TAR
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06814/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/02/2026
N. 01304 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06814/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6814 del 2025, proposto da
MA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, che si dichiara antistatario, IC PI, che si dichiara antistatario, WA CE, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 768/2025 N. 06814/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. OS RI
OR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna parte appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 78/2023 del Tribunale di
Savona, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015.
Il Giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del
Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del
Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato). Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, ha stabilito la liquidazione in euro 500,00.
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è N. 06814/2025 REG.RIC.
censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 a titolo di spese legali. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di Euro 1.189,00 oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4. Deve anzitutto farsi riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., ai precedenti resi dalla Sezione su casi simili a quello in esame (ex multis, sentenze nn. 4431, 3897, 6923, 6924, 6935, 7251, 8806 del 2025). Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023).
Quanto all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato, sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare». N. 06814/2025 REG.RIC.
La sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel decreto ministeriale n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di giustizia dell'Unione europea. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il decreto ministeriale n. 147 del 2022 per lo scaglione da €1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto dovendosi, comunque, rilevare che la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”.
5. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando - in considerazione del valore della controversia - l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della modesta complessità e serialità del contenzioso, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei N. 06814/2025 REG.RIC.
termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida nella complessiva somma di € 300,00 (trecento/00) oltre accessori come per legge da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari e oltre alla refusione del contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AR Morgantini, Consigliere
OS RI OR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OS RI OR AR RI N. 06814/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/02/2026
N. 01304 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06814/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6814 del 2025, proposto da
MA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, che si dichiara antistatario, IC PI, che si dichiara antistatario, WA CE, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 768/2025 N. 06814/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. OS RI
OR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna parte appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 78/2023 del Tribunale di
Savona, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015.
Il Giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del
Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del
Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato). Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, ha stabilito la liquidazione in euro 500,00.
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è N. 06814/2025 REG.RIC.
censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 a titolo di spese legali. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di Euro 1.189,00 oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4. Deve anzitutto farsi riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., ai precedenti resi dalla Sezione su casi simili a quello in esame (ex multis, sentenze nn. 4431, 3897, 6923, 6924, 6935, 7251, 8806 del 2025). Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023).
Quanto all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato, sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare». N. 06814/2025 REG.RIC.
La sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel decreto ministeriale n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di giustizia dell'Unione europea. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il decreto ministeriale n. 147 del 2022 per lo scaglione da €1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto dovendosi, comunque, rilevare che la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”.
5. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando - in considerazione del valore della controversia - l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della modesta complessità e serialità del contenzioso, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei N. 06814/2025 REG.RIC.
termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida nella complessiva somma di € 300,00 (trecento/00) oltre accessori come per legge da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari e oltre alla refusione del contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AR Morgantini, Consigliere
OS RI OR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OS RI OR AR RI N. 06814/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO