Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 20/06/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensiva
del provvedimento del Prefetto di Messina prot. n. 18618 del 20.2.2025, emesso ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento prot. n. 18618 del 20.2.2025, notificato in pari data, la Prefettura di Messina, a seguito di richiesta pervenuta dalla Regione Siciliana, Ispettorato dell’Agricoltura di Messina, ha emesso una informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’impresa individuale della ricorrente, operante nel settore delle coltivazioni agricole associate all’allevamento animali, sulla scorta dei seguenti elementi:
- la titolare dell’impresa “convive in coniugio” con -OMISSIS- (d’ora in avanti B.T.), il quale è stato indicato quale familiare a carico nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022;
- il predetto B.T., che per stessa ammissione della titolare collabora nella gestione dell’azienda dal 2020, è stato ritenuto soggetto controindicato in quanto:
a) è figlio di -OMISSIS- (d’ora in avanti B.M.), ucciso in un agguato nel 1989 vicino al distributore di carburante dallo stesso gestito;
b) è nipote -OMISSIS- (detto -OMISSIS-, d’ora in avanti B.A.), ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Mistretta, unitamente al quale è stato deferito nell’ambito del procedimento penale RGNR 603/1993 (Op.-OMISSIS- d’ora in avanti o.M.N.) per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso;
c) è stato rinviato a giudizio, seppure poi assolto per intervenuta prescrizione, nell’ambito del procedimento penale RGNR 2680/2014 (processo -OMISSIS-, d’ora in avanti processo G.I.), per associazione a delinquere, unitamente a numerosi coimputati, tra cui spicca la figura di GI LI (d’ora in avanti G.N.), già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ad anni 9 e mesi 10 di reclusione;
d) in tale ultimo contesto, risulta essere coinvolto in qualità di allevatore, nonché gestore di fatto di una macelleria formalmente intestata al cognato;
e) è stato, inoltre, individuato quale soggetto contiguo ad ambienti criminali di tipo mafioso da parte di un collaboratore di giustizia nell’ambito delle dichiarazioni rese in relazione ad un reato di omicidio;
f) infine, è stato più volte controllato negli anni dal 2015 al 2024 con soggetti controindicati, in quanto annoveranti anche precedenti significativi in relazione alla normativa antimafia (per i delitti di cui agli artt. 640 bis e 416 bis ).
2. Con ricorso notificato il 22.4.2025 la ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo, sostenendone l’illegittimità in relazione a plurimi profili di violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria, per le ragioni come di seguito riassumibili:
- la titolare dell’impresa, sarebbe incensurata e avrebbe sempre tenuto una condotta irreprensibile sia in qualità di cittadina che in quella di imprenditrice;
- l’interdittiva, dunque, non sarebbe stata emessa in relazione a criticità riguardanti la stessa, bensì a quelle rilevate a carico del coniuge convivente;
- quest’ultimo avrebbe collaborato con l’impresa della ricorrente in qualità di lavoratore dipendente solo per un anno (il 2021), in considerazione della necessità di sopperire all’assenza della titolare, affetta da gravissima patologia, avendo per il resto sempre svolto il lavoro di bracciante agricolo, dal 1993 a tutt’oggi, alle dipendenze di altre aziende agricole;
- mancherebbe, pertanto, la prova di un qualsivoglia indizio di cointeressenza tra le attività lavorative dei coniugi da cui possa inferirsi il pericolo di ingerenza (diretta o indiretta) del B.T. nella gestione dell’impresa;
- anche gli elementi di asserita criticità a carico del convivente sarebbero frutto di erronea interpretazione e comunque irrilevanti, posto che:
i) diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento interdittivo, non gli sarebbe mai stato contestato nel processo G.I. il reato associativo semplice, e men che meno quello di associazione mafiosa;
ii) anche gli altri coimputati nel processo G.I. sarebbero stati assolti in appello con formula piena (perché il fatto non sussiste);
iii) la dichiarazione del collaboratore di giustizia sarebbe rimasta priva di riscontro, tant’è che non sarebbe mai stato iscritto nei suoi confronti alcun procedimento in relazione a quanto su di lui dichiarato, come confermato dalle risultanze del casellario e del certificato dei carichi pendenti, entrambi nulli;
iv) il B.T. non intratterrebbe alcuna frequentazione con soggetti controindicati, stante che in un arco temporale di sei anni sarebbe stato controllato solo tre volte, con un veterinario incontrato per ragioni di lavoro e con un vicino di casa con cui intratterrebbe normali rapporti di vicinato;
v) anche i rapporti parentali del B.T. non sarebbero significativi, stante che l’omicidio del padre quando era adolescente nulla avrebbe a che fare con il di lui habitus vivendi e che tanto lui, quanto lo zio, sono stati definitivamente assolti dalla Corte d’Assise di Messina con formula piena dalle accuse scaturite dall’o.M.N..
In considerazione delle predette circostanze, in sintesi, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’interdittiva impugnata, in quanto, a suo dire, il proprio convivente non sarebbe soggetto controindicato ai sensi della normativa antimafia e, comunque, non avrebbe alcun ruolo nella gestione dell’impresa.
3. Il provvedimento impugnato, oltre ad essere illegittimo, sarebbe inoltre fonte per la titolare di ingentissimi danni economici, in quanto il suo mantenimento comporterebbe il tracollo dell’impresa, con inevitabile fallimento, in conseguenza dell’impossibilità di proseguire l’attività imprenditoriale. Per tale ragione la ricorrente ha, altresì, chiesto che ne vengano sospesi gli effetti.
4. La Prefettura di Messina si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando puntuale memoria.
5. All’udienza camerale del 10 giugno 2025, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. La ricorrente incentra la propria difesa su due circostanze: il proprio convivente non sarebbe soggetto vicino ad ambienti controindicati; in ogni caso, questi non avrebbe alcuna ingerenza nell’impresa da ella gestita.
Entrambe le circostanze, tuttavia, risultano smentite dai numerosi e conducenti elementi emersi nel corso dell’istruttoria prefettizia, i quali, valutati in ottica complessiva e non atomistica, sono a parere del Collegio idonei a tratteggiare un quadro indiziario sufficiente, in chiave prognostica, a ritenere “ più probabile che non ” la sussistenza del rischio che l’impresa della ricorrente possa essere infiltrata dalla criminalità organizzata di tipo mafioso.
Per converso, le difese formulate in ricorso non hanno una forza argomentativa tale da smontare il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento interdittivo, in quanto generiche e lacunose, ove non smentite dai documenti versati in atti.
6.2. Posto che il rischio di “contagio” dell’impresa promana, secondo la ricostruzione dell’Autorità prefettizia, dal coniuge convivente della ricorrente, al fine di vagliare la ragionevolezza e verosimiglianza delle conclusioni a cui è giunto il Prefetto di Messina, va preliminarmente valutato se le vicende che hanno riguardato il B.T. assumano rilevanza ostativa ai sensi della normativa antimafia; in caso affermativo, va poi verificato se le predette vicende rilevino nell’ambito della valutazione di permeabilità mafiosa dell’impresa della ricorrente, in considerazione dell’eventuale ingerenza del convivente nella relativa gestione.
6.2.1. Sotto il primo profilo, ripercorrendo la disamina dei fatti che hanno dato luogo all’adozione del provvedimento interdittivo impugnato, può principiarsi dai procedimenti penali che hanno visto coinvolto il B.T..
Si legge nel provvedimento impugnato che questi ultimi sono sostanzialmente due, quello avviato negli anni ’90 a seguito dell’o.M.N., in cui il B.T. è stato coinvolto insieme allo zio per la fattispecie di cui all’art. 416 bis , e quello, più recente (processo G.I.), in cui gli sarebbe stato contestato, tra l’altro, il reato di associazione a delinquere, unitamente ad altri soggetti, di cui uno condannato per mafia.
Sostiene la ricorrente che il primo procedimento sarebbe irrilevante, sia in quanto datato, sia in quanto, tanto il convivente quanto lo zio di quest’ultimo, sarebbero stati assolti da ogni accusa con formula piena con sentenza n. 4/2006 della Corte d’Assise di Messina.
L’asserzione non trova pieno riscontro nel documento prodotto in atti (doc. 10 allegato al ricorso) costituente solo uno stralcio di tre pagine del frontespizio e del dispositivo della citata sentenza, relativo solo ad alcuni capi di imputazione, individuati numericamente, e dal quale, dunque, non è dato evincere per quali fattispecie e con quale motivazione il B.T. sia stato prosciolto (peraltro, dal predetto stralcio, si evince soltanto che l’assoluzione del B.T. ex art 530 c.p.p. ha riguardato il periodo antecedente e successivo all’anno 1990 – cfr. pag. 3 del doc. 10 sopra citato).
La stessa considerazione può ripetersi anche per quanto riguarda la posizione dello zio del B.T., B.A., in relazione al quale dal documento prodotto risulta l’assoluzione per un solo capo, non avendosi contezza del titolo di reato a cui esso corrisponda, né di quali e quanti altri capi di imputazione gli siano stati contestati e di quale sia stato l’esito del giudizio rispetto a questi ultimi.
Tale lacuna assume rilevanza in quanto, se è pur vero che il casellario e il certificato carichi pendenti del B.T. sono nulli, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ribadire che anche dalle pronunce assolutorie potrebbero trarsi elementi dai quali, per converso, possa inferirsi la controindicazione del soggetto ai sensi della normativa antimafia (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 17/02/2021, n. 1447).
Ne consegue che l’argomento difensivo proposto appare debole, non avendo la ricorrente prodotto le parti della sentenza contenenti la motivazione a sostegno dell’assoluzione del B.T., così non assolvendo, sul punto, all’onere probatorio posto a suo carico.
Questo Collegio, dunque, ritiene di non poter obliterare il dato fattuale del coinvolgimento del coniuge della titolare nell’ambito di un’importante operazione di polizia per condotte maturate in contesti mafiosi, elemento che, se, ove isolato, sarebbe certamente debole, combinato con gli altri di cui si darà conto nel prosieguo assume, invece, una chiara rilevanza prognostica negativa.
6.2.2. Dalle risultanze in atti, infatti, emerge che il B.T. è stato coinvolto anche in altro rilevante procedimento penale (il G.I.), unitamente anche a soggetto annoverante condanne per mafia - si fa riferimento a G.N., condannato a 9 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e ritenuto affiliato al clan dei batanesi di Tortorici – che ha disvelato una complessa organizzazione di mezzi e persone, tra cui figurano il predetto G.N, il B.T. e il braccio destro di quest’ultimo, O.G. (su cui si dirà ulteriormente infra), nonché diversi allevatori, macellai e veterinari ASP, volta a realizzare un filiera parallela e illegale di produzione e macellazione clandestina di carni.
Nel provvedimento interdittivo, la Prefettura dà atto che, seppure assolto dalle accuse per intervenuta prescrizione, a carico del B.T. sono stati ritenuti sussistenti sufficienti elementi comprovanti la commissione delle fattispecie ascrittegli (tra l’altro, il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.), avendo il giudice penale concluso che “ alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutato il complessivo tenore delle comunicazioni intercettate, anche tenuto conto delle ulteriori emergenze probatorie, non si ravvisano elementi che consentano di pervenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati ai quali è contestato il ruolo di partecipe all’associazione ”. Ciò in quanto, come si legge nello stralcio di sentenza riportato nell’interdittiva, “ le risultanze dell’istruttoria dibattimentale dimostrano in maniera chiara l’esistenza di una ulteriore e diversa organizzazione intervenuta tra il G.N. e gli altri associati, con l’utilizzo di stabili risorse operative e modalità che soddisfano dunque appieno (…) la sussistenza del delitto previsto e punito dall’art. 416 c.p. (…) ciascuno degli associati svolge nell’ambito del gruppo un compito predeterminato, taluni essendo deputati alla realizzazione dei furti (…), altri alla macellazione clandestina (…, B.T., e O.G.), e altri ancora alla successiva detenzione e immissione nel mercato delle carni di illecita provenienza (B.T., …) come agevolmente desumibile dalle numerose conversazioni intercorse tra tutti i sodali. (…)”.
In relazione al predetto procedimento, la ricorrente sostiene che al proprio convivente non sarebbe stato contestato il reato associativo ex art. 416 c.p. né, tanto meno, il reato di associazione mafiosa (cfr. pag. 4 del ricorso), richiamando a comprova di tale affermazione il contenuto del doc. 5 allegato al ricorso.
La difesa appare smentita per tabulas , oltre che dal contenuto dell’interdittiva, riportante lo stralcio della sentenza di primo grado, anche da quanto riferito in sede di istruttoria dalle FF.OO (cfr. all. 3 e all. 5 alla memoria dell’Avvocatura).
Il documento 5 allegato al ricorso, infatti, è la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1364/2024, che non esamina la posizione di B.T. (in quanto assolto in primo grado e non appellante), il quale vi risulta solo incidentalmente nominato nell’ambito delle contestazioni mosse ad altri imputati, dalla lettura delle quali, invero, trova conferma il ruolo da egli assunto nel contesto criminale esaminato.
Quanto alla considerazione secondo cui, per effetto della predetta sentenza di appello anche gli altri coimputati sarebbero stati assolti per il reato di associazione a delinquere va, poi, rilevato come tale assoluzione sia stata determinata non dalla riconosciuta insussistenza dei fatti o dall’estraneità agli stessi degli imputati, bensì esclusivamente in considerazione del natura contravvenzionale o amministrativa degli illeciti alla cui commissione l’associazione era preordinata, tale da impedire la configurazione del delitto di cui all’art. 416 c.p. (in particolare, si legge a pag. 17 della sentenza che “ in buona sostanza non si esclude che gli imputati - quasi tutti allevatori titolari di aziende agricole e macellai – appaiano solidali nella commissione degli illeciti di macellazione abusiva e immissione nel mercato dei capi relativi, ma il delitto di base costituito dal furto di bestiame non risulta provato. Reati contravvenzionali e illeciti amministrativi non possono ovviamente costituire quei reati-fine che sono l’oggetto del pactum sceleris di cui all’art. 416 c.p. ”).
Anche la predetta argomentazione difensiva, dunque, appare debole e non in grado di smentire l’articolato intreccio di rapporti che il B.T. ha intrattenuto con soggetti fortemente controindicati, tra cui assume rilevanza, in particolare quello con G.N. (condannato per mafia), con cui il B.T. avrebbe avuto “ continui contatti telefonici al fine di segnalare eventuali avvistamenti di animali o controlli di polizia e di aggiornamento sui proventi (animali) della loro attività illecita ” (cfr. nota della DIA, all. n. 5 alla comparsa dell’Avvocatura, nonché stralcio della sentenza di primo grado riportato nell’interdittiva).
6.2.3. Gli elementi di cui sopra, già di per sé sufficienti a legittimare la valutazione di controindicazione del soggetto operata dalla Prefettura, vengono ulteriormente corroborati dai controlli a cui il B.T. è stato assoggetto nel corso degli anni.
Ed invero, i soggetti con cui il convivente della ricorrente è stato controllato vengono da quest’ultima individuati in un veterinario dell’ASP (pluripregiudicato per falso e truffa ai danni dello stato) a suo dire incontrato dal B.T. esclusivamente per ragioni di lavoro (seppure dichiari che egli svolga l’attività di bracciante agricolo) e in O.G., indicato quale mero vicino di casa del B.T., con cui questi intratterrebbe normali rapporti di vicinato.
Appare tuttavia particolarmente significativo che il predetto O.G. sia, più precisamente, il medesimo soggetto coimputato del B.T. nell’ambito del processo G.I., e ivi descritto come suo braccio destro nelle attività criminose contestategli.
La circostanza, invece, che i controlli con il veterinario siano avvenuti per ragioni di lavoro appare meramente labiale e non documentata, e pertanto non inidonea a neutralizzarne la rilevanza attribuitagli dalla Prefettura, soprattutto in considerazione della connessione che tale controllo risulta avere rispetto alle specifiche condotte criminose contestate al B.T nell’ambito del processo G.I., nonché dei precedenti, anche rilevanti ai sensi della normativa antimafia, del professionista.
6.2.4. Il sopra descritto quadro indiziario, infine, appare ulteriormente irrobustito dalle risultanze relative al contesto familiare del B.T., il cui padre risulta essere stato ucciso in un agguato scaturito proprio da contrasti sorti nell’ambito della criminalità organizzata di tipo mafioso, come ricostruito dalla sentenza della Corte di Assise di Messina che ha definito il processo scaturito dall’o.M.N. (cfr. nota della DIA, all. 4 alla memoria dell’Avvocatura), in cui sono stati coinvolti anche il B.T. e lo zio B.A..
Tali circostanze non appaiono utilmente confutate dalle difese della ricorrente, che si è limitata a sminuirne la valenza riconducendole sostanzialmente a mere coincidenze sfortunate, comunque a suo dire superate all’esito del pronunciamento assolutorio da parte della Corte d’Assise (di cui, tuttavia, come detto, non è dato comprendere la reale portata, essendone stato prodotto un mero stralcio, peraltro non del tutto rispondente alla tesi sostenuta dalla ricorrente).
A parere del Collegio, invece, le predette circostanze sono state ragionevolmente valorizzate dalla Prefettura, in quanto assumono specifica rilevanza alla luce degli ulteriori elementi sopra descritti.
È emerso, peraltro, che il B.T. non si è dissociato dai contesti criminali che lo avevano condotto ad essere coinvolto nell’ambito dell’o.M.N., persistendo nell’intrattenere, anche a distanza di decenni, rapporti e cointeressenze economiche con soggetti legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, che ne hanno determinato il rinvio a giudizio nell’ambito del processo G.I..
6.3. Chiarito, dunque, che ragionevolmente la Prefettura ha ritenuto il convivente della ricorrente soggetto controindicato, alla luce degli elementi sopra riassunti, restano da vagliare le altre doglianze formulate in ricorso, secondo cui, in ogni caso, i predetti elementi non potrebbero avere alcuna rilevanza in relazione alla prognosi di permeabilità dell’impresa della ricorrente, stante che mancherebbero indici da cui desumere la capacità del B.T. di ingerire nella gestione dell’azienda.
In particolare, la ricorrente sostiene in ricorso che l’azienda sarebbe stata da ella gestita in prima persona e che il B.T., bracciante agricolo, avrebbe lavorato dal 1993 sino a tutt’oggi alle dipendenze di altre aziende; ciò a dimostrazione della totale assenza di cointeressenze economiche tra i coniugi.
Soltanto nell’anno 2021, il convivente sarebbe stato assunto come lavoratore alle dipendenze dell’impresa, al fine di far fronte all’assenza della titolare, necessitata da gravi ragioni di salute. Ma al di là di questo breve periodo, il B.T. non avrebbe mai avuto modo di influire nella gestione dell’azienda.
Tali asserzioni, tuttavia, risultano palesemente smentite da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di audizione procedimentale, ove, per converso, ella ha confermato che, pur lavorando per altre ditte, il marito dal 2020 collabora di fatto nella gestione dell’azienda di cui è titolare.
Il dato assume particolare rilevanza, peraltro, ove letto alla luce della connessione tra il settore di attività in cui è operativa l’impresa della ricorrente (coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali) ed il contesto in cui sono maturate le accuse mosse al B.T. nel processo G.I. (macellazione clandestina, in associazione con soggetti di caratura mafiosa), in cui, peraltro, egli è stato ritenuto essere gestore di fatto della macelleria formalmente intestata al cognato (cfr. pag. 2 dell’interdittiva).
I predetti elementi, a parere del Collegio, costituiscono sufficienti indizi di cointeressenze economiche e imprenditoriali tra i coniugi conviventi, tali da giustificare una prognosi di elevata probabilità di infiltrazione dell’impresa, pur in assenza di conclamati provvedimenti penali.
6.4. La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere che i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose (e, quindi, del condizionamento in atto dell'attività di impresa) potendo essere sorretti da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata (cfr. tra le tante: C.G.A. 14 maggio 2021, n. 431; Cons. Stato, sez. III 4 giugno 2021, n. 4293; 27 aprile 2021, n. 3379; T.A.R. Sicilia - NI, Sez. I, 19 gennaio 2018, n. 148 e 29 settembre 2017 n. 2258).
Il “tentativo di infiltrazione” deve essere, quindi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. St., sez. III, n. 758 del 2019; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, Cons. Stato, Ad. Plen. 6 aprile 2018, n. 3; Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2022, n. 2585; 25 novembre 2021, n. 7890; 30 gennaio 2019, n. 758; 18 aprile 2018, n. 2343).
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona quindi fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi.
Il giudice amministrativo è, a sua volta, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, sindacando la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria.
Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l'evento secondo una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso (cfr. in termini, tra le tante: Cons. Stato Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 964; 6 settembre 2021, n. 6225 e 3 agosto 2021, n. 5734 con ampi richiami giurisprudenziali; C.G.A. 6 aprile 2022, n. 426; di recente T.A.R. NI, sez. V, n. 1943 del 2024).
La giurisprudenza ha enucleato un “catalogo aperto”, sia pure con uno sforzo “tassativizzante”, di situazioni indiziarie che possono costituire “indici” o “spie” dell’infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al “controllo immanente” della figura del patriarca, capofamiglia, ecc., a seconda dei casi; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, ecc.
6.5. Nel caso di specie, come sopra ricostruito, la Prefettura ha valorizzato un ampio quadro di elementi riconducibili ai diversi indici spia tra quelli sopra elencati, mettendoli a sistema e traendone, ragionevolmente, un giudizio secondo cui è “più probabile che non” che l’impresa della ricorrente sia soggetta al rischio infiltrativo per il tramite del coniuge convivente della titolare; quest’ultimo, il quale, per stessa ammissione della ricorrente, collabora nella gestione dell’impresa, risulta essere cresciuto in un ambito familiare di dubbia legalità, ed ha conclamatamente intrattenuto rapporti, anche economici e affaristici, con soggetti non solo orbitanti intorno alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ma a pieno titolo inseriti in essa, non dimostrandone una effettiva dissociazione.
Assume pregnante rilevanza, infine, lo specifico settore in cui opera l’impresa della ricorrente che, oltre ad essere connesso con il contesto in cui sono maturate le condotte contestate al convivente, è particolarmente esposto al rischio infiltrativo mafioso, in considerazione degli stanziamenti pubblici che lo caratterizzano, i quali lo rendono particolarmente appetibile per la criminalità organizzata, giustificandosi pertanto la logica di massima anticipazione della tutela a cui il provvedimento interdittivo risponde.
7. In conclusione, dunque, la valutazione prefettizia, ampiamente discrezionale, appare nel caso di specie esente da vizi; il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e delle persone fisiche nominate nel provvedimento.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.