CASS
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2025, n. 8520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8520 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. iscritto al n. 21702/2023 RG proposto da OR RI, rappresentato e difeso da stesso -ricorrente- PO IR, ZI OB, ZI ND, ZI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avv. OR CLAUDIA AL UR RT, AL UR NICOLO', AL UR TO, AL UR FA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ND ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINI CHIARA ([...]) -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1750/2023 depositata il 04/09/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Civile Sent. Sez. 2 Num. 8520 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 01/04/2025 2 di 8 Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte. Uditi gli avvocati Cornelio e Agostini. FATTI DI CAUSA 1. ─ NG ER, dopo avere ottenuto con sentenza del 2012, l’accertamento della propria qualità di figlio di SA IC fu BE, deceduto a Padova il 6.3.1948, ha chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, TO, IC, LL e TE SA ST, eredi di VA SA ST e VI GA. Ha precisato che VA SA era erede testamentario di LI SA, sorella del genitore naturale e istituita unica erede nel testamento di lui pubblicato il 10.4.1948. L’accertamento del rapporto di filiazione importava la revocazione del testamento, con il quale il genitore aveva istituito LI SA, e l’apertura della successione legittima in favore dei ER quale unico erede ab intestato. Il giudizio fu iscritto al n. R.G. 315/2013 e la questione della revocazione del testamento, oggetto di sentenza non definitiva del Tribunale n. 1533/2016, è stata diversamente risolta dai giudici di merito: la revocazione del testamento, riconosciuta in primo grado con la menzionata sentenza, fu poi negata in appello con sentenza n. 504 del 2018, con la quale la Corte veneziana ha parzialmente annullato la decisione di primo grado. La domanda di revocazione del testamento di SA IC fu BE è stata infine definita in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 2991/2021 del 3 dicembre 2021. Tale sentenza ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti della revocazione, in applicazione del principio di diritto stabilito da Cass. n. 13680/2019. In base al principio di diritto somministrato dalla 3 di 8 Suprema corte al giudice di rinvio, la norma dell’art. 687 c.c. è applicabile anche là dove l’accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che abbia testato nella consapevolezza di avere già un figlio, riconoscendo il fondamento oggettivo dell’art. 687 c.c. In applicazione di tale principio, il giudice di rinvio, una volta dichiarata la revocazione, ex art. 687 c.c., del testamento del SA IC fu BE e la conseguente apertura della successione legittima, accertava e dichiarava che ER NG, quale unico erede ex lege del SA IC fu BE, era il legittimo proprietario dei beni censiti al Catasto urbano del Comune di Venezia al foglio 16, particella n. 1753 sub 3 e al foglio 16, particella n. 1753 sub 7. 2. ─ A seguito della decisione della Corte di Cassazione, il ER NG aveva provveduto a trascrivere, presso il competente Ufficio territoriale, l’accettazione tacita dell’eredità paterna, in relazione ai beni ereditari intestati in nome dei RA SA ST. I RA SA ST depositavano ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (R.G n. 7484 del 2019) per chiedere la cancellazione della trascrizione, assumendo che la stessa era stata illegittimamente eseguita sulla base di titolo inidoneo, vale a dire la sentenza n. 1533 del 2016, che era venuta meno, in considerazione dell’effetto integralmente sostitutivo derivante dalla sentenza d’appello, in forza della sentenza n. 504 del 2018, con la quale la Corte d’appello aveva parzialmente annullato la decisione di primo grado. Chiedevano ancora la condanna dei convenuti al risarcimento del danno cagionato dalla illegittima trascrizione. La domanda era proposta anche nei confronti dell’avv. Enrico Cornelio, legale dei RA SA ST, su istanza del quale era stata eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità. 4 di 8 3. ─ Il giudice di primo grado ha riconosciuto l’illegittimità della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità. La questione è stata risolta in senso opposto in appello dalla Corte d’appello veneziana, la quale, con la sentenza n. 1750 del 4 settembre 2023, ha ritenuto legittima la trascrizione dell’accettazione di eredità in favore del ER, argomentando in base al rilievo che essa era stata eseguita sulla base della citazione per il giudizio di petizione ereditaria. Stante l’autentica del difensore, l’atto aveva i requisiti formali richiesti ai fini della trascrizione. Ciò posto, la corte di merito ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione e ha compensato le spese del giudizio, rigettando anche la domanda dell’avv. Cornelio di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 4. ─ Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Enrico Cornelio sulla base di tre motivi. Gli eredi ER hanno proposto autonomo ricorso (da considerare ricorso incidentale) basato su due motivi. I RA SA hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su due motivi. Il Procuratore generale, nelle proprie conclusioni scritte, conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ─ Il primo motivo del ricorso dell’avv. Cornelio denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 476 c.c. e nullità della sentenza per “motivazione apparente” in ordine alla compensazione delle spese del grado e al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Il secondo motivo del ricorso dell’avv. Cornelio denunzia violazione degli artt. 2043 c.c., 51 c.p. e 96 c.p.c. La sentenza è censurata per non avere riconosciuto la carenza di legittimazione passiva dell’avv. Cornelio, il quale, nel chiedere una trascrizione legittima, 5 di 8 aveva gito in piena buonafede e nell’adempimento di un obbligo di tutela del cliente. Con il terzo motivo l’avv. Cornelio denuncia violazione dell’art. 687 c.c., 24 Cost., 81 e 100 c.p.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto assorbito il terzo motivo d’appello sul difetto di legittimazione attiva dei RA SA ST, che andava invece accolto. 2. ─ Il primo motivo del ricorso degli eredi ER propone censura identica a quella proposta con il terzo motivo del ricorso dell’avv. Cornelio. Il secondo motivo degli eredi ER propone una censura identica a quella oggetto del primo motivo del ricorso dell’avv. Cornelio, limitatamente alla compensazione delle spese 3. ─ Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la corte di merito ritenuto titolo idoneo alla trascrizione dell’accettazione di eredità l’atto di citazione contenente la domanda di petizione ereditaria, manifestamente privo del requisito formale richiesto dall’art. 2648, comma 3, c.c. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per aver dichiarato la legittimità della trascrizione con motivazione affetta da anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione medesima al di sotto del “minimo costituzionale" ex art. 111, comma 6, Cost. 4. ─ Deve essere esaminato in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale, che è manifestamente fondato e il cui accoglimento comporta l’assorbimento del secondo morivo del ricorso incidentale, del primo motivo del ricorso dell’avv. Cornelio e del secondo motivo del ricorso degli eredi ER. I restanti motivi, dei ricorsi dell’avv. Cornelio e degli eredi ER, sono inammissibili, 6 di 8 perché pongono questioni sulle quali la Corte d’appello non ha deciso, avendole ritenute assorbite. In base all’art. 2648 c.c. si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nell’art. 2643 numeri 1, 2 e 4 c.c. o liberazione dai medesimo e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. Il secondo comma della norma disciplina poi il diverso modo con il quale deve procedersi a trascrizione ove l’accettazione sia espressa o tacita. L’accettazione espressa non comporta problemi, essendo ovvio che essa debba risultare da atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, in perfetto parallelismo con quanto disposto dall’art. 2657 c.c. che identifica i titoli in base ai quali è possibile procedere a trascrizione. Il terzo comma della norma dispone infine che se il chiamato ha compiuto uno di quegli atti che importano accettazione tacita (ai sensi dell’art. 476 c.c.) si può richiedere la trascrizione, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. 5. ─ L’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato compia atti che, per loro natura, presuppongono la qualità di erede e ad essa si riferiscono. In questo senso dà luogo ad accettazione tacita la proposizione di azioni giudiziali che non rientrano negli atti conservativi o di gestione consentiti dall’art. 460 c.c. (Cass. n. 13738/2005; n. 10060/2018), come nel caso di proposizione di domande che di per sé manifestano la volontà di accettare (Cass. n. 21288/2011; n. 14499/2018; n. 24836/2022); tuttavia, non possono confondersi l’esistenza dell’accettazione tacita con i requisiti richiesti affinché essa possa essere trascritta. Ad esempio, un’accettazione tacita può desumersi anche da un atto di disposizione relativo a beni mobili concluso oralmente oppure da un 7 di 8 atto di disposizione di immobili a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Nell’uno e nell’altro caso il chiamato è divenuto erede, ma ai fini della pubblicità è necessaria la sentenza. In presenza di una domanda giudiziale che dia luogo ad accettazione tacita, la trascrizione ex art. 2648 c.c. non si può richiedere sulla base di quel solo atto, che non rientra in alcuno dei titoli in base ai quali si può richiedere la trascrizione. Ex art. 2657 c.c., si deve riconoscere che la scrittura privata può essere trascritta soltanto quando le sottoscrizioni siano state autenticate secondo le formalità previste dall’art. 72 della l. 16 febbraio n. 89, e cioè quando il notaio dichiara che le firme sono state apposte in sua presenza e, quando occorra, dei testi e dei fidefacienti o sono state giudizialmente accertate. Si ricorda che la disposizione dell'art. 2657, primo comma, c.c. ha carattere tassativo (cfr. Cass. n. 2033/1996; n. 3674/1995). Identica conclusione si impone con riferimento ai titoli richiesti dall’art. 2648, comma 3, c.c. per la trascrizione dell’accettazione di eredità. 6. ─ In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale;
in ordine al ricorso dell’avv. Cornelio sono inammissibili il secondo e il terzo motivo e assorbito il primo motivo;
quanto al ricorso degli eredi ER è inammissibile il secondo motivo, è assorbito il primo. La sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo del ricorso incidentale dei RA SA ST, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che valuterà la legittimità della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità attenendosi ai principi sopra ricorsati. La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 8 di 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dei RA SA ST;
dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale;
dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso dell’avv. Cornelio e assorbito il primo motivo del medesimo ricorso;
dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi ER e assorbito il primo motivo dello stesso ricorso incidentale;
cassa la sentenza in relazione al motivo del ricorso incidentale dei RA SA ST accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
in ordine al ricorso dell’avv. Cornelio sono inammissibili il secondo e il terzo motivo e assorbito il primo motivo;
quanto al ricorso degli eredi ER è inammissibile il secondo motivo, è assorbito il primo. La sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo del ricorso incidentale dei RA SA ST, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che valuterà la legittimità della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità attenendosi ai principi sopra ricorsati. La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 8 di 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dei RA SA ST;
dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale;
dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso dell’avv. Cornelio e assorbito il primo motivo del medesimo ricorso;
dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi ER e assorbito il primo motivo dello stesso ricorso incidentale;
cassa la sentenza in relazione al motivo del ricorso incidentale dei RA SA ST accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda