TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5032/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5032/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025 chiamata la causa ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per 'avv. COSTA ANTONIO , Parte_1
Per l'avv. SIDOTI MASSIMO e l'avv. MARAZZOTTA GIUSEPPINA Controparte_1 MARIA ILARIA ( ) VIA LIBERTÀ 97 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Marazzotta Giuseppina Maria Ilaria
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Massimo Alessandro Ganci. L'avv. Costa discute come in note conclusive, chiede l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto opposto, contesta e si oppone al contenuto delle note conclusive depositate da controparte oltre il termine concesso. L'avv. Marazzotta eccepisce che il termine per note conclusive non è perentorio e che quanto ivi riportato va considerato come discusso in udienza. L'avv. Costa osserva che il termine assegnato è stato sforato di oltre 10 mesi. Il G.I. alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5032/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COSTA ANTONIO , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA', 56 PALERMO presso il difensore avv. COSTA ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIDOTI MASSIMO e dell'avv. MARAZZOTTA GIUSEPPINA MARIA ILARIA
( ) VIA LIBERTÀ 97 PALERMO;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA LIBERTA' 97 PALERMO presso il difensore avv. SIDOTI MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 Con atto di citazione notificato in data 14.04.2020 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1281/2020, Controparte_2
emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.02.2020 e notificatole in data 5.03.2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_2
12885,00 per l'attività di consulenza professionale svolta in favore della predetta società, giusta fattura n. 20 del 19.09.19 ed eccepiva che gli emolumenti previsti dal contratto di collaborazione del 12.01.2015, prorogato con successiva nota del
16.01.2017 e indicati in fattura erano stati corrisposti e che nessun'altra prestazione d'opera era stata fornita dal ricorrente in favore della società, essendosi esaurito il rapporto di collaborazione già nel 2017.
Eccepiva che la fattura n.20/2019 era stata emessa nella medesima data in cui era stata redatta ed inviata via pec la nota con la quale la aveva Parte_1
contestato di esser debitrice nei confronti del sig. il quale, in tale Controparte_1
data, non ha indicato la tipologia di prestazione resa per la quale chiedeva il pagamento, emettendo la fattura contestata .
Chiedeva di dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, che la Soc. Espro
[...]
non era debitrice di alcuna somma nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione di revocare, e/o comunque con qualsiasi formula caducare, il decreto ingiuntivo n.1281/2020, emesso dal Tribunale di
Palermo in data 21-25/02/2020, con vittoria di anticipazioni e compensi professionali di causa.
Si costituiva contestando le ragioni dell'opposizione. Controparte_2
Allegava di aver svolto l'attività di geometra presso la società della zia , Parte_2
che il primo contratto veniva sottoscritto il 03.09.2013 e prorogato diverse volte sino al
31.12.2017. Ciononostante, il geom. continuava ad effettuare la sua prestazione CP_1 lavorativa per la sino all'agosto 2019, momento in cui il rapporto Parte_1
lavorativo si risolveva, stante che la zia – ormai da diversi mesi – non pagava quanto concordato con il nipote.
Deduceva che, nonostante formalmente non vi fosse un formale contratto in essere tra le pagina 3 di 9 parti, le stesse avevano un accordo preso nel gennaio del 2018 in forza del quale il geom. avrebbe continuato a svolgere la sua attività lavorativa per la CP_1 Pt_1
secondo quanto sancito nel contratto di collaborazione del 2015, formalmente
[...]
prorogato fino al 31.12.2017.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e, in subordine, di respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e condannare la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a pagare € 12.885,00 in favore di , Controparte_1
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Con ordinanza del 20.11.2020 veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione.
Istruita la causa con le prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'a281 sexies cpc.
La domanda di parte opposta è volta ad ottenere il diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 12885,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta da per la società nell'anno 2018, giusta fattura n.20 del Controparte_2 Parte_1
19.09.2019.
La società si è opposta alla pretesta creditoria, deducendo che, allo Parte_1
spirare del rapporto di collaborazione stipulato con in data 12.01.2015 Controparte_2
e prorogato nel 2017, era cessata l'attività dello stesso e dunque nulla era dovuto a che non aveva più offerto in favore della società la sua attività Controparte_2
professionale.
Ciò detto, giova ricordare che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato" (Cass. Civ. n. 9685/2000; Cass. civ. n. 5573/97).
Con riferimento alla fattura è ormai principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di pagina 4 di 9 far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 4
gennaio 2022, n. 128).
Merita, anche, di essere rilevato che è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II,
16 maggio 2019, n. 13240).
Ebbene, parte opposta non ha fornito dimostrazione né dell'esistenza, né della misura della pretesa azionata, venendo così a mancare la prova del fatto costitutivo del credito,
che, come ricordato, spetta al creditore opposto.
Invero, parte opposta non ha prodotto la prova dell'accordo stipulato con la società
opponente nell'anno 2018 che avrebbe a suo dire prorogato ulteriormente il rapporto di collaborazione professionale con la società stessa, nonostante la specifica contestazione di parte opponente.
In particolare, parte opposta ha allegato che le parti hanno stipulato nel 2018 un accordo verbale volto a prorogare l'attività di collaborazione professionale e che in considerazione dei rapporti di parentela intercorrenti tra loro, essendo Controparte_2 pagina 5 di 9 nipote di , legale rappresentante della società opposta le parti hanno Persona_1
ritenuto che non fosse necessario stipulare l'accordo per iscritto.
L'esistenza dell'accordo verbale in forza del quale parte opposta avrebbe dovuto continuare a prestare la sua l'attività professionale in favore della società opponente per il compenso annuo di € 18.000,00 come indicato nei precedenti contratti del 2015 e del
2017 è stato contestato dalla società opponente e non risulta altrimenti provato.
Ed invero, la circostanza che i rapporti di parentela che legano le parti abbia giustificato la mancata stipula per iscritto dell'accordo di collaborazione collide con il fatto documentato e pacifico che le parti abbiano nel corso dei precedenti rapporti lavorativi sempre stipulato per iscritto i rapporti di collaborazione professionale.
Ciò risulta pacifico tra le parti poiché non contestato e ulteriormente documentato con la produzione del contratto del 03.09.2013 e delle successive proroghe sino al
31.12.2017.
Ed, invero, dall'esame del contratto di consulenza professionale del 12.01.2015 e successive proroghe del 2016 e del 2017(all.5 produzione parte opponente)si evincono la durata del rapporto, la tipologia della prestazione ed il compenso annuo stabilito in €
18.000,00 oltre cassa e previdenza.
Di contro, non vi è prova documentale dell'accordo stipulato verbalmente nel 2018 al fine di prorogare l'incarico professionale, né vi è prova che l'attività sia stata prestata in modo continuato per tutto l'anno 2018.
A tal fine, infatti, non rilevano i bonifici prodotti da parte opposta il primo del
9.05.2019 a fronte della fattura di pari data dell'importo di € 4655,00 che fa riferimento al contratto del 2015 e prorogato nel 2017 e ove nella causale si legge acconto su prestazioni del 2018 da parte di e il secondo bonifico di € 1000,00 Parte_1
effettuato dalla società opposta per competenze del 2017, così come la fattura 10 di €
1500,00 emessa nel 2018 per competenze relative al contratto prorogato nel 2017 e le successive fatture 11,15, 4, tutte relative a competenze maturate per il contratto del
2015 prorogato nel 2017 anche se i pagamenti sono avvenuti negli anni 2018 e 2019.
Va, poi, rilevato che la documentazione allegata alla memoria 183 VI comma n. III volta a provare le prestazioni rese da parte opposta è inammissibile , poiché tardiva. pagina 6 di 9 Tale documentazione volta a provare il credito ingiunto ha infatti valore di prova diretta in considerazione delle contestazioni dell'opponente circa l'an ed il quantum della prestazione ed è stata depositata oltre il termine del 19.1.2021, concesso per il deposito di memorie 183 VI comma n. 2 cpc e relativa documentazione.
Infine, dalle testimonianze rese non vi è prova delle prestazioni effettuate.
In particolare , il teste madre dell'opposto, ha riferito circostanze Parte_2
apprese de relato circa le prestazioni professionali che il figlio le Controparte_2
riferiva di aver reso per conto della società opponente , mentre il teste Testimone_1
ha dichiarato di essere rimasto in sevizio fino al 29.04.2017 e di essere a conoscenza nonostante non più in servizio del fatto che l'opposto abbia continuato a svolgere la sua attività di collaborazione professionale in favore di parte opponente. Tale circostanza non è attendibile, proprio perché il teste non era più in servizio presso la società .
Deve dunque ritenersi che parte opposta non ha provato le ragioni del suo credito.
Il decreto ingiuntivo va, perciò, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo e liquidate secondo i criteri del D.M. 55/2014 ((scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri minimi per le fasi di studio introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1281/2020 emesso dal Tribunale di Palermo in data
25.02.2020;
condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. pagina 7 di 9 Palermo, 10 febbraio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5032/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 febbraio 2025 chiamata la causa ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per 'avv. COSTA ANTONIO , Parte_1
Per l'avv. SIDOTI MASSIMO e l'avv. MARAZZOTTA GIUSEPPINA Controparte_1 MARIA ILARIA ( ) VIA LIBERTÀ 97 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Marazzotta Giuseppina Maria Ilaria
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Massimo Alessandro Ganci. L'avv. Costa discute come in note conclusive, chiede l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto opposto, contesta e si oppone al contenuto delle note conclusive depositate da controparte oltre il termine concesso. L'avv. Marazzotta eccepisce che il termine per note conclusive non è perentorio e che quanto ivi riportato va considerato come discusso in udienza. L'avv. Costa osserva che il termine assegnato è stato sforato di oltre 10 mesi. Il G.I. alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5032/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COSTA ANTONIO , elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA', 56 PALERMO presso il difensore avv. COSTA ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIDOTI MASSIMO e dell'avv. MARAZZOTTA GIUSEPPINA MARIA ILARIA
( ) VIA LIBERTÀ 97 PALERMO;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA LIBERTA' 97 PALERMO presso il difensore avv. SIDOTI MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 Con atto di citazione notificato in data 14.04.2020 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, citava in giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1281/2020, Controparte_2
emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.02.2020 e notificatole in data 5.03.2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_2
12885,00 per l'attività di consulenza professionale svolta in favore della predetta società, giusta fattura n. 20 del 19.09.19 ed eccepiva che gli emolumenti previsti dal contratto di collaborazione del 12.01.2015, prorogato con successiva nota del
16.01.2017 e indicati in fattura erano stati corrisposti e che nessun'altra prestazione d'opera era stata fornita dal ricorrente in favore della società, essendosi esaurito il rapporto di collaborazione già nel 2017.
Eccepiva che la fattura n.20/2019 era stata emessa nella medesima data in cui era stata redatta ed inviata via pec la nota con la quale la aveva Parte_1
contestato di esser debitrice nei confronti del sig. il quale, in tale Controparte_1
data, non ha indicato la tipologia di prestazione resa per la quale chiedeva il pagamento, emettendo la fattura contestata .
Chiedeva di dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, che la Soc. Espro
[...]
non era debitrice di alcuna somma nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione di revocare, e/o comunque con qualsiasi formula caducare, il decreto ingiuntivo n.1281/2020, emesso dal Tribunale di
Palermo in data 21-25/02/2020, con vittoria di anticipazioni e compensi professionali di causa.
Si costituiva contestando le ragioni dell'opposizione. Controparte_2
Allegava di aver svolto l'attività di geometra presso la società della zia , Parte_2
che il primo contratto veniva sottoscritto il 03.09.2013 e prorogato diverse volte sino al
31.12.2017. Ciononostante, il geom. continuava ad effettuare la sua prestazione CP_1 lavorativa per la sino all'agosto 2019, momento in cui il rapporto Parte_1
lavorativo si risolveva, stante che la zia – ormai da diversi mesi – non pagava quanto concordato con il nipote.
Deduceva che, nonostante formalmente non vi fosse un formale contratto in essere tra le pagina 3 di 9 parti, le stesse avevano un accordo preso nel gennaio del 2018 in forza del quale il geom. avrebbe continuato a svolgere la sua attività lavorativa per la CP_1 Pt_1
secondo quanto sancito nel contratto di collaborazione del 2015, formalmente
[...]
prorogato fino al 31.12.2017.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e, in subordine, di respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e condannare la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a pagare € 12.885,00 in favore di , Controparte_1
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Con ordinanza del 20.11.2020 veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione.
Istruita la causa con le prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'a281 sexies cpc.
La domanda di parte opposta è volta ad ottenere il diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 12885,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta da per la società nell'anno 2018, giusta fattura n.20 del Controparte_2 Parte_1
19.09.2019.
La società si è opposta alla pretesta creditoria, deducendo che, allo Parte_1
spirare del rapporto di collaborazione stipulato con in data 12.01.2015 Controparte_2
e prorogato nel 2017, era cessata l'attività dello stesso e dunque nulla era dovuto a che non aveva più offerto in favore della società la sua attività Controparte_2
professionale.
Ciò detto, giova ricordare che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesta il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato" (Cass. Civ. n. 9685/2000; Cass. civ. n. 5573/97).
Con riferimento alla fattura è ormai principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di pagina 4 di 9 far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 4
gennaio 2022, n. 128).
Merita, anche, di essere rilevato che è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II,
16 maggio 2019, n. 13240).
Ebbene, parte opposta non ha fornito dimostrazione né dell'esistenza, né della misura della pretesa azionata, venendo così a mancare la prova del fatto costitutivo del credito,
che, come ricordato, spetta al creditore opposto.
Invero, parte opposta non ha prodotto la prova dell'accordo stipulato con la società
opponente nell'anno 2018 che avrebbe a suo dire prorogato ulteriormente il rapporto di collaborazione professionale con la società stessa, nonostante la specifica contestazione di parte opponente.
In particolare, parte opposta ha allegato che le parti hanno stipulato nel 2018 un accordo verbale volto a prorogare l'attività di collaborazione professionale e che in considerazione dei rapporti di parentela intercorrenti tra loro, essendo Controparte_2 pagina 5 di 9 nipote di , legale rappresentante della società opposta le parti hanno Persona_1
ritenuto che non fosse necessario stipulare l'accordo per iscritto.
L'esistenza dell'accordo verbale in forza del quale parte opposta avrebbe dovuto continuare a prestare la sua l'attività professionale in favore della società opponente per il compenso annuo di € 18.000,00 come indicato nei precedenti contratti del 2015 e del
2017 è stato contestato dalla società opponente e non risulta altrimenti provato.
Ed invero, la circostanza che i rapporti di parentela che legano le parti abbia giustificato la mancata stipula per iscritto dell'accordo di collaborazione collide con il fatto documentato e pacifico che le parti abbiano nel corso dei precedenti rapporti lavorativi sempre stipulato per iscritto i rapporti di collaborazione professionale.
Ciò risulta pacifico tra le parti poiché non contestato e ulteriormente documentato con la produzione del contratto del 03.09.2013 e delle successive proroghe sino al
31.12.2017.
Ed, invero, dall'esame del contratto di consulenza professionale del 12.01.2015 e successive proroghe del 2016 e del 2017(all.5 produzione parte opponente)si evincono la durata del rapporto, la tipologia della prestazione ed il compenso annuo stabilito in €
18.000,00 oltre cassa e previdenza.
Di contro, non vi è prova documentale dell'accordo stipulato verbalmente nel 2018 al fine di prorogare l'incarico professionale, né vi è prova che l'attività sia stata prestata in modo continuato per tutto l'anno 2018.
A tal fine, infatti, non rilevano i bonifici prodotti da parte opposta il primo del
9.05.2019 a fronte della fattura di pari data dell'importo di € 4655,00 che fa riferimento al contratto del 2015 e prorogato nel 2017 e ove nella causale si legge acconto su prestazioni del 2018 da parte di e il secondo bonifico di € 1000,00 Parte_1
effettuato dalla società opposta per competenze del 2017, così come la fattura 10 di €
1500,00 emessa nel 2018 per competenze relative al contratto prorogato nel 2017 e le successive fatture 11,15, 4, tutte relative a competenze maturate per il contratto del
2015 prorogato nel 2017 anche se i pagamenti sono avvenuti negli anni 2018 e 2019.
Va, poi, rilevato che la documentazione allegata alla memoria 183 VI comma n. III volta a provare le prestazioni rese da parte opposta è inammissibile , poiché tardiva. pagina 6 di 9 Tale documentazione volta a provare il credito ingiunto ha infatti valore di prova diretta in considerazione delle contestazioni dell'opponente circa l'an ed il quantum della prestazione ed è stata depositata oltre il termine del 19.1.2021, concesso per il deposito di memorie 183 VI comma n. 2 cpc e relativa documentazione.
Infine, dalle testimonianze rese non vi è prova delle prestazioni effettuate.
In particolare , il teste madre dell'opposto, ha riferito circostanze Parte_2
apprese de relato circa le prestazioni professionali che il figlio le Controparte_2
riferiva di aver reso per conto della società opponente , mentre il teste Testimone_1
ha dichiarato di essere rimasto in sevizio fino al 29.04.2017 e di essere a conoscenza nonostante non più in servizio del fatto che l'opposto abbia continuato a svolgere la sua attività di collaborazione professionale in favore di parte opponente. Tale circostanza non è attendibile, proprio perché il teste non era più in servizio presso la società .
Deve dunque ritenersi che parte opposta non ha provato le ragioni del suo credito.
Il decreto ingiuntivo va, perciò, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo e liquidate secondo i criteri del D.M. 55/2014 ((scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri minimi per le fasi di studio introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1281/2020 emesso dal Tribunale di Palermo in data
25.02.2020;
condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. pagina 7 di 9 Palermo, 10 febbraio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9