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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3432/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 23/2017 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni - risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Prevete Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo CP_1
Scognamiglio e Giuseppe Martinelli
APPELLATO -APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Massimo Caiafa e Domenico Caiafa
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 23/2017, depositata in data 4.1.17, del Giudice di Pace di
Cava de' Tirreni, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta in primo grado da esso appellante, compensando tra le parti le spese di giudizio e ponendo quelle di ctu a carico di ciascuna parte per la metà.
In primo grado lo esponeva che il giorno 18.9.12 alle ore 19:30 circa, in Parte_1
Cava de' Tirreni (SA) nel mentre era alla guida della propria autovettura Fiat
NT tg. BL 425 AJ percorrendo la Via Arte e Mestieri con direzione Nocera
Inferiore, giunto all'altezza del distributore di carburante Roburgas, nello svoltare a sinistra per entrare nella suddetta area di servizio, con il segnalatore di direzione acceso, veniva impattato sul lato destro dal motociclo Aprilia Scarabeo, tg. AK
42207, di proprietà e condotto dal sig. che sopraggiungeva CP_1
dall'opposta corsia di marcia. Nell'incidente, la Fiat NT riportava danni quantificati nella misura di euro 1.450,00 e, poiché il motoveicolo risultava privo di copertura assicurativa, veniva convenuta, unitamente al , la CP_1 [...]
quale impresa designata dal FGVS. Costituitasi nel giudizio di primo CP_3
grado la chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in Controparte_3
quanto il sinistro era avvenuto per responsabilità dello che, prima di Parte_1
svoltare a sinistra ed invadere l'opposta corsia di marcia, non aveva dato la precedenza al motociclo che proveniva in senso inverso sulla propria corsia di marcia. Costituitosi nel giudizio di primo grado , oltre a chiedere il CP_1
rigetto della domanda risarcitoria dello in via riconvenzionale chiedeva Parte_1
la condanna del predetto al risarcimento dei danni, per cui chiamava in causa la che garantiva per la RCA la Fiat NT dell'attore. Controparte_2
Si costituiva in giudizio altresì la che contestava le pretese svolte CP_2
dal convenuto in riconvenzionale sia in punto di an che di quantum debeatur, chiedendone il rigetto. Assunta la prova testimoniale ed espletata una ctu, il
Giudice di Pace pronunciava l'appellata sentenza, rigettando entrambe le contrapposte domande risarcitorie per mancanza di prova. Nel presente grado di giudizio, deduceva a motivi di appello la Parte_1
violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano l'onere della prova,
l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, atteso che da esse si desumeva che il sinistro si era verificato per l'esclusiva responsabilità del , che aveva impattato la Fiat NT sulla parte CP_1
laterale destra quando essa aveva quasi terminato la manovra di svolta a sinistra.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado, con relativa condanna in solido del e della al pagamento della CP_1 Controparte_3
somma di euro 1.450,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con appello incidentale anche il proponeva gravame avverso la CP_1
sentenza del Giudice di Pace, chiedendo la condanna dello e della Parte_1
al risarcimento del danno, quantificato già in Controparte_2
primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il Controparte_2
rigetto dell'appello incidentale e la conferma dell'impugnata sentenza.
Nonostante la rituale notifica, la rimaneva contumace in Controparte_3
questa fase di giudizio.
Nelle more del giudizio, con note di trattazione scritta del 14.11.24, la
[...]
dichiarava di aver definito in via transattiva la vertenza con il sig. CP_2
e chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1
tra e la Precisate le conclusioni, il giudice CP_1 Controparte_4
riservava la causa in decisione, concedendo un termine di giorni 40 per il deposito di comparsa conclusionale e un successivo termine di 20 giorni per repliche.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo al rapporto processuale tra la e l'appellante incidentale Controparte_2 CP_1
, tra i quali è stata provata e non contestata una transazione mediante il
[...]
pagamento della sorta capitale pari ad euro 1.150,00 oltre le spese e competenze di lite all'avv. Scognamiglio come concordate tra le parti. Riguardo all'appello principale dello esso non è fondato e va pertanto Parte_1
rigettato.
Invero, sebbene il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda risarcitoria con una motivazione insufficiente (mancanza di prova sulla dinamica del sinistro, anche per mancata messa a disposizione del ctu della Fiat NT e del motociclo), la ricostruzione dei fatti come operata dall'attore in primo grado era già di per sé sufficiente per attribuire alla sola condotta di guida dello la Parte_1
responsabilità esclusiva del sinistro stradale. Lo come peraltro Parte_1
affermato anche dai testimoni sentiti dal giudice di primo grado, ebbe a svoltare a sinistra senza dare la precedenza al motociclo che veniva in senso inverso nella propria corsia di marcia, che non riuscì a frenare in tempo per evitare l'impatto con la Fiat NT. Il fatto che lo avesse segnalato con le frecce di sinistra Parte_1
la propria imminente svolta, non lo esimeva dall'attendere, fermo entro la propria corsia di marcia, il passaggio dei veicoli provenienti in senso opposto, per poi immettersi nell'area di servizio del distributore di carburanti. Ciò non fece, invadendo la corsia di marcia del motociclo del che sopraggiungeva e CP_1
che evidentemente si attendeva che lo gli desse la dovuta precedenza. Parte_1
Infatti, il motociclo andò ad impattare sul lato destro la Fiat NT nel mentre era di traverso sulla opposta corsia di marcia riservata allo stesso. Tale dinamica risulta accertata anche dalla Polizia Municipale accorsa sul luogo dell'incidente e consacrata da fotografie prodotte in atti, dalle quali si potevano evincere in modo chiaro i danni riportati dai rispettivi veicoli coinvolti e quindi liquidarli. La violazione al codice della strada commessa dallo è talmente evidente e Parte_1
chiara che non entra in discussione la norma dell'art. 2054 c.c. che prevede la presunzione di concorso di colpa.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza tra l'appellante principale ed il , con una liquidazione come da dispositivo, fatta in CP_1
relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tariffe medie per studio, introduzione, e conclusionale. Considerata la transazione intercorsa con l'appellante incidentale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello con la
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra e la CP_1
Controparte_2
2) Rigetta l'appello principale.
3) Compensa le spese del giudizio di appello tra l'appellante incidentale e la
Controparte_2
4) Condanna l'appellante in via principale al pagamento in favore del CP_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.731,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
5) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 14.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo