 il Gruppo provinciale interforze ha concluso per la persistenza del possibile rischio di infiltrazione mafiosa non occasionale nei confronti della società odierna ricorrente ed ha dunque escluso la possibilità di applicare misure di prevenzione collaborativa.
L'impugnato provvedimento ha quindi ritenuto di condividere il suddetto quadro valutativo e ha altresì affermato l'esistenza di condizioni di celerità tali da escludere lo svolgimento preventivo del contraddittorio procedimentale di seguito riportate:
(i) impedire il protrarsi del rapporto dell'impresa "contaminata" con la Pubblica
Amministrazione;
(ii) evitare, in funzione preventiva, il contenimento dell'espansione inquinante delle mafie nei settori dell'economia nei quali essa aspira a penetrare;
(iii) l'esistenza dell'ulteriore provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-del 3.7.2023 nei confronti della -OMISSIS-s.p.a., in cui si è dato conto della richiesta di "erogazione di ingenti risorse (4 milioni di euro) nonostante la piena efficacia del provvedimento interdittivo di cui la società era destinataria"; N. 01560/2023 REG.RIC.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di operare nel settore immobiliare;
- che il suo amministratore unico, sig. -OMISSIS-, è altresì amministratore unico della menzionata -OMISSIS-s.p.a., destinataria del visto provvedimento interdittivo prot. n.
-OMISSIS-del 03.7.2023, impugnato con ricorso R.G.N. 1375/2023;
- che la ricorrente società è stata destinataria della vista misura interdittiva.
1.2. Parte ricorrente ha chiesto di annullare l'impugnato provvedimento sulla base di doglianze così rubricate:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 comma 2 bis , 2 ter e 2 quater del d.lgs
159/2011 violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, e violazione del principio del giusto procedimento;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 della Costituzione. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art.
84 comma 4 del d.lvo n. 159/2011 eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, motivazione insufficiente ed illogica, ingiustizia manifesta e difetto d'istruttoria.
Violazione e falsa applicazione della circolare del ministero dell'interno 18 novembre
1998, n. 559. Violazione e falsa applicazione dell'art.24 della l. n. 241/90 e dell'art.3
d.m n. 415/94;
- Violazione – falsa applicazione artt. 84 e seguenti del d.lvo n.159/2011; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.
2. Con ordinanza presidenziale n. 879 del 25.10.2023 l'intimata amministrazione è stata onerata di produrre copia autentica degli atti impugnati e degli accertamenti alla base degli stessi.
3. Il 6 novembre 2023 si è costituita l'amministrazione dell'interno, che ha altresì adempiuto al superiore ordine istruttorio.
4. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01560/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Può dirsi, anzitutto, delle ragioni che militano per il rigetto del primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza parte ricorrente si è doluta della pretesa violazione dell'art. 92,
c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, in materia di "contraddittorio partecipativo".
A suo dire, l'amministrazione dell'interno avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni della pretermissione di tale fase procedimentale.
La ricorrente ha sostenuto che, laddove fosse stata coinvolta nel contraddittorio procedimentale, avrebbe potuto far valere: (i) l'assenza di elementi nuovi rispetto a quanto già riportato nell'informativa del 2016; (ii) l'impossibilità di adottare un nuovo provvedimento interdittivo sulla base degli stessi elementi indiziari posti a fondamento di altra misura, già adottata a carico di una diversa società; (iii) la disponibilità ad adottare eventuali misure di self cleaning.
Alla luce di tali considerazioni, la resistente amministrazione ben avrebbe potuto valutare l'applicazione - quantomeno - di misure alternative (anzitutto, la c.d.
"prevenzione collaborativa").
2.2. La difesa erariale ha argomentato, al contrario, sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la pretermissione del contraddittorio procedimentale (art. 93, c. 7, d.lgs.
n. 159/2011) ed ha altresì dato atto che l'informativa del 2023 sulla società -OMISSIS-
s.p.a. è stata confermata con la sentenza n. 1235/2025 della Sezione.
2.3. Parte ricorrente ha, di contro, sostenuto che la difesa erariale avrebbe integrato il provvedimento, facendo riferimento a tentativi elusivi del sig. -OMISSIS- rispetto ai provvedimenti interdittivi di cui è stato destinatario non specificati nell'impugnato provvedimento. In ogni caso ha evidenziato come i finanziamenti menzionati dall'impugnato provvedimento sarebbero stati richiesti dalla società -OMISSIS-s.p.a. N. 01560/2023 REG.RIC.
e non dalla società odierna ricorrente. Ha peraltro affermato che il 22 luglio 2025 la resistente Prefettura avrebbe comunicato alla -OMISSIS-s.p.a. l'avvio di un nuovo procedimento interdittivo, motivato sul medesimo quadro indiziario già emerso con il provvedimento in questa sede impugnato; il che dimostrerebbe che non vi sarebbe stata alcuna esigenza di celerità all'atto dell'adozione dell'impugnato provvedimento, risalente al 2023.
2.4. In primo luogo va escluso che vi sia stata una qualche forma di integrazione postuma del provvedimento.
Quest'ultimo, come evidenziato nella superiore narrativa, ha dato ampiamente conto delle ragioni che hanno imposto l'esclusione dell'invio del preavviso di cui all'art. 92,
c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 dando proprio rilievo (tra l'altro) alla richiesta – da parte della -OMISSIS-s.p.a. – di un ingente finanziamento pubblico (pari a circa euro 4 milioni) nonostante la piena efficacia del provvedimento interdittivo di cui la predetta società sarebbe stata destinataria (cfr. pp. 31 e 32 del provvedimento interdittivo).
In secondo luogo, il fatto che nel 2025 l'amministrazione dell'interno avrebbe ritenuto di inviare la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della -OMISSIS-
s.p.a. non è stato provato in questo giudizio e, in ogni caso, ben potrebbe rientrare nell'esercizio degli ampi poteri discrezionali che connotano l'attività dell'amministrazione dell'interno in questo peculiare settore, tenuto altresì conto che non si hanno notizie di altre ingenti richieste di finanziamenti pubblici successive a quelle menzionate nell'impugnato provvedimento.
Quanto al merito delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione dell'interno a pretermettere la comunicazione in questione, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione nell'ambito del più recente giudizio che ha riguardato la menzionata società -OMISSIS-s.p.a. (TAR Sicilia, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 1235). N. 01560/2023 REG.RIC.
In quella sede è stato affermato che la Prefettura ha “adeguatamente motivato circa le specifiche esigenze di prevenzione in relazione alla peculiarità della situazione concreta:
- facendo riferimento – come appena chiarito – alle ingenti risorse (4 milioni di euro) di cui era stata chiesta l'erogazione, evidenziando la peculiare posizione della ditta, già destinataria di due informative interdittive, e di un provvedimento di conferma all'esito di un'istanza di aggiornamento;
- ponendo, altresì, l'accento sulla disinvoltura con cui si è mosso il legale rappresentante della ditta ricorrente, il quale – sebbene consapevole dell'efficacia di un'informativa interdittiva – ha comunque richiesto l'erogazione di un'ingente somma di denaro pubblico.
La Prefettura ha, inoltre, fatto riferimento anche all'intensità di rapporti con una delle famiglie mafiose di maggiore caratura criminale di una zona di Palermo.
Si ritiene, pertanto, dimostrato e adeguatamente motivato l'effettivo carattere di urgenza in relazione al peculiare e chiaro quadro fattuale”.
Quanto, poi, alle considerazioni che il ricorrente ha dichiarato che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale, si rinvia infra alle ragioni che impongono il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso.
In punto di prevenzione collaborativa, va poi dato atto che l'impugnato provvedimento si è puntualmente espresso, escludendo ogni margine di sua applicazione, tenuto conto del carattere non occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella ricorrente società (cfr. p. 27 dell'impugnato provvedimento).
Va, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso.
3. Può quindi dirsi delle ragioni che non consentono di accogliere il secondo e il terzo motivo di ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato nel merito il provvedimento impugnato, in quanto asseritamente adottato sulla base del mero rinvio N. 01560/2023 REG.RIC.
al quadro indiziario sotteso ad una precedente misura adottata nel 2016 a carico di altra società riferibile al sig. -OMISSIS-, senza tuttavia che fossero - in tesi - emersi elementi nuovi nel lasso di tempo intercorso tra le due interdittive.
Più nel dettaglio, la società ricorrente ha sostenuto che:
(i) le condanne nelle more da riportate dal suo legale rappresentante (uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) non costituirebbero cc.dd. "reati spia";
(ii) non costituirebbe un elemento nuovo nemmeno il fatto che il sig. -OMISSIS- fosse presente nella ditta -OMISSIS- srl in scioglimento e liquidazione (a sua volta partecipata, tra l'altro, dalla società -OMISSIS- s.r.l., destinataria di altra misura interdittiva), in quanto la società in questione sarebbe stata posta in scioglimento nel
2014 e l'interdittiva adottata nei confronti della -OMISSIS-trasporti è stata annullata da questo Tribunale con la sentenza n. 3546/2021;
(iii) parimenti irrilevante sarebbe il riferimento alla sentenza n. 432/2023 della
Sezione, che ha respinto il ricorso proposto dall'altra società del sig. -OMISSIS- avverso l'interdittiva del 2016, posto che tale pronuncia ha fatto riferimento all'esposizione al pericolo di infiltrazioni mafiose nel 2016, ma nulla avrebbe detto con riguardo alla situazione della società nel 2023.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato i singoli elementi indiziari fatti valere con la misura interdittiva in questa sede impugnata.
3.2.1. Anzitutto, i legami parentali del suo legale rappresentante non sarebbero stati adeguatamente considerati, posto che si tratterebbe di soggetti deceduti o detenuti dagli anni 70/80. Peraltro la società ricorrente sarebbe del tutto autonoma e priva di collegamenti con società di famiglia, né alcun familiare del sig. -OMISSIS- avrebbe esercitato poteri gestori.
3.2.2. La Prefettura non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze della sentenza della Corte d'appello di Milano e avrebbe dovuto considerare che la Sez. V Penale del N. 01560/2023 REG.RIC.
Tribunale di Palermo ha revocato la confisca nei confronti della società gestita dal sig.
-OMISSIS- (società -OMISSIS-) ritenendo che non fosse stata accertata la disponibilità di quest'ultima in capo al sig. Abbate.
3.2.3. Il provvedimento avrebbe poi errato nel ritenere che il sig. -OMISSIS- sarebbe stato in passato un fiduciario di congiunti mafiosi nella gestione di taluni immobili sulla base del decreto n. 29/2009 della Sezione M.P. del Tribunale di Palermo. Ciò in quanto tale decreto avrebbe affermato che la titolarità dell'intestazione immobiliare avrebbe dovuto essere attribuita non a -OMISSIS- ma agli amministratori della -
OMISSIS- e C..
3.2.4. Da ultimo, la Prefettura avrebbe attribuito eccessivo valore alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GR OM, il quale si sarebbe limitato a fornire agli inquirenti un elenco di imprese di trasporto su gomma riferibili ai personaggi di caratura criminale, indicati come i reali titolari delle stesse. Ma tra queste imprese non sarebbe rientrata la società del sig. -OMISSIS-, già sottoposta a informativa interdittiva nel 2016, posto che quest'ultima società avrebbe approvvigionato i sigg.ri
-OMISSIS- di mezzi Renault nell'ambito di una normale relazione commerciale.
3.3. La resistente Prefettura ha invece sostenuto:
- quanto al secondo motivo di ricorso, che - in disparte la considerazione che gli elementi emersi nell'informativa del 2016 sarebbero di per sé sufficienti a giustificare l'adozione dell'interdittiva - dall'impugnato provvedimento risulterebbe un'ampia e rinnovata istruttoria;
- quanto al terzo motivo di ricorso, che l'impugnato provvedimento avrebbe adeguatamente valutato le numerose circostanze sfavorevoli per il suo legale rappresentante, dando altresì atto della mancata dissociazione di quest'ultimo dal contesto mafioso.
3.4. Entrambe le contestazioni di parte ricorrente non possono trovare accoglimento. N. 01560/2023 REG.RIC.
Va premesso che il complessivo quadro indiziario alla base dell'informativa del 2016
è già stato ritenuto ampiamente sufficiente a disporre la misura interdittiva da questo
Tribunale (sent. n. 432/2023) e dal C.g.a.r.s. (sent. n. 593/2023), in assenza di alcun elemento utile a comprovare un qualche distacco da parte del ricorrente da soggetti condannati a severe pene detentive per il reato di associazione mafiosa.
Anzi, come si legge nella sentenza del giudice di appello:
- il ricorrente sarebbe risultato “persona di grande affidabilità per i congiunti mafiosi detenuti, tanto da ricevere dagli stessi indicazioni per il tramite dei familiari ammessi al colloquio in carcere”;
- “lo stato di detenzione non è di per sé idoneo a far ritenere cessato il pericolo che importanti e pericolosi esponenti di cosa nostra possano influenzare l'attività imprenditoriale della società odierna appellante, comprovano, anzi, come anche dal carcere i parenti mafiosi abbiano avuto la possibilità di influire sull'attività imprenditoriale in disamina”;
- “Gli stretti vincoli parentali e le non smentite emergenze processuali depongono per la sussistenza di una gestione “clanica” dell'attività imprenditoriale che non può che essere sfavorevolmente valutata dall'autorità prefettizia”.
Soprattutto, con la menzionata sent. n. 593/2023, il giudice di appello siciliano ha precisato che “Il provvedimento impugnato, che deve essere letto in uno con quanto ritenuto nella prima interdittiva del 2009, è frutto di adeguata istruttoria e fondato su una sufficiente motivazione”.
Dunque, anche nell'analisi del provvedimento del 2023 non può che guardarsi al complesso di un'attività istruttoria che affonda le proprie radici in quattordici anni di approfondimenti, senza che possa essere “sezionato” il solo periodo 2016-2023 per sostenere che la pretesa assenza di nuovi elementi indiziari potrebbe di per sé escludere l'applicazione della contestata misura interdittiva. N. 01560/2023 REG.RIC.
In merito agli elementi di novità, si è visto nella superiore narrativa come l'amministrazione abbia dato rilievo – inter alia – alle sopravvenute condanne del legale rappresentante della ricorrente società per affermare la disinvoltura con cui quest'ultimo si sarebbe mosso anche a valle delle precedenti comunicazioni antimafia
(cfr. p. 25 dell'impugnato provvedimento).
Sulla sentenza della Corte d'appello di Milano il C.g.a.r.s. si è già espresso con la sent.
n. 593/2023, con la quale ha condivisibilmente affermato come la “condanna riportata in primo grado per il reato di cui all'art. 353 c.p. non deve essere considerato elemento particolarmente rilevante, ma solo come una ulteriore emergenza nell'ambito di una motivazione che valorizza differenti elementi fattuali dirimenti ed idonei, da soli, a giustificare l'adozione del provvedimento interdittivo.
La sentenza di appello non muta, quindi, in modo sostanziale il quadro indiziante.
A diversa conclusione dovrebbe pervenirsi se la motivazione della sentenza di assoluzione del giudice di appello contenesse elementi da cui desumere la cesura dei rapporti intrattenuti dal legale rappresentante della società che sono stati considerati indizianti.
Ancora più specificatamente sarebbe positivamente valutabile la sentenza citata se consentisse di apprezzare elementi che comprovassero una soluzione di continuità con quanto ritenuto con il provvedimento interdittivo di cui si chiede l'aggiornamento, in applicazione della costante giurisprudenza del giudice amministrativo che consente
l'aggiornamento favorevole dell'informazione antimafia a fronte di elementi idonei a far perdere valenza al primigenio giudizio prognostico negativo, unitamente al decorso del tempo”.
Piuttosto, “la sentenza, seppur assolutoria per carenza dell'elemento soggettivo, conferma la sussistenza di elementi di fatto che l'autorità amministrativa può autonomamente valutare nel formulare il proprio giudizio”. N. 01560/2023 REG.RIC.
Le medesime questioni sono state più di recente affrontate dalla Sezione con la sent.
n. 1235/2025, resa – come si è detto – nei confronti della -OMISSIS-s.p.a., con la quale è stato condivisibilmente affermato che “seppure il quadro indiziario sia pressoché quello sotteso alla precedente informativa, è pur vero tuttavia che non risultano neppure sostanziali modifiche che possano fare pensare ad una cesura rispetto al contesto mafioso in cui la Prefettura riscontra la continuità nell'attività della ditta.
In altri termini, la ricorrente – pur dolendosi di una presunta carenza di attualità degli indizi – non indica nuovi elementi che possano fare perdere valore al giudizio prognostico negativo basato su indizi molto seri, e su un quadro pressocchè immutato rispetto alla precedente interdittiva, dal quale in maniera non irragionevole la
Prefettura ha desunto l'assenza di qualsiasi accenno di dissociazione da una famiglia mafiosa di Resuttana, con diversi soggetti pregiudicati per reati di mafia (il padre dell'amministratore unico; lo zio; i cugini).
Deve, inoltre, osservarsi che dall'esame dell'informativa interdittiva emergono i seguenti elementi di “attualizzazione”: a) la condanna del 5 marzo 2016 dell'amministratore unico per fatti legati ad una illecita gestione di rifiuti con metodi mafiosi, nel milanese; b) la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello del 2017, che non smentisce l'assodata vicinanza del predetto all'associazione mafiosa, né risulta un suo allontanamento; c) il rilievo di tale figura, condannata per reati non direttamente connessi al contesto mafioso (falsità ideologica in atto pubblico; fatture per operazioni inesistenti), ma che denoterebbero la disinvoltura con cui continua ad omettere che la società è stata più volte destinataria di interdittive, tra cui l'ultima mai sospesa; d) l'assenza di una presa di distanza dagli interessi della famiglia mafiosa di appartenenza, caratterizzata da una struttura clanica; e) l'uso dei locali della società ricorrente confermato anche dalla su citata sentenza di assoluzione, N. 01560/2023 REG.RIC.
posti a disposizione dell'amministratore di fatto di un'impresa a carico del quale è stata confermata in appello la condanna per il reato di turbativa degli incanti.
Rileva ulteriormente il Collegio che, dall'esame del verbale del 29 giugno 2023 del
Gruppo Interforze, viene confermata la continuità, e si fa riferimento al legame con una ditta di trasporti avente rapporti con società riconducibili ad una nota famiglia mafiosa, che risulta essere proseguito da gennaio 2021 al quarto trimestre 2022; e che la sentenza di appello – alla quale si è fatto riferimento anche nella su citata sentenza n. 432/2023 della Sezione – comunque conferma i contatti dell'amministratore con soggetti pregiudicati, e il suo ruolo di mediatore anche con
l'utilizzo dei locali della stessa ditta ricorrente.
Va, pertanto, richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “…è ferma nell'affermare che l'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa
(Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616)…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688)”.
Il quadro da ultimo delineato con la sentenza n. 1235/2025 della Sezione è sostanzialmente lo stesso emerso dal provvedimento interdittivo in questa sede contestato.
Al riguardo, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato solo pochi mesi orsono con la pronuncia da ultimo citata.
Da quanto sopra discende che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La peculiarità della questione consente di compensare le spese di lite tra le parti costituite. N. 01560/2023 REG.RIC.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo al Comune di Palermo, in quanto non costituito in questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente pronuncia.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
-OMISSIS-ZI, Presidente
-OMISSIS- Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01560/2023 REG.RIC.
Fabrizio RD TO ZI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00291 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01560/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2023, proposto dalla società -
OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Alfieri, Girolamo Rubino, -OMISSIS-Mormino e Rosario
De Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno (Prefettura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
del Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 01560/2023 REG.RIC.
per l'annullamento:
- del provvedimento di interdittiva antimafia n. -OMISSIS-del 3.8.2023;
- ove occorra, del verbale della riunione del 27.7.2023 del Gruppo Provinciale
Interforze;
- di ogni altro atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato l'informativa interdittiva in epigrafe, resa dall'intimata Prefettura sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la ricorrente società è interamente detenuta dal sig. -OMISSIS-, amministratore unico della stessa;
- nei confronti di altra società a questi riferibile (-OMISSIS-s.p.a.) sono stati adottati altri provvedimenti interdittivi, nel 2009 e nel 2016 (quest'ultimo aggiornato sempre nel senso di pericolo di infiltrazioni mafiose nel 2017, con nota n.-OMISSIS-del
9.11.2017, e nel 2023, con nota n. -OMISSIS-del 3.7.2023);
- che tali misure sono state adottate in considerazione:
(i) della stretta relazione di parentela e dell'acclarata vicinanza nel tempo del sig. -
OMISSIS-, con "congiunti pregiudicati per gravissimi fatti di mafia, elementi di N. 01560/2023 REG.RIC.
spicco del "ghota" mafioso di "cosa nostra" nonché esponenti dell'ala stragista dei
"corleonesi", che da sempre hanno esercitato il proprio dominio nel quartiere palermitano di Resuttana-San Lorenzo" (nel verbale del gruppo interforze del
27.7.2023, riportato per esteso nell'impugnato provvedimento, si è fatto in particolare riferimento: a. al padre -OMISSIS-, condannato con sentenza definitiva ad anni otto di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata (pena finita di scontare il 15.3.2006); b. allo zio paterno -OMISSIS-, deceduto, "capo mafia del mandamento di "Resuttana — San Lorenzo" e componente della "Cupola", più volte condannato in via definitiva per i numerosi e gravi delitti commessi durante la lunga permanenza nella consorteria criminale"; c. al cugino -
OMISSIS- - figlio di -OMISSIS- - "organico in "Cosa Nostra" e condannato in via definitiva alla pena di anni 27 di reclusione per i numerosi delitti commessi nell'esercizio della funzione di mafioso"; d. al cugino -OMISSIS- - figlio di -
OMISSIS- - "organico in "Cosa Nostra" e condannato in via definitiva alla pena di anni 20 di reclusione per i numerosi delitti commessi nell'esercizio della funzione di mafioso"; e. al cugino -OMISSIS- - figlio di -OMISSIS-" "organico in "Cosa Nostra"
e condannato in via definitiva alla pena di anni 10 di reclusione per i numerosi delitti commessi nell'esercizio della funzione di mafioso"; f. al sig. -OMISSIS-, di cui il legale rappresentante della ricorrente società ha sposato la nipote, sig.ra -OMISSIS-,
"organico nella famiglia mafiosa di "Resuttana — San Lorenzo", condannato in via definitiva alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per gravi delitti tra i quali associazione di stampo mafioso, concorso in omicidio aggravato premeditato, sequestro di persona, distruzione di cadavere");
(ii) degli elementi indicativi di stretti collegamenti per affari o interessi comuni, in assenza di qualsiasi forma di allontanamento o presa di distanza del sig. -OMISSIS- dagli interessi della famiglia mafiosa di appartenenza, emersi anche dalla sentenza di assoluzione, emessa dalla Corte di Appello di Milano (n. -OMISSIS-), dal reato N. 01560/2023 REG.RIC.
contestato di turbata libertà degli incanti, da cui sarebbe emerso che i locali dell'impresa -OMISSIS-s.p.a. sarebbero stati messi a disposizione del sig. -OMISSIS-
, socio unico ed amministratore dell'impresa -OMISSIS-, definitivamente condannato per il medesimo reato contestato al sig. -OMISSIS- e coniugato con la sig.ra -
OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-, a sua volta esponente di una delle più note famiglie mafiose palermitane e ritenuto dagli organi investigativi un pericoloso “uomo d'onore rappresentante della famiglia mafiosa di porta Nuova-Borgo Vecchio”;
(iii) degli elementi venuti in evidenza nel procedimento penale conseguente alla operazione "Rebus", in cui il sig. -OMISSIS- è stato indicato come "persona di grande affidabilità per i congiunti mafiosi detenuti, destinatario di messaggi degli stessi congiunti detenuti per il tramite di chi era ammesso ai colloqui in carcere";
(iv) degli ulteriori elementi emersi dal decreto n. -OMISSIS- RMP sez. M.P. in data
26.10.2009 del Tribunale di Palermo, oggi divenuto confisca definitiva, nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di -OMISSIS-, con il quale sono stati posti sotto sequestro, oggi confisca, numerosi beni tra i quali anche il terreno sito in agro di Palermo, contrada -OMISSIS-
, di proprietà della società -OMISSIS- &C. snc con sede a Palermo, intestata a-
OMISSIS-, madre di -OMISSIS-;
- il provvedimento interdittivo del 2016 è stato infruttuosamente impugnato dal ricorrente innanzi a questo Tribunale con la sentenza n. 432/2023;
- il Gruppo Provinciale Interforze ha valutato, nella seduta del 27 luglio 2023, gli elementi dell'attività informativa in aggiornamento ed ha evidenziato il possibile attuale pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione della società odierna ricorrente, in ragione (oltre che degli elementi già emersi nel 2016):
(i) della condanna in via definitiva del legale rappresentante della società ricorrente
(nel 2019 e nel 2021) per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico
(art.483 c.p.) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per N. 01560/2023 REG.RIC.
operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000) e per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000). Al riguardo, il suddetto verbale ha affermato che "Detti reati, non legati strettamente ai profili di controindicazioni antimafia, contribuiscono tuttavia a delineare la figura del legale rappresentante della -OMISSIS-S.p.A. e della -OMISSIS-s.r.l. che, oltre ai reati accertati per gravi violazioni tributarie, false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, continua a negare con evidente "disinvoltura' di essere stato raggiunto da interdittiva antimafia";
(ii) della presumibile omissione, in sede di istanza per accedere a erogazioni del
Mediocredito centrale per euro 250.000,00 ed euro 4.000.000,00 (quest'ultima richiesta risale al 4.1.2022, come specificato nell'impugnato provvedimento), del menzionato provvedimento del 2016;
(iii) dell'omissione, evidenziata nella menzionata sentenza n. 432/2023 di questo
Tribunale, del riferimento alla circostanza che la società -OMISSIS-s.p.a. era stata sottoposta già nel 2009 a misura interdittiva;
- in tale seduta il Gruppo provinciale interforze ha altresì fatto riferimento:
(i) alla presenza del sig. -OMISSIS- nella ditta -OMISSIS- srl con sede in Palermo in scioglimento e liquidazione, il cui capitale è suddiviso nella misura del 50% tra -
OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS- s.r.l., quest'ultima destinataria di interdittiva emessa dal Prefetto di Palermo n.-OMISSIS- del 29.12.2011;
(ii) al fatto che il sig. -OMISSIS- si sarebbe di fatto occupato della gestione della società del padre denominata "-OMISSIS- & C. snc” (cancellata nel 2015), i cui intestatari erano i genitori -OMISSIS- e-OMISSIS-;
(iii) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS- il quale avrebbe dato atto che il sig.-OMISSIS- avrebbe acquistato, tramite società di trasporto su gomma a questi riferibili, mezzi dalla -OMISSIS-s.p.a.; N. 01560/2023 REG.RIC.
(iv) alla circostanza, di aver riesaminato, nella riunione del 27.10.2017, la posizione della -OMISSIS-a valle della sentenza della Corte d'appello di Milano sopra citata, concludendo per la conferma del quadro di possibile infiltrazione definito nel 2016, posto che "ai fini della valutazione della permanenza del rischio di condizionamento mafioso nella società, non influisce la sopraggiunta sentenza di assoluzione della
Corte d'appello di Milano "per carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato", che non avrebbe potuto incidere sul giudizio espresso di condizionabilità, in quanto rappresenterebbe un elemento di novità non determinante ai fini della prevenzione antimafia amministrativa, fermo restando, comunque, che la medesima sentenza di assoluzione avrebbe confermato l'utilizzo dei locali della -OMISSIS-da parte di chi, come il sig. -OMISSIS-, sarebbe stato poi condannato anche in sede di appello per turbativa degli incanti;
- ciò posto, nella suddetta riunione del 27.7.2023 il Gruppo provinciale interforze ha concluso per la persistenza del possibile rischio di infiltrazione mafiosa non occasionale nei confronti della società odierna ricorrente ed ha dunque escluso la possibilità di applicare misure di prevenzione collaborativa.
L'impugnato provvedimento ha quindi ritenuto di condividere il suddetto quadro valutativo e ha altresì affermato l'esistenza di condizioni di celerità tali da escludere lo svolgimento preventivo del contraddittorio procedimentale di seguito riportate:
(i) impedire il protrarsi del rapporto dell'impresa "contaminata" con la Pubblica
Amministrazione;
(ii) evitare, in funzione preventiva, il contenimento dell'espansione inquinante delle mafie nei settori dell'economia nei quali essa aspira a penetrare;
(iii) l'esistenza dell'ulteriore provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-del 3.7.2023 nei confronti della -OMISSIS-s.p.a., in cui si è dato conto della richiesta di "erogazione di ingenti risorse (4 milioni di euro) nonostante la piena efficacia del provvedimento interdittivo di cui la società era destinataria"; N. 01560/2023 REG.RIC.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di operare nel settore immobiliare;
- che il suo amministratore unico, sig. -OMISSIS-, è altresì amministratore unico della menzionata -OMISSIS-s.p.a., destinataria del visto provvedimento interdittivo prot. n.
-OMISSIS-del 03.7.2023, impugnato con ricorso R.G.N. 1375/2023;
- che la ricorrente società è stata destinataria della vista misura interdittiva.
1.2. Parte ricorrente ha chiesto di annullare l'impugnato provvedimento sulla base di doglianze così rubricate:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 comma 2 bis , 2 ter e 2 quater del d.lgs
159/2011 violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, e violazione del principio del giusto procedimento;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 della Costituzione. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art.
84 comma 4 del d.lvo n. 159/2011 eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, motivazione insufficiente ed illogica, ingiustizia manifesta e difetto d'istruttoria.
Violazione e falsa applicazione della circolare del ministero dell'interno 18 novembre
1998, n. 559. Violazione e falsa applicazione dell'art.24 della l. n. 241/90 e dell'art.3
d.m n. 415/94;
- Violazione – falsa applicazione artt. 84 e seguenti del d.lvo n.159/2011; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.
2. Con ordinanza presidenziale n. 879 del 25.10.2023 l'intimata amministrazione è stata onerata di produrre copia autentica degli atti impugnati e degli accertamenti alla base degli stessi.
3. Il 6 novembre 2023 si è costituita l'amministrazione dell'interno, che ha altresì adempiuto al superiore ordine istruttorio.
4. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01560/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Può dirsi, anzitutto, delle ragioni che militano per il rigetto del primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza parte ricorrente si è doluta della pretesa violazione dell'art. 92,
c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, in materia di "contraddittorio partecipativo".
A suo dire, l'amministrazione dell'interno avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni della pretermissione di tale fase procedimentale.
La ricorrente ha sostenuto che, laddove fosse stata coinvolta nel contraddittorio procedimentale, avrebbe potuto far valere: (i) l'assenza di elementi nuovi rispetto a quanto già riportato nell'informativa del 2016; (ii) l'impossibilità di adottare un nuovo provvedimento interdittivo sulla base degli stessi elementi indiziari posti a fondamento di altra misura, già adottata a carico di una diversa società; (iii) la disponibilità ad adottare eventuali misure di self cleaning.
Alla luce di tali considerazioni, la resistente amministrazione ben avrebbe potuto valutare l'applicazione - quantomeno - di misure alternative (anzitutto, la c.d.
"prevenzione collaborativa").
2.2. La difesa erariale ha argomentato, al contrario, sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la pretermissione del contraddittorio procedimentale (art. 93, c. 7, d.lgs.
n. 159/2011) ed ha altresì dato atto che l'informativa del 2023 sulla società -OMISSIS-
s.p.a. è stata confermata con la sentenza n. 1235/2025 della Sezione.
2.3. Parte ricorrente ha, di contro, sostenuto che la difesa erariale avrebbe integrato il provvedimento, facendo riferimento a tentativi elusivi del sig. -OMISSIS- rispetto ai provvedimenti interdittivi di cui è stato destinatario non specificati nell'impugnato provvedimento. In ogni caso ha evidenziato come i finanziamenti menzionati dall'impugnato provvedimento sarebbero stati richiesti dalla società -OMISSIS-s.p.a. N. 01560/2023 REG.RIC.
e non dalla società odierna ricorrente. Ha peraltro affermato che il 22 luglio 2025 la resistente Prefettura avrebbe comunicato alla -OMISSIS-s.p.a. l'avvio di un nuovo procedimento interdittivo, motivato sul medesimo quadro indiziario già emerso con il provvedimento in questa sede impugnato; il che dimostrerebbe che non vi sarebbe stata alcuna esigenza di celerità all'atto dell'adozione dell'impugnato provvedimento, risalente al 2023.
2.4. In primo luogo va escluso che vi sia stata una qualche forma di integrazione postuma del provvedimento.
Quest'ultimo, come evidenziato nella superiore narrativa, ha dato ampiamente conto delle ragioni che hanno imposto l'esclusione dell'invio del preavviso di cui all'art. 92,
c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 dando proprio rilievo (tra l'altro) alla richiesta – da parte della -OMISSIS-s.p.a. – di un ingente finanziamento pubblico (pari a circa euro 4 milioni) nonostante la piena efficacia del provvedimento interdittivo di cui la predetta società sarebbe stata destinataria (cfr. pp. 31 e 32 del provvedimento interdittivo).
In secondo luogo, il fatto che nel 2025 l'amministrazione dell'interno avrebbe ritenuto di inviare la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della -OMISSIS-
s.p.a. non è stato provato in questo giudizio e, in ogni caso, ben potrebbe rientrare nell'esercizio degli ampi poteri discrezionali che connotano l'attività dell'amministrazione dell'interno in questo peculiare settore, tenuto altresì conto che non si hanno notizie di altre ingenti richieste di finanziamenti pubblici successive a quelle menzionate nell'impugnato provvedimento.
Quanto al merito delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione dell'interno a pretermettere la comunicazione in questione, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione nell'ambito del più recente giudizio che ha riguardato la menzionata società -OMISSIS-s.p.a. (TAR Sicilia, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 1235). N. 01560/2023 REG.RIC.
In quella sede è stato affermato che la Prefettura ha “adeguatamente motivato circa le specifiche esigenze di prevenzione in relazione alla peculiarità della situazione concreta:
- facendo riferimento – come appena chiarito – alle ingenti risorse (4 milioni di euro) di cui era stata chiesta l'erogazione, evidenziando la peculiare posizione della ditta, già destinataria di due informative interdittive, e di un provvedimento di conferma all'esito di un'istanza di aggiornamento;
- ponendo, altresì, l'accento sulla disinvoltura con cui si è mosso il legale rappresentante della ditta ricorrente, il quale – sebbene consapevole dell'efficacia di un'informativa interdittiva – ha comunque richiesto l'erogazione di un'ingente somma di denaro pubblico.
La Prefettura ha, inoltre, fatto riferimento anche all'intensità di rapporti con una delle famiglie mafiose di maggiore caratura criminale di una zona di Palermo.
Si ritiene, pertanto, dimostrato e adeguatamente motivato l'effettivo carattere di urgenza in relazione al peculiare e chiaro quadro fattuale”.
Quanto, poi, alle considerazioni che il ricorrente ha dichiarato che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale, si rinvia infra alle ragioni che impongono il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso.
In punto di prevenzione collaborativa, va poi dato atto che l'impugnato provvedimento si è puntualmente espresso, escludendo ogni margine di sua applicazione, tenuto conto del carattere non occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella ricorrente società (cfr. p. 27 dell'impugnato provvedimento).
Va, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso.
3. Può quindi dirsi delle ragioni che non consentono di accogliere il secondo e il terzo motivo di ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato nel merito il provvedimento impugnato, in quanto asseritamente adottato sulla base del mero rinvio N. 01560/2023 REG.RIC.
al quadro indiziario sotteso ad una precedente misura adottata nel 2016 a carico di altra società riferibile al sig. -OMISSIS-, senza tuttavia che fossero - in tesi - emersi elementi nuovi nel lasso di tempo intercorso tra le due interdittive.
Più nel dettaglio, la società ricorrente ha sostenuto che:
(i) le condanne nelle more da riportate dal suo legale rappresentante (uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) non costituirebbero cc.dd. "reati spia";
(ii) non costituirebbe un elemento nuovo nemmeno il fatto che il sig. -OMISSIS- fosse presente nella ditta -OMISSIS- srl in scioglimento e liquidazione (a sua volta partecipata, tra l'altro, dalla società -OMISSIS- s.r.l., destinataria di altra misura interdittiva), in quanto la società in questione sarebbe stata posta in scioglimento nel
2014 e l'interdittiva adottata nei confronti della -OMISSIS-trasporti è stata annullata da questo Tribunale con la sentenza n. 3546/2021;
(iii) parimenti irrilevante sarebbe il riferimento alla sentenza n. 432/2023 della
Sezione, che ha respinto il ricorso proposto dall'altra società del sig. -OMISSIS- avverso l'interdittiva del 2016, posto che tale pronuncia ha fatto riferimento all'esposizione al pericolo di infiltrazioni mafiose nel 2016, ma nulla avrebbe detto con riguardo alla situazione della società nel 2023.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato i singoli elementi indiziari fatti valere con la misura interdittiva in questa sede impugnata.
3.2.1. Anzitutto, i legami parentali del suo legale rappresentante non sarebbero stati adeguatamente considerati, posto che si tratterebbe di soggetti deceduti o detenuti dagli anni 70/80. Peraltro la società ricorrente sarebbe del tutto autonoma e priva di collegamenti con società di famiglia, né alcun familiare del sig. -OMISSIS- avrebbe esercitato poteri gestori.
3.2.2. La Prefettura non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze della sentenza della Corte d'appello di Milano e avrebbe dovuto considerare che la Sez. V Penale del N. 01560/2023 REG.RIC.
Tribunale di Palermo ha revocato la confisca nei confronti della società gestita dal sig.
-OMISSIS- (società -OMISSIS-) ritenendo che non fosse stata accertata la disponibilità di quest'ultima in capo al sig. Abbate.
3.2.3. Il provvedimento avrebbe poi errato nel ritenere che il sig. -OMISSIS- sarebbe stato in passato un fiduciario di congiunti mafiosi nella gestione di taluni immobili sulla base del decreto n. 29/2009 della Sezione M.P. del Tribunale di Palermo. Ciò in quanto tale decreto avrebbe affermato che la titolarità dell'intestazione immobiliare avrebbe dovuto essere attribuita non a -OMISSIS- ma agli amministratori della -
OMISSIS- e C..
3.2.4. Da ultimo, la Prefettura avrebbe attribuito eccessivo valore alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GR OM, il quale si sarebbe limitato a fornire agli inquirenti un elenco di imprese di trasporto su gomma riferibili ai personaggi di caratura criminale, indicati come i reali titolari delle stesse. Ma tra queste imprese non sarebbe rientrata la società del sig. -OMISSIS-, già sottoposta a informativa interdittiva nel 2016, posto che quest'ultima società avrebbe approvvigionato i sigg.ri
-OMISSIS- di mezzi Renault nell'ambito di una normale relazione commerciale.
3.3. La resistente Prefettura ha invece sostenuto:
- quanto al secondo motivo di ricorso, che - in disparte la considerazione che gli elementi emersi nell'informativa del 2016 sarebbero di per sé sufficienti a giustificare l'adozione dell'interdittiva - dall'impugnato provvedimento risulterebbe un'ampia e rinnovata istruttoria;
- quanto al terzo motivo di ricorso, che l'impugnato provvedimento avrebbe adeguatamente valutato le numerose circostanze sfavorevoli per il suo legale rappresentante, dando altresì atto della mancata dissociazione di quest'ultimo dal contesto mafioso.
3.4. Entrambe le contestazioni di parte ricorrente non possono trovare accoglimento. N. 01560/2023 REG.RIC.
Va premesso che il complessivo quadro indiziario alla base dell'informativa del 2016
è già stato ritenuto ampiamente sufficiente a disporre la misura interdittiva da questo
Tribunale (sent. n. 432/2023) e dal C.g.a.r.s. (sent. n. 593/2023), in assenza di alcun elemento utile a comprovare un qualche distacco da parte del ricorrente da soggetti condannati a severe pene detentive per il reato di associazione mafiosa.
Anzi, come si legge nella sentenza del giudice di appello:
- il ricorrente sarebbe risultato “persona di grande affidabilità per i congiunti mafiosi detenuti, tanto da ricevere dagli stessi indicazioni per il tramite dei familiari ammessi al colloquio in carcere”;
- “lo stato di detenzione non è di per sé idoneo a far ritenere cessato il pericolo che importanti e pericolosi esponenti di cosa nostra possano influenzare l'attività imprenditoriale della società odierna appellante, comprovano, anzi, come anche dal carcere i parenti mafiosi abbiano avuto la possibilità di influire sull'attività imprenditoriale in disamina”;
- “Gli stretti vincoli parentali e le non smentite emergenze processuali depongono per la sussistenza di una gestione “clanica” dell'attività imprenditoriale che non può che essere sfavorevolmente valutata dall'autorità prefettizia”.
Soprattutto, con la menzionata sent. n. 593/2023, il giudice di appello siciliano ha precisato che “Il provvedimento impugnato, che deve essere letto in uno con quanto ritenuto nella prima interdittiva del 2009, è frutto di adeguata istruttoria e fondato su una sufficiente motivazione”.
Dunque, anche nell'analisi del provvedimento del 2023 non può che guardarsi al complesso di un'attività istruttoria che affonda le proprie radici in quattordici anni di approfondimenti, senza che possa essere “sezionato” il solo periodo 2016-2023 per sostenere che la pretesa assenza di nuovi elementi indiziari potrebbe di per sé escludere l'applicazione della contestata misura interdittiva. N. 01560/2023 REG.RIC.
In merito agli elementi di novità, si è visto nella superiore narrativa come l'amministrazione abbia dato rilievo – inter alia – alle sopravvenute condanne del legale rappresentante della ricorrente società per affermare la disinvoltura con cui quest'ultimo si sarebbe mosso anche a valle delle precedenti comunicazioni antimafia
(cfr. p. 25 dell'impugnato provvedimento).
Sulla sentenza della Corte d'appello di Milano il C.g.a.r.s. si è già espresso con la sent.
n. 593/2023, con la quale ha condivisibilmente affermato come la “condanna riportata in primo grado per il reato di cui all'art. 353 c.p. non deve essere considerato elemento particolarmente rilevante, ma solo come una ulteriore emergenza nell'ambito di una motivazione che valorizza differenti elementi fattuali dirimenti ed idonei, da soli, a giustificare l'adozione del provvedimento interdittivo.
La sentenza di appello non muta, quindi, in modo sostanziale il quadro indiziante.
A diversa conclusione dovrebbe pervenirsi se la motivazione della sentenza di assoluzione del giudice di appello contenesse elementi da cui desumere la cesura dei rapporti intrattenuti dal legale rappresentante della società che sono stati considerati indizianti.
Ancora più specificatamente sarebbe positivamente valutabile la sentenza citata se consentisse di apprezzare elementi che comprovassero una soluzione di continuità con quanto ritenuto con il provvedimento interdittivo di cui si chiede l'aggiornamento, in applicazione della costante giurisprudenza del giudice amministrativo che consente
l'aggiornamento favorevole dell'informazione antimafia a fronte di elementi idonei a far perdere valenza al primigenio giudizio prognostico negativo, unitamente al decorso del tempo”.
Piuttosto, “la sentenza, seppur assolutoria per carenza dell'elemento soggettivo, conferma la sussistenza di elementi di fatto che l'autorità amministrativa può autonomamente valutare nel formulare il proprio giudizio”. N. 01560/2023 REG.RIC.
Le medesime questioni sono state più di recente affrontate dalla Sezione con la sent.
n. 1235/2025, resa – come si è detto – nei confronti della -OMISSIS-s.p.a., con la quale è stato condivisibilmente affermato che “seppure il quadro indiziario sia pressoché quello sotteso alla precedente informativa, è pur vero tuttavia che non risultano neppure sostanziali modifiche che possano fare pensare ad una cesura rispetto al contesto mafioso in cui la Prefettura riscontra la continuità nell'attività della ditta.
In altri termini, la ricorrente – pur dolendosi di una presunta carenza di attualità degli indizi – non indica nuovi elementi che possano fare perdere valore al giudizio prognostico negativo basato su indizi molto seri, e su un quadro pressocchè immutato rispetto alla precedente interdittiva, dal quale in maniera non irragionevole la
Prefettura ha desunto l'assenza di qualsiasi accenno di dissociazione da una famiglia mafiosa di Resuttana, con diversi soggetti pregiudicati per reati di mafia (il padre dell'amministratore unico; lo zio; i cugini).
Deve, inoltre, osservarsi che dall'esame dell'informativa interdittiva emergono i seguenti elementi di “attualizzazione”: a) la condanna del 5 marzo 2016 dell'amministratore unico per fatti legati ad una illecita gestione di rifiuti con metodi mafiosi, nel milanese; b) la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello del 2017, che non smentisce l'assodata vicinanza del predetto all'associazione mafiosa, né risulta un suo allontanamento; c) il rilievo di tale figura, condannata per reati non direttamente connessi al contesto mafioso (falsità ideologica in atto pubblico; fatture per operazioni inesistenti), ma che denoterebbero la disinvoltura con cui continua ad omettere che la società è stata più volte destinataria di interdittive, tra cui l'ultima mai sospesa; d) l'assenza di una presa di distanza dagli interessi della famiglia mafiosa di appartenenza, caratterizzata da una struttura clanica; e) l'uso dei locali della società ricorrente confermato anche dalla su citata sentenza di assoluzione, N. 01560/2023 REG.RIC.
posti a disposizione dell'amministratore di fatto di un'impresa a carico del quale è stata confermata in appello la condanna per il reato di turbativa degli incanti.
Rileva ulteriormente il Collegio che, dall'esame del verbale del 29 giugno 2023 del
Gruppo Interforze, viene confermata la continuità, e si fa riferimento al legame con una ditta di trasporti avente rapporti con società riconducibili ad una nota famiglia mafiosa, che risulta essere proseguito da gennaio 2021 al quarto trimestre 2022; e che la sentenza di appello – alla quale si è fatto riferimento anche nella su citata sentenza n. 432/2023 della Sezione – comunque conferma i contatti dell'amministratore con soggetti pregiudicati, e il suo ruolo di mediatore anche con
l'utilizzo dei locali della stessa ditta ricorrente.
Va, pertanto, richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “…è ferma nell'affermare che l'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa
(Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616)…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688)”.
Il quadro da ultimo delineato con la sentenza n. 1235/2025 della Sezione è sostanzialmente lo stesso emerso dal provvedimento interdittivo in questa sede contestato.
Al riguardo, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già affermato solo pochi mesi orsono con la pronuncia da ultimo citata.
Da quanto sopra discende che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La peculiarità della questione consente di compensare le spese di lite tra le parti costituite. N. 01560/2023 REG.RIC.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo al Comune di Palermo, in quanto non costituito in questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente pronuncia.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
-OMISSIS-ZI, Presidente
-OMISSIS- Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01560/2023 REG.RIC.
Fabrizio RD TO ZI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.