Art. 26.
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentato del 40 per cento.
L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modifiche ed integrazioni. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentato del 40 per cento.
L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modifiche ed integrazioni. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".