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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 780/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
15.4.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARELLO EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il “domicilio digitale” PEC:
Email_1
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, e , Controparte_2 CP_1
– contumaci -
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 1) CONDANNARE, per i motivi esposti in narrativa la
[...]
(P.IVA: ) il sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F.: e la sig. ra (C.F.:
[...] C.F._1 CP_1
) in qualita di soci illimitatamente responsabili di PAGARE C.F._2
IMMEDIATAMENTE al sig. (C.F: Pt_1 Parte_1
), la somma lorda di euro 9.280,84 (diconsi euro C.F._3
novemiladuecentottanta/84) a titolo di retribuzioni non corrisposte, TFR maturato da Aprile
2024 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, spettanza di fine rapporto oltre interessi commerciali rivalutazione monetaria oltre a spese per la presente procedura.
IN OGNI CASO
2) Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa dal 4.1.2008 al 10.10.2024 alle dipendenze dalla come interno Controparte_1
di cucina inquadrato al 7° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, sulla base di contratto a tempo indeterminato, risultando in seguito sospeso unilateralmente ed infine licenziato per giustificato motivo oggettivo il 7.11.2024. Lamentava il mancato pagamento di alcune mensilità lavorative nonché del TFR ed altre spettanze di fine rapporto, solo in parte già oggetto di titolo esecutivo avendo azionato tramite decreto ingiuntivo il TFR maturato fino ad aprile 2024. Concludeva dunque per la condanna della società convenuta nonché dei soci in proprio al pagamento a suo favore di € 9.280,84,
oltre accessori con interessi commerciali ed alla regolarizzazione contributiva.
2. Pur ritualmente notificati del ricorso-decreto non si costituivano in giudizio i soggetti convenuti, dei quali veniva dunque dichiarata la contumacia.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna.
2 § § § § § § § § § § § § §
4. La documentazione in atti consente di ritenere provata l'intercorrenza tra il ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo indicato in ricorso (dal 4.1.2008 al 7.11.2024) con inquadramento al 7° livello del CCNL Pubblici
Esercizi Confcommercio.
5. Da ciò, l'obbligo in capo al datore di lavoro di corrispondergli la retribuzione per l'intero periodo di cui sopra oltre alle competenze di fine rapporto ed il TFR, in assenza di circostanze – il cui onere di prova ricade sul datore di lavoro – da cui ricavare l'adempimento ovvero il venir meno del diritto al pagamento per altre cause;
nel caso di specie, non essendosi costituito in giudizio il datore di lavoro, alcuna prova in questo senso è stata fornita.
6. Ne consegue la fondatezza delle pretese di cui al ricorso relative al pagamento delle retribuzioni di agosto 2024 (salvo acconto di € 1.250,00 corrisposto come indicato in ricorso ed attestato dall'e/c bancario sub doc. 8 ric., pag. 15), nonché di settembre, ottobre e novembre 2024, ratei di 13esima e 14esima mensilità, indennità sostituiva di ferie e permessi ed ex festività e TFR maturato da aprile 2024.
7. Gli importi come azionati risultano – alla luce dei conteggi sub doc. 9 ric. - coerenti con le indicazioni ricavabili da contratto e buste paga in atti, per cui i convenuti vanno condannati a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.280,84, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata al saldo, in forza di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.
8. Non è invece applicabile il disposto di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., incompatibile con la specialità della norma di cui all'art. 429 c.p.c..
9. La domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale non è ammissibile, in assenza di contraddittorio con l' . CP_3
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta
[...]
ed i soci anche in proprio e a corrispondere in CP_1 Controparte_1 CP_1
solido tra loro al ricorrente, per i titoli azionati in ricorso, l'importo di € 9.280,84, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata al saldo,
in forza di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c..
Condanna altresì i convenuti a rifondere in solido tra loro al procuratore del ricorrente – che si
è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.200,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 18/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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