TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5241/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, come da procura in atti;
ATTORE
E
(già , già Controparte_1 CP_2 [...]
), rappresentata e difesa dall' avv. Damiano Bua, come da CP_3 procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2015 il esponeva di avere intrattenuto presso la Parte_1
(poi divenuta - Controparte_4 Controparte_5 filiale di Roccapiemonte conto corrente n. 880 acceso il 03/03/1982 ed estinto il 25/08/2015 e che nel corso dell'intero rapporto bancario, l'istituto di credito aveva illegittimamente contabilizzato, e dunque indebitamente percepito, sul predetto conto corrente, commissioni (ivi comprese la commissione di massimo scoperto, la commissione di messa a disposizione fondi e la commissione di disponibilità fondi), competenze e spese varie di tenuta conto (cd. commissionale), interessi debitori in misura ultralegale, interessi creditori in misura infralegale, interessi anatocistici e date valuta (cd. sistema delle valute) in mancanza di valida e idonea pattuizione ovvero in forza di clausole radical-mente nulle e, comunque, in violazione delle regole relative al cd. jus variandi;
somme tutte pagate indebitamente a seguito della chiusura del conto a saldo apparente “zero”. Per tali motivi chiedeva al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 giudice di accertare e dichiarare la sussistenza delle citate illegittime contabilizzazioni sul conto corrente n. 880 e per l'effetto, condannare l'istituto di credito, all'epoca divenuto al pagamento Controparte_3 dell'indebito percepito, che quantificava in euro 624.021,86 come da ctp prodotta in atti, oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori distrattari.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_3 eccependo la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito e segnatamente delle rimesse solutorie e chiedendo il rigetto delle domande, sostenendo di aver applicato al rapporto le norme contrattuali, secondo la contabilità bancaria mai contestata dalla società attrice. Espletata una ctu contabile con la dott.ssa Anche con una relazione Persona_1 integrativa, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione..
Invero il ctu, con argomentazioni condivisibili in fatto e in diritto, anche riguardo alle risposte alle osservazioni di parte, ha redatto delle relazioni aderenti ai quesiti posti dal giudice istruttore, formulando varie ipotesi ricostruttive del rapporto di conto corrente n. 880, tenendo conto che esso fu sottoscritto dal in data 03/03/1982 senza Parte_1 determinazione o pattuizione per iscritto di alcuna condizione (tassi di interesse, commissioni, spese, sistema delle valute, ecc.) con il solo richiamo, per gli interessi convenzionali, al c.d. uso piazza, nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1284, comma 3, c.c., 1346 e 1418, comma 2 c.c. (ex plurimis: Cass. civ. sez. I, n. 4094/2005).
Anche nel contratto ricognitivo del 22/02/1985 prodotto dalla convenuta non vi è alcuna pattuizione e, per converso, si riscontra nuovamente la clausola uso piazza. Analogamente si caratterizzano i contratti ricognitivi del
10/04/1997, anche se in esso risulta una pattuizione sulla commissione di massimo scoperto anch'essa nulla per indeterminatezza, in quanto si limita esclusivamente ad indicare il tasso applicato, senza alcuna specificazione dei criteri di calcolo. Va, inoltre, evidenziato che di nessuna utilità è la prodotta scheda contrattuale del 12/01/2006, la quale non è riferita al c/c n. 880, prevedendo condizioni economiche esclusivamente per un rapporto di carta di credito, non oggetto del presente giudizio. Alcuna pattuizione scritta risulta anche riguardo alle succedanee commissioni di messa a disposizione fondi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 (dal 01/07/2009 al 30/06/2012), commissioni di istruttoria veloce e commissione di disponibilità fondi (dal 01/07/2012 in poi).
Correttamente quindi la ctu ha depurato il rapporto di conto corrente degli interessi ultralegali, delle varie commissioni suddette, della capitalizzazione degli interessi, ritenuta una pratica vietata dalla consolidata giurisprudenza sia per i contratti stipulati antecedentemente al 01/07/2000, sia per quelli successivi, per i quali non vi sia stato l'adeguamento della clausola anatocistica alla normativa sopravvenuta mediante la sola pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, senza una nuova pattuizione anatocistica nel rispetto dell'art. 2 della Delibera CICR 9.2.2000 (ex plurimis Cass. civ., sez. I, n.
9140/2020).
Ciò posto, delle quattro differenti ipotesi di ricalcolo formulate dal ctu nella relazione integrativa, questo giudice ritiene che quella corretta è la ipotesi n.
2. Le ipotesi nn. 3 e 4 sono da scartare in quanto presuppongono erroneamente che il conto corrente n. 880 non fosse affidato e che tutte le rimesse affluite sul conto abbiano avuto natura solutoria, in quanto non sarebbe stato depositato alcun contratto di apertura di credito. La giurisprudenza unanime, sul punto, ha stabilito che l'accertamento della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse attive confluite sul conto corrente va effettuato ricostruendo l'ammontare del fido concesso dalle risultanze degli estratti conto (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. I, n.
11327/2024). Quindi, va disattesa in parte l'eccezione di prescrizione decennale come sollevata dalla convenuta riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, che, secondo la banca, va applicata a tutte le rimesse antedecennali affluite sul conto oggetto di causa, in quanto, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, le rimesse sono da qualificare tutte solutorie. Invero detta tesi non tiene conto che la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito, non esclude che nella specie vi sia stato un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attrice ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 presso la Centrale Rischi Interbancria (doverosa soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta
(art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Non corretta e da scartare è l'ipotesi conclusiva n. 1 formulata dal ctu nella relazione integrativa inutilizzabile in quanto presuppone la valida pattuizione, fin dall'accensione del contratto di conto corrente n. 880, delle cd. valute antergate e postergate, laddove non risulta alcun contratto con pattuizioni sul punto.
Corretta è dunque l'ipotesi n. 2, la quale ha rideterminato il saldo del c/c in euro 278.618,69 a credito della società attrice alla data di estinzione del
25.08.2015, depurandolo da commissioni (ivi comprese la commissione di massimo scoperto, la commissione di messa a disposizione fondi e la commissione di disponibilità fondi), competenze e spese varie di tenuta conto, interessi debitori in misura ultralegale, interessi creditori in misura infralegale, interessi anatocistici e date valuta, in mancanza di valide e idonee pattuizioni ovvero in violazione di norme inderogabili.
La convenuta va, quindi, condannata alla restituzione dell'attrice della somma di euro 278.618,69 ai sensi dell'art. 2033 cc.. A tale importo da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 restituire dalla banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033 c.c.), in quanto durante il rapporto bancario la correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute.
In considerazione dell'importo richiesto in restituzione dall'attrice e quello inferiore come accertato nel presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare la metà delle spese di giudizio e di ctu e porre la restante metà a carico della banca soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 278.618,69 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
1) Compensa tra le parti la metà delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 14.596,50 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà dell'esborso per contributo unificato, metà delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore degli difensori antistatari.
Così deciso in data 25/1/2025
Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5241/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, come da procura in atti;
ATTORE
E
(già , già Controparte_1 CP_2 [...]
), rappresentata e difesa dall' avv. Damiano Bua, come da CP_3 procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2015 il esponeva di avere intrattenuto presso la Parte_1
(poi divenuta - Controparte_4 Controparte_5 filiale di Roccapiemonte conto corrente n. 880 acceso il 03/03/1982 ed estinto il 25/08/2015 e che nel corso dell'intero rapporto bancario, l'istituto di credito aveva illegittimamente contabilizzato, e dunque indebitamente percepito, sul predetto conto corrente, commissioni (ivi comprese la commissione di massimo scoperto, la commissione di messa a disposizione fondi e la commissione di disponibilità fondi), competenze e spese varie di tenuta conto (cd. commissionale), interessi debitori in misura ultralegale, interessi creditori in misura infralegale, interessi anatocistici e date valuta (cd. sistema delle valute) in mancanza di valida e idonea pattuizione ovvero in forza di clausole radical-mente nulle e, comunque, in violazione delle regole relative al cd. jus variandi;
somme tutte pagate indebitamente a seguito della chiusura del conto a saldo apparente “zero”. Per tali motivi chiedeva al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 giudice di accertare e dichiarare la sussistenza delle citate illegittime contabilizzazioni sul conto corrente n. 880 e per l'effetto, condannare l'istituto di credito, all'epoca divenuto al pagamento Controparte_3 dell'indebito percepito, che quantificava in euro 624.021,86 come da ctp prodotta in atti, oltre interessi, anche moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori distrattari.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_3 eccependo la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito e segnatamente delle rimesse solutorie e chiedendo il rigetto delle domande, sostenendo di aver applicato al rapporto le norme contrattuali, secondo la contabilità bancaria mai contestata dalla società attrice. Espletata una ctu contabile con la dott.ssa Anche con una relazione Persona_1 integrativa, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione..
Invero il ctu, con argomentazioni condivisibili in fatto e in diritto, anche riguardo alle risposte alle osservazioni di parte, ha redatto delle relazioni aderenti ai quesiti posti dal giudice istruttore, formulando varie ipotesi ricostruttive del rapporto di conto corrente n. 880, tenendo conto che esso fu sottoscritto dal in data 03/03/1982 senza Parte_1 determinazione o pattuizione per iscritto di alcuna condizione (tassi di interesse, commissioni, spese, sistema delle valute, ecc.) con il solo richiamo, per gli interessi convenzionali, al c.d. uso piazza, nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1284, comma 3, c.c., 1346 e 1418, comma 2 c.c. (ex plurimis: Cass. civ. sez. I, n. 4094/2005).
Anche nel contratto ricognitivo del 22/02/1985 prodotto dalla convenuta non vi è alcuna pattuizione e, per converso, si riscontra nuovamente la clausola uso piazza. Analogamente si caratterizzano i contratti ricognitivi del
10/04/1997, anche se in esso risulta una pattuizione sulla commissione di massimo scoperto anch'essa nulla per indeterminatezza, in quanto si limita esclusivamente ad indicare il tasso applicato, senza alcuna specificazione dei criteri di calcolo. Va, inoltre, evidenziato che di nessuna utilità è la prodotta scheda contrattuale del 12/01/2006, la quale non è riferita al c/c n. 880, prevedendo condizioni economiche esclusivamente per un rapporto di carta di credito, non oggetto del presente giudizio. Alcuna pattuizione scritta risulta anche riguardo alle succedanee commissioni di messa a disposizione fondi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 (dal 01/07/2009 al 30/06/2012), commissioni di istruttoria veloce e commissione di disponibilità fondi (dal 01/07/2012 in poi).
Correttamente quindi la ctu ha depurato il rapporto di conto corrente degli interessi ultralegali, delle varie commissioni suddette, della capitalizzazione degli interessi, ritenuta una pratica vietata dalla consolidata giurisprudenza sia per i contratti stipulati antecedentemente al 01/07/2000, sia per quelli successivi, per i quali non vi sia stato l'adeguamento della clausola anatocistica alla normativa sopravvenuta mediante la sola pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, senza una nuova pattuizione anatocistica nel rispetto dell'art. 2 della Delibera CICR 9.2.2000 (ex plurimis Cass. civ., sez. I, n.
9140/2020).
Ciò posto, delle quattro differenti ipotesi di ricalcolo formulate dal ctu nella relazione integrativa, questo giudice ritiene che quella corretta è la ipotesi n.
2. Le ipotesi nn. 3 e 4 sono da scartare in quanto presuppongono erroneamente che il conto corrente n. 880 non fosse affidato e che tutte le rimesse affluite sul conto abbiano avuto natura solutoria, in quanto non sarebbe stato depositato alcun contratto di apertura di credito. La giurisprudenza unanime, sul punto, ha stabilito che l'accertamento della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse attive confluite sul conto corrente va effettuato ricostruendo l'ammontare del fido concesso dalle risultanze degli estratti conto (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. I, n.
11327/2024). Quindi, va disattesa in parte l'eccezione di prescrizione decennale come sollevata dalla convenuta riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, che, secondo la banca, va applicata a tutte le rimesse antedecennali affluite sul conto oggetto di causa, in quanto, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, le rimesse sono da qualificare tutte solutorie. Invero detta tesi non tiene conto che la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito, non esclude che nella specie vi sia stato un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attrice ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 presso la Centrale Rischi Interbancria (doverosa soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta
(art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014). La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Non corretta e da scartare è l'ipotesi conclusiva n. 1 formulata dal ctu nella relazione integrativa inutilizzabile in quanto presuppone la valida pattuizione, fin dall'accensione del contratto di conto corrente n. 880, delle cd. valute antergate e postergate, laddove non risulta alcun contratto con pattuizioni sul punto.
Corretta è dunque l'ipotesi n. 2, la quale ha rideterminato il saldo del c/c in euro 278.618,69 a credito della società attrice alla data di estinzione del
25.08.2015, depurandolo da commissioni (ivi comprese la commissione di massimo scoperto, la commissione di messa a disposizione fondi e la commissione di disponibilità fondi), competenze e spese varie di tenuta conto, interessi debitori in misura ultralegale, interessi creditori in misura infralegale, interessi anatocistici e date valuta, in mancanza di valide e idonee pattuizioni ovvero in violazione di norme inderogabili.
La convenuta va, quindi, condannata alla restituzione dell'attrice della somma di euro 278.618,69 ai sensi dell'art. 2033 cc.. A tale importo da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 restituire dalla banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033 c.c.), in quanto durante il rapporto bancario la correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute.
In considerazione dell'importo richiesto in restituzione dall'attrice e quello inferiore come accertato nel presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare la metà delle spese di giudizio e di ctu e porre la restante metà a carico della banca soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 278.618,69 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
1) Compensa tra le parti la metà delle spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento all'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 14.596,50 per compensi di difesa, oltre rimborso della metà dell'esborso per contributo unificato, metà delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore degli difensori antistatari.
Così deciso in data 25/1/2025
Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5