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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4564/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 UN DE LO - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11641/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200071921000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 11641/35/23 della Corre di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, pronunciata il 13.9.2023 e depositata il 2.10.2023. Con tale sentenza il Giudice di prime cure rigettava il ricorso del contribuente avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200071921000, notificata via pec in data 17.10.2022, con cui veniva richiesta la complessiva somma di euro 23.815,99 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma.
La doglianza veniva mossa, in particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09720190006085442000 con la quale si richiedeva la somma di euro 301,05 per tassa automobilistica.
2. La sig.ra Ricorrente_1 rileva l'erroneità della sentenza che non ha tenuto conto del fatto che, nelle more dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo e della fissazione della data di udienza di trattazione, in data
27.3.2023 la ricorrente aderiva alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252 della Legge 197/22. Tra le pendenze rottamate vi era anche quella oggetto del ricorso.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio rilevando che la contribuente si limitava a depositare in data 23.08.2023 una semplice istanza di rinvio d'udienza senza specificare altro e che avrebbe invece dovuto dichiarare non oltre la camera di consiglio o la trattazione in pubblica udienza che aveva aderito alla definizione agevolata. Ha chiesto quindi la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come risulta dagli atti di causa, la contribuente ha perfezionato la definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022, ragion per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio di primo grado per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4564/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 UN DE LO - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11641/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200071921000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 11641/35/23 della Corre di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, pronunciata il 13.9.2023 e depositata il 2.10.2023. Con tale sentenza il Giudice di prime cure rigettava il ricorso del contribuente avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200071921000, notificata via pec in data 17.10.2022, con cui veniva richiesta la complessiva somma di euro 23.815,99 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma.
La doglianza veniva mossa, in particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09720190006085442000 con la quale si richiedeva la somma di euro 301,05 per tassa automobilistica.
2. La sig.ra Ricorrente_1 rileva l'erroneità della sentenza che non ha tenuto conto del fatto che, nelle more dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo e della fissazione della data di udienza di trattazione, in data
27.3.2023 la ricorrente aderiva alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252 della Legge 197/22. Tra le pendenze rottamate vi era anche quella oggetto del ricorso.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio rilevando che la contribuente si limitava a depositare in data 23.08.2023 una semplice istanza di rinvio d'udienza senza specificare altro e che avrebbe invece dovuto dichiarare non oltre la camera di consiglio o la trattazione in pubblica udienza che aveva aderito alla definizione agevolata. Ha chiesto quindi la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come risulta dagli atti di causa, la contribuente ha perfezionato la definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022, ragion per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio di primo grado per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di lite.