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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 904/2025 V.G.,
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
promosso da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio PELLEGRINO, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Avv. Massimo PIZZUTI, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a .1.
Con ricorso iscritto in data 16.04.2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
chiedevano la modifica del provvedimento pubblicato il 19.6.2021 (R.G. 1832/2020), emesso dal
Tribunale di Ivrea di modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare chiedevano:
“All'Ill.mo Tribunale di Ivrea affinché, previ gli adempimenti di rito, lo stesso voglia provvedere a modificare le condizioni di divorzio congiunto di cui alla sentenza del Tribunale di Ivrea emessa a conclusione del procedimento R.G. n. 1832/2020 alle seguenti nuove CONDIZIONI CONGIUNTE
- La situazione patrimoniale dei coniugi è rimasta invariata, pertanto entrambi i coniugi risultano essere economicamente indipendenti e non dovrà quindi provvedersi sull'assegno divorzile;
- Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore del figlio Pt_2
considerato che, ormai, quest'ultimo è economicamente autosufficiente e quindi è Per_1
pacificamente venuto meno uno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso;
- La sig.ra rinuncerà altresì a richiedere gli arretrati degli assegni di mantenimento in favore Pt_1
dei figli e , non corrisposti negli anni dal sig. Per_1 Per_2 Pt_2
- Il sig. preso atto che il figlio , pur maggiorenne, non abbia ancora raggiunto Pt_2 Per_2
l'indipendenza economica, si impegna a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo, in misura però ridotta rispetto a quanto statuito nella sentenza R.G. n. 1832/2020 e così per complessivi € 150,00, oltre al 50% per le spese extra, come da
Protocollo del Tribunale di Torino;
- La sig.ra ed il sig. dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a Pt_1 Pt_2
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- Spese integralmente compensate tra le parti”.
Il P.M., a cui venivano trasmessi gli atti per il suo parere, in data 5.6.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
.2.
Nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle richieste congiunte, per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica del provvedimento pubblicato il 19.6.2021 (R.G. 1832/2020), emesso dal Tribunale di Ivrea, di modifica delle condizioni di divorzio, così statuisce:
° prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 11.6.2025. IL PRESIDENTE EST.
Alessandro SCIALABBA