TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 291
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.lgs 159/2011, violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, e violazione del principio del giusto procedimento

    Il Collegio ha escluso l'integrazione postuma del provvedimento, ritenendo che l'amministrazione abbia adeguatamente motivato sulle ragioni di urgenza che hanno giustificato l'esclusione del contraddittorio procedimentale, citando la richiesta di un ingente finanziamento pubblico nonostante l'efficacia di un provvedimento interdittivo. La decisione si conforma a quanto già statuito in precedenti giudizi riguardanti la società collegata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 84 comma 4 del d.lvo n. 159/2011 eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, motivazione insufficiente ed illogica, ingiustizia manifesta e difetto d'istruttoria. Violazione e falsa applicazione della circolare del ministero dell'interno 18 novembre 1998, n. 559. Violazione e falsa applicazione dell'art.24 della l. n. 241/90 e dell'art.3 d.m n. 415/94

    Il Collegio ha ritenuto che il quadro indiziario sia stato ampiamente sufficiente a giustificare la misura interdittiva, anche alla luce di precedenti decisioni. Sono state considerate nuove le condanne subite dal legale rappresentante per reati tributari, che evidenziano una 'disinvoltura' nel gestire la società nonostante i provvedimenti interdittivi. La sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Milano è stata ritenuta non idonea a mutare il quadro indiziante, confermando la sussistenza di elementi di fatto valutabili autonomamente dall'autorità amministrativa.

  • Rigettato
    Violazione – falsa applicazione artt. 84 e seguenti del d.lvo n.159/2011; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.

    Il Collegio ha ribadito la sussistenza di un quadro indiziario consolidato e la mancata dissociazione del legale rappresentante da soggetti condannati per associazione mafiosa. La sentenza del giudice d'appello ha confermato la 'gestione clanica' dell'attività imprenditoriale e la possibilità di influenza mafiosa anche durante la detenzione. La sentenza di Milano è stata valutata come non mutante il quadro indiziante, confermando l'utilizzo dei locali della società da parte di soggetti condannati per reati di mafia. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata richiamata per affermare che l'interdittiva può basarsi anche su fatti risalenti nel tempo, se il quadro complessivo giustifica il pericolo di infiltrazione mafiosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 291
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 291
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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