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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 11723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 11723/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. Caruna Laura Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Compagnoni Luca CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del ……ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, alle condizioni meglio precisate nel prosieguo del presente atto, con obbligo di reciproco rispetto.
2. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
2.1 La IG minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre. Il figlio , maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente, pure collocato presso la residenza materna, concorderà direttamente con i genitori modalità e tempi di visita.
2.2 I genitori eserciteranno poteri disgiunti per quanto riguarda l'ordinaria gestione della IG, restando inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno adottate congiuntamente dagli stessi, anche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della IG.
2.3 In ordine ai tempi di frequentazione ordinaria, le relative modalità saranno concordate direttamente tra la IG ed il padre, con previsione che in linea generale quest'ultimo potrà trascorrere con la IG due sere infrasettimanali e a weekend alterni dal sabato al termine delle lezioni alla domenica alle ore 22.00.
2.4. In ordine ai periodi di vacanza, la IG , salvo diversa volontà della stessa: - durante le Per_1 festività Natalizie, trascorrerà alternativamente di anno in anno il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze sino alla mattina del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore;
- durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente di anno in anno il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze e il giorno di Pasqua (compreso) con un genitore e dal giorno di Pasquetta sino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore. Per tutte le altre festività “da calendario” si applicherà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi fra i genitori tenuto conto di loro eventuali programmazioni di brevi vacanze con la IG. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà a disposizione due settimane di vacanza, anche consecutive, da trascorrere con la IG;
detti periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
2.5. Le parti concordano altresì sulla possibilità di programmare durante l'anno ulteriori periodi di vacanza con i figli o con uno solo di essi, previo accordo con l'altro genitore e congruo preavviso.
2.6. Si conviene che i costi relativi alle vacanze trascorse coi figli o con uno di essi verranno sostenuti autonomamente da ciascun genitore.
2.7. Ciascun genitore dovrà avere sempre cura di informare l'altro di eventuali soggiorni con la IG minore che non prevedano il pernottamento presso le rispettive abitazioni dei genitori, nonché di comunicare all'altro, non appena possibile, il luogo di vacanza prescelto ed i relativi recapiti della struttura ospitante.
2.8. I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2.9. I genitori si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la IG minore.
3. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
3.1. La casa famigliare, di proprietà della IGa sita in Erbusco, via G. Pascoli, 10, censita CP_1
nel Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 7, sezione NCT, con i mappali: 336 sub. 3, via Giovanni Pascoli, piano S1-T, cat. A/7, classe 4, vani 7,5, r.c. euro 503,55; 336 sub. 5, via
Giovanni Pascoli, piano S1, cat. C/6, classe 5, mq. 38, r.c. euro 84,39, resta alla stessa assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti, in quanto collocataria dei figli ed affinchè vi abiti con i medesimi, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi. Il IG
[...]
si allontanerà dall'abitazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1
accordo. Il IG preleverà dall'abitazione i propri effetti personali e la cassettiera angolare Parte_1
presente nella camera da letto matrimoniale.
4. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il IG , a decorrere dal termine pattuito per la liberazione della casa Parte_1
coniugale da parte del medesimo, a titolo di concorso nel mantenimento della IG minorenne Per_1
e del figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, verserà alla IGa Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) per ogni figlio, CP_1
per complessivi euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Le spese straordinarie non ricomprese nell'assegno di mantenimento sono disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016, consegnato ai coniugi, e saranno a carico di ciascuno di essi in ragione del 50%. I coniugi convengono che la retta per l'ultimo anno di scuola superiore privata del figlio verrà corrisposta nella misura del 50% ciascuno. I coniugi Per_2 convengono che l'assegno unico universale verrà percepito unicamente dalla IGa a far CP_1
data dal deposito del ricorso.
5. PATTUIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Nella volontà di definire con la presente procedura di separazione personale anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine di dirimere le insorte controversie che possano, anche in futuro, sorgere tra gli stessi in relazione ai rapporti economici e patrimoniali ad oggi pendenti, comprese le reciproche posizioni di debito e di credito, onde compensare integralmente le rispettive ragioni e nell'ottica di addivenire al deposito del presente ricorso e rimossa ogni eccezione, i coniugi concordano quanto segue.
5.1. La IGa ferma in ogni caso l'assegnazione in suo favore della casa famigliare CP_1
di cui al punto 3, in esecuzione dei presenti accordi di separazione, si impegna a cedere al IG
, che a sua volta si impegna ad accettare ed acquistare, la quota del 50% Parte_1 del diritto di piena proprietà, gravata dal diritto di godimento ex art 337 sexies c.c. nell'interesse dei figli, dell'abitazione sita in Erbusco, via G. Pascoli, 10, censita nel Catasto dei Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 7 , sezione NCT, con i mappali: 336 sub. 3, via Giovanni Pascoli, piano S1-T, cat.
A/7, classe 4, vani 7,5, r.c. euro 503,55; 336 sub. 5, via Giovanni Pascoli, piano S1, cat. C/6, classe
5, mq. 38, r.c. euro 84,39. Per espresso accordo tra le parti per la presente cessione non è previsto il versamento di alcuna somma, in quanto l'adempimento degli obblighi di trasferimento patrimoniale qui assunti è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della sentenza di separazione, avanti a Notaio scelto dal sig.
verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così Parte_1 come dall'imposta INVIM, a norma dell'art.19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/99, nonché della Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della
Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno sostenute dal sig. A seguito dell'esatto adempimento all'impegno di cessione immobiliare di cui al Parte_1
presente articolo, il IG rinuncerà a qualsiasi pretesa in ordine a Parte_1 qualsiasi somma precedentemente versata, anche a titolo di mutuo, per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
5.2. La IGa a decorrere dal termine pattuito per la liberazione della casa CP_1
coniugale da parte del marito, si accolla la quota del 50% del mutuo ipotecario residuo di cui al punto
6 della premessa, ad oggi pari alla data del 10.05.2024 ad euro 84.541,47 complessivi in linea capitale e precisamente euro 79.243,96 per il finanziamento n. 013 23211955 ed euro 5.297,51 per il finanziamento n. 013 23211956. Il IG quale unico contraente del mutuo, si impegna a Parte_1 versare mensilmente l'intera rata del finanziamento. La IGa entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 si impegna irrevocabilmente a versare al IG la somma pari a metà dell'importo della Parte_1
rata di mutuo, previo inoltro, anche per le vie brevi, da parte del coniuge di idonea comunicazione rilasciata dalla banca dalla quale risulti l'esatto ammontare della rata. La IGa se CP_1
consentito dalla norma tributaria, potrà pertanto detrarre fiscalmente, se possibile, la quota di interessi passivi di propria competenza, come stabilito dalla Circolare 8/2011 dell'Agenzia delle Entrate.
5.3 Gli immobili di cui al punto 7 della premessa sono e resteranno di proprietà esclusiva del IG
. Parte_1
5.4 In relazione alle automobili di cui al punto 9 della premessa i coniugi concordano quanto segue:
- Audi A4, targata CT 217 CX resterà intestata e in uso al IG , il Parte_1
quale a breve provvederà alla rottamazione ed all'acquisto di una nuova vettura;
- la WV Tiguan targata FF 280 EZ verrà ceduta come vista e piaciuta, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della sentenza di separazione, alla IGa Quest'ultima si farà carico da subito di tutte le CP_1
riparazioni sia ordinarie che straordinarie di cui detta vettura necessita, compresa la sostituzione delle centraline. Trattandosi di trasferimento in esecuzione di accordi di separazione, la trascrizione della cessione della vettura sarà esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L.
74/1987, mentre resteranno a carico della IGa gli ulteriori oneri;
per espresso accordo tra CP_1 le parti per la presente cessione non è previsto il versamento di alcuna somma, in quanto l'adempimento degli obblighi di trasferimento della vettura qui assunto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi;
- la Clio Renault targata GR173CZ resterà intestata alla IGa ma rimarrà in CP_1 uso al figlio . Le parti concordano che il costo dell'assicurazione e le spese per la manutenzione Per_2
ordinaria e straordinaria del veicolo in uso al figlio verranno suddivise tra i coniugi in pari quote.
5.5. In relazione ai finanziamenti di cui al punto 8 della premessa i coniugi concordano quanto si seguito. Resterà a carico della IGa il finanziamento Findomestic n. 060160731, di CP_1
originari euro 479,98 - rata mensile di euro 23,99. Resterà a carico del IG il Parte_1
finanziamento n. 1189334 (ora n. 023 23232792) con Banca AR di RG (oggi Bper Banca), di originari euro 30.000,00 – debito residuo al 10.05.2024 pari ad euro 16.175,95 - rata mensile euro
185,93 e data scadenza 28.07.2031. Il IG si impegna a tenere indenne e a manlevare la Parte_1
IGa da qualsiasi richiesta di somme avanzata dalla Banca nei suoi confronti in qualità di CP_1
fideiubente, in merito a tale ultimo finanziamento di originari euro 30.000,00. Il finanziamento n.
241169 stipulato con BiBanca dalla IGa di originari euro 10.000,00 verrà estinto CP_1
anticipatamente dalla stessa. Il IG al massimo 5 giorni prima della scadenza del termine Parte_1 di pagamento comunicato da IB per l'estinzione anticipata e previa esibizione di documentazione bancaria attestate l'esatto ammontare della somma richiesta per detta estinzione anticipata, provvederà a versare alla IGa una somma pari al 50% dell'importo richiesto. CP_1
5.6. I coniugi stabiliscono che nulla sarà dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio, fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
Le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra indicate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/09/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Erbusco (atto n. 24, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 11723/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. Caruna Laura Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Compagnoni Luca CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del ……ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, alle condizioni meglio precisate nel prosieguo del presente atto, con obbligo di reciproco rispetto.
2. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
2.1 La IG minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre. Il figlio , maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente, pure collocato presso la residenza materna, concorderà direttamente con i genitori modalità e tempi di visita.
2.2 I genitori eserciteranno poteri disgiunti per quanto riguarda l'ordinaria gestione della IG, restando inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno adottate congiuntamente dagli stessi, anche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della IG.
2.3 In ordine ai tempi di frequentazione ordinaria, le relative modalità saranno concordate direttamente tra la IG ed il padre, con previsione che in linea generale quest'ultimo potrà trascorrere con la IG due sere infrasettimanali e a weekend alterni dal sabato al termine delle lezioni alla domenica alle ore 22.00.
2.4. In ordine ai periodi di vacanza, la IG , salvo diversa volontà della stessa: - durante le Per_1 festività Natalizie, trascorrerà alternativamente di anno in anno il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze sino alla mattina del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore;
- durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente di anno in anno il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze e il giorno di Pasqua (compreso) con un genitore e dal giorno di Pasquetta sino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore. Per tutte le altre festività “da calendario” si applicherà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi fra i genitori tenuto conto di loro eventuali programmazioni di brevi vacanze con la IG. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà a disposizione due settimane di vacanza, anche consecutive, da trascorrere con la IG;
detti periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
2.5. Le parti concordano altresì sulla possibilità di programmare durante l'anno ulteriori periodi di vacanza con i figli o con uno solo di essi, previo accordo con l'altro genitore e congruo preavviso.
2.6. Si conviene che i costi relativi alle vacanze trascorse coi figli o con uno di essi verranno sostenuti autonomamente da ciascun genitore.
2.7. Ciascun genitore dovrà avere sempre cura di informare l'altro di eventuali soggiorni con la IG minore che non prevedano il pernottamento presso le rispettive abitazioni dei genitori, nonché di comunicare all'altro, non appena possibile, il luogo di vacanza prescelto ed i relativi recapiti della struttura ospitante.
2.8. I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2.9. I genitori si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la IG minore.
3. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
3.1. La casa famigliare, di proprietà della IGa sita in Erbusco, via G. Pascoli, 10, censita CP_1
nel Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 7, sezione NCT, con i mappali: 336 sub. 3, via Giovanni Pascoli, piano S1-T, cat. A/7, classe 4, vani 7,5, r.c. euro 503,55; 336 sub. 5, via
Giovanni Pascoli, piano S1, cat. C/6, classe 5, mq. 38, r.c. euro 84,39, resta alla stessa assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti, in quanto collocataria dei figli ed affinchè vi abiti con i medesimi, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi. Il IG
[...]
si allontanerà dall'abitazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1
accordo. Il IG preleverà dall'abitazione i propri effetti personali e la cassettiera angolare Parte_1
presente nella camera da letto matrimoniale.
4. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il IG , a decorrere dal termine pattuito per la liberazione della casa Parte_1
coniugale da parte del medesimo, a titolo di concorso nel mantenimento della IG minorenne Per_1
e del figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, verserà alla IGa Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) per ogni figlio, CP_1
per complessivi euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Le spese straordinarie non ricomprese nell'assegno di mantenimento sono disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016, consegnato ai coniugi, e saranno a carico di ciascuno di essi in ragione del 50%. I coniugi convengono che la retta per l'ultimo anno di scuola superiore privata del figlio verrà corrisposta nella misura del 50% ciascuno. I coniugi Per_2 convengono che l'assegno unico universale verrà percepito unicamente dalla IGa a far CP_1
data dal deposito del ricorso.
5. PATTUIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Nella volontà di definire con la presente procedura di separazione personale anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine di dirimere le insorte controversie che possano, anche in futuro, sorgere tra gli stessi in relazione ai rapporti economici e patrimoniali ad oggi pendenti, comprese le reciproche posizioni di debito e di credito, onde compensare integralmente le rispettive ragioni e nell'ottica di addivenire al deposito del presente ricorso e rimossa ogni eccezione, i coniugi concordano quanto segue.
5.1. La IGa ferma in ogni caso l'assegnazione in suo favore della casa famigliare CP_1
di cui al punto 3, in esecuzione dei presenti accordi di separazione, si impegna a cedere al IG
, che a sua volta si impegna ad accettare ed acquistare, la quota del 50% Parte_1 del diritto di piena proprietà, gravata dal diritto di godimento ex art 337 sexies c.c. nell'interesse dei figli, dell'abitazione sita in Erbusco, via G. Pascoli, 10, censita nel Catasto dei Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 7 , sezione NCT, con i mappali: 336 sub. 3, via Giovanni Pascoli, piano S1-T, cat.
A/7, classe 4, vani 7,5, r.c. euro 503,55; 336 sub. 5, via Giovanni Pascoli, piano S1, cat. C/6, classe
5, mq. 38, r.c. euro 84,39. Per espresso accordo tra le parti per la presente cessione non è previsto il versamento di alcuna somma, in quanto l'adempimento degli obblighi di trasferimento patrimoniale qui assunti è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi. Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della sentenza di separazione, avanti a Notaio scelto dal sig.
verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così Parte_1 come dall'imposta INVIM, a norma dell'art.19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/99, nonché della Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della
Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000. Le spese notarili di trasferimento verranno sostenute dal sig. A seguito dell'esatto adempimento all'impegno di cessione immobiliare di cui al Parte_1
presente articolo, il IG rinuncerà a qualsiasi pretesa in ordine a Parte_1 qualsiasi somma precedentemente versata, anche a titolo di mutuo, per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
5.2. La IGa a decorrere dal termine pattuito per la liberazione della casa CP_1
coniugale da parte del marito, si accolla la quota del 50% del mutuo ipotecario residuo di cui al punto
6 della premessa, ad oggi pari alla data del 10.05.2024 ad euro 84.541,47 complessivi in linea capitale e precisamente euro 79.243,96 per il finanziamento n. 013 23211955 ed euro 5.297,51 per il finanziamento n. 013 23211956. Il IG quale unico contraente del mutuo, si impegna a Parte_1 versare mensilmente l'intera rata del finanziamento. La IGa entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 si impegna irrevocabilmente a versare al IG la somma pari a metà dell'importo della Parte_1
rata di mutuo, previo inoltro, anche per le vie brevi, da parte del coniuge di idonea comunicazione rilasciata dalla banca dalla quale risulti l'esatto ammontare della rata. La IGa se CP_1
consentito dalla norma tributaria, potrà pertanto detrarre fiscalmente, se possibile, la quota di interessi passivi di propria competenza, come stabilito dalla Circolare 8/2011 dell'Agenzia delle Entrate.
5.3 Gli immobili di cui al punto 7 della premessa sono e resteranno di proprietà esclusiva del IG
. Parte_1
5.4 In relazione alle automobili di cui al punto 9 della premessa i coniugi concordano quanto segue:
- Audi A4, targata CT 217 CX resterà intestata e in uso al IG , il Parte_1
quale a breve provvederà alla rottamazione ed all'acquisto di una nuova vettura;
- la WV Tiguan targata FF 280 EZ verrà ceduta come vista e piaciuta, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della sentenza di separazione, alla IGa Quest'ultima si farà carico da subito di tutte le CP_1
riparazioni sia ordinarie che straordinarie di cui detta vettura necessita, compresa la sostituzione delle centraline. Trattandosi di trasferimento in esecuzione di accordi di separazione, la trascrizione della cessione della vettura sarà esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L.
74/1987, mentre resteranno a carico della IGa gli ulteriori oneri;
per espresso accordo tra CP_1 le parti per la presente cessione non è previsto il versamento di alcuna somma, in quanto l'adempimento degli obblighi di trasferimento della vettura qui assunto è elemento essenziale, indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla separazione dei coniugi;
- la Clio Renault targata GR173CZ resterà intestata alla IGa ma rimarrà in CP_1 uso al figlio . Le parti concordano che il costo dell'assicurazione e le spese per la manutenzione Per_2
ordinaria e straordinaria del veicolo in uso al figlio verranno suddivise tra i coniugi in pari quote.
5.5. In relazione ai finanziamenti di cui al punto 8 della premessa i coniugi concordano quanto si seguito. Resterà a carico della IGa il finanziamento Findomestic n. 060160731, di CP_1
originari euro 479,98 - rata mensile di euro 23,99. Resterà a carico del IG il Parte_1
finanziamento n. 1189334 (ora n. 023 23232792) con Banca AR di RG (oggi Bper Banca), di originari euro 30.000,00 – debito residuo al 10.05.2024 pari ad euro 16.175,95 - rata mensile euro
185,93 e data scadenza 28.07.2031. Il IG si impegna a tenere indenne e a manlevare la Parte_1
IGa da qualsiasi richiesta di somme avanzata dalla Banca nei suoi confronti in qualità di CP_1
fideiubente, in merito a tale ultimo finanziamento di originari euro 30.000,00. Il finanziamento n.
241169 stipulato con BiBanca dalla IGa di originari euro 10.000,00 verrà estinto CP_1
anticipatamente dalla stessa. Il IG al massimo 5 giorni prima della scadenza del termine Parte_1 di pagamento comunicato da IB per l'estinzione anticipata e previa esibizione di documentazione bancaria attestate l'esatto ammontare della somma richiesta per detta estinzione anticipata, provvederà a versare alla IGa una somma pari al 50% dell'importo richiesto. CP_1
5.6. I coniugi stabiliscono che nulla sarà dovuto l'uno all'altro a titolo di mantenimento. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio, fatto salvo quanto previsto nelle presenti condizioni.
Le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra indicate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/09/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Erbusco (atto n. 24, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
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Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio