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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2112/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14599/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 28 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250056205142 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1729/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente e tempestivamente notificato il 9.7.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, la cartella di pagamento n.
07120240056205142000 di complessivi € 240,78 per tassa auto 2019, notificatale in data 30/5/2025; la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella: 1) per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto asseritamente notificato il 10.10.2022; 2) per decadenza e prescrizione triennale;
3) per difetto di motivazione anche in relazione alla mancata allegazione dell'atto presupposto;
tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva. Si è, altresì, costituita la Regione
Campania chiedendo il rigetto del ricorso stante la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, quanto al lamentato difetto di motivazione della cartella opposta, mette conto evidenziare che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del
1973. In ogni caso la cartella risulta compiutamente motivata recando l'indicazione del responsabile del procedimento, la chiara ed analitica indicazione della tempistica e della causale della iscrizione a ruolo, del titolo dei singoli importi addebitati, anche di quelli per interessi e sanzioni, in applicazione peraltro di specifiche disposizioni di legge anch'esse puntualmente richiamate. Peraltro la S.C. ha evidenziato il soddisfacimento dell'obbligo motivazionale della cartella, quanto agli interessi applicati, mediante la semplice indicazione della base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass.
S.U. n. 22281/2022). Inoltre occorre osservare che l'indicazione nella cartella dell'avviso di accertamento presupposto costituisce sufficiente motivazione della cartella stessa in considerazione della precedente notifica alla contribuente del medesimo avviso e della conseguente conoscenza dei dati necessari ad individuare il titolo della pretesa tributaria azionata, così da rendere superflua l'allegazione alla cartella dell'atto presupposto.
Va, poi, evidenziata la fornita prova della rituale notifica a mezzo posta ordinaria (con avviso lasciato in data
5.9.2022 ed esito di compiuta giacenza alla data del 10.10.2022) dell'avviso di accertamento presupposto, atto divenuto definitivo per mancata impugnazione con la conseguente legittimità procedurale della cartella opposta e intervenuta “cristallizzazione” della pretesa tributaria ivi consacrata (ed assorbimento di ogni eventuale eccezione esperibile nei suoi confronti). Ne deriva, altresì, la mancata maturazione - anche in epoca successiva - dell'eccezione di prescrizione, triennale in subiecta materia, anche successivamente alla notifica del succitato atto presupposto, stante la tempestiva notifica in data 30.5.2025 della cartella impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14599/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 28 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250056205142 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1729/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente e tempestivamente notificato il 9.7.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, la cartella di pagamento n.
07120240056205142000 di complessivi € 240,78 per tassa auto 2019, notificatale in data 30/5/2025; la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella: 1) per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto asseritamente notificato il 10.10.2022; 2) per decadenza e prescrizione triennale;
3) per difetto di motivazione anche in relazione alla mancata allegazione dell'atto presupposto;
tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva. Si è, altresì, costituita la Regione
Campania chiedendo il rigetto del ricorso stante la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, quanto al lamentato difetto di motivazione della cartella opposta, mette conto evidenziare che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del
1973. In ogni caso la cartella risulta compiutamente motivata recando l'indicazione del responsabile del procedimento, la chiara ed analitica indicazione della tempistica e della causale della iscrizione a ruolo, del titolo dei singoli importi addebitati, anche di quelli per interessi e sanzioni, in applicazione peraltro di specifiche disposizioni di legge anch'esse puntualmente richiamate. Peraltro la S.C. ha evidenziato il soddisfacimento dell'obbligo motivazionale della cartella, quanto agli interessi applicati, mediante la semplice indicazione della base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass.
S.U. n. 22281/2022). Inoltre occorre osservare che l'indicazione nella cartella dell'avviso di accertamento presupposto costituisce sufficiente motivazione della cartella stessa in considerazione della precedente notifica alla contribuente del medesimo avviso e della conseguente conoscenza dei dati necessari ad individuare il titolo della pretesa tributaria azionata, così da rendere superflua l'allegazione alla cartella dell'atto presupposto.
Va, poi, evidenziata la fornita prova della rituale notifica a mezzo posta ordinaria (con avviso lasciato in data
5.9.2022 ed esito di compiuta giacenza alla data del 10.10.2022) dell'avviso di accertamento presupposto, atto divenuto definitivo per mancata impugnazione con la conseguente legittimità procedurale della cartella opposta e intervenuta “cristallizzazione” della pretesa tributaria ivi consacrata (ed assorbimento di ogni eventuale eccezione esperibile nei suoi confronti). Ne deriva, altresì, la mancata maturazione - anche in epoca successiva - dell'eccezione di prescrizione, triennale in subiecta materia, anche successivamente alla notifica del succitato atto presupposto, stante la tempestiva notifica in data 30.5.2025 della cartella impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.