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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/09/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO, III SEZIONE CIVILE, Il Tribunale di Salerno, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2460 /2024 R.G., avente ad oggetto: revocatoria ex art.166 II, co., CCIII
TRA 1) Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. INDINNIMEO MARCELLA , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in;
Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31. ATTORE AVVERSO
2) f rappresentato e difeso, mandato Controparte_1 P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. MATASSINO ANNA RITA con la quale elegge domicilio presso il suo studio sito in Acerno alla via Tenente D'urso n. 2 CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.06.25, in atti RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] citava in giudizio innanzi Parte_2 al Tribunale di Salerno, e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento della proposta azione revocatoria, accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale della n. 11/2023 e, per l'effetto, revocare ex art. 166, comma 2 Parte_3
C.C.I.I., i pagamenti sopra descritti, eseguiti dalla società Parte_4
(poi in favore della convenuta Parte_5
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
ON VE (SA) alla via Fratelli Rosselli 358 (C.F. e P.IVA:
), nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di P.IVA_2 ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale (periodo sospetto) e precisamente: il pagamento della somma di euro 8.539,36 in data
28.04.2022, della somma di Euro 7.567,31 in data 26.05.2022, della somma di Euro 5.642,40 in data 28.06.2022, della somma di Euro 4.701,90 disposta con bonifico in data 28.07.2022, per complessivi euro 26.450,97 e, conseguentemente, per l'effetto, 2) condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
ON VE (SA) alla via Fratelli Rosselli 358 (C.F. e P.IVA:
) a restituire alla Liquidazione Giudiziale P.IVA_2 Controparte_2 in persona del Curatore pro tempore, l'importo complessivo di euro
[...]
26.450,97, con interessi legali dal dovuto e fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”. La Curatela attrice rappresentava che la società aveva ricevuto CP_1 dalla in bonis durante il periodo sospetto, ovvero nei sei Parte_3 mesi antecedenti la data del deposito della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, avvenuta il 27.10.2022, alcuni pagamenti per un importo complessivo di euro 26.450,97, eseguiti, tra il 28.4.22 e il 28.7.22 sia a mezzo assegni bancari, regolarmente incassati ia con bonifico bancario. La stessa parte dopo aver precisato che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di cui all'art.166 II commma CCII il pregiudizio che giustifica tale azione sarebbe in re ipsa e consisterebbe nella lesione della “par condicio creditorum, si soffermava sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. A tal proposito annoverava plurimi indici che, a suo giudizio, sarebbero sintomatici della conoscenza o quantomeno della conoscibilità da parte della convenuta dello stato di decozione della meda Carni ovvero: il ritardo nei pagamenti, gli stessi pagamenti quali adempimenti parziali rispetto al credito vantato, il bonifico del 28.07.2022 in sostituzione di assegno impagato, l'intimazione di pagamento a mezzo posta elettronica del 20.05.2022, la avvenuta chiusura, già nel mese di luglio 2022, dei tre punti vendita (supermercati) ove veniva svolta l'attività d'impresa, le diffuse campagne mediatiche, anche legate alle vicende relative alla sorte dei lavoratori dipendenti in quei giorni alla ribalta della cronaca, la messa in liquidazione volontaria della Parte_4 con successiva modifica, tra l'altro, della sua stessa ragione sociale in
[...]
nonché i bilanci di esercizio, relativi Parte_5 agli anni 2020 e 2021, depositati prima degli impugnati pagamenti e facilmente rilevabili dalla consultazione delle risultanze camerali, dai quali emergevano perdite di esercizio rilevanti già a far data dal 2021. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 19.07.24, la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. che, nel contestare in toto la domanda, ne chiedeva il rigetto. La stessa parte eccepiva la riconducibilità dei pagamenti contestati all'esimente di cui all'art.166, co.3 CCII nonché l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'azione spiegata.
All'esito dell'udienza del 30.10.24 il Giudice ordinava a parte convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione della intimazione di pagamento inviata alla in bonis a mezzo pec, in data 20.05.2022, rigettava la Parte_4 richiesta di parte convenuta di ammettere l'interrogatorio formale del sig.
e fissava l'udienza in presenza per il giorno 28.11.24 Parte_5 per la discussione della causa e la lettura della sentenza, udienza poi, rinviata al 29.01.25. Tanto brevemente premesso in merito alla posizione difensiva delle parti e all'iter del procedimento occorre passare all'esame delle questioni controverse.
La domanda proposta dalla curatela non può trovare accoglimento. Va preliminarmente verificato se i pagamenti siano effettivamente avvenuti nei termini d'uso di cui al disposto dell'art. 166, comma 3, lett. a), CCII, come sostenuto da parte convenuta e, nel caso in cui non fossero avvenuti nei termini d'uso, se l'accipiens fosse o dovesse essere a conoscenza dello stato di decozione della società Parte_4
Il codice della Crisi, ponendosi in continuità con l'art. 67 co.3 lett.a, legge Fallimentare, contempla un'ipotesi di esenzione di revoca dei pagamenti,prevedendo espressamente che non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. In materia di pagamenti nei termini d'uso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (Cass. 25162/2016). Restano, dunque, esclusi dall'assoggettabilità alla revoca i pagamenti che risultano eseguiti in linea con le tempistiche e le modalità che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel complessivo svolgimento, con la conseguenza che sono certamente da ritenersi compresi nell'esenzione i pagamenti relativi a forniture di beni e servizi attinenti alla vita ordinaria e corrente dell'impresa, sempre che siano effettuati tramite mezzi fisiologici e usuali di pagamento e nelle stesse tempistiche adottate nelle pregresse relazioni commerciali intrattenute tra le parti, e, quindi, anche pagamenti compiuti con il medesimo ritardo precedentemente tollerato, mentre ne restano esclusi quelli afferenti ad operazioni straordinarie e/o estranee all'oggetto tipico dell'attività d'impresa ed all'ordinario esercizio dell'azienda (cfr ex multis Cass. civ. Sez. I Ord., 07/07/2021, n. 19373). Nel caso di specie deve rilevarsi che parte convenuta, fornitrice di prodotti caseari, ha versato in atti copiosa documentazione utile alla ricostruzione delle concrete modalità di esecuzione dei rapporti contrattuali intercorsi con la società Nello specifico, dall'analisi della suindicata Parte_4 documentazione (fatture emesse a partire dall'aprile 2021 nonché copia degli assegni emessi in favore dalla società convenuta) si evince che l'assolvimento delle fatture da parte della società avveniva con Parte_4 usuale ritardo di 3-4 mesi dalla scadenza delle stesse e sempre tramite assegno bancario. Ricostruendo quindi il rapporto commerciale tra le due società con riferimento a pagamenti anteriori a quelli impugnati, deve rilevarsi che ad eccezione delle fatture emesse nell'aprile 2021, pagate a mezzo assegno del giugno dello stesso anno ( quindi, a soli due mesi dalla scadenza), tutte le fatture successive sono state assolte a circa 4 mesi dalla scadenza (fatture di maggio 2021- assegno di settembre 2021, fatture di giugno 2021- assegno di ottobre 2021, fatture di luglio 2021-assegno di novembre 2021, fatture di agosto 2021- assegno dicembre 2021, fatture di settembre 2021- assegno gennaio 2022, fatture di ottobre 2021-assegno febbraio 2022, fatture di novembre 2021-assegno marzo 2022). I pagamenti oggetto di revocatoria (ad eccezione, come si dirà a breve, dell'ultimo) si pongono, quindi, in linea di continuità rispetto alle tempistiche e alle modalità di adempimento sopra richiamate, in quanto gli stessi costituiscono adempimenti, a mezzo bonifico, di fatture emesse circa 4 mesi prima. Egualmente però non può dirsi con riferimento all'ultimo pagamento dell'importo di euro 4.701,90, che benché, come i precedenti adempimenti venga ad assolvere fatture di circa 4 mesi anteriori, non può essere ricondotto alla prassi commerciale tra le due società, in quanto realizzato non a mezzo assegno bancario ma a mezzo bonifico. Ciononostante, anche con riferimento a tale pagamento, non riconducibile all'esenzione di cui all'art. 166 CCII, III comma, la domanda attorea, per quanto di seguito motivato, non può trovare accoglimento. Con riferimento alla spiegata azione non può essere revocata in dubbio la sussistenza del requisito oggettivo, trattandosi di azione avverso una pluralità di pagamenti effettuati dalla società poi, sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, nel periodo sospetto, ovvero nel semestre anteriore al deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale. Il mancato accoglimento della domanda trova, invece, fondamento in ragione del difetto del requisito soggettivo della convenuta, ovvero della conoscenza da parte della dello stato di decozione della società. Controparte_1
In materia di azione revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis in capo al creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. La prova di tale elemento, che si concretizza in uno stato soggettivo, difficilmente può essere fornita in via diretta, ma piuttosto va ricostruita con il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, mediante la valorizzazione di elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato d'insolvenza, purché gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (v. Cass. Civ. n. 23650 del 2021). Quanto al caso di specie, gli elementi offerti dalla curatela non assurgono ai requisiti di precisione, gravità e concordanza utili a far ragionevolmente presumere la scientia decotionis in capo alla società convenuta. La circostanza, dedotta da parte attrice, relativa al ritardo nei pagamenti, risulta inconferente ai fini di cui sopra, in quanto, come già precedentemente rilevato, tale tempistica di adempimento poteva dirsi usuale tra le parti. Il dato per cui la abbia fatto ricorso, nel novembre 2022 ad Controparte_1 una procedura monitoria per il pagamento di ulteriori crediti non può di per sé lasciar presagire che all'epoca dei pagamenti impugnati riferibili al periodo aprile-luglio 2022 la convenuta avesse contezza delle difficoltà della
In merito alla corrispondenza intercorsa tra le parti, il mancato Parte_4 ottemperare da parte della società convenuta all'ordine di esibizione dell'intimazione di pagamento del 20 maggio 2022 trova ragionevole giustificazione nella circostanza, addotta dalla società per cui Controparte_1 il detto documento sarebbe stato erroneamente indicato nell'atto introduttivo del monitorio, come evincibile dal fatto che le fatture azionate con lo stesso recano data successiva alla missiva inviata.
Gli ulteriori elementi offerti dalla curatela (tutti successivi al giugno 22) si collocano in un arco temporale che certamente non permette di fondare il convincimento del Giudicante in ordine alla consapevolezza della stato di decozione dell'impresa all'epoca dei pagamenti effettuati con assegni dell'aprile, maggio e giugno 2022, pagamenti tra l'altro già riconducibili all'esenzione di cui all'art. 166 III comma. I detti elementi vanno, invece valutati, come già chiarito, in ordine alla revocabilità dell'ultimo pagamento eseguito in un primo momento, come da prassi, tramite assegno e poi, sostituito, in quanto risultato impagato, da bonifico bancario Il bilancio 2021 nel quale si evidenzia una perdita di esercizio di euro 1.667.645 viene ad essere pubblicato, come da documentazione versata in atti dalla stessa curatela, il 18 luglio 2022, quindi pochi giorni prima del bonifico oggetto della presente impugnativa. Con riferimento al detto dato deve aderirsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che nella pronuncia del 27.08.2019 n.21749 osservava come da un creditore
“ordinario” (…) non potesse pretendersi il costante monitoraggio mediante l'esame dei bilanci di esercizio della società poi posta in amministrazione straordinaria (tanto più in presenza di bilanci consolidati di una grande impresa e di indici di insolvenza che non potevano essere di immediata percezione da parte di un operatore non qualificato, non aduso a valutazioni di natura economica e finanziaria). Non si ritiene, quindi, che la società
, impresa non operante nel campo creditizio, prima di ricevere il CP_1 pagamento, avrebbe dovuto verificare il deposito (tra l'altro, da poco effettuato) del bilancio di esercizio. Gli articoli di stampa prodotti dalla curatela recano tutti data successiva anche a tale ultimo pagamento impugnato, mentre non s'è raggiunta una compiuta prova in ordine alla data di chiusura dei punti vendita, genericamente ricondotta al luglio 2022. La sola circostanza, afferente all'emissione di un assegno impagato, poi celermente sostituito con l'effettuazione di un bonifico, non essendo corroborata da ulteriori elementi non è tale da consentire di inferire la conoscenza da parte della società convenuta dello stato di decozione della
Parte_4
Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice alle spese di lite, determinate tenendo conto del valore della causa, l'importanza e il numero delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata e dei vantaggi conseguiti alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità (cass. Civ. Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226);
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona della dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta, le spese del giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario Decisa in Salerno il 19.09.2025 Il Giudice Unico Dr.ssa Giuseppina Valiante