Sentenza 4 dicembre 2025
Parere definitivo 29 aprile 2026
Accoglimento
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Massella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteforte D'Alpone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 31.07.2025 del Comune di Monteforte d'Alpone sottoscritto dal Segretario Comunale Dott. -OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego dell'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025 presentata dal sig. -OMISSIS-, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto, riservati motivi aggiunti e conseguente per l'accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025, con conseguente ordine al Comune intimato di esibizione della richiesta documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteforte D'Alpone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. SS MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-, proprietario di un immobile ad uso commerciale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, confinante con l’esercizio pubblico “-OMISSIS-”, ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS- del 31 luglio 2025 del Comune di Monteforte d’Alpone, con cui afferma essere stato negato l’accesso agli atti relativi alla concessione di plateatico rilasciata in favore del predetto esercizio.
Il ricorrente, per quanto di interesse, espone di aver presentato più istanze di accesso agli atti (11 aprile, 22 maggio, 23 giugno e 22 luglio 2025) per ottenere copia della domanda, della concessione, degli elaborati tecnici e della documentazione del fascicolo amministrativo, nonché delle immagini di videosorveglianza, al fine di verificare la conformità del plateatico alle norme regolamentari e tutelare i propri interessi giuridici.
Deduce inoltre che il plateatico arrecherebbe pregiudizio alla propria attività commerciale, riducendo l’accesso dei clienti, gli stalli di sosta, aumentando la rumorosità e interferendo con la viabilità pedonale. Ritiene che il diniego sia illegittimo e lesivo del diritto di difesa.
Avverso la nota sopra richiamata il ricorrente articola tre motivi di gravame:
1.Violazione degli artt. 22 ss. L. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., in quanto l’accesso sarebbe strumentale alla tutela giurisdizionale e la P.A. non potrebbe valutare la “meritevolezza” dell’interesse;
2. Violazione degli artt. 22, 24, 25 e 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere, in quanto il Comune avrebbe omesso di considerare il pregiudizio concreto subito dal ricorrente e la natura difensiva dell’istanza;
3. Violazione dell’art. 97 Cost., in quanto il diniego si porrebbe in contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento.
Il Comune, nel costituirsi, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro un atto meramente confermativo, senza impugnare: il silenzio-rigetto formatosi l’11 maggio 2025, divenuto definitivo il 10 giugno 2025; il diniego espresso del 25 giugno 2025 (prot. n. 8120), divenuto definitivo il 24 settembre 2025.
La causa è stata chiama alla camera di consiglio del 27.11.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
L’atto impugnato non ha natura di provvedimento autonomo, ma si configura come atto meramente confermativo, come si evince dall’analisi del suo contenuto.
Invero, la nota non apre un nuovo procedimento, non introduce elementi di novità né sul piano istruttorio né su quello motivazionale. Si limita a ribadire quanto già comunicato al ricorrente con il precedente diniego del 25 giugno 2025 e con il silenzio-rigetto formatosi l’11 maggio 2025.
In particolare, il Comune si limita a ricordare che le istanze reiterate non sono ammissibili e che non saranno più riscontrate richieste analoghe.
Non vi è alcuna valutazione nuova, nessuna modifica della posizione giuridica del ricorrente, nessuna riapertura dell’istruttoria: il contenuto è puramente ricognitivo e confermativo di decisioni già assunte.
La nota impugnata si limita a ripetere e ribadire un provvedimento precedente ossia il diniego espresso del 25 giugno 2025 e il silenzio-rigetto dell’11 maggio 2025.
Ne consegue che l’atto impugnato non è idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione, né a produrre effetti autonomi. L’eventuale annullamento della nota non consentirebbe al ricorrente di ottenere l’ostensione richiesta, poiché gli atti presupposti sono ormai definitivi e inoppugnabili.
Ne consegue la carenza originaria di interesse, poiché l’eventuale annullamento della nota non consentirebbe al ricorrente di ottenere l’ostensione richiesta.
Le spese eccezionalmente vanno compensate, stante la definizione in rito della controversia nonché le peculiarità del caso deciso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
SS MP, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS MP | Ida AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.